REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI ROMA SEZIONE SPECIALIZZATA PER LA PROPRIETA INDUSTRIALE E INTELLETUALE

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1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI ROMA SEZIONE SPECIALIZZATA PER LA PROPRIETA INDUSTRIALE E INTELLETUALE composta da dr. Tommaso Marvasi dr. Marina Meloni dr. Gabriella Muscolo presidente giudice giudice rel. Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa di primo grado iscritta al n /2004, trattenuta in decisione all udienza del 1 febbraio 2007 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti e posta in deliberazione il 15 maggio 2007 alla scadenza dei termini dell art. 190 c.p.c. tra

2 Luis Vuitton Mallettier SA in persona del legale rappresentante, parte attrice, rappresentata dagli avv. Raimondo Becchis e Alessandro Masetti Tannini de Concina, ed el. dom. nel loro studio in Roma, via Piemonte 26 per procura in atti E Wang Guang Rong s.n.c., in persona del legale rappresentante, parte convenuta, rappresentata dagli avv. Alberto Michele Palombo e Domenico Festa ed el. dom. nel loro studio in Roma, via Duilio 13 per procura in atti. Oggetto: marchio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Luis Vuitton Mallettier SA( d ora in poi Vuitton), società con sede in Francia, quale proprietaria di una serie di marchi a registrazione comunitaria ed internazionale, distintivi di svariati prodotti del settore della pelletteria, agisce contro la Borsetteria di Wang Guang Rong snc( d ora in poi la Borsetteria), titolare di una domanda di registrazione e nel corso del processo di una registrazione di marchio nazionale, distintivo di prodotti del medesimo settore merceologico, domandando: l accertamento della nullità, dapprima della domanda di registrazione e dipoi del marchio registrato per difetto di

3 novità e conflitto con marchio rinomato, l accertamento della contraffazione con i propri marchi, e della concorrenza sleale da imitazione servile dei propri prodotti, la condanna al risarcimento del danno, anche in via equitativa, la inibitoria dell uso del marchio, la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 2.500,00 per ogni atto di mancata esecuzione dell ordine e la pubblicazione della sentenza. La Corsetteria, costituita, e Wang Guang Rong, intervenuto in proprio, contestano la confondibilità dei segni e dei prodotti e la sussistenza di danni e chiedono la reiezione della domanda. Nel corso della causa la Vuitton agisce in via cautelare per il sequestro dei prodotti distinti dal marchio contraffatto, la inibitoria dell uso del marchio, la distruzione e il ritiro dal commercio dei prodotti, la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria e la pubblicazione; il tribunale con ordinanza, accoglie le domande cautelari, da eccezione di quelle di condanna alle sanzioni accessorie. Esperita consulenza tecnica d ufficio sull ammontare del danno, la parte rinuncia alle voci di danno emergente e lucro cessante da accertarsi in base alla propria contabilità e la causa, istruita documentalmente, è trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Sul caso. Il caso in esame può essere ricostruito come segue, sulla base delle prospettazioni delle parti, dei documenti in atti, delle conclusioni dell

4 esperto e della valutazione delle prove effettuata dalla corte: la Vuitton è impresa collettiva di diritto francese, parte del gruppo MVLH MOet Hennessy Luis Vuitton ( d ora in poi gruppo Vuitton), leader nella produzione e distribuzione selettiva di beni di lusso in diversi settori merceologici, tutti distinti da marchi rinomati, quali ad es. Moet Chandon e Veuve Cliquot per lo champagne, Hennessy per il cognac, Celine, Givenchy, Kenzo, Christian Lacroix etc, distintivi di articoli di moda. La Vuitton ha proceduto alla registrazione di numerosi marchi, sia comunitari, sia internazionali, sia denominativi sia figurativi, e tra questi ultimi, in particolare i c.d. monogram, LV e floreale, estesi all Italia e per una serie di classi merceologiche, tra cui gli articoli e glia accessori di abbigliamento, le cui figure in particolare, consistono in rombi all interno dei quali è disegnato un fiore, stelle a quattro punte e cerchi con all interno fiore a quattro petali, intervallati dal monogramma VL, le cui due lettere sono in parte sovrapposte. Non è contestato tra le parti ed è comunque notorio, che tali marchi, soprattutto se distintivi di articoli di pelletteria, come borse, valigie portafogli ecc., hanno acquistato una particolare rinomanza su tutti i mercati, compreso quello italiano, e che i prodotti da essi distinti, divenuti sinonimo di lusso e moda, e venduti a prezzi molto elevati, sono destinati a una nicchia di consumatori specialmente attenti sia alla qualità del prodotto sia al suo carattere di status symbol.

5 Infatti i marchi e i prodotti Vuitton,, per effetto degli originari investimenti della impresa sia per l innalzamento della qualità dei prodotti, sia per la promozione del marchio a mezzo della pubblicità e della selezione dei distributori, sino al rifiuto di operazioni di merchanising e concessione in licenza del marchio, come emerso durante le indagini del consulente, hanno acquistato un vantaggio competitivo da immagine, veicolando alla percezione del consumatore il messaggio secondo cui l acquisto di un accessorio Vuitton è collegato a uno stile di vita caratterizzato da cosmopolitismo, lusso ed eleganza. Per siffatte ragioni i marchi Vuitton hanno un duplice potere, da un lato attrattivo della domanda di una categoria più ristretta di reali ed abituali consumatori, con un forte potere di acquisto su tutti i mercati, dall altro suggestivo verso un bacino più ampio di potenziali consumatori, con minore potere di acquisto e su mercati locali, che aspirano all acquisto, magari occasionale, dell accessorio distinto dal rinomato brand. In questo contesto si situa la allegazione della parte attrice, effettuata nel corso delle indagini del consulente dal responsabile anticontraffazione della società attrice, secondo cui la Luis Vuitton Mallettier, per propria politica aziendale non concede mai i suoi marchi in licenza e quindi non ha mai sottoscritto contratti relativi; il rifiuto di politiche aziendali di merchandising comprensive

6 di licenze può intendersi come prevenzione di qualsivoglia rischio di annacquamento o offuscamento del potere distintivo e attrattivo del marchio connesso all affidamento ad altri del suo uso. La Borsetteria mette in commercio, in un negozio di piccole dimensioni a Perugia, borse e accessori distinti dal marchio poi registrato da Wang Guang Rong, di produzione e importazione dalla Cina, a prezzi molto bassi e confusa insieme a svariata mercanzia della medesima provenienza. Il marchio registrato dal Wang Guang Rong, anch esso figurativo, consta di una stella a quattro punte, di cerchi con fiore a sei petali e di rombi in cui è disegnata una mezzaluna con cerchietto, intervallati dal monogramma ZH, con lettere sovrapposte. A un giudizio di comparazione analitico tra le due figure si evince la pedissequa riproduzione di alcuni elementi dei marchi Vuitton, tra cui la stella e la riproduzione quasi integrale di altri, quali il cerchio con fiore e il rombo, variando unicamente il numero dei petali del fiore contenuto nel primo e la figura all interno del rombo, nonché le lettere del monogramma, identico però per la grafica. A un giudizio immediato e sintetico poi appare evidente come le identità tra i due segni siano idonei a creare confusione in un consumatore medio, ma non

7 nel consumatore tipo del bene Vuitton sopradescritto, particolarmente attento al brand e più perito nella scelta, e come prezzo e differenti modalità di distribuzione escludano la confusione tra i prodotti anche per il consumatore medio. In base ad massima di esperienza può tuttavia ritenersi che se il consumatore abituale e fidelizzato, con le caratteristiche sopradescritte, non sarebbe mai sviato nella scelta del prodotto, determinandosi ad acquistare un falso, il consumatore potenziale e quello occasionale, attento al risparmio, ben potrebbe ritenere che non valga la pena di affrontare l ingente costo che comporta l acquisto di un accessorio Vuitton originale, dal momento che, con un prezzo ben più ridotto, può divenire proprietario di un prodotto così ben imitato, che, una volta tolto dal negozio e dalla vetrina, può apparire come originale agli occhi dei più, e comunque adempiere alla stessa funzione a cui è destinato e garantire altresì il medesimo elegante look del prodotto originale; Dunque se al momento della scelta la confusione è esclusa non soltanto per il consumatore di nicchia, ma anche per quello medio, dopo la vendita il pubblico indifferenziato dei consumatori, che orienta le dinamiche del mercato, può ben essere tratto in inganno circa la provenienza del bene dal gruppo Vuitton, integrando il noto fenomeno della post-sale confusion.

8 Infine, la merce importata dalla Borsetteria è stata sottoposta a sequestro dalle Dogane di Napoli e poi dissequestrata a seguito del decerto di archiviazione nel processo penale per mancanza di contraffazione, previa perizia tecnica eseguita su un portafogli, e le cui risultanze sono nel senso che i disegni di fantasia molto alla lontana, possono ricordare ma non confondere il motivo ornamentale (disegno floreale) denominato monogram. 2.Le questioni di definizione di marchio rinomato e del suo statuto di protezione. La prima questione posta dal caso in esame è quella definizione della rinomanza del marchio e della identificazione delle regole di protezione del marchio rinomato, questione rilevante per la decisione sia in punto nullità del marchio di parte convenuta per conflitto con il marchio rinomato anteriore di parte attrice, sia in punto contraffazione di quest ultimo. Infatti l art. 12 del dlgs. 30/2005 (CPI) in tema di novità del marchio, alla lettera f) vieta la registrazione di marchi identici o affini ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore per prodotti o servizi anche non affini, quando il marchio anteriore goda nella Comunità, se comunitario, o nello Stato, di rinomanza e quando l uso successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anterioreo recherebbe pregiudizio ad essi.

9 L art. 12 lett. g) detta la stessa norma con riferimento al marchio già notoriamente conosciuto ai sensi dell art. 6bis della Convenzione di Unione di Parigi per la proprietà industriale. L art. 25 commina la sanzione di nullità al marchio registrato in presenza di uno degli impedimenti di cui all art. 12. L art. 20 CPI sui diritti conferiti dalla registrazione del marchio, attribuisce alla lett. c) il diritto di vietare ai terzi l uso di un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello Stato di rinomanza e se l uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi. Le disposizioni sopratrascritte riproducono quelle del precedente d.lgs. 929/1942, come modificato dal d.lgs.480/1992, con la mera aggiunta dell anche, che estende la tutela rafforzata ai prodotti affini, con ciò recependo la giurisprudenza della Corte di Giustizia ispirata al criterio di ragionevolezza ( CGE C.292/00, 9 gennaio 2003 Davidoff vs Gofkid). Alcuni criteri per la definizione della rinomanza o notorietà del marchio al fine della applicazione dello statuto speciale di protezione sono dati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, a cui si è conformata la recente giurisprudenza di questo tribunale, e sono la diffusione della conoscenza del marchio da una parte significativa del pubblico interessato, secondo i criteri

10 della quota di mercato, la estensione geografica dell uso, la sua durata, l entità degli investimenti fatti; tale giurisprudenza non ha mai quantificato invece la percentuale di conoscenza richiesta per la notorietà ( vedi sul punto CGCE 14 settembre 1999, General Motors Corporation v. Yplon s.a. C. 342/92; CGCE 4 maggio 1999 Windsurfing Chiemsee Production v. Boots und Segelzubehor C-108/97 e C. 109/97 ;Trib. Roma 10 settembre 2005, Antartica v. Nasdaq Stock Market; Trib. Roma 28 settembre 2005, Hugo Boss v. Piscopo Editore). Il criterio della diffusione della conoscenza pone a sua volta alcune sottoquestioni, per la determinazione dell ambito temporale e geografico rilevante per tale conoscenza; per quanto attiene alla questione temporale, il momento rilevante per la notorietà o rinomanza differisce nel caso di decisione sulla novità del segno per conflitto con marchio notorio, in cui la diffusione della conoscenza deve essere accertata al momento della registrazione e di decisione sulla contraffazione del marchio notorio o rinomato, in cui la conoscenza deve essere accertata alla data dell illecito. Questione di più difficile soluzione è quella della definizione del mercato rilevante per la diffusione della conoscenza; a questo proposito la lettera f) dell art. 12 attribuisce rilevanza alla rinomanza del marchio nella Comunità, se comunitario, o nello Stato e la lettera g) richiama l art. 6bis della Convenzione di Unione di Parigi (CUP), che vieta la registrazione di un marchio già notoriamente conosciuto come marchio di una persona

11 ammessa al beneficio della presente Convenzione, i Paesi aderenti alla quale sono appunto costituiti in Unione per la protezione della proprietà industriale ; alla medesima ratio unionista risponde l Accordo di Madrid per la registrazione dei marchi internazionali. Dal testo dal tali disposizioni e cioè dal riferimento al mercato unico per il marchio comunitario e a quello unionista per il marchio internazionale, può ricavarsi un generale principio regolativo di rilevanza della omogeneità dei mercati, piuttosto che di territorialità degli stessi, per la definizione geografica della notorietà o rinomanza: con ciò le norme in esame recepiscono il dato ambientale proprio dell economia, della deterritorializzazione dei mercati, e quello sistemico del diritto comunitario ed internazionale, della libera circolazione delle merci e delle persone ( e quindi dei consumatori) sul mercato europeo e globale.. La stessa Corte di Giustizia, ha affermato, con riferimento al mercato del Benelux, rispetto al quale la ratio del principio affermato può rinvenirsi proprio nella omogeneità dei mercati nazionali che lo compongono, che è sufficiente alla notorietà del marchio essa esista in una parte sostanziale del territorio ( CGE C. 375/97 14 settembre 1999 General Motors Corporation v. Yplon). Una ulteriore questione è quella della definizione dell indebito vantaggio del registrante in conflitto con il marchio notorio e contraffattore di questo,

12 speculare all ingiusto profitto del titolare; a questo proposito il tribunale ritiene che entrambi debbano essere rapportati agli interessi lesi, cosicché l autore della contraffazione si avvantaggia della notorietà e del potere attrattivo di tale marchio, con conseguente pregiudizio delle legittime utilizzatrici, stante il potenziale annacquamento del carattere distintivo di esso ( Trib. Roma, 9 gennaio 2004 caso Adidas Salomon); L ultima questione, quella di definizione della confusione tra i segni da parte del consumatore è stata risolta dalla Corte di Giustizia che ha ritenuto che essa non è subordinata alla constatazione di un grado di somiglianza tra il marchio notorio e il segno tale da generare, nel pubblico interessato, un rischio di confusione tra gli stessi. E sufficiente che il grado di somiglianza tra il marchio notorio e il segno abbia come effetto che il pubblico interessato stabilisca un nesso tra il segno e il marchio di impresa, così estendendo la denotazione della confusione al rischio di associazione ( CGE C. 408/01 23 ottobre 2003 Adidas Salomon v. Fitnessworld Trad ). Il nuovo sistema del diritto del marchio risponde a una ratio di protezione del segno in funzione non tanto distintiva quanto promozionale, a tutela degli interessi professionali degli imprenditori alla salvaguardia degli investimenti aziendali e pubblicitari fatti per la conservazione e l incremento sul mercato del suo selling power, rimanendo affidata a differenti settori del diritto del mercato la tutela del consumatore dai rischi di decezione insiti in siffatta

13 evoluzione del sistema; di questo contesto normativo di massimizzazione del valore e del plusvalore attrattivo del marchio e insieme di sfavore per il parassitismo economico, è paradigmatico il rafforzamento della protezione dei marchi c.d. rinomati o notori, che si invera nella estensione ultramerceologica della protezione stessa. In questo contesto normativo di massimizzazione del valore e del plusvalore attrattivo del marchio, da un lato la confondibilità di un segno da registrare rispetto a un marchio rinomato deve essere accertata secondo il parametro del consumatore non soltanto attuale ma anche potenziale del prodotto, in ragione del rafforzamento della protezione del marchio che gode di rinomanza, che si estende alla aspettativa di attrazione e fidelizzazione di una clientela sempre più ampia, con un vantaggio competitivo remunerativo degli investimenti effettuati per la protezione del segno. Nel medesimo contesto, d altro canto, nella ipotesi di rinomanza del marchio la fattispecie di illecito contraffattivo in pregiudizio alla sua capacità attrattiva può essere ricostruita come autonoma rispetto a quella in pregiudizio alla sua capacità distintiva, con la distinzione tra contraffazione per dilution e turnishment propria della giurisprudenza europea e ripresa da quella comunitaria ( vedi ad es per una fattispecie in cui l accostamento avveniva a mezzo della pubblicità, il caso tedesco BGH 17 gennaio 2002, in cui si è ritenuta la contraffazione per offuscamento del marchio Champagne accostato nella pubblicità al Sekt,

14 bevanda notoriamente di prezzo e qualità inferiori nel messaggio Champagner bekommen, Sekt bezhalen ). In particolare nella fattispecie di turnishment l accostamento del marchio rinomato e dei prodotti da questo distinti, a segni e prodotti di minore notorietà e qualità, attraverso le diverse modalità di distribuzione sul mercato, i diversi prezzi e la diversa promozione, offusca nel segno il potere evocativo di una immagine di lusso ed eleganza e insieme di qualità, su cui esso fonda la sua capacità attrattiva, ledendone così il potere di vendita sul mercato, in riferimento sia al suo consumatore abituale, che è attratto anche dal messaggio veicolato, sia a un più ampio bacino di potenziali e occasionali consumatori, che sono indirizzati alla scelta proprio dal fatto che il bene distinto da quel marchio costituisce uno status symbol. Anche nella fattispecie di dilution inoltre, la confondibilità tra i segni e i prodotti rinomati si verifica non tanto al momento della scelta per l acquisto del consumatore, per tutte le ragioni sopraesposte, quanto in un momento successivo, con la c.d. post sale confusion, quando cioè il prodotto è utilizzato, e cioè, nel caso di un accessorio distinto da un determinato brand, quando questo è indossato al cospetto di un pubblico, che altro non è che un insieme di consumatori potenziali, il cui livello di attenzione è più basso, perché non indirizzato ad una immediata scelta per l acquisto( vedi CGE C206/01 caso Arsenal).

15 2.La nullità del marchio di parte convenuta. Nel caso di specie non è in contestazione la rinomanza del marchio Vuitton, sul mercato comunitario e internazionale, al momento della presentazione della domanda di registrazione del marchio da parte di Wang Guang Rong. Il marchio figurativo registrato da quest ultimo, a prima vista è idoneo a creare confusione con il rinomato marchio monogram nel consumatore potenziale, che vede l accessorio dopo la vendita, indossato dall acquirente, con il rischio di sviarlo dall acquisto del prodotto originale e con l appannamento della immagine di lusso ed eleganza del marchio Vuitton, ormai visto in differenti contesti. Ciò causa, da un lato un pregiudizio sia potenziale, sia attuale, alla rinomanza del marchio Vuitton, sotto il duplice profilo rispettivamente del suo selling power e del suo potere suggestivo, d altro canto, specularmente, un indebito vantaggio, senza giusto motivo, al Wang Guang Rong, che aggancia il proprio segno distintivo, e per l effetto il proprio prodotto, a quelli rinomati altrui, fidando sul fenomeno della post sale confusion per attrarre una clientela che mai acquisterebbe proprio quegli accessori se non creasse un nesso tra essi e quelli distinti dal marchio Vuitton.

16 Sussistono dunque tutti i presupposti per il difetto di novità del marchio registrato dalla parte convenuta per conflitto con i marchi rinomati Vuitton, ai sensi dell art. 12 lett. f) e g) CPI e per la dichiarazione di nullità del medesimo, da comunicarsi all Ufficio Marchi Italiano registrante. 4. La contraffazione dei marchi di parte attrice e sulla concorrenza sleale. Non essendo contestato poi che la rinomanza del marchio Vuitton perdurava anche al momento della messa in vendita degli accessori da parte della Borsetteria, e verificandosi anche in detto momento tutti i presupposti sopra elencati, l uso del marchio del Wang Guang Rong costituisce contraffazione dei marchi rinomati Vuitton e il titolare di questi ultimi ha il diritto di vietarlo ai sensi dell art. 20 lett. c) CPI. Tale uso integra altresì la fattispecie di concorrenza sleale per uso di segno distintivo idoneo a produrre confusione con i segni distintivi altrui e per imitazione servile del prodotto, ai sensi dell art c.c., fattispecie concorrente con quella dell illecito di contraffazione, secondo gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità. Giacchè tale contraffazione ha come effetto la vanificazione degli investimenti fatti dalla impresa per la promozione dei marchi e dei prodotti, con la pubblicità ma anche con la selezione della rete di distribuzione, per garantirsi il consolidamento della immagine, la fidelizzazione di una certa fascia di

17 consumatori e la penetrazione di una quota di mercato più ampia di quella già acquisita, mantenendo così la propria competitività globale; dunque l illecito contraffattivi e concorrenziale è idoneo a causare danno al titolare del diritto di privativa. 5. Conclusioni. In conclusione, per le ragioni sopraesposte, le domande principali di dichiarazione di nullità del marchio della parte convenuta, accertamento della contraffazione e degli atti di concorrenza sleale, inibitoria dell uso del medesimo marchio, ritiro dal commercio e distruzione delle merci da esso distinte e condanna al risarcimento del danno debbono essere accolte. Il tribunale provvede con separata ordinanza alla prosecuzione della istruttoria per la liquidazione del danno. La domanda di condanna a sanzione pecuniaria può anch essa essere accolta, in ragione della sua efficacia deterrente, nella misura ridotta di euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nella esecuzione della sentenza. Anche la domanda di pubblicazione può essere accolta, in ragione della sua funzione non tanto di informazione al pubblico dei consumatori, o risarcitoria del titolare della privativa,m a motivo di quanto sopraesposto sulle modalità di confusione e sviamento della clientela, quanto di efficacia deterrente di ulteriori di contraffazione e concorrenza sleale da parte di altri concorrenti sul medesimo mercato; per il miglior raggiungimento di tale scopo

18 appare opportuno disporre la pubblicazione non soltanto su riviste specializzate di moda, destinate ai consumatori e agli operatori professionali, ma anche sulla stampa quotidiana. La pronuncia sulle spese è riservata alla sentenza definitiva. P.Q.M. Non definitivamente decidendo: 1) dichiara la nullità del marchio registrato da Wang Guang Rong presso l Ufficio Italiano Brevetti e Marchi al n ; 2) dispone la trasmissione della presente sentenza all Ufficio Italiano Brevetti e Marchi; 3)accerta la contraffazione da parte del marchio sub 1) dei marchi di parte attrice, numeri di registrazione internazionale , , , e numeri di registrazione comunitaria 15602, 15628, 15610, , e la concorrenza sleale di parte convenuta; 4) inibisce a parte convenuta l uso del marchio sub)1) 5)ordina il ritiro dal commercio e la distruzione della merce distinta dal marchio sub) 1;

19 6)fissa in euro 1.000,00 sanzione pecuniaria da pagarsi da parte convenuta a parte attrice per ogni giorno di ritardo nella esecuzione della presente sentenza; 7) ordina la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza su due riviste del settore della moda a scelta della parte attrice e sui giornali quotidiani La Repubblica e Il Corriere della Sera a spese della parte convenuta; 8) provvede con separata ordinanza alla prosecuzione della istruttoria per la liquidazione del danno; 9) riserva alla sentenza definitiva la pronuncia sulle spese di lite.

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