I diritti delle donne a livello comunitario e europeo. 27 maggio 2011 Dott.ssa Debora Migliucci

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2 I diritti delle donne a livello comunitario e europeo 27 maggio 2011 Dott.ssa Debora Migliucci

3 Premessa: Nel corso della storia della Comunità europea, prima, e dell Unione europea, dopo, si è assistito a una positiva e costante evoluzione delle politiche a favore dell uguaglianza uomo-donna.

4 Le donne nell ordinamento comunitario: linee guida Differenti fasi 1. Applicazione del principio di parità di retribuzione; 2. Applicazione della parità contro le discriminazioni in ogni aspetto del rapporto professionale; 3. Dalla parità di trattamento alle Pari opportunità e quindi perseguimento di una uguaglianza sostanziale; 4. La rappresentanza femminile nelle istituzioni NB questa evoluzione è stata condotta su due binari: l attività normativa e l attività giurisprudenziale

5 Le donne nell ordinamento comunitario: un po di storia 1957 trattato di Roma sanciva solo parità di retribuzione tra donne e uomini (art. 119) Voluto dalla Francia essendo l unico stato che già tutelava tale principio tema concorrenza altri paesi. Individuo era tutelato in quanto lavoratore e non come persona umana Scopo della Comunità era creare un mercato comune libero e concorrenziale

6 Le donne nell ordinamento comunitario: un po di storia Anni Settanta - Atti e iniziative delle istituzioni europee per la parità La Commissione per i diritti della donna (istituzionalizzata nel 1984) Programmi di azione comunitaria quinquennali Direttiva 76/207/ CEE, che introduce nell ordinamento comunitario lo strumento delle azioni positive Tutela della maternità, salute sul lavoro, sicurezza sociale, istruzione e disoccupazione Azioni positive La giurisprudenza della Corte di Giustizia

7 La giurisprudenza comunitaria Le donne nell ordinamento comunitario: un po di storia Il silenzio dei trattati istitutivi sula tutela dei diritti di uguaglianza venne colmato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia a partire dagli anni Settanta. Amplia la nozione di parità retributiva fino a ricomprendervi tutti vantaggi (indennità, benefit, assegni familiari..) Estensione del divieto di discriminazione a tutti gli ambiti. innovazione delle norme nazionali Rileva l efficacia diretta delle norme comunitarie negli ordinamenti nazionali: tali norme possono essere invocate dai cittadini degli stati membri dinnanzi ai giudici nazionali

8 Le donne nell ordinamento comunitario: un po di storia La giurisprudenza comunitaria Opera un interessante distinzione tra discriminazioni dirette e indirette Colpisce quindi quelle prassi, disposizioni o criteri apparentemente neutri, ma che in realtà colpiscono maggiormente uno dei due sessi ES. pagamento orario differente per tempo pieno o part-time (CGCE, 31 marzo 1981, Jenkins); dalla Parità di trattamento = uguaglianza formale Alle Pari Opportunità = uguaglianza sostanziale

9 Le donne nell ordinamento comunitario: un po di storia La giurisprudenza comunitaria e le azioni positive Caso Kalanke, 1995: La Corte si pronuncia contro una legge del land di Brema che conferiva alle donne un diritto di preferenza nella assunzione e progressione di carriere a condizione (parità di qualifica e sesso sottorappresentato) Sostituire l obiettivo delle PO con l attribuzione diretta di un risultato causa irragionevoli discriminazioni alla rovescia

10 Le donne nell ordinamento comunitario: un po di storia La giurisprudenza comunitaria e le azioni positive / 2 Caso Marschall, 1997 La Corte cambia impostazione e ritiene conforme al diritto comunitario una legge nazionale simile, ma che conteneva una clausola di riserva, che congelava il diritto di preferenza a favore delle donne qualora prevalessero motivi a favore del candidato uomo NB ambiguità sull individuazione dei criteri che comporterebbero un congelamento dell opzione di favore per le donne Azioni positive compatibili se flessibili e limitate nel tempo. Bisogna valutare caso per caso

11 Le donne nell ordinamento comunitario: un po di storia La giurisprudenza comunitaria e le azioni positive / 3 Caso Badeck, 1997 La Corte riconosce conforme al diritto comunitario la normativa tedesca che riservava alle donne almeno la metà dei corsi di formazione per professioni per cui lo Stato non aveva il monopolio della formazione. Il fine era acconsentire un maggior accesso delle donne alle professioni maschili. Tenuto conto del contesto sociale la Corte ha valutato esigenza prioritaria ridurre le diseguaglianza al fine di ottenere un effettiva parità rispetto all interesse dei lavoratori maschi ad elevarsi professionalmente.

12 Le donne nell ordinamento comunitario: l evoluzione dei diritti 1992 Trattato di Maastricht Obbligo di rispettare la Cedu Obbligo di rispettare la salvaguardia dei diritti comuni alle tradizioni costituzionali degli Stati membri Scarsa volontà degli Stati membri non ha portato a significativi sviluppi di uguaglianza sostanziale Protocollo che regolamenta le Pari Opportunità

13 Le donne nell ordinamento comunitario: l evoluzione dei diritti 1997 Trattato di Amsterdam Inserisce tra i compiti della Comunità: -parità tra uomo donna (art. 2 TCE) -promozione delle PO (art. 3 TCE) Legittima da parte del Consiglio interventi normativi a favore dell uguaglianza sostanziale (art. 13 TCE) L uguaglianza diventa una missione della Comunità europea La parità uomo donna diventa un principio fondamentale. prevede tra i compiti della Comunità quello di sostenere e completare l azione degli Stati membri in ordine di PO (art. 137 TCE)

14 Le donne nell ordinamento comunitario: l evoluzione dei diritti 1997 Trattato di Amsterdam Dà il via libera agli stati membri all utilizzo di azioni positive per facilitare l esercizio di un attività professionale o per compensare svantaggi nelle carriere (art.141 TCE) Viene meno ogni dubbio di compatibilità tra azioni positive e parità di trattamento Le azioni positive diventano mezzo concreto per il perseguimento dell uguaglianza sostanziale

15 il gender mainstreaming e l empowerment L ordinamento comunitario ha fatto propri i principi sanciti dalla IV conferenza mondiale sulle donne di Pechino (1995) 1. Gender mainstreaming: inclusione della parità tra uomo e donna in tutte le attività e iniziative dell UE 2. Empowerment: la valorizzazione dei talenti e delle risorse femminili Tali principi sono oggi considerati dai politologi caratteri fondanti di ogni democrazia

16 2000 La Carta di Nizza Le donne nell ordinamento comunitario: l evoluzione dei diritti Artt. 21, 23, 33.2 Stabilisce il divieto di discriminazioni in ragione del sesso; Ribadisce l obbligo di assicurare parità in tutti campi possibili la Garantisce la possibilità di adottare o mantenere azioni positive a favore del sesso sottorappresentato. Riconosce il diritto di ogni individuo di essere tutelato contro il licenziamento a causa di maternità o congedo parentale dopo la nascita o l adozione di un figlio E ancora sprovvista di efficacia. Tuttavia ha contribuito a consolidare la natura trasversale del principio di uguaglianza.

17 Le donne nell ordinamento comunitario: l evoluzione dei diritti 2003 La Costituzione europea Garantisce: L uguaglianza La promozione della parità L eliminazione delle discriminazioni in ragione del sesso Non è stato ratificato da Francia e Paesi Bassi e quindi è stato abbandonato

18 2009 Il trattato di Lisbona Le donne nell ordinamento comunitario: l evoluzione dei diritti Parla di una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini Afferma che l'unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore La sua entrata in vigore è messa in discussione dalla mancata ratifica dell Irlanda. Accorda alla Carta di Nizza il medesimo rango dei trattati comunitari, rendendola quindi vincolante

19 Alcune direttive europee in materia di uguaglianza nel lavoro Direttiva 2006/54/CE relativa all attuazione del principio di pari opportunità e di parità di trattamento fra donne e uomini in materia di occupazione e lavoro Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento

20 Alcune direttive europee in materia di uguaglianza nel lavoro e nll eccesso ai beni e ai servizi Direttiva 2010/41/UE sull applicazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne che esercitano un attività autonoma (in vigore dal 2012). Direttiva 2004/113/Ce (recepita in Italia con d.lgs. 6 novembre 2007, n. 196) che attua la parità di trattamento per quanto riguarda l accesso ai beni/servizi e la loro fornitura, essendosi rilevati casi di discriminazione soprattutto nei servizi bancari e assicurativi.

21 E in tema di rappresentanza politica femminile? Le politiche comunitarie in tema di uguaglianza hanno creato una nuova sensibilità anche per quanto attiene la partecipazione delle donne alla vita politica; Parlamento, Consiglio e Commissione europea hanno nel tempo affrontato il tema della democrazia paritaria e esortato gli Stati membri ad adottare strategia volte all incremento della partecipazione femminile; In effetti il parlamento europeo è attualmente composto per un terzo da donne, ovvero ha raggiunto quella massa critica che sociologi e politologi indicano come indispensabile per modificare i rapporti forza

22 L Unione europea e la bassa rappresentanza politica femminile negli stati membri Tra le competenze dell unione europea non rientra la rappresentanza nelle istituzioni nazionali. Gli organi comunitari non sono, cioè, attualmente legittimati ad intervenire per obbligare gli Stati membri a prevedere meccanismi volti ad incrementare il numero di donne nelle proprie Assemblee rappresentative. Per tale ragione, l Ue si è dovuta limitare ad intervenire in materia con dichiarazioni contenute in atti (raccomandazioni o risoluzioni) incapaci di vincolare giuridicamente l azione dei destinatari.

23 Esortazioni a Governi, Stati e Partiti La Risoluzione n. 169 con la quale, già nel 1988, il Parlamento europeo invitava i partiti a prevedere una percentuale minima di candidature femminili. La Raccomandazione 96/694/CE del 2 dicembre 1996, il Consiglio ha esortato gli Stati membri a promuovere una partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale attraverso una serie di strumenti agenti a tutto campo, adottando a tal fine una strategia integrata complessiva

24 Le indicazioni dell unione europea in tema di rappresentanza politica femminile Più mirata la Risoluzione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2001, che invita i governi nei quali la partecipazione femminile agli organi decisionali sia inferiore al 30%, a verificare l impatto dei sistemi elettorali sulla rappresentanza di genere e, nel caso, a riformarli per promuovere una maggiore presenza di donne nei Parlamenti. Da segnalare è anche la Risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2004, che ribadisce la necessità di un azione strategica a tutti i livelli.

25 Occasioni perse Gli atti normativi europei non prevedono nessun vantaggio per il sesso sottorappresentato, neppure quando potrebbero Decisione sulla procedura elettorale uniforme per il Parlamento europeo. Nessun riferimento alla necessità di garantire un equilibrata presenza di donne e uomini nelle liste Il regolamento sullo statuto dei partiti politici. Nessun obbligo a carico dei partiti, nonostante i solleciti della commissione per i diritti della donna. E P R S I O N I O C C A S

26 Relazione delle commissione europea sulla parità, 2010 Da ultimo, nella Relazione della Commissione europea sulla parità tra donne e uomini del 2010, si è constato come nonostante il numero delle donne nell Ue che partecipano al percorso decisionale sia aumentato nel corso degli anni, nella sfera politica e in quella economica il potere è ancora fermamente in mano agli uomini. La soluzione è affidata ai parlamenti nazionali

27 Bassa rappresentanza femminile: soluzioni nazionali a confronto Semplificando possiamo indicare tre delle diverse strade percorse, per occuparsi del problema; 1. modello statunitense 2. modello francese 3. modello scandinavo Possiamo elencare poi le soluzioni adottate da Germania Regno Unito Spagna

28 Il modello statunitense Muove dalla premessa che le donne siano, nei diversi settori della vita sociale ed economica, una minoranza discriminata e che occorra pertanto orientare le misure legislative ad una giustizia compensativa;

29 Il modello francese Predispone politiche e interventi legislativi che si basano sulla considerazione delle donne non come categoria discriminata ma come parte di una società composta in ugual misura di maschi e femmine, e nella quale le due metà devono essere entrambe rappresentate; Si è resa necessaria una riforma costituzionale, culminato con la modifica costituzionale all art. 3 a cui è stato aggiunto un comma nel quale si afferma che La legge favorisce l uguale accesso delle donne e degli uomini ai mandati elettorali e alle funzioni elettive. Oltre al legislatore anche i partiti politici sono divenuti destinatari dell obbligo di perseguire tale obiettivo e sono stati introdotti incentivi nei rimborsi elettorali per i virtuosi e sanzioni per gli inadempienti.

30 Il modello nord europeo Prevede principalmente l intervento dei partiti quali promotori di una politica che realizzi la democrazia paritaria. In Svezia le formazioni politiche hanno previsto fin dagli anni Settanta un alternanza nella formazione delle liste elettorali, liste che contengono una presenza femminile tendente al 50%. Analoghe sono le soluzioni approntate in Norvegia e Finlandia, anche se, in quest ultimo caso, va segnalata l esistenza di una previsione legislativa di quote per le elezioni provinciali e per gli incarichi nelle commissioni governative. Parzialmente diverso è invece il caso della Danimarca dove le quote sono state adottate solo da alcuni partiti e con vicende alterne e, comunque, abbandonate definitivamente nel In questo paese è stata decisiva un iniziativa politica capace di promuovere il ruolo femminile in differenti settori creando, pertanto, le premesse culturali per il rafforzamento della presenza di donne anche nella politica.

31 Le shortlists inglesi Negli anni 90 il Partito Laburista ha inventato le cd. Allwomen shortlists, cioè brevi liste formate solo da donne, tra le quali scegliere i candidati per parte dei collegi considerati sicuri; grazie a tale misura nelle elezioni del 1997 si è verificato un sensibile aumento della presenza femminile (quasi il 20% dei membri della Camera dei Comuni, per la maggior parte radunate nelle fila del gruppo Laburista). Per raggiungere questo obiettivo determinante è stata, inoltre, l iniziativa introdotta sempre dai Labour (risultata poi vincente) di fare della presenza femminile uno dei motivi centrali della campagna elettorale. Il sistema delle shortlists fu, tuttavia, successivamente dichiarato discriminatorio e abbandonato

32 Il caso spagnolo Nel marzo 2007 la Spagna ha, infatti, approvato una legge costituzionale «Sulla eguaglianza effettiva di uomini e donne», che affronta a tutto campo il problema della parità tra uomo e donna, e che pone la Spagna all avanguardia rispetto al tema delle pari opportunità. Lo spirito della legge non guarda alle donne come gruppo da proteggere o aiutare, ma al contrario fa della presenza femminile un punto di forza per un maggior sviluppo non solo culturale, ma anche economico. La legge definisce come presenza o composizione equilibrata una percentuale minima del 40% per ciascun genere e, in tal modo, va ad agire sulla normativa elettorale generale. Dalle elezioni del 2008 nelle liste elettorali nessuno dei due generi potrà essere rappresentato per meno del 40% dei candidati e se il numero di posti da ricoprire sarà meno di 5, la proporzione di uomini e donne sarà il più vicina possibile all equilibrio numerico.

33 RIEPILOGANDO Paese Usa Soluzione Riserva di posti ( quote ) nei settori dell accesso al lavoro e all istruzione Risultato Donne trattate come una categoria da salvaguardare Francia Filosofia della parité; obbligo di comporre liste paritetiche con previsione di sanzioni economiche Le sanzioni economiche si sono rivelate spesso controproducenti Europa del Nord Germania Autoregolamentazione dei partiti Ruolo determinante dei partiti (ed intervenuta riforma costituzionale) Appare ad oggi la soluzione più avanzata sia per la cultura politica di cui è portatrice sia per i risultati che è riuscita ad ottenere La percentuale di donne elette supera il 30%. La soluzione tedesca ha posto le basi per l elezione della prima donna Cancelliere Regno Unito Spagna Nel 1993 il Partito Laburista introduce le cd. shortlists Forte volontà politica del governo e di alcuni partiti. Nelle liste elettorali nessuno dei due generi può essere rappresentato per meno del 40% dei candidati. La presenza femminile aumenta nel 1997 in presenza delle shortlists, poi si attesta intorno al 20% La presenza femminile è un punto di forza per un maggior sviluppo non solo culturale, ma anche economico. Sensibile incremento della presenza femminile a tutti i livelli; nel secondo Governo Zapatero presenza paritaria di uomini e donne.

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