N. Guglielmi, «Studi di settore: criteri per l accesso al regime premiale», n. 32/2013, pag. 22

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1 N. Guglielmi, «Studi di settore: criteri per l accesso al regime premiale», n. 32/2013, pag. 22 Studi di settore: ampliata la platea dei destinatari del regime premiale ma professionisti ancora esclusi di Guido Berardo Con il Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate 5 luglio 2013 sono stati individuati i criteri e le condizioni per accedere al «regime premiale» a favore dei soggetti congrui, coerenti e fedeli agli studi di settore per il periodo d imposta È stata ampliata la platea dei potenziali beneficiari rispetto all anno precedente, ma restano ancora esclusi artisti e professionisti. Potranno accedere al regime premiale soltanto i soggetti che applicano gli studi di settore indicati nell allegato n. 1 al Provvedimento; in concreto ciò significa che, rispetto ai 205 studi di settore applicabili per il 2012, soltanto i destinatari di 90 studi potranno, al verificarsi di tutte le condizioni, accedere al regime premiale. Rispetto allo scorso anno, la platea dei contribuenti che potrebbe accedere al «regime premiale» a favore dei soggetti congrui, coerenti e fedeli agli studi di settore si è allargata in quanto gli studi di settore potenzialmente ammessi al beneficio sono 90 (1), contro i 55 individuati per il periodo d imposta Poiché gli studi di settore applicabili per il 2012 sono 205, sono 115 gli studi che restano esclusi. Dalla lettura dell allegato n. 1 al Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate prot. n. 2013/82537 del 5 luglio 2013, titolato «Approvazione della differenziazione dei termini di accesso al regime premiale, previsto ai commi da 9 a 13 del decreto legge n. 201 del 2011 e della modifica della modulistica relativa agli studi di settore» (2), si evince che sono stati individuati soltanto 90 studi di settore, rispetto ai 205 applicabili per il periodo di imposta 2012, meritevoli dell accesso al regime premiale, con la ulteriore precisazione (art. 1.3) che nel caso in cui il contribuente interessato applichi due diversi studi di settore, per accedere al regime premiale è necessario che entrambi gli studi rientrino tra questi 90. I contribuenti che applicano, invece, i restanti 115 studi settore non indicati nell elenco di cui all allegato n. 1 al Provvedimento non potranno accedere ai benefici neppure se rispettano tutte le altre condizioni previste, cioè nemmeno se siano «virtuosi» in quanto congrui coerenti e fedeli. Purtroppo, nell elenco dei 90 studi di cui all allegato n. 1 al Provvedimento attuativo, non sono ricompresi studi di settore relativi al mondo del lavoro autonomo, per cui gli artisti ed i professionisti anche per il 2012 non potranno beneficiare di tale disposizione. L art. 1.1 del Provvedimento, infatti, dispone che tale regime è applicabile soltanto nei confronti dei contribuenti «che applicano gli studi di settore indicati nell allegato n. 1 al presente Provvedimento». In estrema sintesi, le condizioni per accedere al beneficio restano le medesime dell anno precedente, salvo il fatto che è stato inserito un nuovo indicatore (3). Guido Berardo - Ragioniere commercialista in Torino (1) Lo studio «VG46U - Riparazione di trattori agricoli» è riportato due volte nell allegato n. 1 al provvedimento Direttore dell Agenzia delle entrate 5 luglio (2) Il Provvedimento del 5 luglio, oltre a disciplinare l accesso al regime premiale per l anno 2012, ha corretto un refuso presente nelle istruzioni, Parte Generale, dei modelli degli studi di settore con l introduzione di una parentesi al par. 3 delle medesime. (3) Sul punto, cfr. A. Trevisani, «Le novità sugli studi di settore per (segue) 2630

2 Agenzia Entrate, Provv. 5 luglio 2013 Studi di settore Provvedimento attuativo Con il Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate 5 luglio 2013 sono state emanate le tanto attese disposizioni attuative con riferimento al periodo d imposta 2012, secondo anno di applicazione del «regime premiale». L attesa era molta in quanto da più parti si auspicava un allargamento della platea dei beneficiari del predetto regime premiale, che per il 2011 ha trovato concreta applicazione per soli contribuenti. Infatti, come risulta dalla risposta fornita dal Ministero dell Economia durante il question time in Commissione Finanze alla Camera del 30 maggio 2013, «dalle prime analisi dei dati dichiarativi relativi al periodo d imposta 2011, effettuate con il supporto della SOSE, è emerso che circa contribuenti risultano possedere i requisiti per l accesso al regime premiale per tale annualità. Tale entità numerica sembrerebbe confermare la selettività dell accesso al regime». Dalle stime riportate sugli organi di stampa, sembrerebbe che il 70% dei contribuenti che applicano gli studi di settore siano esclusi dall applicazione del regime premiale; in concreto, quindi, su circa 3,5 milioni di contribuenti che compilano il software GERICO, soltanto 1,1 milioni «possono almeno aspirare a ottenere uno scudo dagli accertamenti facili» (4). Utilizzando la medesima tecnica legislativa dello scorso anno, il Provvedimento chiarisce che accedono al regime premiale i contribuenti che applicano gli studi di settore indicati nell allegato n. 1 al medesimo. L art. 1.1 del Provvedimento richiama i contribuenti «di cui all art. 1 del Provvedimento 12 luglio 2012», per cui di fatto conferma l applicazione a favore dei medesimi soggetti individuati lo scorso anno, fermo restando l ampliamento del numero degli studi di settore ammessi al beneficio. Il Provvedimento attuativo giustifica tale scelta precisando che i 90 studi di settore indicati nell allegato n. 1 sono stati individuati tra quelli per i quali risultano approvati indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno: a) quattro diverse tipologie tra quelle indicate nell art. 2 (si veda infra); b) tre diverse tipologie tra quelle indicate nell art. 2 (si veda infra) e che contemporaneamente sono riferibili a settori di attività economica per i quali è stata stimata, sulla base delle risultanze della relazione finale sulle attività del gruppo di lavoro «Economia non osservata e flussi finanziari», una percentuale del valore aggiunto del sommerso economico (ipotesi massima) inferiore alla percentuale di valore aggiunto sommerso del totale economia (ipotesi massima); c) tre diverse tipologie tra quelle indicate nell art. 2 (si veda infra) e che contemporaneamente prevedono l indicatore «Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti» (novità del 2012). L art. 2 prevede le seguenti tipologie di indicatori: di efficienza e produttività del fattore lavoro; di efficienza e produttività del fattore capitale; di efficienza della gestione delle scorte; di redditività; di struttura. Nell allegato n. 2 al Provvedimento è riportato l elenco degli indicatori di coerenza economica, rilevanti ai fini dell applicazione del regime premiale e previsti dai decreti di approvazione degli studi di settore, distinti in base alle tipologie sopra elencate. Quanto sopra è stato ulteriormente precisato dall Agenzia delle entrate con il comunicato stampa del 5 luglio 2013; gli studi di settore dell allegato n. 1 al Provvedimento sono stati individuati tra quelli per i quali risultano approvati indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno quattro tipologie (tra quelle indicate come efficienza e produttività del fattore lavoro; efficienza e produttività del fattore capitale; efficienza di gestione delle scorte; di redditività; di struttura) oppure tre diverse tipologie di indicatori che siano contemporaneamente riferibili a (segue nota 3) cooperative, consorzi ed ex minimi e i correttivi per la crisi», in questa Rivista, pag. 2620, commento alla circolare 15 luglio 2013, n. 23/E (anche in Banca Dati BIG Suite, IPSOA). (4) Cfr. G.P. Ranocchi, «Il 70% resta fuori dal regime premiale», in Il Sole - 24 Ore del 29 luglio 2013, pag. 1 di Norme e Tributi. 2631

3 settori di attività economica per i quali è stimata una percentuale del valore aggiunto del sommerso economico inferiore alla percentuale di valore aggiunto sommerso del totale economia. In pratica, l Agenzia delle entrate ha voluto limitare l accesso al beneficio del regime premiale a quei contribuenti che, sulla base delle dichiarazioni riferite all anno 2011, hanno dimostrato un trend virtuoso in quanto interessati da una riduzione del sommerso a fronte di una modifica dei comportamenti dichiarativi. La novità introdotta relativamente al periodo d imposta 2012 per quanto riguarda i criteri di cui alla precedente lett. c) (definita new entry dal comunicato stampa) interessa i contribuenti che applicano gli studi di settore che presentano almeno tre diverse tipologie tra quelle indicate e che allo stesso tempo presentano il nuovo indicatore di coerenza «Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti», introdotto con il D.M. 28 marzo Regime premiale Il regime premiale a favore dei soggetti potenzialmente accertabili in base agli studi di settore che risultino congrui e coerenti, a condizione che abbiano fedelmente indicato i dati nell apposito modello, è stato introdotto dall art. 10, commi da 9 a 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (5). Il primo anno di applicazione è stato il periodo d imposta 2011; le disposizioni attuative sono state impartite con il Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate prot. n. 2012/ del 12 luglio 2012 (6). IL PARERE DELL AGENZIA Contribuenti che possono accedere al regime premiale L Agenzia delle entrate ha precisato che, per il 2012, accedono al regime premiale i contribuenti che applicano gli studi di settore individuati tra quelli per i quali risultano approvati indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno quattro tipologie (tra: efficienza e produttività del fattore lavoro; efficienza e produttività del fattore capitale; efficienza di gestione delle scorte; di redditività; di struttura) o tre diverse tipologie che siano contemporaneamente riferibili a settori di attività economica per i quali è stimata una percentuale del valore aggiunto del sommerso economico inferiore alla percentuale di valore aggiunto sommerso del totale economia. Il regime premiale è valido, inoltre, per i contribuenti che applicano gli studi di settore che presentano almeno tre diverse tipologie tra quelle indicate e che allo stesso tempo presentano il nuovo indicatore di coerenza «Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti». Si ricorda che il regime premiale prevede disposizioni di favore per i contribuenti ritenuti affidabili, contemperate dalla previsione di un piano specifico di controlli per i contribuenti non in linea con GERICO (7). L art. 10, comma 11, del D.L. n. 201/2011, infatti, dispone, con riguardo ai contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore «per i quali non si rende applicabile la disposizione di cui al comma 9», che formeranno oggetto di specifici piani di controllo da parte dell Agenzia delle entrate e della Guardia di Finanza. Specifica ulteriormente il predetto comma 11 che per i contribuenti non congrui e non coerenti i controlli dovranno essere svolti prioritariamente sulla base delle indagini finanziarie. (5) Convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n (6) Cfr. G. Berardo, «Studi di settore: accesso al regime premiale per pochi e a condizioni rigide», in Corr. Trib. n. 34/2012, pag (7) Peraltro, con la circolare 31 luglio 2013, n. 25/E (in Banca Dati BIG Suite, IPSOA), sono stati impartiti agli Uffici gli indirizzi operativi per l attività di prevenzione e contrasto dell evasione fiscale da espletare nell anno in corso; al par. 2.3 vengono confermate le indicazioni contenute nelle circolari degli ultimi anni, si ricorda che resta di fondamentale importanza l attività di analisi e selezione e, come in passato, vengono considerati a rischio i soggetti non congrui ovvero anomali sulla base delle risultanze dei dati dichiarati ai fini degli studi di settore. Infine, la circolare si sofferma sugli accessi brevi, confermando l indirizzo già da tempo adottato, ricordando che sono di norma destinati alla verifica dei dati dichiarati ai fini dell applicazione degli studi di settore procedendo, ove si tratti di soggetti obbligati alla emissione di scontrini o ricevute e l accesso avvenga nei luoghi di esercizio dell attività, al preliminare controllo della regolare emissione, nonché al controllo della regolarità del personale impiegato. Tali accessi andranno a sommarsi ai controlli effettuati dalla Guardia di Finanza nell ambito dell attività ad essa specificamente demandata, di presidio del territorio. 2632

4 Agenzia Entrate, Provv. 5 luglio 2013 Studi di settore Purtroppo, dalla formulazione letterale della norma, non si può escludere che possano rientrare negli specifici piani dei controlli di cui sopra anche soggetti «virtuosi», cioè congrui coerenti e fedeli, che non abbiano potuto accedere al regime premiale soltanto in quanto applicano uno o più dei 115 studi di settore non compresi nell allegato n. 1 al Provvedimento attuativo in commento. I benefici spettanti ai contribuenti congrui, coerenti e fedeli che possono accedere al regime premiale sono: la inibizione agli accertamenti analitico-induttivi; la riduzione di un anno del termine per l accertamento; l aumento ad un terzo (anziché un quinto) della percentuale di tolleranza in caso di scostamento rispetto al redditometro. Inibizione agli accertamenti analitico-induttivi Il comma 9, lett. a), dell art. 10 del D.L. n. 201/2011, dispone che «sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici» di cui all art. 39, primo comma, lett. d), secondo periodo, del D.P.R. n. 600/1973 e all art. 54, secondo comma, ultimo periodo, del D.P.R. n. 633/1972. Gli accertamenti espressamente richiamati dalle due norme (l art. 39 e l art. 54) sono quelli comunemente definiti «analitico induttivi» o «analitico presuntivi», cioè basati su presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti. Gli accertamenti analitico-induttivi sono svariati: si pensi a quelli fondati sulle risultanze degli studi di settore o dei parametri contabili, a quelli fondati sulle percentuali di ricarico o sulle metodologie di controllo, ecc. Il beneficio in commento consiste nella impossibilità da parte dell Agenzia delle entrate di fare SOLUZIONI OPERATIVE Inibizione agli accertamenti analitico-induttivi La disciplina del regime premiale prevede che il contribuente che: compila correttamente il modello dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore risulta congruo (anche per adeguamento) e coerente, non potrà più essere accertato con la modalità analitico-induttiva; ne consegue che, nei confronti di costui, saranno possibili soltanto gli accertamenti diversi da questi, quali l accertamento analitico o quello fondato sulle indagini finanziarie oppure ancora - se persona fisica - l accertamento sintetico del reddito (cd. redditometro). accertamenti analitico-induttivi nei confronti dei soggetti beneficiati; tali accertamenti non saranno esperibili nemmeno in presenza di «gravi incongruenze» (8) determinate con criteri diversi dagli studi di settore. Quindi, per riassumere, il legislatore ha previsto che il contribuente che: compila correttamente il modello dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore risulta congruo (anche per adeguamento) e coerente, non potrà più essere accertato con la modalità analitico-induttiva; ne consegue che, nei confronti di costui, saranno possibili soltanto gli accertamenti diversi da questi, quali l accertamento analitico o quello fondato sulle indagini finanziarie oppure ancora - se persona fisica - l accertamento sintetico del reddito (cd. redditometro). Riduzione di un anno del termine per l accertamento Il comma 9, lett. b), dell art. 10 del D.L. n. 201/2011 prevede che «sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l attività di accertamento» di cui all art. 43, primo comma, del D.P.R. n. 600/1973 e all art. 57, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972. Nei confronti dei soggetti che risulteranno congrui, coerenti e fedeli rispetto alle risultanze degli studi di settore, quindi, l ordinario termine di prescrizione diventa il 31 dicembre del terzo an- Nota: (8) Il riferimento è all art. 62-sexies, comma 3, del D.L. n. 331/1993 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 427/1993), che prevede che gli accertamenti di cui all art. 39, primo comma, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973 e all art. 54 del D.P.R. n. 633/1972 «possono essere fondati anche sull esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore». 2633

5 no successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, in luogo del quarto anno. Così come formulata la norma sembra omnicomprensiva, cioè, poiché l art. 43 si riferisce al termine entro il quale «gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza», la norma sembra possa coprire anche altre eventuali posizioni reddituali che il soggetto dovesse avere. Il riferimento è alla persona fisica con altre fonti di reddito oltre a quella per la quale applica gli studi di settore: si pensi all artigiano o al commerciante che ha conseguito anche redditi da locazione o diversi. In tal caso, se per l attività d impresa il soggetto risulta congruo e coerente, lo stesso sarà accertabile soltanto entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, anche con riferimento al reddito di locazione o diverso. Prevede espressamente la norma in commento che «la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74». Innanzitutto va rilevato che la norma è, sostanzialmente, similare a quella contenuta sia nell art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 (in materia di imposte dirette) che nell art. 57 del D.P.R. n. 633/1972 (in materia di IVA), per cui possono ragionevolmente ritenersi applicabili alla nuova disposizione le interpretazioni giurisprudenziali e i chiarimenti forniti in occasione delle predette due norme. In particolare, ciò significa che sarà sufficiente la sola notitia criminis relativa ad una violazione che fa scattare le norme penali tributarie per vanificare la riduzione di un anno del termine di SOLUZIONI OPERATIVE Riduzione di un anno del termine per l accertamento Per i contribuenti che accedono al regime premiale, sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l attività di accertamento. Nei confronti dei soggetti che risulteranno congrui, coerenti e fedeli rispetto alle risultanze degli studi di settore, quindi, l ordinario termine di prescrizione diventa il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, in luogo del quarto anno. Così come formulata la norma sembra omnicomprensiva, cioè, sembra possa coprire anche altre eventuali posizioni reddituali che il soggetto dovesse avere. Il riferimento è alla persona fisica con altre fonti di reddito oltre a quella per la quale applica gli studi di settore: si pensi all artigiano o al commerciante che ha conseguito anche redditi da locazione o diversi. prescrizione; anzi, con l ulteriore effetto del raddoppio (da quattro a otto anni) degli ordinari termini di decadenza, così come previsto dalla due norme citate (9). Peraltro, come sostenuto dall Agenzia delle entrate per l ordinaria applicazione degli artt. 43 e 57, il raddoppio dei termini di decadenza opera «a prescindere dalle successive vicende del giudizio penale che consegua alla denuncia» (circolare 23 dicembre 2009, n. 54/E) (10). In pratica, poiché non sempre alla notizia di reato consegue la condanna del soggetto in quanto gli sviluppi possono essere i più svariati (dalla archiviazione all assoluzione), sarà interessante seguire il dibattito che si formerà sul punto poiché - al termine della vicenda giudiziaria - tale soggetto potrebbe venirsi a trovare ingiustamente accertato dal Fisco, il che rientra, però, nella consolidata autonomia fra il giudizio penale e quello tributario. Senza considerare, inoltre, che, come sostenuto dalla sentenza della Corte costituzionale 25 luglio 2011, n. 247 (11), il raddoppio dei termini di decadenza potrebbe addirittura intervenire dopo che sono scaduti gli ordinari termini per l accertamento; infatti, ancorché la sentenza si riferisca specificatamente al raddoppio dei termini per i soggetti che hanno aderito ad uno dei (9) Così, ad esempio, l art. 43: «in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione». (10) In Banca Dati BIG Suite, IPSOA. (11) In GT - Riv. giur. trib. n. 10/2011, pag. 833, con commento di G.M. Cipolla, e in Banca Dati BIG Suite, IPSOA. 2634

6 Agenzia Entrate, Provv. 5 luglio 2013 Studi di settore condoni in materia di IVA previsti dalla legge n. 289/2002, la stessa sembra esprimere un principio di carattere generale applicabile in ogni situazione e, quindi, anche nel caso in esame. Aumento ad un terzo della percentuale di tolleranza in caso di scostamento rispetto al redditometro Il comma 9, lett. c), dell art. 10 del D.L. n. 201/2011 prevede che la determinazione sintetica del reddito ex art. 38 del D.P.R. n. 600/1973 (redditometro) «è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato». Preliminarmente, si rileva che tale beneficio è evidentemente rivolto esclusivamente alle persone fisiche titolari di partita IVA perché esercenti un attività di impresa o artistica o professionale, in quanto l accertamento sintetico del reddito è esperibile soltanto nei confronti delle persone fisiche. Vi è quindi una differenza di «destinatari» rispetto agli altri due benefici di cui si è detto supra, poiché questo si applica soltanto alle persone fisiche mentre gli altri due alla generalità dei contribuenti sottoposti agli studi di settore. Una ulteriore peculiarità è che divide la platea delle persone fisiche in due: da una parte i ccdd. privati, cioè non titolari di partita IVA, e dall altra quelle con partita IVA, con l ulteriore precisazione che questa grossolana divisione vale soltanto se il titolare di partita IVA è anche soggetto agli studi di settore perché, diversamente, rientrerebbe nella prima categoria (12). L art. 38 del D.P.R. n. 600/1973 è stato riscritto dall art. 22 del D.L. n. 78/2010 (13) e, con decorrenza dal periodo d imposta 2009 (14), Mod. UNICO 2010, il comma 5 prevede che l accertamento sintetico è ammesso «a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato». Tradotto in termini numerici, se vi è uno scostamento almeno pari al 20% rispetto al reddito dichiarato, l accertamento sintetico è esperibile; tale percentuale del 20% è ora innalzata ad un terzo (cioè al 33%) per i soggetti congrui, coerenti e fedeli rispetto agli studi di settore. In termini relativi si tratta di un aumento del «margine di tolleranza» di tutto rilievo, poiché è stato innalzato del 65% (15); in termini operativi, però, sarà ben poca cosa perché la pratica quotidiana sul campo evidenzia sempre scostamenti che in termini percentuali sono ben più rilevanti sia del 20% sia del 33%, per cui si ritiene tale beneficio più psicologico che effettivo. Condizioni per l accesso al regime premiale L art. 10, commi 9 e 10, del D.L. n. 201/2011 individua le condizioni richieste per poter accedere ai benefici del nuovo regime premiale. Più precisamente, il comma 9 si riferisce ai contribuenti che dichiarano, anche per effetto dell adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall applicazione degli studi di settore mentre il successivo comma 10 richiede che: a) il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti; b) sulla base dei dati di cui alla precedente lett. a), la posizione del contribuente risulti coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore applicabili. L art. 1.2 del Provvedimento attuativo dello scorso anno, applicabile anche al 2012 per espresso richiamo, in relazione alle predette condizioni, dispone che è necessario che: a) la coerenza sussista per tutti gli indicatori di coerenza economica e di normalità economica previsti dallo studio di settore applicabile; b) nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro autonomo, l assoggettabilità al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore sussista per en- (12) Si pensi, ad esempio, al soggetto esercente un attività d impresa o professionale per la quale si applicano ancora i parametri contabili in luogo degli studi di settore: costui, ancorché dovesse risultare «congruo» ai parametri, non beneficerebbe dell effetto premiale in commento perché non applica gli studi di settore, per cui lo scostamento rilevante al fine del redditometro è del 20%. (13) Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010. (14) In data 31 luglio 2013 l Agenzia delle entrate ha finalmente diramato la circolare n. 24/E (in Banca Dati BIG Suite, IPSOA), contenente le indicazioni operative relativamente al nuovo «redditometro». (15) Infatti, se si aumenta del 65% il 20% si ottiene il 33%. 2635

7 trambe le categorie reddituali; c) nel caso in cui il contribuente applichi due diversi studi di settore, la congruità e la coerenza sussistano per entrambi gli studi. In pratica, quindi, il contribuente può accedere ai benefici se risulta congruo (anche per adeguamento) e coerente (sia con riferimento alla coerenza che alla normalità) rispetto al risultato degli studi di settore se ha dichiarato fedelmente i dati nell apposito modello. Relativamente alla corretta indicazione dei dati rilevanti nel modello studi di settore, è opportuno ricordare che deve trattarsi, in caso di errore, di dati che incidono sul responso di GERICO. È stato infatti chiarito dall art. 4 del Provvedimento del 12 luglio 2012 che fanno venir meno la fedeltà dei dati dichiarati quegli errori che, rispetto alla corretta applicazione degli studi di settore sulla base dei dati veritieri, comportano la modifica: dell assegnazione ai cluster; del calcolo dei ricavi o dei compensi stimati da GERICO; del posizionamento rispetto agli indicatori di normalità e coerenza. Su quest ultimo punto, la coerenza, è innegabile (16) trattarsi del maggior ostacolo all accesso al regime premiale, in quanto è un dato immodificabile; infatti, mentre alla mancata congruità il contribuente può ovviare mediante l adeguamento spontaneo in dichiarazione, la mancata coerenza rimane tale ed è preclusiva all accesso al beneficio. Peraltro, come sopra ricordato, il contribuente deve risultare coerente rispetto a tutti gli indicatori di normalità e coerenza. Al verificarsi dei presupposti il regime premiale è applicabile «automaticamente», nel senso che il contribuente non deve manifestare alcuna opzione o produrre alcuna istanza, gli spettano di SOLUZIONI OPERATIVE Automaticità dell accesso al regime premiale Al verificarsi dei presupposti richiesti dalla legge, il regime premiale è applicabile «automaticamente», nel senso che il contribuente non deve manifestare alcuna opzione o produrre alcuna istanza. In concreto, ciò significa che il contribuente che ritenga di avere accesso al regime premiale perché congruo, coerente e fedele rispetto al responso di uno dei 90 studi di settore compresi nell allegato n. 1 al Provvedimento attuativo dovrà far valere tale «condizione» nei confronti di un ipotetico verificatore qualora si ravvisasse la necessità. diritto i vantaggi previsti dalla norma. In concreto, ciò significa che il contribuente che ritenga di avere accesso al regime premiale perché congruo, coerente e fedele rispetto al responso di uno dei 90 studi di settore compresi nell allegato n. 1 al Provvedimento attuativo dovrà far valere tale «condizione» nei confronti di un ipotetico verificatore qualora si ravvisasse la necessità; si ipotizzi, per esempio, il caso del soggetto che dovesse essere accertato con riferimento al quarto anno indietro, anziché al terzo: in tal caso dovrà eccepire l intervenuta decadenza del potere accertativo in capo all Amministrazione finanziaria. Nota: (16) Come evidenziato anche da A. Trevisani, op. loc. ult. cit. 2636

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