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1 La società per azioni: nozione e caratteri. Autore: Concas Alessandra In: Diritto civile e commerciale La Società per Azioni è una società di capitali. La disciplina giuridica della società per azioni è contenuta al capo V "società per azioni" del titolo V "delle società" del libro V "del lavoro, dall'articolo 2325 all'articolo 2497 septies del Codice Civile. La società per azioni (S.p.A.) è una persona giuridica che esercita attività economica con il patrimonio conferito dai soci e con gli utili eventualmente accumulati e nella quale le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni. Sotto il profilo economico le S.p.A., nei sistemi di tipo capitalista, consentono di raccogliere ingenti capitali, ai titolari dei quali non è attribuito nessun potere di gestione, ma solo il diritto ad una distribuzione di utili come remunerazione del loro rapporto. La responsabilità dei soci è limitata al valore del conferimento. In termini giuridici il socio è obbligato solo ad eseguire il conferimento indicato nel contratto sociale, in termini economici, il socio corre solo il rischio di perdere il bene oppure il capitale conferito. I creditori sociali per il soddisfacimento dei loro crediti si dovranno rivolgere esclusivamente alla società e non ai soci. 1 di 10

2 Il capitale sociale è diviso infrazioni di uguale ammontare, chiamate azioni. Le quote di partecipazione sono rappresentate da azioni. In che consistono le azioni? L'azione si definisce per tradizione come il titolo di credito causale, che rappresenta ed incorpora la quota di partecipazione del socio e i diritti che riguardano la stessa, è possibile che lo statuto escluda l'emissione delle azioni o l'utilizzo di altre tecniche rappresentative di azioni (ai sensi dell'articolo 2346 del codice civile). Il capitale sociale non può essere inferiore a (ex articolo 2327 del codice civile). La società per azioni richiede un procedimento di costituzione molto più complesso rispetto a quello richiesto per le società di persone. Si tratta di una fattispecie a formazione progressiva nella quale si distinguono due diverse fasi, ognuna produttiva di effetti giuridici preliminari: La stipulazione dell'atto costitutivo, e l iscrizione della società nel registro delle imprese. Le condizioni per la costituzione della S.p.A. ai sensi dell'articolo 2329 del codice civile, riguarda: 2 di 10

3 -L'intera sottoscrizione del capitale sociale che può essere effettuata anche attraverso stipula di fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa. -Il versamento del 25% dei conferimenti in danaro dell'intero ammontare in caso di costituzione con atto unilaterale e rispetto delle condizioni delle quali è gli articoli 2342, 2343 e 2343 ter del codice civile ed i conferimenti di beni oppure crediti. -L'esistenza delle autorizzazioni governative oppure delle altre condizioni richieste dalle leggi speciali in relazione al particolare oggetto della società. La società per azioni può essere costituita per contratto oppure per atto unilaterale. In entrambi i casi la costituzione consta di due distinti documenti, che sono: -L'atto costitutivo, nel quale si manifesta la volontà di dare vita al rapporto sociale che deve essere redatto per atto pubblico a pena di nullità (ai sensi dell'articolo 2328 del codice civile). -Lo statuto, nel quale sono consacrate le norme per il funzionamento della Società. In caso di contrasto tra le previsioni contenute nei due documenti, prevale lo statuto (ai sensi dell'articolo 2328, ultimo comma, del codice civile). Quali sono i tipi di costituzione della società per azioni? 3 di 10

4 I tipi di costituzione della società per azioni sono la costituzione simultanea e la costituzione successiva o per pubblica sottoscrizione. Nella costituzione simultanea gli aspiranti soci sottoscrivono simultaneamente e contemporaneamente l'atto davanti al notaio, questa è la forma per così dire normale e di solito adottata. La costituzione successiva o per pubblica sottoscrizione avviene al termine di un procedimento complesso di raccolta delle sottoscrizioni, che consta di diverse fasi. Se la società si costituisce, i promotori devono essere rilevati dalle obbligazioni assunte e rimborsati delle spese sostenute, se la società non si costituisce, obbligazioni spese sono a carico dei promotori. L'atto costitutivo deve indicare obbligatoriamente (ex articolo 2328 del codice civile): -I dati personali ed identificativi dei soci (cognome e nome o denominazione, nel caso di persone giuridiche, luogo di nascita e residenza o sede) e il numero delle azioni sottoscritto da ciascuno. -La denominazione il Comune dove posta la sede sociale le eventuali sedi secondarie. -L'oggetto sociale. -L'ammontare del capitale sottoscritto e versato (l'ammontare minimo di ). 4 di 10

5 -Il numero è l'eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di emissione circolazione. -Il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura. Se ricorreranno le condizioni previste dall'articolo 2343 ter del codice civile, il valore attribuito ai conferimenti di beni in natura o crediti alla sussistenza delle condizioni che non rendono necessari alla relazione giurata, devono risultare da una documentazione sostitutiva, presentata dal conferente, da allegare all'atto costitutivo della società. -I benefici eventualmente accordata promotori e soci fondatori. -Il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori i loro poteri, l'indicazione di coloro ai quali spetta la rappresentanza della società, la nomina dei primi amministratori. -Il numero dei componenti il collegio sindacale, la nomina dei primi sindaci e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, se previsto. -La durata della società o, in caso di società costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo dopo il quale il socio può recedere, (che non può essere superiore ad un anno). -L'importo globale, almeno approssimativo, delle spese di costituzione poste a carico della società. -La stipula dell'atto costitutivo fa sorgere l'obbligo, a carico del notaio che lo riceve degli amministratori, 5 di 10

6 di depositare entro 20 giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella quale circoscrizione si trova la sede sociale, l'atto costitutivo con i documenti che comprovano il rispetto delle condizioni per la costituzione (articolo 2330 del codice civile). Contemporaneamente si richiede l'iscrizione della società nel registro delle imprese, che ha carattere costitutivo nel senso che con essa la società acquista la personalità giuridica. Secondo quello che dispone l'articolo 2342 del codice civile, nella S.p.A. se nell'atto costitutivo o nella delibera di aumento del capitale non è stabilito diversamente, i conferimenti devono essere effettuati in denaro, se, poi, l'atto costitutivo lo consente, sono anche ammissibili gli apporti che hanno ad oggetto beni materiali o i materiali valutabili in denaro o crediti. Non possono, invece, formare oggetto di conferimento, se non in maniera accessoria, le prestazioni di opera o di servizi, di conseguenza nella S.p.A. non sono ammissibili soci d'opera. Per quello che riguarda i conferimenti in danaro, sussiste a carico dei soci l'obbligo di versare il 25% del loro ammontare presso un istituto di credito in sede di costituzione dell'ente, e l'obbligo di conferire la restante parte dell'apporto promesso, su richiesta degli amministratori che la possono esigere, una volta sorta la società, in qualsiasi momento. Il conferimento di beni in natura crediti, essi devono essere integralmente effettuati al momento della sottoscrizione, il relativo obbligo, cioè, deve essere integralmente adempiuto. Inoltre è regolamentato il versamento dei conferimenti per ipotesi di S.p.A. con un unico socio. 6 di 10

7 In questo caso si prevede che in sede di costituzione per atto unilaterale, il versamento integrale all'atto della sottoscrizione. In caso di sopraggiunta unicità del socio, per il venire meno della pluralità, il versamento dei conferimenti ancora dovuti nel termine di 90 giorni. Ai sensi dell'articolo 2332 del codice civile, la nullità della società può essere dichiarate esclusivamente nei casi di mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma di atto pubblico, illiceità dell'oggetto sociale, mancanza nell'atto costitutivo dello statuto di ogni cancellazione che riguarda la denominazione della società, i conferimenti, l'ammontare del capitale sottoscritto o l'oggetto sociale. La dichiarazione di nullità del tribunale vale come semplice causa di scioglimento della società, essa, quindi, non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome e per conto della società, i soci non sono liberati dall'obbligo di conferimenti fino a quando non siano stati soddisfatti tutti i creditori sociali. La riforma del diritto societario ha dato spazio alla S.p.A. uni personale che oggi non rappresenta +1 ipotesi eccezionale e il legislatore prevede che la società per azioni può essere costituita, oltre che con contratto, anche con atto unilaterale (ai sensi dell'articolo 2328 del codice civile). Riguardo alla disciplina della S.p.A. unipersonale, il capitale sociale deve essere interamente versato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo ex articolo 2342 del codice civile), l'appartenenza di tutte le azioni ad un unico socio e il cambiamento della persona né dell'unico socio devono essere pubblicizzate attraverso deposito presso il registro delle imprese di una dichiarazione degli amministratori che contiene le generalità dell'unico socio (ex articolo 2362 del codice civile), delle obbligazioni sorte nel periodo nel quale la S.p.A. è stata uni personale risponde illimitatamente l'unico socio solo se non sono state rispettate le regole dettate in tema di conferimenti o di pubblicità (ex articolo 2325 del codice civile). 7 di 10

8 Anche i patti o contratti parasociali, che sono accordi che soci oppure alcuni tra essi stipulano in qualunque momento della vita della società allo scopo di stabilire preventivamente come eserciteranno i diritti che derivano dal contratto sociale. In riferimento ai rapporti di partecipazione, i collegamenti tra società costituiscono un fenomeno molto diffuso nella nella realtà socioeconomica. Il collegamento può riguardare società che agiscono in posizione di autonomia, ma può anche essere più intenso sino a realizzare un re proprio rapporto di dipendenza tra una società e un'altra più altre. Il fenomeno si articola nelle figure essenziali delle società collegate, società controllate, partecipazioni reciproche e gruppi di società. In relazione ad esse legislatore interferisce allo scopo di perseguire due essenziali obiettivi, che sono: evitare il cosiddetto "annacquamento patrimoniale" delle società coinvolte, garantire il regolare funzionamento delle rispettive assemblee, impedendo una mancanza di contenuto dei titoli azionari. Secondo quello che dispone il legislatore, la partecipazione in una società può essere assunta, oltre che da una persona fisica, anche di una persona giuridica, sia di diritto privato, sia di diritto pubblico. Non è in discussione la partecipazione di una società di persone di una società di capitali ed un'altra società di capitali, la questione si è posta, invece, per la possibilità di una società di capitali di essere socia di una società di persone, e di una società di persone di essere socio di un'altra società di persone. 8 di 10

9 Il codice civile ammette la partecipazione di una qualsiasi società di capitali nelle società di persone come socio responsabilità illimitata. Riguardo le società controllate collegate, il controllo costituisce una particolare situazione per effetto della quale una società e potenzialmente in grado di improntare con la propria volontà l'attività economica di un'altra società. Sono società collegate quelle "sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole", ma non "dominante". Questa influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti, oppure, un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati. Una maggiore rilevanza va riconosciuta alle partecipazioni reciproche, soprattutto alle partecipazioni cosiddette incrociate, che possono determinare pregiudizi di natura analoga quelli prodotti dalla sottoscrizione ed all'acquisto di azioni proprie. Anche con questa fattispecie può essere falsata la consistenza patrimoniale degli enti interessati può venir alterato il normale funzionamento dell'organo assembleare, attraverso l'utilizzazione concordata dei diritti di voto dei quali ciascuna società dispone nell'altra società. NOTE BIBLIOGRAFICHE 9 di 10

10 G.Campobasso: Manuale di Diritto Commerciale - Giuffrè 2011 Codice Civile Giuffré di 10

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