U.E. e religioni L UNIONE EUROPEA SI OCCUPA DI RELIGIONI?

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1 1 U.E. e religioni L UNIONE EUROPEA SI OCCUPA DI RELIGIONI?

2 Tutela normativa dei diritti a vario livello; Applicabilità delle normative recepite dagli stati membri, 2 Ricorsi giurisdizionali/mezzi di tutela; Tutela dei diritti e delle libertà fondamentali

3 U.E e religioni 3 La normativa U.E. ha un tenore: E volta: laico antidiscriminatorio All armonizzazione delle discipline e delle tutele dei diritti fondamentali; Al mantenimento delle specificità proprie di ciascun ordinamento o sottosistema nazionale (margine d apprezzamento); All eguaglianza giuridica.

4 norme 4 Trattato di Lisbona: T.F.U.E. Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) artt.: art. 6 art. 17 Art.9 libertà di pensiero, di coscienza e religione;

5 Il fattore religioso nel diritto dell Unione EU.: dalla Costituzione europea (2004) al Trattato di Lisbona (2009) 5 L'entrata in vigore del Trattato che adottava una Costituzione per l'europa (ratificato in Italia con legge n. 57 / 2005) è stata bloccata con l'opposizione di Francia e Olanda. Il Consiglio europeo nel 2007 ha deciso di convocare una conferenza intergovernativa incaricata di disegnare un nuovo Trattato, modificatore del: Trattato sull Unione europea (TUE) e del Trattato che istituiva la Comunità europea (ora TFUE).

6 Dalla Costituzione europea (2004) al Trattato di Lisbona (2009) 6 Il Trattato di Lisbona entra in vigore il 1 dicembre 2009 (modifica 1. il Trattato sull UE e 2. il Trattato che ha istituì la Comunità europea)

7 Dalla Costituzione europea (2004) al Trattato di Lisbona (2009) 7 La Santa Sede e alcune Chiese europee avevano segnalato l'opportunità che il preambolo della Costituzione europea contenesse un riferimento alle radici cristiane, o almeno giudaico-cristiane dell'europa; Questi riferimenti avrebbero indebolito: a) la neutralità delle Istituzioni b) il pluralismo religioso e culturale europeo.

8 Dalla Costituzione europea (2004) al Trattato di Lisbona (2009) Il preambolo del nuovo TUE (Trattato Unione Europea) contiene un riferimento non alle radici ma «alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell'europa, da cui si sono sviluppati valori universali dei diritti inviolabili è inalienabili della persona, della libertà, della democrazia, dell'eguaglianza, e dello Stato di diritto». 8

9 Segue: Dalla costituzione europea (2004) al Trattato di Lisbona (2009) I valori fondativi dell Unione - Art. 2 NTUE L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini. 9

10 10 Già la Direttiva 2004/83/CE sullo status di rifugiato all art. 10 b) aveva precisato: Dalla costituzione europea (2004) al Trattato di Lisbona (2009) il termine religione include,, le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da 1. riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri 2. atti religiosi o professioni di fede, 3. le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte.

11 Trattato di Lisbona Art. 6, co L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea del 7 dicembre (Nizza 2000), adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati. Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'unione definite nei trattati. I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni. 11

12 Carta di Nizza Fonte di riferimento al pari ai trattati; Fonte di riferimento «primaria», pari ai trattati, invocabile dinnanzi ai giudici nazionali;

13 Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'unione definite nei trattati. Dunque Il rispetto dei diritti enunciati nella Carta di Nizza è un obbligo che vincola gli Stati membri quando applicano il diritto dell Unione

14 . 14 La Carta di Nizza vincola Istituzioni Organi dell Unione Nelle politiche di azione assegnate dai trattai alle alla competenza del diritto dell Unione c.d. principio di attribuzione

15 15 Carta dei diritti fondamentali (Nizza 2001) artt.: Artt. inerenti al fenomeno religioso: 1 diritto alla dignità 2 diritto alla vita 8 Diritto alla protezione dei dati personali 13 libertà in campo artistico 14 libertà di creare istituiti di insegnamento 30 tutela per ingiustificato licenziamento 31Riposi lavorativi

16 16 Carta dei diritti fondamenta li (Nizza 2001) artt.: 10 liberta di pensiero, di coscienza e religione; 11 libertà di informazione e espressione; 12 libertà di riunione; 20 uguaglianza davanti alla legge; 21 divieto di discriminazione;

17 Carta di Nizza 17 Articolo 10 Libertà di pensiero, di coscienza e di religione 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti. 2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

18 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include: 18 la libertà di cambiare religione o convinzione, la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti. Art. 10 Carta Nizza

19 19 Art. 10 Carta Nizza 2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio

20 20 LIMITI: SPIEGAZIONI UFFICIALI RELATIVE ALLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI (2007/C 303/02) Spiegazione relativa all'articolo 10 Libertà di pensiero, di coscienza e di religione Il diritto garantito al paragrafo 1 corrisponde a quello garantito dall'articolo 9 della CEDU e, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3 della Carta, ha significato e portata identici a detto articolo. Le limitazioni devono pertanto rispettare l'articolo 9, paragrafo 2, che recita: «La libertà di professare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che, stabilite dalla legge, costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui.». Il diritto garantito al paragrafo 2 rispecchia le tradizioni costituzionali nazionali e all evoluzione delle legislazioni nazionali a questo proposito.

21 21 Segue: spiegazioni Il diritto garantito al paragrafo 2 rispecchia le tradizioni costituzionali nazionali e all evoluzione delle legislazioni nazionali a questo proposito.

22 Divieto di discriminazione - Direttiva 2000/78/CE Il divieto di discriminazioni basate sulla religione è oggetto della disciplina della Direttiva 2000/78/CE (recepita dall'italia con d.l. 216/2003), che definisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione condizioni di lavoro. I contenuti della Direttiva possono essere riferiti alla disciplina giuridica del fattore religioso relativamente ad attività professionali di chiese o organizzazioni pubbliche o private la cui etica sia fondata sulla religione sulle convinzioni personali: si pensi ai doveri di lealtà del ministro di culto; La direttiva è applicabile anche le organizzazioni di tendenza: in cui le differenze di trattamento potrebbero essere intese alla stregua di discriminazioni.

23 23 I meccanismi di tutela. Art. 7 NTUE: art. 7 NTUE A) Il Consiglio può constatare l'esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori elencati (art. 2). B) il Consiglio europeo deliberando all'unanimità può constatare l'esistenza di una violazione grave persistente da parte di uno Stato membro dei valori elencati Il consiglio può decidere deliberare la sospensione di alcuni diritti derivanti allo Stato membro dall'applicazione dei Trattati (es. diritto di voto in Consiglio)

24 24 Unione EUROPEA E CEDU ART. 6, CO. 2,3, ( Trattato LISBONA) 2. L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'unione definite nei Trattati. 3. I diritti fondamentali, garantiti dalla CDEU e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'unione in quanto principi generali. (La Corte di giustizia EU ha più volte fatto ricorso ai principi della CEDU utilizzandoli appunto come principi generali dell Unione).

25 segue 25 L'adesione dell'unione alla CEDU potrebbe comportare una variazione nello spazio di autonomia e discrezionalità di giudizio della Corte di giustizia; l'adesione permetterebbe il consolidarsi di una cultura comune dei diritti fondamentali nel sistema giuridico dell'unione; l'adesione determinerà la piena legittimazione degli organi di Strasburgo nell'agire comunitario;

26 26 determinerà un ruolo e un peso crescente della giurisprudenza prodotta dalla corte EDU; segue La CEDU dovrà essere rispettata in ogni atto provvedimento posto in essere dagli organi o istituzioni dell'unione; l'unione sarebbe il 48º firmatario della CEDU ed avrebbe diritto come gli altri a nominare un proprio giudice in seno alla Corte; La corte di giustizia non potrà discostarsi dagli standards di garanzie formulati dalla CEDU; in caso contrario l'unione potrebbe essere sanzionata.

27 27 segue Nel 2007 è stata istituita l Agenzia dell Unione europea dei diritti fondamentali (FRA); l'agenzia è operativa nel campo dell'assistenza agli organi dell'unione e agli Stati membri nell applicazione del diritto comunitario in maniera di diritti fondamentali;

28 28 Art. 17 Tfue: U.E. e religioni: dell incompetenza dell Unione 1. L'Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui le chiese e le associazioni o comunità religiose godono negli Stati membri in virtù del diritto nazionale. 2. L'Unione rispetta ugualmente lo status di cui godono, in virtù del diritto nazionale, le organizzazioni filosofiche e non confessionali. 3. Riconoscendone l'identità e il contributo specifico, l'unione mantiene un dialogo aperto, trasparente e regolare con tali chiese e organizzazioni, anche bilaterale tra UE e singole confessioni.

29 29 Art. 17, co. 1: incompetenza dell U.E. = dare spazio all eterogeneità dei soggetti dell Unione; U.E. e religioni: l incompetenza dell Unione sugli status nazionali delle chiese Salvaguardia identitaria dei diritti ecclesiastici nazionali: la regolazione dei rapporti è rimessa alle legislazioni nazionali; self-restraint dell U.E. = Non intervento nei rapporti Stato- chiese; Non armonizzazione dei sistemi di relazione: non uniformità non riconduzione ad un unico sistema giuridico

30 30 U.E. e religioni Art. 17,co.1: L'Unione rispetta e non pregiudica = mantenere dialogo aperto, trasparente, regolare (conforme a regole formali);

31 31 Art. 17, co. 3: Riconoscimento e dialogo. U.E. e religioni L'Unione europea, attraverso l operato dei propri organi, è regolatrice: assume verso le confessioni religiose e le chiese un atteggiamento di auto-limitazione, ma non di incompetenza, imponendo agli stati il rispetto dell'uniformità del diritto (in particolare del diritto antidiscriminatorio) e delle regole comunitarie.

32 dialogo Dialogo aperto: l attitudine del dialogo: toccare qualsiasi argomento ritenuto dalle parti utile per implementare la vita democratica dell Unione Dialogo trasparente: pubblicità delle sedute del Parlamento (e/o Consiglio dei ministri); diritto di accesso ai documenti. periodicità Dialogo regolare:

33 U.E. e religioni 33 Dialogo: Finalità del dialogo: riconoscimento delle identità confessionali secondo criteri tendenzialmente uniformi nei Paesi dell Unione; distinzione delle confessioni dalle altre formazioni sociali; tutela dei diritti di libertà attraverso politiche nazionali uniformi; i diritti soggettivi hanno una dimensione comunitaria; Riconoscimento giuridico delle istituzioni religiose attraverso metodiche e criteri nazionali uniformi tra i Paesi dell Unione;

34 U.E. e religioni 34 Il fine del dialogo: processo di rafforzamento della tutela dei diritti fondamentali all interno dell ordinamento europeo; attuazione dei principi di eguaglianza, di democrazia rappresentativa e di partecipazione democratica; l Unione svolge le sue funzioni di limitazione dei poteri degli Stati favorendo: estensione delle libertà dei cittadini e delle formazioni sociali in cui si svolge la loro personalità, e tra queste vi sono le confessioni.

35 U.E. e religioni 35 Mezzi/attività/metodo del Dialogo: Le confessioni possono esortare la Commissione europea (deputata a vigilare sull applicazione dei trattati e ad assicurare l applicazione del diritto dell Unione) a presentare proposte necessarie a: Applicazione/implementazione di principi/obiettivi del Trattato produzione di normativa non vincolante (soft low) = raccomandazioni pareri - ecc. soft low = base di negoziazione finalizzata alla tutela dei diritti di libertà religiosa ex art.10 Carta di Nizza

36 UE e Governance 36 Cittadini, Istituzioni, Associazioni rappresentative di : L ordinamento eu è aperto ad un processo di governance nel quale dialogano Movimenti, partiti Associazioni locali Sindacati Ordini Enti non profit

37 Multilevel governance 37 Nel 2001 la Commissione EU. Ha redatto il c.d. libro bianco per: spiegare presupposti e obiettivi del sistema Multilevel governance Ed ha redatto il Codice di condotta dei Rappresentanti di interessi

38 Forme/mezzi di rappresentanza 38 I rappresentanti di interessi sono iscritti in un registro tenuto presso la Commissione nell elenco dei rappresentanti tenuto presso il Parlamento europeo compaiono molte Istituzioni religiose

39 39 CMCE Conseille musulman pour la cooperation en Europe Il Consiglio musulmano per la cooperazione europea (MCCE) si auto-definisce come un organismo rappresentativo dei cittadini europei di religione musulmana di fronte all amministrazione europea per la consulenza, la rappresentanza e la collaborazione intra-europee. Opera a Bruxelle

40 CMCE si costitusce nel 1996, a Strasburgo. I membri fondatori: 40 la moschea di Strasbourg Il Consiglio centrale dei musulmani tedeschi, le Conseil supérieur des musulmans de Belgique (CSMB), l Union de communautés islamiques d'espagne (UCIDE) de la Commission islamique d'espagne, la mosquée Adda'wa de Paris (France) la Communauté religieuse islamique italienne (COREIS) 1.

41 CMCE 41 Nel 1997 la CMCE si è unita all'iniziativa "Anima per l'europa" nel quadro del "Dialogo con le religioni, le chiese e gli umanesimi", che fa parte delle attività intraprese dal gruppo di consiglieri politici della Commissione europea.

42 42 Organismi confessionali di rappresentanz a europea Comitato permanente dei grandi rabbini europei; Chiesa cattolica: nunzio apostolico presso l Unione in rappresentanza della S. Sede, Commissione delle Conferenze episcopali della Comunità europea COMECE con un Segretariato permanente a Bruxelles Consiglio delle Conferenze episcopali d Europa CCEE

43 . 43 Attraverso l'utilizzo di questi strumenti (cooperazione fra gli organi dell Unione e le autorità statali - giurisprudenza) si assiste ad una progressiva estensione delle competenze U.E. finalizzata alla realizzazione degli obiettivi dell'unione: riconsiderazione delle categorie fondanti la vita associativa religiosa attraverso determinazione delle politiche ecclesiastiche nazionali; Autonomia istituzionale confessionale; Diritti individuali fondamentali

44 Commissione Europea per la democrazia attraverso il diritto Commission de Venise - 59 e session plénière (Venise, 18 et 19 juin 2004, CDL- AD(2004)028) Linee guida di riesame delle leggi in materia di religione o di convinzioni religiose 2. Definizione del termine religione. 44 La legislazione cerca spesso di definire la parola religione o termini correlati (sette, culti, religione tradizionale,) tuttavia nessuna definizione generalmente accettata di questi termini figura nelle normative internazionali, molti Stati hanno incontrato difficoltà terminologica. Queste parole non possono essere definite in senso giuridico a causa dell ambiguità insita nel concetto stesso di religione. Un errore di definizione comune è quello di richiedere una fede in Dio per qualificare un attività religiosa, allorché il buddismo classico è l induismo -solo per citare due esempi- sono rispettivamente non teista e politeista.

45 Commission Europea per la democrazia attraverso il diritto Commission de Venise - 59 e session plénière (Venise, 18 et 19 juin 2004, CDL-AD(2004)028 ) Linee guida di riesame delle leggi in materia di religione o di convinzioni religiose Définition du terme «religion». La législation tente fréquemment et cela se comprend de définir le mot «religion» ou des termes associés («sectes», «cultes», «religion traditionnelle», etc.). Cependant, aucune définition généralement acceptée de ces vocables ne figurant dans le droit international, de nombreux États se sont heurtés à des difficultés terminologiques. D aucuns prétendent même que ces mots ne sauraient être définis au sens juridique, en raison de l ambiguïté inhérente au concept même de religion. Une erreur définitionnelle courante consiste à exiger une croyance en Dieu pour qualifier une activité de religion alors que le bouddhisme classique et l hindouisme pour ne citer que deux contre-exemples manifestes sont respectivement non théiste et polythéiste.

46 U.E. e religioni 46 Obiettivi: Articolo 10 Tfue Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

47 segue Articolo 19, co. 1 Tfue (ex articolo 13 del TCE) Fatte salve le altre disposizioni dei trattati e nell'ambito delle competenze da essi conferite all'unione, il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

48 Art. 6 Ntue (come modificato dal Trattato di Lisbona); 48 U.E. e religioni: Sistema delle fonti. Art Trattato sul funzionamento dell'unione europea (ex Trattato TCE - modificato dal Trattato di Lisbona); Artt. 10,14, 21,22,- Carta di Nizza

49 U.E. e religioni 49 Art. 6 Trattato di Lisbona. Co. 1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea (Carta di Nizza) del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati. (omissis)

50 U.E. e religioni 50 Art. 6 Trattato Lisbona Co. 2. L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'unione definite nei trattati. Co. 3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'unione in quanto principi generali.

51 U.E. e religioni 51 Art. 10 Carta di Nizza Libertà di pensiero, di coscienza e di religione 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti. 2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

52 segue 52 Art. 14, co. 3 - Carta di Nizza Diritto all'istruzione 3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

53 U.E. e religioni 53 Articolo 21, co. 1 Carta di Nizza Non discriminazione 1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali. Art. 22 Carta di Nizza: Diversità culturale, religiosa e linguistica: L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.

54 54 Raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio del 13 giugno 2013 Orientamenti in materia di promozione e protezione della libertà di religione o di credo la promozione del diritto alla libertà di religione o di credo e le misure volte a evitare le violazioni di tale diritto devono essere una priorità delle politiche esterne dell'ue;

55 segue l'obiettivo e il campo di applicazione degli orientamenti dell'ue dovrebbero essere la promozione e la protezione della libertà di religione o di credo nei paesi terzi, l'inclusione della libertà di religione o di credo in tutte le azioni esterne dell'ue e le politiche unionali in materia di diritti umani nonché l'elaborazione di parametri, criteri e standard chiari come pure la definizione di un approccio pratico al fine di rafforzare la promozione della libertà di religione o di credo nelle attività dei funzionari delle istituzioni dell'ue e degli Stati membri, così da contribuire a una maggiore coerenza, efficacia e visibilità dell'ue nelle sue relazioni esterne; 55

56 56 U.E. e modelli costituzionali Non armonizzazione dei sistemi di relazione: non uniformità non riconduzione ad un unico sistema giuridico;

57 U.E. e modelli costituzionali 57 Modelli di classificazione dei sistemi di relazione: Unione/subordinazione (confessionismo/cesaropapismo) Separazione : sistemi laici Coordinazione: sistemi laici su base pattizia/concordataria Misti

58 Modelli e sistemi di relazione 58 Caso di Izzettin v. Turchia, G. CH., 26 aprile 2016 Secondo le informazioni di cui dispone la Corte circa trentaquattro dei 47 Stati membri del Consiglio d'europa, non esiste un modello unico per l'organizzazione delle relazioni tra Stato e comunità religiose. I sistemi costituzionali di diversi stati mostrano una grande varietà di regimi, che possono essere raggruppati in tre categorie

59 Modello di relazioni stato chiese 59 Affaire Izzettin c. Turquie, G. CH., 26 avril 2016 Selon les renseignements dont la Cour dispose concernant trentequatre des 47 États membres du Conseil de l Europe, il n existe pas de modèle unique d organisation des relations entre l État et les communautés religieuses. Il ressort des systèmes constitutionnels de différents États une large diversité de régimes, qui peuvent être regroupés en trois catégories. L Albanie, l Allemagne, l Arménie, l Autriche l Azerbaïdjan, la Belgique, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, le Danemark l Espagne, l Estonie, l ex-république yougoslave de Macédoine, la France, la Géorgie, la Grèce, la Hongrie, l Irlande, l Islande, l Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Moldova, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume- Uni, la Serbie, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède, la Suisse et l Ukraine.

60 Modelli di relazione tra stati e religioni 60 Modelli costituzionali (M. Rosennfeld): 1. Modello laicista militante: deciso a mantenere la religione completamente fuori della sfera pubblica (ad esempio Francia e Turchia);

61 61 2. il modello secolarista agnostico cerca di mantenere una posizione neutrale fra le religioni, ma non rifuggire dal favorire la religione rispetto all'ateismo e ad altre prospettive non religiose (ad esempio quello emergente dalla corrente giurisprudenza costituzionale americana);

62 62 3. Modello laico confessionale incorpora elementi del sistema politico della religione di maggioranza principalmente per scopi identitari, e li proietta come parte della laicità costituzionale del sistema politico, piuttosto che come indissolubilmente legata alla religione principale del Paese (ad esempio: Italia - Baviera adozione del crocifisso come simbolo laico della identità nazionale

63 63 4. religione ufficiale di stato tolleranza istituzionalizzata per le minoranze religiose (ad esempio il Regno Unito, Scandinavia Grecia)

64 64 5. modello basato sul millet la massima priorità è data all autogoverno collettivo di ciascuna comunità religiosa all'interno della comunità politica (ad esempio Israele).

65 millet 65 Col termine millet si indicavano comunità religiose riconosciute che nell impero ottomano godevano di una giurisdizione autonoma nell'ambito dello "statuto personale" (diritto di famiglia e delle successioni), mentre le autorità religiose (es. i patriarchi cristiani o il gran rabbino) godevano di alcune potestà normative e giurisdizionali oltre che di una funzione di rappresentanza politica della propria comunità nei confronti del sultano (autorità civile)

66 Art 9 Cedu: 66 Libertà di pensiero, di coscienza e di religione Cedu e Corte Edu 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l insegnamento, le pratiche e l osservanza dei riti. 2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui.

67 segue Teoria del Margine d apprezzamento 67 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha fatto riferimento ad un "margine di apprezzamento" lasciato agli Stati per l'adozione di misure derogatorie, o di misure costituenti una "interferenza" rispetto alle disposizioni della CEDU.

68 segue Sussistenza di una misura statale il cui rispetto di una disposizione della CEDU è messo in discussione: la sussistenza di particolari circostanze di fatto o addirittura la natura dell'attività oggetto della regolamentazione statale "sospettata" di essere contraddittoria con il disposto convenzionale; Un ricorso per una norma della CEDU che si pretende violata (o derogata) dalla misura statale; 68 Un interesse sulla base del quale lo Stato in questione giustifica l'interferenza con il diritto sancito dalla CEDU;

69 segue selfrestraint da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo: 69 il margine di apprezzamento è quel margine in cui la Corte riconosce agli Stati libertà di azione e di manovra, prima di dichiarare che la misura statale di deroga, di limitazione o di interferenza con una libertà garantita dalla CEDU configuri una concreta violazione della Convenzione stessa: si tratta quindi di un "confine" tra misure ammesse (in quanto interne al "margine di apprezzamento") e misure non ammesse (in quanto eccedenti tale margine e quindi costituenti violazioni della Convenzione) necessariamente "mobile".

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