REGOLAMENTO GENERALE PER LE MERCI PERICOLOSE

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1 Pagina 1 di 7 REGOLAMENTO GENERALE PER LE INDICE Art. 1 Premessa Art. 2 Oggetto del regolamento Art. 3 Documenti di riferimento 3.1 Documenti di riferimento di DE 3.2 Documenti di riferimento per l organizzazione Art. 4 Condizioni generali per l ottenimento e il mantenimento della certificazione Art. 5 Fasi della certificazione 5.1 Presentazione della domanda di omologazione Richiesta documentazione 5.2 Ispezione iniziale e documentale Iter Visite ispettive Prove iniziali Rapporti di ispezione Valutazione dei risultati delle verifiche e delle prove Art. 6 Rilascio della omologazione 6.1 Emissione del certificato 6.2 Uso del marchio UN Art. 7 Sorveglianza Art. 8 Modifiche ed estensione dell omologazione 8.1 Modifiche alle condizioni di omologazione Art. 9 Validità dell'omologazione Art. 10Rinnovo dell'omologazione Art. 11Sospensione, rinuncia e revoca della marcatura CE 11.1 Sospensione 11.2 Rinuncia 11.3 Revoca Art. 12Sanzioni Art. 13Reclami, ricorsi e contenziosi 13.1 Reclami 13.2 Ricorsi 13.3 Contenziosi Art. 14 Tariffe Art 15 Consenso al subappalto Art 16 Uso logo CSI Art. 16 Riservatezza 13/01/ _14 1 Revisione per inserimento R. Gatti M. Scanagatta riferimenti normativi P. Fumagalli 14/11/ _14 0 Prima emissione M. Scanagatta R. Gatti P. Fumagalli Data Doc. N. Rev. Descrizione Preparato Approvato

2 Pagina 2 di 7 Art. 1 PREMESSA Il presente regolamento definisce le attività della DIVISIONE CERTIFICAZIONE PRODOTTI PROCESSI - DE (di seguito denominato DE) per la certificazione cogente di prodotto e delle modalità che i Produttori devono seguire per ottenere e mantenere tale certificazione. Un Produttore, per ottenere la certificazione, dovrà dimostrare che un prodotto è conforme a un documento tecnico di riferimento. Il richiedente la certificazione può essere qualsiasi tipo di Produttore senza discriminazioni di alcun genere. Art. 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento definisce le condizioni per la concessione, sorveglianza, estensione, riduzione, sospensione, revoca e rinuncia dell omologazione UN secondo i Regolamenti specifici per i diversi tipi di trasporto merci pericolose ai Produttori, in riferimento alle procedure di valutazione ed omologazione adottate da DE. Il presente regolamento vincola DE ed il Produttore richiedente al rispetto di quanto in esso contemplato. Esso s'intende integralmente conosciuto ed accettato dal Produttore a seguito della sottoscrizione della domanda di omologazione UN. Le eventuali modifiche allo stesso sono rese note da DE al Produttore. Art. 3 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 3.1 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DI DE UN - RG01 Regolamento ACCREDIA per l'accreditamento degli Organismi di certificazione, - Direttiva 2008/68/CE e successivi adeguamenti, - Regolamenti ADR, RID, IMDG, IATA, ICAO in versione corrente, - UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005 Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione, - UNI CEI EN ISO/IEC 17025: EC Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura, - UNI CEI 45011: 1999 Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti. 3.2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO PER IL PRODUTTORE Direttiva e Regolamenti applicabili ai prodotti oggetto di omologazione UN, Documenti tecnici e circolari emessi da Gruppi di Lavoro, Leggi e decreti a livello Nazionale, Regolamento generale DE per le merci pericolose, Regole particolari relative allo schema di certificazione specifico. Art. 4 CONDIZIONI GENERALI PER L OTTENIMENTO E IL MANTENIMENTO DELL OMOLOGAZIONE Oltre a quanto previsto nel seguito, al fine di ottenere e mantenere l omologazione UN, il Produttore deve: avere identificato e tenere sotto controllo i requisiti specificati, ovvero quelli cogenti di legge e regolamentati; permettere l effettuazione, da parte del personale di DE, dei campionamenti di prodotto, nel caso se ne presenti la necessità in sede di valutazione e verifica; fornire al personale incaricato da DE tutte le facilitazioni necessarie per lo svolgimento delle attività di valutazione, incluse quelle per l esame della documentazione e l accesso a tutte le aree da valutare, alle registrazioni ed al personale coinvolto, nonché nella risoluzione dei reclami; predisporre il registro dei reclami da parte dei clienti e aver provveduto alle azioni conseguenti ai reclami stessi; assolvere gli impegni economici inerenti il servizio svolto da DE; comportarsi in modo da garantire che nessun certificato o rapporto di prova, o parte di essi, vengano usati in modo non corretto; soddisfare tutte le richieste di azioni correttive di DE entro il periodo di tempo concordato; comunicare a DE il coinvolgimento in procedimenti giudiziari conseguenti alle leggi sulla responsabilità da prodotto o comunque a violazioni di leggi di prodotto; comunicare tempestivamente a DE qualsiasi modifica apportata al prodotto o all organizzazione del Produttore; qualora DE ritenga che le modifiche richiedano ulteriori esami, non distribuire prodotti omologati sino alla notifica del consenso di queste; mantenere per tutto il periodo di validità dell omologazione, le condizioni che ne hanno permesso il rilascio;

3 Pagina 3 di 7 Art. 5 FASI DELL OMOLOGAZIONE 5.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI OMOLOGAZIONE UN I Produttori che desiderino ottenere l omologazione UN devono farne richiesta scritta a DE, utilizzando l apposito modulo di domanda, compilandolo in ogni sua parte su propria carta intestata; tale documento assume validità di contratto. L accettazione della richiesta è subordinata alla valutazione ed alla decisione della Direzione di DE. La domanda di omologazione deve essere ritornata, firmata e timbrata dal rappresentante legale RICHIESTA DOCUMENTAZIONE I Produttori devono fornire a DE la documentazione relativa al prodotto indicata nei Regolamenti UN in vigore. 5.2 ISPEZIONE INIZIALE E DOCUMENTALE ITER La fase di ispezione comincia nel momento in cui DE riceve dal Produttore tutta la documentazione indicata ai punti 5.1 e DE, accertata la completezza della documentazione ricevuta e, richieste eventuali correzioni e/o integrazioni, ne informa il Produttore e predispone le attività di ispezione/prova; a seguito della verifica iniziale necessaria all omologazione del prodotto, le sorveglianze periodiche vengono previste con cadenza quinquennale, o diversamente in base a quanto richiesto dai Regolamenti e/o da altri documenti di riferimento ISPEZIONE INIZIALE Il Produttore, prima dell ispezione iniziale, deve avere già attuato tutte le procedure al fine di garantire la conformità del prodotto ai Regolamenti UN ed alle eventuali norme di riferimento applicabili. La verifica ispettiva iniziale coinvolge il Produttore richiedente relativamente al prodotto identificato nella domanda di omologazione UN e prenderà in considerazione i documenti evidenziati all Art. 3, rispetto ai quali verrà valutata la conformità della produzione. Nel caso vengano evidenziati dei rilievi, il Produttore deve predisporre un piano di azioni correttive da inviare a DE nei tempi e nei modi concordati. In caso di non conformità, DE potrà disporre una nuova visita ispettiva, da effettuare solo dopo che il Produttore abbia provveduto ad attuare le azioni correttive proposte e accettate da DE. La mancata risoluzione delle non conformità non consente di procedere nell omologazione del prodotto. Le ispezioni hanno l obiettivo di valutare la conformità del prodotto a tutti i requisiti previsti. La documentazione di riferimento per le ispezioni è composta dal Documento tecnico di riferimento e dalla check-list di ispezione secondo gli Allegati della Direttiva 2008/68/CE e successivi adeguamenti e le eventuali norma applicabili. Le ispezioni presso i luoghi di produzione sono condotte da uno o più ispettori qualificati secondo la procedura interna di DE, designati tra quelli iscritti nell elenco degli ispettori DE, i quali potranno essere accompagnati da personale in formazione o in qualità di osservatori che non intervengono direttamente nelle attività di verifica. Il Produttore ha facoltà di ricusare il gruppo di ispezione, entro tre giorni dalla notifica dell ispezione stessa motivandone per iscritto le ragioni che saranno valutate da DE. Il piano di ispezione prevede i seguenti aspetti: controllo della documentazione richiesta dalla Direttiva esame delle registrazioni delle prove e controlli in produzione verifica del rispetto delle condizioni riportate nel presente Regolamento verifica della conformità ai Regolamenti ed alle eventuali norme applicabili. Per la classificazione dei rilievi evidenziati durante le ispezioni si fa riferimento al criterio seguente: Non Conformità, vengono emesse nel caso in cui sia riscontrato un completo non soddisfacimento di un requisito applicabile o un parziale soddisfacimento di un requisito che: - abbia, o lasci ragionevolmente presupporre (o fornisca dubbi significativi) di avere, come conseguenza il non rispetto di un requisito (cogente o atteso, o richiesto o concordato contrattualmente con il cliente) applicabile al prodotto fornito nell ambito delle attività riguardanti le Famiglie di prodotti sottoposti a marcatura CE; e/o - abbia, o lasci ragionevolmente presupporre (o fornisca dubbi significativi) di avere, come conseguenza l incapacità delle prassi adottate di conseguire i risultati previsti e/o pianificati nell ambito delle attività riguardanti le Famiglie di prodotti sottoposti a marcatura CE. Per tutte le NC rilevate il Produttore è tenuto a comunicare (per scritto, via fax o via ) a DE, entro 10 giorni lavorativi, le modalità individuate per la loro risoluzione e l azione correttiva, indicando la data limite di attuazione. DE verificherà la efficace risoluzione di tutte le NC rilevate mediante analisi della documentazione, ispezione supplementare c/o produttore, altre attività di verifica a seconda delle situazioni. La marcatura CE ovvero l emissione/la conferma del Certificato di Conformità CE sono subordinati alla risoluzione delle Non Conformità rilevate nel corso dell ispezione.

4 Pagina 4 di 7 Inoltre DE verificherà l efficace attuazione delle azioni correttive approvate in occasione della successiva ispezione. Osservazione, vengono emesse nel caso in cui sia riscontrato un parziale non soddisfacimento di un requisito che: - non abbia, o lasci ragionevolmente presupporre (o fornisca dubbi significativi) di non avere, come conseguenza il non rispetto di un requisito applicabile al prodotto fornito nell ambito delle attività riguardanti le Famiglie di prodotti sottoposti a marcatura CE; e/o - non abbia, o lasci ragionevolmente presupporre (o fornisca dubbi significativi) di non avere, come conseguenza l incapacità delle prassi adottate di conseguire i risultati previsti e/o pianificati nell ambito delle attività riguardanti le Famiglie di prodotti sottoposti a marcatura CE. Per le Osservazioni il Produttore è tenuto a comunicare (per scritto via fax o via ) a DE, entro 10 giorni lavorativi, le modalità individuate per la loro risoluzione e l azione correttiva, indicando la data limite di attuazione. DE verifica l adeguatezza delle azioni individuate dal Produttore, ne approva il contenuto e ne verificherà l efficace attuazione in occasione della successiva ispezione. Commenti, rappresentano un opportunità di miglioramento dell'efficienza del sistema di gestione che il gruppo di ispezione raccomanda al Produttore di mettere in atto. Presuppongono la totale conformità ai requisiti applicabili PROVE INIZIALI Le prove iniziali sono condotte su campioni che siano rappresentativi del prodotto, secondo quando indicato dai Regolamenti UN e dalle eventuali norme di riferimento. Le prove vengono eseguite presso il Laboratorio di Meccanica di CSI o, in casi particolari, presso Laboratori terzi scelti dai produttori. Nel caso in cui le prove avvengano presso il Laboratorio del produttore, le stesse saranno effettuate eseguendo i controlli secondo quanto previsto dal Manuale Qualità CSI-DE RAPPORTI DI ISPEZIONE A seguito di ogni ispezione presso il Produttore, viene compilato un Rapporto di ispezione che riassume i risultati delle attività svolte e delle eventuali prove assistite con i relativi esiti, che verranno presentati e discussi in una riunione finale alla presenza dei responsabili dell Azienda; gli eventuali rilievi emersi verranno verbalizzati. I rapporti di ispezione e gli eventuali rilievi emersi vengono fatti controfirmare per accettazione, e ne viene rilasciata copia al produttore VALUTAZIONE DEI RISULTATI DELLE VERIFICHE E DELLE PROVE DE, valutata la documentazione inerente l omologazione, decide sulla conformità dei prodotti rispetto ai Regolamenti UN, e incarica di seguito il Laboratorio delle prove richieste; autorizza inoltre la marcatura UN e l emissione dei documenti ad essa relativi ed è competente per la decisione circa eventuali provvedimenti nei confronti del Produttore, in relazione a segnalazioni inerenti l omologazione. Il Responsabile di DE è competente per l esame dei ricorsi inerenti l attività di omologazione secondo le modalità previste dal presente Regolamento. Art. 6 RILASCIO DELL OMOLOGAZIONE UN Al termine delle attività di verifica e di prova svolte, DE decide per il rilascio dell omologazione. Il Produttore sarà informato formalmente della decisione presa e riceverà indicazioni sul piano delle eventuali successive ispezione di sorveglianza. Nel caso in cui il prodotto non risulti conforme ai requisiti specificati, l omologazione non sarà rilasciata fino a quando non siano predisposte ed attuate misure correttive per ripristinare la conformità e richiedere la ripetizione delle prove iniziali di tipo. 6.1 EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE UN Nel Certificato di omologazione UN rilasciato in base ad eventuali format rilasciato dalle Autorità Competenti, sarà indicato: Marchio e riferimenti dell ente di certificazione numero di registrazione della certificazione ragione sociale del Produttore Regolamento di riferimento Denominazione del prodotto sottoposto a omologazione data di rilascio, eventuali aggiornamenti e scadenza, se prevista eventuali indicazioni aggiuntive relative al prodotto, se previste Il Certificato è pubblico e pertanto può essere fornito da DE a chiunque ne faccia motivata richiesta.

5 Pagina 5 di USO DEL MARCHIO UN Il marchio UN ed il suo uso, sono disciplinati dai relativi Regolamenti UN di riferimento Art. 7 SORVEGLIANZA DE, secondo quanto indicato dai Regolamenti UN in vigore e nelle Leggi nazionali di riferimento, a scadenza della validità quinquennale dei certificati, e ogni 5 anni dalla prima visita, svolge presso il produttore un audit di sorveglianza per verificare che le condizioni iniziali della produzione secondo un sistema qualità siamo mantenute. Art. 8 MODIFICHE ED ESTENSIONE DELL OMOLOGAZIONE UN Il Produttore, qualora voglia effettuare cambiamenti sostanziali al proprio prodotto oggetto di omologazione o ampliare la relativa famiglia di prodotti, deve inoltrare preventiva richiesta a DE in forma scritta. A seguito di ciò CSI effettua le attività di valutazione documentale e di prova necessarie. Le modifiche dell omologazione possono riguardare: a) modifiche della ragione sociale; b) estensione dell omologazione a varianti di prodotti non contemplati nella richiesta iniziale; c) riduzione dell omologazione relativa ad uno o più prodotti; d) eventuali altri elementi previsti nei documenti tecnici di riferimento Nel caso a) il Produttore dovrà fare pervenire a DE una richiesta formale di modifica specificando nel dettaglio la natura della stessa. Dopo verifica della documentazione DE provvederà alla remissione dei certificati. Per tutti gli altri casi b), c), d) il Produttore dovrà comunque fare pervenire a DE una richiesta formale di modifica, estensione, riduzione dell omologazione specificando nel dettaglio la natura della stessa. DE, dopo verifica della richiesta, provvederà a comunicare l iter previsto per la gestione della modifica che potrà consistere in una analisi della documentazione del prodotto e delle prove necessarie. La scadenza originaria del certificato di cui all Art. 9 non viene modificata a seguito di modifiche intercorse dopo il rilascio iniziale. 8.1 MODIFICHE ALLE CONDIZIONI DI OMOLOGAZIONE UN Le modifiche alle condizioni di omologazione possono riguardare: a) modifiche del Documento tecnico di riferimento e/o delle leggi nazionali in merito; b) modifiche al presente Regolamento; c) modifiche delle condizioni economiche. Nel caso avvenissero delle variazioni, DE ne darà comunicazione al Produttore, il quale avrà la facoltà di adeguare il prodotto alle nuove prescrizioni, entro il termine deciso da DE stessa (salvo se non già precisato nella norma) o di rinunciare all omologazione. Nel caso di mantenimento dell omologazione, DE avrà la facoltà di ripetere le attività di verifica, la cui spesa sarà a carico del Produttore secondo le tariffe del medesimo. Art. 9 VALIDITA DELL OMOLOGAZIONE UN La validità dell omologazione è di 5 anni. Art. 10 RINNOVO DELLOMOLOGAZIONE UN Al momento della scadenza dell omologazione, DE verificato il mantenimento dei requisiti iniziali che ne hanno permesso il rilascio, provvederà al rinnovo del certificato. Art. 11 SOSPENSIONE, RINUNCIA E REVOCA DELL OMOLOGAZIONE UN DE, nel caso vengano a mancare temporaneamente i requisiti sopra indicati per il rilascio e/o il mantenimento dell omologazione UN, può sospendere l omologazione stessa. Della sospensione viene data comunicazione alle Autorità Competenti RINUNCIA Il produttore può rinunciare all omologazione, nei seguenti casi: a) alla scadenza della sorveglianza periodica, dando preavviso scritto minimo di 3 (tre) mesi; b) nel caso non accetti eventuali variazioni del presente Regolamento; c) nel caso non accetti eventuali variazioni delle condizioni economiche; d) nel caso di variazioni della normativa, come menzionato al punto 5.4. Nei casi b) e c) il Produttore deve dare comunicazione della propria decisione entro 4 (quattro) mesi dalla data di notifica delle variazioni da parte di DE. A seguito della rinuncia, il Produttore si impegna a: restituire l'originale del Certificato o provvedere alla sua distruzione; cessare immediatamente l utilizzo dell omologazione UN e la distribuzione d'ogni prodotto che lo riproduca.

6 Pagina 6 di 7 La rinuncia comporta da parte di DE: la cancellazione del Produttore dall elenco delle certificazioni; comunicazione dell avvenuta rinuncia alle Autorità Competenti REVOCA La revoca dell omologazione può essere decisa da DE e comunicata per iscritto al Produttore nei seguenti casi: a) se vengono riscontrate delle non conformità considerate particolarmente gravi; b) non osservanza, conseguente a negligenza grave, di quanto disposto nel presente Regolamento; c) frequenti inosservanze degli impegni assunti, anche in forma non grave; d) fallimento o liquidazione del Produttore; e) per rifiuto od ostacolo alle visite; f) per non appropriato uso dell omologazione; g) nel caso non accetti eventuali variazioni del presente Regolamento; h) nel caso non accetti eventuali variazioni delle condizioni economiche; i) per ogni altro serio motivo a giudizio di DE. A seguito della revoca, il Produttore si impegna a: restituire l'originale del Certificato o provvedere alla sua distruzione. La revoca comporta da parte di DE: la cancellazione del Produttore dall elenco delle certificazioni; la tempestiva comunicazione di tale revoca alle Autorità Competenti. Art. 12 SANZIONI DE può comminare le seguenti sanzioni: a) richiamo scritto; viene rivolto al Produttore a seguito del rilievo di una non conformità e può contenere anche una o più prescrizioni, b) diffida ad adempiere le prescrizioni; consiste in un richiamo ultimativo al rispetto di un precedente richiamo impartito da DE, c) sospensione o revoca della certificazione; prevede la soppressione delle indicazioni di conformità del prodotto ed impedisce la commercializzazione di uno o più prodotti, Al fine di determinare gli eventuali periodi di preavviso all efficacia della sospensione o della revoca dell omologazione, DE terrà conto delle situazioni che hanno determinato il provvedimento. Nel caso in cui il prodotto venga dichiarato pericoloso, il relativo provvedimento avrà efficacia immediata, in ogni altra ipotesi il preavviso non potrà comunque essere superiore a 60 (sessanta) giorni. Ogni decisione di DE sarà tempestivamente comunicata in forma scritta al Produttore. Art. 13 RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI 13.1 RECLAMI Il Produttore potrà presentare reclamo a DE, in forma scritta, nel caso ritenga che la qualità del servizio di omologazione offerto non risponda a quanto dichiarato nel presente Regolamento RICORSI Il Produttore può fare ricorso contro le decisioni di DE, esponendo le ragioni del dissenso, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica della decisione per la tutela del proprio interesse; il ricorso è la segnalazione di non accettazione di una decisione presa da DE. DE esamina il ricorso entro 3 (tre) mesi dalla sua presentazione, sentendo eventualmente i rappresentanti del Produttore. Ogni spesa relativa al ricorso rimane a carico del Produttore, salvo i casi di riconosciuta fondatezza CONTENZIOSI Qualsiasi controversia, nascente dall'applicazione del presente Regolamento, sarà deferita ad un Collegio Arbitrale che avrà sede a Milano, e che sarà composto di tre Arbitri: uno nominato da DE uno nominato dal Produttore il terzo (con funzioni di Presidente) nominato dai primi due in accordo tra loro o, in ipotesi di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Milano, il quale sarà competente a nominare anche l'arbitro per quella Parte che, invitata a nominare il proprio arbitro, abbia omesso di provvedervi entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina inviata dall'altra Parte. Il Collegio fisserà le norme di procedura, in relazione alla particolare natura della controversia, restando obbligatoria la sola osservanza del principio del contraddittorio. Gli arbitri decideranno secondo il diritto entro 90 (novanta) giorni dalla data del verbale di costituzione del Collegio.

7 Pagina 7 di 7 Le spese dell'arbitrato saranno a carico del soccombente. La sede dell'arbitrato è Milano. Per qualsiasi contestazione è stabilita l esclusiva competenza del Foro di Milano Art. 14 TARIFFE Le tariffe per il servizio di omologazione svolto da DE sono approvate dall Amministratore Delegato di CSI S.p.a. Le tariffe sono suscettibili d'eventuali variazioni; in caso di variazione le nuove tariffe sono comunicate a tutti i Produttori almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista d'entrata in vigore; il Produttore ha diritto di rinunciare all omologazione, entro 4 (quattro) mesi dalla data di spedizione della comunicazione. Nel periodo di preavviso, al Produttore che si avvale della facoltà di rinuncia, sono praticate le tariffe anteriori alle variazioni; nel caso di non accettazione delle nuove condizioni contrattuali, DE potrà revocare l omologazione. Art. 15 CONSENSO AL SUBAPPALTO Il Produttore prende conoscenza del fatto che DE per l esecuzione delle attività di prova ha facoltà di servirsi di Organismi esterni in possesso dei prescritti requisiti di competenza, idoneità e terzietà in relazione ai quali DE assume e mantiene la piena responsabilità per ogni attività subappaltata, nonché per rilasciare, mantenere, estendere, sospendere o ritirare la certificazione. In relazione a quanto sopra ed in mancanza d'esplicite osservazioni in senso contrario, da riportare all interno della domanda di omologazione a DE, si ritiene acquisito il consenso del Produttore al subappalto delle dette attività. Art. 16 USO LOGO CSI L uso del logo CSI deve essere autorizzato da CSI su richiesta del Produttore. L uso del logo è possibile solo sui documenti, è vietato apporlo sui prodotti. Il produttore deve inviare bozza dell utilizzo del logo e dichiarare su quali documenti sarà apposto. L utilizzo del logo può essere iniziato solo successivamente ad espressa autorizzazione di CSI. Il logo deve rispettare le proporzioni e i colori originali o essere in configurazione monocromatica. Art. 17 RISERVATEZZA DE, salvo consenso del Produttore o disposizioni di legge e del presente Regolamento od ordine dell Autorità Giudiziaria, s'impegna a mantenere la riservatezza delle informazioni aziendali di cui verrà eventualmente in possesso nel corso della durata del rapporto con il Produttore. Informazioni relative ad un prodotto saranno divulgate a terzi solo dopo ottenimento del consenso scritto da parte del Produttore. DE è tenuto a mettere a disposizione dell Ente di Accreditamento tutta la documentazione relativa alle pratiche di certificazione. Nel caso in cui intervengano prescrizioni legislative, in base alle quali altre informazioni debbano essere rese note a terzi, DE metterà al corrente il Produttore circa le informazioni fornite.

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