LA FORNITURA TEMPORANEA DI STAND FIERISTICI

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1 Periodico quindicinale FE n maggio 2012 LA FORNITURA TEMPORANEA DI STAND FIERISTICI ABSTRACT Con una recente sentenza la Corte di Giustizia dell Unione Europea è intervenuta sul regime IVA applicabile all allestimento e alla locazione temporanea di stand fieristici. Secondo i giudici comunitari la prestazione può assumere una triplice configurazione a seconda dell impiego specifico. In ogni caso la fornitura di stand fieristici non rientra tra le prestazioni relative a beni immobili poiché priva di alcun nesso diretto con un bene immobile. LA TERRITORIALITÀ IVA DELLE FIERE ED ESPOSIZIONI Con il D.Lgs. 18/2010, di recepimento della Direttiva n. 2008/8/CE (c.d. Direttiva Servizi ), a decorrere dal sono stati introdotti nuovi criteri in materia di territorialità IVA delle prestazioni di servizi. I nuovi principi di territorialità prevedono una regola generale, applicabile a tutte le prestazioni di servizi non altrimenti disciplinate (c.d. prestazioni generiche ), e una serie di deroghe, a loro volta suddivise in deroghe assolute (ex artt. 7-quater e 7-quinquies, DPR 633/1972, applicabili a prescindere dalla qualità del committente) e deroghe relative (ex artt. 7-sexies e 7-septies, DPR 633/1972, applicabili solo in presenza di committenti privati). Per determinare la territorialità IVA cui assoggettare la prestazione di servizi è quindi necessario verificare se la stessa rientra in una delle ipotesi derogatorie (esclusivamente ex artt. 7-quater o 7-quinquies, DPR 633/1972, se il committente è un soggetto passivo) e, in caso di esito negativo, applicare la regola dettata dall art. 7-ter, DPR 633/1972 (tassazione nel Paese del committente) per le prestazioni c.d. generiche. Tra le ipotesi derogatorie rientrano anche le prestazioni di servizi relative alle fiere ed esposizioni, specificatamente disciplinate dall art. 7-quinquies, DPR 633/1972. LE REGOLE APPLICABILI NEL 2010 Sino al , le prestazioni di servizi relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, comprese le: fiere ed esposizioni; prestazioni degli organizzatori relative a tali attività; prestazioni accessorie; prestazioni per l accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonché le relative prestazioni accessorie; erano da assoggettare a IVA in relazione al luogo di materiale esecuzione delle stesse (così come previsto sino al ), a prescindere dalla qualità (soggetto IVA o privato consumatore) e dal luogo di stabilimento del committente. La prestazione ricevuta all estero era quindi gravata da RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 1 di 8

2 imposta locale, con la possibilità di richiederne il rimborso con la nuova procedura ex art. 38-bis1, DPR 633/1972. Trattandosi di servizi in deroga non dovevano essere riepilogati negli elenchi INTRASTAT (l art. 50, c. 6, DL 331/1993, prevede tale obbligo solo per i servizi generici ex art. 7-ter, DPR 633/1972, imponibili IVA nello Stato del committente). LE REGOLE APPLICABILI DAL 2011 Con effetto dal , l art. 3, D.Lgs. 18/2010 (di recepimento dell art. 3, Direttiva 2008/8/CE), ha modificato l art. 7-quinquies, DPR 633/1972, introducendovi le nuove lettere a) e b), in base alle quali occorre ora distinguere tra: 1) servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonché i servizi degli organizzatori di dette attività ed i servizi accessori; 2) servizi per l accesso alle suddette manifestazioni e relativi servizi accessori (ad esempio, guardaroba o parcheggio addebitati in maniera autonoma). I servizi relativi alle manifestazioni culturali e alle fiere ed esposizioni, rientrano nella regola generale ex art. 7-ter, DPR 633/1972 (tassazione nel luogo di stabilimento del committente), quando resi a soggetti passivi IVA; continuano a seguire il criterio della tassazione nel luogo di esecuzione della prestazione ex art. 7-quinquies, c. 1, lett. a), DPR 633/1972, quando resi a privati consumatori. L allocazione di tali prestazioni tra i servizi generici ex art. 7-ter, DPR 633/1972, comporta l obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT per i soggetti IVA che prestano o ricevono questi servizi. Invece, per i servizi di accesso alle manifestazioni e le relative prestazioni accessorie continua ad operare il criterio del luogo di esecuzione della prestazione (tassazione nel luogo di esecuzione della manifestazione), a prescindere dallo status del committente e dal luogo di stabilimento dello stesso. TIPOLOGIA QUALITÀ DEL COMMITTENTE REGOLA Servizi relativi a manifestazioni e fiere, prestazioni degli organizzatori di tali attività e relativi servizi accessori Servizi per l accesso a manifestazioni e fiere e relativi servizi accessori Soggetto IVA Privato consumatore Soggetto IVA Privato consumatore Tassazione nello Stato di stabilimento del committente Tassazione nello Stato di effettuazione della manifestazione Tassazione nello Stato di effettuazione della manifestazione Pertanto, dal il presupposto territoriale delle attività fieristiche va individuato distinguendo la categoria delle prestazioni fieristiche da quella relativa all accesso alle fiere ed esposizioni (e relativi servizi accessori). Per la prima categoria, il criterio del luogo di esecuzione della manifestazione trova applicazione solo se il committente è un privato consumatore o, comunque, se questi non agisce come soggetto passivo (in tale caso la prestazione è territorialmente rilevante nel Paese del committente); per la RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 2 di 8

3 seconda categoria di prestazioni, invece, il criterio territoriale del luogo di esecuzione della manifestazione continua ad applicarsi indipendentemente dallo status del committente (soggetto IVA o privato consumatore). Il passaggio dal criterio di tassazione basato sul luogo di esecuzione della manifestazione a quello del luogo di stabilimento del committente, previsto a far data dal per i servizi fieristici resi a soggetti IVA, fa venir meno l obbligo in capo al prestatore (l organizzatore della fiera o un fornitore terzo) di doversi identificare ai fini IVA nel diverso Paese UE in cui si svolge la manifestazione. I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Nella CM n. 37/E/2011, di commento al Regolamento UE n. 282/2011, l Agenzia delle Entrate è intervenuta sull ambito applicativo della disciplina, fornendo alcune importanti precisazioni. Innanzitutto, l Agenzia delle Entrate ha specificato che per fiere ed esposizioni sono da intendersi le seguenti prestazioni: servizi resi dagli enti fiera titolari degli spazi espositivi a favore dei soggetti che organizzano l evento; servizi resi dagli organizzatori della fiera alle imprese e ai soggetti che partecipano all evento espositivo; servizi direttamente connessi all allestimento degli stand fieristici (ivi compresa, ad esempio, la predisposizione degli impianti elettrici o idraulici nell ambito dello stand espositivo), i cui committenti siano le società che partecipano alla fiera. Relativamente al concetto di prestazioni accessorie ai servizi fieristici, l Agenzia delle Entrate ha precisato che vi rientrano quelle per le quali sussiste un nesso di dipendenza funzionale rispetto all operazione principale, tale per cui l operazione accessoria ha lo scopo di integrarla, completarla o renderla possibile, rappresentando il mezzo per usufruirne nelle migliori condizioni. Con la Sentenza , causa C-572/2007, la Corte di Giustizia UE ha precisato che si ha un unica prestazione quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo sono a tal punto strettamente connessi da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissociabile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale. L Agenzia delle Entrate, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, ha inoltre evidenziato che al fine di qualificare una prestazione di servizi come accessoria rispetto a quella principale, pur restando confermata la necessaria strumentalità della prima rispetto alla seconda, è opportuno prescindere dall identità dei soggetti coinvolti nell operazione principale e in quella accessoria (come invece è previsto dalla disciplina domestica ex art. 12, DPR 633/1972, ove è richiesta un identità soggettiva tra le parti che pongono in essere l operazione principale e quella accessoria). Con le Sentenze , causa C-327/1994 e , causa C-114/2005, la Corte di Giustizia UE ha affermato che devono essere considerate accessorie ad un attività artistica, scientifica o affine tutte le prestazioni che, pur senza costituire direttamente una siffatta attività, rappresentano un presupposto necessario della realizzazione dell attività principale, indipendentemente dalla persona che presta tali servizi. Dunque, rientrano nel novero delle prestazioni accessorie ai servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili, comprese le fiere ed esposizioni, anche le prestazioni fornite da un soggetto diverso rispetto a quello coinvolto nell operazione principale (pertanto, anche la RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 3 di 8

4 prestazione di allestimento dello stand fieristico resa all impresa partecipante da un soggetto diverso rispetto all organizzatore della fiera, rientra comunque nel novero dei servizi accessori a quelli fieristici). Esempio 1 La Barca Srl ha partecipato ad una fiera espositiva tenutasi a Monaco. Per la partecipazione ha sostenuto le seguenti spese: affitto dello stand da parte dell organizzatore della fiera per , servizi connessi con l utilizzo dello stand da parte dell organizzatore per e allestimento dello stand da parte di un impresa italiana per l importo di Per i servizi ricevuti dall organizzatore della fiera la Barca Srl riceve una fattura senza IVA da integrare e annotare sia nel registro fatture emesse, sia nel registro IVA acquisti (e da riepilogare nei mod. INTRASTAT). Per le spese di allestimento dello stand la società riceve una fattura gravata da IVA. Per quanto riguarda i servizi per l accesso alle manifestazioni e relativi servizi accessori connessi (la cui territorialità IVA va determinata in base al luogo di materiale esecuzione del servizio stesso), l Agenzia delle Entrate ha precisato che vi rientrano le prestazioni di servizi le cui caratteristiche essenziali consistono nel concedere un diritto d accesso ad una manifestazione in cambio di un biglietto o di un corrispettivo, ivi compreso un corrispettivo sotto forma di abbonamento, di biglietto stagionale o di quota periodica. L art. 32, c. 2, Regolamento UE n. 282/2011, ricomprende tra i servizi in esame anche il diritto d accesso a spettacoli, rappresentazioni teatrali, fiere, concerti, manifestazioni sportive e manifestazioni educative e scientifiche. Il successivo comma 3 esclude dai predetti servizi l utilizzazione di impianti sportivi o di altro tipo, a fronte del pagamento di quote d iscrizione. Tra i servizi accessori all accesso alle manifestazioni (forniti separatamente, previo pagamento di un corrispettivo, allo spettatore della manifestazione) rientrano, ad esempio, l utilizzazione di spogliatoi o impianti sanitari, e i servizi di ristorazione, pernottamento e distribuzione della documentazione forniti nell ambito dell organizzazione di una manifestazione scientifica. Restano invece esclusi i semplici servizi di intermediazione relativi alla vendita di biglietti. LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE A (parziale) conferma di tale inquadramento normativo è quindi intervenuta la Sentenza , Causa C-530/2009, della Corte di Giustizia UE, relativa al trattamento IVA applicabile alle prestazioni di servizi consistenti nella progettazione e nella messa a disposizione temporanea di stand fieristici o espositivi (compreso, ove necessario, il relativo trasporto e montaggio) in favore di clienti che presentano i loro prodotti o servizi in occasione di fiere ed esposizioni. Secondo i giudici comunitari la fornitura di stand fieristici può assumere una triplice configurazione a seconda dell impiego specifico: 1) servizi pubblicitari, quando lo stand è concepito o utilizzato al di fuori di una fiera o manifestazione, per la trasmissione di un messaggio destinato a informare il pubblico dell esistenza e della qualità di un prodotto o di un servizio, allo scopo di aumentarne le vendite, oppure quando serve all organizzazione di eventi promozionali; 2) servizi accessori alla prestazione fieristica, quando lo stand è progettato e messo a disposizione per una specifica fiera avente ad oggetto un tema culturale, artistico, sportivo, scientifico, educativo, ricreativo o simile, oppure quando lo stand corrisponde ad un modello per il quale l organizzatore di una determinata fiera ha stabilito forma, dimensioni e composizione materiale o l aspetto visivo; RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 4 di 8

5 3) locazione di beni mobili materiali, quando la messa a disposizione temporanea degli elementi materiali che costituiscono lo stand rappresenta il fattore determinate della prestazione (ossia, quando lo stand è utilizzato in occasione di più fiere ed esposizioni, svolte in diversi Paesi UE). In buona sostanza, laddove la fornitura e allestimento dello stand non sia riconducibile ai servizi pubblicitari, è necessario verificare se la prestazione di allestimento e locazione dello stand sia finalizzata alla partecipazione ad una specifica fiera (financo a più fiere, se svolte nello stesso Paese UE) oppure ci si trovi innanzi ad una struttura standard, utilizzabile per altre manifestazioni, anche in diversi Paesi UE. Nel primo caso l operazione rientra tra quelle accessorie alle prestazioni fieristiche, nel secondo caso, invece, la messa a disposizione temporanea degli elementi materiali costitutivi dello stand rappresenta l elemento determinante della prestazione, per cui si applica il criterio territoriale previsto per la locazione di beni mobili materiali. In ogni caso, la Corte di Giustizia esclude la natura immobiliare del servizio in quanto: non presenta alcun nesso diretto con un bene immobile, non essendo sufficiente in proposito la sola circostanza che uno stand fieristico o espositivo debba essere puntualmente e temporaneamente installato su un bene immobile, o all interno del medesimo. Dunque, a questa tipologia di servizio non è applicabile il disposto di cui all art. 7-quater, c. 1, lett. a), DPR 633/1972 (tassazione nel Paese ove insiste l immobile). BREVI CONCLUSIONI L interpretazione della Corte di Giustizia UE, intervenuta dopo la modifica dell art. 7-quinquies, DPR 633/1972, conferma la disciplina nazionale in ordine ai servizi fieristici. Infatti, al di là della tipologia in concreto assunta dal servizio (prestazione pubblicitaria, servizio accessorio a prestazioni fieristiche o locazione di beni mobili materiali), nei rapporti tra soggetti passivi si rientra sempre e comunque tra i servizi generici ex art. 7-ter, c. 1, lett. a), DPR 633/1972, con tassazione nel Paese del committente/espositore. L effetto della sentenza sarebbe stato ben diverso in vigenza della previgente formulazione dell art. 7-quinquies, DPR 633/1972 (in vigore nel 2010). In tal caso, considerato il criterio territoriale del luogo di svolgimento della manifestazione, le prestazioni rientranti tra i servizi fieristici avrebbero dovuto essere fatturate nel Paese di svolgimento della fiera, obbligando il prestatore all identificazione IVA in molteplici Paesi UE. DOTTRINA IN PILLOLE TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE ALL ESTERO: IMPIANTO SANZIONATORIO Con il DL. 16/2012 (c.d. Decreto Semplificazioni Fiscali ) il Legislatore ha aggiornato la disciplina riguardante i movimenti transfrontalieri di denaro contante e valori al portatore. Le novità attengono al regime sanzionatorio, al sequestro del denaro e agli adempimenti oblatori. RIFERIMENTI NORMATIVI Con l emanazione del Regolamento UE n. 1889/2005, concernente i controlli sui trasferimenti di denaro da o verso l Unione Europea, si è reso necessario armonizzare la normativa nazionale in RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 5 di 8

6 materia valutaria a quella degli altri Paesi membri (e a coordinarla con quella relativa al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo introdotta dal D.Lgs. 231/2007). A questo scopo è stato approvato il D.Lgs. 195/2008 che ha reso autonoma la disciplina dei trasferimenti valutari rispetto al monitoraggio fiscale. In questo contesto si inserisce il recentissimo DL 16/2012 che interviene sul regime sanzionatorio del D.Lgs. 195/2008, senza modificarne l impianto normativo e gli obblighi previsti in termini di dichiarazione dei valori. OBBLIGO DI DICHIARAZIONE A partire dal (data di entrata in vigore del D.Lgs. 195/2008) chiunque entri nel territorio nazionale o ne esca trasportando denaro contante di importo pari o superiore a deve dichiarare tale somma all Agenzia delle Dogane. La dichiarazione deve essere resa in forma scritta attraverso un apposito modulo (rinvenibile nel sito istituzionale dell Agenzia delle Dogane nella sezione Modulistica, oppure presso gli Uffici doganali di confine) da consegnare, al momento del passaggio, presso gli uffici dell Agenzia delle Dogane di confine o limitrofi, che ne rilasciano una copia con l attestazione di avvenuto ricevimento. I medesimi obblighi sono posti in capo anche a chi trasferisce denaro contante attraverso plico postale od equivalente. In questo caso la dichiarazione va consegnata alla posta o ai fornitori di servizi postali all atto della spedizione o entro le 48 ore successive al ricevimento. La dichiarazione va redatta in conformità al suddetto modello ministeriale e deve contenere, fra l altro, l indicazione. 1) delle generalità del dichiarante, del soggetto per conto del quale il trasferimento viene effettuato e del destinatario (se diversi dal dichiarante); 2) dell origine del denaro, dell utilizzo previsto, dell itinerario seguito e del mezzo di trasporto utilizzato. Nella definizione di denaro contante recata dalla disciplina, rientrano: le banconote e le monete metalliche aventi corso legale; gli strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore (quali, ad esempio, i traveller s cheque); gli strumenti negoziabili (compresi assegni, effetti all ordine e mandati di pagamento) emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna; gli strumenti incompleti (compresi assegni, effetti all ordine e mandati di pagamento) firmati, ma privi di indicazione del beneficiario. Non sono invece sottoposti all obbligo di dichiarazione i trasferimenti effettuati tramite vaglia postale o bancario, assegni postali, bancari o circolari, tratti od emessi da banche/poste, che rechino l indicazione del nome del beneficiario (non fittizio) e la clausola di non trasferibilità. È libero anche il trasferimento di ogni altro titolo o valore mobiliare non compreso nel suddetto elenco (ad esempio, certificati azionari o obbligazionari nominativi, strumenti finanziari emessi da società italiane o estere, certificati rappresentativi di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio, ecc.), sempreché non al portatore. RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 6 di 8

7 IL NUOVO IMPIANTO SANZIONATORIO Gli accertamenti delle violazioni alle norme del D.Lgs. 195/2008 competono all Agenzia delle Dogane e alla Guardia di Finanza, chiamate a redigere il verbale di contestazione all atto dell accertamento della violazione. Le sanzioni per la violazione dell obbligo di dichiarazione continuano ad applicarsi sulla parte eccedente la soglia di , tuttavia, mentre in precedenza era prevista una sanzione che giungeva nel massimo al 40% della somma eccedente, ora la sanzione è così determinata: dal 10% al 30% dell importo oltre soglia, se l eccedenza non è superiore a ; dal 30% al 50% dell importo oltre soglia, se l eccedenza è superiore a ; con un minimo di 300. Nel caso venga omessa o sia resa falsa indicazione delle generalità del soggetto per conto del quale si effettua il trasferimento, rimane invariata la pena della reclusione da sei mesi ad un anno e la multa da 516,45 a 5.164,56. FINO AL DAL Fino al 40% dell eccedenza Eccedenza = dal 10% al 30% eccedenza > = dal 30% al 50% Rimane invariata anche la previsione del sequestro, ad opera dell Agenzia delle Dogane o della Guardia di Finanza, di parte del denaro contante trasferito o che si tenta di trasferire. Tuttavia, a fronte dell inasprimento della misura delle sanzioni amministrative, il limite della somma passibile di sequestro è stata modificata passando dal previgente 40% al: 30% dell importo oltre soglia, nel caso l eccedenza non superi ; 50% dell importo oltre soglia, nel caso l eccedenza sia superiore a Dato che il sequestro garantisce il pagamento delle sanzioni, è data priorità alle banconote e alle monete e, solo in caso queste non siano sufficienti, agli altri strumenti negoziabili al portatore. Avverso il provvedimento che dispone il sequestro è prevista l opposizione entro 10 giorni dalla data di esecuzione del sequestro stesso. La decisione a riguardo deve essere presa con ordinanza motivata, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell opposizione e del relativo atto di contestazione. Una volta concluso il procedimento sanzionatorio, la parte del denaro contante sequestrata non utilizzata per il pagamento delle sanzioni, viene restituita agli aventi diritto che ne abbiano fatto richiesta nel termine di 5 anni dalla data del sequestro. FINO AL DAL % dell eccedenza Eccedenza = 30% eccedenza > = 50% L ISTITUTO DELL OBLAZIONE Il D.Lgs. 195/2008 aveva introdotto la possibilità di chiedere l estinzione immediata della violazione, effettuando un pagamento in misura ridotta pari al 5% del denaro contante eccedente la soglia di (con un minimo comunque non inferiore a 200). RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 7 di 8

8 L oblazione era consentita solo se l importo eccedente non superava la soglia di e se il trasgressore non ne avesse già approfittato nei 365 giorni precedenti. Per effetto delle modifiche recate dal DL 16/2012, a partire dal è possibile accedere all istituto dell oblazione solo ogni 5 anni e per eccedenze non superiori a In particolare, per l estinzione immediata della violazione è ora previsto il pagamento di una sanzione ridotta sulla quota eccedente , nelle seguenti misure: 5% dell importo oltre soglia se l eccedenza non è superiore a ; 15% dell importo oltre soglia se l eccedenza è compresa tra e ; con sanzione minima fissata a 200. Il pagamento in misura ridotta può essere effettuato all Agenzia delle Dogane o alla Guardia di Finanza già al momento della contestazione, evitando così il sequestro del denaro contante. FINO AL DAL % dell eccedenza Non consentita se l eccedenza è superiore a e sono trascorsi meno di 365 giorni dalla precedente oblazione. Eccedenza = 5% eccedenza > ma < = 15% Non consentita se l eccedenza è superiore a e sono trascorsi meno di 5 anni dalla precedente oblazione. L oblazione può essere anche differita, effettuando il pagamento al MEF entro 10 giorni dalla contestazione (in questo caso, tuttavia, è comunque previsto il sequestro delle somme, che saranno restituite entro i 10 giorni successivi al ricevimento della prova dell avvenuto pagamento). Se l interessato non intende procedere al pagamento in forma ridotta, può presentare uno scritto difensivo al MEF, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione dell atto di contestazione. RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 8 di 8

9 Dagli stessi autori di focus operazioni con l estero prenotazione abbonamento 2013 (14 mesi) DA STAMPARE, COMPLETARE E INVIARE A SERVIZIO CLIENTI AL FAX N O ALL info@integra-online.it Ragione sociale Azienda o Cognome e Nome: Indirizzo: Località: Provincia: CAP: Telefono: Fax: Partita IVA: Codice Fiscale: Referente Aziendale: SI Desidero sottoscrivere l abbonamento al SERVIZIO CIRCOLARI INFORMATIVE FOCUS OPERAZIONI CON L ESTERO (2 circolari informative al mese inviate via in formato Pdf e accesso alla banca dati - raccolta numeri pubblicati) All attivazione dell abbonamento saranno comunicati i dati per effettuare il login al sito e scaricare le circolari FOE pubblicate ad oggi. (14 mesi) Focus OPERAZIONI CON L ESTERO Focus OPERAZIONI CON L ESTERO + 1 quesito (da spendere entro la data di scadenza dell abbonamento) 69 + IVA 99 + IVA Indirizzo ove recapitare le circolari. L abbonamento via consente di ricevere le circolari su più indirizzi, purché appartenenti allo stesso dominio. Inserire qui di seguito le mail separate da punto e virgola. DECORRENZA: IL PAGAMENTO VA EFFETTUATO SOLO DOPO IL RICEVIMENTO DELLA NS. FATTURA A MEZZO BONIFICO BANCARIO O VERSAMENTO IN C/C POSTALE (istruzioni riportate in fattura) CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: L abbonamento al Servizio circolari informative FOCUS OPERAZIONI CON L ESTERO ha decorrenza dal e scadenza al , alla scadenza non è previsto il rinnovo automatico. PER INFORMAZIONI sul servizio di abbonamento è a disposizione la mail: info@integra-online.it e il numero verde Data: Timbro e firma: Informativa ex D.Lgs. 196/2003. Integra On Line Srl, titolare del trattamento nella persona del suo legale rappresentante protempore, tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati e, se lo desidera, per aggiornarla su iniziative ed offerte del gruppo. Potrà esercitare i diritti previsti dall art. 7 del D.Lgs. 196/2003 rivolgendosi al Titolare del trattamento: Integra On Line Srl (Via A. Volta n Faenza ( RA ) info@integra-online.it, telefono , fax ). I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli ordini, al marketing, all amministrazione, al servizio clienti e potranno essere comunicati a società esterne per l evasione dell ordine, per l invio di materiale promozionale ed agli istituti di credito. Clausola contrattuale: la sottoscrizione dell offerta dà diritto a ricevere informazioni commerciali su prodotti e servizi di Integra On Line. Se non desidera riceverle barri la casella.

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