IMMUNITÀ DIPLOMATICHE DEGLI AGENTI DIPLOMATICI
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- Leonzia Ventura
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1 IL TRATTAMENTO DEGLI AGENTI DIPLOMATICI E DI ALTRI ORGANI DI STATI STRANIERI. IL TRATTAMENTO DEGLI STATI STRANIERI. IL TRATTAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI PROF. GIUSEPPE CATALDI
2 Indice 1 IMMUNITÀ DIPLOMATICHE DEGLI AGENTI DIPLOMATICI INVIOLABILITÀ PERSONALE INVIOLABILITÀ DOMICILIARE IMMUNITÀ DALLA GIURISDIZIONE PENALE E CIVILE ESENZIONE FISCALE A CHI SPETTANO LE IMMUNITÀ DIPLOMATICHE? TRATTAMENTO DEGLI STATI STRANIERI LA NON INGERENZA NEGLI AFFARI DI ALTRI STATI LA GIURISDIZIONE SUGLI STATI STRANIERI IL TRATTAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI PROTEZIONE DEI FUNZIONARI INTERNAZIONALI BIBLIOGRAFIA di 10
3 1 Immunità diplomatiche degli agenti diplomatici Particolari limiti alla potestà di governo nell ambito del territorio sono previsti dal diritto consuetudinario per quanto riguarda gli agenti diplomatici. Essi si concretano nel rispetto delle cd. immunità diplomatiche. La materia è anche regolata da una convenzione di codificazione promossa dalle Nazioni Unite, la Convenzione di Vienna del tale convenzione corrisponde largamente al diritto consuetudinario, come ha ribadito anche la Corte di Internazionale di Giustizia nella sentenza nel caso dei diplomatici americani tenuti in ostaggio a Teheran (CIJ, Recueil, 1980, 3 ss.). Le immunità riguardano gli agenti diplomatici accreditati presso lo Stato territoriale e accompagnano l agente dal momento in cui esso entra nel territorio di tale Stato per esercitarvi le sue funzioni fino al momento in cui ne esce. La presenza dell agente è, come quella di qualsiasi straniero, in tutto e per tutto subordinata alla volontà dello Stato territoriale, volontà che si esplica, per quanto riguarda l ammissione, attraverso il gradimento (che precede l accreditamento) e, per quanto riguarda l espulsione, attraverso la cosiddetta consegna dei passaporti e l ingiunzione a lasciare, entro un certo tempo, il Paese. Le Immunità diplomatiche sono: - l inviolabilità personale - l inviolabilità domiciliare - l immunità della giurisdizione penale e civile - esenzione fiscale Inviolabilità personale L agente diplomatico deve essere anzitutto protetto contro le offese alla sua persona mediante particolari misure preventive e repressive. Sotto questo aspetto l obbligo dello Stato territoriale di garantire l inviolabilità personale si confonde con il generico dovere di protezione degli stranieri, protezione che deve essere adeguata alle circostanze, e quindi commisurata all importanza dello straniero. È comprensibile d altro canto che nell epoca nostra la persona dell agente abbia perso quel carattere di quasi sacralità che aveva un tempo e che faceva apparire 3 di 10
4 la mancanza di protezione dell agente come una delle massime offese che si potessero arrecare ad uno Stato estero. L inviolabilità personale consiste anche e soprattutto nella sottrazione del diplomatico straniero a qualsiasi misura di polizia (fermo, arresto, perquisizione, ecc.) diretta contro la sua persona Inviolabilità domiciliare Si intende per domicilio sia la sede della missione diplomatica sia l abitazione privata dell agente diplomatico. Una volta si fingeva che la sede della missione fosse extraterritoriale, che facesse parte cioè del territorio dello Stato che invia l agente. In realtà non si tratta di vera e propria extraterritorialità (per esempio, un individuo nato nella sede dell Ambasciata di Francia a Roma si intenderà nato in Italia); la sede della missione diplomatica resta territorio dello Stato che riceve l agente, ma questo Stato non può esercitarvi, senza il consenso dell agente, atti di coercizione Immunità dalla giurisdizione penale e civile A tal proposito bisogna distinguere tra atti compiuti dal diplomatico in quanto organo dello Stato, e atti da lui compiuti come privato. I primi sono coperti da quella che viene chiamata immunità funzionale (anche chiamata immunità materiale o ratione materiae): l agente non può essere citato in giudizio per rispondere penalmente o civilmente degli atti compiuti nell esercizio delle sue funzioni. Sebbene l immunità funzionale sia prevista per garantire all agente diplomatico l indisturbato esercizio della sua attività, non si può negare che essa derivi anche dalla circostanza che simili atti non sono imputabili all agente, ma allo Stato straniero. Questa circostanza fa sì che l agente diplomatico non possa essere citato in giudizio per rispondere penalmente e civilmente neanche una volta che siano cessate le sue funzioni. L impossibilità di attribuire la responsabilità dell atto all agente diplomatico comporta che questi non solo non possa essere sottoposto alla giurisdizione dello Stato accreditante ma neanche a quella di un terzo Stato. 4 di 10
5 Anche gli atti che l agente compie come privato, sono immuni dalla giurisdizione civile e penale (immunità personale o ratione personae), salvo, per quanto riguarda la giurisdizione civile, le azioni reali concernenti immobili situati nel territorio dello Stato accredita rio, le azioni successorie e quelle riguardanti attività professionali o commerciali dell agente e le domande riconvenzionali. La ratio di questa immunità sta però esclusivamente nell esigenza di assicurare all agente il libero ed indisturbato esercizio delle sue funzioni, esigenza che è espressa dal brocardo ne impediatur legatio. Ne consegue esclusivamente processuale dell immunità: l agente non è dispensato dall osservare la legge, ma è semplicemente immune dalla giurisdizione, finché si trova sul territorio dello Stato che lo riceve e finché esplica le sue funzioni. Una volta che la sua qualità di agente diplomatico sia venuta meno, egli potrà essere sottoposto a giudizio anche per gli atti o i reati compiuti quando rivestiva tale qualità; mentre, finché dura la funzione, non potrà essere sottoposto a processo neppure per gli atti o per i reati compiuti prima del periodo della funzione. Dalla ratio dell immunità consegue anche che all esenzione dalla giurisdizione è tenuto soltanto lo Stato presso cui l agente diplomatico esercita le sue funzioni Esenzione fiscale L esenzione fiscale sussiste esclusivamente per le imposte dirette personali A chi spettano le immunità diplomatiche? Si è parlato fin qui di agenti diplomatici. Di solito tale qualifica è adoperata per indicare i capi-missione (Ambasciatori, Ministri plenipotenziari e Incaricati d affari). Ma le immunità si estendono a tutto il personale diplomatico delle missioni (ministri, consiglieri, segretari di legazione ecc.). Esse si estendono anche alle famiglie degli agenti e di coloro che fanno parte di questo personale. Si ritiene che le quattro immunità innanzi descritte spettino per il diritto internazionale consuetudinario anche ai capi di Stato nonché, quando si recano all'estro in forma ufficiale, ai capi di governo ed ai ministri. 5 di 10
6 Per qualsiasi altro organo statale, il diritto internazionale non prevede particolari immunità. Neanche i Consoli godono delle immunità diplomatiche e si ritiene, a riguardo, che solo l archivio consolare sia inviolabile mentre nessuna extraterritorialità spetta alla sede consolare. 6 di 10
7 2 Trattamento degli Stati stranieri 2.1. La non ingerenza negli affari di altri stati Il principio più rilevante in materia del trattamento degli stati stranieri da parte di altri stati è il c.d. principio di non ingerenza negli affari di altri stati. Nonostante sia difficile precisare l'esatto contenuto di tale principio, poiché spesso è enunciato dagli stati a soli fini di propaganda politica, in maniera approssimativa è possibile dire che tale principio vieta tutti gli interventi volti ad influenzare le scelte di politica interna ed internazionale di altri stati. Secondo alcuni autori (CONFORTI), il principio di non ingerenza, in conseguenza all'evoluzione che il diritto internazionale ha subito nel corso del ventesimo secolo, è venuto perdendo la sua autonoma sfera di applicazione con l'affermarsi di altre regole generali le quali ne hanno assorbito la fattispecie. La più importante di tali regole è costituita dal divieto della minaccia e dell'uso della forza: gli interventi negli affari interni ed internazionali di un altro paese, attuati attraverso la minaccia o l'impiego della forza di tipo bellico, erano appunto considerati un tempo come le principali fattispecie regolate dal principio della non ingerenza negli affari interni. Per quanto concerne le possibili applicazioni del principio di non ingerenza, vengono in rilievo gli interventi dello Stato diretti a condizionare le scelte di politica interna ed internazionale di un altro Stato. Si pensi ad esempio alle misure di carattere economico che siano capaci di incidere sulle scelte fatte da uno stato. É difficile indicare quando ciò avvenga; secondo la Corte Internazionale di Giustizia, non è sufficiente a concretare un'ipotesi di illecito intervento negli affari altrui l interruzione di un programma di uno sviluppo economico o la riduzione o il divieto d importazioni dal paese che si vuol colpire. Tale prospettiva è alquanto dubbia, in realtà, qualora tali misure siano contemporaneamente e sistematicamente prese, e con l unico scopo di influire sulle scelte di uno Stato straniero. Resta infine da stabilire se il principio della non ingerenza imponga l obbligo di impedire comportamenti che possano direttamente turbare l'ordine pubblico nell'ambito di stati stranieri. È indubbio a riguardo che siano perfettamente lecite le manifestazioni di condanna o di critica del sistema politico di un altro paese; tuttavia i pareri sono discordi quando si tratta di comportamenti 7 di 10
8 più incisivi come lo propaganda sovversiva, l'invio di messaggi radiotelevisivi, la preparazione di atti di terrorismo. Secondo larga parte della dottrina l'unica regola consuetudinaria di cui possa affermarsi con sicurezza l esistenza è quella che impone di vietare la preparazione di atti di terrorismo diretti contro altri Stati La giurisdizione sugli stati stranieri Problema di grande interesse in tema di trattamento di stati stranieri è se questi siano assoggettabili alla giurisdizione civile di un altro Stato Ancora agli inizi del ventesimo secolo, la teoria accolta in materia di trattamento degli stati stranieri si ispirava al principio dell immunità assoluta degli Stati stranieri dalla giurisdizione civile. Sono state la giurisprudenza italiana e quella belga, nel periodo successivo alla prima guerra mondiale, a dare inizio ad una inversione di tendenza che ha portato poi alla revisione della regola tradizionalmente sostenuta dell'immunità assoluta ed alla elaborazione della teoria dell'immunità ristretta o relativa. Secondo tale teoria l'esenzione degli stati stranieri dalla giurisdizione civile è limitata agli atti iure imperi, cioè a quegli atti attraverso i quali si esplica l'esercizio delle funzioni pubbliche statali; l immunità non si estende invece agli atti iure gestionis, ossia agli atti avente carattere privatistico (si pensi ad esempio all'acquisto di un immobile a scopo di investimento oppure all'emissione di prestiti obbligazionari). Evidentemente, la distinzione tra atti iure imperi ed atti iure gestionis è spesso assai difficile. La prassi giurisprudenziale tende tuttavia ad ampliare la definizione degli atti iure imperii e quindi ad ampliare la portata della immunità civile degli stati stranieri. 8 di 10
9 3 Il trattamento delle organizzazioni internazionali Altro limite alla sovranità territoriale deriva dalle norme sul trattamento delle organizzazioni internazionali. Per quanto concerne il trattamento dei funzionari delle organizzazioni internazionali, non esistono norme consuetudinarie che impongono agli stati di concedere loro particolari immunità, e tantomeno l'immunità diplomatica, sicché è solo mediante convenzione che uno Stato può essere obbligato in tal senso. Disposizioni convenzionali in tema di immunità dei funzionari non mancano per nessuna organizzazione; esse sono contenute nella stessa convenzione che istituisce l'organizzazione oppure in accordi conclusi dall'organizzazione medesima con gli Stati membri Protezione dei funzionari internazionali Lo Stato nel cui territorio opera ufficialmente un funzionario di una organizzazione internazionale che non abbiano la nazionalità dello stato territoriale, è tenuto a proteggerlo con le misure preventive e repressive previste dalle norme consuetudinarie sul trattamento degli stranieri. C è da chiedersi se anche una organizzazione internazionale possa, in caso di violazione del suddetto obbligo, operare in protezione diplomatica. Invero non può dirsi che vi sia a riguardo una norma consuetudinaria, non essendo numerosi i casi in cui il problema si è posto. Allo stato attuale può forse ritenersi che un obbligo di protezione del funzionario sussista nei confronti dell'organizzazione ma che questa possa agire sul piano internazionale nei confronti dello Stato territoriale solo per il risarcimento dei danni ad essa recata (trattasi della c.d. protezione funzionale) e non di quelli arrecati all'individuo in quanto tale. 9 di 10
10 Bibliografia B. CONFORTI, Diritto internazionale, ES, Napoli, T. TREVES, Diritto internazionale - Problemi fondamentali, Milano, ult. edizione N. RONZITTI, Introduzione al diritto internazionale, II ed., Torino, di 10
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