L organigramma dello studio professionale

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1 Teresa Aragno (Commercialista in Cuneo) L organigramma dello studio professionale 1

2 Procedure preliminari È opportuno stilare e conservare: - organigramma; - nomina scritta degli incaricati e dei responsabili; - delega scritta, sottoscritta per accettazione, a dipendenti e collaboratori; - piano di formazione; - piano di controllo interno per la verifica del corretto adempimento dei vari obblighi. 2

3 Chi fa che cosa - Professionista - Imposta e attua procedure di controllo interno per il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio; - Dispone e attua il programma di formazione; - Accetta l incarico e formalizza il mandato; - Determina il tipo di adeguata verifica (ordinaria, semplificata, rafforzata) secondo l approccio basato sul rischio; - Imposta ed esegue l adeguata verifica; - Imposta ed esegue gli obblighi di registrazione e conservazione; - Esegue il controllo costante; - Comunica eventuali infrazioni al divieto di trasferimento di contante; 3 - Segnala eventuali operazioni sospette.

4 Chi fa che cosa - Responsabile antiriciclaggio - Laddove individuato, il RA verifica l idoneità delle procedure deputate alla prevenzione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo rispetto alla tipologia di operazioni, di clientela, di aree geografiche e adotta ogni iniziativa utile ad adeguare la procedura stessa all evoluzione di tali fattori; - Se il RA non è individuato, le relative attività sono svolte dal professionista. 4

5 Chi fa che cosa - Responsabile antiriciclaggio - Definisce, formalizza e aggiorna la procedura antiriciclaggio e ne monitora il rispetto; - Verifica la completezza e l accuratezza degli adempimenti antiriciclaggio effettuando controlli periodici sulle registrazioni in archivio, anche mediante estrazioni e comparazione con gli altri database di studio; - Coordina e pianifica le attività di formazione, aggiornamento e sensibilizzazione del personale; - Verifica e mantiene adeguata documentazione della rispondenza del software per la gestione dell archivio agli standard tecnici. 5

6 Chi fa che cosa - Responsabile antiriciclaggio - Interagisce con i collaboratori quando necessario, interessando i responsabili di studio in caso di negligenze reiterate; - Gestisce gli errori formali e di caricamento nell archivio; - Analizza i movimenti finanziari rilevanti al fine di individuare eventuali indizi di operazioni sospette; - Favorisce la diffusione e la conoscenza della normativa antiriciclaggio all interno dello studio; - Mantiene un archivio aggiornato delle disposizioni di natura legislativa e regolamentare; - Tiene i rapporti con la UIF e con le autorità investigative/inquirenti; - Rappresenta lo studio in sede di ispezione e collabora alla predisposizione di eventuali controdeduzioni ai verbali ispettivi. 6

7 Chi fa che cosa - Collaboratore e dipendente Ove delegato dal professionista: - Identifica il cliente e il titolare effettivo, raccogliendo i documenti di identità in corso di validità; - Verifica i documenti formati e raccolti e, in caso di documentazione errata o incompleta, segnala immediatamente le difformità al professionista di riferimento; - Istituisce il fascicolo della clientela e raccoglie la documentazione necessaria; - Inserisce nell archivio i dati anagrafici e quelli relativi agli incarichi professionali; - Aggiorna tempestivamente il fascicolo della clientela con le informazioni e i documenti raccolti in caso di mutamenti nei dati rilevanti. 7

8 Chi fa che cosa - Collaboratore e dipendente - Istituisce uno scadenzario al fine di avere, del fascicolo del cliente, documenti di identità sempre in corso di validità; - Partecipa al piano di formazione/aggiornamento proposto dal professionista; - Collabora al piano di controllo interno attuato dal professionista; - Segnala tempestivamente al professionista: qualsiasi incongruenza nel rapporto con la clientela, anche con riferimento agli indicatori di anomalia e agli schemi di comportamento anomalo; 8

9 Chi fa che cosa - Collaboratore e dipendente i movimenti finanziari rilevanti al fine di individuare eventuali indizi di operazioni sospette; infrazioni all uso del trasferimento di contante, riscontrati nella contabilità. 9

10 Chi fa che cosa - Collaboratore e dipendente La procedura per la gestione dell incarico professionale 10

11 Conferimento dell incarico - Preferibilmente in forma scritta, anche per successive integrazioni e modificazioni (vedi CNDCEC, Facsimile di lettera di incarico professionale). - Deve contenere: oggetto della prestazione; data di conferimento dell incarico; professionista incaricato (soprattutto nel caso di studio con più professionisti); richiamo all adozione degli obblighi antiriciclaggio da parte del professionista; 11

12 Conferimento dell incarico informativa al cliente sul trattamento dei dati ai fini antiriciclaggio e, più in generale, ai fini della normativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003). 12

13 Oggetto della prestazione Determina l applicazione o meno degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione e conservazione. L adeguata verifica della clientela è dovuta quando: la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a euro; il professionista esegue prestazioni occasionali che comportano la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a euro, con un operazione unica o con più operazioni tra di loro collegate per realizzare un operazione frazionata; l operazione è di valore indeterminato o non determinabile. 13

14 Oggetto della prestazione vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; vi sono dubbi sulla veridicità o sull adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell identificazione di un cliente. La segnalazione di operazioni sospette, quando ne ricorrono i presupposti, è dovuta, salve le eccezioni previste dall art. 12, co. 2, D.Lgs. 231/2007, qualunque sia l oggetto dell incarico e anche se questo non viene accettato. 14

15 Adeguata verifica della clientela Nell ambito dell adeguata verifica della clientela, gli adempimenti da porre in essere al momento dell accettazione dell incarico sono: identificazione del cliente e verifica della sua identità; identificazione del titolare effettivo e verifica della sua identità; ottenimento di informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale. Viene svolta secondo modalità ordinarie, rafforzate o semplificate in applicazione dell approccio basato sul rischio. 15

16 Data di conferimento dell incarico Determina il momento: in cui devono essere posti in essere gli obblighi di adeguata verifica della clientela; in cui viene istituito il fascicolo del cliente; da cui decorrono i trenta giorni entro cui deve essere assolto l obbligo di registrazione. 16

17 Chi fa che cosa - Professionista - Accetta l incarico e formalizza il mandato; - Determina il tipo di adeguata verifica (ordinaria, semplificata, rafforzata) secondo l approccio basato sul rischio; - Imposta ed esegue l adeguata verifica. 17

18 Chi fa che cosa - Collaboratore e dipendente Ove delegato dal professionista: - identifica il cliente e il titolare effettivo, raccogliendo i documenti di identità in corso di validità; - verifica i documenti formati e raccolti e, in caso di documentazione errata o incompleta, segnala immediatamente le difformità al professionista di riferimento; - istituisce il fascicolo della clientela e raccoglie la documentazione necessaria. 18

19 Modelli - Modello P Dichiarazione del cliente (*) - Modello P Parte riservata allo studio professionale - Modello P Delega per l identificazione dei clienti e dei titolari effettivi (*) Il cliente fornisce, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire al professionista di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. 19

20 Modelli Ai fini dell identificazione del titolare effettivo, il cliente fornisce per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali sia a conoscenza. 20

21 Chi fa che cosa - Collaboratore e dipendente La procedura per la valutazione del rischio 21

22 La valutazione del rischio - È il cardine del sistema previsto dalla direttiva UE 2015/849 (IV direttiva); - La L. 170/2016 (Legge di delegazione europea 2015) indica al Governo quale criterio direttivo: prevedere che i destinatari degli adempimenti antiriciclaggio: «adottino efficaci strumenti per l individuazione e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell esercizio della propria attività e predispongano misure di gestione e controllo proporzionali al rischio riscontrato». 22

23 Costruzione del modello La valutazione del rischio deve essere obiettiva, motivata e tracciabile. È necessario definire a priori i criteri di valutazione che saranno applicati nei singoli casi concreti, cioè costruire un modello astratto. 23

24 Costruzione del modello La costruzione del modello passa attraverso tre fasi - prima fase: attribuzione di un punteggio di rischio complessivo a ciascuno dei due gruppi di criteri generali (cliente e operazione) di cui all art. 20, D.Lgs. 231/2007; - seconda fase: attribuzione di un punteggio di rischio a ciascun aspetto relativo al cliente e all operazione; - terza fase: individuazione di una serie di elementi da valutare per ciascun aspetto relativo al cliente e all operazione. 24

25 Costruzione del modello - prima fase Attribuzione di un punteggio di rischio complessivo ai criteri generali relativi al cliente e a quelli relativi all operazione. 25

26 Costruzione del modello - seconda fase Attribuzione di un punteggio a ciascuno degli aspetti previsti dall art. 20, D.Lgs. 231/

27 Costruzione del modello - terza fase Individuazione degli elementi da valutare e definizione per ciascuno di essi del relativo punteggio - Cliente - Natura giuridica 27

28 Costruzione del modello - terza fase Individuazione degli elementi da valutare e definizione per ciascuno di essi del relativo punteggio - Cliente - Prevalente attività svolta. 28

29 Costruzione del modello - terza fase Individuazione degli elementi da valutare e definizione per ciascuno di essi del relativo punteggio - Cliente - Comportamento tenuto al momento del conferimento dell incarico. 29

30 Costruzione del modello - terza fase Individuazione degli elementi da valutare e definizione per ciascuno di essi del relativo punteggio - Cliente - Area geografica di residenza del cliente. 30

31 Costruzione del modello - terza fase Individuazione degli elementi da valutare e definizione per ciascuno di essi del relativo punteggio - Operazione - Tipologia. 31

32 Costruzione del modello - terza fase Individuazione degli elementi da valutare e definizione per ciascuno di essi del relativo punteggio - Operazione - Modalità di svolgimento. 32

33 Costruzione del modello - terza fase Individuazione degli elementi da valutare e definizione per ciascuno di essi del relativo punteggio - Operazione - Ammontare. 33

34 Costruzione del modello - terza fase Individuazione degli elementi da valutare e definizione per ciascuno di essi del relativo punteggio - Frequenza e durata. 34

35 Costruzione del modello - terza fase Individuazione degli elementi da valutare e definizione per ciascuno di essi del relativo punteggio - Operazione - Ragionevolezza. 35

36 Costruzione del modello - terza fase Individuazione degli elementi da valutare e definizione per ciascuno di essi del relativo punteggio - Operazione - Area geografica di destinazione. 36

37 Applicazione del modello - Attribuire i punteggi di rischio, da zero al massimo previsto, agli elementi individuati nella fase tre così da ottenere il livello di rischio complessivo da assegnare al cliente e all operazione richiesta; - Se del caso, aumentare il punteggio ottenuto qualora elementi ulteriori rispetto a quelli considerati nel modello costruito, suggeriscano tale conclusione, motivando la deviazione rispetto al risultato scaturito. 37

38 Punteggio di rischio Il punteggio di rischio influisce su: tipo di adeguata verifica da applicare; periodicità del controllo costante. Rischio Basso (fino a 30)/(fino a 15) Medio (> di 30 e fino a 70)/(> di 15 e fino a 35) Alto (> di 70 e fino a 100)/(>di 35 e fino a 50) Tipo di adeguata verifica Ordinaria (semplificata, ove ne ricorrano i presupposti) Controllo costante con periodicità da definire Ordinaria Controllo costante con frequenza più elevata Rafforzata Controllo costante a intervalli ravvicinati 38

39 Aggiornamento del punteggio di rischio Nel corso del rapporto, in occasione di: mutamenti rilevanti delle caratteristiche soggettive del cliente (es. modifica attività prevalente, mutamento dell atteggiamento nei confronti del professionista, spostamento della residenza, ecc...); ogni nuova prestazione professionale. 39

40 Chi fa che cosa - Professionista: redige il modello; applica il modello ai singoli casi concreti (professionista di riferimento). - RA: formalizza il modello di valutazione di riferimento per lo studio; segnala eventuali incongruenze; verifica l applicazione del modello all interno dello studio; suggerisce eventuali modifiche. 40

41 Che cosa conservare - Nella documentazione delle procedure di studio: il modello astratto; - Nel fascicolo di ciascun cliente: il percorso e l esito della specifica valutazione. 41

42 Chi fa che cosa - Collaboratore e dipendente La procedura per la conservazione e la registrazione dei dati 42

43 Modalità di registrazione - Archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici - Registro della clientela a fini antiriciclaggio in cui conservare i dati identificativi del cliente. Fino all emanazione dei provvedimenti attuativi previsti in materia dall art. 38, co. 7, D.Lgs. 231/2007, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione di norme abrogate o sostituite (art. 66, co. 1, D.Lgs. 231/2007). 43

44 Modalità di registrazione I professionisti possono istituire alternativamente: - l archivio informatico; - il registro cartaceo; (D.M. 141/2006 e provv. UIC 24 febbraio 2006) 44

45 Dati da registrare Relativi al cliente: complete generalità ed estremi del documento di identificazione del cliente dati identificativi della persona (anche giuridica) per conto della quale il cliente opera attività lavorativa svolta dal cliente e dalla persona per conto della quale opera data dell avvenuta identificazione Relativi alla prestazione professionale: descrizione della prestazione professionale fornita valore dell oggetto della prestazione professionale data e numero della registrazione 45

46 Titolare effettivo Il D.Lgs. 231/2007 prevede che vengano registrati anche i dati identificativi del titolare effettivo. Tuttavia, in mancanza dei provvedimenti attuativi, le informazioni relative al titolare effettivo non devono essere registrate nell archivio informatico, ma devono essere conservate nel fascicolo di studio. (chiarimento MEF 20 maggio 2010, 11 novembre 2013). 46

47 Termini di registrazione La registrazione deve essere effettuata entro 30 giorni: - dal compimento dell operazione; - dall accettazione dell incarico professionale; - dall eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni; - dal termine della prestazione professionale. La registrazione va conservata per 10 anni dalla conclusione della prestazione professionale 47

48 Fascicolo della clientela - È istituito all atto del conferimento dell incarico professionale; - è aggiornato costantemente; - è presentato su richiesta degli organi di controllo; - è conservato, nel rispetto delle norme sulla protezione e conservazione dei dati personali, per dieci anni dalla conclusione dell operazione o dalla fine della prestazione professionale continua; - può essere tenuto anche in modalità informatica secondo la normativa vigente. 48

49 Fascicolo della clientela - Contenuto - Copia o riferimenti del documento di riconoscimento; - Fotocopia codice fiscale e partita IVA; - Visura camerale; - Verbale CdA di nomina; - Eventuale ulteriore documentazione richiesta dal professionista per l individuazione del titolare effettivo; - Documentazione in base alla quale si è verificata la possibilità di applicare obblighi semplificati o rafforzati di adeguata verifica; - Dichiarazione del cliente; - Scheda di valutazione del rischio. 49

50 Fascicolo della clientela - Contenuto - Eventuale attestazione in caso di esecuzione dell obbligo di adeguata verifica da parte di terzi; - Copia del mandato professionale; - Documenti relativi alle prestazioni professionali svolte; - Documentazione relativa alla cessazione della prestazione professionale; - Eventuale documentazione comprovante l attività di consulenza precontenzioso svolta; - Scheda di controllo periodico sul rispetto delle limitazioni all uso del contante; - Ogni altro documento o annotazione che il professionista ritenga opportuno conservare ai fini della normativa antiriciclaggio. 50

51 Chi fa che cosa - Professionista Imposta ed esegue gli obblighi di registrazione e conservazione. - Responsabile antiriciclaggio Verifica la completezza e l accuratezza degli adempimenti antiriciclaggio effettuando controlli periodici sulle registrazioni in archivio, anche mediante estrazioni e comparazione con gli altri database in archivio; Verifica e mantiene adeguata documentazione della rispondenza del software per la gestione dell archivio agli standard tecnici; Gestisce gli errori formali e di caricamento nell archivio. 51

52 Chi fa che cosa - Collaboratore e dipendente Ove delegato dal professionista: - inserisce i dati nell archivio; - verifica i documenti formati e raccolti e, in caso di documentazione errata o incompleta, segnala immediatamente le difformità al professionista di riferimento; - istituisce il fascicolo della clientela e raccoglie la documentazione necessaria; - aggiorna tempestivamente il fascicolo della clientela con le informazioni e i documenti raccolti in caso di mutamenti nei dati rilevanti; - istituisce uno scadenzario al fine di avere documenti di identità nell ambito del fascicolo della clientela. 52

53 Chi fa che cosa - Collaboratore e dipendente La procedura per il controllo costante 53

54 Controllo costante - Analisi delle transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto in modo da verificare che siano compatibili con la conoscenza che il professionista ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all origine dei fondi; - Aggiornamento dei documenti, dei dati o delle informazioni detenute. 54

55 Quali aspetti tenere sotto controllo - Dati identificativi - Natura giuridica; - Attività svolta - prodotti/servizi commercializzati - aree di destinazione; - Comportamento tenuto in occasione dello svolgimento delle varie prestazioni nel corso del rapporto; - Area geografica di residenza o sede delle principali controparti; - Tipologia di prestazioni richieste nel corso del rapporto; - Modalità di svolgimento delle operazioni oggetto della prestazione; - Frequenza con cui viene richiesta la prestazione; - Ricorrenza, storicità o ciclicità delle operazioni. 55

56 Quali aspetti tenere sotto controllo - Frequenza delle operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di legge; - Frazionamento delle operazioni; - Controllo dell origine e della destinazione del denaro utilizzato; - Presenza di uno o più indicatori di anomalia; - Confronto con gli schemi di comportamenti anomali; - Confronto del quadro generale del cliente con le strategie e le prassi conosciute e aggiornate, utilizzate per l attuazione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. 56

57 Indicazioni operative - La tipologia e la frequenza degli aggiornamenti devono essere proporzionate alle dimensioni dello studio e alle procedure adottate al suo interno nonché al rischio associato al cliente; - Le attività effettuate e le considerazioni svolte devono essere annotate nel fascicolo del cliente; - L attività di controllo deve essere condotta alla luce degli elementi acquisiti nell ambito dell attività professionale prestata a seguito del conferimento dell incarico, non esistendo alcun obbligo di effettuare ulteriori attività di accertamento. 57

58 Come organizzarsi - Effettuare una prima richiesta scritta con impegno del cliente a comunicare la variazione dei dati dichiarati; - Programmare richieste periodiche di aggiornamento dei dati; - Istituire automatismi per l aggiornamento dei dati (ad es. rinnovo cariche sociali, eventuali termini connessi a contratti o atti, altri elementi ritenuti utili); - Prevedere incontri con i clienti in caso di criticità; - Verificare l efficacia della formazione del personale di collaboratori/dipendenti al fine valutarne la capacità di fornire elementi utili alla valutazione del profilo di rischio. 58

59 In esito al controllo costante - Mantenimento del livello di rischio del cliente; - Modifica del livello di rischio e, di conseguenza: del tipo di adeguata verifica; della periodicità del controllo. 59

60 Chi fa che cosa - Professionista - Esegue il controllo costante; - Comunica eventuali infrazioni al divieto di trasferimento di contante oltre soglia; - Segnala eventuali operazioni sospette. 60

61 Chi fa che cosa - Responsabile antiriciclaggio - Analizza i movimenti finanziari rilevanti al fine di individuare eventuali indizi di operazioni sospette; - Favorisce la diffusione e la conoscenza della normativa antiriciclaggio all interno dello studio; - Mantiene un archivio aggiornato delle disposizioni di natura legislativa e regolamentare. 61

62 Chi fa che cosa - Collaboratore e dipendente - Istituisce uno scadenzario al fine di avere documenti di identità nell ambito del fascicolo della clientela; - Partecipa al piano di formazione/aggiornamento proposto dal professionista; - Collabora al piano di controllo interno attuato dal professionista; - Segnala tempestivamente al professionista: qualsiasi incongruenza nel rapporto con la clientela, anche con riferimento agli indicatori di anomalia e agli schemi di comportamento anomalo; 62

63 Chi fa che cosa - Collaboratore e dipendente i movimenti finanziari rilevanti al fine di individuare eventuali indizi di operazioni sospette; Infrazioni all uso del trasferimento di contante riscontrati nella contabilità. 63

64 Chi fa che cosa - Collaboratore e dipendente La procedura per la comunicazione delle infrazioni al divieto di trasferimento di denaro contante 64

65 Trasferimento di contante È vietato il trasferimento di denaro contante o libretti o titoli al portatore, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore alla soglia di legge, salvo che il trasferimento avvenga tramite gli intermediari abilitati. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. 65

66 Soglie dal 01/01/2016 (L. 208/ Stabilità 2016) ,99 euro per trasferimento contanti, libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore e per negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta; - 999,99 euro (immutata) per emissione assegni bancari e postali e circolari. Abrogazione art. 12, co. 1.1, D.L. 201/2011 (pagamenti canoni di locazione) e art. 32-bis, co. 4, D.L. 133/2014 (pagamenti nella filiera dei trasporti). 66

67 Soglie precedenti Ambito temporale di riferimento Fino al 29/04/2008 Dal 30/04/2008 al 24/06/2008 Dal 25/06/2008 al 30/05/2010 Dal 31/05/2010 al 12/08/2011 Soglia euro euro euro euro Dal 13/08/2011 al 05/12/2011 Dal 06/12/ euro euro 67

68 Applicabilità del favor rei Non trova applicazione il favor rei in relazione ai trasferimenti di importi di contanti o libretti o titoli al portatore, pari o superiori a euro ma inferiori a euro effettuati fino al 31 dicembre 2015 (Risposta a Telefisco, gennaio 2016). 68

69 Assegni Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori alla soglia di legge devono recare: - l indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario - la clausola di non trasferibilità Gli assegni utilizzati anche per la medesima transazione non sono cumulabili ai fini del calcolo dell importo totale del trasferimento (la soglia va quindi intesa per singolo assegno). (Circolare MEF, 5/8/2011, n ). 69

70 Pagamenti frazionati La pluralità di pagamenti non è elusiva quando: - è connaturata ad una determinata prassi commerciale; - rientra nella dinamica propria di un determinato tipo contrattuale (es. contratto di somministrazione); - risulta da un accordo scritto tra le parti, stipulato prima dell effettuazione dei pagamenti oggetto di accordo; in ogni caso, pur in presenza di uno specifico accordo tra le parti, l amministrazione riserva a sé la valutazione discrezionale in ordine alla concreta sussistenza di un frazionamento artificioso. (MEF 11/11/2013) 70

71 Pagamenti frazionati e «7 giorni» L effettuazione delle transazioni finanziarie: - entro un arco di tempo pari o inferiore ai sette giorni non vale ritenere certamente artificioso il frazionamento medesimo. Non esiste alcun automatismo: ciò che rileva è l emersione di un intento elusivo; - in un arco temporale superiore a sette giorni, richiede di verificare l oggetto della prestazione al fine di accertare se i pagamenti plurimi costituiscono frazioni di un unità (anche se cadenzati in un arco temporale superiore a sette giorni) ovvero se la pluralità di pagamenti corrisponde a una pluralità di prestazioni. (MEF 11 novembre 2013) 71

72 Obblighi dei professionisti I professionisti hanno l obbligo di comunicare alle competenti Ragionerie Territoriali dello Stato (*), entro 30 giorni da quando ne vengono a conoscenza, le infrazioni relative all utilizzo del denaro contante o di titoli al portatore e alle prescrizioni in tema di assegni. (Decreto Ministero Economia e Finanze, 17/11/2011) 72

73 Obblighi dei professionisti Le RT procedono alla comunicazione dell infrazione alla Guardia di Finanza, la quale, ove ravvisi l utilizzabilità di elementi ai fini dell attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all Agenzia Entrate (D.L. 02/03/2012, n. 16) (*) Per singoli rilievi di importo superiore a euro, sono competenti esclusivamente le Ragionerie territoriali di Genova, Milano, Bologna, Roma, Napoli, Bari (Circolare MEF, 16/01/2012, n. 2). 73

74 Chi fa che cosa Professionista Invia la comunicazione relativa alle infrazioni riscontrate (CNDCEC, Manuale delle procedure, facsimile pagina 47). Collaboratori e dipendenti addetti alla contabilità - Operano controlli sistematici la fine di individuare eventuali infrazioni (CNDCEC, Manuale delle procedure - modello P.06.2); il controllo deve essere effettuato da un soggetto diverso da quello che ha in carico le attività contabili. 74

75 Chi fa che cosa - Informano il professionista di riferimento, entro 12 ore dalla rilevazione dell infrazione, allegando tutta la documentazione rilevante (CNDCEC, Manuale delle procedure - modello P.06.1). 75

76 Chi fa che cosa - Collaboratore e dipendente La procedura per la segnalazione delle operazioni sospette 76

77 Segnalazione di operazione sospetta È dovuta quando il professionista sa, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 77

78 Sospetto Si desume dalle caratteristiche, entità, natura dell operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione del segnalante, acquisiti nell ambito dell attività svolta o a seguito del conferimento dell incarico. Il professionista non deve svolgere alcuna attività investigativa. 78

79 Valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi L art. 4, co. 2, del provv. UIF 04/05/11 precisa che il sospetto deve fondarsi su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell operazione, acquisiti nell ambito dell attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico, anche alla luce degli indicatori di anomalia e degli schemi rappresentativi di comportamenti anomali. 79

80 Individuazione del sospetto - Indicatori di anomalia; - Schemi rappresentativi di comportamenti anomali; - Art. 41, co. 1, D.Lgs. 231/2007; - BI, Quaderni dell antiriciclaggio, n. 2, aprile Casistiche di riciclaggio. 80

81 Esclusione L obbligo di segnalazione NON si applica ai professionisti in relazione: - alle informazioni ricevute dal cliente o ottenute riguardo allo stesso durante l attività di difesa o rappresentanza in un procedimento giudiziario, compresa la consulenza sull eventualità di intentare o evitare un procedimento; - in occasione di giudizi arbitrali o di risoluzione di controversie innanzi a organismi di conciliazione previsti dalla legge. 81

82 Tempi della segnalazione La segnalazione va effettuata senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l operazione, appena il professionista viene a conoscenza degli elementi di sospetto. Prima di effettuare la segnalazione, il professionista si astiene dall esecuzione dell operazione. La UIF può sospendere l operazione sospetta per un massimo di 5 giorni, sempre che questo non pregiudichi il corso delle indagini. 82

83 Modalità di segnalazione Solo per via telematica, tramite il portale della Banca d Italia, mediante data entry o upload di files, previa registrazione. Il D.M. 04/05/2012 prevede che il CNDCEC possa ricevere dai propri iscritti le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo per poi inoltrarle alla UIF prive del nominativo del segnalante. La disposizione sarà applicativa dopo l emanazione (entro 60 giorni dal 12 maggio 2012, data di entrata in vigore del decreto) del protocollo d intesa che fisserà le specifiche tecniche per la trasmissione. 83

84 Chi fa che cosa - Professionista - Individua eventuali operazioni sospette; - Riceve, insieme al responsabile antiriciclaggio, notifica scritta di eventuali operazioni sospette, da parte di collaboratori o dipendenti con la relativa documentazione; - Conferma la ricezione della notifica al collaboratore o dipendente; - Ricorda al collaboratore/dipendente l obbligo di riservatezza; - Tiene traccia documentale degli approfondimenti effettuati e del processo che conduce alla decisione di inoltrare/non inoltrare la SOS. 84

85 Chi fa che cosa - Collaboratore e dipendente - Monitora le operazioni svolte dal cliente per verificare se sono riconducibili ad attività di riciclaggio o finanziamento del terrorismo; - Coadiuva il professionista e il responsabile antiriciclaggio nell effettuazione del controllo costante; - Comunica senza indugio al professionista e al responsabile antiriciclaggio eventuali fatti o situazioni sospette; - Comunica tempestivamente la presenza di operazioni commesse in violazione alle norme sull uso del contante. 85

86 Chi fa che cosa - Responsabile antiriciclaggio - Verifica l adeguatezza delle procedure deputate alla prevenzione del rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo; - Analizza i movimenti finanziari rilevanti al fine di scoprire eventuali indizi di operazioni sospette; - Favorisce la diffusione della conoscenza della normativa all interno dello studio; - Tiene i rapporti con la UIF e con le autorità investigative/inquirenti; - Rappresenta lo studio in sede di ispezione; - Collabora alla predisposizione di eventuali controdeduzioni ai verbali ispettivi; 86

87 Chi fa che cosa - Responsabile antiriciclaggio - Raccoglie e conserva tutta la documentazione di supporto alle SOS; - Adotta misure adeguate per assicurare la massima riservatezza delle persone che inviano le SOS. 87

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