Il contenzioso del lavoro e le forme di definizione stragiudiziale delle controversie nel settore privato

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1 Il contenzioso del lavoro e le forme di definizione stragiudiziale delle controversie nel settore privato Roma, 25 novembre 2004

2 L evoluzione normativa Legge , n. 563: istituzione della Magistratura del lavoro con competenza su tutte le controversie relative alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro R.D , n. 471: competenza della Magistratura del lavoro anche sulle controversie individuali

3 L evoluzione normativa/2 Codice di procedura civile del 1942: il processo del lavoro, pur definito rito speciale, viene in realtà disciplinato secondo le norme del processo comune. La sua lunga durata risulta però di pregiudizio alla parte economicamente più debole, cioè il lavoratore Legge , n. 604: competenza del Pretore per le controversie in tema di licenziamenti individuali

4 L evoluzione normativa/3 Legge , n. 300: pur mantenendo la competenza pretorile per le controversie di lavoro, si introduce all art. 28 un apposito procedimento per la tutela degli interessi sindacali Legge , n. 533: riforma del processo del lavoro e sua differenziazione rispetto al processo ordinario. Diventa veramente un rito speciale D.lgs , n. 51: norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado; soppressione dell ufficio del pretore e trasferimento delle relative competenze al Tribunale in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro

5 L evoluzione normativa/4 D.lgs , n.80: particolari modifiche alla disciplina del tentativo di conciliazione D.lgs , n. 387: ulteriori integrazioni al Codice di procedura civile

6 Art Costituzione Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento

7 Durata media in giorni delle controversie in materia di lavoro. Previdenza e assistenza* ANNI LAVORO PRIMO GRADO GRADO DI APPELLO PREVIDENZA/ASSISTENZA PRIMO GRADO GRADO DI APPELLO / / *La durata media dei procedimenti viene calcolata secondo la seguente formula: D = 365 * (Pi+Pf) / (S+E) dove Pi rappresenta I procedimenti pendenti all inizio del periodo, Pf I pendenti alla fine, S quelli sopravvenuti ed E quelli esauriti. Fonte: Ministero della giustizia Direzione Generale di statistica

8 Le azioni legali del Sindacato E stata negata (Cass. 3/11/1995, n ) l applicabilità del processo del lavoro alle azioni legali del Sindacato per la tutela collettiva dei singoli aderenti o per l interpretazione e applicazione dei contratti collettivi. Fanno eccezione la riscossione dei contributi sindacali e il diritto a ricevere informazioni (Cass. 24/5/1991, n. 5905) nonché le azioni ex art. 28 Legge 300/1970.

9 Caratteri generali Quattro principi essenziali nella Riforma 1973: Oralità: (soltanto gli atti introduttivi devono essere redatti per iscritto) Immediatezza (tra il deposito del ricorso e l udienza di discussione non dovrebbero decorrere più di 60 gg.) Massima concentrazione degli atti processuali Ampliamento dei poteri istruttori del giudice (in qualche modo assimilabili a quelli del giudice penale)

10 Ambito di applicazione: controversie individuali di lavoro Rapporti di lavoro subordinato (istituito o da istituirsi) in senso stretto Secondo quanto stabilito dall art. 409 c.p.c. il rito del lavoro si estende anche: al lavoro subordinato privato anche se non si svolga nell ambito di un impresa al lavoro agricolo (mezzadria, colonia, affittanza)

11 Controversie individuali di lavoro/2: ambito di applicazione ai rapporti di agenzia e rappresentanza, nonché, in genere a tutti i rapporti di lavoro, anche non subordinati, che comportino una prestazione di opera continuativa e coordinata (cd. parasubordinazione) ai rapporti dei dipendenti da enti pubblici economici ai rapporti di pubblico impiego, per i quali le leggi speciali non prevedano la giurisdizione di altro giudice

12 Controversie individuali di lavoro/3: ambito di applicazione Tutte le controversie in cui la pretesa si ricolleghi direttamente al rapporto, nel senso che questo si presenti come antecedente e come presupposto necessario e non meramente occasionale della situazione di fatto in ordine alla quale viene invocata la tutela giurisdizionale (Cass. 23/6/2003, n. 9973)

13 Controversie individuali di lavoro/4: ambito di applicazione Anche rapporti non inerenti l esercizio dell impresa Lavoro domestico Lavoro a domicilio Portierato negli stabili urbani. La controversia può quindi riferirsi a qualsiasi rapporto di lavoro, anche prima della sua costituzione o dopo la sua cessazione.

14 Oggetto della controversia Può essere estremamente vario. A titolo esemplificativo può riguardare: - pretese retributive - impugnazione di sanzioni disciplinari - impugnazione di licenziamento - mancata costituzione del rapporto - rimborso spese sostenute dal lavoratore - violazione patto di non concorrenza

15 Oggetto della controversia/2 - risarcimento danni per: 1) violazione sicurezza sul lavoro 2) conseguenze d infortunio sul lavoro 3) violazione clausola di conservazione posto di lavoro

16 Casi di non applicazione - risarcimento danni a congiunti lavoratore deceduto a seguito di inadempimento contrattuale del datore di lavoro (Cass. 4/9/1999, n. 9359) - Contenzioso tra associazioni sindacali per accertare la nullità della clausola di un contratto collettivo (Pretura Roma 16/2/1999)

17 Casi di non applicazione/2 - Lavoro carcerario prestato a favore dell Istituto di pena o di datori di lavoro esterni (Cass. S.U. 14/12/1999, n. 899) - Interpretazione di transazione concernente riconoscimento somma lorda/netta a lavoratore (Cass. S.U. 20/1/2003, n. 745) - Agenti costituiti in società (Cass. 13/7/2001, n. 9547)

18 Rinunzie e transazioni: nozioni La rinunzia è l atto unilaterale tendente alla dismissione di un diritto soggettivo da parte del titolare La transazione è il contratto mediante il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite o prevengono una lite che può sorgere tra loro

19 Rinunzie e transazioni: disciplina L art C.C. sancisce l invalidità (annullabilità) delle rinunzie e delle transazioni del prestatore di lavoro, aventi ad oggetto suoi diritti derivanti da disposizioni inderogabili di legge, di contratto ed accordo collettivo di lavoro. Le sedi di certificazione sono competenti altresì a certificare rinunce e transazioni, a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti stesse

20 Rinunzie e transazioni: disciplina/2 Dette rinunzie e transazioni possono essere impugnate dal lavoratore, con qualsiasi atto scritto (anche stragiudiziale) idoneo a renderne nota la volontà, entro il termine di decadenza di 6 mesi decorrente dalla data di cessazione del rapporto ovvero dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesime

21 Le quietanze a saldo Gli atti di rinuncia e/o transazione non vanno confusi con le cosiddette quietanze a saldo, ossia documenti che il lavoratore firma, di regola alla cessazione del rapporto, dichiarando di aver ricevuto una certa somma (ratei di retribuzione, 13^ mensilità, indennità varie, trattamento di fine rapporto, etc.)

22 Le quietanze a saldo/2 Con essi il lavoratore dichiara di ritenersi soddisfatto di ogni suo credito e di non aver più nulla a pretendere, senza rinunciare, tuttavia, ai compensi che, in un secondo momento, potrebbe accorgersi di non aver percepito

23 Le quietanze a saldo/3 Rappresentano una semplice manifestazione del convincimento dell interesse di essere stato soddisfatto di tutti i suoi diritti e perciò costituiscono una mera dichiarazione di scienza e di opinione, priva di ogni efficacia negoziale sicchè il prestatore potrà promuovere, nell ordinario termine di prescrizione (senza il vincolo dell impugnazione in 6 mesi), l azione per i crediti derivanti dal rapporto di lavoro, anche dopo aver firmato una quietanza

24 La procedura disciplinare: l applicazione della sanzione E la materiale esecuzione del potere disciplinare, è la concreta espiazione della pena. L art. 7 dello Statuto dei lavoratori non prevede che la sanzione disciplinare debba essere applicata (cioè portata in esecuzione) entro un dato termine dal momento della deliberazione, pena la decadenza del potere di applicazione. L unico termine rinvenibile, e che può servire nell individuazione di una data oltre la quale la sanzione deliberata non può essere più applicata, potrebbe essere quello dei due anni di cui all art. 7, ultimo comma (Trib. Milano 10 dicembre 1996).

25 La tipologia delle sanzioni L art. 7 dello Statuto dei lavoratori menziona espressamente: il rimprovero verbale; la multa (max 4 ore della retribuzione base); la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione (max 10 giorni). I ccnl hanno in concreto elaborato la scala sanzionatoria, introducendo ulteriori fattispecie (ammonizione scritta) e rivedendo, di solito, i predetti valori massimi. Sono sanzioni conservative, che cioè non possono incidere sulla continuazione del rapporto di lavoro.

26 La proporzionalità delle sanzioni E principio direttamente desumibile dall art cc: l applicazione delle sanzioni disciplinari deve avvenire secondo la gravità dell infrazione. Possibili indici per una valutazione di congruità: natura e qualità del rapporto; grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni; entità della mancanza; intensità dell elemento intenzionale; mancanza di precedenti disciplinari di alcun tipo; particolari circostanze.

27 La procedura disciplinare: l impugnazione della sanzione (art. 7, commi 6 e 7) Il lavoratore, una volta irrogata la sanzione, ha due possibilità, alternative, di ricorso: Collegio di conciliazione ed arbitrato: nei 20 giorni dalla comunicazione del provvedimento; la sanzione rimane sospesa; se entro 10 gg. dall invito della Direzione del lavoro, il datore non procede alla nomina del proprio rappresentante in seno al collegio, ovvero non ricorre nel medesimo termine al giudice, la sanzione si estingue automaticamente Giudice: nel normale termine prescrizionale; la sanzione non rimane sospesa. E arbitrato irrituale

28 Segue: un po di giurisprudenza L art. 7, comma 6, prevede un arbitrato irrituale, con il conferimento agli arbitri del potere di decidere la controversia in via transattiva, attraverso una manifestazione di volontà negoziale e con la possibilità oltre che di annullare la sanzione, anche di ridurla (ma non già di aumentarla). Pertanto in sede giudiziaria non si possono sindacare le valutazioni di merito affidate alla discrezionalità degli arbitri, mentre rimane salvo il controllo sia sull esistenza di vizi idonei ad inficiare la determinazione degli arbitri per alterata percezione o falsa rappresentazione dei fatti, sia sull osservanza delle disposizioni inderogabili di legge ovvero di contratti o accordi collettivi (Cass. 9/9/88 n. 5118).

29 Segue: un po di giurisprudenza L alternatività tra ricorso all autorità giudiziaria ed al collegio arbitrale opera fino a quando quest ultimo sia pendente (Cass. 20/2/99 n. 1452). Ove il lavoratore abbia impugnato una sanzione disciplinare richiedendo la costituzione del collegio arbitrale, la sanzione non ha effetto se il datore non provvede, entro 10 giorni dall invito da parte dell ufficio provinciale del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio. Peraltro, spetta al lavoratore l onere di provare l avvenuta scadenza del termine suddetto (Cass. 21 dicembre 2000 n ).

30 La repressione della condotta antisindacale LA CONDOTTA ANTISINDACALE: il concetto E un comportamento diretto ad impedire o limitare l esercizio della libertà e dell attività sindacale, nonché del diritto di sciopero (art. 28, L. 20 maggio 1970 n Statuto dei lavoratori -) I PRESUPPOSTI Art. 28 come strumento per rendere effettivo il principio di libertà sindacale ex art. 39 della Costituzione; strumento necessario, in quanto la semplice autotutela di fatto (di cui è espressione, per es., lo sciopero), è forma di difesa di alto costo e risultato incerto;

31 La repressione della condotta antisindacale/2 semplice finalità di ripristinare lo status quo ante tramite un meccanismo di coazione indiretta (artt. 650 e 36 c.p.); comportamento scorretto posto in essere da soggetto che eserciti i poteri del datore di lavoro

32 La repressione della condotta antisindacale LA CONDOTTA ANTISINDACALE: caratteristiche essenziali plurioffensività, come idoneità ad incidere nello stesso momento sull interesse individuale e collettivo; qualificazione dell aggettivo sindacale come riferimento all attività di autotutela organizzata dei lavoratori (è illecito opporsi al conflitto reprimendolo a priori, è invece lecito opporsi nel conflitto, una volta che si è accettato tale metodo e le relative conseguenze); interesse ad agire in capo ad associazione nazionale (quindi sono esclusi i singoli o gruppi di lavoratori, nonché i sindacati non aventi la sopracitata caratteristica).

33 La repressione della condotta antisindacale LA PROCEDURA DI REPRESSIONE ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse; nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, decreto provvisorio del magistrato, motivato ed immediatamente esecutivo, con cui viene imposta al datore di lavoro la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti;

34 La repressione della condotta antisindacale entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, facoltà di opposizione al magistrato, che decide con sentenza immediatamente esecutiva; pubblicazione della sentenza; in caso di mancata ottemperanza al decreto provvisorio o alla sentenza definitiva, il datore di lavoro è punito ai sensi dell art. 650 c.p.

35 La certificazione (D.lgs. 276/2003 e successive modifiche) E una speciale procedura prevista dalla Legge Biagi, di qualificazione del rapporto di lavoro, a carattere volontario e sperimentale, attraverso la quale si attesta che il contratto sottoscritto dalle parti presenta i requisiti di forma e contenuto di qualunque contratto di lavoro Obiettivo ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro

36 Chi certifica Le commissioni di certificazione istituite in sede di: Enti Bilaterali, nazionali e territoriali D.P.L. e Province Università pubbliche e private (iscritte in un apposito albo)

37 Procedura Le parti rivolgono un istanza scritta comune alla Commissione di cui intendono avvalersi La commissione informa la D.P.L. per dare avvio alla procedura La D.P.L. informa le autorità nei confronti delle quali l atto è destinato a produrre effetti

38 Procedura/2 Le autorità pubbliche possono presentare osservazioni alla Commissione Il procedimento di certificazione deve concludersi entro 30 giorni dal ricevimento dell istanza

39 Contenuto dell atto L atto di certificazione deve contenere: la motivazione gli effetti civili, amministrativi, fiscali e previdenziali per i quali si chiede la certificazione il termine e l autorità cui è possibile ricorrere

40 Effetti della certificazione Il contratto di lavoro certificato ha piena forza legale, anche verso i terzi, fino al momento in cui, in seguito ad impugnazione, il giudice non accerti, con sentenza di merito, l invalidità della certificazione, fatti salvi i provvedimenti cautelari

41 Rimedi esperibili E obbligatorio, prima di ricorrere al giudice, tentare la conciliazione presso la stessa Commissione che ha certificato il rapporto. E consentito contestare la certificazione per: erronea qualificazione del contratto l accertamento ha effetto dal momento della conclusione del contratto

42 Rimedi esperibili/2 difformità tra quanto certificato e quanto concretamente realizzatosi nel rapporto l accertamento ha effetto dal momento in cui ha avuto inizio la difformità vizi del consenso violazione del procedimento o eccesso di potere ricorso al T.A.R.

43 Consulenza e assistenza Le Commissioni di certificazione possono dare consulenza e assistere le parti contrattuali sia al momento della stipula del contratto di lavoro sia in sede di modifiche del contratto stesso con particolare riferimento alla: disponibilità dei diritti esatta qualificazione dei contratti di lavoro

44 Parte da Roma la nuova certificazione L 8/11/04 è stata istituita, presso la Direzione Provinciale di Roma, la Commissione di certificazione dei contratti di lavoro. Presso gli uffici della DPL di Roma gli interessati possono inoltre richiedere informazioni per la stesura del contratto di lavoro.

45 Esempi di contenzioso nel settore privato

46 Alcol e licenziamento La dipendenza da alcol non è di per sé sufficiente a giustificare il licenziamento fino a che non incida sulla correttezza della prestazione contrattuale del lavoratore. Lo stato di ubriachezza non può far venir meno la responsabilità contrattuale del lavoratore per gli inadempimenti che ne conseguano, in quanto tale stato costituisce un effetto della scelta volontaria e consapevole di questi di esporsi a una riduzione della capacità di valutazione e controllo delle proprie azioni anche nell esecuzione della prestazione contrattuale. (Cass. Sez. Lav. 20/05/2001 n. 7192)

47 Bisogna farsi la barba? Non è punibile in via disciplinare il lavoratore addetto al reparto di gastronomia di un supermercato, per l omissione della rasatura quotidiana della barba, richiesta da precise istruzioni aziendali. (Corte d Appello Milano, 09/04/2002)

48 Licenziamento per scarso rendimento Nella valutazione circa la sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento deve tenersi conto di tutte le circostanze della fattispecie concreta anche precedenti all atto di recesso, compreso il comportamento del datore di lavoro il quale è contrattualmente obbligato ad attivarsi per prevenire o rimuovere situazioni ostative all utile prosecuzione del rapporto. Lo scarso rendimento rilevante ai fini del licenziamento per giustificato motivo oggettivo sussiste soltanto allorché esso cagioni la perdita totale dell interesse del datore di lavoro alla prosecuzione del rapporto. (Cass. 05/03/2003 n. 3250)

49 Dimissioni del lavoratore depresso Sono annullabili, a norma dell art. 428 del codice civile, le dimissioni che il lavoratore abbia presentato mentre era sofferente per una grave sindrome depressiva. (Cass. 14/05/2003 n. 7485)

50 Demansionamento del lavoratore e rifiuto di eseguire la prestazione richiesta Non è legittimo il rifiuto del lavoratore di eseguire la prestazione lavorativa nei modi e nei termini precisati dal datore di lavoro in forza del suo potere direttivo a causa di una ritenuta dequalificazione delle mansioni quando il datore di lavoro da parte sua adempia a tutti gli obblighi derivantigli dal contratto, essendo giustificato il rifiuto di adempiere alla propria prestazione, ex art c. c., solo se l altra parte sia totalmente inadempiente e non vi sia una controversia su una non condivisa scelta organizzativa aziendale, che non può essere sindacata dal lavoratore ove essa non incida sulle sue immediate esigenze vitali. (Cass. 23/12/2003 n )

51 Proporzione tra infrazione e sanzione In tema di licenziamento individuale per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, il giudizio sulla proporzionalità o adeguatezza tra fatto addebitato e sanzione è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione. (Cass. 07/04/2004 n. 6823)

52 Fedeltà e concorrenza Integra violazione del dovere di fedeltà di cui all 2105 c. c., ed è potenzialmente produttiva produttiva di danno, la costituzione, da parte di un lavoratore dipendente, di una società per lo svolgimento della medesima attività economica svolta da l datore di lavoro. (Cass. 05/04/2004 n. 6654)

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