Nel quesito si precisa che probabilmente il marito non riuscirà a recarsi in Italia per sottoscrivere l atto.

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1 Quesito Internazionale n. 33bis-2014/A USA (NEW YORK) REGIME PATRIMONIALE: LEGGE APPLICABILE Si chiede se costituisca oggetto di comunione legale l immobile sito in Italia acquistato da due coniugi - marito statunitense, moglie con cittadinanza italiana e statunitense residenti nello Stato di New York. Nel quesito si precisa che probabilmente il marito non riuscirà a recarsi in Italia per sottoscrivere l atto. *** L art. 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, prevede che i rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali che, secondo l art. 29 è la loro legge nazionale comune o, se hanno diverse cittadinanze o più cittadinanze comuni, quella dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente localizzata. 1 / 6

2 Si è al riguardo sottolineato come la concreta individuazione del luogo in cui la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata è una questione di fatto che può risultare di difficilissima soluzione, sebbene questo coincida, nella normalità dei casi, con la residenza comune dei coniugi, intesa come residenza effettiva ed abituale (Salerno Cardillo, Regime patrimoniale tra coniugi nel diritto internazionale privato italiano, Collana CNN, Milano, 1998, 20). È appena il caso di ricordare come negli USA la comunione legale, sia pure con peculiarità che ne distinguono la disciplina rispetto al modello francese, sia stata adottata in otto Stati (Arizona, California, Idaho, Louisiana, Nevada, New Mexico, Texas, Washington), mentre negli altri 42 vige, nella sostanza, un non regime, che esclude pertanto che sia configurabile una forma di comunione immediata, e che implica al contempo una sorta di irrilevanza della circostanza che l acquirente sia coniugato al momento dell acquisto, rinviandosi la tutela da accordare al consorte che vi abbia in vario modo contribuito al momento dello scioglimento del matrimonio (Fusaro, Diritto privato europeo, Padova, 2006, 74 ss.). Ciò posto, la disciplina dell art. 30 della legge 218/1995 non esaurisce la questione, poiché il nostro sistema di diritto internazionale privato contempla anche l istituto del rinvio (rinvio ad un altro ordinamento che può essere all'ordinamento italiano, c.d. "rinvio indietro"; ovvero ad un terzo ordinamento straniero, c.d. "rinvio oltre". Cfr. Salerno Cardillo, Regime patrimoniale tra coniugi nel diritto internazionale privato italiano, cit., 14). L art. 13 della legge 218 stabilisce, infatti, che quando "è richiamata la legge straniera, si tiene conto del rinvio operato dal diritto internazionale privato straniero alla legge di un altro Stato: a) se il diritto di tale Stato accetta il rinvio; b) se si tratta di rinvio alla legge italiana". Occorre, quindi, tener conto anche delle norme di diritto internazionale privato dell'ordinamento al quale l'applicazione del criterio di collegamento conduce: nel nostro caso, le norme o i principi di diritto internazionale privato che valgono nell ordinamento statunitense e nello Stato di New York in particolare. Storicamente, negli Stati Uniti si fa riferimento, per ciò che concerne gli immobili, al criterio della 2 / 6

3 lex rei sitae (v. Clark v. Graham, 19 U.S. (6 Wheat.) 577 (1821)). E sotto tale profilo lo Stato di New York non sembra poter fare eccezione (v. Carpenter v. Strange(1891) 141 U.S.R. 87, in cui la Supreme Court in un caso in cui la Corte di Stato di New York, dove le parti risiedevano, aveva dichiarato la nullità di atto di trasferimento di terreno sito in Tennessee, e i giudici del Tennessee si erano rifiutati di riconoscere la validità della sentenza affermò che i tribunali del Tennessee non erano obbligati a cedere la competenza ai giudici di New York, trattandosi di una questione relativa ad un immobile del Tennessee, e pertanto esclusivamente soggetto alle leggi e alla giurisdizione dei tribunali di tale Stato). Dunque, in forza del criterio della lex rei sitae (per alcuni approfondimenti, Calò,Sui rapporti fra common law e statute law nella norma di conflitto, rinvenibile in BDN, ripreso in Calò, Il diritto internazionale privato e dell'unione Europea nella prassi notarile, consolare e forense, Milano, 2010) l ordinamento statunitense rinvia indietro a quello italiano. Secondo la dottrina prevalente, la soluzione da darsi al rinvio indietro appare redatta in modo da consentire a sistemi di diritto internazionale privato di venire in gioco purché alla fine si ritorni alla legge italiana (Picone, La teoria generale del diritto internazionale privato nella legge italiana di riforma della materia, in Riv. dir. int., 1996, 311; Munari, A rt. 13, in Bariatti, cur., Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, in Nuove leggi civ. comm., 1996, 1022 s.: Salerno Cardillo, Regime patrimoniale tra coniugi nel diritto internazionale privato, Milano, 1998, 15, Viarengo, Rapporti patrimoniali tra coniugi, in AA.VV., Atti notarili. Diritto comunitario e internazionale, 1, Diritto internazionale privato, Torino, 2011, 798). Sul piano applicativo, si fa l esempio di «due coniugi, cittadini svizzeri con beni immobili situati in Italia, domiciliati in uno Stato, a tradizione anglosassone, che accoglie la distinzione tra beni immobili e mobili disponendo che ai primi si applichi la lex rei sitae. Secondo l'impostazione prospettata si potrà applicare la legge italiana, in quanto richiamata dalla legge del domicilio dei coniugi, alla quale rinvia la legge svizzera, a sua volta richiamata in forza criterio della cittadinanza comune. Ove invece si ritenesse non operante rinvio perché la 3 / 6

4 legge inglese richiamata per seconda non vuole applicarsi si dovrebbe applicare la legge svizzera, arrivando così ad una soluzione contraria non solo all'interesse ad accrescere la possibilità di applicazione della lex fori, ma anche su un piano più strettamente teorico non conforme al principio di armonia internazionale delle decisioni - sulla quale si fonda secondo l'opinione comune il concetto del rinvio oltre - in quanto comunque si applica una legge che non si ritiene dal proprio punto di vista competente» (così Viarengo, Rapporti patrimoniali tra coniugi, cit., 798). In sostanza, la soluzione adottata dalla prevalente dottrina implica che il rinvio alla legge italiana sia riferibile all intero nostro ordinamento, eccezion fatta per la norma di conflitto che altrimenti riporterebbe per i profili che qui interessano nuovamente alla legge straniera. Applicando tale criterio al caso di specie, è chiaro che troverebbe applicazione anche la disciplina codicistica del diritto patrimoniale della famiglia, con conseguente caduta in comunione legale del bene acquistato anche se con l intervento di uno solo dei coniugi. Sono stati tuttavia sollevati dei dubbi sulla compatibilità tra la regola del rinvio di cui all art. 13 ed i criteri di collegamento di cui agli artt. 29 e 30 della legge 218/1995, che si basano invece sul criterio della connessione più stretta: la regola del rinvio è, infatti, difficilmente conciliabile con il criterio che impone una valutazione di merito nell identificare l ordinamento rispetto al quale la vita matrimoniale appare più strettamente connessa (Mosconi - Campiglio, Diritto internazionale privato e processuale. parte speciale, Milano 2006, 75). Un ulteriore interpretazione, che tenga conto della predetta esigenza, potrebbe allora indurre a ritenere che, una volta operato il meccanismo del rinvio all ordinamento italiano, venga in questione come regola sostanziale anche l art. 30 d.i.p. In tal caso, per stabilire quale sia il regime patrimoniale della famiglia, in caso di coniugi aventi cittadinanza diversa, varrebbe appunto il criterio del luogo in cui la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata (gli Stati Uniti, nel nostro caso, e, quindi, il regime che abbiamo definito per approssimazione di separazione ). Ne dovrebbe allora conseguire che l acquisto compiuto dalla moglie non vale a rendere titolare del bene anche il coniuge. 4 / 6

5 È chiaro che tale ultima lettura si scontra con la ricostruzione della dottrina assolutamente dominante. Ammettendo ora che, seguendo l opinione prevalente, si applichi la legge italiana, appare evidente come il richiamo agli artt. 177 e ss. c.c., comporti anche la possibilità, se ne ricorrono i presupposti, della personalità dell acquisto ai sensi dell art. 179, lett. f), c.c. che, comunque, richiedendo anche una dichiarazione del coniuge non acquirente (art. 179, comma 2, c.c.), implica la necessità di una procura in quanto, nel caso di specie, questi sembrerebbe non poter intervenire in atto. Ove non ricorrano tali presupposti, appare possibile evitare l applicazione del regime patrimoniale legale italiano attraverso due vie alternative. La prima è la scelta del regime di separazione dei beni regolato dalla legge italiana (che, per le cose dette, è quella applicabile alla fattispecie), attraverso una convenzione matrimoniale (sul punto, Salerno Cardillo, Esempi e casi pratici in materia di opponibilità ai terzi del regime patrimoniale tra coniugi regolato dalla legge straniera con riferimento ai diritti reali immobiliari, in Studi e materiali, 2008, 693, ss., spec. 706 ss.). La seconda, più semplice, è offerta dalle stesse norme di diritto internazionale privato: il comma 1 dello stesso art. 30 prevede, infatti, che i coniugi possono convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali siano regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede: essi possono così scegliere convenzionalmente la legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali, sia pure a condizione che nei confronti dell'ordinamento prescelto vi sia un rapporto di connessione determinato dalla cittadinanza o residenza di almeno uno di essi. Nel caso di specie potrebbero scegliere la legge dello Stato di New York che, non conoscendo il regime di comunione legale dei beni, consentirebbe al coniuge acquirente di acquistare il bene in proprietà esclusiva. Il vantaggio è in tal caso rappresentato dal fatto che in tal modo si esclude sia l'applicazione del 5 / 6

6 criterio di collegamento (stabilito all art. 29) basato sulla localizzazione della vita matrimoniale, che talvolta è di difficilissima verifica, sia l'applicazione dell'istituto del rinvio (art. 13 secondo comma lett. a) (per tali soluzioni alternative, v. Salerno Cardillo, La forma dell accordo di scelta della legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra coniugi (art. 30 legge 218/1995) in Studi e materiali, 2006, 632 ss.). Daniela Boggiali e Antonio Ruotolo 6 / 6

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