STUDI DI SETTORE: CRITICITÀ E SOLUZIONI OPERATIVE

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1 STUDI DI SETTORE: CRITICITÀ E SOLUZIONI OPERATIVE

2 LA FASE PROPEDEUTICA AL CONTRADDITTORIO: LE COMUNICAZIONI DI ANOMALIA SU UNICO10 LA SEGNALAZIONE CAUSE DI INCONGRUITA' 2011 LE ANNOTAZIONI IN UNICO11

3 Le comunicazioni di anomalia su Unico10 DESTINATARI: SOLO I CONTRIBUENTI CHE PRESENTANO DELLE INCOERENZE DEI DATI PRESENTATI.

4 Le comunicazioni di anomalia su Unico10

5 Le comunicazioni di anomalia su Unico10 Dal 15/06/2011 il contribuente ha la possibilità di giustificare le anomalie tramite apposita comunicazione telematica, utilizzando il software comunicazione anomalie Le circostanze e gli elementi da segnalare che consentono di giustificare l anomalia possono riguardare: - errori materiali (dimenticanza di un dato, errata classificazione di un costo nel quadro F dei dati contabili, ecc.) - particolari situazioni del contribuente

6 Le comunicazioni di anomalia su Unico10 VALUTAZIONI DI OPPORTUNITÀ - un canale di comunicazione preventiva; evitare la selezione della propria posizione da parte del fisco e ciò, molto probabilmente, anche ove l'anomalia dovesse essere riscontrata anche sul periodo di imposta possibili implicazioni in sede di selezione delle posizioni e di successivo contenzioso, se alla segnalazione dovesse conseguire una valutazione negativa delle giustificazioni addotte.

7 Le comunicazioni di anomalia su Unico10 LE ANOMALIE E LE RISPOSTE POSSIBILI 1) INCOERENZA TRA R.F E R.I GIUSTIFICAZIONE solo a seguito di: - errore materiale: incide sul risultato d'esercizio; - errata contabilizzazione di una capitalizzazione (senza adottare il criterio cd. indiretto ): non incide sul risultato d'esercizio.

8 Le comunicazioni di anomalia su Unico10 2) INCOERENZE RELATIVE ALLA GESTIONE DEL MAGAZZINO 2a) Elemento rilevato: 2a1) una durata delle scorte molto alta e comunque superiore a quella che si registra mediamente per le imprese del settore, accompagnata da un incremento delle rimanenze finali 2a2) incoerenze nella gestione del magazzino (rotazione molto bassa/alta o comunque inferiore/superiore a quella media del settore), accompagnata da un incremento delle rimanenze finali.

9 Le comunicazioni di anomalia su Unico10 PRESUNZIONE: rimanenze finali gonfiate con conseguente durata delle scorte di valore particolarmente elevato (oppure una rotazione del magazzino particolarmente ridotta) e con incremento delle rimanenze finali. GIUSTIFICAZIONE solo a seguito di una politica di approvvigionamento scorte effettuate sul finire dell'anno (indicatori: media aritmetica tra le RF e le RI consistenza media durante l'intero anno).

10 Le comunicazioni di anomalia su Unico10 2) INCOERENZE RELATIVE ALLA GESTIONE DEL MAGAZZINO - segue 2b) Elemento rilevato: - rimanenze pressoché invariate, nell arco dell anno, a fronte di indicatori di coerenza che presentano incoerenze rispetto alla media del settore PRESUNZIONE non corretta indicazione del valore delle giacenze, fatte salve situazioni di mercato o di gestione. GIUSTIFICAZIONE solo per una politica di approvvigionamento scorte riferita non solo agli esercizi precedenti, ma anche all esercizio 2009.

11 Le comunicazioni di anomalia su Unico10 3) INCOERENZE RELATIVE AI BENI STRUMENTALI - mancata indicazione del valore dei beni strumentali (rigo F29 col. 1 per le imprese e rigo G11 col. 2 per i professionisti) pur in presenza di ammortamenti indicati nel modello (rigo F20 col. 2 per le imprese e rigo G14 col. 1 per i professionisti) GIUSTIFICAZIONE solo con errore materiale (=> congruità e/o ine coerente): - per mera dimenticanza, - per contabilizzazione errata di beni strumentali < 516 eur non transitati tra i cespiti, ma comunque ammortizzati.

12 Le comunicazioni di anomalia su Unico10 4) INCOERENZA DELL INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE SUI RICAVI 2009 GIUSTIFICAZIONE: fruizione di benefici tributari: Tremonti ter, deduzioni forfettarie, Irap deducibile al 10%, ecc.

13 Le comunicazioni di anomalia su Unico10 5) SOLI SOCI CON PERCENTUALE DI LAVORO < 50% SENZA ALTRI ADDETTI GIUSTIFICAZIONE: soci occupati in altre attività, con conseguente impegno di interesse marginale.

14 Le comunicazioni di anomalia su Unico10 6) MANCATA INDICAZIONE DI DATI NEL MODELLO SDS quali: - numero di «Soci o associati che prestano attività nello studio», - numero di «Ore settimanali dedicate all attività», - numero di «Settimane di lavoro nell anno». GIUSTIFICAZIONE: professionista con occupazione prevalente in altre attività, ovvero forzatamente assente.

15 Le segnalazione di cause di non congruità su Unico11 SCADENZA: dicembre 2011 COSA: un allegato differito al modello SdS; CHI: Soggetti interessati: non congrui, non coerenti, congrui ma con anomalie, non congrui per "INE", soggetti che hanno indicato cause di esclusione o di inapplicabilità;

16 Le segnalazione di cause di non congruità su Unico11 CONTENUTO: vizi propri dello sds, negativa congiuntura economica, singole caratteristiche della realtà territoriale, particolari situazioni del contribuente; anche integrazioni a motivazioni già trasmesse nel modello sds di Unico11 COME : spazio editabile dove inserire le cause ELEMENTI IDENTIFICATIVI: CF dell'intermediario e del contribuente interessato; protocollo dichiarazione (17 caratteri) e progressivo protocollo (6 caratteri); codice ateco.

17 Le segnalazione di cause di non congruità su Unico11 VALUTAZIONI DI OPPORTUNITÀ - un canale di comunicazione preventiva; evitare la selezione della propria posizione da parte del fisco; - possibili implicazioni in sede di selezione delle posizioni e di successivo contenzioso, se alla segnalazione dovesse conseguire una valutazione negativa delle giustificazioni addotte.

18 Le annotazioni in Unico11 Con un comunicato stampa del 28/6/07, l'ade ha fornito un elenco esemplificativo delle descrizioni sintetiche delle cause o circostanze che possono rendere non attendibili le risultanze dell applicazione degli studi di settore da indicare nel campo Annotazioni del modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli sds. (due tipologie: Inapplicabilità delle cause di non normalità degli indicatori, cause di marginalità economica) Le annotazioni hanno concreta rilevanza solo se coordinate con l'attestazione.

19 Le annotazioni in Unico11 IMPORTANZA: maggiori possibilità di difesa non solo in fase di selezione delle posizioni da sottoporre a controllo, ma anche in caso di contraddittorio. DEFINIZIONE: Esistenza di cause che possono giustificare la non congruità dei ricavi o dei compensi e/o di cause che giustificano l eventuale incoerenza. L attestazione trova il suo principale utilizzo nelle situazioni di marginalità economica, delle quali l'ade ha preciso obbligo di tenere conto, come previsto nella cm 31/07.

20 ASSEVERAZIONE Le annotazioni in Unico11 DEFINIZIONE: corrispondenza dei dati contabili e di quelli extra contabili utilizzati negli studi di settore, OBIETTIVO: certificare la rispondenza alle scritture contabili o ad altra documentazione di supporto; CONDIZIONI: occorre richiesta del contribuente. Non occorre compilare il campo "annotazioni".

21 Le annotazioni in Unico11 OGGETTO Ad esempio, costo del venduto = RI+ACQ-RF così come risultanti dalla contabilità. NO accertamenti inventariali. i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, trovino corrispondenza con il registro cespiti;

22 Restano dunque esclusi Le annotazioni in Unico11 - i dati per i quali è necessario esaminare l intera documentazione contabile o gran parte di essa (ad es., la rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso dati espressi in forma percentuale); - i dati che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono essere effettuati dal contribuente; - i dati relativi alle unità destinate all esercizio dell attività.

23 Le annotazioni in Unico11 Asseverazione e attestazione hanno due scopi diversi, per cui sono alternative ma anche compatibili. Contribuente Asseverazione Attestazione Rossi SRL SI NO Bianchi SPA NO SI

24 Le annotazioni in Unico11 SANZIONI In materia di attestazione, non sono previste specifiche sanzioni amministrative, tributarie, né penali. Le sanzioni previste invece per l'asseverazione, ricorrono solo in fattispecie particolarmente gravi. 1) La sanzione per infedeltà dell'asseverazione ( ) deve essere applicata soltanto se vi sia discordanza tra quanto attestato e i dati emersi a seguito della liquidazione o del controllo. E' ravvedibile. 2) La sanzione amministrativa accessoria (inibizione al rilascio) deve essere applicata soltanto in caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi. 3) La responsabilità penale (a titolo di concorso) è condizionata all'esistenza del dolo da parte del professionista.

25 LE RAGIONI DEL CONTRIBUENTE: IL CONTRADDITTORIO

26 Le ragioni del contribuente: il contraddittorio L'avviso di accertamento è nullo ogni volta che esso non contiene le ragioni per le quali le osservazioni del contribuente non sono state prese in considerazione nella fase del contraddittorio. (Cassazione, sentenze nn /09; n. 3923/2011) Con il contraddittorio si consente la personalizzazione dello strumento statistico degli sds. Sds: mezzo di accertamento, non di determinazione del reddito.

27 Le ragioni del contribuente: il contraddittorio CM 5/08: La verifica dell'idoneità dello studio a rappresentare la situazione effettiva del contribuente deve essere condotta nell'ambito del contraddittorio. Lo studio di settore è considerato attendibile se: - non vi sono elementi oggettivi che inducano a ritenere inadeguato il percorso tecnico-metodologico seguito dallo studio per giungere alla stima; - è corretto il cluster di riferimento del contribuente; - non vi sono cause di anormale svolgimento dell'attività che collochino il contribuente sotto il livello determinato dallo studio, anche con il contributo degli INE.

28 Le ragioni del contribuente: il contraddittorio Nell'avviso di accertamento l'ufficio ha l'obbligo di motivare: - la sussistenza delle predette condizioni, - l'accoglimento o il rigetto delle osservazioni formulate dai contribuenti nel corso del contraddittorio (che giustificano un ammontare dei ricavi inferiore a quello stimato dagli sds o che dimostrino che il cluster non corrisponda a quello dell attività svolta).

29 Le ragioni del contribuente: il contraddittorio Gli studi di settore non realizzano alcuna inversione dell onere della prova. Spetta all AF provare la sussistenza delle gravi incongruenze tra quanto dichiarato e quanto desumibile dagli studi e motivarla. Solo dopo, spetterà al contribuente fornire la prova giustificatrice dello scostamento. L'onere probatorio posto a carico dell'ufficio non è predefinito, bensì graduato in relazione all'apporto di elementi particolari ad opera del contribuente in sede di contraddittorio.

30 ALTRE CRITICITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE LE GRAVI INCONGRUENZE E L'ACCERTAMENTO INDUTTIVO I DDMM DI APPROVAZIONE E IL PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA

31 Le gravi incongruenze e l'accertamento induttivo L'art. 62-sexies, comma 3, DL 331/93 richiede espressamente, per legittimare l accertamento, che si verifichi una grave incongruenza tra i ricavi o i compensi dichiarati dal contribuente e quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore. Le gravi incongruenze "Non si possono considerare esistenti solo in presenza di elevate differenze tra i ricavi dichiarati e quelli determinati in base agli studi di settore, non possono al tempo stesso ritenersi sussistenti in presenza di qualsiasi scostamento, indipendentemente dalla relativa rilevanza in termini assoluti o percentuali". (Circolare n. 31/ 07).

32 Le gravi incongruenze e l'accertamento induttivo LO STUDIO NON ESPRIME RICAVI/COMPENSI EFFETTIVI MA SOLO RAGIONEVOLI IN CONDIZIONI ORDINARIE. Gravi incongruenze accertate e motivate => SI accertamento, ex art. 39, comma 1, D.P.R. n. 600/73, NO alla determinazione dei ricavi in assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti.

33 I DDMM di approvazione e il principio "iura novit curia" I decreti di approvazione degli studi di settore, non possono essere qualificati come atti normativi regolamentari, per i seguenti motivi: 1) per la loro emanazione non è stata osservata la specifica procedura richiesta per i regolamenti dall art. 17, comma 4, della Legge 23/08/1988, n. 400, (parere del Consiglio di Stato, visto e registrazione della Corte dei conti e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). 2) essi si limitano ad individuare un metodo utilizzabile dagli uffici finanziari per la ricostruzione indiretta dei ricavi. 3) poiché già gli sds non hanno una valenza assoluta, data la possibilità di adeguamento alla concreta situazione dell'impresa, a maggior ragione i DDMM sono sprovvisti di quella forza coattiva necessaria per riconoscere valore di atti normativi regolamentari ai relativi decreti di approvazione.

34 I DDMM di approvazione e il principio "iura novit curia" Da questo discende la fondamentale conseguenza che ai decreti ministeriali non è applicabile il principio iura novit curia, sicchè essi dovranno essere sempre allegati all atto di accertamento, (art. 7 L. n. 212/00), pena l illegittimità dello stesso per difetto di motivazione. In mancanza, se non prodotti in giudizio (nel termine perentorio di 20 giorni liberi prima della data fissata per la trattazione), il giudice non potrà tenerne conto né potrà ordinarne il deposito (vista l'abrogazione dell'art. 7, comma 3, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546).

35 MODELLO STUDI DI SETTORE DI UNICO11 CASI DI COMPILAZIONE E/O APPLICABILITÀ

36 INV = STUDIO DI SETTORE DA INVIARE MA NON APPLICABILE APP = STUDIO DI SETTORE APPLICABILE INE = INDICI DI NORMALITÀ ECONOMICA ATTIVITÀ NORMALE (STUDIO APPROVATO) ATTIVITÀ INIZIATA NEL 2010 (EX NOVO) (codice esclusione 1) ATTIVITÀ INIZIATA NEL 2010 (PROSECUZIONE) Mera continuazione tra due soggetti anche diversi, con uguale codice attività o uguale sds ATTIVITÀ CESSATA NEL 2010 (SENZA RIAPERTURA) (codice esclusione 2) ATTIVITÀ CESSATA NEL 2010 (CON RIAPERTURA) (b) Attività cessata e ricominciata dallo stesso soggetto entro 6 mesi APP INE APP INV APP

37 ATTIVITÀ NORMALE (RICAVI SUPERIORI A 5,16 MILIONI ED INFERIORI A 7,50 MILIONI) (codice esclusione 4) ATTIVITÀ NORMALE (RICAVI SUPERIORI A 7,50 MILIONI) (codice esclusione 4) IMPRESA IN LIQUIDAZIONE ORDINARIA (codice esclusione 5) IMPRESA IN LIQUIDAZIONE COATTA O IN FALLIMENTO (codice esclusione 6) ANORMALE SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITÀ (c) (codice esclusione 7) Impianto produttivo in corso di costruzione; mancanza delle autorizzazioni amministrative; sospensione attività per ristrutturazione locali; affitto unica azienda, ecc. PERIODO DI IMPOSTA DIVERSO DA 12 MESI (fine periodo d'imposta successivo al ) INV INE INV INV INV APP

38 PERIODO DI IMPOSTA DIVERSO DA 12 MESI (fine periodo d'imposta anteriore al ) (codice esclusione 8) DETERMINAZIONE REDDITO CON CRITERI FORFETARI (non vanno indicati i dati contabili) (codice esclusione 9) VENDITORI A DOMICILIO (codice esclusione 10) CATEGORIA REDDITUALE DIVERSA DAL QUADRO CONTABILE (codice esclusione 11) MODIFICA DELL'ATTIVITÀ NEL CORSO DEL PERIODO DI IMPOSTA, NEL CASO IN CUI LE ATTIVITÀ ESERCITATE SIANO SOGGETTE A DIFFERENTI SDS (cod escl 12) INE INV NULLA INE INV

39 FINE

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