CIRCOLARIABI SERIE TECNICA N APRILE 2013

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1 1 di 13 11/06/ :53 CIRCOLARIABI SERIE TECNICA N APRILE 2013 LA MIGRAZIONE DEGLI ADDEBITI DIRETTI RID AGLI SCHEMI SEPA DIRECT DEBIT Iniziative propedeutiche alla migrazione e regole operative per garantire la continuità degli addebiti riferiti a deleghe RID già in essere Il 30 marzo 2012 è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 (di seguito "Regolamento") con il quale è stato fissato al 1 febbraio del 2014 il termine ultimo per la migrazione dei servizi nazionali di bonifico e di addebito diretto, rispettivamente, agli Schemi SEPA Credit Transfer (SCT) e SEPA Direct Debit Core e SEPA Direct Debit B2B (congiuntamente "Schemi SDD" o semplicemente "SDD"). I contenuti del Regolamento sono stati illustrati con circolare ABI di Serie Tecnica n. 26 dell 8 agosto Nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 22 febbraio 2013 è stato inoltre pubblicato il Provvedimento della Banca d Italia recante istruzioni applicative del Regolamento (di seguito "Provvedimento"). Le istruzioni fornite dalla Banca d Italia: * individuano i servizi nazionali corrispondenti al bonifico e all addebito diretto che devono migrare agli standard della SEPA; * attivano alcune delle deroghe previste dal Regolamento; * facilitano, più in generale, il passaggio degli intermediari e della clientela ai nuovi servizi di pagamento paneuropei. Si rinvia a specifica comunicazione ABI, in corso di emanazione, per ulteriori dettagli riguardanti il citato Provvedimento. In relazione agli obblighi introdotti dal legislatore europeo e alle successive indicazioni formulate dalla Banca d Italia, con la presente circolare - la prima di una serie che avrà ad oggetto la migrazione agli SDD - si comunicano gli interventi che i competenti organi tecnici associativi, d intesa con la CIPA, hanno definito allo scopo di garantire la continuità degli addebiti riferiti a deleghe RID esistenti e, più in generale, per favorire una corretta e tempestiva migrazione agli schemi di addebito diretto paneuropei. Tali interventi sono stati analizzati e condivisi con alcune imprese e rappresentanze di imprese (di seguito "Imprese"),

2 2 di 13 11/06/ :53 con le quali è stato da diverso tempo avviato un dialogo strutturato, nell ambito del Comitato Nazionale per la Migrazione alla SEPA. La presente circolare è così articolata: - al par. I sono enunciati alcuni principi di carattere generale che riguardano la migrazione degli addebiti diretti RID agli schemi SDD Core e SDD B2B; - al par. II vengono descritte le iniziative propedeutiche all attività di migrazione che i competenti organi tecnici dell ABI hanno messo a punto e che riguardano: i) la nuova funzionalità della procedura di Allineamento Elettronico Archivi (AEA), grazie alla quale le aziende utenti RID (di seguito "Beneficiari") potranno acquisire una serie di informazioni riguardanti le deleghe RID in essere (cd. funzionalità AEA di inquiry deleghe RID) e ii) la generazione automatica del codice Creditor Identifier SEPA per tutti i Beneficiari; - il par. III reca puntuali indicazioni in merito alle regole da seguire per garantire, sotto un profilo operativo, la continuità degli addebiti riferiti a deleghe RID in essere nel passaggio agli SDD; - al par. IV vengono forniti chiarimenti riguardanti la conservazione delle deleghe RID acquisite dal Prestatore di Servizi di Pagamento (di seguito "PSP") del Pagatore e la gestione di possibili controversie connesse alla validità di tali deleghe; - al par. V vengono fornite indicazioni per la gestione delle disposizioni di incasso RID già prese in carico da parte dei c.d. "PSP Assuntori" (cd. "RID in caveau") aventi data scadenza successiva al 31 gennaio 2014; - il par. VI reca infine indicazioni circa la pianificazione temporale degli interventi procedurali definiti in ambito associativo. Ulteriori comunicazioni dell Associazione saranno trasmesse a breve ed avranno ad oggetto: * il servizio opzionale aggiuntivo (di seguito "AOS") denominato SEPA-Compliant Electronic Database Alignment (di seguito "SEDA") che il settore bancario nazionale metterà a disposizione a complemento dell offerta dei servizi di pagamento basati sugli schemi di base dell EPC; * i controlli che il PSP del Pagatore deve svolgere a ricezione di una disposizione SDD Core o B2B (di seguito anche "collection" SDD) in relazione al fatto che il Beneficiario della richiesta d incasso risulti aderente o meno al servizio SEDA. I - Migrazione degli addebiti diretti RID: principi di carattere generale a) Le deleghe RID, già sottoscritte dalla clientela, rimangono valide nel passaggio agli Schemi SEPA e a valere delle stesse potranno dunque essere inviate dai Beneficiari delle richieste di addebito SDD (cfr. art. 7, comma 1, del Regolamento);

3 3 di 13 11/06/ :53 b) Entro il 1 maggio 2013 i PSP comunicano, ove necessario, alla propria clientela le modifiche delle condizioni contrattuali connesse con l esecuzione degli addebiti diretti in conformità ai requisiti del Regolamento, ai sensi di quanto previsto all art. 5, 1 comma, del Provvedimento. Al riguardo si rinvia a quanto già evidenziato nella lettera circolare ABI del 15 marzo 2013, Prot. ULG/UOF/USP/000528; c) Gli schemi SDD (Core o B2B) con i quali gestire l incasso di addebiti diretti riferiti a deleghe RID esistenti viene scelto dal Beneficiario, il quale informa il pagatore dell intenzione di avvalersi dell addebito diretto conforme a quanto previsto dal Regolamento con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di attivazione del servizio medesimo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013; d) La continuità degli addebiti diretti riferiti a deleghe RID esistenti dovrà essere gestita, nel passaggio alla SEPA, seguendo le regole convenzionali definite dai competenti organi tecnici interbancari, descritte nel successivo paragrafo III; e) Le collection SDD riferite a deleghe RID potranno essere addebitate a condizione che il conto del pagatore risulti addebitabile (1) ; f) Per gli addebiti eseguiti tramite lo Schema SDD B2B a valere su "vecchie" deleghe RID, si considera assolto l obbligo del PSP del Pagatore, previsto dallo Scheme Rulebook, di verificare con il Pagatore medesimo i dati del mandato in occasione della ricezione della prima collection, sulla base della circostanza che tale collection è afferente ad una delega RID pre-esistente su cui sono già state ricevute e gestite richieste di addebito. II - Interventi procedurali propedeutici alla migrazione La nuova funzionalità della procedura Allineamento Elettronico Archivi per l acquisizione delle informazioni su deleghe RID in essere Nella prospettiva di migrazione agli SDD assume particolare rilevanza l informazione relativa al codice IBAN di addebito (2), informazione questa che non è invece presente nelle richieste d incasso gestite tramite la procedura nazionale RID (3) e che potrebbe non essere nota ai Beneficiari che si avvalgono del servizio di addebito diretto (4). Per favorire una corretta gestione degli addebiti riferiti a deleghe RID, nel passaggio alla SEPA, è operativa - dal 12 novembre 2012 (cfr. allegato 1, messaggio di rete A97 trasmesso il 12 luglio 2012) - una nuova funzionalità della procedura AEA del SITRAD denominata "inquiry deleghe RID". Tale nuova funzionalità consente ai Beneficiari che aderiscono alla procedura AEA-RID di chiedere ed acquisire elettronicamente dai PSP dei Pagatori, per una o più deleghe RID attive, l informazione relativa all IBAN del conto di addebito, unitamente alle seguenti ulteriori informazioni, anch esse utili per una corretta gestione degli SDD e, segnatamente: * la classificazione del conto di addebito (consumatore, non consumatore, micro-impresa), informazione attribuita alla clientela con l entrata in vigore del D. Lgs. n. 11/2010;

4 4 di 13 11/06/ :53 * il "flag facoltà di storno", che indica i termini per i diritti di revoca e di rimborso delle operazioni autorizzate con la delega RID, in conformità a quanto stabilito in materia dal medesimo D. Lgs. n.11/2010 (cfr. lettera circolare ABI del 26 maggio 2010, prot. SP1522). Nel far rinvio a quanto riportato nell allegato n. 2 della presente circolare per gli aspetti di maggiore dettaglio sulle nuove funzionalità della procedura AEA, si precisa che: - le informazioni che vengono trasmesse dal PSP del Pagatore in risposta ad una richiesta di "inquiry deleghe RID" ricevuta dal Beneficiario, non possono che tener conto di ciò che risulta memorizzato negli archivi del PSP del Pagatore alla data della richiesta; e che - a fronte dell invio di tali informazioni non viene a crearsi alcun collegamento operativo/applicativo o di responsabilità rispetto ai dati presenti nei successivi flussi di addebito diretto SEPA trasmessi dal Beneficiario (in altri termini il PSP svolgerà sulla richiesta di collection i controlli ordinariamente previsti). E fortemente consigliato alle aziende utenti RID di avvalersi di tale nuova funzionalità della procedura AEA. Si invitano in questo senso i PSP a dare ampia visibilità ai propri clienti Beneficiari di quanto precede. Rimane inteso che i Beneficiari potranno anche attivare i consueti canali di acquisizione delle informazioni attraverso il diretto contatto con la propria clientela debitrice; operatività assolutamente necessaria laddove l attività di "inquiry delle deleghe RID" restituisse informazioni non coerenti con le attese dei Beneficiari. La documentazione tecnica aggiornata della procedura AEA (segmento RID, documento SIA-RI- ICI 002, versione 3.8) è disponibile sul sito web Generazione automatica dei codici Creditor Identifier per le aziende utenti del servizio RID Come già comunicato con i messaggi di rete del 3 dicembre 2012, del 24 gennaio 2013 e del 26 febbraio 2013 (cfr. allegato n. 3 ), i cui contenuti vengono integralmente confermati, è stata realizzata un iniziativa che prevede la generazione automatica del codice Creditor Identifier (l identificativo univoco di un Beneficiario in SEPA - attributo AT-02 "The Identifier of the Creditor" - obbligatoriamente presente nel mandato, nelle collection e nelle R-transaction SDD) per tutti i Beneficiari aderenti alla procedura AEA-RID. Tale iniziativa risponde all obiettivo di mettere a disposizione dei PSP uno strumento centralizzato per rendere più agevole l assegnazione alla propria clientela di codici Creditor Identifier, strutturati nel rispetto delle regole previste dallo Schema paneuropeo e delle scelte adottate in materia in ambito nazionale (Cfr. circolare ABI serie Tecnica n. 42 dell 11 agosto 2009).

5 5 di 13 11/06/ :53 Si chiarisce che: * i codici Creditor Identifier generati con questa iniziativa (cd. "Creditor Identifier proposto") si caratterizzano con codice Paese IT (posizione dalla 1a alla 2a) e con la valorizzazione del codice fiscale del Beneficiario (cosi come eventualmente censito nella procedura RAC-AZIENDE) dalla 8a posizione relativa al codice identificativo nazionale; * nel caso di aziende aderenti alla procedura Allineamento Elettronico Archivi RID per le quali, nella procedura RAC (Richiesta Automatica Codifiche), segmento "Codici Azienda", non risulti reperibile l informazione relativa al codice fiscale del Beneficiario (es. aziende residenti nella Repubblica di San Marino, Codice Fiscale mancante, etc.) viene generato un codice Creditor Identifier che assume un valore convenzionale non significativo "NOTPROVIDEDXXXXXXXXXXXX". Per questi Beneficiari è possibile una successiva generazione di Creditor Identifier significativo nel momento in cui il PSP d Allineamento comunichi in procedura RAC un codice fiscale formalmente valido; * il codice Creditor Identifier proposto per un determinato Beneficiario non deve intendersi "vincolante", avendo il Beneficiario medesimo piena facoltà di adottare ed utilizzare un codice diverso (italiano o assegnato in altri paesi SEPA); * il Creditor Identifier dei Beneficiari che si avvalgono degli Schemi SDD non vengono registrati all interno di specifiche anagrafiche nazionali cui far riferimento ai fini della gestione degli addebiti SEPA (la presenza dei codici Creditor Identifier proposti all interno dell anagrafica AZI000 dei Beneficiari aderenti alla procedura AEA-RID risponde infatti al mero obiettivo sopra richiamato di associare ad un codice azienda SIA un Creditor Identifier proposto). Solo per i Beneficiari che aderiranno all AOS SEDA verrà creata apposita anagrafica procedurale di cui si darà conto con successiva comunicazione ABI. Da quanto sopra discende che: a) qualora i Beneficiari decidessero di adottare un Creditor Identifier diverso da quello proposto, il PSP d Allineamento non potrà chiedere alla SIA la generazione di un nuovo codice; b) i PSP - sia nella veste di PSP dei Beneficiari che in quella di PSP dei Pagatori - non dovranno eseguire alcun controllo in merito all utilizzo da parte di un Beneficiario aderente alla procedura AEA-RID del Creditor Identifier proposto, presente nella tabella AZI000. I codici Creditor Identifier proposti sono stati generati in data 25 gennaio 2013 e sono stati messi a disposizione dalla SIA sul proprio sito web il 28 gennaio In data 1 marzo 2013 la SIA ha invece distribuito il file AZI000 aggiornato all interno del quale - nel nuovo tipo record "AS1" - erano presenti i codici Creditor Identifier proposti riferiti a tutte le aziende aderenti alla procedura AEA-RID alla medesima data. Sul sito web è stata pubblicata la documentazione tecnica aggiornata della procedura "Gestione Anagrafiche", versione 3.7. Questa nuova versione del documento tiene conto degli interventi che si sono resi necessari sotto il profilo applicativo per

6 6 di 13 11/06/ :53 consentire il popolamento della tabella AZI000 con il Creditor Identifier proposto (nuovo tipo record di dettaglio "AS1"). III - Continuità degli addebiti riferiti a deleghe RID esistenti nella migrazione alla SEPA Regole di valorizzazione delle collection SDD quando a valere di deleghe RID in essere Il principio della continuità legale delle autorizzazioni rilasciate dai Pagatori negli schemi nazionali è sancito dal legislatore europeo nel Regolamento (art. 7). Allo scopo di traslare nella realtà operativa, e quindi negli standard della messaggistica SEPA Direct Debit detto principio, i competenti organi tecnici dell Associazione hanno definito delle regole convenzionali utili a creare un collegamento biunivoco (cd. "cross reference") fra ciascuna collection SDD e la correlata delega RID. In questo modo i PSP dei Pagatori potranno associare la richiesta di addebito SEPA alla corrispondente delega RID, presente nei propri archivi, ed effettuare la conversione di tale autorizzazione all addebito in mandato SEPA. Tali regole convenzionali prevedono che il Beneficiario, nella prima collection SDD (Core o B2B) trasmessa a valere di una delega RID attiva, rispetti le seguenti indicazioni: i. nell elemento ISO Mandate Identification che accoglie l AT-01 "The Unique Mandate Reference" deve essere valorizzata la "coordinata d azienda" ordinariamente utilizzata per l incasso dei RID. Tale coordinata d azienda - che si ricorda è composta dal codice SIA, dal tipo codice individuale e dal codice individuale - deve risultare valorizzata nel campo ISO, nella sequenza indicata, nei primi 22 caratteri dell elemento (cioè "con allineamento a sinistra"). Nel caso di necessità (informatica) di utilizzo della lunghezza variabile del campo (consentita fino a un massimo di 35 caratteri), il riempimento a destra può avvenire solo con caratteri "blank"; ii. nell elemento ISO Sequence Type che accoglie l attributo AT-21 "The transaction type" deve essere valorizzato il valore "first". I PSP dei Pagatori devono tuttavia predisporsi a gestire in fase di addebito della sola prima collection anche i valori "Recurrent" o "Last". Accogliendo specifica richiesta presentata dalle Imprese, già dalla prima collection SDD Core o B2B a valere su una specifica delega RID, sarà possibile per il Beneficiario modificare uno qualunque degli attributi ammessi (5) dagli Scheme Rulebook SDD Core e B2B (6). In coerenza con le modalità previste dagli Schemi per gestire le variazioni del mandato, sarà infatti possibile indicare nell attributo AT-01"The Unique Mandate Reference" una nuova codifica univoca del mandato medesimo valorizzando la "coordinata d azienda" RID (che identifica la delega RID in essere) nell elemento ISO Original Mandate Identification, che accoglie l attributo AT-19 "The Unique Mandate Reference as given by the Original Creditor who issued the Mandate". La valorizzazione della "coordinata d azienda" RID deve anche in questo caso rispettare le regole di formato sopra indicate.

7 7 di 13 11/06/ :53 In relazione a quanto precede si intende che i PSP dei Pagatori devono impostare le proprie applicazioni in modo da rilevare l eventuale indicazione della "coordinata d azienda" RID all interno dell attributo AT-01 "The Unique Mandate Reference" o all interno dell attributo AT- 19 "The Unique Mandate Reference as given by the Original Creditor who issued the Mandate". A ricezione delle prime collection SDD trasmesse dal Beneficiario a valere di una delega RID, il PSP del Pagatore esegue l addebito diretto sul conto ed acquisisce ed attiva un Mandato SEPA (Core o B2B in relazione al tipo di collection ricevuta e all applicabilità dello Schema rispetto alla classificazione del conto del pagatore come "consumatore" o "non consumatore"). I PSP devono predisporsi per gestire eventuali addebiti SDD riferiti a deleghe RID esistenti in coerenza con le regole sopra indicate a partire dal 1 luglio 2013 (data di scadenza della collection SDD). Tale data tiene conto del termine indicato nel Provvedimento entro il quale i PSP dovranno comunicare, ove necessario, alla propria clientela le modifiche delle condizioni contrattuali connesse con l esecuzione degli addebiti diretti in conformità con i requisiti del Regolamento (1 maggio 2013) nonché del preavviso di due mesi previsto dall art. 126-sexies del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (TUB) richiamato nella stessa disposizione del Provvedimento. Rimane inteso che: - i Beneficiari inizieranno ad inviare richieste di addebito SDD a valere di deleghe RID esistenti dopo aver informato il pagatore - ai sensi di quanto espressamente previsto dal medesimo Provvedimento - della relativa intenzione di avvalersi degli Schemi SDD; - i PSP dei Pagatori ritengono assolti gli obblighi di comunicazione in capo ai Beneficiari a ricezione di una collection SDD a valere di una delega RID e non svolgono alcun controllo in tal senso. Con successiva circolare ABI verranno fornite ulteriori dettagliate indicazioni per il PSP del Pagatore che dovesse rilevare eventuali incoerenze tra le informazioni presenti nella collection SDD ricevuta e quelle registrate nel proprio archivio deleghe RID. Periodo di duality per l esecuzione di un addebito diretto a valere di una delega RID La conversione in mandato SEPA di una delega RID dopo la ricezione della prima collection SDD non comporterà, sino al 1 febbraio 2014, la migrazione irreversibile riferita all operatività di detta delega. Infatti, i PSP dei Pagatori, per consentire la massima flessibilità ai Beneficiari, secondo un approccio prudenziale rispetto alla migrazione dei volumi nazionali, devono continuare a gestire eventuali richieste di incasso RID dei medesimi anche dopo la ricezione della prima collection SDD da cui è conseguita la conversione della delega RID in mandato SEPA.

8 8 di 13 11/06/ :53 Set di caratteri latini negli elementi ISO della collection SDD Gli aderenti agli Schemi SEPA sono tenuti a supportare esclusivamente il cosiddetto set dei caratteri latini avendo invece facoltà di concordare su base bilaterale o multilaterale l eventuale utilizzo di un più ampio set di caratteri (7). Tale principio di carattere generale è implementato nelle procedure SDD SEPA dei Clearing and Settlement Mechanism (CSM), talvolta con peculiarità a seconda dell infrastruttura di riferimento. Al riguardo, è stato segnalato che gli attributi di business della collection che identificano i mandati, fra i quali rientrano i già citati AT-01 "The Unique Mandate Reference" e AT-19 "The Unique Mandate Reference as given by the Original Creditor who issued the Mandate", possono essere valorizzati nelle procedure delle infrastrutture, dallo scorso 1 novembre 2012, esclusivamente con caratteri latini. Caratteri diversi da quelli latini danno luogo allo scarto della disposizione. Lo standard RNI per la coordinata d azienda RID ("5"b/1n/16x) (8) ammette, invece, nel sotto-campo del codice individuale, l indicazione di alcuni caratteri speciali quali, a puro titolo di esempio, "&" e "_". Ne consegue che le regole di valorizzazione delle collection SDD per la continuità operativa indicate al paragrafo precedente - basate sulla presenza della "coordinata d azienda" RID nei citati elementi ISO del messaggio SDD - non possono essere adottate per le deleghe RID che contengono i caratteri "non latini" poiché determinerebbero lo scarto delle collection SDD. Ciò premesso si porta all attenzione dei PSP la necessità di dare ampia informativa alla clientela creditrice di tale criticità e di sottoporre ai titolari di dette deleghe RID, contenenti i caratteri speciali, la necessità di inviare - prima della migrazione a SEPA di dette deleghe - un messaggio di variazione delle coordinate d azienda, tramite l apposita causale della procedura AEA-RID, per comunicare ai PSP dei Pagatori una nuova "coordinata d azienda" priva dei caratteri speciali in discorso. Utilizzo del codice BIC per l indirizzamento dei flussi di collection SDD Negli schemi messi a punto dall EPC le logiche di indirizzamento dei file contenenti le disposizioni SEPA sono basate sull indicazione del codice BIC della controparte nel messaggio interbancario. Anche le procedure SEPA dei CSM rispondono a questa logica degli schemi EPC (9): il censimento anagrafico dei PSP partecipanti è gestito infatti dalle infrastrutture nelle tabelle di routing dei propri sistemi, sulla base di uno o più codici BIC dell aderente. Ferma tale logica interbancaria, il legislatore europeo è intervenuto normando la tratta dispositiva (messaggio SEPA che va dal cliente Beneficiario al suo PSP) con specifiche previsioni regolamentari contenute nel Regolamento (cfr. art. 5, comma 7) delle quali terranno peraltro conto anche le versioni degli schemi SEPA decorrenti dal 1 febbraio 2014.

9 9 di 13 11/06/ :53 In particolare, nel caso degli addebiti diretti, è stato stabilito il divieto per il PSP del Beneficiario di chiedere al medesimo Beneficiario il BIC del PSP del Pagatore, vale a dire del PSP presso il quale è detenuto il conto di pagamento da raggiungere con l operazione di addebito diretto. Detto divieto è introdotto con decorrenza dal 1 febbraio 2014 per le operazioni nazionali e 1 febbraio 2016 per quelle transfrontaliere. L impostazione del legislatore europeo, definita con termine tecnico "IBAN only", implica la necessità per il PSP del Beneficiario di derivare l informazione relativa al BIC del PSP del Pagatore dai codici nazionali di banca e sportello contenuti nell IBAN. Per far ciò è necessario che il PSP del Beneficiario disponga di una (o più) basi informative che rechino la mappatura fra i codici nazionali di banca e sportello presenti in posizione fissa negli IBAN ed i corrispondenti codici BIC di indirizzamento delle operazioni SEPA. La prassi adottata dai PSP che già operano (su base facoltativa) in coerenza con il dettato normativo, e dunque derivano il BIC dall IBAN, indica la necessità per i PSP dei Beneficiari di supportare l attività con procedure "evolute" che - anche in assenza di una corrispondenza diretta e immediata fra ABI-CAB e BIC nelle base dati utilizzate - siano comunque in grado di derivare un BIC utile per l indirizzamento nei CSM. Sul tema, nel far rinvio alla circolare ABI serie Tecnica n. 25 dell 8 agosto 2012, si ricorda che il popolamento del database ABI-CAB con il codice BIC (secondo le diverse articolazioni di BIC da segnalare, cioè CAPOBIC, BIC subentrante, BIC di sportello) è stato completato dalla SIA nel mese di dicembre 2012, sulla base delle segnalazioni cui sono tenuti i PSP indicate nella citata circolare. Tutto ciò premesso e considerata l assenza nei database dei Beneficiari dell indicazione relativa al BIC del PSP del Pagatore, con la presente si segnala l esigenza di anticipare, per le operazioni nazionali, l adozione generalizzata del modus operandi previsto dal Regolamento (c.d. "IBAN only solution") già a partire dalla data a partire dalla quale dovrà essere garantita la continuità degli addebiti relativi alle deleghe RID (1 luglio 2013). Da tale data, fatte salve specifiche diverse intese fra Beneficiario e suo PSP, sarà obbligatorio per i PSP che operano in qualità di PSP del Beneficiario non chiedere il BIC al cliente e di derivarlo a partire dalle informazioni di indirizzamento presenti nell IBAN del conto di addebito indicato in collection. IV - Conservazione delle deleghe RID rilasciate presso il PSP del Pagatore e la gestione delle controversie Come già detto, la legislazione nazionale ed europea hanno previsto la continuità della validità legale negli schemi paneuropei delle autorizzazioni all addebito diretto rilasciate dai Pagatori al proprio PSP e alla controparte creditrice negli schemi nazionali. Le deleghe RID già in essere, qualora rilasciate presso il PSP del Pagatore, rimanendo valide legalmente, devono continuare ad essere conservate dal PSP medesimo.

10 10 di 13 11/06/ :53 Laddove un Pagatore contestasse l autorizzazione di una disposizione SDD a valere di una delega a suo tempo rilasciata presso il PSP del Pagatore, è responsabilità dello stesso PSP gestire la controversia con il proprio cliente ed eventualmente esibire allo stesso, come prova dell avvenuta autorizzazione dell operazione, la delega RID sottoscritta lasciando indenne il Beneficiario. Si ricorda altresì che gli schemi SEPA (10) prevedono che l inattività di un mandato protratta per oltre 36 mesi (cioè l assenza di disposizioni di addebito, quand anche fossero rifiutate, stornate o rimborsate) implica la cancellazione del mandato stesso. Il Rulebook prevede infatti che laddove emergesse l esigenza di addebitare una nuova collection a valere di un mandato inattivo da oltre 36 mesi, il Beneficiario e il Pagatore sarebbero chiamati a concordare e sottoscrivere un nuovo mandato. Tale regola grava sul Beneficiario poiché il Rulebook chiarisce che non è dovuto un controllo da parte dei PSP sull osservanza di detta previsione. V - Gestione delle disposizioni di incasso RID con data scadenza successiva al 31 gennaio 2014 E stato rilevato da un monitoraggio svolto presso i PSP rappresentati nei gruppi di lavoro interbancari che è già stato acquisito all incasso un numero rilevante di disposizioni di addebito RID aventi scadenza successiva al 31 gennaio 2014 (cd. "RID in caveau") che, in coerenza con le previsioni del Regolamento, non potranno essere regolate tramite la procedura nazionale RID. Tali richieste di addebito non recano una serie di informazioni che risultano obbligatorie negli Scheme Rulebook SDD (tra queste l IBAN di addebito) con la conseguenza che i PSP e i Beneficiari troveranno soluzioni utili a consentire la gestione di tali addebiti a valere sugli Schemi paneuropei. Ciò premesso, si raccomanda ai PSP di non assumere all incasso disposizioni di addebito RID aventi una data scadenza successiva al 31 gennaio 2014 a partire dal 1 luglio A decorrere dal 1 settembre 2013, al fine di evitare che gli aggravi operativi si traducano in rischi a ridosso della "end-date", i PSP non assumeranno all incasso i RID della specie. Resta fermo che la presentazione all incasso di addebiti diretti aventi data di scadenza successiva al 1 febbraio del 2014 eseguita da un Beneficiario utilizzando i servizi di conversione eventualmente offerti dal proprio PSP (sulla base delle nuove funzioni CBI-RID adeguate in ottica SEPA) si configura come una presentazione al pagamento di addebiti SEPA e potrà quindi essere effettuata anche dopo la scadenza - sopra richiamata - del 1 luglio Al riguardo, si coglie l occasione per ricordare che il Consorzio CBI ha comunicato, con propria circolare del 25 marzo 2013 n. 4, l adeguamento delle funzioni CBI volto a permettere ai Consorziati di offrire servizi competitivi di conversione delle disposizioni d incasso RID (flussi IR-EF) in disposizioni di incasso SEPA. Tali servizi potranno essere offerti

11 11 di 13 11/06/ :53 dai PSP su base facoltativa ed in base a specifici accordi con la propria clientela. VI - Pianificazione temporale degli interventi Funzionalità di "inquiry deleghe RID" Come comunicato nel messaggio di rete trasmesso il 12 luglio 2012, si conferma che le modifiche introdotte agli standard interbancari della procedura AEA per consentire la funzionalità di "inquiry delle deleghe RID" sono operative dal 12 novembre Generazione automatica dei codici Creditor Identifier I codici Creditor Identifier proposti sono stati generati in data 25 gennaio 2013 e sono stati messi a disposizione sul sito web il 28 gennaio Le modifiche agli standard interbancari della procedura "Gestione Anagrafiche" e la distribuzione degli aggiornamenti della tabella AZI000 decorrono dalla data applicativa del 1 marzo Continuità operativa e la conseguente migrazione degli archivi del PSP del Pagatore I PSP garantiscono la continuità operativa degli addebiti diretti riferiti a deleghe RID esistenti, nel rispetto delle regole indicate al paragrafo III, a partire dal 1 luglio 2013 (data scadenza di una collection SDD trasmessa a valere di una delega RID esistente). "RID in caveau" Fatti salvi eventuali accordi con la clientela aventi ad oggetto l offerta di servizi competitivi di conversione dei flussi d incasso RID in disposizioni SEPA, a partire dal 1 luglio 2013 si raccomanda ai PSP di non assumere all incasso disposizioni RID con data scadenza successiva al 31 gennaio A decorrere dal 1 settembre 2013 i PSP non assumono all incasso i RID della specie. ALLEGATI - Messaggio libero di Rete del 12/07/ Specifiche relative alla nuova funzionalità "inquiry deleghe RID" della procedura AEA - Messaggi liberi di Rete del 3 dicembre 2012, del 24 gennaio 2013 e del 26 febbraio 2013

12 12 di 13 11/06/ : (1) Laddove il conto di addebito dovesse non risultare abilitato ad accogliere richieste di addebito SEPA è dunque necessario che il PSP del Pagatore, d intesa con il proprio cliente pagatore, rimuova eventuali vincoli della specie. (2) Si confronti al riguardo il combinato disposto dell art. 5 del Regolamento e del relativo Allegato (Requisiti tecnici): * estratto dell art. 5 del Regolamento "I PSP effettuano operazioni di bonifico e addebito diretto nel rispetto dei seguenti requisiti: a) essi devono utilizzare, per l individuazione dei conti di pagamento, l identificativo del conto di pagamento specificato al punto 1, lettera a), dell allegato, indipendentemente dal luogo in cui i PSP interessati sono situati; c) essi devono assicurare che gli Utilizzatori dei Servizi di Pagamento (USP), per l individuazione dei conti di pagamento, utilizzino l identificativo del conto di pagamento specificato al punto 1, lettera a), dell allegato, che il PSP del pagatore e il PSP del beneficiario, o il PSP unico per l operazione di pagamento, siano situati nello stesso Stato membro o in Stati membri differenti". * estratto dell Allegato "Requisiti tecnici (articolo 5)" - punto 1), "In aggiunta ai requisiti essenziali di cui all articolo 5, alle operazioni di bonifico e addebito diretto si applicano i seguenti requisiti tecnici: a)"l identificativo del conto di pagamento di cui all art. 5, paragrafo 1, lettere a) e c), deve essere l IBAN"; - punto 3, "In aggiunta ai requisiti di cui al punto 1, alle operazioni di addebito diretto si applicano i seguenti requisiti: a), punto V: i dati di cui all articolo 5, paragrafo 3, lettera a), punto i) sono i seguenti...(omissis)... l IBAN del conto di pagamento del pagatore su cui addebitare l incasso". (3) Il PSP del pagatore addebita infatti i RID sulla base delle informazioni scambiate in fase di Allineamento Elettronico Archivi, memorizzato dallo stesso PSP nel proprio archivio delle deleghe. (4) Molte deleghe RID potrebbero essere state rilasciate in un momento precedente all introduzione obbligatoria della codifica IBAN e non si può inoltre escludere un mancato aggiornamento dell IBAN a fronte di iniziativa di allineamento. (5) Il paragrafo dei Rulebook SEPA Direct Debit (Core e B2B) descrive l elenco degli attributi modificabili da parte del Beneficiario: AT-01("The unique mandate reference"), AT-02 ("The Identifier of the Creditor"), AT-03 ("The Name of the Creditor"), AT-07 ("The Account Number of the Debtor").

13 13 di 13 11/06/ :53 (6) La casistica riguarda potenziali aziende che volessero cogliere l occasione della migrazione alla SEPA per riorganizzare i propri processi di incasso e le logiche applicative delle procedure aziendali. (7) Per l elenco dei caratteri latini si veda ad esempio le "SEPA Core Direct Debit Scheme Inter-Bank Implementation Guidelines" ver. 7.0, 1.4 -Character set". (8) Nel formato b sono ammessi solo caratteri alfanumerici (lettere maiuscole, minuscole e numeri), nel formato n sono ammessi solo caratteri numerici, nel formato x tutti i caratteri elencati nell Appendice A dello Standard RNI, dove sono elencate lettere maiuscole, minuscole, numeri e caratteri speciali. Nei caratteri speciali sono inclusi:! " # $ % & * ; < = [ ] _ à ò è ì, che non fanno parte del set dei caratteri latini. I caratteri ":" e "/" non sono ammessi all interno dei campi di contenuto x. (9) Si ricorda che gli schemi sono basati sul principio della separatezza dello schema di pagamento dall Infrastruttura che ne supporta l operatività (cfr. paragrafo 1.5 dei Rulebook SEPA). (10) Confronta paragrafo 4.2 dei Rulebook SEPA.

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