SEGUE DICHIARAZIONE I.V.A.

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1 SEGUE DICHIARAZIONE I.V.A. Il quadro VJ è riservato all indicazione di particolari tipologie di operazioni, per le quali l imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario (acquisti intracomunitari e art. 17 commi ), ovvero da parte di soggetti operanti in particolari settori di attività per le provvigioni da loro corrisposte ( art. 74 ter comma 8 e art. 74 primo comma lett.e) Nel quadro devono essere indicati l imponibile e l imposta relative alle predette operazioni tenendo conto delle variazioni di cui all art. 26 DPR /10/72. Ai fini della detrazione le operazioni indicate nel quadro VJ devono essere comprese nel quadro VF. Rigo VJ 1 contiene l indicazione degli acquisti di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino per i quali si è tenuti al pagamento dell imposta a norma dell art.17 secondo comma e dalla Città del Vaticano.( per i quali il contribuente italiano ha emesso autofattura) ACQUISTI DI BENI DALLA REPUBBLICA DI SAN MARINO L acquisto di beni dalla Repubblica di San Marino può avvenire secondo due procedure: - acquisto con addebito dell Iva; - acquisto senza addebito dell Iva. Acquisto con addebito dell Iva L operatore sammarinese, che cede beni ad operatori economici italiani deve: - emettere fattura in quattro esemplari, con l indicazione del proprio numero di identificazione e della partita Iva dell acquirente italiano; - indicare in fattura l ammontare dell Iva dovuta dal cessionario italiano; - presentare all Ufficio tributario sammarinese le fatture di cui sopra accompagnate da un elenco riepilogativo in quattro esemplari; - versare all Ufficio tributario l ammontare dell Iva risultante dall elenco di presentazione; - trasmettere la fattura originale restituita dall Ufficio tributario all acquirente italiano. L importatore italiano è tenuto al seguente adempimento: - annotare la fattura ricevuta in originale nel registro degli acquisti e operare la detrazione dell Iva ai sensi dell art.19 del DPR 633/72. Non è tenuto alla compilazione dell elenco riepilogativo degli acquisti (mod.intra 2) in quanto a ciò provvede l Ufficio tributario sammarinese. Acquisto senza addebito Iva L operatore sammarinese deve: - emettere fattura in n. 3 esemplari, senza evidenziazione dell Iva dovuta, indicando il proprio numero identificativo e indicando la partita Iva dell importatore italiano; - presentare al proprio Ufficio tributario i tre esemplari di fatture accompagnate da un elenco riepilogativo in n. 3 copie; - trasmettere un esemplare delle fatture restituite dall Ufficio all acquirente italiano. L importatore Italiano deve: annotare l Iva dovuta sull originale della fattura ricevuta e liquidare l imposta tramite il sistema dell autofattura ai sensi dell art.17, previa annotazione nel registro fatture emesse e nel registro degli acquisti.; comunicare l annotazione della predetta operazione alla competente Agenzia delle Entrate, avendo cura di indicare il numero progressivo di registrazione del documento nei registri Iva.

2 Le operazioni intercorse con operatori sammarinesi devono periodicamente essere comunicate all agenzia delle Entrate, essendo la Repubblica di San Marino compresa nelle liste riferite ai paesi con fiscalità privilegiata. BLACK LIST A decorrere dall 1/7/2010 è stato introdotto l obbligo, per i soggetti passivi italiani, di comunicare telematicamente all Agenzia delle Entrate gli acquisti/cessioni di beni nonché le prestazioni di servizi rese e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici con sede, residenza o domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata c.d. Black list individuati dai DD MM 5/99 e 11/2011. Alcuni paesi : Andorra, Gibilterra, Lussemburgo, Isole Caymann, R.S. Marino, Svizzera, Principato di Monaco. Le operazioni da indicare sono imponibili, non imponibili, esenti e non soggette a Iva La presentazione deve avvenire esclusivamente in via telematica, entro il mese successivo al periodo (mese o trimestre ) di riferimento. Periodicità: Trimestrale: Soggetti che negli ultimi 4 trimestri e per ciascuna categoria di operazioni, beni o servizi) non hanno superato il limite di Mensile: Soggetti che non si trovano nelle predette condizioni. I componenti negativi di reddito, derivanti da transazioni con imprese residenti o localizzate negli Stati a fiscalità privilegiata, sono indeducibili, se il contribuente non dimostra che le imprese estere svolgono prevalentemente attività commerciale, ovvero che le operazioni rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Rigo VJ 3 contiene l indicazione degli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti di cui all art.17 secondo comma, effettuati tramite rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato. In questo rigo devono essere evidenziati sia gli acquisti per i quali l assolvimento degli obblighi Iva è stato effettuato mediante l emissione di autofattura, sia gli acquisti per i quali è stato effettuato mediante l integrazione del documento emesso dal soggetto non residente. REVERSE CHARGE Il cessionario committente una volta ricevuta la fattura deve: integrarla con l indicazione della aliquota e della relativa imposta; annotarla: - nel registro delle fatture emesse entro il mese di ricevimento, ovvero anche successivamente, ma comunque, entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese ; - nel registro degli acquisti, ai fini dell esercizio del diritto di detrazione. In alternativa può emettere autofattura da emettere in un unico esemplare, che deve essere annotata sia nel registro delle vendite che in quello degli acquisti. In quest ultimo caso la fattura emessa dal cedente ancorché comunitario, non ha alcun valore se non di carattere meramente contabile. Operazioni soggette al reverse charge Cessioni interni di rottami e materiali di recupero, comprese le prestazioni di servizi, dipendenti da contratto d opera, appalto o simili aventi ad oggetto la trasformazione dei rottami non ferrosi. Art.74 co,7 e 8.

3 Cessioni interne di oro e argento art.17 co.5 Prestazioni di servizi rese, nel settore edile, dai subappaltatori art.17 co.6 lett.a Cessioni di fabbricati strumentali imponibili Iva su opzione del cedente Art10 co 1 n.8/ter lett.d Cessioni di fabbricati strumentali imponibili Iva ai sensi del suddetto articolo, poste in essere nei confronti di cessionari, soggetti passivi con pro rata di detrazione non superiore al 25% Prestazioni di servizi e cessioni di beni rese da un soggetto non residente Cessioni di telefoni cellulari e microprocessori esclusa la vendita al dettaglio ancorché l acquirente sia un soggetto Iva. NUOVA TERRITORIALITA IVA SUI SERVIZI A seguito delle novità introdotte dal D. Lgs 11/02/2010 n.18 in attuazione delle tre direttive comunitarie in materia Iva, a partire dal 1 gennaio 2010 è mutato il principio generale per l individuazione del requisito della territorialità per le prestazioni di servizio cosidette generiche, vale a dire quelle per le quali non è prevista alcuna deroga (nuovo art.7 ter). Precedentemente vigeva il principio secondo cui il discrimine della territorialità era costituito dal luogo in cui le stesse erano rese, ora, con la modifica intervenuta, si passa al principio del luogo in cui avviene il consumo effettivo, vale a dire quello del committente. In verità, è bene far presente che a tale principio è stata posta una prima importante deroga, essendo necessario distinguere a seconda se le prestazioni siano rese nei confronti di: - Privati consumatori - Soggetti passivi Nel primo caso, viene mantenuto il vecchio principio secondo cui il luogo di imposizione è quello in cui il prestatore ha stabilito la sede della propria attività economica. Nel secondo caso prende attuazione la nuova regola, secondo cui il luogo di imposizione è, di norma, quello in cui avviene il consumo effettivo. Per soggetto passivo deve intendersi colui che è titolare di partita Iva, ovvero è stato identificato ai fini Iva. Il secondo comma dell art.17 del DPR 633/72 e successive modificazioni Dl 18 del 11/02/2010, prevede che il meccanismo del Reverse Charge ( autofattura o integrazione della fattura ricevuta dal contribuente non residente), sia obbligatorio per tutte le prestazioni di servizi e cessioni di beni resi da soggetti non residenti. NB. Dal prossimo 17/03/2012 il legislatore ha apportato una modifica all art.17 secondo comma. Ha stabilito che in caso di prestazioni di servizi generiche (art.7 ter) rese a un committente nazionale da un soggetto passivo stabilito in altro Stato membro, l iva deve essere assolta dall operatore nazionale con il meccanismo del reverse scharge ma solamente integrando la fattura ricevuta dal fornitore intracomunitario con l indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile, dell ammontare dell imposta calcolata secondo l aliquota dei servizi acquistati. Deroghe al criterio generale - Prestazioni rese da un intermediario nei confronti di privati. Si considerano effettuate nel luogo in cui viene effettuata l operazione principale. Per le prestazioni rese nei confronti di soggetti passivi, valgono le regole generali. - Prestazioni relative ai beni immobili. Si considerano effettuate nel luogo in cui è situato il bene. Tra le prestazioni di servizi relative a beni immobili si comprende la fornitura di alloggio nel settore alberghiero, o in settori con funzione analoga, quali campi di vacanza o i terreni attrezzati per il campeggio. - Prestazioni di servizi relative ad attività culturali, artistiche,sportive ecc. Si considerano effettuate nel luogo in cui tali attività si svolgono materialmente. - Prestazioni di trasporto Innanzitutto è importante definire:

4 luogo di partenza: è il luogo in cui inizia effettivamente il trasporto dei beni; luogo di arrivo: è il luogo in cui il trasporto si conclude effettivamente. trasporto intracomunitario dei beni, si ha quando il luogo di partenza e il luogo di arrivo sono situati nei territori di due Stati membri diversi. Premesso quanto sopra : - il luogo delle prestazioni di trasporto dei passeggeri è quello dove si effettua il trasporto in funzione delle distanze percorse; - nel caso di trasporto di beni non intracomunitario, il luogo delle prestazioni, se rese nei confronti di persone non soggetti passivi, è quello dove si effettua il trasporto in funzione delle distanze percorse; - nel caso di trasporto di beni non intracomunitario, se reso nei confronti di soggetti passivi, valgono le regole generali e quindi il domicilio del committente; - nel caso di trasporto intracomunitario di beni reso a persone non soggetti passivi è il luogo di partenza del trasporto; - nel caso di trasporto intracomunitario di beni reso a soggetti passivi, vale il criterio generale, quindi il luogo del committente; Servizio di ristorante e catering Il luogo delle prestazioni di servizi di ristorazione e di catering diversi da quelli materialmente effettuati a bordo di nave, di aereo o di treno nel corso di un trasporto di passeggeri avvenuto nell ambito della Comunità economica europea è il luogo in cui le prestazioni sono materialmente eseguite. Rigo VJ 4 in esso devono essere indicati i compensi corrisposti ai rivenditori di documenti di viaggio ed ai rivenditori di documenti di sosta relativi ai parcheggi dei veicoli. Rigo VJ 5 in esso devono essere indicate le provvigioni corrisposte dall agenzie di viaggio ai loro intermediari Rigo VJ 6 acquisti interni di rottami Rigo VJ 9 acquisti di beni intracomunitari Il quadro VH, è riservato alla indicazione dei saldi delle liquidazioni periodiche Iva a debito e a credito. LIQUIDAZIONI PERIDICHE Effettuare la liquidazione periodica Iva, significa determinare l Iva che l impresa deve versare per il periodo di riferimento o l Iva a credito. L Iva deve essere liquidata mensilmente, tuttavia, qualora non venga superato un determinato volume di affari è possibile optare per la liquidazione trimestrale. In questo caso, oltre all imposta a debito, deve essere versato l interesse dell 1%. LIMITI PER LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI Possono optare per la liquidazione trimestrale dell Iva: le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi che, nell anno precedente non hanno superato un volume di affari di ; le imprese aventi per oggetto altre attività che, nell anno precedente non hanno superato un volume di affari di ; gli artisti e i professionisti che nell anno precedente non hanno superato un volume di affari di La Legge di stabilità, ultimamente approvata ha stabilito che i limiti per la liquidazione trimestrale Iva, sono i medesimi di quelli applicati per il regime di contabilità semplificata. Pertanto sembra non rilevare più il volume di affari ai fini Iva, bensì l ammontare dei ricavi così come previsto

5 dagli art.57 e 85 del T.U.I.R. Quindi, quando non si superano i suddetti limiti si può versare l Iva ogni tre mesi, ma si deve versare l imposta dell ultimo trimestre entro il 16 febbraio dell anno successivo, anziché 16 marzo. L importo da indicare nei campi a debito deve corrispondere all Iva dovuta per ciascun periodo, anche se non effettivamente versata. Qualora il debito di un periodo non superi. 25,82,comprensivo degli interessi dovuti per i contribuenti trimestrali, il relativo versamento non è dovuto; deve essere cumulato con quello del periodo successivo, pertanto nel corrispondente rigo del quadro VH non deve essere indicato alcun importo. Il rigo VH12 contiene l indicazione della liquidazione del mese di dicembre ( il risultato della liquidazione del mese di dicembre comprende l ammontare dell acconto eventualmente versato) I contribuenti trimestrali non devono indicare alcun importo nel rigo VH 12. ACCONTO IVA I soggetti con partita Iva, che effettuano le liquidazioni ed il relativo versamento di tale imposta sia con scadenza mensile che trimestrale, sono tenuti a versare l acconto Iva per l anno successivo entro il giorno 27 del mese di dicembre. Qualora l acconto risulti inferiore ad.103,29 non è dovuto. Per il versamento deve essere usato il modello F24 (codice tributo 6013 per chi versa l Iva mensilmente, codice tributo 6035 per chi la versa ogni tre mesi). Sono esonerati dal versamento dell acconto Iva i soggetti che: hanno iniziato l attività in corso d anno; sono cessati prima del 30 novembre (mensili) o del 30 settembre (trimestrali); nell ultimo periodo (mese o trimestre) dell anno precedente risultavano a credito; applicano il regime delle nuove iniziative produttive; rientrano nel regime dei minimi; effettuano solamente operazioni esenti o non imponibili. METODI DI CALCOLO ACCONTO IVA Metodo storico, pari all 88% dell Iva dovuta per il mese di dicembre dell anno precedente per i contribuenti mensili, del saldo dell anno precedente per i trimestrali, del 4 trimestre dell anno precedente per i contribuenti trimestrali speciali (distributori di carburante). Metodo previsionale, si calcola l 88% dell Iva dovuta sulla base di una stima delle operazioni che verranno effettuate sino alla chiusura del periodo di imposta. Metodo analitico, con questo criterio l acconto Iva da versare entro il 27/12, risulta pari al 100% dell Iva risultante da una liquidazione straordinaria effettuata considerando: le operazioni attive effettuate sino al 20 dicembre, anche se non sono state ancora emesse e registrate le relative fatture di vendita; le operazioni passive registrate fino alla medesima data del 20 dicembre. Gli importi che i contribuenti trimestrali devono indicare nei righi VH 3 VH6 VH9, se a debito devono essere comprensivi della maggiorazione per interessi dell 1%. Nella sezione prima in corrispondenza dei campi a debito, deve essere barrata la casella Ravvedimento, qualora per il periodo interessato il versamento sia stato effettuato tramite il cosiddetto ravvedimento operoso, gli interessi da ravvedimento non devono essere indicati nella colonna debiti RAVVEDIMENTO OPEROSO

6 Per sanare gli omessi o tardivi versamenti di qualsiasi tributo, i contribuenti dispongono di tre tipi di ravvedimento, che possono ridurre le sanzioni del 30%: il ravvedimento sprint entro 14 giorni, sanzione ridotta allo 0,2% per ogni giorno di ritardo. il ravvedimento breve, dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza, sanzione del 3% in misura fissa il ravvedimento lungo, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno in cui è commessa la violazione, sanzione del 3,75% in misura fissa. In caso di ravvedimento, oltre alle somme dovute e alle sanzioni ridotte, sono dovuti gli interessi legali, nella misura del 2,5% dall 1/1/2012, per i giorni successivi alla scadenza, fino al giorno di pagamento compreso. Il ravvedimento per gli omessi versamenti può riguardare solo i tributi, ma non i contributi o premi,anche se per i relativi versamenti si usa il modello F24. Il quadro VL contiene la liquidazione dell imposta annuale. Il rigo VL29 indica il totale dei versamenti periodici, compresi l acconto e gli interessi trimestrali. Il rigo VL38 indica il totale dell Iva dovuta. Tale importo deve essere trascritto al rigo VX1 ovvero al corrispondente rigo del quadro RX per i soggetti che presentano il modello Unico. Il rigo VL 39 indica il totale dell Iva a credito. Tale importo deve essere indicato nel rigo VX2 ovvero al corrispondente rigo del quadro RX per i soggetti che presentano il modello Unico Il quadro VR deve essere compilato per la richiesta del credito Iva a rimborso. Il quadro VT deve essere compilato da tutti i contribuenti che presentano la dichiarazione Iva. La compilazione del quadro VT richiede la seguente suddivisione: - cessione /prestazioni nei confronti di consumatori finali; - cessioni/prestazioni nei confronti di titolari di partita Iva; - la suddivisione delle cessioni/prestazioni nei confronti di consumatori finali in base ai diversi luoghi di esercizio attività. Il quadro VX, deve essere compilato soltanto dai contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva autonoma. Il totale dell Iva a credito indicato nel rigo VX2, può essere: - computato in detrazione nell anno successivo; - utilizzato in compensazione in F24 - chiesto a rimborso, qualora sussistano le condizioni ed i requisiti ex art.30 DPR 633/72 Esempio: Ammontare del credito superiore ad.2.582,82 (tranne nel caso di cessazione attività); Aliquota media, qualora si eserciti esclusivamente o prevalentemente attività che comportino l effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle relative agli acquisti di oltre il 10% (confronto delle aliquote medie) Per le società di comodo (ex art.30 co.4 L.724/1994) il credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale non può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 né essere richiesto a rimborso. Come avanti detto, a decorrere dal 1 gennaio 2010, al fine di contrastare gli abusi e le frodi, sono state introdotte importanti limitazioni all utilizzo del credito Iva in compensazione orizzontale, utilizzato cioè per il pagamento mediante F24 di imposte, contributi Inps e premi Inail e di altre somme dovute allo Stato, alle regioni e ad altri enti previdenziali. Utilizzo senza alcun adempimento preliminare sino ad un importo di ,00. Oltre ,00 possibile la compensazione a far data dal 16 giorno successivo alla presentazione della dichiarazione Iva. Per l utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti Iva superiori

7 ad , occorre il visto di conformità dell intermediario autorizzato, o in alternativa la sottoscrizione della dichiarazione da parte dei soggetti a cui è demandato il controllo contabile Il quadro VO I contribuenti che applicano il loro regime naturale non devono esercitare alcuna opzione e quindi non compilano il quadro VO. In generale per quanto riguarda le Opzioni, da valere sia ai fini IVA, che ai fini delle IIDD, occorre tener conto di: - comportamento concludente ; le opzioni o revoche effettuate mediante barratura della apposita casella del quadro VO, rilevano ai soli fini sanzionatori in quanto si fa riferimento al comportamento concreto adottato dal contribuente; - modalità di comunicazione dell opzione: l opzione deve essere comunicata con la prima dichiarazione annuale Iva da presentare successivamente alla scelta operata; l opzione deve essere comunicata con la dichiarazione annuale Iva relativa al periodo di imposta di inizio attività; - i soggetti non tenuti alla dichiarazione Iva, o in caso di attività esonerata, compilano il Quadro VO e lo allegano alla Dichiarazione dei Redditi. La Revoca si esercita con la stessa modalità dell opzione. In genere l opzione vincola il contribuente : - per almeno un triennio nell ipotesi di scelta riguardante l Iva; - per un anno nell ipotesi di scelta di regime contabile. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto l opzione resta valida per ciascun anno successivo senza che sia necessario barrare nuovamente la relativa scelta.

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