PIANO DELLA RETE COMUNALE DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI
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- Erico Fiore
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1 Assessorato all Urbanistica Servizio Urbanistica PIANO DELLA RETE COMUNALE DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI NORME DI ATTUAZIONE Gruppo di lavoro: Arch. Riccardo Pecorario, coordinamento e responsabile della pianificazione Geom. Giuseppe Santoro Ing. I. Mario Addamiano Geom. Riccardo Corti Dirigente del Servizio Arch. Francesco Caporaso Assessore all Urbanistica Gianni Cenni Assessore allo Sviluppo Economico Roberto Caverni Prato, luglio 2011
2 Art. 1 Piano della rete comunale di distribuzione carburanti. L insieme dei punti vendita eroganti carburanti per autotrazione presenti sul territorio comunale, con esclusione degli impianti situati sulle autostrade e sui raccordi autostradali costituisce la rete comunale di distribuzione carburanti. Il Piano della rete comunale di distribuzione carburanti, che disciplina i criteri, requisiti e caratteristiche delle aree e degli impianti destinati all erogazione dei carburanti, ai sensi dell art. 2, commi 1 e 2, del D.Lgv n. 32, come dispone l art. 59, comma 2, della L.R. 28 del è costituito dalle presenti Norme Tecniche di Attuazione, insieme agli elaborati appresso indicati: a Relazione generale; b Schede degli impianti esistenti; c Tavola n. 1 - Ricognizione degli impianti esistenti ; d Tavola n. 2 - Zonizzazione e viabilità; e Norme di attuazione. Art. 2 requisiti minimi dell impianto stradale di distribuzione carburanti. Ai sensi degli articoli 50 e 54 della L.R. 28/05, si definisce l impianto stradale di distribuzione carburanti, come complesso commerciale unitario costituito da apparecchi di erogazione automatica di carburanti per autotrazione e dai servizi ed attività economiche accessorie ed integrative, avente la dotazione minima di: a dispositivi self-service pre-pagamento; b due colonnine multi dispenser a doppia erogazione (benzina, gasolio ed una, a scelta, di metano o GPL o idrogeno o delle relative miscele, a doppia erogazione, quando separate; c capacità di compressione adeguata al numero di erogatori installati e comunque non inferiore a 350 mc/h per un erogatore doppio, relativamente all erogazione del metano; d impianto fotovoltaico o sistema di cogenerazione a gas (GPL o metano ad alto rendimento di potenza installata minima pari a 12 chilowatt; - 2 -
3 e capacità complessiva dei serbatoi non inferiore a 35 metri cubi; f pensiline di copertura delle aree di rifornimento; g servizi igienici per gli utenti anche diversamente abili; h aree di sosta per autoveicoli, con minimo due posti auto; i locale di ricovero per il gestore con superficie compresa tra 25 e 50 metri quadrati. Art. 3 requisiti soggettivi di accesso all attività di distribuzione carburanti. Non possono esercitare l attività di distribuzione di carburanti: a coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; b coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni per delitto non colposo; c coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del Codice Penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; d coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per i reati contro l igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del Codice Penale; e coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all inizio dell esercizio dell attività, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; f coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza non detentive; g coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per il delitto previsto dall articolo 472 del codice penale
4 Il divieto di esercizio dell attività di distribuzione carburanti, permane per la durata di tre ani a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di tre anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza. Il divieto di esercizio dell attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervengono circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i predetti requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall art. 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n Per l esercizio delle attività commerciali e di servizio, integrativi all impianto di distribuzione, valgono le disposizioni del regolamento comunale per il commercio in sede fissa, adottato in attuazione della L.R. 28/05. Art. 4 criteri per la localizzazione degli impianti. Gli impianti di distribuzione carburanti possono essere realizzati, in conformità alla presente disciplina, sulle aree specificatamente individuate per tale funzione, con la sigla Mc, dal Regolamento Urbanistico, nel rispetto dei parametri dimensionali e modalità esecutive dallo stesso indicati. Ulteriori impianti di distribuzione carburanti possono essere realizzati su tutto il territorio comunale, ad eccezione dei centri storici corrispondenti alla zona 1 nella Tav. 2 del presente piano, su aree: a con superficie capace di ospitare le dotazioni minime elencate all articolo precedente, che caratterizzano gli impianti; b poste a margine della viabilità graficamente evidenziata nella stessa tavola e con accesso diretto ed immediato dalla medesima viabilità; c che non risultino: destinate a funzioni pubbliche, escluse le aree a verde fino a 1/3 della loro profondità dalla strada e comunque entro 35 ml da questa o le - 4 -
5 aree destinate a parcheggio, nei limiti previsti dall art. 81 del Regolamento Urbanistico; poste in prossimità di rotatorie, intersezioni, fossi, fermate di mezzi pubblici e lungo tratti di strada in curva o a visibilità limitata, come previsto dal Codice della strada e normativa di riferimento; classificate con pericolosità 4 dal Piano per l Assetto Idrogeologico (PAI approvato dall Autorità di Bacino del Fiume Arno (G U n. 30 del o dalle indagini geologico-tecniche di supporto allo strumento urbanistico vigente né siano destinate a casse di espansione o di laminazione idraulica. Per la localizzazione degli impianti valgono le seguenti ulteriori specificazioni: - all interno della zona 2, 2 come individuata nella stessa Tav. 2, i nuovi impianti dovranno avere superficie fondiaria massima di metri quadrati e fronte sulla viabilità non inferiore a 60,00 metri lineari, dei quali 30 ml di spartitraffico e 15 ml per ciascuna corsia di accesso e uscita. Inoltre le colonnine di distribuzione dovranno essere poste ad almeno 30 metri lineari da edifici residenziali esistenti e a 500 ml da impianti esistenti o anteriormente richiesti, misurati lungo la medesima carreggiata e nello stesso senso di marcia; - fuori dalle zone 1 e 2 come individuate nella precedente Tav. 2, con superficie fondiaria massima di metri quadrati e fronte sulla viabilità che consenta la realizzazione delle corsie di decelerazione per l accesso e di accelerazione in uscita con sviluppo minimo di ml 65,00. Inoltre le colonnine di distribuzione dovranno essere poste ad almeno 50 metri lineari da edifici residenziali esistenti e a 1000 ml da impianti di distribuzione carburanti esistenti o anteriormente richiesti, misurati lungo la medesima carreggiata e nello stesso senso di marcia. Ai fini del presente articolo, la cronologia delle richieste è stabilita dall entrata in vigore della presente disciplina, con riferimento alla data della loro ricezione da parte del Comune, complete dal punto di vista formale. Per gli impianti da realizzarsi su aree di proprietà del Comune di Prato, si fa riferimento - 5 -
6 alla data di pubblicazione del bando di assegnazione. La superficie fondiaria è da intendersi comprensiva delle corsie di accelerazione e decelerazione, nonché delle altre attrezzature previste. Art. 5 prescrizioni esecutive dell impianto. Il progetto per l installazione di un nuovo impianto di distribuzione carburanti deve considerare l intera superficie fondiaria destinata all impianto. Almeno il 25 % della superficie fondiaria, deve essere sistemata a verde permeabile, al fine di favorire l infiltrazione nel terreno o comunque la ritenzione temporanea delle acque di precipitazione. Nell area permeabile devono essere recapitate le acque meteoriche delle superfici impermeabilizzate, fatta eccezione per le acque di prima pioggia da convogliare direttamente in fognatura. È vietato interrompere o impedire il deflusso dei fossi e dei canali delle aree agricole confinanti con il lotto fondiario, almeno che sia previsto un efficiente deflusso alternativo delle acque intercettate. All interno dell area di insediamento, dovrà essere individuato lo spazio di scarico dei prodotti per il rifornimento dell impianto. Nel posizionamento delle strutture dovranno rispettarsi le distanze previste dalle disposizioni a tutela della sicurezza stradale, della salute, della pubblica incolumità e di sicurezza antincendio. Gli impianti con superficie fondiaria superiore a mq, devono realizzare impianti igienico sanitari destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolte negli impianti interni delle auotocaravan, con le caratteristiche di cui all art. 378 del DPR n Art. 6 attività e servizi integrativi all impianto di distribuzione. Oltre alle dotazioni minime elencate al precedente art. 2, i nuovi impianti o gli impianti esistenti nel rispetto dei criteri e prescrizione del presente regolamento, possono dotarsi di dispositivi self-service post-pagamento
7 É comunque consentita l istallazione di impianti di ricarica elettrica, in aggiunta alle dotazioni minime, anche alimentati da impianti a cogenerazione o altre fonti di energie rinnovabili. Possono altresì dotarsi di locali per lo svolgimento di attività accessorie, con un rapporto fondiario non superiore a 0,20 mq di superficie lorda di pavimento / mq di superficie fondiaria nella zona 2 e di 0,15 mq/mq nelle altre zone, con il limite di Slp non superiore a mq 750, ove esercitare: a attività di supporto quali: vendita al dettaglio, con superficie di vendita non superiore agli esercizi di vicinato, somministrazione di alimenti e bevande, vendita della stampa quotidiana e periodica, vendita di tabacchi, lotterie e attività similari; b servizi integrativi all automobile o all automobilista quali: officina meccanica, elettrauto, gommista, lavaggio, servizi di lubrificazione, servizi informativi di interesse generale e turistico, aree attrezzate per camper, servizi igienici di uso pubblico, fax, fotocopie, punto telefonico pubblico, bancomat. I locali devono essere dotati di superfici a parcheggio per la sosta stanziale e di relazione nella misura indicata dal regolamento comunale sul commercio in sede fissa attuativo della L.R. 28/05 e successive integrazioni. L area di insediamento degli impianti di distribuzione non può essere oggetto di frazionamento immobiliare, anche a seguito della realizzazione delle diverse attività e servizi accessori, la cui permanenza è comunque correlata a quella dell impianto. Art. 7 perequazione e partecipazione alla sostenibilità urbanistica degli inter- venti. Gli atti abilitativi l installazione e l esercizio di nuovi impianti o le modifiche ad impianti esistenti, comportano la corresponsione del contributo di edificazione, di cui all art. 119 della L.R. 1/05, da determinarsi con le modalità indicate dall allegato Y al Regolamento Edilizio. L installazione di nuovi impianti e l ampliamento di impianti esistenti sono assoggettati a criteri di ridistribuzione sociale dei diritti edificatori, ai sensi - 7 -
8 dell art. 60 della L.R. n. 1/05, e concorrono a tal fine, in aggiunta al precedente contributo di cui all art. 119 della L.R. 1/05, alla sostenibilità urbanistica degli interventi di nuova edificazione nel territorio comunale, mediante cessione gratuita al Comune di aree per servizi pubblici, con superficie pari almeno al 75% della superficie fondiaria complessiva utilizzata per il distributore (o per l ampliamento, con possibilità, secondo la valutazione comunale, di monetizzare l importo integralmente in relazione alle specifiche necessità della zona. Al fine di incentivare la razionalizzazione e il potenziamento della rete di distribuzione, anche con opportune ricollocazioni territoriali degli impianti esistenti, l area di sedime degli impianti che si trasferiscono può essere ceduta al Comune al fine della compensazione di cui al comma precedente. Il contributo di sostenibilità urbanistica non è dovuto nel caso in cui il titolare della richiesta stipuli una convenzione con il Comune di Prato, contenente l impegno a praticare prezzi di vendita concordati con il Comune stesso, ovvero a favorire la distribuzione di alimentazioni alternative a ridotto impatto ambientale. Lo schema di convenzione contenente i criteri attuativi sarà approvato dal Consiglio comunale con specifico provvedimento. Art. 8 adeguamento degli impianti esistenti. I punti vendita esistenti e compatibili, a seguito delle verifiche effettuate, sono indicati nella tav. 1 del presente Piano. Per essi sono ammessi gli adeguamenti alla presente normativa, in riferimento all area di insediamento. Art. 9 autorizzazioni. Sono soggette ad autorizzazione unica, rilasciata dal Comune, l installazione e l esercizio di nuovi impianti, l aggiunta di altri carburanti in impianti esistenti, la ristrutturazione totale di un impianto nella stessa area, da intendersi come il mutamento contemporaneo di tutte le parti costitutive dell impianto
9 Sono soggette a dichiarazione di inizio di attività le modifiche agli impianti esistenti definite dal comma 1 dell art. 57 della L.R. 28/05 e qui di seguito elencate. a variazione della tipologia e del numero dei carburanti; b contemporanea sostituzione delle colonnine e dei serbatoi con variazione del numero delle prime e della capacità delle seconde; c sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri rispettivamente a erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati; d sostituzione di uno o più serbatoi o cambio di destinazione dei serbatoi o delle colonnine per prodotti già erogati; e variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi; f installazione di dispositivi self-service post-pagamento; g installazione di dispositivi self-service pre-pagamento; h variazione dello stoccaggio degli oli lubrificanti; i variazione dello stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico; j trasformazione delle modalità di rifornimento del metano. La dichiarazione è presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP del Comune e all ufficio competente dell Agenzia delle Dogane e possono essere iniziati i lavori dalla data di ricevimento della dichiarazione stessa. Sono altresì soggette a dichiarazione di inizio di attività, fatto salvo il rispetto di altre disposizioni nelle varie materie, l insediamento delle attività di vendita al dettaglio, di somministrazione di alimenti e bevande, di vendita della stampa, nonché l insediamento di servizi integrativi all automobile e all automobilista elencati al precedente articolo. Le autorizzazioni e le dichiarazioni di inizio attività dovranno avere il contenuto definito dal Regolamento Regionale di cui all art. 60 della L.R. 28/
10 Art. 10 collaudo. Non possono essere posti in esercizio i nuovi impianti e le parti degli impianti modificati previa autorizzazione, prima dell effettuazione del collaudo, secondo le indicazioni e le modalità dell art. 58 della L.R. 28/05. Per le modifiche soggette a dichiarazione di inizio attività, di cui al comma 1 dell art. 57 della L.R. 28/05, il collaudo è sostituito da una perizia giurata che attesta la regolarità dell intervento eseguito, da trasmettere dal titolare dell impianto, prima della messa in esercizio delle parti modificate, allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP del Comune e all ufficio competente dell Agenzia delle Dogane. *********************** Nuovo Art. 82 delle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico. Art Impianti di distribuzione dei carburanti. Oltre quanto previsto dal precedente articolo, gli impianti di distribuzione dei carburanti possono realizzarsi secondo i criteri e le modalità previste dal Piano della rete comunale di distribuzione carburanti
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