Indicazioni per le Commissioni d esame dei corsi per Operatore Socio Sanitario

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1 Indicazioni per le Commissioni d esame dei corsi per Operatore Socio Sanitario Principali riferimenti: Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n del 18 luglio Regolamentazione dei percorsi OSS (operatore socio sanitario) Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n del 7 marzo Modalità di riconoscimento dei crediti formativi spendibili in percorsi formativi ASA e OSS Circolare regionale H del , ad oggetto Attuazione DGR 5101/2007 nomina esperti commissioni d esame per Operatori Socio-sanitari Decreto Regionale n. 502 del Adeguamento dei gettoni di presenza per i componenti delle commissioni esaminatrici dei percorsi per Operatori Socio Sanitari di cui alla DGR VIII/5101/2007 Determinazione del Dirigente del Settore Formazione Professionale ed Istruzione della Provincia di Varese n del 25 settembre 2007 Indicazioni transitorie per l autorizzazione di percorsi formativi autofinanziati in base alla Legge Regionale n. 19 del 6 agosto 2007 e, per quanto applicabili, le indicazioni provinciali in merito ai Corsi riconosciuti ai sensi dell art. 27 L.R. 95/80. Le indicazioni di cui al presente documento si applicano solo ai corsi avviati dopo l entrata in vigore della D.G.R del , pubblicata sul B.U.R.L. in data 26 luglio A. COMMISSIONI D ESAME La composizione delle commissioni d esame per i percorsi di Operatore Socio Sanitario è stabilita dal punto 5 della Deliberazione della Giunta Regionale n del 18 luglio 2007 come segue: Presidente, individuato e nominato dalle Province o dalla Regione secondo le rispettive competenze in ordine ai corsi attivati, con conoscenza del sistema dei servizi in ambito sociale, sanitario e socio-sanitario, anche in regime libero professionale, appartenente alle professioni sanitarie previste dal D.Lgs. 502/92, integrate dalle figure di psicologo, educatore professionale e assistente sociale; Un commissario esperto in tematiche sanitarie individuato e nominato dalle Province o dalla Regione secondo le rispettive competenze in ordine ai corsi attivati tra il personale infermieristico in servizio nelle aziende del Sistema Sanitario Regionale, anche in collaborazione con le Aziende Sanitarie Locali ; 1

2 Un commissario esperto in tematiche sociali o socio-sanitarie individuato e nominato dalle Province o dalla Regione secondo le rispettive competenze in ordine ai corsi attivati tra il personale in servizio nelle Aziende Sanitarie Locali, appartenente alle seguenti figure professionali: o assistente sociale o educatore professionale o psicologo; Il coordinatore del corso con possibilità di delega a un rappresentante del corpo docente. Le commissioni d esame per i corsi autorizzati dalla Provincia verranno costituite con Determinazione Dirigenziale, in base alla predetta norma relativa alla composizione e tenendo conto di successive indicazioni regionali in merito, per quanto applicabili. Le commissioni potranno avvalersi della collaborazione di docenti del corso (la conduzione dell esame e la definizione degli atti formali spetteranno comunque ai soli dai membri effettivi). A.1 Elenchi degli esperti per la composizione delle Commissione I componenti esterni verranno nominati sulla basi di appositi elenchi provinciali: 1. per i presidenti; 2. per gli esperti in tematiche sanitarie; 3. per gli esperti in tematiche sociali o socio-sanitarie, in base alle indicazioni della competente ASL. Al fine di meglio identificare il requisito esperienziale previsto dalla Delibera Regionale per i Presidenti e garantire un adeguato livello di conoscenza/esperienza per quanto concerne gli esperti in materia sanitaria, si precisano di seguito i seguenti aspetti: 1. Presidenti: la prevista conoscenza del sistema dei servizi in ambito sociale, sanitario e sociosanitario sarà attestabile con un periodo di attività non inferiore a tre anni negli ultimi sette anni nei predetti servizi, limitatamente a quelli in cui sia prevista la figura dell Operatore sociosanitario a fini di raggiungimento degli standard o accreditamento in base alla normativa regionale in materia 1, ovvero in Enti locali per funzioni di programmazione e/o controllo nell ambito del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari; 2. Esperti in tematiche sanitarie: infermieri regolarmente iscritti al Collegio IPASVI ed in servizio in aziende del Servizio Sanitario Regionale, con esperienza professionale pari ad almeno cinque anni in reparti di degenza; 3. Per gli esperti in tematiche sociali, ci si atterrà invece alle indicazioni della competente ASL. 1 Quali: strutture sanitarie con unità di degenza, RSA, strutture per disabili, servizi di assistenza domiciliare, Centri diurni integrati per anziani 2

3 Le modalità di formazione di detti elenchi saranno stabilite con appositi atti dirigenziali. A.2 Richiesta di convocazione della Commissione d esame Gli Operatori dei corsi di competenza provinciale devono provvedere a far pervenire al Settore Formazione Professionale e Istruzione della Provincia di Varese, almeno 60 giorni prima della data d esame, la richiesta di nomina della Commissione per ogni singolo corso OSS, da compilare, di norma, attraverso il sistema informativo regionale Monitorweb. Il preavviso di 60 giorni è necessario in considerazione della condizione di personale in servizio attivo degli esperti in materia sanitaria, con conseguente necessità da parte di questi ultimi di concordare con il proprio datore di lavoro turnazioni che consentano l effettiva presenza all esame. Gli uffici provinciali si riservano comunque la possibilità di concordare con gli Operatori un nuovo calendario in caso di difficoltà nella nomina di Commissione nelle date proposte. L articolazione delle prove, di cui oltre, e la loro durata, dovranno essere definite tenendo conto della necessità di effettuare una piena verifica delle competenze acquisite da parte degli allievi, garantendo agli stessi la possibilità di poter adeguatamente esprimere le proprie potenzialità, soprattutto in considerazione del fatto che, in base alla normativa regionale, l esame finale rappresenta l unico momento valutativo abilitante, come ulteriormente sottolineato dal D.D.U.O. n. 502 del 24 gennaio Di conseguenza, la durata dei singoli colloqui e delle prove pratiche dovrà mediamente non essere inferiore a 30 minuti ad allievo e quindi con una articolazione delle operazioni, di norma, non inferiore alle due giornate, fatti salvi i casi di corsi con un limitato numero di allievi. Le riunioni preliminari e finali dovranno anch esse avere una congrua durata in relazione ai compiti assegnati alla commissione, di cui oltre, commisurata al numero di allievi. Non sono proponibili per le prove finali le giornate festive. A.3 Nomina delle Commissioni Nell atto di nomina verrà indicato quale componente interno il Coordinatore del corso, in base a quanto comunicato dall Ente in fase di approvazione del progetto o a seguito di successive modifiche di attribuzione di tale incarico. L incaricato potrà, anche successivamente all adozione della determinazione dirigenziale di nomina, esercitare il diritto di delega, con formale dichiarazione resa in forma scritta e dandone comunicazione agli uffici provinciali: la delega dovrà essere mantenuta agli atti dell Ente ed esibita al Presidente al momento dell insediamento della Commissione. 3

4 Per l individuazione dei nominativi dei membri esterni, di norma, si procederà di volta in volta alla estrazione di una lettera dell alfabeto, applicando comunque il criterio di garanzia della massima possibilità di rotazione, ed evitando, a meno di cause di forza maggiore, l assegnazione a breve scadenza di incarichi presso lo stesso Ente o sede operativa e fatti salvi i casi di incompatibilità di cui oltre. A seguito dell individuazione del primo nominativo si procederà a contattare l interessato a mezzo posta elettronica e/o telefonicamente, al fine di verificarne la disponibilità. Spetta all interessato, ove necessario, conseguire le eventuali autorizzazioni da parte della propria azienda o Ente. In caso di mancata risposta positiva entro il termine massimo di due giorni lavorativi, ovvero in caso di irreperibilità negli abituali orari d ufficio degli addetti provinciali, la proposta di candidatura si riterrà rifiutata e si procederà con il candidato seguente in ordine alfabetico, fatti salvi i criteri di rotazione sia a livello personale che di Ente e di incompatibilità. Qualora il numero di candidati per una categoria sia limitato a causa di decisioni assunte da altri Enti, si potrà anche optare per la nomina diretta d ufficio. Costituirà elemento di priorità nell assegnazione la comprovata esperienza (almeno nell arco di tre anni) in qualità di docente, coordinatore o tutor in attività formative in ambito sanitario o socio-sanitario in corsi a valenza pubblica o validi al fine dei riconoscimento crediti ECM ai frequentanti. La priorità verrà applicata contattando in prima battuta i soggetti con esperienza, sino al terzo interpellato per la medesima commissione, tenendo conto dei predetti criteri. La Provincia si riserva di realizzare appositi incontri formativi/informativi per i componenti delle commissioni: la partecipazione a tali incontri costituirà elemento di priorità nell assegnazione degli incarichi, in aggiunta a quanto sopra indicato per l aspetto esperienziale. In caso di previsione di un consistente numero di commissioni nello stesso periodo, ovvero in prossimità di festività/ferie, gli uffici provinciali potranno richiedere anticipatamente agli interessati di comunicare la propria disponibilità di massima nell arco temporale in questione: in caso di mancata disponibilità/risposta gli interessati non verranno temporaneamente contattati. In caso di diniego alla nomina per tre volte consecutive, fatti salvi eccezionali e giustificati motivi, l interessato verrà cancellato dall elenco provinciale, e tale provvedimento verrà adottato anche in casi di gravi inadempienze, quali ad esempio la mancata ottemperanza alle indicazioni del presente documento o la mancata presentazione presso la sede d esame senza preavviso. Costituisce condizione di incompatibilità, per la nomina quale membro esterno il prestare o l aver prestato, nel corso dei 12 mesi precedenti l esame, attività lavorativa in qualità di dipendente o collaboratore esterno presso l Ente 2 dove si svolgono gli esami, ovvero di aver svolto l incarico di tutor aziendale per corsi dell Ente interessato nel medesimo periodo. L insussistenza delle cause di incompatibilità deve essere formalmente espressa all atto di accettazione della nomina, con 2 Con riferimento all Ente in quanto tale e non a singole sedi operative (vedasi il caso dell Agenzia Formativa della Provincia di Varese: gli incarichi svolti per una sede della stessa comportano la incompatibuilità per tutte le sedi) 4

5 apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, da inoltrare a mezzo fax al momento di accettazione dell incarico. A.4 Compiti del Presidente e dei Commissari Il Presidente di Commissione ha il compito di garantire il regolare svolgimento delle prove in base alla normativa ed alle indicazioni operative di riferimento, avendo particolare riguardo al diritto degli allievi di svolgere le prove in un clima di serenità sia a livello collettivo, sia a livello individuale. A tale proposito, di concerto con il membro interno di Commissione, dovrà verificare che le prove vengano svolte tenendo conto dell effettivo livello di preparazione teorica e pratica previsto per la figura professionale di riferimento, in base alla declinazione delle competenze, abilità e conoscenze di cui alla deliberazione regionale 5101/2007. Dovrà inoltre provvedere ai seguenti adempimenti, avvalendosi della collaborazione degli altri componenti la Commissione: a) prima dell inizio della riunione preliminare verificare l adeguatezza, ai fini dello svolgimento delle prove, dei locali e delle attrezzature di laboratorio. Per queste ultime, dovrà fare riferimento all elenco delle attrezzature indicate nel progetto approvato ed in particolare alla dotazione minima di laboratorio prevista dalla normativa regionale. In merito ai locali, dovrà verificare la dislocazione delle singole postazioni al fine di garantire un adeguato svolgimento delle prove a livello individuale; b) siglare, per presa d atto, in tre copie, la scheda di dichiarazione dei contenuti del corso (Allegato F) di cui al D.D.G n del 01/06/2004; due copie andranno consegnate agli uffici provinciali all atto della richiesta di stampa attestati, la terza dovrà essere conservata agli atti del corso da parte dell Operatore; c) siglare per presa visione il prospetto riassuntivo delle presenze aggiornato a fine corso, verificando la percentuale di ore frequentate (pari nel complesso a non meno del 90%) e le schede contenenti le valutazioni degli allievi; d) verificare che per ogni allievo siano state correttamente compilate le schede di valutazione 3 dello/dei periodo/i di stage, con sottoscrizione del giudizio finale da parte dei tutor formativo ed aziendale ed apposizione del visto di validazione del Coordinatore del corso; e) sottoscrivere i modelli previsti e definiti con apposita Circolare Dirigenziale; f) informare tempestivamente gli uffici provinciali in merito ad eventuali problematiche o situazioni anomale verificatesi nel corso dell esame, dando in particolare immediata comunicazione in relazione a dubbi di ammissibilità al corso; 3 Dovranno essere state utilizzate le schede predisposte dalla Provincia di Varese e di cui al Protocollo d Intesa, approvate con Deliberazione della Giunta Provinciale PV n. 216 del 15 giugno

6 g) verificare la corretta compilazione dei verbali, cui attenderà di norma il componente interno, eventualmente coadiuvato da personale dell Ente. Nella sua veste di garante del regolare svolgimento degli esami, il Presidente ha facoltà di interrompere o sospendere i lavori della Commissione nei seguenti casi, dandone immediata comunicazione ai competenti uffici provinciali: 1. inadeguatezza strutturale, con riferimento ad aule ed attrezzature di laboratorio; 2. carenze nella documentazione prodotta dall Operatore; 3. mancanza o venir meno del numero legale per la valida costituzione della Commissione (due membri oltre al Presidente stesso); 4. palesi e reiterati comportamenti problematici da parte dei Commissari e/o degli allievi, tali da inficiare il necessario clima di sereno svolgimento delle prove. Nei casi di interruzione dovuta ai motivi 1 e 2, il Presidente dovrà informare immediatamente gli uffici provinciali: a questi ultimi spetterà definire, valutata la situazione emersa, se la sessione d esame possa intendersi effettuata e se la nuova convocazione della medesima Commissione dia origine ad una ulteriore sessione. I componenti esterni hanno l obbligo di compilare apposite schede di monitoraggio, da trasmettere entro e non oltre 5 giorni lavorativi dal termine della sessione d esame agli uffici provinciali: questi ultimi provvederanno poi all inoltro delle schede degli esperti alle Direzioni Regionali sanità e Famiglia e Solidarietà Sociale. Il mancato invio entro il predetto termine comporterà la sospensione dagli elenchi provinciali per un periodo non inferiore a due mesi dalla data di effettiva consegna. B. AMMISSIONE ALLE PROVE FINALI Sono di norma ammessi alle prove finali gli allievi che abbiano concluso il ciclo formativo, con una frequenza non inferiore al 90% delle ore del corso, calcolate in relazione al complessivo numero di ore di frequenza effettuate anche nell ambito di corsi diversi 4, ovvero in relazione al monte ore previsto per eventuali percorsi individualizzati, attivabili in base a quanto indicato nell Appendice delle Procedure provinciali di riconoscimento dei corsi di Formazione 4 In caso di assenze superiore al 10% del monte ore, l allievo potrà essere ammesso alla frequenza di un corso successivo, con possibilità di riconoscimento totale o parziale delle ore svolte secondo modalità definite dall Ente titolare del nuovo corso: l inserimento dovrà essere oggetto di preventiva comunicazione agli uffici provinciale, che valuteranno la proposta dell Ente a fini di presa d atto della stessa, previa eventuale integrazione. Verranno considerate a fini di ammissione all esame sia le ore del primo corso, sia quelle della successiva attività. La percentuale complessiva di frequenza che non dovrà essere inferiore al 90% del monte ore (di ore per la formazione di base, 400 per gli allievi già in possesso di titolo ASA o OTA e definitiva in base ai singoli percorsi individualizzati per gli allievi ammessi con riconoscimento crediti in tali casi la durata non può essere inferiore a quanto stabilito dalla DGR 4260/2007). 6

7 Professionale, di cui alla Deliberazione della Giunta provinciale P.V. n. 128 del 2 maggio 2007, valida in fase di prima attuazione della L.R. 19/2007. Rappresentano inoltre elementi di ammissibilità all esame la valutazione positiva della parte teorica ed il superamento positivo della/e fase/i di tirocinio: in relazione a tali elementi, deriva l obbligatorietà, da parte dell Ente, di formalizzare anche le valutazioni della parte teorica, oltre a quelle dei tirocini, per i quali è prevista una specifica modalità nella normativa regionale e nelle indicazioni provinciali [vd. precedente punto A.4e)]. C. RIUNIONE PRELIMINARE Le Commissioni possono considerarsi costituite ed operare quando viene garantita la presenza del Presidente e di almeno due Commissari. Come già richiamato, la riunione preliminare dovrà avere, anche in relazione al numero di allievi, una durata tale da consentire ai componenti della Commissione di effettuare tutte le operazioni di propria competenza, come oltre indicato. Sarà comunque cura degli Operatori/Enti Gestori segnalare tempestivamente agli uffici provinciali l eventuale assenza o ritiro dei Commissari, al fine di verificare la possibilità di una loro sostituzione nel caso in cui venga meno il numero legale. I Commissari che dovessero intervenire dopo la formale costituzione della Commissione e comunque non dopo l avvio delle prove orali e pratiche, potranno essere integrati nella Commissione stessa. Dovranno essere informati in merito alle decisioni formalmente adottate, alle quali saranno tenuti ad uniformarsi, fatta salva la possibilità di far risultare a verbale eventuali proprie opinioni discordanti, escludendosi comunque la possibilità di far nuovamente esprimere la Commissione su quanto già oggetto di decisione. L Operatore dovrà mettere a disposizione della Commissione la seguente documentazione, da mantenere ai propri atti e che non potrà in alcun caso essere acquisita in originale o in copia da singoli componenti la Commissione: programma di dettaglio del corso; registri dell attività didattica interna e del/dei eventuale periodo/i di stage; relazione scritta/scheda di valutazione di ogni allievo, riportante la valutazione di ammissione in decimi, anche con espresso riferimento al/ai periodo/i di stage; stampa del prospetto delle presenze (o modello F1 provvisorio aggiornato con le ore di frequenza sino all ultimo giorno di lezione), da allegare al verbale della Commissione, debitamente vistato dal Presidente. 7

8 In caso di mancanza o incompletezza della predetta documentazione o di assenza della strumentazione necessaria, lo svolgimento della sessione d esame verrà interrotto, dandone comunicazione agli uffici provinciali, al fine di valutare la situazione venutasi a creare. La sessione d esame potrà essere ripresa, ovvero ne verrà convocata una nuova da parte provinciale, previo accordo con l Operatore ed i Commissari. Spetta alla Commissione Esaminatrice all atto della riunione preliminare: a) verificare le condizioni di ammissione all esame dei candidati, in base a quanto indicato al precedente paragrafo B. La verifica di ammissibilità al corso spetta invece all Operatore, che se ne assume la relativa responsabilità all atto dell avvio del corso, fornendo a tale proposito specifica attestazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Qualora comunque in corso d esame emergessero situazioni dubbie, le stesse andranno indicate nel verbale di commissione ed il Presidente dovrà darne immediata comunicazione agli uffici provinciali per le verifiche e le decisioni del caso, informandone l allievo interessato. L emissione della certificazione e di eventuali attestati provvisori da parte dell Operatore potrà avvenire solo dopo la comunicazione delle decisioni assunte in merito ai problemi segnalati; b) incontrarsi con i docenti, che provvederanno a relazionare sul programma svolto durante l attività formativa (pratica di laboratori, tirocini esterni, eventuali difficoltà incontrate o superate, ecc). I docenti inoltre presenteranno un unica relazione scritta/scheda di valutazione per ogni candidato, comprendente anche una valutazione in decimi, sia relativamente alla attività didattica sia a quella di stage; c) concordare le caratteristiche, l orario e le modalità di svolgimento delle prove, in relazione alle quali verranno applicate le modalità di attribuzione del punteggio successivamente descritte. In particolare dovranno essere prese in esame le due ipotesi di prova scritta e relative griglie di valutazione predisposte dall ente, anche a fini di eventuali correzioni e/o integrazioni. D. PROVE D ESAME Il Presidente della Commissione, prima dell inizio delle prove, unitamente ai Commissari, verificherà l identità degli allievi attraverso l esibizione di un documento personale. Dovrà anche essere verificata la rispondenza rispetto ai dati anagrafici presenti sul mod. F1 provvisorio; in caso di errori, l Operatore dovrà richiedere agli uffici provinciali di effettuare le correzioni, inviando copia dei documenti personali, prima della stampa del mod. F1 definitivo. Gli estremi del documento di identità degli allievi ammessi alla prova finale dovranno essere riportati sul verbale delle prove d esame, che dovrà essere firmato dagli allievi. 8

9 Le prove d esame consisteranno in una prova scritta multidisciplinare e, conclusa la correzione di quest ultima con l attribuzione del relativo punteggio, si procederà con una prova professionale ed un colloquio. Per quanto concerne le prove, occorrerà attenersi alle seguenti indicazioni: prova scritta multidisciplinare, da conservare agli atti dell Ente consisterà in non meno di 70 domande a risposta chiusa, con la relativa griglia di correzione che preveda la possibilità di attribuzione automatica dei punteggi in relazione alle seguenti casistiche: risposta corretta, risposta errata, eventuale risposta parzialmente corretta, mancata risposta. Le domande dovranno riguardare in maniera proporzionale alle ore di lezione svolte tutte le competenze previste per la figura professionale. L Operatore, salvo l eventuale predisposizione diretta della prova scritta da parte degli uffici provinciali, dovrà predisporre due batterie di test che, una volta verificate e assentite nella riunione preliminare come prima indicato, saranno oggetto di sorteggio da parte di uno dei candidati prima della somministrazione al gruppo classe; prova professionale, consistente in una simulazione relativa ad almeno tre compiti della figura professionale, finalizzate a verificare le competenze organizzative e tecnico-professionali ed il corretto utilizzo di linguaggi e strumenti propri delle specifiche attività di lavoro, strutturata nelle seguenti fasi: o progettazione/pianificazione, o realizzazione, o controllo/consuntivo; colloquio individuale interdisciplinare, che dovrà riguardare le materie teoriche e tecniche del corso tenendo conto, per ciascun candidato, dell esperienza di tutto il percorso formativo, nonchè degli esiti delle prove precedenti, al fine di accertare la cultura professionale, le attitudini e le competenze professionali. Di conseguenza dovrà configurarsi come verifica del percorso formativo con riferimento al progetto personale e professionale dell allievo e potrà svilupparsi a partire da prodotti/ tesine 5 realizzati dal candidato stesso.. Per lo svolgimento delle prove orale e pratica, dovrà essere utilizzata e mantenuta agli atti una apposita scheda o griglia di valutazione per singolo allievo 6. Si ricorda che per le prove finali non sono previste prove di appello, salvo in caso di ricorsi, ai sensi dell art. 6 del Regolamento Regionale 4/1992. Il Presidente della Commissione ha tuttavia facoltà, in casi documentati di malattia o di impedimento di particolare gravità del candidato, di riconvocare una ulteriore sessione d esame 5 Gli elaborati prodotti saranno consegnati alla Commissione esaminatrice prima dell inizio delle prove e la valutazione, in caso di lavori di gruppo, dovrà comunque essere effettuata singolarmente 6 Da parte degli uffici provinciali si provvederà ad inviare agli Operatori esempi di griglie di valutazione 9

10 per lo svolgimento delle prove, in accordo con l Operatore e gli altri componenti e dandone comunicazione agli uffici provinciali. D.1 Valutazione del candidato Per la definizione della votazione finale verranno applicati i seguenti criteri: prova scritta multidisciplinare: 40%; prova professionale: 35%; colloquio: 25%. Nell ambito della prova professionale e del colloquio andrà posta particolare attenzione, anche nella formulazione della relative griglie di valutazione, ad accertare l effettiva capacità di comprensione ed utilizzo della lingua italiana. Per la definizione del punteggio finale si procederà concretamente come dai seguenti esempi, applicando l arrotondamento al secondo decimale: 1, relativo alla attribuzione di tutti i singoli punteggi in decimi: Valutazione conseguita Peso % Calcolo Valore pesato in decimi Prova scritta = *40 / Prova professionale = * 35 / 100 2,8 Prova orale = * 20 / 100 1,2 PUNTEGGIO TOTALE 2 + 2,8 + 1,2 6 2, relativo all attribuzione di punteggi a scala mista: Valutazione conseguita Peso % Calcolo Valore pesato in decimi Prova scritta = 57/70 (#) * 4 / 70 3,26 Prova professionale = 8/ * 35 / 100 2,8 Prova orale = 6/ * 25 / 100 1,2 PUNTEGGIO TOTALE 3,26 + 2,8 + 1,2 7,26 (#) Riferito all ipotesi di attribuzione di un punto per ogni risposta corretta in un questionario da 70 domande a risposta chiusa I punteggi della prova professionale e di quella orale sono espressi dalla Commissione a maggioranza: in caso di parità prevale il voto del Presidente. 10

11 I pesi percentuali sopra indicati potranno essere oggetto di modifica a mezzo di atto dirigenziale dopo un primo periodo sperimentale. D.2 Giudizio finale Il giudizio finale spetta alla Commissione Esaminatrice e deve essere formulato sulla base dei risultati delle prove d esame, utilizzando le modalità di applicazione dei punteggi descritte al punto precedente. Il giudizio complessivo finale si formula esclusivamente nei termini di IDONEO/A, per chi consegua un punteggio totale uguale o superiore a 6/10, o NON IDONEO/A in caso contrario.. Nel verbale della Commissione, di cui oltre, dovrà essere compilata la tabella riassuntiva riportante, per ogni allievo, i singoli punteggi e quello di valutazione conclusivo. La valutazione conclusiva in decimi dovrà essere riportata sulle dichiarazioni che Operatore/Ente Gestore rilascerà agli allievi che ne faranno richiesta per tutti gli usi consentiti dalle vigenti Leggi. Per ogni allievo non idoneo la Commissione Esaminatrice, su carta intestata dell Operatore, dovrà altresì esprimere in modo adeguato le motivazioni che hanno indotto alla dichiarazione di non idoneità, precisando in decimi i voti conseguiti nelle singole prove e quello finale, indicando i pesi percentuali attribuiti ad ogni singolo punteggio. Le valutazioni suddette dovranno essere redatte prima della chiusura della sessione d esame, sottoscritte da tutti i Commissari e conservate agli atti da parte dell Operatore: in caso di cessazione dell attività, tali valutazioni dovranno essere consegnate agli uffici provinciali, congiuntamente alla restante documentazione prevista dalla vigente normativa. E. VERBALI Per la documentazione delle prove d esame sono previsti due diversi verbali: a) il primo, Verbale della Commissione per le prove di accertamento finale, il cui modello verrà approvato con un apposito atto dirigenziale; b) il secondo, Verbale delle prove d esame, di norma da stampare a mezzo del sistema informativo regionale, salvo diverse indicazioni. 11

12 E.1 Verbale della Commissione per le prove di accertamento finale Deve essere compilato in duplice copia, di cui una da archiviare agli atti dell Ente e l altra da consegnare agli uffici provinciali all atto della richiesta di stampa degli attestati. Il verbale è unico anche in caso di più edizioni relative a percorsi individualizzati. Nel frontespizio sono riportati i dati dell Operatore, del progetto e quelli relativi alla composizione della Commissione da sottoscrivere da parte di tutti i Commissari. Seguono le pagine relative alla riunione preliminare, allo svolgimento delle prove d esame ed il prospetto riassuntivo dei punteggi dei singoli allievi. Nella parte relativa allo svolgimento delle prove andranno annotate data e orario delle stesse, l eventuale assenza di allievi o Commissari, nonchè ulteriori annotazioni in ordine a problematiche emerse: si dovrà inoltre dare atto, ove del caso, dell avvenuta procedura di scelta per sorteggio della prova scritta multidisciplinare. E.2 Verbale delle prove d esame Viene di norma stampato attraverso il sistema informativo regionale Monitorweb e deve essere compilato in triplice copia, di cui una da archiviare agli atti dell Ente e le rimanenti due da consegnare agli uffici provinciali come appresso specificato. Occorre utilizzare un verbale per ogni singola edizione. In tale verbale dovranno essere riportati i giudizi finali, utilizzando esclusivamente le dizioni IDONEO/A o NON IDONEO/A. Il Presidente della Commissione, nel firmare i verbali d esame, deve apporre la propria firma anche all interno di tutte le copie dei verbali in questione: Sotto l ultimo nominativo degli allievi esaminati, dopo aver controllato la completezza ed esattezza dei dati contenuti nei verbali medesimi,.dovrà barrare eventuali spazi bianchi residui. Il Presidente della Commissione dovrà inoltre apporre la propria sigla su tutti i fogli che compongono il verbale. Sul retro di tutte le pagine, ad eccezione dell ultima, dovrà essere apposto il timbro dell Ente con la firma del Direttore o Responsabile della Sede Operativa. Tale timbro andrà apposto anche nell ultima pagina ove è prevista la firma del rappresentante dell Ente. Dovranno essere inoltre applicati i timbri di giunzione tra i fogli che compongono il verbale, i cui fogli dovranno essere opportunamente pinzati. 12

13 Il Presidente deve indicare nel campo Note del verbale delle prove finali eventuali casi particolari 7, nonchè gli elementi essenziali relativi alla riunione preliminare 8. Per gli allievi ammissibili che non si presentano alle prove occorre indicare sul verbale ASSENTE, fatta salva la possibilità di effettuazione di apposite prove come indicato a pag. 9. F. PUBBLICAZIONE DEI GIUDIZI E RICORSI I giudizi espressi dalla Commissione Esaminatrice, secondo quanto indicato, devono essere pubblicati all albo delle comunicazioni dell Operatore, al termine dei lavori della Commissione. Avverso il giudizio della Commissione esaminatrice può essere presentato ricorso gerarchico improprio al Dirigente Responsabile del Settore Formazione Professionale e Istruzione della Provincia di Varese, entro il termine perentorio di 30 gg. dalla pubblicazione dei risultati finali d esame. Il suddetto ricorso è ammesso unicamente per motivi di legittimità. In caso di accoglimento dei ricorsi, il Dirigente del Settore Formazione Professionale ed Istruzione dispone la riconvocazione della medesima sessione d esame per procedere a nuove prove di accertamento della idoneità dei ricorrenti. G. GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO L entità dei compensi relativi ad ogni sessione è stabilita con Decreto Regionale 9. Il compenso viene liquidato direttamente a ciascun componente dall Operatore, entro e non oltre 30 giorni dalla data di chiusura dell esame: l importo spettante a ogni singolo Commissario d esami risulterà diminuito dalle ritenute di legge. I Commissari dovranno garantire una presenza costante durante tutto lo svolgimento dell esame ed il compenso verrà interamente riconosciuto a fronte dell effettiva partecipazione degli stessi per un periodo non inferiore al 75% della durata complessiva della sessione. 7 Segnalare i casi di mancata presenza giustificata di allievi, con conseguente decisione di convocazione di ulteriore apposita sessione 8 Si consiglia di utilizzare la dizione Si dà atto che la riunione preliminare si è svolta in data... dalle ore... alle ore... 9 In base al D.D.U.O. regionale 502 del , vigente al momento della approvazione del seguente documento i compensi per ogni per sessione ammontano 300,00 per il Presidente e 250,0 per gli altri commissari 13

14 Per quanto concerne eventuali sessioni suppletive per allievi assenti giustificati agli esami, si dispone, a fini di correttezza ed equità nei confronti dei Commissari e degli utenti (sui quali potrebbe venire a gravare il costo della nuova sessione) e tenuto conto che di norma tali sessioni si sviluppano nell arco di mezza giornata, il compenso spettante ai Commissari sarà ridotto del 50%. H. CERTIFICAZIONI Tranne dove diversamente indicato, la certificazione provinciale/regionale di qualifica per gli allievi idonei viene di norma stampata attraverso il sistema informativo regionale Monitorweb. In caso di mancato adeguamento del predetto sistema informativo regionale per quanto concerne il riferimento autorizzativo dei corsi, si procederà con l approvazione di un modello a mezzo di determinazione dirigenziale. Per i casi di mancata idoneità e per quelli di non ammissione all esame, l Operatore, ove espressamente richiesto dall interessato, dovrà rilasciare il Certificato di Competenze. Nel caso di mancata ammissione dovuta esclusivamente al superamento della percentuale massima di assenze, il Certificato di Competenze dovrà essere accompagnato da una dichiarazione riassuntiva relativa al numero di ore effettivamente frequentate per modulo/materia: tale dichiarazione dovrà comprendere i dati di dettaglio in merito agli eventuali periodi di stage già effettuati, con rilascio di copia autentica della scheda di valutazione. Inoltre, nel punto 5 della Certificazione di Competenze dovrà essere inserita la seguente dizione: L allievo/a non è stato ammesso/a alle prove d esame, avendo conseguito una percentuale di frequenza par al...% (n.... ore, come da prospetto riassuntivo di dettaglio allegato). ******************** 14

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