COMUNE DI ROMA CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE PRONTUARIO DI

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1 DI ROMA CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE PRONTUARIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA ANNO DI STUDI 2007 SCUOLA PERMANENTE DI FORMAZIONE PREPARAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE F.P.M. CREMISINI LUIGI F.P.M. IANNICCARI WALTER 1

2 PRONTUARIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA Aggiornato al 01\01\2007 DESCRIZIONE ILLECITO RIFERIMENTO LEGGE ED ARTICOLI * Al segno leggasi dirigente SANZIONE EURO ACCONCIATORI (vedi voce barbieri) AGENZIE - Agenzie in genere Agenzie d affari prive di licenza Art. 115 del T.U.L.P.S. (anche per gli ottici che fanno servizio di sviluppo e stampa tramite laboratorio esterno, come un agenzia di intermediazione, che in genere non sono disciplinate da norme specifiche). Anche per la vendita di auto e oggetti usati conto terzi. Non sono soggetti alla disciplina dell art. 115 le agenzie di trasporto merci mediante autoveicoli, cambiavalute, recapito corrispondenza e plichi (vedi art. 206 Reg. Esec. del T.U.L.P.S.) e le agenzie immobiliari (vedi legge 39/99) e gli uffici amministrativi Mancata esposizione della licenza art. 180 Reg. Esecuzione T.U.L.P.S. 308,00 Mancanza Registro operazioni e/o la tabella tariffe operazioni -Art. 120 I c. del T.U.L.P.S. 308,00 Registrazioni incomplete Art. 219 Reg. Es. TULPS 308,00 ENTE SCRITTI DIFENSIVI * Operazioni diverse da quelle indicate nella tabella Art. 120 II c. TULPS N.B. le agenzie recupero crediti-pubblici incanti-matrimoniali e pubbliche relazioni, sono ancora di competenza della Questura, di conseguenza Sanzioni allo Stato e scritti Difensivi al Prefetto Inosservanza O.S. o D.D. emesse per attività di cui sopra art. 650 C.P. riferimento art. 17 ter c. 3 T.U.L.P.S. Agenzie pratiche automobilistiche Esercitava l attività ( anche di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto senza essere in possesso della relativa autorizzazione rilasciata dalla provincia Art. 9 comma 4 L. 08\06\ 1991, N.264 Mancanza di Autorizzazione rilasciata dalla Provincia. Art. 123 Codice della Strada Mancanza di Attestato di Idoneità Professionale ( rilasciato dalla M.C.T.C.) art. 348 C.P. Agenzie di viaggio 3.443, Mancanza di autorizzazione - Art. 26 Legge Regionale n.10/ ,00 Mancata esposizione dell autorizzazione 172,00 Agenzie Immobiliari PROVINCIA PROVINCIA PROVINCIA PROVINCIA Uso di modelli di cui non è stata consegnata copia alla Camera di Commercio. Art. 5 L. 39/89 rel. Art. 21 D.M. 452/ ,00 Mancata iscrizione a ruolo di Agenti Affari di mediazione. Art. 2 L. 39/89 688,00 STATO C.C.I.A.A STATO 2

3 Agriturismo La Legge 20 febbraio 2006 n. 96, definisce e disciplina l attività, compresa l ospitalità in alloggi o in spazi all aperto destinati ai campeggiatori,ma anche la somministrazione di alimenti e bevande prodotti nell azienda. Per l autorizzazione necessita C.I.A. al Comune e consente l avvio immediato dell attività. La norma come le altre riguardanti i produttori agricoli di cui all art e 230 bis del C.C., non prevedono sanzioni, pertanto in caso di mancanza di autorizzazione si procederà con l applicazione delle norme di riferimento, somministrazione 287\91, alloggio 86 del T.U.L.P.S. ecc. Le regioni disciplinano le modalità per il rilascio del certificato di abilitazione all esercizio dell attività agrituristica. Vedi anche legge regione lazio 2 novembre 2006 n. 14 Animali (vedi anche voce cani e Reg. sulla tutela degli animali) Custodia di animali domestici in condizioni tali che recano nocumento all igiene, alla salute ed alla quiete delle persone nonché pregiudizio agli animali stessi. Art.19 c.3 e art. 24 c.5 L.R. 34/97 (vedi anche art. 18 Reg. P.U. e art. 659 C.P.). 308,00 Atti crudeli verso gli animali in luogo pubblico o privato (strazio, sevizie, fatiche ) Art.19 c.4 L.R. 34/97 in rel. Art. 727 C.P. sost. L. 189/2004 Animali pericolosi lasciati liberi senza cautele o affidati in custodia a persone inesperte. Art. 672 C.P. (depenalizzato art. 33 L. 689/81) 51,00 E vietato detenere animali domestici o da cortile quando la scarsa ampiezza e le inadeguate strutture degli ambienti e la trascurata igiene determina uno stato di pericolo per la salute pubblica o molestia ai vicini. - Art. 145 c. 2 Reg. Serv. Veter. Animali molesti E vietato tenere nelle abitazioni, negozi, magazzini, cortili, giardini, cani o altri animali che disturbano la quiete dei vicini. Art.18 del Reg. P.U. Circolazione, allevamento e vendita di animali E vietato lasciar circolare nell abitato animali di qualsiasi specie, se non controllati. E inoltre vietato l allevamento, e la tenuta in appositi spazi o gabbie Art. 10 del Reg. P.U. Accesso degli animali sui mezzi di trasporto. E consentito l accesso degli animali domestici ( esclusi i cani di taglia grande ) su tutti i mezzi di trasporto con particolari modalità. Esempio sui mezzi di trasporto i cani devono essere tenuti con guinzaglio e museruola. Per i gatti è obbligatorio il trasportino ecc.ecc. Art. 13 del Reg. Com. sulla tenuta degli animali Sui taxi gli animali di piccola taglia sono sempre ammessi al trasporto. Il trasporto è facoltativo per i cani di grande taglia Maltrattamento di animali chiunque per crudeltà o senza necessità cagiona una lesione ad un animale,ovvero lo sottopone a sevizie, fatiche o lavori insopportabili Art. 544 ter, del C.P. modificato dalla legge 189 /2004 Uccisione di animali causata per crudeltà o senza necessità. Art. 544 bis del C.P. modificato dalla Legge 189/2004 Spettacoli o manifestazioni vietate Chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali Art. 544 quater modificato dalla Legge 189/2004 Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce di cani e gatti per la produzione, confezionamento di pelli o capi di abbigliamento, nonché la commercializzazione o l introduzione nel territorio nazionale legge 189/2004 sequestro merci 160,00 3

4 ARTIGIANATO (Laboratori) I laboratori di artigianato possono vendere nei locali di produzione o a questi adiacenti i beni di produzione propria e possono fornire al committente beni accessori alle esecuzioni delle opere e alla prestazione del servizio senza sottostare alla disciplina del commercio D.Lgs 114 del 98. Le imprese artigiane devono iscriversi all albo entro 30 gg. dall inizio dell attività. Laboratori all interno di supermercati regolarmente autorizzati L avvocatura con nota del 3 marzo 2006 prot fasc. 40\2617 a seguito di richiesta parere, ritiene che i laboratori artigianali tipo lavorazione carni all interno di supermercati non necessitino di autorizzazione ai sensi della Del. Con. Com. 2995\77, è necessario che i locali in cui viene svolta l attività suddetta siano conformi alle norme igienico-sanitarie previste per la specifica funzione. Mancanza dell Attestato di Idoneità Tecnico Sanitaria del Municipio- o D.I.A. Del. Cons \77 ( per persone fisiche o società artigianali previste dall art. 3 della legge 443\85) Soggetto a D.I.A. Mancanza dell Attestato di Idoneità Tecnico Sanitaria del Municipio- o D.I.A. ( per le s.p.a. e società non artigianali previste dall art.3 della legge 443\85) Soggetto a D.I.A.- Art 33 del reg. di Pol. Urbana Mancanza del Nulla Osta Tecnico Sanitario rilasciato dalla A.S.L.. Art. 46 Reg. Igiene. N.B. Per le attività relative a prodotti alimentari vedi voce autorizzazioni sanitarie e n.o.t.s. per prodotti o generi alimentari Se il laboratorio è considerato insalubre: Art. 216 T.U.L.S. Vetrerie Carrozzerie Falegname - Autoriparatore (vedi voce autoriparazione). Omessa presentazione domanda d iscrizione all Albo Provinciale delle Imprese Artigiane ( da presentarsi entro 30 gg. Dall inizio della attività) Art. 15 lett. G) c. 1) e 16 Legge Regionale n. 17 del 1/9/99. Se il laboratorio è di prodotti alimentari: Mancanza dell Autorizzazione Sanitaria rilasciata dalla A.S.L. Art. 2 L. 283/62. Imprese anche artigiane che possono dar luogo ad emissione nell atmosfera di agenti inquinanti Carrozzerie con verniciatura verniciatura o laccatura di mobili verniciatura metalli vari torrefazione di caffè laboratorio orafi con fusione e le altre attività inserite nell elenco degli impianti a ridotto inquinamento atmosferico devono essere in possesso dell autorizzazione provinciale. D.P.R. 24/05/88 n. 203 art. 13 e 25 (modificato dal D.P.C.M. 21/07/89 e D.P.R. 25/07/91). ASCENSORI E MONTACARICHI Ascensori e/o montacarichi in uso senza la comunicazione inizio attività - entro 10 giorni dalla data di rilascio del certificato di conformità del tecnico installatore. ATTIVITA RICETTIVE (alberghi, pensioni, ecc.) 160,00 41,00 516,00 258,00 Rapporto informativo XII Dip.to Mancanza licenza Art. 86 T.U.L.P.S. e art. 9 c. 1 legge 29 marzo 2001 n. 135 Mancanza Autorizzazione Sanitaria art. 231 T.U.L.S. 34,00 4

5 Mancanza registrazione alloggiativa art. 109 T.U.L.P.S. I titolari delle strutture sono tenuti a far compilare e sottoscrivere ai clienti schede di dichiarazione delle generalità che dovranno essere comunicate all Autorità di P.S., anche con sistemi telematici, entro 24 ore dall arrivo. (art. 8 c. 3 legge n. 135) Mancanza Certificato Prevenzione Incendi (CPI) ( per attività con oltre 25 posti letto). Art. 24 bis Reg. Polizia Urbana Ampliamento ricettività alloggiativa (camere o posti letto) Art. 167 Reg. Esecuzione T.U.L.P.S. in rif.to art. 86 T.U.L.P.S. + Mancanza dell Autorizzazione Sanitaria Art. 231 T.U.L.S. 34,00 Tessera sanitaria non alimentare Art. 14 R.D n art. 260 T.U.L.S. ( personale addetto alle camere) Bed & breakfast ( Max 3 camere e 6 posti letto ) inosservanza prescrizioni - Art. 8 Legge Regionale 18/97- Affittacamere non autorizzato Art. 14 Legge Regionale 18/97 ( Max 6 camere e 12 posti letto ammobiliate in non più di due appartamenti nello stesso stabile nei quali sono offerti alloggio ed eventualmente servizi complementari ) 68,00 RAPPORTO INFORMATIVO ALL A.P.T. VIA PARIGI, ,00 Ampliamento ricettività Art. 14 legge regionale 18/97 430,00 Mancata esposizione prezzo 258,00 ATTIVITA SANITARIE..PODOLOGO Con circ n del 7\7\2000 il Dip. 5 dispone che negli studi professionali ove si esercitano attività sanitarie podologo anche se svolte in luoghi privati non necessitano di autorizzazione ai sensi dell art. 193 e 194 del T.U.LL.SS.ne del N.O.T.S.del locale AUTORIMESSE E AUTONOLEGGI Il D.P.R. n. 480 del 19 dicembre 2001 ha abrogato nell art. 86 T.U.L.P.S. le parole esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture : Pertanto le attività in parola sono soggette a D.I.A. da presentare al comune ove ha sede l attività. Fino a quando la Regione non provvederà a regolamentare la materia con proprio atto legislativo, l esercizio dell autorimessa senza aver prodotto la relativa D.I.A. è rimasto privo di sanzione e si dovrà trasmettere il solo R.A. RAPPORTO AMMINISTiA TIVO Mancanza registro annotazione veicoli ricoverati stante l abrogazione dell art. 196 T.U.L.P per le stesse motivazioni sopraindicate medesima procedura. La registrazione dei veicoli potrà avvenire anche con supporti informatici le cui modalità dovranno essere stabilite con Decreto del Min. dell Interno Con nota del Min. Interni N. P192\4108 sott. 22\22 e 22\3 del 08\03\2000 in rif. ai parametri del D.M. 1 febbraio 1986 stabilisce che 4 ciclomotori o\e motocicli possono essere considerati come un (1) autoveicolo ai fini del C.P.I. e rispetto al numero dei mezzi parcati nelle autorimesse Possono essere parcheggiate vetture a gas con impianto dotato di sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU nei piani fuori terra e nel primo piano interrato. Vedi Decr. Ministero Interno del 22/11/2002. Certificato prevenzione incendi (per più di 9 autoveicoli) art. 24 Bis del Reg. P.U. Soggetto a D.I.A. Orario autorimesse il gestore determina liberamente l effettivo orario di apertura e chiusura dell esercizio per i giorni feriali e festivi. Obbligo di comunicarlo con cartello ai clienti all interno dell autorimessa e di averlo comunicato al Municipio. Art. 7 bis T.U.E.L. D.L. 267/20 in rif. O.S. n 12 del 5

6 27/05/2003. Autonoleggio senza conducente. Il D.P.R. 481 del dispone che necessita D.I.A. e abroga l art. 158 del Reg di.esec. del T.U.L.P.S. Valgono le disposizioni su riportate nella voce autorimesse. AUTORIPARAZIONE Oltre alle sanzioni previste nella voce Artigiani (laboratori) l attività di autoriparazione iniziata senza aver effettuato la dichiarazione inizio attività presso la C.C.I.A.A. art. 10/II c. L. 122 del Le attrezzature vanno poste sotto sequestro cautelare per la successiva confisca Art. 13/II c. L. 689 del 24/11/81 NOTA: presso la C.C.I.A.A. era istituito un Registro, ora abrogato, presso cui dovevano essere iscritte le imprese articolato in 4 sezioni : 1) meccanica e motociclistica; 2) carrozzeria; 3) elettrauto; 4) gommista. L impresa può essere iscritta ad una o più sezioni ,00 STATO C C I A.A Proprietario di veicolo a motore (o possessore) che per la riparazione non si STATO 86,00 avvalga di una impresa iscritta al registro Art. 6 L. 122 del C C I A.A AUTORIZZAZIONI SANITARIE e N.O.T.S. per generi o prodotti alimentari Con la delibera n. 275 del 16 maggio 2006 la Giunta Regionale, in ottemperanza a regolamenti comunitari, ha rivoluzionato l argomentazione, disponendo che per tutte le attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio,somministrazione e vendita, di generi o prodotti alimentari sono soggette a procedura di registrazione. In sostanza non vengono più rilasciate dalle A.S.L. le suddette autorizzazioni, ma il titolare dell attività,sotto la sua responsabilità dichiarerà che l attività da lui svolta è conforme alle norme igienico-sanitarie. Quindi di fatto le suddette autorizzazioni sono sostituite da una auto-dichiarazione. Importante notare che la delibera al punto 2,sotto la voce registrazione dispone che le suddette autorizzazioni sono sostituite e non abrogate. La dichiarazione si presenta tramite denuncia inizio attività (d.i.a.) al municipio competente. La suddetta delibera stabilisce che la D.I.A. è quella dell art.19 della 241\90. Con circ. 112 del 21\07\2006, il comando evidenziava che la D.I.A.,da presentarsi in sostituzione delle autorizzazioni sanitarie e nulla osta tecnico sanitarie, per sostanze alimentari,ha efficacia immediata dal giorno successivo alla data di presentazione. Inoltre qualora gli agenti di polizia municipale, nell ambito dei controlli di propria competenza dovessero rilevare evidenti situazioni di degrado igienico-sanitario, i relativi comandi provvederanno ad inviare, con l urgenza del caso, adeguata segnalazione alla A.S.L. competente per territorio per il seguito di competenza. A seguito dell entrata in vigore della Del. di giunta regionale n.275\06, ora, gli esercizi di vicinato settore alimentare,( che precedentemente grazie a una nota dalla A.S.L. erano esentati dalla presentazione del n.o.t.s., ) devono dichiarare il rispetto delle condizioni igienico sanitarie. A tal proposito si rammenta quanto previsto dagli art. 151 e seguenti del regolamento d igiene. AUTOSCUOLE (Agenzie vedi voce pratiche auto) BARBIERI e PARRUCCHIERI (acconciatori) Non soggetti a D.I.A. necessita autorizzazione e congeneri (distanza tra loro a 100 mt ) rispetto al percorso pedonale più breve. Mancanza di autorizzazione comunale ( per acconciatori uomo o donna) Art. 2 e 5 della L. 17 \08\2005 Mancanza di abilitazione professionale (per acconciatore uomo e donna) Art. 3 e 5 della L.17\08\2005 Mancanza di Nulla Osta della A.S.L. per l idoneità dei locali. Art. 2 e 5 della L. 17 \08\2005. Il Dip.V con nota n del 29 nov.2005 disponeva che le AA.SS.LL. per i nuovi pareri igienico sanitari dell attività di barbiere e parrucchiere uomo dona, nella definizione dell attività svolta, debbono riportare la dicitura acconciatori ai sensi dell art. 2 della L. 174\05 500,00 500,00 500,00 6

7 Si trascrive il testo dell art. 5 della l. 17\05. Sanzioni. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previste dalla presente legge sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti per importi non inferiori a 250 e non superiori a euro.... (omissis) Mancanza tessera sanitaria Art. 6 Del. Cons del N.B. Il Dip.V con nota n del 29 nov disponeva che le AA.SS.LL. sospendano il rilascio del libretto\certificazione di idoneità sanitaria per gli operatori del settore, in attesa dell emanazione del regolamento Regionale di cui all art. 4,comma 3 lettera c della legge 174\05 Mancata esposizione avvisi obbligatori (tossicità tintura, listino prezzi, etc.) Art. 7 Del. Cons Disciplina oraria delle attività di barbiere e parrucchiere. Art 7 bis del T.U.E.L. D. L.vo 267\2000 in rel. all O. S. n. 15 \2005 Ordinanza Sindacale n. 15 del 27\\06\ Le attività di Barbiere e Parrucchiere sono tenute ad osservare le disposizioni che seguono: a) obbligo di chiusura nelle giornate festive e domenicali; b) esercizio dell'attività articolato su massimo sei giorni, dal Lunedì al Sabato; c) facoltà di osservare uno o più giorni di riposo settimanale liberamente scelti dall'esercente dal Lunedì al Sabato; d) orario di attività giornaliera compreso tra le ore 8 e le ore 21, con possibilità di anticipare l'apertura e\o di posticipare la chiusura di un'ora, nel limite massimo di 13 ore di attività giornaliere; e) obbligo di comunicazione dell'orario di attività giornaliera e degli eventuali giorni di chiusura per riposo settimanale prescelti ai Municipio, nel cui territorio ricade l'esercizio con un anticipo almeno di gg. 3; f) obbligo di affissione nell'esercizio di un cartello visibile dall'esterno, da cui sia rilevabile l'orario di attività giornaliera ed il giorno di riposo settimanale eventualmente prescelto/i; g) facoltà di non rispettare la chiusura nel giorno di riposo settimanale eventualmente prescelto, qualora nella stessa settimana ricada un giorno festivo, con questo non coincidente; h) facoltà di non osservare la chiusura nelle giornate doménicali e l'eventuale giorno di riposo settimanale dal 1 Dicembre al 6 Gennaio di ogni anno qualora dette giornate non coincidono con un giorno festivo. 2. Le attività di barbiere e parrucchiere presso altre strutture osservano le disposizioni che seguono: a) se posti all'interno di centri commerciali, di cui alla L.R. 33\99 e successive modifiche ed integrazioni, possono osservare le disposizioni orarie riguardanti!e specifiche strutture; b) se posti all'interno di palestre c/o strutture polifunzionali a queste similari, all'interno di strutture alberghiere e similari, all'interno di caserme, ospedali e case di cura, non accessibili direttamente dalla strada, non sono tenuti ad osservare le disposizioni previste nel presente provvedimento se il servizio viene svolto esclusivamente, o anche prevalentemente, a soggetti che si avvalgono delle strutture Indicate. Listino prezzi non esposto Art. 8 Del. Cons del NOTA: Nell esercizio dell attività di barbiere o parrucchiere è possibile vendere prodotti non aventi proprietà mediche o terapeutiche, ma che trovano normale impiego nelle prestazioni professionali. Possono anche effettuare manicure e pedicure estetico. BILANCE (peso netto) Vendita non a peso netto - Art. 515 C.P. (frode in commercio) 7

8 Necessario per il controllo sul peso netto ripesare il prodotto al netto della tara e accertare la violazione dal riscontro dello scontrino fiscale. Identificare anche l acquirente e sequestro dei due scontrini fiscali. Bilancia non visibile all acquirente (parzialmente o totalmente) Art. 2 L. 441 del NOTA: Nel corpo del verbale specificare perché la bilancia non è visibile (coperta da merce, non posta sul banco di vendita, etc.) CANI (vedi anche voce animali e Reg. sulla tutela degli animali) Abbandono di cani, gatti o altri animali di cui si è proprietario. Art.727 C.P. sostituito dalla Legge 189/2004 Mancata iscrizione all anagrafe canina entro 90 giorni. Art.12 e art. 24 c.2 L.R. 34/97. Divieto di detenzione del cane a catena. E permesso per periodi di tempo non superiori alle otto ore nell arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 6 metri a scorrere su un cavo aereo della lunghezza di almeno 5 metri e posto in altezza a 2 metri dal terreno; la catena dovrà essere munita alle estremità di due moschettoni rotanti. Art.27 e 56 del Reg. Com. sulla tenuta degli animali Dimensione dei recinti. Il recinto non dovrà avere una superficie inferiore a mq 20; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento della superficie di mq 6. Per i cani custoditi in box la superficie di base non dovrà essere inferiore a mq 9 per cane. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di mq 4 ( in vigore dal 27 maggio 2006) Art. 28 e 56 del Reg. Com. sulla tutela degli animali Attivita motoria. Chi possiede un cane dovrà consentirgli ogni giorno opportuna attività motoria ( vedi art. 26) Art 26 e 56 del Reg. Com. sulla tutela a degli animali E consentito far abbeverare animali domestici o attingere acqua per lo stesso fine, dalle fontane pubbliche Mancata comunicazione alla A.S.L. competente entro 15 giorni di smarrimenti, decessi o mutamento di titolarità del cane. Art.14 e Art. 24 c.5 L.R. 34/ , ,00 Mancato tatuaggio del cane. Art.13 e art. 24 c.3 L.R. 34/ E vietato l accesso dei cani nei supermercati, nei negozi alimentari,. Art.178 Reg. Serv.Veter. I cani tenuti a guinsaglio e musaruola possono accedere nei pubblici esercizi ( bar, ristoranti) Vedi art. 32 reg.com.sulla tutela degli animali Guinzaglio e museruola 1. I cani di proprietà circolanti nelle vie ed in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi in comune degli edifici in condominio, sono condotti con guinzaglio, estensibile o non estensibile, o con museruola. I soggetti di indole aggressiva sono condotti con entrambe i dispositivi. 2. Nei luoghi aperti dove non sono presenti altre persone e nelle aree appositamente attrezzate i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore. I cani di indole aggressiva sono comunque condotti con guinzaglio e museruola cani possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola anche entro i limiti dei luoghi privati purchè non aperti al pubblico e debitamente recintati Art.29 e 56 del Reg.Com. sulla tutela degli animali 160,00 STATO C C I A.A 8

9 Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche, luoghi privati Ai cani muniti di guinzaglio estensibile o non estensibile o museruola accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi ad eccezione di quelli dove sia espressamente vietato previo parere vincolante del competente Ufficio per la tutela degli animali mediante apposita segnaletica che riporti l'indicazione dell'area verde accessibile ai cani più vicina. 2. Nei luoghi aperti dove non è presente il pubblico e nelle aree appositamente attrezzate i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore. I cani di indole aggressiva sono comunque condotti con guinzaglio e museruola. 3. E' vietato l'accesso ai cani nel raggio di cento metri dalle aree destinate e attrezzate ad aree giochi per bambini. 4. In deroga al Regolamento di Polizia Cimiteriale, ( omissis ) Art. 30 e 56 del Reg. Com. sulla tutela degli animali Aree e percorsi destinati ai cani. 1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, sono individuati, autorizzati e realizzati dall'ufficio competente per la tutela degli animali, ove possibile, mediante appositi cartelli e delimitazioni fisiche, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature. 2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle strutture presenti. Art. 31 e 56 del Reg per la tutela degli animali Raccolta deiezioni 1. I cani, per i bisogni fisiologici, devono essere condotti negli spazi di terra in prossimità di alberi, negli spazi verdi ed in prossimità degli scolatoi a margine dei marciapiedi. In ogni caso i proprietari o i detentori sono tenuti alla raccolta delle feci emesse dai loro animali, in modo tale da evitare I'insudiciamento dei marciapiedi, delle strade e delle loro pertinenze. 2. Tale obbligo deve essere rispettato anche nelle aree attrezzate dei parchi pubblici, o altre aree ritenute idonee, destinate alle attività motorie, ludiche e di socializzazione degli animali. A tal fine gli accompagnatori dei cani debbono essere muniti di palette ecologiche o altra attrezzatura idonea all'asportazione delle deiezioni. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati alla effettuazione della raccolta delle feci. 3. Non è ammesso lasciar defecare i cani nel raggio di metri cento dalle aree attrezzate per il gioco dei bambini. Art. 34 e 56 del Reg.Com.sulla tutela degli animali C.P.I. (CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI) alcune delle attività soggette a tale obbligo. Per l elenco completo vedere la specifica normativa (D.M ) Assenza del C.P.I. Art. 24 bis del REG. di P.U. Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità in ciclo o in 9

10 deposito superiori a 50 Nmc.//h. Depositi e rivendite di gas combustibile in bombole o in serbatoi fissi. Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione. Officine e laboratori con saldatura e taglia dei metalli utilizzabili gas combustibili con oltre 5 addetti. Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale superiori a 10 mc. Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio. Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detergono vernici, inchiostri infiammabili con quantitativi in deposito o in ciclo oltre i 500 Kg. Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili con oltre 5 addetti. Stabilimenti ed impianti ove di producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti (classificate come tali dal TULPS). Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti (D.M. 18 ottobre 73 e 18 settembre 75) Fabbriche e depositi di fiammiferi. Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore ai 200 q.li e relativi depositi. Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè. Zuccherifici e raffinerie dello zucchero. Pastifici con produzione giornaliera superiore ai 500 q.li. Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici; depositi di carta usata, di stracci e di fibre tessili per l industria della carta con quantitativi superiori a 50 q.li. Stabilimenti o impianti ove si producono, impiegano o detengono pellicole cinematografiche e fotografiche con supporto infiammabile per quantitativi superiori a 5 Kg. Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di sughero (esclusi quelli all aperto con distanze non inferiori a 100 metri) con oltre 500 q.li. Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legna con materiale in lavorazione o in deposito oltre i 50 q.li. Teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive. Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa si pellicole cinematografiche. Laboratori di attrezzerie e scenografie teatrali. Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li. Officine per la riparazione di autoveicoli con la capienza superiore a 9 autoveicoli. Autorimesse pubbliche con una sola vettura o garage privati con capienza superiore a 9 autoveicoli. Officine meccaniche per la lavorazione a freddo con oltre 25 addetti. Locali di spettacolo e di trattenimento con capienza superiore a 100 posti. Alberghi, pensioni, motels con oltre 25 posti letto. Scuole, collegi, accademie per oltre 100 persone presenti. Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti letto. Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq compresi i servizi e depositi. Depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000mq. Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei. Tipografie, litografie, stampa ed attività similari con oltre 5 addetti. Edifici destinati.a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri. COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (a posteggio e itinerante) 10

11 Non soggette a D.I.A. Necessita di concessione - autorizzazione in originale, foglio di rotazione o turno, e gruppo rotativo. Possono partecipare a fiere nell ambito nazionale. In caso di assenza del titolare, l esercizio dell attività è consentito a dipendenti o collaboratori. In caso di temporanea indisponibilità delle aree di sosta assegnate, gli organi di vigilanza territoriali indicano agli operatori le postazioni alternative e provvisorie nelle immediate adiacenze del precedente posteggio, dove continuare l attività di vendita. Confisca mezzi di trasporto per le attività di commercio su aree pubbliche Nel sito del Ministero delle Attività Produttive, ( sotto la voce commercio risposte a quesiti) è pubblicata la risoluzione N del 24\02\2006,a cui si rimanda attenta lettura, con la quale il Ministero esprime il proprio parere in merito ad alcuni aspetti del commercio su aree pubbliche, e di particolare importanza la questione dei mezzi di trasporto. Sapendo l interesse in merito si trascrive uno stralcio della risoluzione ; Per quanto concerne, poi, la richiesta di cui al punto 2, ( applicazioni delle sanzioni di cui all art. 29 del D.L.vo 114\98) la scrivente non ritiene sia possibile procedere al sequestro ed alla successiva confisca del mezzo utilizzato dall esercente su area pubblica per la commercializzazione delle merci trasportate, nonostante la circostanza che il veicolo in questione sia, di fatto, impiegato per l esposizione e la vendita. La disposizione, di cui all art. 29, comma 1, del decreto legislativo 114/98, infatti, fa espresso riferimento esclusivamente alle attrezzature. Ove ad avviso della scrivente, il legislatore avesse voluto consentire, nel caso di specie, anche la confisca del veicolo utilizzato, lo avrebbe dovuto esplicitamente menzionare. A POSTEGGIO (oltre a quanto al punto 1) possono esercitare l attività in forma itinerante nell ambito regionale. Rotazioni N.B. Dal 01\91\2007,non possono più essere effettuate sostituzioni neanche tra operatori della stessa tipologia di autorizzazione (A-B-C e integrative ),se non autorizzate dal Dip: VIII vedi regolamento delle attività commerciali sulle aree pubbliche del C.C. N. 35 del 06\02\2006, L occupazione del posteggio da parte di un operatore non autorizzato dal turno o al cambio è considerata abusiva e perseguita secondo le vigenti normative Mancanza di autorizzazione amministrativa Art. 28 e 29 D. L.vo 114/98 + sequestro delle merci e delle attrezzature di vend ita Mancanza di requisiti professionali per la vendita di prodotti di cui al settore alimentare art. 5 e 22 D.L. 114/98. N. B. con L.R. 17\02\2005 è stato definito che anche chi è stato iscritto al R.E.C. o che abbia anche solo frequentato un corso con esito positivo per il settore alimentare di cui alla L. 426\71, è abilitato per il requisito professionale. In effetti è stato mod. l art. 4 della L.R.33\99 integrando così i requisiti professionali già previsti anche dal D.L.vo 114\98 Mancata disponibilità di uno dei documenti che devono essere esibiti al personale di vigilanza (autorizzazione in originale, foglio di rotazione o turno, e gruppo rotativo e bollettini pagamento C.O.S.A.P. dell anno in corso). Art 15 e 27 della Del C.C. 35\2006.( in riferimento all art 29 comma 2 del D. L.vo 114\98. Nel caso in cui l esibizione dei documenti in originale avvenga entro le 24 ore successive dalla contestazione allo stesso organo di vigilanza la somma viene ridotta ad un terzo rispetto a quella sopra prevista. ( Per contestazione deve intendersi quanto disposto dall art. 14 della L. 689\81, che riguarda la contestazione e la notificazione della violazione. Pertanto detta riduzione deve essere applicata nel caso di presentazione dei documenti in originale entro le 5.164, ,00 11

12 24 ore dalla data della contestazione. Tuttavia la mancanza del titolo autorizzativo in originale integra la violazione del commercio svolto in assenza di autorizzazione. Prezzi non indicati o non chiari sulla merce esposta Art. 14 e 22 D.L. 114/98 Mancata comunicazione al pubblico degli orari Art. 11 e 22 D.L. 114/98 E assolutamente vietato appendere merci o altro ad ombrelloni di copertura o alle tende mantovane o pensiline, ad eccezione dei posteggi ubicati nel raggio 1032,00 di 50 metri dai mercati giornalieri. Art 13 e 27 della Del. C. C. 35\2006 (reg. sulle attività commerciali sulle aree pubbliche) E vietato l utilizzo di mezzi sonori,( per tutte le attività di vendita su aree pubbliche) salvo l uso di apparecchi atti a consentire l ascolto di dischi, 1032,00 musicassette, c.d. e similari, sempre che il volume sia minimo e tale da non creare disturbo. Art. 22 e 27 della delibera del C.C. 35\2006 Obbligo per tutte le attività commerciali su aree pubbliche di lasciare libero e sgombero dalle immondizie e residui dell attività commerciale entro un ora 1032,00 dal termine dell orario di vendita. Art 22 e 27 della del C.C. 35\2006 Apertura domenicale e festiva nel periodo non autorizzato - Art. 11 e 22 -D.L. 114/98 Per maggiore O.S.P. vedi voce O.S.P. Art. 14 e 14 bis della Del. Cons. 339 del (Reg. C.O.S.A..P.) mod. dalla D. Com. 119\ NON AMM. OBLAZ. Art. 20 del C.d.S. ( se l O.S.P. è sulla pubblica via) 148,00 ITINERANTE possono esercitare l attività nell ambito Nazionale con mezzo mobile, con sosta richiesta dal consumatore per il tempo necessario a consegnare la merce e riscuotere il prezzo (art. 37 L.R. 33/99). Se non ottempera a queste condizioni perseguire come abusivo per la mancanza di autorizzazione a posteggio. Mancanza di autorizzazione amministrativa Art. 28 c.29 D. L.vo 114/98 + confisca delle merci e delle attrezzature. MUNICIPI O PREFETTO 5.164,00 Confisca mezzi di trasporto per le attività di commercio su aree pubbliche Nel sito del Ministero delle Attività Produttive, ( sotto la voce commercio risposte a quesiti) è pubblicata la risoluzione N del 24\02\2006,a cui si rimanda attenta lettura, con la quale il Ministero esprime il proprio parere in merito ad alcuni aspetti del commercio su aree pubbliche, e di particolare importanza la questione dei mezzi di trasporto. Sapendo l interesse in merito si trascrive uno stralcio della risoluzione ; Per quanto concerne, poi, la richiesta di cui al punto 2, ( applicazioni delle sanzioni di cui all art. 29 del D.L.vo 114\98) la scrivente non ritiene sia possibile procedere al sequestro ed alla successiva confisca del mezzo utilizzato dall esercente su area pubblica per la commercializzazione delle merci trasportate, nonostante la circostanza che il veicolo in questione sia, di fatto, impiegato per l esposizione e la vendita. La disposizione, di cui all art. 29, comma 1, del decreto legislativo 114/98, infatti, fa espresso riferimento esclusivamente alle attrezzature. Ove ad avviso della scrivente, il legislatore avesse voluto consentire, nel caso di specie, anche la confisca del veicolo utilizzato, lo avrebbe dovuto esplicitamente menzionare. Mancanza di requisiti professionali per la vendita di prodotti di cui al settore alimentare art. 5 e 22 D.L. 114/98. Il riconoscimento dei requisiti professionali di cui alla Legge 426/71 è valido a prescindere dal periodo 5.164,00 12

13 dell iscrizione. Mancanza di uno dei documenti prescritti A seguito di invito, nel caso in cui l esibizione dei documenti allo stesso organo di vigilanza avvenga entro le 24 ore successive dalla contestazione. allo stesso organo di vigilanza. la somma viene ridotta ad un terzo rispetto a quella sopra prevista. E vietata ogni forma di commercio svolta in forma itinerante nelle stazioni delle metro e delle ferrovie fino a una distanza di 200 mt dalle stesse. Art 20 e 27 della Del. C. C. 35\2006 (reg. sulle attività commerciali sulle aree pubbliche) e all interno del perimetro del centro storico (zona sub A del P.R.G.) E vietato l utilizzo di mezzi sonori,( per tutte le attività di vendita su aree pubbliche) salvo l uso di apparecchi atti a consentire l ascolto di dischi, musicassette, c.d. e similari, sempre che il volume sia minimo e tale da non creare disturbo. Art. 22 e 27 della delibera del C.C. 35\ , ,00 Prezzi non indicati o non chiari sulla merce esposta Art. 14 e 22 D.L. 114/98 Apertura domenicale e festiva nel periodo non autorizzato - Art. 11 e 22 -D.L. 114/98 COMMERCIO in sede fissa Commercio al minuto con esercizio di vicinato senza aver prodotto comunicazione inizio attività almeno 30 gg. prima dell apertura ( valido per 5.164,00 apertura, ma anche trasferimento o ampliamento) art. 7 D. L.vo 114/98 Nulla osta tecnico sanitario per la vendita di prodotti di cui al settore alimentare La deliberazione della giunta regionale lazio n. 275\06, prevede che tutte le attività alimentari, anche gli esercizi di vicinato settore alimentare devono presentare D.I.A.in sostituzione del nulla osta tecnico sanitario. La D.I.A. è presentata contestualmente alla C.I.A. al S.U.A.P.,che provvederà successivamente ad inviarle alla A.S.L. di competenza. Vedi voce autorizzazioni sanitarie e n.o.t.s. per prodotti alimentari e art. 151 e seg. del regolamento d igiene. Esercizi di vicinato Il Ministero delle Attività Produttive con risoluzione n del 15/12/2003 riconferma quanto già detto nella n del 07/05/2002 e cioè non è possibile attivare più esercizi di vicinato nell ambito spaziale di un medesimo locale commerciale peraltro ubicato nella medesima unità immobiliare e caratterizzato dal medesimo numero civico in considerazione del fatto che l attivazione dei suddetti esercizi determinerebbe in sostanza, conseguenze analoghe a quelle derivanti dall apertura di una struttura distributiva corrispondente in termini di superficie alla somma degli esercizi di vicinato attivato. Nel qual caso si superino di gran lunga i limiti di superficie stabiliti dall art. 4 comma 1 lett. D D.Lvo 114/98 per gli esercizi di vicinato rientrando invece come tipologia in quelle strutture distributive per le quali non basta la semplice comunicazione ma sono soggette al rilascio dell autorizzazione. L esercizio di vicinato che precedentemente all entrata in vigore della legge 248\2006, aveva la possibilità di effettuare il consumo sul posto secondo quanto disposto dall art. 7 comma 3 del D.L.vo 114\98, può ora grazie a quanto disposto dall art 3 lettera F-bis della suddetta legge, effettuare il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso il suo esercizio, senza l ottenimento di autorizzazioni preventive, utilizzando i locali e gli arredi dell azienda con l esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie. Quindi in sostanza viene parzialmente modificata per gli esercizi di vicinato, la norma di cui alla legge 25 marzo 1997, n.77. Il Ministero ha precisato che per arredi dell azienda non possono essere considerati tavoli e sedie, che configurerebbero una struttura tipica del pubblico esercizio, bensì arredi precari quali mensole e piani di appoggio con l utilizzo di sgabelli 13

14 Laboratori all interno di supermercati regolarmente autorizzati L avvocatura del comune con nota del 3 marzo 2006 prot fasc. 40\2617 a seguito di richiesta parere, ritiene che i laboratori tipo lavorazione carni all interno di supermercati non necessitino di autorizzazione ai sensi della Del. Con. Com. 2995\77, è necessario che i locali in cui viene svolta l attività suddetta siano conformi alle norme igienico-sanitarie previste per la specifica funzione. Mancanza di requisiti professionali per la vendita di prodotti di cui al settore 5.164,00 alimentare Art. 5 e 22 D.L.vo. 114/98. N. B. con L.R. 17\02\2005 è stato definito che anche chi è stato iscritto al R.E.C. o che abbia anche solo frequentato un corso con esito positivo per il settore alimentare di cui alla L. 426\71, è abilitato per il requisito professionale. In effetti è stato mod. l art. 4 della L.R.33\99 integrando così i requisiti professionali già previsti anche dal D.L.vo 114\98 Il M.A.P. con nota prot del 30\09\2002 comunica che anche per la vendita di mangimi per animali necessita requisito professionale di cui all art. 5 comma 5 del D. L. vo 114\94 Media struttura, senza autorizzazione Art. 8 e 22 del D. L.vo 114/ ,00 Grande struttura, senza autorizzazione Art. 9 e 22 del D. L.vo 114/ ,00 Subingresso gestione o proprietà senza comunicazione Art. 26 D. L.vo 114/98 Si applica quando esiste un contratto di gestione o subingresso tra le parti, cambio amministratore o variazioni parti sociali senza averne dato comunicazione al municipio. E vietata nello stesso locale la vendita congiunta all ingrosso e al dettaglio ( vedi capitolo vendite all ingrosso congiunte con vendita al dettaglio) salvo diritti acquisiti e deroghe stabilite dalla regione. Forme speciali di vendita al dettaglio Spaccio interno senza comunicazione o prima dei 30 gg. prescritti Art. 16 D. L.vo 114/98. Necessita requisiti professionali per la vendita di prodotti alimentari. I locali non devono essere aperti al pubblico e non devono avere accesso dalla pubblica via (vendita di prodotti a favore di dipendente degli enti o imprese, nelle scuole, ospedali, ecc.). Apparecchio automatico senza comunicazione o prima dei 30 gg. previsti Art. 17 e 22 del D. L.vo 114/98. L autorizzazione può essere richiesta anche da chi installa l apparecchio. Necessita dei requisiti professionali se la vendita è di prodotti alimentari. La circolare Min. Ind. 91/2001 Prot (vendita e somministrazione mediante distributori automatici) dispone tra l altro che la vendita o la somministrazione con uno o più distributori automatici è sanzionata ugualmente dall art. 17. Mentre se un intero locale è utilizzato per vendita con distributore automatico viene sanzionato come esercizio di vicinato o media struttura, mentre se l intero locale è adibito alla somministrazione con distributori automatici si applica la L. 287 del 91. Necessita comunicazione anche se il distributore è utilizzato nel caso di vendita a una cerchia ristretta di persone. Necessita il decorso dei 30 gg. previsto dall art. 17 c. 2 per la verifica del possesso dei requisiti e dei presupposti richiesti per l avvio dell attività nel suo complesso, pertanto l installazione di ogni distributore automatico successivo alla fase di avvio dell attività è soggetto a D.I.A. Norme sanitarie per requisiti dei distributori sono previsti dagli art. 32 e 33 D.P.R. 327/80 Reg. della L. 283/62. Con ulteriore risoluzione, in materia di distributori automatici il Ministero con circolare N del 12/10/2001 ribadisce che la distribuzione di alimenti e bevande, effettuata mediante distributori automatici, è soggetta all'art. 17 D.L:gsv.114/98, anche se trattasi di una tipologia di distribuzione non identificabile con l'attività di vendita per asporto in senso proprio e che la legge 287/91 si applica unicamente alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici in locali 5.164, ,00 14

15 esclusivamente adibiti a tale attività. Solo quindi in questa ultima ipotisi gli operatori dovranno avere l'iscrizione al R.E:C. in quanto per l'attività disciplinata dall'art. 17 D.L.gsv 114/98 sono soggetti unicamente al dispositivo dell'art. 5 comma 5, che prevede il possesso dei requisiti professionali per la vendita di prodotti del settore alimentare.la comunicazione per la vendita mediante distributori automatici, di cui al citato art 17, per il M.A.P.è dovuta: -- per l'avvio dell'attività nel comune di riferimento -- per ogni installazione in una nuova struttura non è dovuta : -- per una nuova installazione in una struttura già a conoscenza del comune in quanto l'art. 17 non richiede la conoscenza del numero dei distributori -- per la sostituzione di un distributore automatico in una struttura già a conoscenza del comune -- per i distributori già installati prima dell'entrata in vigore del D. L.gsv.114/98 (24/04/99) Commercio elettronico vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione. Senza autorizzazione o prima dei 30 gg. previsti art. 18 e 22 D.Lvo 114/98. Vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. Consentito l invio di campione omaggio senza spese, necessita requisiti morali e professionali per il settore alimentare. Per il commercio elettronico con Circ del 31/03/98 il Min. Ind. Dispone che tale forma di vendita sanzionata dall art. 18. L attività svolta nella rete Internet, mediante l indirizzo di un Web per il commercio interno, non si applica alle vendite all ingrosso o agli intermediari ovvero agli agenti di affari in mediazione, alle prestazioni occasionali. A tutela del consumatore si applicano le norme del D.Lvo 15/01/92 n 50 in materia di contratti negoziati fuori dai locali commerciali ,00 Vendite effettuate al domicilio dei consumatori (anche per gli ordinativi di acquisto) senza comunicazione o prima dei 30 gg. previsti. Art. 19 e 22 D.Lvo 114/98. Necessita requisito professionale per vendita settore alimentare. Mancata esposizione in modo visibile del tesserino di riconoscimento Art. 19 e 5.164, ,00 22 del D.Lvo 114/98. Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali e di giochi o catene. La norma non si applica all offerta,alla sottoscrizione e alla propaganda ai fini commerciali di prodotti e servizi finanziari, ai prodotti e servizi assicurativi, ai contratti per la costruzione, la vendita e la locazione di beni immobili. Divieto delle forme di vendita piramidali e di giochi o catene Sono vietate la promozione e la realizzazione di attività e di strutture di vendita. Che si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti. E altresì vietata la promozione o l organizzazione di tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, catene di Sant Antonio.. il cui diritto a reclutare si trasferisce all infinito previo pagamento di un corrispettivo. Art 5 e 7 della legge 17 agosto 2005 n. 173 Commercio di cose antiche o usate senza autorizzazione Art. 126 TULPS NOTA: Tale tipo di commercio necessita anche di autorizzazione amministrativa o comunicazione - N.B. L art. 126 del T.U.L.P.S. non è più applicabile per le cose usate di modico valore. Come sopra con mancanza registri Art. 128 del T.U.L.P.S. N.B. come sopra 308,00 308,00 15

16 Inosservanza orari ( o giorni ) di chiusura artt. 11 e 22 D. Lvo 114/98 NOTA: nella fascia oraria 7.00/22.00 ciascun esercente sceglie liberamente l orario, non superiore alle 13 ore giornaliere, con l obbligo di indicazione con cartello al pubblico. Non sono soggetti alla disciplina le seguenti attività: vendita generi di monopolio, esercizi interni a campeggi, villaggi, complessi turistici e alberghieri, sulle autostrade. Stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie, pasticcerie. Esercizi specializzati: vendite bevande, fiori, piante da giardinaggio, mobili, libri, nastri magnetici, musica-video cassette, opere d arte, artigianato, stampe, cartoline, oggetti ricordo, ed artigianato locale, stazioni di servizio autostradali e sale cinematografiche. ORARI L O.S. n. 14 del , modifica la n.10 del 05/03/2002, e la n.8 del 22/02/2002 e dispone in generale che la chiusura della mezza giornata infrasettimanale è facoltativa. Facoltà di apertura nelle prima domenica del periodo di effettuazione dei saldi invernali e in tutte le domeniche del periodo Aprile/Novembre ad esclusione delle due domeniche centrali di Agosto, oltre alle domeniche di Dicembre. Facoltà di apertura anche il 01/11 e 08/12. Resta confermato l obbligo della chiusura nei giorni : 1 Gennaio, 6 Gennaio, Pasqua e Lunedì dell Angelo, 25 Aprile Festa della liberazione, 1 Maggio festa del lavoro, 2 Giugno, 29 Giugno SS. Pietro e Paolo, 15 Agosto, 25 e 26 Dicembre. Disposizioni particolari per l apertura facoltativa sono riservate alle attività ubicate nel territorio del centro storico, all interno del porto del Municipio XIII, nella zona posta nelle immediate adiacenze di piazza S. Pietro, nella zona posta nelle immediate adiacenze della Basilica di S.Paolo. Sono previste altre circostanze speciali, e in tali casi si rimanda ad attenta lettura della suddetta O.S. Nelle farmacie, nelle rivendite dei giornali, negli impianti di distribuzione di carburante, la vendita al dettaglio di articoli complementari od abbinati esercitata in virtù di autorizzazione commerciale o titolo sorto a seguito di regolare comunicazione è consentita durante i turni e gli orari di apertura di tali attività, considerate comunque principali Nelle attività di panificazione ( con riferimento a quanto previsto dall art. 11 comma 13 della legge 265\99 ) che vendono al pubblico prodotti di propria produzione si applicano le deroghe alla chiusura festiva previste dall artt. 3,4, e 5 dell O.S. n. 14\2005 Mancanza del cartello indicante l orario di apertura al pubblico - Art 11 e 22 del D. L.vo 114\98 Mancata esposizione autorizzazione amministrativa Art. 50 Reg. Polizia Urbana Mancata apposizione targhetta identificativa all esterno dell esercizio Art. 50 del reg. di P.U. VENDITE STRAORDINARIE Vendite di fine stagione (saldi) Devono avvenire dal secondo sabato del mese di gennaio, e dal secondo sabato del mese di luglio, per un periodo massimo di 6 settimane. Necessita comunicazione da presentarsi al Municipio almeno 5 gg prima dell inizio dei saldi da parte dell azienda. Possono essere svolti per prodotti di carattere stagionale, o di moda. Art. 15 e 22 del D.L.vo 114\98, in rel. all art. 48 della L.R. 33\99. 16

17 Promozionali L art. 3 della legge 248\2006, ha radicalmente rivisto quanto precedentemente previsto in merito Così dispone il nuovo articolo di legge : le vendite promozionali sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni relative all ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all interno degli esercizi commerciali, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti Liquidazioni Possono essere svolte solo per: - cessazione d attività, cessione o trasferimento d azienda ( in questi casi le vendite sono consentite in ogni periodo dell anno) - rinnovo locale ( almeno 15 gg di chiusura al termine del periodo di vendita), sono in questo caso vietate nel mese di dicembre e nei 30 gg precedenti i saldi. La durata è di massimo 6 settimane, e la comunicazione al Municipio deve essere presentata 20 gg prima dell inizio della vendita. Art. 15 e 22 del D.L.vo 114\98, in rif. all art.47 della L.R. 33\99 Sottocosto Comunicazione da presentarsi al Municipio almeno 10 gg prima dell inizio della vendita, per la durata del termine previsto, e per il numero massimo (50) dei prodotti. Art. 15 e 22 del D.L. vo 114\98 in rel. al D.P.R. 218\2001 Indicazione del prezzo iniziale, della percentuale di sconto, e del prezzo finale ( per tutte le vendite straordinarie ) Art.15 e2 del D.L.vo 114\98 in rel. all art. 48 della L.R. 33\99. COMMERCIO ALL INGROSSO Per lo svolgimento dell attività necessita regolare iscrizione alla C.C.I.A.A. e i necessari requisiti dell art. 5 del D.L.vo 114\98 Mancanza dei requisiti morali. Art. 5 comma 2 e 22 del D.L.vo. 114/ ,00 Alimentare mancanza dei requisiti morali - Art. 5 comma 2 e 22 del D.L.vo. 114/98 Mancanza di requisito professionale per la vendita di prodotti di cui al settore alimentare - Art. 5 e 22 del D.L.vo. 114/98 Deposito all ingrosso di sostanze alimentari, privo di autorizzazione sanitaria o della procedura di registrazione alla A.S.L. Art. 2 L. 283/62 mod. dal D.L.vo. 507/99 N.B. Per le attività relative a prodotti alimentari vedi voce autorizzazioni sanitarie e n.o.t.s. per prodotti o generi alimentari Le vendite all ingrosso sono soggette alla sola iscrizione alla C.C.I.A.A , ,00 258,00 17

18 VENDITA ALL INGROSSO CONGIUNTA CON VENDITA AL MINUTO L articolo 32 bis della L. R. 33\99 introdotto dall art. 82 co. 4 della L.R. 27 febbraio 2004, n. 2 stabilisce : 1) fermo restando quanto previsto dall articolo 24, comma 2 bis per la violazione delle disposizioni di cui all articolo 26, comma 2, del D.L.vo 114\98 di divieto di esercizio congiunto nello stesso locale dell attività di vendita all ingrosso e al dettaglio si applicano le sanzioni previste dall articolo 22 commi 1 e 2 dello stesso decreto. Nel caso in cui la suddetta violazione abbia luogo in un locale ubicato in centro storico, il Sindaco ordina la chiusura immediata dello stesso esercizio. 2) Nelle aree dove delibere e regolamenti comunali vietino esplicitamente l attività all ingrosso, si applica la massima sanzione amministrativa ed il Sindaco ordina la chiusura immediata per un periodo non inferiore a 30 giorni e non superiore a 60. 3) La sanzione della chiusura del locale per la violazione di cui al comma 2 non può essere in nessun caso revocata 4) L avvenuta violazione, per tre volte in due anni alle disposizioni di cui al presente articolo è motivo ostativo all esercizio di una nuova attività per un periodo di cinque anni. Vendita all ingrosso congiunta con la vendita al minuto nello stesso locale sebbene vietato (nei casi di cui al comma 1) - Art. 26 c. 2 e 22 del D.L.vo 114\98 in rel. all art. 32 bis della L.R. 33\99 mod. dall art. 82 comma 4 della L.R. 27\02\ ,00 CONGELATI Vedi voce commercio fisso in quanto necessitano di aut. Amministrativa o C.I.A. Gli alimenti congelati possono essere venduti sfusi. Per l etichettatura vedi D.Lvo 109/92 (sotto voce etichettatura). Vendita o spaccio di carne fresca o congelata con locale sprovvisto di autorizzazione veterinaria. Art. 29 e 62 R.D. 3298/28 in Rel. Art. 16 D.L.vo. 196/99 e art. 358 T.U.L.S. N.B. Per le attività relative a prodotti alimentari vedi voce autorizzazioni sanitarie e n.o.t.s. per prodotti o generi alimentari DEPOSITI o MAGAZZINI Mancanza Attestato d Idoneità Tecnico Sanitaria del Municipio o D.I.A. Art. 33 Reg. Polizia Urbana ora soggetta a D.I.A. Deposito di prodotti alimentari Art. 151 Reg. Igiene. N.B. Per le attività relative a prodotti alimentari vedi voce autorizzazioni sanitarie e n.o.t.s. per prodotti o generi alimentari Deposito all ingrosso di prodotti alimentari Art. 2 L. 283/62. N.B. Per le attività relative a prodotti alimentari vedi voce autorizzazioni sanitarie e n.o.t.s. per prodotti o generi alimentari DETERMINAZIONI DIRGENZIALI La non ottemperanza a quanto disposto dalla D.D. Art. 7 bis c. I bis del T.U.E.L. D.L.vo 267/2000 (Vedi Circ. Comando n 169 del 20/11/2003) + esecuzione del dispositivo (come applicazione sigilli per attività abusive) La non ottemperanza a quanto disposto dalle D.D. in violazione a norme del T.U.L.P.S. Art. 650 C.P. + esecuzione del dispositivo (come applicazione sigilli per attività abusive) 3.096,00 258,00 50,00 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE Vedi voce commercio in sede fissa e art 4 comma 2 lettera e, del D.L.vo 114\98, U.T.I.F., e C.P.I. I prezzi praticati al consumo dai distributori di carburante devono essere obbligatoriamente esposti in modo visibili dalla carreggiata stradale. Art 16 e 17 del D.L.vo 6\9\2005 N.206 in rif.all art 22 c.3 del D.L.vo 114\98 ELETTRICITA (vedi voce impianti elettrici) ESPOSIZIONI CHIUSE Mancanza Attestato d Idoneità Tecnico Sanitaria del Municipio o DIA Art. 33 Reg. Polizia Urbana ora soggetta a D.I.A. ESTETICA 1032,00 18

19 Necessita autorizzazione. Attività soggetta a congeneri Laboratorio di estetica senza autorizzazione comunale Art. 1 e 12 della L. 1/90 344,00 Mancanza di Nulla Osta Sanitario della A.S.L. Art. 3 Del. Cons. 2641\74 Mancanza dell attestato di qualificazione professionale per estetica Art. 3 e 12 L. 1/90 Mancata esposizione degli orari di apertura o mancata esposizione delle tariffe. Art. 13 della delibera del C.C. 42 del 13\02\2006 Mancata esposizione avvisi obbligatori (tossicità tintura, listino prezzi, etc.) Art. 7 Del. Cons del Disciplina oraria delle attività di estetista.- Art 7 bis del T.U.E.L D.L.vo 267\2000 in rel. All Ordinanza Sindacale N. 15 del 27\06\ ,76 Le attività di estetica sono tenute a osservare le disposizioni che seguono: a) obbligo di chiusura nelle giornate festive; b) esercizio dell'attività articolato su massimo sei giorni, dal Lunedì alla Domenica; 'c) obbligo di un giorno di chiusura per riposo settimanale, liberamente scelto dall'esercente, in un qualsiasi giorno della settimana, domenica compresa; `d) orario di attività giornaliera compreso tra (e ore 7 e le ore 22 nel limite massimo di 13 ore di attività giornaliere; e) obbligo di comunicazione dell'orario di attività giornaliera e del giorno di chiusure per riposa settimanale prescelti al Municlpio nel cui territorio ricade l'esercizio con un anticipo almeno dì gg. 3; f) obbligo di affissione nell'esercizio di un cartello visibile dall'esterno, da cui sia rilevabile l'orario di attivita' gíornaliera ed il giorno di riposo settimanale; g) facoltà di non rispettare la chiusura nei giorno di riposo settimanale qualora nella stessa settimana ricada un giorno festivo, con questo non coincidente; h) facoltà di non osservare la chiusura nelle giornate domenicali e l'eventuale gìorno di riposo settimanale dal 1 Dicembre al 6 Gennaio di ogni anno qualora dette giornate non coincidono con un giorno festivo.. Le attività di estetica presso altre strutture osservano le disposizioni che seguono: a) se posti all'interno di centri commerciali, di cui alla L.R. 33\99 successive modifiche ed integrazioni, o in altre attività di vendita al dettaglio, possono osservare le disposizioni orarie riguardanti le specifiche strutture; b) se posti all'interno dì palestre e\o strutture polifunzionali a queste sìmilari, all'interno di strutture alberghiere e similari, all'interno di caserme, ospedali e case di cura, qualora le precedenti strutture non siano accessibili direttamente dalla strada, non sono tenuti ad osservare le disposizioni previste nei presénte provvedimento se il servizio viene svolto esclusivamente, o anche prevalentemente, a soggetti che si avvalgono delle strutture indicate. Articolo 3 Le attività míste di barbiere, parrucchiere ed estetica devono rispettare la disciplina oraria della singola attività affiggendo un cartello, visibile dall'esterno, da cui sia rilevabile l'orario di attività giornaliera ed i! giorno di riposa settimanale per singola attività. 19

20 Regolamento della attività di estetica. E stato recentemente emanato il regolamento dell attività di estetista (delibera del C.C. n. 42, del 13 febbraio 2006) con il quale sono state apportate alcune modifiche relative alle autorizzazioni che possono essere assolute o svolte congiuntamente a altre attività, anche commerciali, e in tali casi il rilascio delle autorizzazioni non sempre è soggetto a distanze. Sono state inoltre introdotte disposizioni che prevedono la semplice sola comunicazione al Municipio, nei casi di trasformazione di ditta individuale in società, conferimento in società, affitto d azienda, cambio di ragione sociale, cambio di natura giuridica della società, qualora permanga il titolare od almeno uno dei soggetti precedentemente autorizzati ed in possesso di idonea abilitazione professionale. ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI Integrato dal D.L.vo 68/2000 e D.L. 259/2000 e D.L. 181/2003 Etichettatura dei prodotti surgelati (vedi voce surgelati). Data di scadenza per prodotti alimentari preconfezionati posti in vendita oltre la data di scadenza con l indicazione da consumarsi entro art.10 bis e 18 D.L. 109/92. Nota: quando è indicata la data di scadenza e il prodotto alimentare viene posto in vendita oltre tale data si procederà al sequestro conservativo anche unitamente alla ASL competente. Elenco delle indicazioni dei prodotti alimentari preconfezionati (denominazione ingredienti quantità ) art. 3 e 18 D.L.vo 109/92 Modalità di indicazione delle mansioni obbligatorie dei prodotti alimentari preconfezionati (denominazione quantità termine minimo di conservazione o scadenza) devono figurare nello stesso campo visivo art. 14 e 18 D.L.vo 109/ , , ,66 Prodotti alimentari preconfezionati privi di etichettatura 3.166,66 artt. 3 e 18 / I D. L.vo anche se con distributori automatici Mancanza di indicazioni obbligatorie in lingua italiana per i prodotti alimentari 3.166,66 artt. 3 / II e 18 / I D. L.vo Elenco delle indicazioni obbligatorie in italiano dei prodotti preconfezionati: denominazione di vendita, elenco degli ingredienti, quantità netta, termine minimo di conservazione, nome o ragione sociale e marchio del produttore, sede stabilimento di produzione, titolo alcoolimetrico per le bevande alcoliche, lotto di provenienza del prodotto, modalità di conservazione, istruzioni per l uso (ove necessario). Vendita prodotti alimentari sfusi. Elenco ingredienti. I prodotti non preconfezionati o venduti previo frazionamento anche se originalmente confezionati, i prodotti confezionati sui luoghi di vendita o ai fini della vendita immediata devono essere muniti di cartello applicativo ai recipienti e nel comparto dell esposizione e deve riportare la denominazione, l elenco degli ingredienti, ecc. per prodotti di gelateria pasticceria panetteria gastronomia ecc. art. 16 e 18 D.L. 109/92 Per il prodotto posto in vendita oltre i termini minimi di conservazione cioè con l indicazione da consumarsi preferibilmente entro il non si applica ne sanzione ne sequestro se il prodotto ha mantenuto le sue qualità specifiche in adeguate condizioni di conservazione.competenza primaria degli ispettori sanitari L indicazione non è prevista per prodotti ortofrutticoli freschi, gelati monodose, gomme da masticare, vini, prodotti di panetteria e pasticceria. Per gli altri prodotti nel caso della sola mancanza della dicitura da consumarsi entro art. 10 e 18 D.L. 109/92 ETICHETTATURA Obbligo di indicare su tutti i prodotti; la denominazione - il nome o marchio o ragione sociale e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell unione europea il paese di origine se situato fuori dall unione europea 1.166, ,66 SINACO C.C.I.A.A. 20

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