Dott. Alessandro Bonadonna per SEMI ONLUS L ETICHETTATURA DEI PRODOTTI: LEGGERE PER RI-CONOSCERE

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1 L ETICHETTATURA DEI PRODOTTI: LEGGERE PER RI-CONOSCERE

2 1. Assicurare una corretta e trasparente informazione al consumatore 2. Permettere la libera circolazione delle merci all interno dell Unione Europea 2

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4 a) la denominazione di vendita; b) l elenco degli ingredienti; c) la quantità netta o nel caso di prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, la quantità nominale; d) il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza; e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità europea; f) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento; g) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume; h) una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto; i) le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto; l) le istruzioni per l uso, ove necessario; m) il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l omissione possa indurre in errore l acquirente circa l origine o la provenienza del prodotto; m bis) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti come previsto all art. 8. 4

5 a) la denominazione del prodotto alimentare b) l elenco degli ingredienti c) qualunque ingrediente elencato nell allegato 2 che provoca allergie o intolleranze e qualunque sostanza da esso derivata d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti e) la quantità netta di prodotto alimentare f) la durata minima di conservazione o la data limite di consumo g) le condizioni particolari di conservazione o di utilizzazione h) il nome o la ragione sociale e l indirizzo del fabbricante o del confezionatore, o di un venditore stabilito all interno della Comunità i) Il paese di origine o il luogo di provenienza nel caso in cui l omissione di questa indicazione sarebbe suscettibile di indurre in errore materiale il consumatore j) istruzioni per l utilizzazione, nel caso in cui la loro omissione non consentirebbe di fare un uso adeguato del prodotto alimentare k) per le bevande che contengono più di 1,2% di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo l) la dichiarazione nutrizionale

6 IT 1765 L CE Nome o abbreviazione del paese Numero dello stabilimento o del macello Abbreviazione ComunitàEuropea CE, EC, EF, EG, EK o EY Il marchio di identificazione, apposto prima che il prodotto lasci lo stabilimento, è applicato direttamente o tramite etichetta sul prodotto, sull involucro o sull imballaggio. Può, eventualmente, essere rappresentato da una targhetta fissa di materiale resistente. Nel caso in cui venga rimosso l imballo e/o il confezionamento oppure il prodotto sia nuovamente elaborato in altro stabilimento, dovrà essere apposto un nuovo marchio con il numero di riconoscimento dello stabilimento in cui sono avvenute le ultimeoperazioni. Gli operatori del settore dei prodotti di origine animale dovranno disporre di sistemi e di procedure atti a consentire l identificazione dei fornitori che hanno messo a loro disposizione le materie prime ed i semilavorati e dei clienti ai quali hanno consegnato il prodotto finito. Se i prodotti in questione sono liquidi, granulati o in polvere, trasportati sfusi o prodotti della pesca trasportati sfusi, il marchio d identificazione non è necessario ma le informazioni ivi contenute devono essere presenti nei documenti di accompagnamento. 6

7 Bollatura sanitaria

8 8 Marchio di identificazione previsto dalla nuova normativa

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10 Latte. Esempio L importanza dell origine dei prodotti SAA Torino 22 febbraio

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12 1,57 euro/litro 0,88 euro/litro

13 Il Decreto legislativo n. 224/03, art.3, in attuazione alla Direttiva 2001/18/CE, definisce l OGM come un organismo, diverso da un essere umano, il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto si verifica in natura mediante accoppiamento o incrocio o con la ricombinazione genetica naturale. Il Regolamento (CE) n. 1829/03, art. 3 par. 1, indica come Alimenti geneticamente modificati gli OGM destinati all alimentazione umana, gli alimenti che contengono o sono costituiti da OGM e gli alimenti che sono prodotti a partire da o che contengono ingredienti prodotti a partire da OGM. 13

14 È fatta eccezione per quegli Alimenti GM che contengono materiale che contiene, è costituito o prodotto a partire da OGM presenti in proporzione non superiore allo 0,9% degli ingredienti alimentari considerati individualmente o degli alimenti costituiti da un unico ingrediente, purché tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile (Reg. CE n. 1829/03, art. 12, par. 2).

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17 DTP1 Prodotti NON OGM (Soia, Mais, loro derivati e prodotti finiti che li contengono). DTP2 Carne bovina da animali alimentati con mangime non OGM e con tempi di sospensione dei trattamenti farmacologici superiori al 50%. DTP4 Olio di mais non transgenico ad elevato contenuto di acidi grassi polinsaturi e vitaminizzato. 17

18 Il metodo di produzione biologico è previsto dal Reg. CE n. 834/2007. Esso si applica ai prodotti agricoli vegetali e animali non trasformati, ai prodotti agricoli vegetali e animali trasformati destinati all alimentazione umana, nella misura in cui riportino indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico. 18

19 Dicitura Prodotto biologico o BIO o ECO logo comunitario obbligatorio per i preconfezionati Denominazione di vendita: biologico può essere inserito se il prodotto è costituito per almeno il 95% da ingredienti bio. Prodotti con ingredienti bio inferiori al 95% : la parola biologico può essere inserita solo per i singoli ingredienti, non nella denominazione di vendita Luogo di origine delle materie prime: agricoltura UE, Agricoltura non UE, Agricoltura UE non UE Numero di codice dell autorità di controllo Prevista la tolleranza di OGM dello 0,9% Possibilità di affiancamento marchi volontari nazionali (facoltativo)

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21 Regolamento (CE) n. 2295/03 Decreto Legislativo n. 267 del Da gennaio 2004, le uova devono essere messe in commercio con un codice stampato sul guscio, al fine di poterne identificare immediatamente l'esatta provenienza. L'applicazione di questa regola riguarda tutti i paesi dell'unione Europea e ha come scopo principale la tutela della salute pubblica. Uova per uso domestico (Categoria A), sono classificate in base al peso. Camera d aria non superiore ai 6 mm ed altri parametri. La vita di un uovo considerato fresco è di 28 giorni. N.B. in etichetta è possibile inserire le diciture extra o extra fresche nel caso in cui lo spessore della camera d aria sia inferiore ai 4 mm ed il consumo avvenga entro 9 giorni dalla deposizione. 21

22 CODICE IMPRESSO SULLE UOVA NEL CENTRO DI IMBALLAGGIO Tipo di allevamento: "0" per l'allevamento biologico (le galline razzolano all aperto alcune ore al giorno, seguendo una dieta biologica, e depongono le uova in nidi o a terra), "1" per l'allevamento all'aperto (le galline razzolano all aperto alcune ore al giorno e depongono le uova in nidi o a terra), "2" per quello a terra (le galline si muovono in un ambiente chiuso e depongono le uova a terra), mentre il "3" riguarda quello in gabbia (o batteria, le galline restano in gabbia e depongono le uova su nastri trasportatori collegati al confezionamento). Paese di produzione: sigla che specifica il Paese di produzione delle uova (es. IT per l'italia, FR per la Francia, ES per la Spagna). Codice del Comune e sigla della Provincia: Un numero segnala il comune di appartenenza, seguito dalla sigla della provincia dell'allevamento (es. BO per Bologna, VR per Verona, PG per Perugia). Codice dell allevamento: le ultime tre cifre riguardano invece l'allevamento vero e proprio da cui provengono le uova. Il codice è assegnato dalle autorità sanitarie locali ed indica anche che l'allevamento è sottoposto al loro controllo. N.B. Nel caso di produzioni provenienti da Paesi terzi, la dicitura sugli imballaggi è la seguente: "sistema d'allevamento indeterminato". 22

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24 D. M. 23 settembre Definizione di passata di pomodoro La denominazione di vendita Passata di pomodoro e' riservata al prodotto ottenuto direttamente da pomodoro fresco, sano e maturo, avente il colore, l'aroma ed il gusto caratteristici del frutto da cui proviene, per spremitura, eventuale separazione di bucce e semi e parziale eliminazione dell'acqua di costituzione. D. M. 17 febbraio 2006 Nell'etichettatura della Passata di pomodoro deve essere indicata la zona di coltivazione del pomodoro fresco utilizzato. Essa può essere riportata indicando: la zona effettiva di coltivazione del pomodoro fresco coincidente con la Regione oppure lo Stato ove il pomodoro fresco e' stato coltivato. 24

25 L importanza dell origine dei prodotti SAA Torino 22 febbraio

26 Lettera indicante la dicitura per l identificazione del lotto di produzione delle conserve alimentari di origine vegetale che usufruiscono di aiuti comunitari ANNO LETTERA 2004 B 2005 D 2006 J A 2009 R 2010 N 26

27 Etichettatura di alcuni prodotti alimentari Informazioni tratte da: AA.VV., L etichettatura dei prodotti alimentari. La normativa comunitaria e nazionale, Unioncamere Piemonte, ottobre 2009, Torino.

28 Etichettatura dei prodotti alimentari cciaa torino

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31 Alessandro Bonadonna Dipartimento di Scienze Merceologiche Facoltà di Economia - Università di Torino Corso Unione Sovietica, 218 bis Torino Tel bonadonna@econ.unito.it

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