Reg. (UE) 1169/2011 Le nuove norme sull etichettatura. Roma 18 dicembre 2014
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1 Reg. (UE) 1169/2011 Le nuove norme sull etichettatura Roma 18 dicembre 2014
2 Il Nuovo Regolamento Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 e abroga le direttive 87/250/CEE, 90/496/CEE, 1999/10/CE, 2000/13/CE, 2002/67/CE, 2008/5/CE e il regolamento (CE) n. 608/2004 GU
3 Entrata in vigore Il Regolamento è entrato ufficialmente in vigore il 13 dicembre Essendo un regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri, senza bisogno di alcun atto di recepimento da parte dei Governi.
4 Ambito di applicazione Il presente regolamento si applica agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare quando le loro attività riguardano la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività, e a quelli destinati alla fornitura delle collettività.
5 Definizione di collettività Art. 2, comma 2, lett. d) del Regolamento: «collettività»: qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel quadro di un attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale.
6 Le novità Il Regolamento detta nuove disposizioni sull etichettatura dei prodotti confezionati/preimballati nonché di quelli non preimballati (non-prepacked food) tra i quali rientrano sia i prodotti venduti sfusi che gli alimenti somministrati. Queste nuove norme devono essere coordinate con il D.Lgs. 109/1992, l attuale normativa italiana sull etichettatura dei prodotti alimentari.
7 Alimenti confezionati/preimballati Definizione art. 2, comma 2, lett. e) Regolamento: l unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l imballaggio; «alimento preimballato» non comprende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta.
8 Alimenti confezionati/preimballati Disciplina: L art. 3, comma 1, del D.Lgs. 109/1992 sull elenco delle indicazioni dei prodotti confezionati viene superato dall art. 9, comma 1, del Regolamento.
9 Art.3 D.Lgs. 109/1992 Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati. Denominazione di vendita Articolo 9 Reg. UE 1169/2011 Elenco delle indicazioni obbligatorie Denominazione dell alimento Elenco degli ingredienti Identica Quantità netta o nominale Quantità netta Termine minimo di conservazione o data di scadenza Il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nell UE La sede dello stabilimento di produzione e di confezionamento Il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2 % in volume Identica Il nome o la ragione sociale e l indirizzo dell operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni Non prevista Identica
10 Art.3 D.Lgs. 109/1992 Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati. Il lotto di appartenenza del prodotto Articolo 9 Reg. UE 1169/2011 Elenco delle indicazioni obbligatorie Non prevista dal regolamento, ma ancora obbligatoria ai sensi della direttiva 2011/91/UE Le modalità di conservazione e di utilizzazione, qualora sia necessaria l adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto Le istruzioni per l uso, ove necessario Il luogo di origine o di provenienza nel caso in cui l omissione possa indurre in errore l acquirente circa l origine o la provenienza del prodotto La quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti (ingrediente caratterizzante evidenziato) Prevista dall art. 5, comma 2 Facoltativa Le condizioni particolari di conservazione o d impiego Le istruzioni per l uso, nei casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell alimento Il paese di origine e il luogo di provenienza ove previsto dall art 26 Identica Allergeni: qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico (o suo derivato) che provochi allergie o intolleranze Una dichiarazione nutrizionale
11 Alimenti non preimballati Definizione art. 44, comma 1, Regolamento: alimenti offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio oppure imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta.
12 Alimenti non preimballati Disciplina art. 44 Regolamento: a) la fornitura delle indicazioni di cui all articolo 9, paragrafo 1, lettera c), è obbligatoria (ALLERGENI); b) la fornitura di altre indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 non è obbligatoria, a meno che gli Stati membri adottino disposizioni nazionali che richiedono la fornitura, parziale o totale, di tali indicazioni o loro elementi.
13 Alimenti non preimballati Disciplina art. 44 Regolamento: 2. Gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti i mezzi con i quali le indicazioni o loro elementi come specificato al paragrafo 1 devono essere resi disponibili e, eventualmente, la loro forma di espressione e presentazione. 3. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2.alimenti offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio oppure imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta.
14 Alimenti non preimballati Disciplina Chiarimenti Commissione UE gennaio 2013: L indicazione degli allergeni è obbligatoria e non può essere data a semplice richiesta del cliente, ma deve essere disponibile e facilmente visibile. Lo Stato membro può disciplinare la forma con cui dare queste informazione, in assenza di disposizioni nazionali la forma deve essere scritta.
15 Alimenti non preimballati Disciplina Chiarimenti MISE luglio 2014: Gli alimenti non preimballati sono: Gli alimenti venduti sfusi (gastronomia, pasticceria, ecc.) per i quali rimane in vigore l art. 16 del D.Lgs. 109/1992, quindi l elenco degli ingredienti prodotto per prodotto; Gli alimenti somministrati (piatto di pasta servito al tavolo) per i quali devono essere indicati gli allergeni, come previsto dal Regolamento.
16 Alimenti non preimballati venduti sfusi Disciplina Art. 16 D.Lgs. 109/1992 (verrà modificato, ad oggi occorre evidenziare l allergene presente nell elenco degli ingredienti): Vendita dei prodotti sfusi. 1. I prodotti alimentari non preconfezionati o generalmente venduti previo frazionamento, anche se originariamente preconfezionati, i prodotti confezionati sui luoghi di vendita a richiesta dell'acquirente ed i prodotti preconfezionati ai fini della vendita immediata, devono essere muniti di apposito cartello, applicato ai recipienti che li contengono oppure applicato nei comparti in cui sono esposti. 2. Sul cartello devono essere riportate: a) la denominazione di vendita; b) l'elenco degli ingredienti salvo i casi di esenzione; c) le modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili, ove necessario; d) la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187 ; e) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume; f) la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati.
17 Alimenti non preimballati venduti sfusi 3. Per i prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria e della gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari, l'elenco degli ingredienti può essere riportato su un unico e apposito cartello tenuto ben in vista oppure, per singoli prodotti, su apposito registro o altro sistema equivalente da tenere bene in vista, a disposizione dell'acquirente, in prossimità dei banchi di esposizione dei prodotti stessi. 4. Per le bevande vendute mediante spillatura il cartello di cui al comma 1 può essere applicato direttamente sull'impianto o a fianco dello stesso. 5. Le acque idonee al consumo umano non preconfezionate, somministrate nelle collettività ed in altri esercizi pubblici, devono riportare, ove trattate, la specifica denominazione di vendita "acqua potabile trattata o acqua potabile trattata e gassata" se è stata addizionata di anidride carbonica. 6. I prodotti dolciari preconfezionati, ma destinati ad essere venduti a pezzo o alla rinfusa, generalmente destinati al consumo subito dopo l'acquisto, possono riportare le indicazioni di cui al comma 2 solamente sul cartello o sul contenitore, purché in modo da essere facilmente visibili e leggibili dall'acquirente. 7. Sui prodotti di cui al comma 1, nelle fasi precedenti la vendita al consumatore, devono essere riportate le menzioni di cui all' articolo 3, comma 1, lettere a), b), e) ed h); tali menzioni possono essere riportate soltanto su un documento commerciale relativo a detti prodotti, se è garantito che tale documento sia unito ai prodotti cui si riferisce al momento della consegna oppure sia stato inviato prima della consegna o contemporaneamente a questa.
18 Alimenti non preimballati somministrati Disciplina Art. 44 Regolamento: Indicazione degli allergeni in forma scritta.
19 Cosa sono gli allergeni? Sono ingredienti comunemente usati negli alimenti, che però in alcuni individui scatenano una reazione allergica non dovuta di per sé alle caratteristiche chimiche dell ingrediente ma dovuta al fatto che alcune persone hanno un assetto costituzionale (atopico) che li espone maggiormente ad una reazione avversa in seguito all ingestione di alcune sostanze (essenzialmente proteine).
20 Quali sono gli allergeni che devono essere indicati? L allegato II del Regolamento indica i 14 tipi di allergeni che devono essere indicati: 1) Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati; 2) Crostacei e prodotti derivati; 3) Uova e prodotti derivati; 4) Pesce e prodotti derivati; 5) Arachidi e prodotti derivati; 6) Soia e prodotti derivati; 7) Latte e prodotti derivati, incluso lattosio; 8) Frutta a guscio, cioè mandorle, nocciole, noci comuni, noci di anacardi, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci del Queensland e prodotti derivati; 9) Sedano e prodotti derivati; 10) Senape e prodotti derivati; 11) Semi di sesamo e prodotti derivati; 12) Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2; 13) Lupini e prodotti derivati; 14) Molluschi e prodotti derivati.
21 Perché vanno indicati? Oggi si stima che le allergie interessino l 8% dei bambini e circa il 3% degli adulti; in Italia, secondo dati ISTAT, la popolazione affetta da tale problema ammonterebbe al 9,9%. Attualmente, gli unici strumenti per prevenire la malattia poggiano su due capisaldi: l identificazione del componente pericoloso e l esclusione temporanea o permanete dell alimento a rischio dalla dieta del soggetto affetto dalla malattia. Per questa ragione, l attuale normativa fa obbligo agli OSA di informare il soggetto allergico o intollerante con appropriate indicazioni della presenza di ogni sostanza o ingrediente utilizzati nella preparazione dei prodotti alimentari o residuati nel prodotto finito, anche se in forma alterata, indicandoli con il loro nome specifico qualora appartengano o siano derivati da un potenziale allergene.
22 Indicazioni operative La Federazione, conscia delle responsabilità che hanno gli operatori della ristorazione nei confronti della clientela che soffre di allergie od intolleranze e delle conseguenze civili e penali che possono derivare ai ristoratori in ragione di indicazioni omissive od errate fornite dai dipendenti, ha già previsto nel proprio Manuale di Corretta Prassi Operativa, validato dal Ministero della Salute (Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2013 n. 135), una modalità di dichiarazione degli allergeni, attraverso l elenco, sotto ciascun allergene, dei piatti che lo contengono. Esempio: ALLERGENE: Piatti in menù : UOVA Omelette Insalata russa Tagliatelle ai funghi Cotoletta alla milanese Polpette Sarde impanate e fritte
23 Indicazioni operative Tabella contenente tutti i 14 tipi di allergeni Cereali contenenti glutine Crostacei e prodotti a base di crostacei Uova e prodotti a base di uova Pesce e prodotti a base di pesce Arachidi e prodotti a base di arachidi. Soia e prodotti a base di soia Latte e prodotti a base di latte Frutta a guscio Sedano e prodotti a base di sedano Senape e prodotti a base di senape Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo Anidride solforosa e solfiti Lupini e prodotti a base di lupini Molluschi e prodotti a base di molluschi
24 Criticità e novità Allergeni occulti; Informazioni dai fornitori; Vendita per asporto pizza o piatti ristorante; Vendita telefonica e consegna a domicilio; Catering/Banqueting; Sanzioni; Tavolo di concertazione al MISE.
25 GRAZIE PER L ATTENZIONE
Sede Operativa: Via G. Papini n. 18 40128 Bologna (Bo) Tel. + 39 051 4172311 fax + 39 051 326006
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