Il Reg. 1169/2011/UE, la nuova etichettatura degli alimenti e la gestione degli allergeni, aspetti applicativi e opportunità

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1 Il Reg. 1169/2011/UE, la nuova etichettatura degli alimenti e la gestione degli allergeni, aspetti applicativi e opportunità Orientamenti ministeriali sull applicazione della nuova normativa sull etichettatura Roberto Copparoni Ministero della Salute Direzione Generale per l Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione Genova, 1 dicembre

2 Alimenti senza glutine Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze Modifiche al d.to lg.vo n. 109 del 27 gennaio 1992 Q&A

3 Alimenti senza glutine

4 Reg. CE n. 828 del 30/07/2014 relativo alle prescrizioni riguardanti l informazione dei consumatori sull assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti. Definizioni a) "glutine", frazione proteica del frumento, della segale, dell'orzo, dell'avena o delle loro varietà incrociate nonché dei loro derivati, nei confronti della quale alcune persone sono intolleranti, non solubile in acqua in soluzione di cloruro di sodio di 0,5 M; b) "frumento", tutte le specie di Triticum. Informazione dei consumatori "adatto alle persone intolleranti al glutine". Le informazioni sugli alimenti possono essere corredate della menzione "specificamente formulato per persone intolleranti al glutine" qualora l'alimento sia stato espressamente prodotto, preparato e/o lavorato al fine di: a) ridurre il tenore di glutine di uno o più ingredienti contenenti glutine; oppure b) sostituire gli ingredienti contenenti glutine con altri ingredienti che ne sono naturalmente privi. Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento È vietato fornire informazioni sugli alimenti sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti per lattanti e negli alimenti di proseguimento quali definiti nella direttiva 2006/141/CE.

5 REG. DI ESECUZIONE (UE) sui requisiti per la fornitura di informazioni alimentari sul assenza o ridotta presenza di glutine negli alimenti Dichiarazioni concernenti l'assenza o la ridotta presenza di glutine nella etichettatura, la pubblicità e la presentazione dei prodotti alimentari A. Prescrizioni di carattere generale SENZA GLUTINE La menzione "senza glutine" è consentita solo laddove il contenuto di glutine dell'alimento venduto al consumatore finale non sia superiore a 20 mg/kg. GLUTINE MOLTO BASSO La menzione "con contenuto di glutine molto basso" è consentita solo laddove il contenuto di glutine dell'alimento venduto al consumatore finale, consistente di ingredienti ricavati da frumento, segale, orzo, avena o da loro varietà incrociate, specialmente lavorati per ridurne il contenuto di glutine, o contenente uno o più di tali ingredienti, non sia superiore a 100 mg/kg. B. Prescrizioni aggiuntive per gli alimenti contenenti avena L'avena contenuta in un alimento presentato come "senza glutine" o "con contenuto di glutine molto basso" deve essere stata specialmente prodotta, preparata e/o lavorata in modo da evitare una contaminazione da parte del frumento, delle segale, dell'orzo o delle loro varietà incrociate; il suo contenuto di glutine non deve inoltre superare 20 mg/kg.

6 Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze Necessità di informare i consumatori della presenza di allergeni in tutti gli alimenti E obbligatoria l'indicazione di qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico che provocano allergie o intolleranze elencati nell'allegato II (o derivato da tale sostanza o prodotto) utilizzati nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata anche nei prodotti alimentari non preimballati prodotti venduti al dettaglio e nei punti di ristoro collettivo 6

7 Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze riferimento chiaro nell elenco degli ingredienti la denominazione è evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo (per ciascun ingrediente allergenico) 7 7

8 Linee guida relative alla fornitura di informazioni sulle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze, elencate nell'allegato II del Reg. 1169/2011 I solfiti naturali sona da includere ai solfiti aggiunti quando si dichiara l'informazione allergene per i solfiti? Nel calcolare il livello di concentrazione di solfiti utilizzati come ingredienti per la fabbricazione o preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito (max 10 mg/kg o mg/litro), anche la presenza di solfiti naturali dovrebbe essere preso in considerazione. 8

9 Linee guida relative alla fornitura di informazioni sulle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze, elencate nell'allegato II del Reg. 1169/ Alimenti non preconfezionati Può un operatore del settore alimentare fornire informazioni su sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze utilizzati nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento non preimballato, solo e semplicemente su richiesta da parte del consumatore? No. La fornitura di informazioni sugli allergeni che vengono utilizzati nella produzione di un alimento non preimballato, è obbligatoria. Deve essere disponibile e facilmente accessibile. Pertanto, non è possibile fornire informazioni solo e semplicemente su richiesta dal consumatore 9

10 Linee guida relative alla fornitura di informazioni sulle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze, elencate nell'allegato II del Reg. 1169/2011 possono essere fornite informazioni su allergeni utilizzando mezzi diversi da un'etichetta, compresi strumenti della tecnologia moderna o la comunicazione verbale? Ammessi tutti i mezzi per comunicazione verbale si intende comunicazione orale verificabile Spetta agli Stati membri adottare misure nazionali sulle modalità con cui devono essere comunicate le informazioni sugli allergeni. In mancanza di misure nazionali, si applicano le disposizioni degli alimenti preimballati (facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili) Ciò significa che le informazioni relative alle allergie devono essere fornite per iscritto fino a quando gli Stati membri non abbiano adottato misure nazionali 10

11 Linee guida relative alla fornitura di informazioni sulle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze Nel caso di alimenti non preconfezionati contenenti un ingrediente composto costituito da una o più sostanze elencate nell'allegato II, come devono essere indicati l'ingrediente o il suo singolo ingrediente? Quando indicando gli allergeni, i nomi in cui vengono indicati tali sostanze devono fare riferimento al nome della sostanza o del prodotto figurante nell'allegato II. Nel caso degli ingredienti composti utilizzati in alimenti non preimballati per le quali non è richiesto l'elenco degli ingredienti, l'indicazione degli allergeni si riferisce alla presenza di una sostanza o prodotti elencati nell'allegato II (ingredienti singoli) e non l'ingrediente composto con gli allergeni evidenziati Ad esempio: nel caso di un panino con la maionese fatta di uova, l informazione fornita dovrebbe essere "uovo" 11

12 Linee guida relative alla fornitura di informazioni sulle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze L'indicazione di sostanze o prodotti allergizzanti non è richiesto quando il nome del prodotto alimentare fa chiaramente riferimento alla sostanza o prodotto in questione formaggio, burro, panna o yogurt si riferiscono chiaramente al latte molti formaggi venduti con un nome commerciale, o una denominazione, non fanno esplicitamente riferimento al latte In questo caso è necessaria un integrazione Esempio: "Ambert" (come nome del prodotto) "Formaggio blu fattoria" (come testo aggiuntivo) Nel caso in cui il nome di un alimento come il kefir, non si riferisce chiaramente a un ingrediente di cui all'allegato II (latte), nessuna delle condizioni sopra descritte è soddisfatta, e i consumatori in alcuni Stati membri potrebbero essere ignari della presenza di tale ingrediente, gli operatori del settore alimentare devono garantire l informazione, e, in tal senso, gli Stati membri possono richiedere ulteriori informazioni in etichetta Ciò significa che la richiesta di ulteriori informazioni è pienamente giustificato e necessario, e attuato in modo non discriminatorio e proporzionato 12

13 Modifiche al decreto legislativo n.109 del 27 gennaio 1992 Adeguamenti necessari sul piano del diritto interno Riordino e riassetto della normativa nazionale attraverso l aggiornamento, la razionalizzazione e la semplificazione della stessa, sia a maggiore tutela del consumatore, sia per assicurare certezza giuridica agli operatori del settore alimentare in Italia. 13

14 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI... NOVEMBRE 2014 (proposta) Modifiche al decreto legislativo n. 109 del 27 gennaio 1992, recante Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari 14

15 Q&A vendita a distanza Le informazioni obbligatorie devono già essere disponibili anche nel contesto di una proposta di acquisto o solo su richiesta? Quando non vi è alcuna possibilità di acquistare il cibo direttamente, non è richiesta l'informazione (es. un catalogo pubblicitario di prodotti di un supermercato) Se il catalogo è l'unico strumento di informazione disponibile deve comprendere tutte le indicazioni obbligatorie Se è possibile acquistare il prodotto direttamente (es. attraverso una pagina web) le informazioni obbligatorie devono essere associate alle altre caratteristiche del prodotto sulla stessa pagina web, oppure facilmente raggiungibile con collegamenti ipertestuali 15

16 Q&A Qual è il significato di vendita diretta ai fini dell'esenzione per la dichiarazione nutrizionale per alimenti confezionati per la vendita diretta nei locali di vendita? In tale contesto, i cibi confezionati per la vendita diretta devono essere intesi come confezionati per la vendita nel corso della stessa giornata

17 Q&A Come conciliare la dichiarazione circa la presenza o l'assenza di ingredienti con l art. 7 (3) del Reg. (CE ) N.1924/2006 secondo il quale le informazioni alimentari non devono indurre in errore suggerendo che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche? L'articolo 7, non impedisce l'uso di claims nutrizionali, ma solo prevenire il loro uso quando essi non costituiscono una vera particolarità del cibo Per quanto riguarda l'assenza di ingredienti o sostanze nutritive, è vietato evidenziare l'assenza di zuccheri dalle acque minerali con affermazioni come senza zuccheri, come se l'acqua minerale contenesse zuccheri

18 Q&A Quali valori di riferimento devono essere utilizzati per la dichiarazione di vitamine e minerali per gli integratori alimentari? il Reg.(UE) 1169/11 non si applica agli integratori alimentari il titolo dell All.XIII non costituisce vincolo normativo. Reference Intake è una terminologia generica applicabile sia ai macro che ai micronutrienti possono essere utilizzati entrambi i termini ( Reference Intake - RI e Nutrient Reference Values NRVs) la Commissione suggerisce di utilizzare RI, anche per gli integratori alimentari, anche se non rientrano nel FIC.

19 Q&A E possibile ripetere la dichiarazione nutrizionale più volte nel campo visivo principale, come ad es. una volta sotto forma di una semplice dichiarazione di valore energetico e un'altra volta sotto forma di valore energetico accompagnato dalla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale? SI, tuttavia, queste aggiunte volontarie della dichiarazione nutrizionale possono essere riportate solo nel campo visivo principale

20 Q&A Per dichiarare la fibra sugli alimenti non preimballati, quali sono gli altri elementi nutritivi che devono essere dichiarati? In assenza di norme nazionali per gli alimenti non preimballati, la dichiarazione nutrizionale di tali alimenti può essere limitata a : - valore energetico, o - valore energetico grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale Se un operatore è interessato a dichiarare il contenuto di fibra di un prodotto, allora la dichiarazione nutrizionale deve comprendere : - valore energetico e grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale

21 Q&A Come devono essere dichiarati correttamente nella lista degli ingredienti vitamine e minerali aggiunti? Con il nome della sostanza secondo l'allegato II del Regolamento 1925/2006/EC (ad esempio retinolo) o la descrizione di nutrienti (ad esempio Vit.A) secondo l'allegato I del regolamento 1925/2006/EC? Per la dichiarazione nutrizionale, l Allegato XIII fornisce i nomi e le vitamine e i minerali da utilizzare (es. "vitamina A ). Per l'elenco degli ingredienti, deve essere fornito il nome esatto dell'ingrediente, con la possibilità di completare con il nome di cui all'allegato XIII es. " retinolo " o " retinale ( vitamina A) "

22 Lavori futuri altre problematiche legate all origine indicazione grassi trans (report in itinere) porzioni (per specifiche categorie di prodotti)? indicazione delle assunzioni di riferimento per gruppi specifici di popolazione? informazioni relative alla presenza eventuale e non intenzionale negli alimenti di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranza? informazioni relative all idoneità di un alimento per vegetariani o vegani?

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