25 Febbraio Dr.ssa Simona Corti. Tecnologo Alimentare

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1 Etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari: il Regolamento CEE 1169/2011. L etichetta delle carni macinate, gli allergeni e la tabella nutrizionale. 25 Febbraio 2014 Dr.ssa Simona Corti Tecnologo Alimentare

2 Legge 88/2009 (comunitaria 2008): Elenco IL QUADRO NORMATIVO IL REGOLAMENTO CEE 1169/2011 E RELATIVO ALLA FORNITURA DI INFORMAZIONI SUGLI ALIMENTI AI CONSUMATORI IN ITALIA: D.Lvo 109/1992: Etichettatura & pubblicità dei prodotti di origine alimentare. D.Lvo 77/1993 relativo all etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari D.Lvo 114/2006. In materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari.

3 IL REGOLAMENTO L atto ha la forma di Regolamento CE, quindi: Ha portata generale è direttamente applicabile è obbligatorio in tutti i suoi elementi per tutti gli Stati membri. In un unico testo si uniscono la normativa sull etichettatura dei prodotti alimentari e la normativa sull etichettatura nutrizionale. Saranno abrogate la direttiva 2000/13/CE e la direttiva 90/496/CE

4 AMBITO DI APPLICAZIONE Il presente regolamento si applica agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare (DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE) quando le loro attività riguardano la fornitura di i n f o r m a z i o n i s u g l i a l i m e n t i ai consumatori. Si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività, e a quelli destinati alla fornitura delle collettività.

5 AGENDA Focalizzare l attenzione su alcuni aspetti del Nuovo Regolamento: 1) COMPOSIZIONE CARNI MACINATE. 2) ELENCO INGREDIENTI IN CUI VANNO EVIDENZIATI GLI ALLERGENI. 3) ETICHETTATURA NUTRIZIONALE. Sono in fase di definizione: Indicazione dei laboratori di produzione. Provenienza di alcuni tipi di carni e altri 8 alimenti. (!) La Commissione ha tempo fino al 16 dicembre p.v. per esprimersi.

6 Cosa è L ETICHETTA? E lo strumento utilissimo e necessario che serve al consumatore per capire come e quando può utilizzare un prodotto alimentare, (CARTA D IDENTITÀ DEL PRODOTTO). SCOPO: - Presentare il prodotto. - Tutela dei consumatori. - Chiarezza e trasparenza commerciale. L'ETICHETTATURA è l'insieme delle indicazioni riportate non solo sull'etichetta apposta sul prodotto, ma anche sull'imballaggio o sul dispositivo di chiusura.

7 INFORMAZIONI IN ETICHETTA (D.LVO 109/1992): NOME DEL PRODOTTO. ELENCO INGREDIENTI (ordine decrescente). Al primo posto quello presente in quantità maggiore e via via fino a quello presente in quantità minore, in modo da dare un idea chiara della composizione del prodotto. PESO NETTO. DATA DI SCADENZA O TMC. RAGIONE SOCIALE E SEDE STABILIMENTO PRODUZIONE. LOTTO. MODALITA CONSERVAZIONE. TRATTAMENTI SPECIFICI. INDICAZIONI SPECIFICHE (BIOLOGICO, DOP, IGP. ).

8 INFORMAZIONI IN ETICHETTA ( art. 9 REG. CEE 1169/2011): DENOMINAZIONE DELL ALIMENTO. ELENCO INGREDIENTI. Ingredienti o coadiuvanti tecnologici elencati nell'allegato II o derivati da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochino allergie o intolleranze, se usati nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata. PESO NETTO. QUANTITA DI ALCUNI INGREDIENTI. QUANTITA NETTA DELL ALIMENTO DATA DI SCADENZA O TMC. MODALITA CONSERVAZIONE. RAGIONE SOCIALE (la sede dello stabilimento di produzione è facoltativo!!!). PAESE DI ORIGINE O LUOGO DI PROVENIENZA OVE PREVISTO, (art. 25). INDICAZIONI SPECIFICHE (BIOLOGICO, DOP ). ETICHETTATURA NUTRIZIONALE.

9 LE ALTRE NOVITA (REG. CEE 1169/2011): MIGLIORE LEGGIBILITA DEI CARATTERI: 1. È prevista una misura minima obbligatoria di grandezza delle informazioni obbligatorie: devono essere stampate in caratteri la cui parte mediana (altezza della X) sia pari o superiore a 1,2 mm, e in modo da garantire un contrasto visibile tra lo sfondo e la scritta. 2. Per gli imballaggi la cui superficie maggiore misura meno di 80 cm2, la dimensione minima è pari o superiore a 0,9 mm.

10 ALLEGATO TECNICO ALTEZZA DELLA X

11 I TEMPI PER ADEGUARSI CARNI MACINATE: (allegato VI, parte B) decorrenza 1 Gennaio 2014 ALLERGENI: art.9,par.1,lett.c: da dicembre 2014 ETICHETTATURA NUTRIZIONALE: (art. 9, par. 1, lett. l dal 13 dicembre 2016)

12 PRODOTTO PRECONFEZIONATO: UNITA DI VENDITA DESTINATA AD ESSERE PRESENTATA COME TALE AL CONSUMATORE ED ALLE COLLETTIVITA, COSTITUITA DA UN PRODOTTO ALIMENTARE E DALL IMBALLAGGIO IN CUI E STATO IMMESSO PRIMA DI ESSERE POSTO IN VENDITA, AVVOLTA INTERAMENTE O IN PARTE DA TALE IMBALLAGGIO, MA COMUNQUE IN MODO CHE IL CONTENUTO NON POSSA ESSERE MODIFICATO SENZA CHE LA CONFEZIONE SIA APERTA O ALTERATA.

13 PRODOTTO PREINCARTATO O SFUSO : UNITA DI VENDITA COSTITUITA DA UN PRODOTTO ALIMENTARE E DALL INVOLUCRO IL QUALE E STATO POSTO ED AVVOLTO NEGLI ESERCIZI DI VENDITA.

14 PRODOTTI NON PRECONFEZIONATI ART. 44: Si fa riferimento ai: 1. prodotti offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio, oppure 2. prodotti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta. - ETICHETTATURA: Per questi prodotti è previsto l obbligo di segnalare la presenza di allergeni. Le altre informazioni, previste obbligatoriamente in via generale, possono essere omesse a meno che gli Stati membri non intendano richiederne comunque la presenza (ART. 9-10). - DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE BREVE : può limitarsi al valore energetico; oppure al valore energetico con grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale (= No proteine e carboidrati). Possono essere indicati solo per porzione (no su 100g).

15 LE CARNI MACINATE: Oltre ai requisiti posti dall allegato III, sezione V, capitolo IV, del regolamento (CE) n. 853/2004, l etichettatura reca le seguenti diciture: «percentuale del tenore in materie grasse inferiore a..». «rapporto collagene/proteine della carne inferiore a».

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17 ALLERGENI LE NOVITA : Le indicazione sul contenuto di allergeni diverranno inoltre più visibili e dovranno essere indicate anche per i cibi non imballati, ad esempio quelli venduti nei ristoranti o nelle mense, gli alimenti sfusi di alcune rivendite. la denominazione della sostanza o del prodotto allergizzante dovrà essere evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo.

18 ALLERGENI Devono figurare nell elenco ingredienti con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza, a meno che la denominazione di vendita del prodotto non faccia chiaramente riferimento all allergene in questione. NOTA: LE SCELTE GRAFICHE SONO A CARICO DELL AZIENDA.

19 ELENCO ALLERGENI: Allegato II del Reg. Cee 1169/2011 Cereali contenenti glutine. Crostacei e prodotti a base di crostacei. Uova e ovoprodotti. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne: gelatina di pesce e colla di pesce utilizzate nella chiarificazione di birra e vino. Arachidi e prodotti a base di arachidi. Soia e prodotti a base di soia, tranne olio e grasso di soia raffinato, e alcuni additivi a base di tocoferoli. Latte e prodotti a base di latte (compreso il lattosio), tranne il siero di latte ed il lattiolo.

20 Molluschi e prodotti a base di molluschi. ELENCO ALLERGENI: Allegato II del Reg. Cee 1169/2011 Frutta a guscio (cioè mandorle, nocciole, noci comuni, noci di agaciù, noci pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci del Queensland) e prodotti derivati. Sedano e prodotti a base di sedano. Senape e prodotti a base di senape. Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2. Lupino.

21 GLUTINE Cereali FONTI DI glutine: Grano, Segale, Orzo, Avena, Farro, Grano Khorasan ( Kamut, REG. CEE 78/2014 entrato in vigore il 19 febbraio u.s.), tranne: Sciroppi di glucosio a base di grano; Maltodestrine; Sciroppi di glucosio a base di orzo; Cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici;

22 ADDITIVI Un additivo che deriva da un allergene deve figurare in etichetta con la sua origine, se l allergene non è già menzionato: Lecitina E 322 (da soia) (da uova) lecitina da soia, lecitina da uova Lisozima E 1105 (da uova) lisozima da uova ES. GRANA PADANO

23 ETICHETTATURA NUTRIZIONALE (Art. 30 Reg. Cee 1169/2011) La dichiarazione nutrizionale OBBLIGATORIA: Valore energetico; Grassi e acidi grassi saturi; Carboidrati; Zuccheri; Proteine; Sale. La dichiarazione nutrizionale può essere integrata dai grassi trans, acidi grassi monoinsaturi, acidi grassi polinsaturi, polioli, amido, fibre, Sali minerali o vitamine.

24 ETICHETTATURA NUTRIZIONALE (Art. 30 Reg. Cee 1169/2011) Il calcolo dei valori dichiarati può essere svolto sulla base: Dell analisi Centesimale di Laboratorio (100g); Valori teorici sulla base di valori noti presenti in Letteratura; Dal calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti ed accettati;

25 ESPRESSIONE PER PORZIONE O UNITA DI CONSUMO (Art. 33 Reg. Cee 1169/2011) In aggiunta a quella obbligatoria per unità di misura (100 g o 100 ml), può essere posta l indicazione per porzione o unità di consumo, quale dichiarazione facoltativa, a condizione che siano quantificate sull etichetta la porzione o l unità utilizzata e sia indicato il numero di porzioni/unità dell imballaggio. Le indicazioni ripetute possono essere espresse solo per PORZIONE o unità di consumo, tranne il valore energetico che va indicato sia per unità di misura che per porzione

26 SUL POSIZIONAMENTO DELLA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE (Art. 34 Reg. Cee 1169/2011) Le informazioni della dichiarazione nutrizionale figurano nello stesso campo visivo (inteso come tutte le superfici di un imballaggio che possono essere lette da un unico angolo visuale, consentendo un accesso rapido ed agevole alle informazioni nell'etichetta nel senso che il consumatore non ha bisogno, per leggere tali informazioni, di esaminare l'imballaggio su più facce.) e in formato tabulare o in formato lineare.

27 ETICHETTATURA NUTRIZIONALE (Art. 30 Reg. Cee 1169/2011)

28 ETICHETTATURA NUTRIZIONALE: ECCEZIONI (Allegato V Reg. Cee 1169/2011) I PRODOTTI NON TRASFORMATI CON UN SOLO INGREDIENTE; I PRODOTTI TRASFORMATI SOTTOPOSTI AL PROCESSO DI MATURAZIONE E COMPRENDONO UN SOLO INGREDIENTE; ACQUE; SALE; EDULCORANTI DA TAVOLA; ACETO; AROMI; ADDITIVI; COADIUVANTI TECNOLOGICI; GELATINA; LIEVITI;..

29 COEFFICIENTI DI CONVERSIONE CARBOIDRATI PROTEINE GRASSI ALCOOL (Etanolo) FIBRE 4 Kcal/g 4 Kcal/g 9 Kcal/g 7 Kcal/g 2 Kcal/g

30 LUOGO DI ORIGINE E PROVENIENZA LUOGO DI PROVENIENZA: si intende il luogo da dove proviene l alimento, ma che non è il luogo di origine di cui al Codice doganale. LUOGO DI ORIGINE: ex codice doganale si intende il paese dove le merci sono state interamente ottenute, o nel caso in cui più paesi abbiano contribuito alla produzione, il paese ove è avvenuta l ultima trasformazione sostanziale.

31 INDICAZIONE DI ORIGINE ART L'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza è obbligatoria solo quando l'omissione può indurre in errore il consumatore sul paese d'origine o sul luogo di provenienza reali dell alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano il prodotto alimentare o contenute nell'etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l'alimento ha un differente paese d'origine o luogo di provenienza. 2. È prevista obbligatoriamente (previa adozione delle norme di attuazione) per le carni di animali della specie suina, ovina, caprina, di volatili del codice NC 0105 fresche, refrigerate o congelate. 3. Sono previste disposizioni specifiche nel caso in cui sia indicato il paese di origine e questo non corrisponda a quello dell ingrediente primario: occorre infatti o indicare anche il paese di origine di questo oppure si deve specificare che il paese di origine dell ingrediente primario è diverso da quello dell alimento.

32 REGOLAMENTO CE 1337/2013 Questo Regolamento (del 13 dicembre 2013) è ancora oggetto di discussione. Riguarda la PROVENIENZA e il PAESE DI ORIGINE DI: SUINI ; OVICAPRINI ; VOLATILI. Provenienza e Paese di Origine andrebbero indicati in etichetta. La Commissione Parlamentare vorrebbe che siano espressi solo gli ALLEVAMENTI E LABORATORI DI MACELLAZIONE, come è tuttora.

33 REGOLAMENTO CE 1337/2013 Entro il 16 dicembre p.v. la Commissione deve esprimersi circa la PROVENIENZA e il PAESE DI ORIGINE DI: ALTRI TIPI DI CARNE (es. Coniglio, Equina ). LATTE E LATTE COME INGREDIENTE. ALIMENTI NON TRASFORMATI. PRODOTTI MONOINGREDIENTE (sale, zucchero, uova ) INGREDIENTI OLTRE IL 50% sull ALIMENTO.

34 RIASSUMENDO 1. OBBLIGO DI INDICARE GLI ALLERGENI: 1. Alimenti preconfezionati 2. Alimenti preincartati 3. Alimenti sfusi e serviti nella ristorazione collettiva 2. INORMAZIONI NUTRIZIONALI 3. MAGGIORE LEGGIBILITA DEI CARATTERI. 4. PAESE DI ORIGINE E PROVENIENZA PER CARNI DI SUINI, OVICAPRINI E AVICOLI E altri prodotti

35 CONCLUSIONI NORMATIVA COMPLETA ED UNIFORME. IL REGOLAMENTO 1169/2011 SARA SOGGETTO ANCORA A MIGLIORAMENTI E CAMBIAMENTI LEGISLATIVI. TEMPO DI C.A 10 MESI PER CHIARIRE MOLTI ASPETTI.

36 GRAZIE PER L ATTENZIONE! Dr.ssa Simona Corti GRAZIE PER L ATTENZIONE! info@simonacorti.it D.SSA SIMONA CORTI ORDINE TECNOLOGI ALIMENTARI N. 284 info@simonacorti.it

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