DALLA CRISI AL RILANCIO DELL IMPRESA
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- Fausta Bertolini
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1 DALLA CRISI AL RILANCIO DELL IMPRESA a cura degli avv.ti Francesco Autelitano, Giacinto Favalli, Giorgio Molteni, Claudio Ponari Vittorio Provera e Carlo Uccella, Trifirò & Partners Avvocati
2 Le azioni volte al superamento delle situazioni di squilibrio patrimoniale dell impresa possono avvalersi di istituti giuridici collocati su diversi piani. Qui ci occupiamo di due ambiti di particolare rilievo, sia per l incidenza rispettivamente finanziaria ed economica, sia per la specialità delle normative che li caratterizzano: l uno attinente all area della ristrutturazione dei debiti dell impresa; l altro, di matrice giuslavoristica, ha ad oggetto gli interventi sul personale e sull organizzazione aziendale. Due ambiti che trovano un punto d incontro, che ne rende opportuna la visione d insieme, nella definizione di un unitaria strategia atta al superamento della crisi ed al rilancio dell impresa. Sez. I La ristrutturazione dell esposizione debitoria. A cura degli avv.ti Vittorio Provera, Francesco Autelitano e Carlo Uccella L attuale disciplina della crisi d impresa, mutando la più risalente prospettiva di stampo fallimentare, è caratterizzata dalla finalità di favorire il riequilibrio finanziario dell impresa temporaneamente in difficoltà, la continuazione dell attività e la permanenza sul mercato. La soluzione della crisi d impresa può oggi disporre dei seguenti strumenti: 1) il piano attestato di risanamento (art. 67, c. 3, d, L.F.); 2) l accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis L.F.); 3) il concordato preventivo (artt. 160 ss. L.F.); 4) gli accordi stragiudiziali con singoli creditori. 1. Il piano di risanamento attestato. - Consiste in un atto predisposto dall imprenditore (nell ambito delle società, da parte dell organo amministrativo), con l ausilio dei propri consulenti, che descrive la situazione finanziaria complessiva aziendale e determina gli interventi idonei a consentire il risanamento dell esposizione debitoria ed il riequilibrio della situazione finanziaria. Il piano dev essere attestato da un esperto revisore contabile (in possesso dei requisiti di legge e II
3 designato dalla stessa impresa), il quale conferma, sulla base dei dati contabili esposti e verificati, la ragionevolezza del piano stesso in funzione degli obiettivi ivi previsti. - Non è assoggettato né a preventivo controllo giudiziale, né a pubblicità presso il registro delle imprese; può essere reso noto solo ad alcuni creditori, interessati dalle richieste di nuova finanza o da specifici accordi contemplati nel piano stesso. Il piano attestato è perciò dotato di una riservatezza che, in taluni casi, può risultare opportuna e, inoltre, non impone costi di giustizia. - Nel caso di successivo fallimento dell impresa, gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore in esecuzione del piano sono esentati da revocatoria. La disposizione è finalizzata ad incentivare i creditori a sostenere il piano, accordando loro il suddetto beneficio. - Sempre in caso di successivo fallimento, è prevista l esenzione dai reati di bancarotta (art. 217 bis L.F.). Inoltre la banca che intervenga a favore del piano è tendenzialmente meno esposta ad una pretesa risarcitoria per concessione abusiva di credito. - I suddetti benefici potrebbero tuttavia venire meno qualora, dopo il fallimento, il giudice valuti che il piano non è ragionevole (rischio tanto più contenuto quanto più il piano è solido, credibile ed autorevolmente attestato). - L attestazione del piano non blocca le azioni cautelari ed esecutive promosse dai creditori, né fa sorgere diritti di prededuzione per i finanziatori, né produce agevolazioni sul debito tributario e previdenziale. In conclusione si tratta di istituto agile, riservato e con costi contenuti, ma con limitati benefici, che si presta, in particolare, a piccole/medie imprese in assenza di conclamati stati di crisi. 2. L accordo di ristrutturazione dei debiti. - Consiste in un accordo tra l impresa ed i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti, avente ad oggetto il risanamento dell esposizione debitoria mediante ogni strumento utile (es. riscadenziamento debiti, moratoria interessi, stralcio, remissione) concordato con ciascun creditore, in attuazione di un piano attestato da un esperto revisore contabile che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all accordo. - L accordo è pubblicato nel registro delle imprese ed è necessaria l omologazione del Tribunale, che decide anche in merito alle eventuali opposizioni dei creditori. - Il deposito dell accordo nel registro delle imprese ha quale effetto il blocco per 60 giorni delle azioni cautelari ed esecutive. Tale blocco può essere anticipato dal Tribunale, a seguito di apposita istanza, alla fase precedente la stipulazione dell accordo (art. 182 quater L.F.). - è possibile proporre la transazione fiscale (182 ter L.F.), avente ad oggetto il pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari e previdenziali. - In caso di successivo fallimento, i crediti derivanti dai finanziamenti bancari disposti in esecuzione dell accordo sono prededucibili. A determinate condizioni possono essere prededucibili anche i c.d. prestiti ponte, ossia i finanziamenti effettuati in funzione della domanda di omologazione dell accordo. - In deroga alle norme civilistiche sono prededucibili fino all 80% del loro ammontare anche i finanziamenti soci disposti in esecuzione dell accordo. - Sempre in caso di fallimento è prevista l esenzione dai reati di bancarotta e vi è una copertura anche rispetto all addebito di concessione abusiva del credito. In sintesi gli accordi di ristrutturazione si caratterizzano, rispetto ai piani attestati, per una struttura più rigida ed articolata e per il necessario intervento del Tribunale. Per contro gli effetti protettivi per l impresa e per i suoi creditori sono decisamente maggiori di quelli conseguenti ai piani attestati. Il concordato preventivo Consiste in una procedura concorsuale, avviata con domanda di ammissione presentata al Tribunale, cui si presenta un piano di ristrutturazione dei debiti attestato da esperto revisore contabile, che prevede gli interventi necessari sulle posizioni creditorie; queste vengono distinte per classi secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei. Il Tribunale, ove ammetta la procedura, nomina il Giudice Delegato ed il commissario giudiziale e dispone la convocazione dei creditori chiamati a votare sulla proposta di III
4 concordato. Questa è approvata dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto (di regola i creditori chirografari) e dalla maggioranza delle classi previste; l approvazione del concordato vincola anche i creditori dissenzienti. Se il concordato è approvato il Tribunale compie il giudizio di omologazione, decidendo anche sulle eventuali opposizioni dei creditori. - Dal deposito del ricorso per l ammissione alla procedura è previsto il divieto di azioni esecutive ed è precluso l acquisto di prelazioni. - Il decreto di ammissione alla procedura è pubblicato nel registro delle imprese. - Il medesimo provvedimento dispone il versamento di una somma pari al 50% delle spese che si presumono necessarie per la procedura. - In pendenza della procedura, la gestione dell impresa è sottoposta alla vigilanza del commissario giudiziale e non possono essere compiuti atti eccedenti l ordinaria amministrazione senza l autorizzazione del giudice delegato. - è possibile proporre la transazione fiscale (182 ter L.F.), analogamente a quanto previsto nell accordo di ristrutturazione. - I benefici in tema di prededuzione, esenzione dalla revocatoria ed esenzione da reati fallimentari sono analoghi a quelli previsti per l accordo di ristrutturazione dei debiti. Tra gli strumenti indicati, il concordato preventivo è l opzione con una procedura più complessa, costosa e limitativa per la gestione dell impresa. Rispetto agli accordi di ristrutturazione vi è il vantaggio che i creditori dissenzienti non vanno pagati integralmente e vi è una maggiore copertura da azioni esecutive individuali. 4. Gli accordi stragiudiziali. Non è da escludere, peraltro, che la situazione concreta induca a preferire una gestione del debito che prescinda dai predetti istituti e che si fondi, in sostanza, su trattative individuali. Ciò in dipendenza di circostanze quali limiti derivanti da impegni contrattuali con terzi, l esistenza di trattative per importanti operazioni negoziali od altri fattori che sconsigliano la pubblicità e le limitazioni operative derivanti dall utilizzo degli strumenti previsti dalla legge fallimentare. La valutazione di tali presupposti va attentamente considerata, anche alla luce della conseguente perdita dei benefici connessi agli strumenti tipici; ed è comunque opportuno predisporre una situazione complessiva che consenta di verificare la coerenza dei singoli interventi con l obiettivo di riequilibrio aziendale. Sez. II Gli interventi sul personale e sull organizzazione aziendale. A cura degli avv.ti Giacinto Favalli, Giorgio Molteni e Claudio Ponari Sul piano giuslavoristico l ordinamento offre alcuni strumenti funzionali a cercare il rilancio dell impresa ovvero a mitigare le conseguenze sociali della crisi, privilegiando la conservazione dell occupazione. Si segnalano, in particolare, la cassa integrazione guadagni straordinaria e gli accordi in materia di trasferimento di impresa in crisi. 1. La Cassa integrazione guadagni straordinaria. - Consiste in una prestazione economica erogata dall Inps per integrare o sostituire la retribuzione dei lavoratori al fine di fronteggiare gravi situazioni di eccedenza occupazionale che potrebbero portare a licenziamenti collettivi. - La CIGS può essere concessa in una molteplicità di situazioni a beneficio delle imprese che abbiano occupato più di 15 lavoratori nel semestre precedente la richiesta; è previsto l intervento della CIGS, tra l altro, nei casi di crisi; cessazione di attività; assoggettamento dell impresa a procedura concorsuale (artt. 1-3, l. 23 luglio 1991, n. 223). a. La crisi aziendale. - Consiste in una situazione di grave difficoltà dell impresa che può portare all impossibilità di prosecuzione dell attività. La concessione dell integrazione salariale richiede alcuni requisiti (v. D.M n , modificato dal D.M , n ) che devono sussistere congiuntamente: a) la presenza di indicatori economico finan- IV
5 ziari (risultato di impresa; fatturato; risultato operativo; indebitamento), riguardanti il biennio precedente la domanda, da cui deve emergere un andamento economico a carattere negativo; b) il ridimensionamento dell organico aziendale nel biennio precedente all intervento CIGS, dovendosi riscontrare, di norma, l assenza di nuove assunzioni; c) la presenza di un piano di risanamento che definisca le azioni intraprese o da intraprendere per il superamento delle difficoltà dell impresa; d) la presenza di un piano di gestione degli eventuali esuberi previsti alla fine o nel corso del periodo di fruizione della CIGS; e) la presenza di un evento improvviso ed imprevisto, esterno alla gestione aziendale, determinante la crisi. In tal caso l impresa deve documentare: l imprevedibilità dell evento, la rapidità con la quale esso ha prodotto gli effetti negativi, l autonomia dell evento rispetto alle politiche di gestione aziendale; in tale ipotesi la domanda può essere accolta anche ove non sussistano le condizioni sub a) e b), sempreché siano soddisfatti i requisiti di cui alle lettere c) e d) sino al 2011, tuttavia, il D.M , n ha consentito di prescindere anche dal requisito sub c)-. - Non possono essere accolte le richieste presentate da imprese che: a) abbiano iniziato l attività produttiva nel biennio antecedente alla richiesta di CIGS; b) non abbiano avviato effettivamente l attività produttiva; c) abbiano subito significative trasformazioni societarie nel biennio antecedente alla richiesta di CIGS, salvo che queste siano avvenute tra imprese che presentano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, con la preminente finalità del contenimento dei costi di gestione nonché nei casi in cui, pur in presenza di assetti proprietari non coincidenti, tali trasformazioni societarie comportino per le imprese subentranti azioni rivolte al risanamento aziendale e di salvaguardia oc- V
6 b. c. cupazionale. La cessazione di attività. - Consiste nella cessazione, totale o parziale, dell attività aziendale; può riguardare l intera azienda o un settore di attività. Requisito necessario per la concessione della CIGS è la predisposizione di un piano di gestione dei lavoratori in esubero rivolto a ridurre il ricorso alla mobilità, salvo che tale ricorso non assuma, nel corso del periodo dell intervento della CIG ovvero nell arco dei dodici mesi successivi, carattere di strumento di ricollocazione, anche parziale, dei suddetti lavoratori (art. 2 D.M /02). Sottoposizione a procedura concorsuale. - è prevista a beneficio dei lavoratori dipendenti da imprese che siano: dichiarate fallite; ammesse al provvedimento di liquidazione coatta amministrativa; ammesse alla procedura di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni; sottoposte ad amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell attività produttiva non sia stata disposta o sia cessata; in tali casi la CIGS viene automaticamente concessa su richiesta del soggetto titolato. *** La procedura per la richiesta della CIGS, comune a tutte le ipotesi, prevede una fase di consultazione sindacale e una amministrativa. - La fase di consultazione sindacale (art. n. 2, D.P.R. 218/2000) si svolge attraverso i seguenti punti: 1) comunicazione preventiva alle R.S.U. o, in mancanza, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori comparativamente più rappresentative operanti nella Provincia; 2) esame congiunto della situazione aziendale, da svolgersi presso la Regione nel cui territorio sono ubicate le unità produttive interessate all intervento straordinario di integrazione VI
7 salariale ovvero qualora l intervento CIGS riguardi più unità produttive, dislocate in diverse regioni presso il Ministero del Lavoro. La disamina concerne il programma di risanamento che l azienda intende attuare, comprensivo di tutti gli aspetti relativi alla durata, al numero dei lavoratori interessati alla CIGS, ai criteri e all individuazione dei lavoratori da sospendere, alle modalità di rotazione e all indicazione dei motivi della mancata adozione. La fase di consultazione sindacale deve esaurirsi entro i 25 giorni successivi a quello della richiesta di esame congiunto, ridotti a 10 per le aziende fino a 50 dipendenti. - Fase amministrativa. Conclusa la fase sindacale, la domanda va presentata al Ministero del Lavoro entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso nella settimana in cui ha avuto inizio la riduzione o la sospensione dell orario di lavoro. Alla domanda va allegato il programma di intervento, la scheda relativa alla causa integrabile e il verbale di esame congiunto. La procedura si conclude con la concessione o il diniego del trattamento da parte del Ministero del Lavoro che deve pronunziarsi entro trenta giorni dalla ricezione della domanda. - In tutte le ipotesi qui considerate la durata è di 12 mesi continuativi. è prevista la possibilità di proroga fino a 24 mesi dopo che siano trascorsi i due terzi del periodo già concesso (crisi) e sempreché venga presentato un piano efficace di prosecuzione delle azioni di ricollocazione del personale (cessazione). Nei casi di azienda in procedura concorsuale, al termine dei 12 mesi, ove sussistano fondate prospettive di continuazione o ripresa dell attività o di salvaguardia anche parziale dell occupazione mediante cessione di tutta o parte dell azienda, su richiesta del curatore, liquidatore o commissario, può essere concessa una proroga non superiore a 6 mesi. - L ammontare dell integrazione salariale straordinaria è pari all 80% della retribuzione che sarebbe spettata ai lavoratori sospesi, per le ore non lavorate, comprese tra le 0 e le 40 ore settimanali. è previsto un limite mensile. In conclusione si tratta di un istituto poliedrico che coniuga l esigenza dell imprenditore di non disperdere il patrimonio aziendale con l esigenza del personale di conservare l occupazione ed il reddito. *** 2. Gli accordi in materia di trasferimento di impresa in crisi. - Sono previsti dall art. 47 D.Lgs. 428/90 e sono finalizzati a salvaguardare l occupazione, agevolando la cessione dell azienda (o di suoi rami) a terzi. - Qualora siano trasferite aziende in crisi o per le quali sia stata disposta l amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell attività, le garanzie poste dall articolo 2112 c.c. che prevede il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d azienda possono essere derogate da accordi aziendali negoziati dalle R.S.A. ovvero dalle OO.SS. stipulanti il contratto collettivo applicato con l imprenditore interessato a rilevare l azienda (art. 47, comma 4 bis, D.Lgs., 428/90). - Qualora, invece, il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata: la dichiarazione di fallimento, l omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, l emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero la sottoposizione all amministrazione straordinaria, sempreché la continuazione dell attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione con le OO.SS. sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l acquirente non si applica 2112 c.c., salvo che dall accordo risultino condizioni di miglior favore. In tali caso l accordo può anche stabilire che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario che continua a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell alienante. La ratio della normativa è che a fronte dello stato di crisi o, addirittura della pendenza di una procedura concorsuale, essendovi una situazione di rischio concreto di perdita di posti di lavoro, si privilegia la continuità occupazionale, incentivando l acquisto dell azienda da parte di terzi interessati a discapito dei diritti acquisiti dal lavoratore nel pregresso rapporto di lavoro alle dipendenze dell impresa cedente che potranno trovare soddisfazione nell ambito della procedura concorsuale. VII
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