DIRITTO Programma per la classe V I.T.G.

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1 DIRITTO Programma per la classe V I.T.G. Modulo 1 U.D. 1 U.D. 2 U.D. 3 U.D.4 Modulo 2 U.D. 1 U.D 2 U.D. 3 U.D. 4 U.D. 5 Modulo 3 U.D. 1 U.D. 2 U.D. 3 U.D. 4 Modulo 4 U.D. 1 U.D. 2 U.D. 3 U.D. 4 L IMPRESA E L AZIENDA. L imprenditore commerciale. I collaboratori dell imprenditore commerciale. L azienda. I segni distintivi dell azienda. LE SOCIETA. La società: nozione e tipi. La società semplice. Le altre società di persone. La società per azioni. Le altre società di capitali e le società non lucrative. LO STATO. Lo stato e la Costituzione. Le forme di Stato e le forme di governo. L ordinamento internazionale. Profili di storia costituzionale italiana. L ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE. Il Parlamento. Il Governo. Il Presidente della repubblica. La Magistratura. Modulo 5 U.D.1 U.D.2 LEGISLAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (cenni). L urbanistica. L espropriazione per pubblica utilità. 1

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7 Modulo 1 - Unità Didattica 2 GLI AUSILIARI DELL IMPRENDITORE Tra i dipendenti dell imprenditore ve ne sono alcuni che sono forniti della rappresentanza dello stesso. Essi sono: a) l institore; b) il procuratore; c) il commesso. Le tre categorie si differenziano tra di loro per l ampiezza del potere di rappresentanza, che è massima per l institore, più limitata per il procuratore, circoscritta a specifiche mansioni per il commesso. L INSTITORE è colui che è preposto dall imprenditore all esercizio di un impresa commerciale. Nel linguaggio corrente egli è meglio conosciuto come direttore generale. L institore ha il potere di compiere tutti gli atti relativi all esercizio dell impresa tranne che vendere o ipotecare beni immobili dell imprenditore. Nell ambito del proprio potere rappresentativo egli è fornito della massima autonomia: può impartire disposizioni agli altri dipendenti ed è tenuto a rendere conto del proprio operato soltanto all imprenditore. Egli ha anche la rappresentanza processuale dell imprenditore e di conseguenza può stare in giudizio nelle cause relative all impresa al quale è preposto. Il PROCURATORE è colui che è dotato di potere di rappresentanza, ma non in via generale bensì particolare. La sua autonomia non riguarda il potere di gestire l impresa come avviene invece per l institore, ma soltanto l esecuzione delle direttive impartitegli dall imprenditore o dallo stesso institore. Ciò non significa che il procuratore non abbia una certa discrezionalità, che però può esercitare solamente nell ambito di uno specifico e ben delimitato settore dell attività economica e non già nella conduzione dell impresa in generale. Non ha la rappresentanza processuale dell imprenditore. Il COMMESSO è a sua volta dotato di poteri di rappresentanza ancora più ridotti, in quanto riferiti esclusivamente alla sua specifica mansione. E il caso del cameriere di ristorante che incassa il conto, del portiere d albergo, dei commessi venditori nei negozi, di tutti gli impiegati che vengono abitualmente a contatto con la clientela. Diritto I.T.G. : dispensa Modulo 1 U.D

8 Modulo 1 Unità Didattica 3 L AZIENDA L azienda è il complesso dei beni organizzati dall imprenditore per l esercizio dell impresa. Impresa e azienda non sono quindi due concetti equivalenti, ma distinti sebbene tra loro connessi: l impresa è l esercizio professionale di un attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi ; l azienda è lo strumento per l esercizio di tale attività. L azienda si presenta dunque come un complesso di beni, che possono essere: - beni mobili ( macchinari, materie prime, automezzi, energie, etc.) - beni immobili (i locali dove si svolge l attività) - beni immateriali (ditta, marchi, brevetti etc.) - i contratti per l esercizio dell attività economica - i debiti e i crediti (verso i fornitori, le banche, i dipendenti, il fisco etc.). Tali beni non devono necessariamente appartenere all imprenditore: occorre infatti distinguere tra titolarità dell impresa e titolarità dell azienda, nel senso che colui che esercita l impresa può anche non essere proprietario di taluni o tutti i beni. L AVVIAMENTO Il valore dell azienda è determinato non solo dal valore dei beni che la compongono, ma anche dall avviamento, ossia da quella particolare attitudine a produrre reddito e profitti che le deriva dall ubicazione, dall organizzazione, dalla fiducia di cui gode presso la clientela. Esso può essere oggettivo, ossia dipendere da una particolare ubicazione dell azienda, ovvero soggettivo, ossia dipendere solo dalle capacità dell imprenditore. E chiaro che l avviamento incide sul prezzo di cessione dell azienda. IL TRASFERIMENTO DELL AZIENDA L azienda può essere tanto trasferita in proprietà con un contratto di cessione, quanto concessa in godimento in forza di usufrutto o affitto. I contratti che hanno per oggetto la cessione o il conferimento in godimento dell azienda devono essere stipulati per iscritto. Effetti particolari derivanti dal trasferimento dell azienda sono: a) il divieto di concorrenza b) la successione nei contratti c) la successione nei crediti d) la successione nei debiti Diritto I.T.G. : dispensa Modulo 1 U.D

9 DIVIETO DI CONCORRENZA: chi aliena l azienda deve astenersi per 5 anni dal trasferimento dall iniziare una nuova impresa che, per l oggetto, l ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare clientela dall azienda ceduta. Nel caso di usufrutto o affitto tale divieto vale per il proprietario o il locatore per tutta la durata dell usufrutto o dell affitto. SUCCESSIONE NEI CONTRATTI: se non è stabilito diversamente, l acquirente dell azienda subentra senza bisogno del consenso dell altro contraente nei contratti stipulati per l esercizio dell azienda stessa che non abbiano carattere personale. Tuttavia il terzo contraente può recedere dal contratto entro 3 mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa (per esempio posizione patrimoniale dell acquirente meno solida di quella dell alienante). SUCCESSIONE NEI CREDITI: la regola è quella del loro automatico trasferimento. Essa ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia se paga in buona fede all alienante è liberato e in tal caso sarà l alienante che dovrà restituire la somma indebitamente percepita dal terzo all acquirente dell azienda. SUCCESSIONE NEI DEBITI: è stabilito che: 1) l alienante non è liberato dai debiti contratti anteriormente al trasferimento se non risulta che i creditori vi hanno consentito; 2) l acquirente di un azienda commerciale risponde, in ogni caso, di tali debiti in solido con l alienante se essi risultano dai libri contabili obbligatori. Diritto I.T.G. : dispensa Modulo 1 U.D

10 Modulo 1 Unità Didattica 4 I SEGNI DISTINTIVI DELL AZIENDA 1. LA DITTA La ditta è il nome sotto il quale l imprenditore esercita l impresa. Essa ha la duplice funzione di individuare l imprenditore e l azienda. La ditta deve presentare i seguenti requisiti: - Veridicità: essa deve sempre contenere almeno il cognome dell imprenditore o la sua sigla. - Novità: non deve essere confondibile con ditte precedentemente adottate da imprenditori concorrenti nello stesso settore economico. - Liceità: non deve essere contraria a norme imperative, all ordine pubblico, al buon costume. 2. L INSEGNA L insegna è il segno distintivo dei locali nei quali si esercita l impresa. Essa può essere: - denominativa, ossia costituita dalla ditta o da altre indicazioni - figurativa, cioè costituita da una figura simbolica - mista, ossia denominativa e figurativa al tempo stesso. 3. IL MARCHIO E il segno distintivo dei prodotti o dei servizi dell impresa. Deve presentare i requisiti della novità, della originalità, della liceità e della veridicità. Diritto I.T.G. : dispensa Modulo 1 U.D

11 Modulo 2 Unità didattica n. 1 LA SOCIETA : NOZIONE E TIPI L art del Codice Civile fornisce la seguente definizione di società: Col contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l esercizio in comune di un attività economica, allo scopo di dividerne gli utili. Gli elementi costitutivi del contratto di società pertanto sono: a) Il contratto: richiede una pluralità di parti (ad eccezione della s.r.l. uni personale); si tratta più specificamente di un contratto plurilaterale con comunione di scopo, ossia un contratto nel quale i vari contraenti collaborano insieme per il raggiungimento di uno scopo comune (la divisione degli utili derivanti dall attività economica in comune); b) I conferimenti: i soci si obbligano a trasferire alla società determinati beni, crediti, servizi, etc., che verranno poi utilizzati per l attività da svolgere. I conferimenti possono essere di diverso tipo ossia di beni in proprietà o in godimento; di denaro; di crediti; di servizi. c) L esercizio in comune di un attività economica: sia essa commerciale o non commerciale. d) Lo scopo di dividere gli utili: non si può parlare di società quando l attività economica non sia esercitata allo scopo di ottenere un profitto (vedi associazioni, fondazioni, cooperative, etc.) Le società si distinguono in società di persone e società di capitali. Nelle SOCIETA DI PERSONE i soci hanno, con gradi e intensità diversa, una responsabilità personale per le obbligazioni contratte dalla società, ossia rispondono col proprio patrimonio. Esse sono la società semplice, la società in nome collettivo (snc) e la società in accomandita semplice (sas). Nelle SOCIETA DI CAPITALI, invece, delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società col proprio patrimonio. Esse sono la società per azioni (spa), la società a responsabilità limitata (srl) e la società in accomandita per azioni (sapa). Diritto ITG: dispensa Modulo 2 U.D. 1

12 Modulo 2 Unità didattica n. 2-3 LA SOCIETA SEMPLICE La società semplice può avere per oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività non commerciali. COSTITUZIONE: non sono previste formalità particolari per costituire una società semplice; essa si può costituire anche con un contratto in forma verbale. Tuttavia se il conferimento di un socio ha per oggetto un bene per il cui trasferimento sono previste forme particolari, allora anche il contratto di società andrà concluso con tale forma (si pensi al conferimento di un bene immobile: in tal caso occorrerà la forma scritta per costituire la società). RESPONSABILITA : la regola è che la società risponde delle obbligazioni sociali col proprio patrimonio. Tuttavia ne rispondono illimitatamente e solidalmente anche i soci. Nella società semplice il creditore sociale può rivolgersi direttamente al singolo socio illimitatamente responsabile. Quest ultimo può tuttavia chiedere al creditore di rivolgersi prima alla società, indicando i beni sociali sui quali può agevolmente soddisfarsi. Il creditore particolare del socio potrà rivalersi sugli utili spettanti al socio stesso, compiere atti conservativi sulla quota che spetterà al socio quando la società si scioglierà, chiedere la liquidazione della quota del socio se i beni di questi sono insufficienti a soddisfare il creditore particolare. AMMINISTRAZIONE: secondo la regola generale, ogni socio è amministratore della società e può compiere disgiuntamente (ossia da solo) tutti gli atti che rientrano nell oggetto sociale. Ciascuno degli altri soci amministratori, tuttavia, godono del cosiddetto diritto di opposizione, in forza del quale possono opporsi all atto o all operazione prima che essa sia compiuta. Sull opposizione deciderà poi la maggioranza dei soci. Può tuttavia essere prevista la cosiddetta amministrazione congiuntiva (in luogo di quella disgiuntiva), in forza della quale è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per compiere le operazioni sociali. Il contratto può comunque prevedere che per alcuni atti sia sufficiente la maggioranza degli amministratori anziché l unanimità. SCIOGLIMENTO SINGOLO RAPPORTO SOCIALE: può avvenire in tre casi: - morte del socio: viene rimborsata agli eredi la quota entro sei mesi. - recesso del socio: occorre distinguere se il vincolo del socio era a tempo indeterminato, allora egli può recedere quando vuole comunicandolo almeno tre mesi prima; se era a tempo determinato solo se sussiste una giusta causa. - esclusione del socio: può essere di diritto (in caso di fallimento o liquidazione della sua quota a seguito di azione del creditore particolare) o facoltativo (per gravi inadempimenti, interdizione, inabilitazione, etc.) Diritto ITG: dispensa Modulo 2 U.D. 2-3

13 SCIOGLIMENTO SOCIETA : la società si scioglie nei seguenti casi: - decorso del termine - conseguimento dell oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità a conseguirlo - volontà di tutti i soci - quando viene a mancare la pluralità dei soci - altre cause previste nel contratto sociale LA SOCIETA IN NOME COLLETTIVO (S.N.C.) COSTITUZIONE: La s.n.c. deve essere costituita in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata. Il mancato rispetto di tali requisiti tuttavia non impedisce alla società di nascere, ma essa sarà una società irregolare, la quale non potrà essere iscritta al Registro delle imprese e che sarà regolata dalle norme sulla società semplice. L atto costitutivo deve contenere una serie di elementi, tra i quali le generalità dei soci, la ragione sociale (costituita dal nome di uno o più soci), il nome dei soci amministratori, la sede, l oggetto, i conferimenti, la durata della società. RESPONSABILITA : la responsabilità dei soci, come in tutte le società di persone, è illimitata e solidale per le obbligazioni sociali. Tuttavia riscontriamo un paio di differenze con la società semplice: - il creditore sociale deve obbligatoriamente prima agire sul patrimonio sociale e soltanto dopo aver constatato l infruttuoso esperimento potrà rivalersi nei confronti dei singolo (nella società semplice può rivolgersi indifferentemente per primo alla società o al socio); - il creditore particolare del socio non potrà chiedere la liquidazione della quota di questi fintanto che dura la società. AMMINISTRAZIONE: spetta, anche disgiuntamente, a tutti i soci, ma può essere affidata a uno o più di essi. Gli amministratoti devono tenere i libri e le altre scritture contabili (ricordiamo che la s.n.c. a differenza della società semplice può svolgere un attività commerciale). SCIOGLIMENTO: la s.n.c. può essere sciolta per le stesse cause previste per la società semplice, a cui si aggiungono il fallimento della società e il provvedimento dell autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge. Anche rispetto al singolo socio valgono le stesse cause di scioglimento del rapporto sociale previste per la società semplice, cui si aggiunge la violazione del divieto di concorrenza che vale per il socio di una s.n.c. (che non potrà esercitare alcuna attività concorrente con quella della società). Diritto ITG: dispensa Modulo 2 U.D. 2-3

14 LA SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE (S.A.S.) E un tipo di società che consente di associare chi vuole svolgere un attività commerciale assumendone tutti i rischi (soci accomandatari), con chi invece è interessato soltanto a partecipare ai relativi utili, correndo un rischio limitato (soci accomandanti). I soci accomandatari: - sono personalmente e solidalmente responsabili verso i responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali; - partecipano all amministrazione della società; - sono soggetti al divieto di concorrenza previsto per i soci della società in nome collettivo. I soci accomandanti: - sono obbligati soltanto ad eseguire i conferimenti previsti nel contratto; - la loro responsabilità è limitata solo ai conferimenti eseguiti; - non possono amministrare la società. In ogni caso gli accomandanti hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e di controllarne l esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società. Diritto ITG: dispensa Modulo 2 U.D. 2-3

15 Modulo 2 Unità didattica n. 5 LA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA COSTITUZIONE: per costituire una s.r.l. si applicano le stesse regole già viste per la s.p.a. con le seguenti differenze: - Alle s.r.l. non si applica il procedimento di costituzione mediante pubblica sottoscrizione - Il capitale minimo è stabilito in La denominazione sociale deve contenere l indicazione di s.r.l. - Il versamento dei conferimenti può essere sostituito dalla stipula di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria. Nella s.p.a. il capitale sociale è diviso in azioni. Nella s.r.l. invece i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. AMMINISTRAZIONE: essa è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa con il voto favorevole della maggioranza dei votanti che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. L amministrazione può essere affidata ad un unico amministratore o a un consiglio di amministrazione, che può agire congiuntamente o disgiuntamente. COLLEGIO SINDACALE: quest organo è facoltativo nelle s.r.l. di piccole dimensioni. E invece obbligatorio se il capitale sociale è di almeno LA SOCIETA IN ACCOMANDITA PER AZIONI In tale forma di società esiste un legame inscindibile tra la posizione di amministratore e di socio accomandatario. Difatti non si può essere accomandatari senza essere anche amministratori; non si può essere amministratori senza essere anche soci accomandatari. La disciplina è dunque diversa da quella della società in accomandita semplice, nella quale l amministrazione può essere affidata ad alcuni accomandatari soltanto. I soci accomandanti si obbligano nei limiti delle azioni sottoscritte e sono dei veri e propri azionisti. LE SOCIETA NON LUCRATIVE Le società cooperative, a differenza di quelle finora descritte, non hanno scopo di lucro, bensì hanno uno scopo cosiddetto mutualistico. Esse si distinguono in : cooperative a mutualità prevalente e cooperative diverse. Diritto ITG: dispensa Modulo 2 U.D. 5

16 Solo alle prime è riservato il godimento delle agevolazioni di carattere tributario. Esse sono quelle che: - Svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi; - Si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci; - Si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci. Per le obbligazioni sociali risponde solo la società col proprio patrimonio. Il numero minimo di soci per costituire una cooperativa è fissato in nove, salvo il caso delle piccole società cooperative, formate da almeno tre soci e disciplinate dalle norme della s.r.l. Diritto ITG: dispensa Modulo 2 U.D. 5

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