N Il modello 770/2016 semplificato ed ordinario

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1 1. Il modello 770/2016 semplificato ed ordinario N Il modello 770 semplificato Il modello 770 ordinario L invio telematico L invio delle CU entro il termine per l invio del mod. 770

2 Sommario COME SI STRUTTURA L ADEMPIMENTO DEI SOSTITUTI D IMPOSTA Distinzione tra 770 Semplificato e Ordinario Presentazione contemporanea 770 Semplificato e Ordinario... 6 LE NOVITÀ DEL MODELLO 770/2016 SEMPLIFICATO Semplificato Contenuto del mod. 770 Semplificato IL MODELLO 770/2016 ORDINARO Mancata indicazione di dati Mancata esibizione o trasmissione all Amministrazione Finanziaria della documentazione Mancata effettuazione delle ritenute al percipiente Inesattezze sui modelli di pagamento delle ritenute Omessa dichiarazione Soggetti obbligati e non alla presentazione del 770 Ordinario I dati del modello 770 ordinario L INVIO TELEMATICO Presentazione telematica tramite intermediari abilitati La documentazione che l intermediario deve rilasciare al dichiarante Responsabilità dell intermediario abilitato Dichiarazione integrativa Presentazione telematica diretta REGIME SANZIONATORIO E RAVVEDIMENTO OPEROSO Omessa presentazione della dichiarazione Tardiva presentazione della dichiarazione (entro 90 giorni) Trasmissione telematica della dichiarazione dei sostituti oltre i termini Indicazione di redditi e ritenute inesatti (dichiarazione infedele) Mancata indicazione dei percipienti Mancata sottoscrizione della dichiarazione Modelli non conformi... 28

3 COME SI STRUTTURA L ADEMPIMENTO DEI SOSTITUTI D IMPOSTA CON DPCM PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE, SERIE GENERALE N. 176, DEL È STATO PROROGATO IL TERMINE DI INVIO TELEMATICO DEI MOD. 770/2016 ORDINARIO E SEMPLIFICATO DALL (IL CADEVA DI DOMENICA) AL L adempimento dei sostituti d imposta, comprende l invio delle CU/2016 e la presentazione del mod. 770/2016. Vediamo nella seguente tabella come esso è strutturato. CERTIFICAZIONE UNICA Doveva essere utilizzata dai sostituti d imposta comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica, entro il 7 marzo 2016, all Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell anno 2015 nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Contenuto della CU/2016 Essa doveva contenere i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti nel 2015: 1

4 redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati; indennità di fine rapporto; prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione; redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi; i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all assistenza fiscale prestata nell anno 2015 per il periodo d imposta precedente. La trasmissione telematica all Agenzia delle Entrate doveva essere effettuata entro il 7 marzo 2016, presentando la Certificazione Unica PRECISAZIONI IMPORTANTI: La CU/2016 sostituisce, da due anni a questa parte, compreso il 2015, il vecchio CUD e la vecchia certificazione dei compensi corrisposti a lavoratori autonomi, ai percettori di provvigioni ed ai percettori di qualunque somma soggetta a ritenuta d acconto o a titolo d imposta. La CU/ 2016 prevede la facoltà dei sostituti d imposta di trasmettere al contribuente la certificazione in formato elettronico, purché sia garantita allo stesso la possibilità di entrare nella disponibilità della medesima e di poterla materializzare per i successivi adempimenti. Tale modalità di consegna, pertanto, potrà essere utilizzata solo nei confronti di quanti siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica mentre deve essere esclusa, a titolo di esempio, nelle ipotesi in cui il sostituto sia tenuto a rilasciare agli eredi la certificazione relativa al soggetto deceduto ovvero quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro. Resta, dunque, in capo al sostituto d imposta l onere di accertarsi che ciascun soggetto si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea. 2

5 NOVITÀ DELLA CU/2016: dall anno d imposta 2015, la CU/2016 doveva contenere anche i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi. ADEMPIMENTO ASPETTI PRINCIPALI Mod. 770/2016 SEMPLIFICATO 3

6 Contenuto ed accorgimenti Il Mod. 770 SEMPLIFICATO: deve contenere i dati dei versamenti effettuati, dei crediti e delle compensazioni operate esposti nei prospetti ST, SV, SX e SY (se presente); deve essere inviato all Agenzia delle Entrate, qualora il sostituto d imposta non sia tenuto a presentare anche il Mod. 770 ORDINARIO; i sostituti d imposta, se non tenuti a presentare anche il Mod. 770 ORDINARIO, devono concludere il loro adempimento dichiarativo entro il , presentando solo il Mod. 770 SEMPLIFICATO; il modello deve essere utilizzato dai sostituti d imposta per comunicare in via telematica all Agenzia delle Entrate: i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell anno 2015, i relativi versamenti; le eventuali compensazioni effettuate; il riepilogo dei crediti. 4

7 ADEMPIMENTO ASPETTI PRINCIPALI Mod. 770 ORDINARIO Contenuto Il modello deve essere, invece, utilizzato dai sostituti d imposta, dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti, sulla base di specifiche disposizioni normative, a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell anno 2015 od operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, nonché i dati riassuntivi relativi alle indennità di 5

8 esproprio e quelli concernenti i versamenti effettuati, le compensazioni operate e i crediti d imposta utilizzati. La trasmissione telematica deve essere effettuata entro il L adempimento, dal punto di vista della presentazione telematica, segue le medesime regole del 770/2016 Semplificato 1. Distinzione tra 770 Semplificato e Ordinario Quale differenza fra 770 ordinario e 770 semplificato? Il D.P.R. n. 435/2001, modificando il D.P.R. n. 322/1998, ha sdoppiato il Modello 770 in: Semplificato (art. 4, comma 3-bis); Ordinario (art. 4, commi 1 e 4-bis). Entrambi i modelli devono essere trasmessi in forma autonoma. Essi non possono, infatti, venire inclusi nella dichiarazione unificata. Ma soprattutto sono fra loro alternativi, pertanto il soggetto obbligato, per le tipologie di redditi erogati, a presentare il mod. 770 ordinario non potrà presentare il mod. 770 semplificato. Modello 770 Semplificato - I sostituti d imposta che nel 2015 hanno: corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte; e versato contributi previdenziali e assistenziali all INPS, all INPS Gestione dipendenti pubblici, e/o premi assicurativi all INAIL; devono presentare apposita dichiarazione: il Modello 770/2015 Semplificato. Modello 770 Ordinario - Il Modello 770 Ordinario deve essere utilizzato dai sostituti d imposta, dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, ai fini della comunicazione dei dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale od operazioni di natura finanziaria relative al 2015, nonché dei dati riassuntivi relativi alle indennità di esproprio e quelli concernenti i versamenti effettuati, le compensazioni operate ed i crediti d imposta utilizzati (prospetti ST, SV e SX). 2. Presentazione contemporanea 770 Semplificato e Ordinario È possibile presentare contemporaneamente due mod 770, uno semplificato ed uno ordinario, il primo per le tipologie di redditi corrisposte e tipiche del modello e l atro per le altre tipologie di redditi? La risposta è negativa, come detto nel quesito precedente, la tipologia di 770 da presentare è ancorata ad un duplice parametro: - la presenza di soli redditi corrisposti e da comunicare nel mod. 770 semplificato; - la presenza di ulteriori redditi erogati o somme che necessitano di comunicazione attraverso il 770 ordinario. 6

9 La compresenza di entrambi questi parametri obbliga alla presentazione di un mod. 770 ordinario, ma non è possibile la separazione dei due in due modelli di natura diversa. 6

10 LE NOVITÀ DEL MODELLO 770/2016 SEMPLIFICATO Dopo avere inviato entro il 7 marzo le certificazioni uniche consegnate a dipendenti, lavoratori autonomi, percettori di provvigioni ecc.. entro il prossimo 15 settembre, dovranno comunicare i dati relativi alle ritenute operate sui compensi già certificati. Il modello consta di 8 pagine. Per l anno d imposta 2015 i due quadri relativi ai dati dei compensi corrisposti non compaiono più nella modulistica in forza della semplificazione degli adempimenti in carico ai sostituti ed in forza del già avvenuto adempimento delle CU/2016. Conseguentemente, anche il quadro SS dei DATI RIASSUNTIVI non è più presente nel modello. Rimane per l anno d imposta 2015, al pari dell anno 2014, il quadro ST- RITENUTE OPERATE, TRATTENUTE PER ASSITENZA FISCALE E IMPOSTE SOSTITUTIVE. Si riporta di seguito l immagine del modello 770/2016 semplificato. 8

11 Anche i quadri SV TRATTENUTE DI ADDIZIONALI COMUNALI DELL IRPEF ed SX RIEPILOGO DEI CREDITI E DELLE COMPENSAZIONI sono rimasti i medesimi. 9

12 Il quadro SY- SOMME LIQUIDATE A SEGUITO DI PROCEDURE DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI E RITENUTE DA ART. 25 DEL DL 78/2010 si arricchisce della SEZIONE IV e muta la propria denominazione in: Quadro SY- SOMME LIQUIDATE A SEGUITO DI PROCEDURE DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI E RITENUTE DA ART. 25 DEL DL 78/2010, SOMME CORRISPOSTE A PERCIPIENTI ESTERI PRIVI DI CODICE FISCALE La nuova sezione IV è riservata ai percipienti esteri privi di codice fiscale ai quali il sostituto d imposta abbia erogato somme relative a redditi di lavoro autonomo. Per ciascun percipiente devono essere riportati i dati anagrafici, la residenza estera e i dati fiscali Semplificato Chi deve predisporre il 770 Semplificato? Sono tenuti a presentare la dichiarazione Mod. 770/2016 SEMPLIFICATO coloro che nel 2015 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25- bis, 25-ter, 29 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del Tali soggetti sono: le società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato; gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato; gli enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche università statali, regioni, province, comuni, ed enti privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività 10

13 commerciali) residenti nel territorio dello Stato; le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali istituite ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. 8 giugno 1990, n. 142, e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti; le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato; i Trust; i condomìni; le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato; le società di armamento residenti nel territorio dello Stato; le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato; le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato; le aziende coniugali, se l attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato; i gruppi europei d interesse economico (GEIE); le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole; le persone fisiche che esercitano arti e professioni; le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, le quali operano le ritenute ai sensi dell art. 29 del D.P.R. n. 600/73; i curatori fallimentari, i commissari liquidatori, gli eredi che non proseguono l attività del sostituto d imposta deceduto. 2. Contenuto del mod. 770 Semplificato Chi deve predisporre il 770 Semplificato? Il Mod. 770 SEMPLIFICATO deve essere utilizzato dai sostituti d imposta per comunicare in via telematica all Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell anno 2015, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti. La novità dell anno d imposta 2015 consiste nel fatto che i dati relativi alle somme erogate non vanno più indicate nel modello poiché sostituite dall invio della CU/

14 IL MODELLO 770/2016 ORDINARO I quadri restano per lo più i medesimi dell anno d imposta 2014 con solo due varianti: i soggetti obbligati a presentare il mod. 770/2015 per l anno 2014, in presenza anche di dati quali reddito di lavoro dipendente, provvigioni ecc (cioè oggetto del 770/2015 semplificato) univano i quadri alla modulistica compilata in occasione della redazione del mod. 770/2015 ordinario. Per l anno d imposta 2015, anche il 770/2016 ordinario, al pari di quello semplificato non prevede la compilazione dei quadri: COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSITENZA FISCALE; COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI. nel caso in cui oltre ai dati da includere nel mod. 770 ordinario vi siano anche quelli di cui sopra. Inoltre: il quadro SR SOMME CORRISPOSTE A TITOLO DI INDENNITÀ DI ESPROPRIO O AD ALTRO TITOLO NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO, presente nel modello 770/2015 ordinario non ricorre più nel mod. 770/2016. Importante IL QUADRO SR È SCOMPARSO DAL MOD. 770/2016 ORDINARIO PER LA STESSA RAGIONE PER CUI SONO SCOMPARSI QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE, AUTONOMO E PROVVIGIONI DAL MOD. SEMPLIFICATO. TALI DATI ANDAVANO INFATTI INDICATI NELLA CU/2016 AI PUNTI 131 E 135 COME DA IMMAGINE. 12

15 Come nel 770/2016 semplificato, viene aggiunta anche nel mod. 770/2016 ordinario la Sezione IV al quadro SY- SOMME LIQUIDATE A SEGUITO DI PROCEDURE DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI E RITENUTE DA ART. 25 DEL DL 78/2010 il quale muta la propria denominazione in: Quadro SY- SOMME LIQUIDATE A SEGUITO DI PROCEDURE DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI E RITENUTE DA ART. 25 DEL DL 78/2010, SOMME CORRISPOSTE A PERCIPIENTI ESTERI PRIVI DI CODICE FISCALE. La nuova sezione IV è riservata ai percipienti esteri privi di codice fiscale ai quali il sostituto d imposta abbia erogato somme relative a redditi di lavoro autonomo. Per ciascun percipiente devono essere riportati i dati anagrafici, la residenza estera e i dati fiscali. 1. Soggetti obbligati e non alla presentazione del 770 Ordinario Quali sono i soggetti tenuti alla presentazione del modello 770 Ordinario? Sono tenuti a presentare la dichiarazione Mod. 770/2016 ORDINARIO i soggetti che nel 2015 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti 13

16 pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, e redditi diversi. Tali soggetti sono: le società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato; gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato; gli enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche regioni, province, comuni, e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato; le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali istituite ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. 8 giugno 1990, n. 142, e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti; 770 Ordinariole società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato; i Trust; i condomìni; le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato; le società di armamento residenti nel territorio dello Stato; le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato; le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato; le aziende coniugali, se l attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato; i gruppi europei d interesse economico (GEIE); le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole; le persone fisiche che esercitano arti e professioni; le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, le quali operano le ritenute ai sensi dell art. 29 del D.P.R. n. 600/73; i curatori fallimentari, i commissari liquidatori, gli eredi che non proseguono l attività del sostituto d imposta estinto. Si ricorda che sono in ogni caso tenuti alla presentazione del Mod. 770/2016 ORDINARIO i seguenti soggetti i quali: hanno applicato nel 2015 l imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui al D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239; hanno applicato nel 2015 l imposta sostitutiva sui dividendi ai sensi dell art. 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600; hanno applicato nel 2015 l imposta sostitutiva di cui all art. 6 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, nonché all art. 7 dello stesso decreto limitatamente ai soggetti diversi da quelli indicati nell art. 73, comma 1, lett. a) e d), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi); sono tenuti agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 6, comma 2, e 10 del D.Lgs. n. 461 del 1997; sono tenuti all obbligo di comunicazione degli utili pagati nel 2015; rappresentanti fiscali di soggetto non residente. 14

17 2. I dati del modello 770 ordinario. Quali sono i dati che rientrano nel 770 Ordinario? Il Mod. 770/SEMPLIFICATO deve essere utilizzato dai sostituti d imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all Agenzia delle Entrate: i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell anno 2015; i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Detto modello contiene i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti in tale anno redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all assistenza fiscale prestata nell anno 2015 per il periodo d imposta precedente. 15

18 L INVIO TELEMATICO L invio del mod, 770/2016, ordinario o semplificato, avviene con le medesime modalità ormai in vigore da anni. Quindi: esso deve essere presentato esclusivamente per via telematica: a) direttamente; b) tramite un intermediario abilitato ai sensi dell art.3, comma2, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni; c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni); d) tramite società appartenenti al gruppo. L INVIO SEPARATO DEL MOD. 770/2016 Ormai da molti anni è possibile trasmette il mod. 770 in due parti separate, con opportuni accorgimenti, al fine di permettere ai due eventuali professionisti che si sono occupati di elaborare le buste paga da un lato e gli altri compensi dall altro di non riversare nella propria dichiarazione dei sostituti predisposta per conto del contribuente, pena possibili sbagli di compilazione, i dati dell altro consulente. La modalità di invio telematico separata consiste nel fatto che i due professionisti chiamati a tale adempimento per conto di un unico contribuente, dovranno barrare nel frontespizio, nella sezione redazione della dichiarazione, la casella dipendente o autonomo a seconda che ciascuno di essi provveda all invio dei dati relativi appunto al lavoro dipendente o agli altri redditi, per i quali nell anno d imposta 2015 sono state operate le ritenute. Contemporaneamente, nel campo codice fiscale ciascuno dei due professionisti dovrà indicare il codice fiscale dell altro professionista, così da permettere all amministrazione finanziaria di ricondurre le giuste partizioni del modello inviate separatamente ad un unico contribuente. Chiariamola con un esempio: Il consulente Tizio si è occupato nel 2015 di elaborare le buste paga, inviandone anche le CU/2016 della Alfa srl, mentre il consulente Caio ha provveduto all elaborazione dei compensi, dei versamenti delle ritenute e dell invio della CU/2016 per conto di alfa relativamente a provvigioni e lavoro autonomo prestato da professionisti. 16

19 Tizio (lavoro dipendente) compilerà la parte sottostante del frontespizio barrando la casella Dipendente con ciò esprimendo l intenzione di inviare i soli prospetti relativi ai dati riguardanti i redditi da lavoro dipendente e assimilati, specificando nell apposito spazio, il codice fiscale del soggetto che presenta i prospetti relativi ai redditi di lavoro autonomo (Caio). x Tizio barrerà la casella dipendente esprimendo l opzione conseguente Tizio indicherà in tale campo il codice fiscale di Caio CONTEMPORANEAMENTE Caio (lavoro autonomo e provvigioni) compilerà la parte sottostante del frontespizio barrando la casella Autonomo con ciò esprimendo l intenzione di inviare i soli prospetti relativi ai dati riguardanti i redditi da lavoro autonomo e provvigioni, specificando nell apposito spazio, il codice fiscale del soggetto che presenta i prospetti relativi ai redditi di lavoro autonomo (Tizio). x Caio barrerà la casella autonomo esprimendo l opzione conseguente Caio indicherà in tale campo il codice fiscale di Tizio 17

20 In aggiunta a ciò che costituisce ormai prassi consolidata da anni, a partire dall anno d imposta 2015, sopraggiungono due condizioni le quali costituiscono conditio sine qua non al fine di poter inviare il 770/2016 in due parti distinte provenienti da due intermediari. Le condizioni sono le seguenti: siano state trasmesse entro il termine sia Certificazioni lavoro dipendente e assimilati, sia Certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi; che non siano state effettuate compensazioni interne tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli riguardanti i redditi di capitale. Tali due condizioni sono espresse tuttavia in modi diversi all interno delle istruzioni in due differenti punti: nella premessa; nel paragrafo 5.4. Infatti in PREMESSA si legge: il modello 770/2016 può essere presentato in due parti separate a condizione che: che siano state trasmesse entro il 7 marzo 2016 sia Certificazioni lavoro dipendente ed assimilati, sia Certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi; che non siano state effettuate compensazioni interne tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli riguardanti i redditi di capitale. La premessa rimanda poi al paragrafo 5.4 per ulteriori approfondimenti. 18

21 Mentre nel PARAGRAFO 5.4 si legge: il modello 770/2016 può essere presentato in due parti separate a condizione che: che debbano essere trasmesse sia Certificazioni lavoro dipendente e assimilati, sia Certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi; che non siano state effettuate compensazioni interne tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli riguardanti i redditi di capitale. Come si può notare del riferimento fatto in PREMESSA al termine del 7/3/2016 non vi è traccia. È quindi molto importante che l Amministrazione Finanziaria si esprima con chiarimenti in materia poiché la versione espressa nel paragrafo 5.4 appare maggiormente ragionevole, mentre quella in premessa senz altro più restrittiva, poiché quest ultima non considera la facoltà concessa al contribuente di poter presentare tardivamente la CU/2016 oltre il 7/3 e comunque entro 60 giorni dopo tale termine. 1. Presentazione telematica tramite intermediari abilitati Se il contribuente opta per la presentazione del Modello 770 tramite intermediari abilitati a chi si deve rivolgere? Gli intermediari abilitati all invio del modello 770 sono quelli individuati ai sensi dell art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, e successive modificazioni, sono obbligati a trasmettere, per via telematica, all Agenzia delle Entrate, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia le dichiarazioni predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto l impegno della presentazione per via telematica avvalendosi del servizio telematico Entratel. Sono obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte gli intermediari abilitati appartenenti alle seguenti categorie: gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro; gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la sub categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria; gli iscritti negli albi degli avvocati; gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 21 gennaio 1992, n. 88; le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997; le associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico - linguistiche; 19

22 i Caf dipendenti; i Caf imprese; i notai iscritti nel ruolo indicato nell art. 24 della L. 16 febbraio 1913, n. 89; coloro che esercitano abitualmente l attività di consulenza fiscale; gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari; gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999 e da tutti i successivi decreti emanati ai sensi dell art. 3, comma 3, lett. e) del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, e successive modificazioni. Gli intermediari abilitati sono obbligati a trasmettere all Amministrazione Finanziaria in via telematica le dichiarazioni da loro predisposte per conto del contribuente. Hanno la facoltà di accettare le dichiarazioni che il contribuente consegna loro già compilate. Una volta accettate, queste devono essere trasmesse in via telematica e l intermediario può richiedere un corrispettivo per l attività prestata. 2. La documentazione che l intermediario deve rilasciare al dichiarante Cosa deve rilasciare l incaricato della trasmissione al dichiarante? L incaricato della trasmissione, deve: rilasciare al sostituto d imposta, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all assunzione dell incarico per la sua predisposizione, l impegno a trasmettere per via telematica all Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da esso predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall incaricato della trasmissione, dalla società del gruppo o dall Amministrazione dello Stato, seppure rilasciato in forma libera. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro Impegno alla presentazione telematica posto nel frontespizio della dichiarazione per essere acquisita in via telematica dal sistema informativo centrale; rilasciare altresì al sostituto d imposta, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione per via telematica, l originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall Agenzia delle Entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione attestante l avvenuto ricevimento. Detta comunicazione costituisce per il dichiarante prova di presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all originale della dichiarazione ed alla restante documentazione per il periodo previsto dall art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 in cui possono essere effettuati gli eventuali controlli; conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, ai fini dell eventuale esibizione in sede di controllo (fino al 31 dicembre 2018). Al contribuente spetta il compito di verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell intermediario, segnalando eventuali inadempienze all Ufficio competente e rivolgendosi eventualmente ad altro intermediario per la trasmissione telematica della dichiarazione per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione. 20

23 3. Responsabilità dell intermediario abilitato In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni in via telematica da parte dei soggetti intermediari abilitati, è applicata a questi ultimi una sanzione? In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni per via telematica da parte dei soggetti intermediari abilitati, è applicata a questi ultimi la sanzione prevista dall art. 7-bis del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n È prevista altresì la revoca dell abilitazione quando nello svolgimento dell attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell autorizzazione all esercizio dell attività da parte dei centri di assistenza fiscale. 4. Dichiarazione integrativa 770 Quando può essere presentata la dichiarazione integrativa del modello 770? Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il sostituto d imposta può rettificare o integrare la stessa presentando una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, barrando la casella Dichiarazione integrativa. Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l applicazione delle sanzioni (art. 13, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 472 del 1997), di cui si esporrà in un seguente quesito. In particolare, il sostituto d imposta può integrare la dichiarazione nei casi previsti dall art. 13, del D.Lgs. n. 472 del 1997, come modificato dalla Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) e nelle ipotesi previste dall art. 2 comma 8 e comma 8 bis del D.P.R: n. 322 del 1998: nell ipotesi prevista dall art. 2, comma 8 del D.P.R. n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni cui consegua un maggior debito d imposta e fatta salva l applicazione delle sanzioni; nell ipotesi prevista dall art. 2, comma 8-bis del D.P.R. n. 322 del 1998, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d imposta successivo (che potrebbe come per l anno 2015 essere soggetta a proroghe, ma per ora occorre considerare il termine del ), per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l indicazione di un maggior debito d imposta o di un minor credito. In tal caso l eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del Presentazione telematica diretta Quali sono le modalità di presentazione nel caso in cui i soggetti predispongano la propria dichiarazione senza l aiuto di un professionista abilitato? I soggetti che predispongono la propria dichiarazione possono scegliere di trasmetterla direttamente, senza avvalersi di un intermediario abilitato. In tal caso devono obbligatoriamente utilizzare: il servizio telematico Entratel, qualora la dichiarazione sia presentata per un numero di soggetti superiore a venti; il servizio telematico Fisconline, qualora la dichiarazione sia presentata per un numero di soggetti non superiore a venti. Per la determinazione del numero di soggetti in relazione ai quali deve essere utilizzato l uno o l altro servizio telematico occorre far riferimento: 21

24 per il Modello 770 Semplificato: al numero di comunicazioni indicate nel riquadro Redazione della dichiarazione contenuto nel Frontespizio; per il Modello 770 Ordinario: al numero complessivo dei righi compilati nei quadri SF, SG, SK, SL, SO e SR. Qualora più righi siano compilati con riferimento ad uno stesso soggetto, essi devono essere conteggiati più volte. I soggetti già abilitati al servizio telematico Entratel devono continuare ad avvalersi in ogni caso di tale servizio, come precisato con Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 21/E del 5 marzo

25 REGIME SANZIONATORIO E RAVVEDIMENTO OPEROSO L obbligo dei sostituti d imposta può sostanziarsi in un duplice adempimento, in particolare: entro il la presentazione del Mod. 770/2016 SEMPLIFICATO per tutti i sostituti che hanno rilasciato certificazioni relative a redditi di lavoro dipendente e autonomo e non sono obbligati alla presentazione del Mod. 770/2016 ORDINARIO; entro il la presentazione del Mod. 770/2016 ORDINARIO, per tutti i soggetti che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, indennità di esproprio e redditi diversi. Per tutti i termini connessi alla irrogazione di sanzioni e al ravvedimento deve aversi riguardo alla scadenza del termine di presentazione. In linea generale le sanzioni conseguenti alla mancata osservanza di leggi tributarie si distinguono in: sanzioni amministrative; sanzioni penali. SANZIONI AMMINISTRATIVE A seguito del D.Lgs. del 26 gennaio 2001 n. 32 la violazione è da considerarsi formale qualora l errore o l omissione non incida sulla determinazione del reddito, dell imposta e del versamento del tributo e non ostacola l esercizio dell attività di controllo. Con tali sanzioni sono punite: - l omessa presentazione della dichiarazione; - la tardiva presentazione della dichiarazione (entro 90 giorni); - la trasmissione telematica della dichiarazione dei sostituti oltre i termini; - l indicazione di redditi e ritenute inesatti (dichiarazione infedele); - la mancata indicazione dei percipienti; - la mancata sottoscrizione della dichiarazione; - la dichiarazione redatta in modelli non conformi; - la mancata indicazione di dati in dichiarazione; 23

26 - la mancata esibizione o trasmissione all Amministrazione Finanziaria della documentazione; - l omesso o insufficiente versamento delle ritenute; - la mancata effettuazione delle ritenute al percipiente; - le inesattezze sui modelli di pagamento delle ritenute. SANZIONI PENALI Le sanzioni penali puniscono: - l omessa dichiarazione; - la dichiarazione infedele; - la dichiarazione fraudolenta; - l omesso versamento di ritenute certificate se di importo superiore a RAVVEDIMENTO OPEROSO L istituto del cd. ravvedimento operoso risulta normativamente introdotto dall articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, come modificato dal D.Lgs. 158/2015. Il ravvedimento operoso consiste nella possibilità di regolarizzare le violazioni ed omissioni tributarie - prima che le stesse siano constatate o siano iniziate ispezioni o verifiche od altre attività amministrative di cui l autore della violazione abbia avuto formale conoscenza - in via spontanea, con il versamento di sanzioni ridotte, il cui importo varia in relazione alla tempestività del ravvedimento ed al tipo di violazioni commesse. La Legge di Stabilità 2015, al fine di favorire la collaborazione tra contribuente e Fisco, ha introdotto rilevanti novità relative al ravvedimento operoso; in particolare, le nuove regole prevedono: l espansione del periodo durante il quale è possibile ravvedersi, con conseguente rimodulazione delle riduzioni delle sanzioni; il ravvedimento è ora applicabile per tutta la durata del periodo di accertamento (salvo consegna del processo verbale di constatazione); la possibilità di regolarizzare errori ed omissioni anche nel caso in cui la violazione sia già stata constatata, o siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche; non sarà possibile ravvedersi solo nel caso in cui venga notificato un atto di liquidazione o accertamento. 24

27 Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento: dell imposta dovuta degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito della sanzione in misura ridotta. La sanzione ridotta è pari: a 1/10 di quella ordinaria nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza; a 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore; a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; a 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore; a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore; 25

28 a 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell'articolo 24 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4), salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale); a 1/10 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, oppure a 1/10 del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni. Il Decreto Legislativo n. 158/2015 ha modificato la normativa sulle sanzioni per ritardati od omessi versamenti, prevedendo la riduzione alla metà della sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza. In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30% al 15%. Pertanto, se la regolarizzazione avviene, per esempio, entro 30 giorni dall originaria data di scadenza del pagamento del tributo, la sanzione ridotta da versare in sede di ravvedimento sarà pari all 1,5% dell imposta dovuta (1/10 della sanzione ordinaria ridotta alla metà). Un ulteriore riduzione della sanzione è prevista per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni. In tali casi la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (1%). Pertanto, in sede di ravvedimento, la sanzione da versare sarà pari allo 0,1% per ciascun giorno di ritardo (1/10 dell 1%). Con tale istituto il contribuente potrà sanare: - l omesso od insufficiente versamento delle ritenute; - l omessa effettuazione di ritenute nei confronti del percipiente; - le violazioni formali; - le violazioni sostanziali; - l omessa presentazione della dichiarazione da parte del sostituto d imposta; - il tardivo invio della dichiarazione da parte dell intermediario. 26

29 1. Omessa presentazione della dichiarazione Quando si sostanzia la fattispecie dell omessa presentazione della dichiarazione secondo l art. 1 D.Lgs. n. 471/1997? dell art. 13, comma 1, lettere a) o b), D.Lgs. n. 472/1997 (ravvedimento operoso), si rende applicabile la sanzione del 30% di ogni importo non versato, più interessi legali. La fattispecie dell omessa presentazione (art. 1, D.Lgs. n. 471/1997) si sostanzia, oltre che nell ipotesi di mancata presentazione, anche nelle ipotesi in cui: la dichiarazione è presentata con ritardo superiore a 90 giorni; la dichiarazione è redatta su stampati non conformi ai modelli approvati dall Agenzia delle Entrate (dichiarazione nulla); dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da soggetto sfornito della rappresentanza legale o negoziale, non regolarizzata entro 30 giorni dal ricevimento dell invito da parte dell ufficio. L omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d imposta (art. 2, D.Lgs. n. 471/1997) viene sanzionata in modo diverso a seconda che le ritenute siano state: interamente versate; non versate. 2. Tardiva presentazione della dichiarazione (entro 90 giorni) La dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine è considerata valida? Ai sensi dell art. 2, comma 7, D.P.R. n. 322/1998, la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine è considerata valida, ferma restando la sanzione amministrativa per il ritardo. Nel caso in cui le ritenute siano state interamente versate, la tardiva presentazione della dichiarazione è punibile con la sanzione amministrativa da 250,00 a 2.500,00. In caso di omesso versamento, in tutto o in parte, delle ritenute relative ai compensi indicati nella dichiarazione tardiva, non regolarizzato ai sensi 3. Trasmissione telematica della dichiarazione dei sostituti oltre i termini Se la dichiarazione viene trasmessa telematicamente oltre i termini a quanto ammonta la sanzione? L art. 7-bis, D.Lgs. n. 241/1997 dispone che la sanzione prevista per la tardiva trasmissione della dichiarazione per via telematica da parte degli intermediari abilitati è variabile da un minimo di 516,00 ad un massimo di 5.164,00. Inoltre, nel caso di: gravi e ripetute irregolarità da parte dell intermediario; provvedimenti di sospensione irrogati dall ordine di appartenenza del professionista; revoca dell autorizzazione all esercizio dell attività dei centri di assistenza fiscale; può essere stabilita la revoca dell abilitazione. La Legge n. 296/2006 aveva già modificato il regime delle sanzioni di cui all art. 7-bis, D.Lgs. n. 241/1997 per gli intermediari abilitati in caso di violazioni relative alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e del rilascio del visto di conformità. La Finanziaria 2007 aveva, infatti, disposto che tali sanzioni rientrano nell ambito delle sanzioni tributarie (e non amministrative); anche per esse, quindi, risulta applicabile il D.Lgs. n. 472/1997 ed in particolare l istituto del ravvedimento operoso. 27

30 4. Indicazione di redditi e ritenute inesatti (dichiarazione infedele) Nel caso di indicazione inesatta di redditi e ritenute si realizza una fattispecie di dichiarazione infedele? A quanto ammonta la sanzione amministrativa? L inesatta indicazione di redditi e ritenute (cioè d importo inferiore a quello accertato dall ufficio competente) realizza una fattispecie di dichiarazione infedele, che prevede l applicazione di una sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell importo delle ritenute non versate riferibili alla differenza, con un minimo di 258,00 (art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997). 5. Mancata indicazione dei percipienti Se nella dichiarazione non sono presenti tutti i percipienti, a quanto ammonta la sanzione amministrativa? Se la dichiarazione non contiene tutti i percipienti, si applica, per ogni nominativo omesso, la sanzione amministrativa prevista dall art. 2, comma 4, D.Lgs. n. 471/1997. Tale sanzione è applicabile anche nel caso in cui la dichiarazione non sia stata presentata; di conseguenza, oltre alla sanzione per omessa presentazione, sarà calcolata anche la sanzione per l omessa indicazione dei percipienti, il cui ammontare sarà determinato in relazione al numero di percipienti che si sarebbero dovuti indicare. 6. Mancata sottoscrizione della dichiarazione Come si può rimediare nel caso in cui la dichiarazione non sia stata sottoscritta? La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullità è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell invito da parte dell ufficio competente. In caso di mancata sottoscrizione per la quale non sia intervenuta detta sanatoria, la dichiarazione viene considerata omessa e si applicano le sanzioni previste per l omessa presentazione. 7. Modelli non conformi Cosa succede nel caso in cui la dichiarazione sia stata redatta su modelli non conformi? Nel caso in cui la dichiarazione sia stata redatta su modelli non conformi la dichiarazione è considerata nulla. 8. Mancata indicazione di dati Nel caso in cui siano stati omessi dati o gli stessi siano incompleti, è prevista una sanzione amministrativa? Nel caso di omessa o incompleta indicazione dei dati previsti dall art. 4 del D.P.R. n. 322/1998 è prevista la sanzione pecuniaria da 516,00 a 4.131,00. 28

31 9. Mancata esibizione o trasmissione all Amministrazione Finanziaria della documentazione In cosa incorre il contribuente che non esibisce o non trasmette l idonea documentazione all ufficio, se da questo viene richiesta? Se il contribuente, a richiesta dell ufficio, non esibisce o non trasmette idonea documentazione per la quale è prevista la conservazione (ad esempio certificazione dei compensi erogati), si applica la sanzione amministrativa da 258,00 a 2.065,00. La stessa sanzione si applica nel caso in cui gli stessi documenti manchino o siano incompleti. 10. Mancata effettuazione delle ritenute al percipiente Che sanzione viene applicata al sostituto che non opera in tutto o in parte la ritenuta alla fonte? In tale caso si applica la sanzione pecuniaria da 103,00 a 516, Omessa dichiarazione Come viene sanzionata l omessa dichiarazione? Ai sensi dell art. 5, D.Lgs. n. 74/2000, l omessa dichiarazione costituisce reato se, al fine di evadere le imposte, l ammontare dell imposta evasa è superiore a ,00 per periodo d imposta; tale reato è punito con la reclusione da 1 a 3 anni. Il caso non si presenta se la dichiarazione: viene presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni rispetto alla scadenza prescritta; non viene sottoscritta; viene redatta su stampato non conforme al modello prescritto. Se il sostituto non opera in tutto o in parte la ritenuta alla fonte si applica la sanzione pecuniaria pari al 20% dell ammontare non trattenuto, salva l applicazione delle disposizioni previste per il caso di omesso versamento (art. 14, D.Lgs. n. 471/1997). 11. Inesattezze sui modelli di pagamento delle ritenute Se i documenti utilizzati per i versamenti delle ritenute non contengono gli elementi necessari per: l identificazione del soggetto che li esegue (es. mancanza del nome); l imputazione della somma versata (es. mancanza del codice tributo); che sanzione viene applicata? 29

32 LE DATE DA RICORDARE Argomento Già pubblicati Il Deposito del Bilancio Superammortamento Oneri e detrazioni in Unico PF Redditi Internazionali in UNICO Reddito di lavoro autonomo Quadro E/Quadro L UNICO ENC Operazioni Straordinarie in Unico Imu e Tasi Dichiarazione IRAP/ Opzione IVA Opzioni in Unico Opzioni in IRAP Regimi Iva in agricoltura Il modello 770/2016 semplificato ed ordinario Argomento Da pubblicare Controlli in unico + quadro rr

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