CIRCOLARE N. 9: NUOVA NORMATIVA IRAP 2009

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "CIRCOLARE N. 9: NUOVA NORMATIVA IRAP 2009"

Transcript

1 CIRCOLARE N. 9: NUOVA NORMATIVA IRAP 2009 L'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio di beni o alla prestazione di servizi, ovvero di un attività esercitata da società ed enti, costituisce presupposto oggettivo per l applicazione dell I.R.A.P. imposta regionale a carattere reale, nata in seguito alla soppressione di Ilor, Iciap, Tassa sulla Salute, Imposta sul Patrimonio netto, Tassa sulla Partita Iva ed altri contributi minori e concessioni comunali. L'imposta interessa, in linea di massima, persone fisiche titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo, società semplici ed associazioni di professionisti, produttori di reddito agrario, società di persone, società ed enti Ires, enti non commerciali ed amministrazioni pubbliche e si applica sul valore della produzione netta determinata come differenza tra i componenti positivi e negativi analiticamente indicati dal legislatore, differenziati in funzione del soggetto produttore di reddito e della tipologia di attività esercitata nel territorio della singola regione (o provincia autonoma). Il valore della produzione, diminuito delle deduzioni spettanti, forfetarie o per dipendente, è soggetto a tassazione secondo aliquota stabilita dalle singole regioni Con la Finanziaria 2008 viene modificata sostanzialmente la disciplina dell IRAP dal 2008, allo scopo dichiarato di semplificazione e di separazione dalle imposte sui redditi nella quantificazione del valore della produzione, che viene differenziato tra soggetti IRES e soggetti IRPEF (impresa). Le novità introdotte dalla Legge Finanziaria 2008, art. 1 co. 43 hanno, in tal senso, accentuato l evoluzione federale dell imposta prevedendo che l Irap dal 2009 venga istituita con legge regionale: a) l Irap assume la natura di tributo regionale, richiamando il dettato dell art.119 della Costituzione; b) la quantificazione della base imponibile segue le stesse regole in tutto il territorio nazionale (in maniera tale che i soggetti che producono in varie regioni abbiano univoci criteri di riparto del valore della produzione); c) Le Regioni possono modificare aliquota, detrazioni, deduzioni di imposta e introdurre agevolazioni nei limiti stabiliti dalle leggi statali; Oltre a ciò, viene però anche ridotta l aliquota base che passa dal 4,25% al 3.90%, mentre sono contemporaneamente riviste alcune deduzioni, che vengono così rimodulate: Cuneo fiscale: la Finanziaria 2007 ha introdotto una nuova deduzione di 5.000,00 su base annua per ogni lavoratore a tempo indeterminato impiegato nel periodo d imposta, che viene ora ridotta dal 2008 ad 4.600,00; una riduzione generalizzata dell'aliquota Irap ordinaria dal 4,25 al 3,9 per cento, controbilanciata da un allargamento della base imponibile che non ha variato il gettito complessivo, che ha lasciata impregiudicata la facoltà delle Regioni di aumentare fino Framinia srl info@framinia.it Roma Via Paolo Emilio, Roma T F Via Giulio Romano, Roma T F Milano Via degli Orombelli, 7/A Milano T F

2 all 1% l aliquota base, ex art. 16, co. 3, D.Lgs.446/1997 (non sono state toccate le aliquote previste per il settore agricolo e per le pubbliche amministrazioni); Cuneo fiscale: la deduzione di cui al punto precedente, aumentata ad ,00 per le regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia ed è fruibile nel rispetto dei limiti derivanti dalla regola del de minimis (il cui importo è pari a 200 mila euro), viene ora ridotta dal 2008 ad 9.200,00; Deduzioni ammesse per lavoro dipendente: invariate le deduzioni per premi INAIL e costi sostenuti per apprendisti, disabili, CFL e addetti alla ricerca e sviluppo; Compensi: aggiunti ai compensi indeducibili quelli corrisposti per obbligazioni di fare, non fare e permettere (già assoggettati dal 2007 a ritenuta d acconto); Deduzione forfetaria per dipendente: viene ridotta da 2.000,00 ad 1.850,00 la deduzione per ogni dipendente (fino ad un massimo di cinque), ragguagliata ad anno e alla percentuale di part-time, spettante a soggetti con componenti positivi inferiori ad ,00; Deduzioni forfetarie in relazione alla base imponibile: vengono modificate e differenziate tra soggetti IRES e soggetti IRPEF e sono così ridefinite: DEDUZIONE FORFETARIA X BASE IMPONIBILE Fino a , , ,00 Oltre , 91 e fino a , , ,00 oltre ,91 e fino a , , ,00 oltre ,91 e fino a , , ,00 IL NUOVO VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA Nella quantificazione del valore della produzione netta per i soggetti IRES si passa da una sostanziale sudditanza alle regole del TUIR, ad una derivazione quasi simmetrica dalle risultanze economiche del bilancio d esercizio, mentre in ambito IRPEF (impresa) si abbandona qualunque precedente riferimento alle regole civilistiche di qualificazione, classificazione e imputazione temporale da rettificare poi ai fini tributari, per subordinare il calcolo del valore della produzione netta IRAP direttamente alle regole tributarie. E inoltre concesso alle imprese individuali e alle società di persone in contabilità ordinaria di optare (con regole da stabilirsi con decreto del MEF) per i criteri previsti per le società di capitali; l opzione vale un triennio ed è tacitamente rinnovata per un altro triennio salvo successiva opzione contraria che, a sua volta, è vincolante per tre anni. Vediamo più nel dettaglio le nuove regole di determinazione del valore della produzione: 2

3 SOGGETTI IRES: per le società di capitali e gli enti commerciali residenti, come identificati nel TUIR all art. 73, c. 1, lettere a) e b) e precisamente le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, le società europee anche cooperative (regolamenti CE n. 2157/2001 e 1435/2003), gli enti pubblici e privati e i trust con attività commerciale prevalente, il valore della produzione netta si determina con i seguenti criteri: Differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lett. A) e B) dell art del Codice Civile, con esclusione delle voci di cui ai nn. 9) (personale dipendente), 10), lett. c) e d) (t.f.r. e trattamenti di quiescenza), 12) (accantonamenti per rischi) e 13) (altri accantonamenti), così come risultanti dal conto economico dell esercizio. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS), la base imponibile è determinata assumendo le voci del valore e dei costi della produzione corrispondenti a quelle in precedenza indicate. Tra gli elementi negativi non si considerano in ogni caso in deduzione: a) le spese per il personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse da quella di cui alla lett. B), n. 9) dell art del Codice Civile (vedi punto precedente), nonché i costi per lavoro occasionale, i compensi per co.co.co., co.co.pro e assimilati al lavoro dipendente e gli utili erogati ad associati in partecipazione di solo lavoro; b) la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto (abbandonando, di fatto, il precedente conteggio forfetario determinato con ripartizione proporzionale degli oneri leasing sututta la durata del contratto, mentre occorrerà aggiungere quelli maturati per clausole di indicizzazione e separatamente esposti infattura); c) le perdite su crediti; d) l Ici. e) I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali né beni merce, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono in ogni caso ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l acquisizione di marchi d impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a 1/18 del costo, indipendentemente dall imputazione al conto economico. f) Indipendentemente dall effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall impresa (sarà, quindi, necessario controllare 3

4 scrupolosamente la classificazione del nostropiano dei conti con le voci del bilancio CE, in quanto l amministrazione finanziaria potrà, ai soli fini di accertamento del tributo IRAP, sindacare leclassificazioni di bilancio adottate). g) È eliminato qualsiasi riferimento alla correlazione tra Ires e Irap per la determinazione della base imponibile per cui le due imposte si scollegano una dall altra (le spese di rappresentanza, ad esempio, collocate nei servizi alla voce B7 non subiscono più la limitazione di deducibilità prevista ai fini IRES, in quanto rientrano nell aggregato B che, a parte le eccezioni già viste, è interamente deducibile). SOGGETTI IRPEF (impresa): per le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate (società di armamento e società di fatto) e le ditte individuali, il valore della produzione netta si determina con i seguenti criteri: Differenza tra l ammontare dei ricavi di cui all art. 85, c. 1, lett. a), b), f), g) ( corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa; corrispettividelle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri benimobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegatinella produzione; indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beniprecedentemente elencati; contributi in denaro, o valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto) e delle variazioni delle rimanenze finali di cui agli articoli del TUIR n. 92 (merci,materie prime e sussidiarie, semilavorati, altri beni mobili esclusi quellistrumentali,prodotti in corso di lavorazione e lavori in corso) e 93 (opere,forniture e servizi di durata ultrannuale) e l ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali. Non si considerano in ogni caso deducibili: le spese per il personale dipendente e assimilato, nonché i costi per lavoro occasionale, i compensi per co.co.co., co.co.pro e gli utili erogati ad associati in partecipazione di solo lavoro; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto (abbandonando, di fatto, il precedente conteggio forfetario determinato con ripartizione proporzionale degli oneri leasing sututta la durata del contratto, mentre occorrerà aggiungere quelli maturati per clausole di indicizzazione e separatamente esposti in fattura); le perdite su crediti; l Ici. 4

5 I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione (a differenza dei soggetti IRES non vengonorichiamate le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione diimmobili che non costituiscono beni strumentali né beni merce). I componenti rilevanti ai fini della determinazione del valore della produzione, si assumono secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione valevoli per la determinazione del reddito ai fini dell imposta personale. SOGGETTI IRPEF (lavoro autonomo): per i lavoratori autonomi rimane invariata la determinazione del valore della produzione netta con la sola specifica aggiunta che: I compensi, i costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi. (Con ciò mantenendo per il lavoro autonomo anche il conteggio forfetario determinato con ripartizione proporzionale degli oneri leasing su tutta la durata del contratto, a differenza delle imprese che utilizzano dal 2008 l importo desunto dal contratto) SCONTO DEL 10% DALLA BASE IMPONIBILE DI IRES E IRPEF Il decreto legge anti-crisi (185 del 2008) ha previsto, dalperiododiimpostaincorso al 31 dicembre 2008, una parziale deducibilità dell Irap agli effetti delle imposte dirette. Nella sostanza il beneficio è poco consistente e con ogni probabilità il legislatore lo ha introdotto al solo scopo di giustificare la deducibilità parziale di questo onere tributario in prospettiva del giudizi opendente presso la Corte costituzionale circa l indeducibilità dell Irap dalla base imponibile dell Ires. La deducibilità In particolare, in base all articolo 6, comma1, del decreto legge 185/08 (nella versione approvata dalla Camera), diventa deducibile dalla base imponibile Ires il 10% dell imposta regionale sulle attività produttive: questa quota è «forfettariamente riferita all imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti». Quindi, l importo forfettario dell Irap deducibile è pari al 10% dell imposta regionale sulle attività produttive. Lo sconto viene concepito testualmente come deduzione dall Ires e dall Irpef della quota di Irap relativa al costo del lavoro e degli interessi. Pertanto sotto il profilo soggettivo la deduzione spetta alle imprese sia individuali sia societarie, comprese le banche e le assicurazioni, ai professionisti, agli enti commerciali e dovrebbe spettare anche agli enti non commerciali limitatamente alla attività commerciali. Infatti, l articolo 6 del decreto legge 185 fa riferimento alla base imponibile Irap determinata in base agli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 446/97,i quali ricomprendono tutti i soggetti indicati. Di fatto, sono esclusi soltanto gli enti pubblici, quelli non commerciali relativamente all attività istituzionale, le 5

6 imprese agricole individuali e le società semplici. Non possono invocare la deduzione anche le altre società agricole che optano per il reddito agrario (articolo unico, comma1093, legge 296/06). Il dato letterale della norma, come pure la relazione di accompagnamento, sembrano disporre che la misura della deduzione è in ogni caso costituita dal 10% dell Irap, identificando forfettariamente, e senza alcuna necessità di analisi, la quota di imposta regionale riferibile agli interessi passivi e alle spese del personale dipendente non ammessi in deduzione. Infatti, solo nominalmente la quota è riferita all imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati, ovvero delle spese relative al personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti. Anche Assonime, con la circolare 59 del 10 dicembre 2008, ha affermato che si tratta di una deduzione dal reddito del 10% dell Irap a forfait. Tuttavia potrebbe essere rilevante che il soggetto passivo abbia effettivamente sostenuto spese per il personale dipendente e interessi passivi. Il riferimento all articolo 99delTuir implica che la deducibilità compete nel periodo d imposta in cui è avvenuto il pagamento dell Irap. Ecco un esempio di calcolo. Per l imposta regionale pagata nel 2008 a saldo del 2007 e con il primo e secondo acconto 2008 è pari a 5mila euro (che con l aliquota del 3,9% corrisponde a un valore della produzione di euro), la quota deducibile del 10% è pari a 500 euro. E l Ires risparmiata (500 * 27,5%) sarà pari a 137,50 euro. IL RIMBORSO PER IL PASSATO L articolo 6 del decreto legge 185/08 contempla poi le ipotesi di rimborso dell Irpefo dell Ires maturata in relazione alla ipotetica deducibilità dell Irap nei periodi di imposta precedenti. Il comma 2 prevede infatti il diritto al rimborso dell Irpef o dell Ires per i contribuenti che hanno presentato istanza per la quota delle imposte sui redditi corrispondente all Irap Assolta sugli interessi passivi e spese per il personale dipendente. In questo caso la norma pone il limite al rimborso nella misura del 10% dell Irap dell anno di competenza. Sembra quindi che il limite forfettario del 10%dell Irap non rappresenti la somma deducibile ma l importo rimborsabile. Per esempio,nel 2007 la base imponibile Irap era pari a 100mila euro, di cui il 60% è dato dal costo degli interessi passivi e la spesa del personale. L Irap dovuta è di euro e l Irap corrispondente ai costi per interessi passivi e personale è pari a euro (4.250 * 60%). L Ires relativa (2.550 * 33%) è pari a 841,5 euro, chiesta a rimborso. Ma il rimborso è consentito solo per 425 euro (10%di4.250). Pare invece coerente che anche per i periodi d imposta pregressi (si veda anche la circolare Assonime 59 del 10 dicembre 2008) il limite del 10% rappresenti il limite di imposta regionale deducibile. Quindi, riprendendo l esempio, il risultato sarebbe il seguente: Irap dovuta 4.250*10%*33%=140,25euro a rimborso. Questo perché l ultimo periodo del comma 2 precisa che la quota di rimborso spetta come determinata 6

7 in base al comma 1. Il diritto al rimborso della quota delle imposte dirette corrispondente alla quotadel 10% dell Irap compete, inoltre,per espressa previsione normativa, anche a tutti quei contribuenti che alla data di entrata in vigore del decreto non hanno ancora presentato istanza di rimborso. Essi potranno presentarla all agenzia delle Entrate,solo in via telematica. Il comma 3 dell articolo 6 non disciplina le modalità di determinazione del rimborso che dovrebbe seguire i criteri del comma 2 dello stesso articolo. Il rimborso potrà riguardare solo i versamenti per i quali non è ancora scaduto il termine di 48 mesi dalla data del versamento stesso, come previsto dall articolo 38 del Dpr 602/73. Al riguardo occorre anche stabilire se la decorrenza del periodo di 48 mesi durante il quale sono rimborsabili le quote dei pagamenti di imposte dirette corrispondenti all Irap decorra a ritroso dal 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore del decreto legge 185/08) e non dalla richiesta di rimborso che dipende da un provvedimento dell agenzia delle Entrate di futura emanazione. Il rimborso dell Irap non è tassabile ai fini delle imposte dirette dato che l imposta non era deducibile. Pertanto, non ci sarà ipotesi di sopravvenienza attiva imponibile in base all articolo 88 del Tuir. Perle modalità di presentazione delle istanze di rimborso e le altre disposizioni attuative occorrerà attendere il provvedimento del Direttore dell agenzia delle Entrate. Viene previsto, infine,che per coloro che hanno già presentato istanza di rimborso e per coloro che la presenteranno i rimborsi saranno eseguiti secondo l ordine cronologico di presentazione delle istanze e nel rispetto dei prefissati limiti di spesa (100 milioni per il 2009, 500 milioni per il 2010 e 400 milioni per il 2011). La norma nulla dispone per i periodi d imposta chiusi in perdita per i quali la deduzione della quota di imposta regionale aumenterebbe la perdita deducibile. Qualche dubbio sussiste per le società di capitali che hanno aderito al consolidato fiscale in ordine al soggetto legittimato a richiedere il rimborso delle imposte dirette corrispondenti alla deduzione. Roma, 20 aprile 2009 FRAMINIA SRL 7

Circolare n. 3. del 18 gennaio Legge Finanziaria 2008 (L n. 244) - Principali novità in materia di IRAP INDICE

Circolare n. 3. del 18 gennaio Legge Finanziaria 2008 (L n. 244) - Principali novità in materia di IRAP INDICE Via Principe Amedeo 11 10123 Torino c.f. e p.iva 06944680013 Tel. 011 8126939 Fax. 011 8122079 Email: info@studiobgr.it www.studiobgr.it Circolare n. 3 del 18 gennaio 2008 Legge Finanziaria 2008 (L. 24.12.2007

Dettagli

RIFORMA DELL I R A P l imposta regionale sulle attività produttive nel panorama tributario federale

RIFORMA DELL I R A P l imposta regionale sulle attività produttive nel panorama tributario federale RIFORMA DELL I R A P l imposta regionale sulle attività produttive nel panorama tributario federale A cura Dott. Ivan Turrisi L'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla

Dettagli

L IRAP. Relatore: dott. Francesco Barone

L IRAP. Relatore: dott. Francesco Barone L IRAP Relatore: dott. Francesco Barone IRAP PER I SOGGETTI IRES La base imponibile è data dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell art. 2425 c.c. con

Dettagli

L Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP -

L Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - L Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Pier Luigi Coccia Dottore Commercialista Revisore legale Viterbo, 23 ottobre/6 novembre 2018 IRAP L Irap fu introdotta con il d.lgs. n. 446/1997 a

Dettagli

IRAP: nuove modalità di calcolo della base imponibile per le società di persone e le imprese individuali

IRAP: nuove modalità di calcolo della base imponibile per le società di persone e le imprese individuali IRAP: nuove modalità di calcolo della base imponibile per le società di persone e le imprese individuali di Sonia Cascarano Pubblicato il 17 novembre 2008 le risultanze di bilancio devono essere assunte

Dettagli

Luca Fornero (Commercialista - Gruppo di Studio EUTEKNE) L IRAP delle società di persone e delle società di capitali

Luca Fornero (Commercialista - Gruppo di Studio EUTEKNE) L IRAP delle società di persone e delle società di capitali Luca Fornero (Commercialista - Gruppo di Studio EUTEKNE) L IRAP delle società di persone e delle società di capitali 1 Società di persone Le società di persone (e gli imprenditori individuali) determinano

Dettagli

Luca Fornero (Commercialista - Gruppo di Studio Eutekne) Il calcolo dell IRAP per le società di persone

Luca Fornero (Commercialista - Gruppo di Studio Eutekne) Il calcolo dell IRAP per le società di persone Luca Fornero (Commercialista - Gruppo di Studio Eutekne) Il calcolo dell IRAP per le società di persone 1 Rilevanza delle regole IRPEF Le società di persone commerciali e gli imprenditori individuali determinano

Dettagli

5. Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e

5. Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e Art. 1, comma 50, Finanziaria 2008 50. Al fine di semplificare le regole di determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e di separarne la disciplina applicativa

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 1997, n. 446

DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 1997, n. 446 DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 1997, n. 446 Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'irpef e istituzione di una

Dettagli

I.R.A.P. Imposta Regionale sulle Attività produttive - D. Lgs. n. 446/97 -

I.R.A.P. Imposta Regionale sulle Attività produttive - D. Lgs. n. 446/97 - PLANNING E CONSULENZA FISCALE E SOCIETARIA I.R.A.P. Imposta Regionale sulle Attività produttive - D. Lgs. n. 446/97-1 L I.R.A.P. è un imposta, a carattere reale, sul valore aggiunto prodotto in Italia,

Dettagli

Direzione Regionale della Puglia. La nuova IRAP. Settore Servizi e Consulenza Ufficio Fiscalità delle imprese e Finanziaria

Direzione Regionale della Puglia. La nuova IRAP. Settore Servizi e Consulenza Ufficio Fiscalità delle imprese e Finanziaria Direzione Regionale della Puglia La nuova IRAP Settore Servizi e Consulenza Ufficio Fiscalità delle imprese e Finanziaria LA NUOVA IRAP Le regole per la dichiarazione 2009 - Le aliquote per la Regione

Dettagli

IRAP 2011: determinazione della base imponibile

IRAP 2011: determinazione della base imponibile IRAP 2011: determinazione della base imponibile di Gianluca Dan e Angelo Francioso (*) L ADEMPIMENTO I contribuenti soggetti all Imposta regionale sulle attivita` produttive ovvero coloro che abitualmente

Dettagli

730, Unico 2015 e Studi di settore

730, Unico 2015 e Studi di settore 730, Unico 2015 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 58 10.06.2015 Deducibilità dell Irap riferita al costo del lavoro Ex art. 2, D.L. N. 201/2011 Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: Unico

Dettagli

Luca Fornero (Commercialista - Gruppo di studio EUTEKNE) L IRAP delle persone fisiche

Luca Fornero (Commercialista - Gruppo di studio EUTEKNE) L IRAP delle persone fisiche Luca Fornero (Commercialista - Gruppo di studio EUTEKNE) L IRAP delle persone fisiche 1 Verifica dell assoggettamento ad IRAP Riguardo agli esercenti arti e professioni e ai piccoli imprenditori, rileva

Dettagli

Università La Sapienza di Roma

Università La Sapienza di Roma Università La Sapienza di Roma L imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Diritto Tributario Prof.ssa Rossella Miceli A cura di: Avv. Pierluigi Antonini L imposta regionale sulle attività produttive

Dettagli

IRAP 2010: la determinazione della base imponibile

IRAP 2010: la determinazione della base imponibile IRAP 2010: la determinazione della base imponibile di Paola Mazza (*) L ADEMPIMENTO " IRAP 2010: quadri IQ, IP e IC I soggetti che esercitano abitualmente, nel territorio delle Regioni, attivita` autonomamente

Dettagli

L Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP -

L Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - L Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Pier Luigi Coccia Dottore Commercialista Revisore dei conti Viterbo, 19/26 ottobre 2017 IRAP L Irap fu introdotta con il d.lgs. n. 446/1997 a decorrere

Dettagli

Modello IQ/2008 e novità IRAP per il Arezzo 20 maggio 2008 Dott. Michele Muratori

Modello IQ/2008 e novità IRAP per il Arezzo 20 maggio 2008 Dott. Michele Muratori Modello IQ/2008 e novità IRAP per il 2008 Arezzo 20 maggio 2008 Dott. Michele Muratori Dichiarazioni IRAP: principali novità Dichiarazione Irap 2008: novità Nuove deduzioni dalla base imponibile Novità

Dettagli

Indice. Base imponibile. Voci che concorrono in ogni caso a formare il valore della produzione netta

Indice. Base imponibile. Voci che concorrono in ogni caso a formare il valore della produzione netta Indice Capitolo 1- La determinazione della base imponibile Irap per i soggetti IRES: il principio di derivazione dal bilancio pag.9 Società di capitali Principio di inerenza Base imponibile Voci di corrispondenza

Dettagli

Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n Determinazione del valore della produzione netta delle società di capitali e degli enti commerciali

Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n Determinazione del valore della produzione netta delle società di capitali e degli enti commerciali Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298 Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle

Dettagli

Su questo concetto si potrebbero aprire diversi scenari interpretativi oggetto di molti contenziosi con l Agenzia delle Entrate.

Su questo concetto si potrebbero aprire diversi scenari interpretativi oggetto di molti contenziosi con l Agenzia delle Entrate. IRAP 2013: cosa c'è di nuovo? Andrea Sergiacomo Il modello IRAP 2013, è destinato ad accogliere le nuove deduzioni per le imprese che assumono a tempo indeterminato lavoratrici e under 35, aumentate nel

Dettagli

Dichiarazione dei redditi e Irap 2014 degli enti non commerciali e soggetti equiparati. Dichiarazione Irap degli enti non profit

Dichiarazione dei redditi e Irap 2014 degli enti non commerciali e soggetti equiparati. Dichiarazione Irap degli enti non profit Dichiarazione dei redditi e Irap 2014 degli enti non commerciali e soggetti equiparati Dichiarazione Irap degli enti non profit Viviana Zancanaro Dottore commercialista Componente Commissione enti non

Dettagli

LA NUOVA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA (DAL 2017) REQUISITI PER LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

LA NUOVA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA (DAL 2017) REQUISITI PER LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA LA NUOVA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA (DAL 2017) Come noto, l art. 5, Ddl della legge Finanziaria 2017, prevede: la modifica dell art. 66, TUIR, per effetto della quale, a decorrere dall 1.1.2017,

Dettagli

Cuneo Fiscale e deduzioni IRAP

Cuneo Fiscale e deduzioni IRAP CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SASSARI 04.06.2009 Cuneo Fiscale e deduzioni IRAP Matteo Robustelli Consulente del Lavoro Revisore Contabile 1 Novità in materia di Irap: D.lgs. 446/1997 Con la

Dettagli

NUOVO MODELLO IRAP 2009 D. Lgs , n Provv. Ag. Entrate L , n. 244

NUOVO MODELLO IRAP 2009 D. Lgs , n Provv. Ag. Entrate L , n. 244 SOMMARIO SCHEMA DI SINTESI SOGGETTI IRPEF SENZA OPZIONE SOGGETTI IRPEF CON OPZIONE E SOGGETTI IRES FILMATO Video Fisco 22.4.29 Info al n. 376-77513 NUOVO MODELLO IRAP 29 D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 - Provv.

Dettagli

San Marino, IGR: cosa cambia per le persone fisiche

San Marino, IGR: cosa cambia per le persone fisiche San Marino, IGR: cosa cambia per le persone fisiche Reddito d impresa L art. 29, in particolare, specifica che è considerato reddito d impresa quello conseguente allo svolgimento di attività artigianali,

Dettagli

NOVITA IN MATERIA DI IRAP. 10 marzo 2009 Dott. Rag. Vito Dulcamare

NOVITA IN MATERIA DI IRAP. 10 marzo 2009 Dott. Rag. Vito Dulcamare NOVITA IN MATERIA DI IRAP 10 marzo 2009 Dott. Rag. Vito Dulcamare RIDUZIONE ALIQUOTA IRAP ALIQUOTA RIDOTTA PER AGRICOLTURA RIPARAMETRAZIONE VALORI CORRELATI ALL ALIQUOTA IRAP RIPARAMETRAZIONE DEDUZIONI

Dettagli

CORSO BASE IL CALCOLO DELLE IMPOSTE NELLE SOCIETÀ DI CAPITALI

CORSO BASE IL CALCOLO DELLE IMPOSTE NELLE SOCIETÀ DI CAPITALI CORSO BASE IL CALCOLO DELLE IMPOSTE NELLE SOCIETÀ DI CAPITALI Do#. Pietro Ungari L ires, è l imposta sui redditi delle società di capitali relativa al reddito maturato nell esercizio, insieme all Irap

Dettagli

L OPZIONE IRAP E LA SCADENZA DEL 3 MARZO

L OPZIONE IRAP E LA SCADENZA DEL 3 MARZO Area: TAX & LAW Periodico plurisettimanale TA n. 12 18 febbraio 2014 ABSTRACT L OPZIONE IRAP E LA SCADENZA DEL 3 MARZO Entro il prossimo 3.3.2014, gli imprenditori individuali e le società di persone in

Dettagli

Il punto sull IRAP. Dal Salva Italia al Semplifica Italia.

Il punto sull IRAP. Dal Salva Italia al Semplifica Italia. Dr. Prof. Franco Vernassa Ordine di Torino e Università di Torino Il punto sull IRAP. Dal Salva Italia al Semplifica Italia. 1 Novità IRAP del 2011 e 2012 Le novità che hanno interessato l IRAP: Art. 23,

Dettagli

I.R.A.P.: opzione per il metodo più conveniente

I.R.A.P.: opzione per il metodo più conveniente I.R.A.P.: opzione per il metodo più conveniente di Vincenzo D'Andò Pubblicato il 10 febbraio 2011 attenzione, si avvicina la scadenza per l opzione IRAP: entro il prossimo 1 marzo si potrà scegliere il

Dettagli

B R B G D E 4 7 M 1 4 M K. 21 VENETO Dichiarazione BRBGDE47M14M048K BARBON EGIDIO VILLORBA TV M048 VIA GUIZZE N TIPO DI DICHIARAZIONE

B R B G D E 4 7 M 1 4 M K. 21 VENETO Dichiarazione BRBGDE47M14M048K BARBON EGIDIO VILLORBA TV M048 VIA GUIZZE N TIPO DI DICHIARAZIONE TIPO DI DICHIARAZIONE CODICE REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA Correttiva nei termini Dichiarazione integrativa a favore REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA VENETO Dichiarazione integrativa Dichiarazione integrativa

Dettagli

B R B G D E 4 7 M 1 4 M K. 21 VENETO Dichiarazione BRBGDE47M14M048K BARBON EGIDIO VILLORBA TV M048 VIA GUIZZE N TIPO DI DICHIARAZIONE

B R B G D E 4 7 M 1 4 M K. 21 VENETO Dichiarazione BRBGDE47M14M048K BARBON EGIDIO VILLORBA TV M048 VIA GUIZZE N TIPO DI DICHIARAZIONE CODICE FISCALE B R B G D E M M 0 K TIPO DI DICHIARAZIONE CODICE REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA Correttiva nei termini Dichiarazione integrativa a favore REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA VENETO Dichiarazione

Dettagli

Il nuovo modello IRAP: le novità in materia di lavoro

Il nuovo modello IRAP: le novità in materia di lavoro Il nuovo modello IRAP: le novità in materia di lavoro di angelo facchini Pubblicato il 27 giugno 2009 Guida alle deduzioni spettanti, le modalità di presentazione, le casistiche tipiche Siamo in piena

Dettagli

L IRAP NEGLI ENTI LOCALI

L IRAP NEGLI ENTI LOCALI S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE L IRAP NEGLI ENTI LOCALI Dott. Alessandro Nonini 12 Ottobre 2010 - Auditorium di Milano PRESUPPOSTI OGGETTIVO: esercizio abituale di un attività autonomamente organizzata

Dettagli

LA DEDUCIBILITÀ DELL'IRAP

LA DEDUCIBILITÀ DELL'IRAP DEDUCIBILITÀ ANALITICA DELL IRAP (ART. 2 CO. 1 DL 201/2011) ( ) è ammesso in deduzione ai sensi dell articolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi ( ) un importo pari all imposta regionale

Dettagli

IRAP: Il taglio del cuneo fiscale per il lavoro a tempo indeterminato e l intervento sulle aliquote nella Legge di Stabilità 2015

IRAP: Il taglio del cuneo fiscale per il lavoro a tempo indeterminato e l intervento sulle aliquote nella Legge di Stabilità 2015 IRAP: Il taglio del cuneo fiscale per il lavoro a tempo indeterminato e l intervento sulle aliquote nella Legge di Stabilità 2015 Dott. Paolo Meneguzzo Confindustria Vicenza, Area Fiscale Schio, 11 febbraio

Dettagli

IRAP. Cenni generali ed aspetti operativi. Dr. Roberto Politi 25 Giugno 2019

IRAP. Cenni generali ed aspetti operativi. Dr. Roberto Politi 25 Giugno 2019 IRAP Cenni generali ed aspetti operativi Dr. Roberto Politi 25 Giugno 2019 roberto.politi@libero.it Presupposto dell imposta è l esercizio abituale di un attività autonomamente organizzata diretta alla

Dettagli

COMPONENTI POSITIVE del REDDITO DI IMPRESA

COMPONENTI POSITIVE del REDDITO DI IMPRESA COMPONENTI POSITIVE del REDDITO DI IMPRESA Carattere «globlale» del reddito di impresa Art. 55 1. Sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Art. 81 Reddito complessivo

Dettagli

IRAP Dott. Duilio LIBURDI

IRAP Dott. Duilio LIBURDI 2009 Dott. Duilio LIBURDI Diretta 18 maggio 2009 ASPETTI PROCEDURALI - Dichiarazione 2009 deve essere presentata in forma autonoma - Soggetti IRES con periodo di imposta che non comprende il 31.12.2008

Dettagli

I.R.A.P. Imposta Regionale sulle Attività produttive - D. Lgs. n. 446/97 -

I.R.A.P. Imposta Regionale sulle Attività produttive - D. Lgs. n. 446/97 - PLANNING E CONSULENZA FISCALE E SOCIETARIA I.R.A.P. Imposta Regionale sulle Attività produttive - D. Lgs. n. 446/97-1 L I.R.A.P. è un imposta, a carattere reale, sul valore aggiunto prodotto in Italia,

Dettagli

730, Unico 2015 e Studi di settore Pillole di aggiornamento

730, Unico 2015 e Studi di settore Pillole di aggiornamento 730, Unico 2015 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 33 21.04.2016 Il reddito d impresa nel quadro G del modello Unico/PF Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: Unico Persone Fisiche Il quadro

Dettagli

Seminario sugli aspetti fiscali del bilancio

Seminario sugli aspetti fiscali del bilancio Seminario sugli aspetti fiscali del bilancio Riccardo Cimini Ricercatore di Economia Aziendale rcimini@unitus.it A.A. 2016/2017 1 Tipologia Imposte indirette Imposte dirette Imposte comunali sugli immobili

Dettagli

730, Redditi 2017 e Studi di settore Pillole di aggiornamento

730, Redditi 2017 e Studi di settore Pillole di aggiornamento 730, Redditi 2017 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 38 30.05.2017 IRAP 2017: le principali novità del modello Le novità che trovano spazio nel nuovo modello IRAP 2017 Categoria: Dichiarazione

Dettagli

NOVITA NORMATIVE IRAP

NOVITA NORMATIVE IRAP NOVITA NORMATIVE IRAP ANNO D IMPOSTA 2012 1 Novità normative Maggiorazione delle deduzioni spettanti a fronte dei costi di lavoro dipendente L articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 446/97, definendo le regole

Dettagli

I.R.E.S. Imposta sul reddito delle società art D.P.R. 917/86 Tuir

I.R.E.S. Imposta sul reddito delle società art D.P.R. 917/86 Tuir PLANNING E CONSULENZA FISCALE E SOCIETARIA I.R.E.S. Imposta sul reddito delle società art.72 161 D.P.R. 917/86 Tuir 1 I.R.E.S. ha sostituito l I.R.P.E.G. si applica a S.p.a.,S.a.p.a.,S.r.l.,cooperative,

Dettagli

Quadro IP SOCIETÀ DI PERSONE

Quadro IP SOCIETÀ DI PERSONE Quadro IP SOCIETÀ DI PERSONE ADEMPIMENTO NOVITÀ 2016 SOGGETTI OBBLIGATI DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE SCADENZA COME SI COMPILA CASI PRATICI CASI PARTICOLARI RIFERIMENTI NORMATIVI Il Quadro IP va

Dettagli

FOCUS MENSILE FISCALITA SEMPLIFICATI PER CASSA. Esame approfondito delle problematiche contabili e dichiarative. Torino, 9 aprile 2018

FOCUS MENSILE FISCALITA SEMPLIFICATI PER CASSA. Esame approfondito delle problematiche contabili e dichiarative. Torino, 9 aprile 2018 1 FOCUS MENSILE FISCALITA SEMPLIFICATI PER CASSA Esame approfondito delle problematiche contabili e dichiarative Torino, 9 aprile Relatore: Andrea Gippone - Commercialista 2 Novità della legge 232/2016

Dettagli

CIRCOLARE n. 3 del 15/01/2013 ISTANZA DI RIMBORSO IRES/IRPEF COLLEGATA ALL INDEDUCIBILITA DELL IRAP SULLE SPESE DEI DIPENDENTI

CIRCOLARE n. 3 del 15/01/2013 ISTANZA DI RIMBORSO IRES/IRPEF COLLEGATA ALL INDEDUCIBILITA DELL IRAP SULLE SPESE DEI DIPENDENTI CIRCOLARE n. 3 del 15/01/2013 ISTANZA DI RIMBORSO IRES/IRPEF COLLEGATA ALL INDEDUCIBILITA DELL IRAP SULLE SPESE DEI DIPENDENTI INDICE 1. PREMESSA 2. IL RIMBORSO IRPEF/IRES 2.1 I soggetti interessati 2.2

Dettagli

Le deduzioni IRAP in UNICO 2011

Le deduzioni IRAP in UNICO 2011 Le deduzioni IRAP in UNICO 2011 di Vincenzo D'Andò Pubblicato il 12 maggio 2011 si approssima il caldo periodo di compilazione delle dichiarazioni fiscali, tra cui anche la dichiarazione ai fini IRAP,

Dettagli

- DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

- DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE INDICE Premessa... pag. 11 Caratteristiche dell imposta...» 11 Compatibilità dell IRAP con l ordinamento UE...» 12 Sezione Prima - ASPETTI GENERALI Presupposti impositivi... pag. 16 Abitualità...» 17 Autonoma

Dettagli

Le imposte sui redditi C O R S O D I R A G I O N E R I A G E N E R A L E E D A P P L I C A T A

Le imposte sui redditi C O R S O D I R A G I O N E R I A G E N E R A L E E D A P P L I C A T A Le imposte sui redditi C O R S O D I R A G I O N E R I A G E N E R A L E E D A P P L I C A T A A. A. 2 0 1 6-2017 D O T T. S S A L A U R A M U L A S Imposta sul reddito delle società (IRES) riferimenti

Dettagli

IRAP 2010 ENTI NON COMMERCIALI

IRAP 2010 ENTI NON COMMERCIALI IRAP 2010 ENTI NON COMMERCIALI di Vincenzo D'Andò In virtù dell art. 1, c. 52, della L. n. 244 del 2007 (Legge finanziaria 2008), la dichiarazione IRAP non deve essere più presentata con il Modello Unico

Dettagli

UNICO SP: la nuova deduzione IRAP del costo del personale dipendente di Paolo Monarca e Paola Zanaboni - Dottori Commercialisti in Milano

UNICO SP: la nuova deduzione IRAP del costo del personale dipendente di Paolo Monarca e Paola Zanaboni - Dottori Commercialisti in Milano UNICO SP: la nuova deduzione IRAP del costo del personale dipendente di Paolo Monarca e Paola Zanaboni Dottori Commercialisti in Milano ADEMPIMENTO " Per ciascun periodo d imposta i soggetti passivi IRAP

Dettagli

La Manovra Monti - DL n.201/2011 ed il Cuneo fiscale Relatore: dott. Paolo Meneguzzo

La Manovra Monti - DL n.201/2011 ed il Cuneo fiscale Relatore: dott. Paolo Meneguzzo Le Novità fiscali per le Imprese dopo le Manovre correttive del 2011 a cura del Servizio Tributario Vicenza, 24 gennaio 2012 La Manovra Monti - DL n.201/2011 ed il Cuneo fiscale Relatore: dott. Paolo Meneguzzo

Dettagli

IRAP: la nuova base imponibile

IRAP: la nuova base imponibile Workshop ABI Formazione Roma, 8 aprile 2007 IRAP: la nuova base imponibile di Paola Bartoli Legge finanziaria per il 2008 Le principali novità apportate in materia di IRAP riguardano: I. Natura del tributo

Dettagli

La determinazione del carico fiscale

La determinazione del carico fiscale La determinazione del carico fiscale Emanuele Perucci Traccia di Economia aziendale Il candidato, dopo aver illustrato il principio di competenza per la determinazione del reddito d impresa, soffermandosi

Dettagli

Capitolo 12 L imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per gli enti non commerciali

Capitolo 12 L imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per gli enti non commerciali Capitolo 12 L imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per gli enti non commerciali 12.1 Il presupposto d imposta L imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è stata istituita dal D.Lgs.

Dettagli

TRATTAMENTO A FINI IRAP DI ATTIVITÀ COMMERCIALE E AGRICOLA NON PREVALENTE SVOLTE DA ENTI PUBBLICI

TRATTAMENTO A FINI IRAP DI ATTIVITÀ COMMERCIALE E AGRICOLA NON PREVALENTE SVOLTE DA ENTI PUBBLICI Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate - - - - - * * * * - - - - - TRATTAMENTO A FINI IRAP DI ATTIVITÀ COMMERCIALE E AGRICOLA NON PREVALENTE SVOLTE DA ENTI PUBBLICI Il presente approfondimento

Dettagli

FINANZIARIA 2008: LE NOVITA INTRODOTTE PARTE SECONDA

FINANZIARIA 2008: LE NOVITA INTRODOTTE PARTE SECONDA Circolare N. 03 Area: TAX & LAW Periodico plurisettimanale 15 gennaio 2008 FINANZIARIA 2008: LE NOVITA INTRODOTTE PARTE SECONDA Proseguiamo l esame delle disposizioni di interesse aziendale introdotte

Dettagli

Normativa. Irap e finanziaria 2007

Normativa. Irap e finanziaria 2007 Irap e finanziaria 2007 Normativa 1) art. 1 c. 266 269 L. 27 dicembre 2006, n. 296; 2) art. 1 c. 796 L. 27 dicembre 2006, n. 296; 3) art. 1 c. 109 L. 27 dicembre 2006, n. 296; Irap e finanziaria 2007 La

Dettagli

Il regime di cassa, l Iri, l Ace e le altre novità fiscali. Dr. Nicola Forte

Il regime di cassa, l Iri, l Ace e le altre novità fiscali. Dr. Nicola Forte Il regime di cassa, l Iri, l Ace e le altre novità fiscali Dr. Nicola Forte Roma, 8 marzo 2017 1 Legge di Bilancio 2017 e Decreti collegati Il regime di cassa; l IRI; Novità Iva 2 Fonti Normative Legge

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 319 05.11.2014 Stabilità 2015: le novità in materia di Irap La nuova deduzione Irap dal 2015 e la conferma delle vecchie aliquote per il 2014.

Dettagli

Diritto Tributario. F. Tesauro, Istituzioni di diritto tributario. Vol. 2: Parte speciale, Roma, Utet, 2012;

Diritto Tributario. F. Tesauro, Istituzioni di diritto tributario. Vol. 2: Parte speciale, Roma, Utet, 2012; Diritto Tributario Redditi d impresa ARTICOLI DEL TUIR Artt. 55-66 del TUIR BIBLIOGRAFIA: F. Tesauro, Istituzioni di diritto tributario. Vol. 2: Parte speciale, Roma, Utet, 2012; G. Marongiu e A. Marcheselli,

Dettagli

DIFFERENZE TRA REDDITO CIVILISTICO E REDDITO FISCALE

DIFFERENZE TRA REDDITO CIVILISTICO E REDDITO FISCALE DIFFERENZE TRA REDDITO CIVILISTICO E REDDITO FISCALE DIFFERENZE PERMANENTI variazioni fiscali definitive che non verranno riassorbite in successivi esercizi (es. costi definitivamente non deducibili; ricavi

Dettagli

Oggetto: Decreto Legge n. 185, del 29 novembre 2008 parziale deducibilità forfetaria dell Irap ai fini delle imposte sui redditi.

Oggetto: Decreto Legge n. 185, del 29 novembre 2008 parziale deducibilità forfetaria dell Irap ai fini delle imposte sui redditi. Milano, 15 aprile 2009 Ai Signori Clienti Loro Sedi CIRCOLARE N. 4/2009 Oggetto: Decreto Legge n. 185, del 29 novembre 2008 parziale deducibilità forfetaria dell Irap ai fini delle imposte sui redditi.

Dettagli

Piercarlo Bausola Dottore Commercialista in Torino. Il «nuovo» quadro RG nella dichiarazione SP

Piercarlo Bausola Dottore Commercialista in Torino. Il «nuovo» quadro RG nella dichiarazione SP Piercarlo Bausola Dottore Commercialista in Torino Il «nuovo» quadro RG nella dichiarazione SP 1 Principio di cassa obbligatorio per semplificati L art. 1, commi da 17 a 23 della L. 11.12.2016 n. 232 (Legge

Dettagli

Calcolo Imposte 2013

Calcolo Imposte 2013 Calcolo Imposte 2013 Presentiamo un utilissimo foglio di Excel che consente di determinare l ammontare delle imposte IRAP ed IRES per il 2013 ed incorpora il calcolo dell ACE, del ROL e della quota di

Dettagli

Cuneo Fiscale e deduzioni IRAP

Cuneo Fiscale e deduzioni IRAP CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ORISTANO 25.O3.09 Cuneo Fiscale e deduzioni IRAP Matteo Robustelli Consulente del Lavoro in Manfredonia 1 Novità in materia di Irap: D.lgs. 446/1997 Le principali

Dettagli

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI Coordinamento scientifico di Luca Miele INDICE TITOLO I Imposta sul reddito delle persone fisiche Capo I Disposizioni generali Art. 1 Presupposto dell imposta... pag.

Dettagli

Con il patrocinio Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari

Con il patrocinio Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari Con il patrocinio Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari Benvenuti Convegno Cagliari, 17/04/2008 L EVOLUZIONE DELL IRAP IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE IL RUOLO DELL AGENZIA

Dettagli

Deducibilità dell IRAP relativa al costo del lavoro I chiarimenti dell Agenzia delle Entrate

Deducibilità dell IRAP relativa al costo del lavoro I chiarimenti dell Agenzia delle Entrate n 15 del 19 aprile 2013 circolare n 292 del 16 aprile 2013 referente BERENZI/mr Deducibilità dell IRAP relativa al costo del lavoro I chiarimenti dell Agenzia delle Entrate L Agenzia delle entrate ha fornito

Dettagli

REGIME DI CASSA PER LE IMPRESE MINORI, ACE, ASSEGNAZIONI E ALTRE NOVITA PER LE IMPRESE. Dott. Gianluca Odetto

REGIME DI CASSA PER LE IMPRESE MINORI, ACE, ASSEGNAZIONI E ALTRE NOVITA PER LE IMPRESE. Dott. Gianluca Odetto REGIME DI CASSA PER LE IMPRESE MINORI, ACE, ASSEGNAZIONI E ALTRE NOVITA PER LE IMPRESE Dott. Gianluca Odetto REGIME DI CASSA PER LE IMPRESE MINORI NUOVA TASSAZIONE DELLE IMPRESE MINORI Con apposite modifiche

Dettagli

Dichiarazione dei redditi e Irap 2015 : novità per gli enti non commerciali e le associazioni sportive dilettantistiche

Dichiarazione dei redditi e Irap 2015 : novità per gli enti non commerciali e le associazioni sportive dilettantistiche Dichiarazione dei redditi e Irap 2015 : novità per gli enti non commerciali e le associazioni sportive dilettantistiche Dichiarazione Irap degli enti non profit Viviana Zancanaro Dottore commercialista

Dettagli

- DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

- DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE INDICE Premessa... pag. 11 Caratteristiche dell imposta...» 11 Compatibilità dell IRAP con l ordinamento UE...» 12 Sezione Prima - ASPETTI GENERALI Presupposti impositivi... pag. 16 Abitualità...» 17 Autonoma

Dettagli

Novità e criticità nella determinazione dell Irap: Soggetti IRES e IRPEF

Novità e criticità nella determinazione dell Irap: Soggetti IRES e IRPEF S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Novità e criticità nella determinazione dell Irap: Soggetti IRES e IRPEF Dott. Davide Campolunghi 14 maggio 2014 Auditorium San Fedele, via Hoepli 3/B Milano

Dettagli

TITOLO I IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE. CAPO I Disposizioni generali

TITOLO I IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE. CAPO I Disposizioni generali TITOLO I IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE CAPO I Disposizioni generali Art. 1 (Presupposto dell imposta) Art. 2 (Soggetti passivi) Art. 3 (Base imponibile) Art. 4 (Coniugi e figli minori) Art.

Dettagli

Voce Conto economico VA = variazioni in aumento VD = variazioni in diminuzione. VA adeguamento studi/parametri VA assegnazione beni merce ai soci

Voce Conto economico VA = variazioni in aumento VD = variazioni in diminuzione. VA adeguamento studi/parametri VA assegnazione beni merce ai soci Si analizzano, a partire dalle voci del Conto Economico, le principali variazioni fiscali ai fini IRES e IRAP (metodo da bilancio). Si precisa che talune voci di CE sono irrilevanti ai fini IRAP; per tali

Dettagli

La gestione dell IRAP negli Enti Locali

La gestione dell IRAP negli Enti Locali Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bolzano La gestione dell IRAP negli Enti Locali Alessandro Nonini 10 maggio 2019 La base imponibile Irap degli Enti Locali La base imponibile

Dettagli

L ISTANZA DI RIMBORSO IRPEF/IRES PER MANCATA DEDUZIONE DELL IRAP RELATIVA ALLE SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATO

L ISTANZA DI RIMBORSO IRPEF/IRES PER MANCATA DEDUZIONE DELL IRAP RELATIVA ALLE SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATO L ISTANZA DI RIMBORSO IRPEF/IRES PER MANCATA DEDUZIONE DELL IRAP RELATIVA ALLE SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATO RAG. GUIDO BERARDO TORINO, 7 FEBBRAIO 2013 NORMATIVA E PRASSI DI RIFERIMENTO

Dettagli

Circolare 8/E. In sintesi ecco gli argomenti principali della circolare in argomento: IRPEF. Plusvalenze da cessioni di partecipazioni:

Circolare 8/E. In sintesi ecco gli argomenti principali della circolare in argomento: IRPEF. Plusvalenze da cessioni di partecipazioni: Circolare 8/E Con la circolare 8/E l Agenzia delle Entrate produce i profili interpretativi emersi in occasione degli incontri con la stampa specializzata (TELEFISCO 2009). In particolare la circolare

Dettagli

Rimborso IRPEF/IRES per mancata deduzione IRAP: istanza correttiva

Rimborso IRPEF/IRES per mancata deduzione IRAP: istanza correttiva Rimborso IRPEF/IRES per mancata deduzione IRAP: istanza correttiva Data Articolo: 02 Maggio 2013 Autore Articolo: Patrizia Tomietto Sono scaduti i termini, in tutte le regioni, per la presentazione delle

Dettagli

Studio Colella Associato

Studio Colella Associato Dott. Luigi Dottore Commercialista Dott.ssa Alessandra Lecchi Ragioniere Commercialista Dott. Giovanni Dottore Commercialista Dott. Gaetano Scordo Dottore Commercialista CONSULENZA TRIBUTARIA E SOCIETARIA

Dettagli

Anno 2016 RF266 DISEGNO DI LEGGE DI STABILITÀ CONTRIBUENTI IN SEMPLIFICATA E NUOVO REGIME PER CASSA

Anno 2016 RF266 DISEGNO DI LEGGE DI STABILITÀ CONTRIBUENTI IN SEMPLIFICATA E NUOVO REGIME PER CASSA Anno 2016 RF266 REDAZIONE FISCALE www.redazionefiscale.it Pag. 1 / 5 OGGETTO DDL FINANZIARIA 2017 CONTABILITA SEMPLIFICATE E REGIME DI CASSA RIFERIMENTI Art. 5 D.L. 193/2016, IN G.U. DEL 24/10/2016 CIRCOLARE

Dettagli

L ACE e le modifiche all IRAP

L ACE e le modifiche all IRAP 27 gennaio 2012 L ACE e le modifiche all IRAP dr. prof. Franco Vernassa 1 Indice L Aiuto alla Crescita Economica (ACE) I tre interventi all IRAP 2 27 gennaio 2012 L Aiuto alla Crescita Economica (ACE)

Dettagli

Le imposte sui redditi

Le imposte sui redditi Le imposte sui redditi CORSO DI RAGIONERIA GENERALE ED APPLICATA A.A. 2017-2018 BASE IMPONIBILE IRES Risultato ante imposte (componenti positivi di reddito di competenza componenti negativi di reddito

Dettagli

Le imposte sui redditi

Le imposte sui redditi Le imposte sui redditi CORSO DI RAGIONERIA GENERALE ED APPLICATA A.A. 2018-2019 BASE IMPONIBILE IRES Risultato ante imposte (componenti positivi di reddito di competenza componenti negativi di reddito

Dettagli

I SEMPLIFICATI «PER CASSA» a cura di Fabrizio Giovanni Poggiani

I SEMPLIFICATI «PER CASSA» a cura di Fabrizio Giovanni Poggiani I SEMPLIFICATI «PER CASSA» a cura di Fabrizio Giovanni Poggiani REGIME DI CASSA il quadro «RG» deve essere compilato dai soggetti in regime di contabilità semplificata, ai sensi dell art. 18, D.P.R. 600/1973

Dettagli

Società di persone. - Società semplice (art e ss del Codice Civile) - Società in nome collettivo (art e ss del Codice Civile)

Società di persone. - Società semplice (art e ss del Codice Civile) - Società in nome collettivo (art e ss del Codice Civile) Società di persone - Società semplice (art. 2251 e ss del Codice Civile) - Società in nome collettivo (art. 2291 e ss del Codice Civile) - Società in accomandita semplice (art. 2313 e ss del Codice Civile).

Dettagli

CIRCOLARE N. 60/E. Roma, 28 ottobre 2008

CIRCOLARE N. 60/E. Roma, 28 ottobre 2008 CIRCOLARE N. 60/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 28 ottobre 2008 OGGETTO: Le nuove modalità di determinazione della base imponibile dell imposta regionale sulle attività produttive per

Dettagli

Scienza delle finanze 6061 Cleam 2. Lezione 3

Scienza delle finanze 6061 Cleam 2. Lezione 3 Scienza delle finanze 6061 Cleam 2 Lezione 3 Schema dell IRPEF T=t(Y-d)-f Reddito complessivo Per la determinazione del RC i redditi sono classificati in sei categorie, ciascuna con particolari criteri

Dettagli

LA NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERESSI PASSIVI ED IL BILANCIO 2008: LE NOVITA DI CUI TENERE CONTO

LA NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERESSI PASSIVI ED IL BILANCIO 2008: LE NOVITA DI CUI TENERE CONTO Circolare N. 22 Area: TAX & LAW Periodico plurisettimanale 24 marzo 2009 LA NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERESSI PASSIVI ED IL BILANCIO 2008: LE NOVITA DI CUI TENERE CONTO Con l approssimarsi della chiusura

Dettagli

2.1 QUADRO IQ - PERSONE FISICHE

2.1 QUADRO IQ - PERSONE FISICHE 2.1 QUADRO IQ - PERSONE FISICHE 2.1.1 Generalità Il quadro IQ va utilizzato dalle persone fisiche per la determinazione del valore della produzione relativo all anno 2011 ai fini dell imposta regionale

Dettagli

INDICE GENERALE. Appendice

INDICE GENERALE. Appendice INDICE GENERALE Premessa 5 TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917... 7 Appendice PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38... 319 RIVALUTAZIONE - RIALLINEAMENTO

Dettagli

Circ. 90/ /Sn AAB/sb Milano, 8 febbraio 2008

Circ. 90/ /Sn AAB/sb Milano, 8 febbraio 2008 SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO GIORNALAI Aderente alla Confcommercio Circ. 90/08 3682/Sn AAB/sb Milano, 8 febbraio 2008 A tutti i Sindacati PROVINCIALI - CIRCONDARIALI - COMUNALI aderenti allo SNAG-Confcommercio

Dettagli

PERIODI FISCALI IN VIGORE RIFERIMENTI NORMATIVI OGGETTO IRAP. Deduzione:

PERIODI FISCALI IN VIGORE RIFERIMENTI NORMATIVI OGGETTO IRAP. Deduzione: IRAP D.L. n. 185/2008 art.6, convertito dalla legge n. 2/2009 Deduzione: In sede di determinazione dell IRPEF a debito dal reddito 2008 occorre considerare anche la deduzione del 10% dell IRAP dalla base

Dettagli

Raccordo civilistico-fiscale delle principali voci di bilancio (check list)

Raccordo civilistico-fiscale delle principali voci di bilancio (check list) Raccordo civilistico-fiscale delle principali voci di bilancio (check list) Valore della produzione Ricavi delle vendite e delle prestazioni (A.1) Ricavi di vendita Resi, sconti e abbuoni Clausole INCOTERMS

Dettagli

Ambito di applicazione

Ambito di applicazione OGGETTO: 42/F = Deducibilità dalle imposte sui redditi dell'irap relativa alle spese per il personale dipendente Circolare dell'agenzia delle Entrate n. 8/E del 3 aprile 2013. Come noto, l'art. 2 del D.L

Dettagli

DIPARTIMENTO DI IMPRESA & MANAGEMENT ECONOMIA E FINANZA PUBBLICA L IRAP

DIPARTIMENTO DI IMPRESA & MANAGEMENT ECONOMIA E FINANZA PUBBLICA L IRAP DIPARTIMENTO DI IMPRESA & MANAGEMENT ECONOMIA E FINANZA PUBBLICA L IRAP Professore Angelo Cremonese Relatore Nicola Ghisalberti Gradenigo L IRAP In vigore dal 1 gennaio 1998 Presupposto: esercizio abituale

Dettagli