Luigi Rolando e Stefano Gatto Igiene Allevamenti ASL TO3
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1 CONVEGNO LA FILIERA DEL LATTE CHI BEN COMINCIA IZS TO 02/03/2012 normativa, autorizzazioni alla produzione, un poco di cronistoria degli ultimi 15 anni di controllo ufficiale e qualche fotografia Luigi Rolando e Stefano Gatto Igiene Allevamenti ASL TO3
2 Impossibile entrare nel merito di tutte queste norme (non riportate quelle relative alla commercializzazione del latte crudo tal quale) 1. D.M.9 maggio 1991 n.185 Regolamento concernente le condizioni di produzione zootecnica, i requisiti di composizione ed igienico sanitari del latte crudo destinato alla utilizzazione per la produzione di latte fresco pastorizzato di alta qualità 2. D.M 26/03/1992 limitatamente Allegato 1.Cap.II campionamento del latte crudo e del latte trattato termicamente 3. Regolamento (CE) n.178/2002 che stabilisce i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare 4. Regolamento (CE) n.852/04 sull igiene dei prodotti alimentari e successive modificazioni 5. Regolamento (CE) n.853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale e successive modificazioni 6. Regolamento (CE) n.854/2004 che stabilisce norme specifiche per l organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e successive modificazioni 7. Regolamento (CE) n.882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali e successive modificazioni 8. D.M 27 maggio 2004 Rintracciabilità e scadenza del latte fresco 9. Regolamento CE n 183/2005 che stabilisce requisiti per l igiene dei mangimi 10. Regolamento (CE) n.2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari e successive modificazioni 11. DLgs 16 marzo 2006 n.158 Attuazione della Direttiva 2003/74/CE e sue successive modificazioni ed integrazioni, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali ; 12. DLgs 6 aprile 2006, n 193 Attuazione della Direttiva 2004/28/CE e sue successive modificazioni ed integrazioni, recante codice comunitario dei medicinali veterinari 13. Regolamento (CE) n.1881/2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari e successive modificazioni 14. Intesa tra Governo, Regioni e Provincie Autonome del 25 gennaio 2007 in materia di vendita diretta di latte crudo per l alimentazione umana 15. Intesa tra Governo, Regioni e Provincie Autonome del 25 gennaio 2007 in materia di deroghe transitorie per la produzione di formaggi prodotti con latte bovino e con periodo di maturazione superiore ai 60 giorni ai sensi dei Regolamenti (CE) n 852 e n. 853 del Intesa tra Governo, Regioni e Provincie Autonome del 29 maggio 2007 in materia di adempimenti per la produzione di formaggi con periodo di maturazione superiore ai 60 gg prodotti con latte ovicaprino e di deroghe per il latte prodotto durante il pascolo estivo in montagna 17. DLgs 6 novembre 2007 n 193 Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei Regolamenti comunitari nel medesimo settore 18. Regolamento (CE) n.1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga dal il regolamento (CE) n.1774/ Reg.(CE) n.470/2009 che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n.2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n.726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio 20. Reg.(CE) n.37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale 21. Intesa ai sensi dell art 8.comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, del 23 settembre 2010, tra il Governo, le regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di impiego transitorio di latte crudo bovino non rispondente ai criteri di cui all Allegato III, Sezione IX, del Regolamento CE n 853/2004, per quanto riguarda il tenore di germi e cellule somatiche, per la produzione di formaggi con periodo di maturazione di almeno sessanta giorni (rep.atti n 159/ese del 23/09/10 Vediamo di trattare solo di quelle indispensabili per inquadrare il problema
3 NORMATIVA ESSENZIALE PER INQUADRARE IL PROBLEMA REGOLAMENTI (CE) N. 852/2004, 853/2004 e 854/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 Decreto 9 maggio 1991 n. 185 concernente le condizioni di produzione zootecnica, i requisiti di composizione ed igienico-sanitari del latte crudo destinato alla utilizzazione per la produzione di latte fresco pastorizzato di alta qualità; - REQUISITI DI COMPOSIZIONE: materia grassa non inferiopre 3,5% materia proteica non inferiore 32,o g/litr-) REQUISITI IGIENICO SANITARI tenore in germi/ml < tenore in cellule somatiche/ml < contenuto in acido lattico non superiore a 30 p.p.m INTESA 20 marzo 2008 Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante «Linee guida per l'esecuzione dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell'ambito della produzione e immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico e alla trasformazione». INTESA 23 settembre 2010 ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di impiego transitorio di latte crudo bovino non rispondente ai criteri di cui all'allegato III, Sezione IX, del Regolamento CE n. 853/2004, per quanto riguarda il tenore di germi e cellule somatiche, per la produzione di formaggi con periodo di maturazione di almeno sessanta giorni.
4 ACCORDO 29 aprile 2010 tra il Governo, le regioni e le province autonome relativo a «Linee guida applicative del regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari». (G.U. Serie Generale n. 121 del 26 maggio 2010) D.G.R. 23 dicembre 2010, n Indicazioni operative riguardanti l attuazione sul territorio della Regione Piemonte dell Accordo Stato Regioni del 29/04/2010 relativo all'applicazione del Reg.CE 852/2004 e revoca delle deliberazioni della Giunta Regionale n del 28/05/2007 e n del 26/11/2007 D.G.R. 18 febbraio 2011, n Recepimento Accordi ed Intese stipulati fra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell articolo 2 comma1 lett. b) ed art. 4 comma 1 del D.lgs. 28 agosto 1997 n. 281 e dell articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131 relativi a materie inerenti la sicurezza alimentare e dei mangimi. (viene recepita l INTESA 23 settembre 2010 demandando al Settore Prevenzione Veterinaria regionale la predisposizione di LINEE GUIDA APPLICATIVE ) NOTA 32287/DB2002 del 12/12/2012 della Direzione Sanita Prevenzione Veterinaria LINEE GUIDA APPLICATIVE INTESA STATO REGIONI n 159/csr del 23/9/2010 in materia di impiego transitorio di latte crudo bovino non rispondente ai criteri di cui all allegato III, sezione IX del regolamento CE 853/2004, per quanto riguarda il tenore in germi cellule somatiche, per la produzione di formaggi con periodo di maturazione di almeno 60 giorni
5 NORMATIVA vendita latte crudo al consumatore finale Circolare regionale 30/09/2005: vendita diretta di latte crudo direttamente al consumatore finale attraverso erogatori automatici; Conferenza Stato Regioni 25/01/2007 Intesa, ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003, n131, tra il Governo, le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana; Ordinanza Ministeriale 10 dicembre 2008 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali concernente "Misure urgenti in materia di produzione, commercializzazione e vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana ; ORDINANZA 2 dicembre 2010 Proroga dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 dicembre 2008, concernente «Misure urgenti in materia di produzione, commercializzazione e vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana» e integrazioni per la produzione di gelati in imprese registrate ai sensi del Regolamento (CE) n 852/2004. Ordinanza 12 novembre 2011 Ministero della Salute. Proroga delle misure urgenti in materia di produzione, commercializzazione e vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana. D.G.R. 23 dicembre 2010, n Indicazioni operative riguardanti l attuazione sul territorio della Regione Piemonte dell Accordo Stato Regioni del 29/04/2010 relativo all'applicazione del Reg.CE 852/2004 e revoca delle deliberazioni della Giunta Regionale n del 28/05/2007 e n del 26/11/2007. PIANI UFFICIALI REGIONALI DI CONTROLLO VENDITA DIRETTA DI LATTE BOVINO CRUDO PER L'ALIMENTAZIONE UMANA TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI; in corso piano 1 semestre 2012 nota Direzione Sanità prot 3273/DB2017 DEL 08/02/2012
6 La mungitura è produzione primaria ai sensi del Reg 178/2002: tutte le fasi della produzione, dell allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia, la pesca e la raccolta di prodotti selvatici Tutte le aziende di allevamento che producono latte crudo destinato agli stabilimenti di trattamento o trasformazione devono essere registrate presso le ASL ai sensi dell articolo 6 del Regolamento 852/2004
7 Allevamenti da latte in Piemonte a febbraio 2012 Allevamenti registrati in base al Reg. CE 853/2004 Allevamenti autorizzati produzione di latte alta qualità Decreto 9 maggio 1991 n (1797) (+ - 20%) caseifici aziendali annessi ad allevamento riconosciuti 280 (+ - 20%) piccoli caseifici aziendali annessi ad allevamento registrati In totale aziende produttrici latte circa; Lombardia allevamenti (4,5 milioni di tonnellate)
8 Allevamenti da latte in Piemonte dicembre 1997 anno di entrata in vigore del D.P.R. 14 gennaio 1997 n 54 regolamento recante attuazione delle Direttive 92/46 e 92/47 CEE in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e prodotti a base di latte. (ORA ABROGATO DA PACCHETTO IGIENE) Istanze di registrazione ai sensi articolo 11 D.P.R. 54/ AZIENDE Aziende autorizzate alla produzione di latte crudo destinato alla utilizzazione per la produzione di latte alimentare trattato termicamente D.M. 9 maggio 1991 n AZIENDE Aziende autorizzate alla produzione di latte crudo destinato alla produzione di latte crudo destinato alla utilizzazione per la produzione di latte fresco pastorizzato di alta qualità D.M. 9 maggio 1991 n AZIENDE TOTALE AZIENDE DA LATTE IN PIEMONTE ANNO1997 = quasi inesistenti i caseifici aziendali
9 Autorizzazioni possibili: ELENCO AUTORIZZAZIONI RILASCIATE ALLE AZIENDE DI Codice ARVET ALLEVAMENTO PRODUZIONE LATTE (da ARVET) TIPO DI AUTORIZZAZIONE Produzione latte ai sensi del Reg. CE 852/2004 e 853/2004 Autorizzazione sanitaria per produzione latte fresco pastorizzato Alta Qualità D.M. 185/1991 Distributori di latte crudo aziendali (Intesa Stato- Regioni del Reg. 853/2004 e 854/2004) Denuncia di Inizio attività DIA per Gelaterie e Caseifici aziendali ai sensi art 6 Reg. 852/2004 D.G.R del (definizione non corretta!) Riconoscimento CE ai sensi dei Reg. 852/2004 e 853/2004 N ALLEVAMENTI IN PIEMONTE circa (ESCLUSI ALPEGGI) CASEIFICI REGISTRATI 170 circa CASEIFICI RICONOSCIUTI (ESCLUSI ALPEGGI)
10 Nella sola ASL TO 3 di COLLEGNO-PINEROLO 159 AZIENDE DI ALLEVAMENTO registrati in base al Reg. CE 853/2004 PRODUTTORI LATTE ALIMENTARE CONFERITO A CENTRO DI RACCOLTA 122 AZIENDE DI ALLEVAMENTO autorizzate a produrre latte crudo per produzione latte fresco pastorizzato Alta Qualità D.M. 185/1991 (solo 47 conferiscono per questa destinazione) 25 allevamenti autorizzati a produrre latte crudo per distributori automatici (55 distributori) 112 allevamenti che trasformano direttamente il latte crudo prodotto (77 registrati 35 riconosciuti) 71 CASEIFICI IN ALPEGGIO
11 SIAMO ENTRATI NELL ERA DELLA FILIERA CORTA CON PRO E CONTRO!
12 17 Alpeggi riconosciuti 19 Alpeggi registrati 13 Aziendali riconosciuti 27 Aziendali registrati 15 pianura + alpeggio Ex Comunità montana Valli Chisone e Germanasca ex USL tra stanziali ed alpeggio (11 stanziali 24 alpeggi) Ex Comunità montana Val Pellice ex USL tra stanziali ed alpeggio 15 stanziali e 12 alpeggi Pianura ex USL 44 Ex Comunità montana Pinerolese pedemontano ex USL tutti stanziali 76 CASEIFICI ANNESSI AD ALLEVAMENTO 61 ragioni sociali
13 andamento numero totale caseifici annessi ad allevamento ex ASL10 compresi gli alpeggi (D.P.R 54/97) Totale n Presenti nel S1 76 caseifici totali 40 aziendali stanziali 36 di alpeggio
14 Realtà generalmente marginali nate per: 1) mancato ritiro latte in zone montane 2) prezzo latte non remunerativo 3) nuovo assetto normativo 4) attenzione delle amministrazioni locali e non 5) forte legame con territorio di tutti gli attori 6) intraprendenza dei giovani (non più lavoro industria) 7) cultura locale
15 andamento n caseifici stanziali totali ex ASL (D.P.R 54/97) Totale n S1
16 andamento numero caseifici aziendali stanziali riconosciuti Il fatidico BOLLINO CE... esempi (01/039) (01/848) (N4F3V) (D.P.R 54/97) Registrazione-D.I.A Totale n S1
17 COSA DEVE FARE UN ALLEVATORE CHE INTENDE INIZIARE L ATTIVITA DI PRODUZIONE E VENDITA LATTE ALIMENTARE? Tutto cio che è stato autorizzato o registrato (registrazioni anagrafiche specifiche dei servizi veterinari) in precedenza permane in vigore. In base alla DGR n del 23/12/2010 deve pre sentare una NOTIFICA DI INIZIO ATTIVITA AI SENSI DELL ART 6 REG. 852/2004 D.I.A. = DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITA N.I.A.= NOTIFICA INIZIO ATTIVITA S.C.I.A.= SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA
18 Notifica inizio attività; planimetria; relazione tecnica.
19 Quali sono le regole del gioco? Quale il controllo ufficiale previsto? 6 pagine del Regolamento 853/04 da conoscere a memoria, ma non basta!
20 Regolamento CE 853/2004
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22 FINE Regolamento CE 853/2004
23 REG CE 854/04 Trimestre dopo prima comunicazione di non conformità trascorso il quale sospensione o specifica autorizzazione con prescrizioni a tutela della salute pubblica. Problema interpretativo dopo INTESA del 23 settembre 2010 per quanto riguarda il tenore di germi e cellule somatiche, per la produzione di formaggi con periodo di maturazione di almeno sessanta giorni.
24 Fine Regolamento 853/04 Inizio NOTA REGIONALE del 14/06/2006 prot. 8849/27.03 Prime indicazioni per i controllo sul latte crudo ai sensi dei nuovi Regolamenti Comunitari
25 Sino a tutto dicembre 2011 latte alla stalla regolato da nota regionale prot. 8849/27.03 del 14/06/2066 OGGETTO: PRIME INDICAZIONI PER I CONTROLLI SUL LATTE CRUDO AI SENSI NUOVI REGOLAMENTIO COMUNITARI : IN CASO DI SFORAMENTO PER PARAMETRI IGIENICO SANITARI (CRITERI) TRIMESTRE VALUTATIVO CON PIANO DI RIPRISTINO TRASCORSO IL QUALE IN CASO DI MANCATO RIENTRO DOMANDA PER AUTORIZZAZIONE A CONFERIMENTO STRAORDINARIO E TEMPORANEO: 6 MESI MASSIMO PER CARICA BATTERICA 12 MESI MASSIMO PER INDICE CITOLOGICO vincolo a ricerca patogeni: Listeria monocytogenes Salmonella spp; Stafilococchi coagulasi positivi (e ricerca S. aureus); E.Coli O157; Campylobacter termofili.
26 I Servizi veterinari di area C, anche con la collaborazione dei Servizi veterinari di Area A, controllano annualmente il 20% delle aziende da latte per verificare i requisiti igienico sanitari e di sanità animale: efficienza e rispondenza del sistema di identificazione e registrazione; stato sanitario degli animali: no sintomi malattie contaminazione latte, infezioni tratto genitale, enteriti con diarrea e febbre o infiammazioni della mammella; farmacorveglianza; controllo pulizia condizioni delle attrezzature e dei locali mungitura; procedure detersione/dinfezione e lotta infestanti; igiene mungitura, raccolta e trasporto latte; igiene del personale. IL PERSONALE E POCO.. CI SONO ANCORA ALLEVAMENTI CHE SEMBRANO NON CAPIRE CHE SONO PASSATI 10 ANNI DAL D.P.R. 54 o forse noi non siamo stati sufficientemente bravi. In alcuni casi siamo in difficoltà (piccoli allevamenti, allevamenti marginali, allevatori non adatti a questo tipo di attività) PER FORTUNA SONO UNA NETTA MINORANZA
27 Separatore igienico!
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29 Le guaine prendicapezzolo ed i tubi di gomma hanno una loro vita. Dopo 800 ore (anche meno secondo la gomma) si deteriorano, diventano porose, sono da cambiare e soprattutto non funziona più la fase di mungitura (aspirazione) e quella di massaggio! Tutti i tubi sarebbero da cambiare almeno ogni due cambi delle guaine!
30 con collettori così ridotti è impensabile controllare la carica batterica!
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34 Pulizia della mammella!
35 Impianto fai da te!
36 IN QUESTI CASI LA PAZIENZA E D OBBLIGO; SANZIONARE? EDUCAZIONE SANITARIA? ADOZIONE DI BUONE PRATICHE? LA REALTA E MOLTO DISTANTE DALLA CARTA E DALLA NORMATIVA; LA GRANDE ABILITA DI UN BUON VETERINARIO PUBBLICO E RIUSCIRE A RIMUOVERE LE NON CONFORMITA UTILIZZANDO QUALSIASI MEZZO = PROFESSIONE DIFFICILE DA ESERCITARE! L ERRORE PIU GRAVE E QUELLO DI GIRARSI DALL ALTRA PARTE E NON VEDERE.
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38 Con le cattive pratiche si applica un altra musica! un omaggio al grande Franco che non è più con noi! Anno 2007 In questo caso condanna per l allevatore: del reato di cui art. 5 lett. a) L. 283/1962 perchè deteneva per il commercio latte trattato con abbattimento del livello di cellule somatiche attraverso una centrifuga in modo da variarne la composizione naturale del reato di cui all art 515 c.p. perché vendeva una cosa diversa da quella dichiarata (latte dichiarato ad alta qualità o latte alimentare che non lo era) pena otto mesi di reclusione pagamento spese processuali e pubblicazione della sentenza su LA STAMPA
39 Più raffinato e più recente nell anno 2011: scopriamo altro:
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42 Fine NOTA REGIONALE DEL 14/06/2006 Prot. n 8849/27.03 Inizio INTESA 20 marzo 2008 LE LINEE GUIDA PER L ESECUZIONE DEI CONTROLLI TESI A GARANTIRE LA SICUREZZA ALIMENTARE NELL AMBITO DELLA PRODUZIONE ED IMMISSIONE SUL MERCATO DEL LATTE DESTINATO AL TRATTAMENTO TERMICO E ALLA TRASFORMAZIONE!
43 OLTRE AL REGOLAMENTO CE 853/2012 DOBBIAMO RISPETTARE LE LINEE GUIDA PER L ESECUZIONE DEI CONTROLLI TESI A GARANTIRE LA SICUREZZA ALIMENTARE NELL AMBITO DELLA PRODUZIONE ED IMMISSIONE SUL MERCATO DEL LATTE DESTINATO AL TRATTAMENTO TERMICO E ALLA TRASFORMAZIONE! INTESA 20 marzo 2008 LA COSA SI COMPLICA PARECCHIO! Capitolo 1 ADEMPIMENTI DELL OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE Capitolo 2 PROCEDURE A SEGUITO SUPERAMENTO LIMITI Capitolo 3 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLE AZIENDE DI PRODUZIONE
44 Capitolo 1 ADEMPIMENTI DELL OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE Registrazione aziende ed intermediari Esclusione dal campo di applicazione: qualora l azienda sia già registrata per produzione latte, l attività di vendita occasionale di piccoli quantitativi di latte al consumatore finale non è soggetta ad ulteriore notifica, a condizione che tale attività sia marginale rispetto alla principale. Tale esclusione non esime l operatore dall applicazione, durante la sua attività, delle regole base dell igiene e delle buone pratiche agricole, al fine di ottenere un prodotto sicuro. Le aziende di nuova costituzione dovranno invece notificare la propria attività di produzione seguendo le procedure individuate dalle singole regioni e Province Autonome La relazione tecnica annessa alla planimetria deve contenere almeno:
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46 Altri adempimenti delle aziende di produzione 1. REQUISITI IGIENICO SANITARI DELLA PRODUZIONE LATTE a) stato sanitario animali b) gestione dei farmaci c) requisiti di sicurezza ed igiene dei mangimi e relativa rintracciabilità d) igiene aziendale 2. IGIENE MUNGITURA E STOCCAGGIO LATTE 3. IGIENE PERSONALE E RELATIVA FORMAZIONE 4. CRITERI RELATIVI AL TENORE IN GERMI E CELLULE SOMATICHE PER IL LATTE CRUDO
47 Capitolo 2 PROCEDURE A SEGUITO DEL SUPERAMENTO DEI LIMITI Procedura di notifica delle non conformità per tenore di germi e tenore di cellule somatiche: entro 48 ore dall acquisizione dal rapporto di prova e del calcolo media geometrica mobile comunicazione A.C. TRIMESTRE DI OSSERVAZIONE Procedura di notifica delle non conformità per presenza di residui di sostanze inibenti e di altri residui e contaminanti
48 Ogni stella rossa corrisponde ad un antibiotico per cui il limite di rilevabilità del DELVOTEST è maggiore del LMR!
49 Il responsabile del laboratorio deve segnalare IMMEDIATAMENTE E COMUNQUE ENTRO LE 24 ORE dalla lettura dell esito analitico il riscontro di positività Il servizio veterinario effettua una immediata azione di farmacosorveglianza presso l azienda di produzione.. Ogni servizio dovrebbe avere una precisa procedura di intervento per questo importantissimo capitolo di sanita pubblica veterinaria (L ALLEVATORE TROPPO SPESSO NON SI RENDE CONTO DI COSA RISCHIA!) ERRARE E UMANO!? SE NON SI E SICURI SI PUO (ANZI SI DEVE) SMALTIRE IL LATTE IN ALLEVAMENTO (NON E VIETATO) La lotta all antibiotico resistenza dovrebbe essere uno dei nostri obiettivi prioritari.
50 CRITICITA DELLE VASCHE RACCOLTA LIQUAMI STOCCAGGIO MINIMO DI 120 GIORNI DUE CONTENITORI SE PRODOTTI > Kg DI AZOTO ANNO = 70 VACCHE CIRCA IN PRODUZIONE DATI ESPRESSI IN METRI CUBI MESE
51 Capitolo 3 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLE AZIENDE DI PRODUZIONE Caratteristiche legate all azienda Stato sanitario degli animai Requisiti strutturali Caratteristiche legate alla produzione Procedure per la gestione delle buone pratiche di produzione Applicazione delle norme in materia di latte crudo fine INTESA 20 marzo 2008 linee guida. Si intuisce facilmente come in alcune aziende questo discorso sia perlomeno difficile!
52 FINE INTESA 20 marzo 2008 INIZIO INTESA 23 settembre 2010
53 Come se non bastasse a complicare il quadro viene pubblicata l INTESA 23 settembre 2010 in materia di impiego transitorio di latte crudo bovino non rispondente ai criteri di cui all'allegato III, Sezione IX, del Regolamento CE n. 853/2004, per quanto riguarda il tenore di germi e cellule somatiche, per la produzione di formaggi con periodo di maturazione di almeno sessanta giorni. La Giunta Regionale con D.G.R. 18 febbraio 2011, n recepisce la INTESA di cui sopra demandando al settore Prevenzione Veterinaria Regionale la stesura di LINEE GUIDA
54 TABELLA 1 TEMPI Dal 1 gennaio 2011 al 30 giugno 2011 Dal 1 luglio 2011 al 30 giugno 2012 Dal 1 luglio 2012 al 30 giugno 2013 Dal 1 luglio 2013 CRITERI Carica batterica < /ml(*) < /ml(*) < /ml(*) < /ml(*) Cellule somatiche < /ml(**) < /ml(**) < /ml(**) < /ml(**) (*) media geometrica mobile con almeno 2 prelievi al mese per 2 mesi consecutivi (**) media geometrica mobile con almeno 1 prelievo al mese per 3 mesi Il motivo del contendere sta in una frase riportata al comma 4 articolo 1 dell INTESA: Il latte che non risponde ai requisiti di cui al comma 2 non può essere destinato al consumo umano
55 Agosto 2011 disagio generale non si capisce più nulla! Un imprenditore ci chiede uniformita di intenti.
56 Con nota del 12/12/2011 protocollo 32287/DB2022 vengono trasmesse ai servizi le:
57 In giallo i conferimenti straordinari e temporanei
58 Per il conferimento straordinario e temporaneo il titolare dell azienda di produzione dovrà inoltrare istanza di autorizzazione, straordinaria e temporanea, al Servizio veterinario territorialmente competente (cfr. allegato 2) il cui rilascio resta subordinato alla valutazione di quanto segue: indicazione della destinazione d uso e della tracciabilità del latte non conforme per cellule somatiche, sottoscritta per accettazione dal primo acquirente; piano di rientro aziendale sottoscritto dal medico-veterinario libero professionista con indicazione delle misure adottate per il ripristino della conformità del latte; ricerca nel latte dei seguenti germi patogeni : - Listeria monocytogenes; - Salmonella spp; - Stafilococchi coagulasi positivi (e ricerca di S. Aureus); qualora gli stafilococchi siano superiori a 105 UFC/g si dovrà effettuare la ricerca dell enterotossina stafilococcica; - E.coli O157; - Campylobacter termotolleranti; Le verifiche sulla presenza dei patogeni sopra citati, verranno svolte dai Servizi Veterinari Locali (Area C). Tali accertamenti rientrano tra i controlli supplementari a seguito di non conformità
59 Punti critici che fanno dibattere: Il latte in conferimento straordinario e temporaneo non può essere utilizzato per il consumo umano diretto ma per l esclusiva trasformazione in prodotti a base di latte. Ricerca patogeni a pagamento per l allevatore (perché non ricercare anche lo streptococcus agalactie?) In caso di positività per patogeni la comunicazione al centro di raccolta crea problemi (bisognerà ben avvertire di non utilizzare il latte per prodotti al latte crudo!) Criticato il fatto che l allevatore in 7 giorni possa presentare due esiti conformi in autocontrollo per riprendere il conferimento in caso di sopensione. Per miniaziende in territorio disagiato speciale autorizzazione di conferimento in deroga (Reg CE 854/2004-allegato4, capo II, paragrafo 2) (la commercializzazione di questo latte o prodotti derivati non può superare il limite provinciale) Fine latte normale!
60 Due parole sul latte crudo commercializzato tramite distributori automatici
61 Cronaca 28/12/2011 Per gli undici casi di contaminazione non sono ancora stati individuati gli indagati? Cosa vuol dire questa frase?
62 Sentenza per positività a campylobacter jejuni Sarebbe auspicabi le evitare, per quanto possibile, che si ripeta un caso come questo!
63 PER TUTTI GLI ADDETTI AI LAVORI E UNA SENTENZA PER LO MENO ESAGERATA! Non e detto che sia così per il magistrato, il consumatore e l opinione pubblica.
64 TITOLO VI - DEI DELITTI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA Capo II - DEI DELITTI DI COMUNE PERICOLO MEDIANTE FRODE Art Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio. Art Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate Chiunque,... detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite... Art Commercio di sostanze alimentari nocive Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte ne adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni... Il reato, quindi, si configura anche per il solo fatto di esporre, porre in commercio o distribuire sostanze pericolose, pur se non sono state ancora vendute. nel nostro caso di solito viene applicata la violazione all articolo 5 lettera c e/o d della Legge 283/1962 : E vietato vendere, detenere per vendere, somministrare sostanze alimentari: con cariche microbiche superiori ai limiti stabiliti da reg.. ordinanze. nocive..
65 Positività registrate REGIONE PIEMONTE anno 2011 ANALITA Superamento limiti Intesa S/R Positività distributore Positività azienda LISTERIA MONOCYTOGENES CAMPYLOBACTER JEJUNI STAFILOCOCCHI COAGULASI POSITIVI TOTALE 27* * In 5 aziende sono state trovate positività sia presso l allevamento sia presso il distributore automatico PRESENTI IN TUTTO IL PIEMONTE AD INIZIO 2011: 102 AZIENDE DI ALLEVAMENTO 174 DISTRIBUTORI (DATO APPROSSIMATIVO + - 5%) PIANO DI ATTIVITA CON PREVISTI : DUE CICLI DI CAMPIONAMENTO UFFICIALI IN ALLEVAMENTO DUE CICLI DI CAMPIONAMENTO UFFICIALI AI DISTRIBUTORI (in realtà non tutti)
66 CONFRONTO CON ALTRE REGIONI EMILIA ROMAGNA
67 CONFRONTO CON ALTRE REGIONI LOMBARDIA
68 Positività registrate ASL TO3 anno 2011 ANALITA Superamento limiti Intesa S/R Positività distributore Positività azienda LISTERIA MONOCYTOGENES CAMPYLOBACTER JEJUNI STAFILOCOCCHI COAGULASI POSITIVI TOTALE ISOLAMENTO STAFILOCOCCUS AUREUS ANNO 2011 ANNO 2012 N aziende con distributori N distributori N aziende con distributori N distributori 28 (DI CUI 3 FUORI ASL) ASL TO3 (10 IN AZIENDA E 3 MOBILI) 11 IN ALTRA ASL 23 (DI CUI 2 FUORI ASL) ASL TO3 (10 IN AZIENDA E 3 MOBILI) 9 IN ALTRA ASL
69 Positività ASL TO3 anno positività in azienda aziende coinvolte 10 5 positività al distributore 5 unità campionarie positive su 5 5 unità campionarie positive su 5 NR???? NR NR NR NR NR 2 unità campionarie positive su 5 1 unità campionarie positiva su 5 3 unità campionarie positive su 5 1 unità campionarie positiva su 5 1 unità campionarie positiva su 5 1 unità campionarie positiva su 5 NR 4 unità campionarie positive su 5 5 unità campionarie positive su 5 5 unità campionarie positive su 5
70 LA PROCURA DI TORINO VUOLE SAPERE QUANTE NOTIZIE DI REATO SONO STATE PRESENTATE DALLE ASL.
71 Una positività estemporanea (casuale) in allevamento con una buona gestione ed un corretto piano di autocontrollo può essere gestita bene! Forse l esito sarà diverso dal 444 C.P.
72 Stralcio da notizia di reato per positività a Campylobacter jejuni
73 Nuovo piano In vigore dal 13/02/2012 CAMPIONI UFFICIALI IN 5 UNITA CAMPIONARIE SOLO SU DISTRIBUTORE E NON IN ALLEVAMENTO. NO CAMPIONI UFFICIALI IN 5 UNITA CAMPIONARIE PRESSO L AZIENDA DI ALLEVAMENTO
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76 Riferimenti normativi e sanzionatori piano ufficiale di controllo sul latte crudo (1) n = numero di unità che costituiscono il campione; c = numero di unità campionarie i cui valori si situano tra m e M. (2) Per i punti m = M. (*) Riferimento: LCR Laboratorio comunitario di riferimento per lo Stafilococco coagulasi positivo. Metodo europeo per rilevare le enterotossine stafilococciche nel latte e nei prodotti lattiero-caseari (i metodi attualmente disponibili sono di tipo immunologico - qualitativo).
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79 AUTOCONTROLLO REGIONE EMILIA ROMAGNA
80 Raramente si vedono tutte queste analisi!
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82 Pare non esserci dubbio sul fatto che l autocontrollo debba essere effettuato in 5 aliquote (noi non lo abbiamo mai preteso!) Quello che conta però è avere eseguito analisi con cadenze credibili e che gli allevatori non si facciano trovare disarmati se scappa una positività! Senza valutare i rischi è consigliabile non praticare questo tipo di attività.
83 Luigi Rolando Stefano Gatto
- limiti previsti dal Regolamento CE 853/2004 per il latte crudo della specie bovina:
intesa Stato/Regioni n. 159/CSR del 23-9-2010 In materia di impiego transitorio di latte crudo bovino non rispondente ai criteri di cui all allegato III, sezione IX del regolamento CE 853/2004, per quanto
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