Decisione N del 10 settembre 2015

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1 COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) LAPERTOSA (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SANTARELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (MI) ESTRANGEROS Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore ESTRANGEROS FRANCO Nella seduta del 28/05/2015 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO La società ricorrente, beneficiaria di assegno circolare, conviene avanti l ABF la banca negoziatrice (da ora in poi intermediario A) e la banca emittente (da ora in poi, intermediario B) lamentando l intervenuto pagamento ad un terzo beneficiario del suddetto titolo, risultato contraffatto nell indicazione del nominativo del beneficiario medesimo e presentato dal terzo all incasso a seguito dell intervenuto smarrimento del titolo da parte della ricorrente. In particolare, con reclamo del 14 ottobre 2014, riscontrato dal solo intermediario B con nota del , e con successivo ricorso del 28 novembre 2014, la ricorrente deduce quanto segue: - di essere beneficiaria di un assegno circolare non trasferibile dell ammontare di euro ,00, emesso il dall intermediario B ed andato smarrito nell ambito della trasmissione dello stesso alla medesima ricorrente, trasmissione intervenuta con posta assicurata a cura del proprio difensore. Osserva infatti la ricorrente che il suddetto titolo era stato consegnato dal legale rappresentante di società debitrice della ricorrente all avvocato di quest ultima, in occasione e Pag. 2/9

2 contestualmente alla rinuncia, da parte della ricorrente stessa, all istanza di fallimento della propria debitrice; - di aver appreso dell intervenuto smarrimento dell assegno il e di aver provveduto, lo stesso giorno, a sporgere denuncia alla Pubblica Autorità nonché ad informare l intermediario B affinché ne disponesse il blocco, che ne dava espressa conferma la mattina del giorno successivo (cioè il ); - di aver domandato all intermediario B, in data , il pagamento del titolo ai sensi dell art. 86 u.c. della Legge Assegni e di aver ricevuto da quest ultimo riscontro positivo; - non ricevendo alcuno accredito, di aver sollecitato in data l intermediario B, scoprendo così che l assegno era già stato negoziato ed incassato in data presso una filiale dell intermediario A, a nome di un soggetto che, previa contraffazione del titolo, ne risultava apparente beneficiario; - di aver sollecitato l intermediario B e l intermediario A al rilascio di informazioni dettagliate sui fatti occorsi e con relativa documentazione. L intermediario B si limitava quindi a ribadire che l assegno era stato negoziato ed incassato in data , allegando copia del titolo, mentre l intermediario A, dapprima chiedeva integrazioni documentali, quindi domandava le coordinate bancarie per il rimborso della somma ed infine negava ogni responsabilità nella vicenda, indicando data, luogo ed autore dell operazione e rappresentando di non poter fornire ulteriori informazioni per doveri di riservatezza. Ciò premesso in fatto, la ricorrente osserva in diritto quanto segue: - che per consolidata giurisprudenza la diligenza del buon banchiere deve essere connotata dal maggior grado di prudenza e attenzione che la professione richiede e che l intervenuta negoziazione dell assegno in questione in data , cioè due giorni prima della comunicazione dello smarrimento e tre giorni prima della dichiarazione con cui l intermediario B confermava alla ricorrente medesima di aver apposto il blocco sull assegno stesso è indice di grave superficialità e negligenza. Appare cioè palesemente e gravemente negligente il fatto che [l intermediario B], ricevuta la denuncia di smarrimento e richiesta di bloccare un assegno circolare, non si sia accorta che lo stesso era già stato negoziato, dichiarando altresì di aver provveduto al blocco. Appare altresì oltremodo negligente la condotta dell intermediario B che, dopo aver confermato la disponibilità al rimborso, a distanza di oltre un mese e in modo gravemente negligente e tardivo, accorgersi che era stato incassato. Conclude la ricorrente che, sia quando è stato comunicato lo smarrimento del titolo, che allorquando è stato richiesto ed apposto il blocco dall intermediario B, quest ultimo avrebbe ben dovuto, secondo il grado di diligenza minimo [ ], individuare subito la frode e impedire che essa andasse a buon fine. - che già in data , giorno della negoziazione dell assegno, sia l intermediario A che l intermediario B avrebbero dovuto riscontrare l anomalia del titolo, poiché la difformità nel nome del beneficiario avrebbe potuto/dovuto essere rilevata già a livello informatico, fermo restando che le banche dovranno dimostrare che la qualità della contraffazione non consentisse di rilevarne la falsità ictu oculi. In particolare l intermediario B avrebbe potuto/dovuto riscontrare l anomalia del nominativo del beneficiario nella fase di negoziazione del titolo a seguito della sua presentazione per l incasso da parte del terzo (avvenuta in data ). Infatti la contraffazione del titolo è consistita nella modifica del nominativo della ricorrente, persona giuridica, con altro, persona fisica. Essendo altresì l assegno di rilevante valore rispetto alle somme movimentate dalla società richiedente l emissione del Pag. 3/9

3 titolo, gli intermediari avrebbero dovuto adottare una particolare diligenza nell eseguire le verifiche dovute all atto del suo pagamento e dunque verificare con specifica attenzione gli estremi del titolo medesimo. - che la disponibilità della somma portata dall assegno ( ,00) è stata comunque concessa dall intermediario A in data , cioè quattro giorni lavorativi dopo la presentazione del titolo allo sportello, in conformità all art. 120 T.U.B., e che dunque se [l intermediario B: n.d.r.], a fronte della denuncia di smarrimento (del 13/03/2014), avesse agito in modo diligente, si sarebbe senz altro potuta stornare la somma dal conto corrente del falso beneficiario, così neutralizzando integralmente le conseguenze dannose della truffa ; altresì osserva la ricorrente come il falso beneficiario non abbia prelevato integralmente la somma in un unica soluzione, tanto che al residuavano ancora 5.000,00 sul suo conto corrente. Sulla base di quanto sopra, la ricorrente chiede all ABF (i) in mancanza di spontanea attivazione, di ordinare la produzione dell originale del titolo e di tutta la documentazione relativa alla vicenda, quali a titolo esemplificativo quella inerente le circostanze della negoziazione dell assegno e quella inerente il falso beneficiario del titolo; (ii) di accertare le responsabilità che hanno causato il danno alla ricorrente stessa; (iii) di condannare i due intermediari, in solido fra loro o pro quota, al risarcimento del danno pari alla somma portata dal titolo, oltre ad interessi nella misura di cui al D.Lgs. 231/2002, dal giorno della richiesta di pagamento ( ) al saldo, ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia, oltre alla rifusione delle spese del procedimento, ivi comprese quelle per l assistenza tecnica. In uno con il ricorso, la ricorrente ha depositato la seguente documentazione: all.1 copia dell assegno circolare originale con la denominazione della ricorrente stampigliato come beneficiario; all.2 comunicazione di smarrimento da parte del servizio postale (Poste Italiane); all.3 denuncia smarrimento all autorità competente; all.4 denuncia di smarrimento all autorità competente; all.5 del con cui veniva comunicato lo smarrimento dell assegno circolare da parte del servizio postale; all ricorrente / intermediario B con allegata denuncia di smarrimento; all Intermediario B / ricorrente ; all ricorrente / Intermediario B; all Intermediario B / ricorrente con conferma della disponibilità all accredito della somma portata dall assegno; all Intermediario B / ricorrente; all.12 e- mail di Intermediario B / ricorrente; all.13 copia del titolo contraffatto; all.14 raccomandata ricorrente / Intermediario B; all.15 raccomandata ricorrente / Intermediario A; all.16 fax Intermediario B; all.17 raccomandata Intermediario A; all.18 raccomandata ricorrente / intermediario A; all.19 raccomandata ricorrente / intermediario A; all.20 raccomandata di Intermediario A; all.21 raccomandata della ricorrente; all.22 raccomandata della ricorrente; all.23 raccomandata Intermediario A / ricorrente; all.24 raccomandata della ricorrente; all.25 raccomandata Intermediario A; all.26 raccomandata (reclamo); all.27 riscontro Intermediario A. L intermediario A ha depositato le controdeduzioni il 10 marzo 2015 unitamente a copia dell assegno oggetto di controversia, osservando di aver onorato il titolo apparentemente regolare in favore del proprio correntista, ignorando altresì quanto successivamente occorso tra la ricorrente e l intermediario B. Di aver gestito la posizione con la specifica diligenza richiesta al buon banchiere, avendo provveduto ad una corretta identificazione del cliente, correntista [ ] che aveva aperto il proprio conto corrente, non di certo al Pag. 4/9

4 momento della negoziazione dell assegno, bensì in un altra circostanza e non portando il titolo falsificazioni o alterazioni evidenti, né altre irregolarità. Sulla base di quanto sopra l intermediario A chiede di respingere il ricorso. L intermediario B ha depositato le controdeduzioni il 17 febbraio 2015, osservando, nel merito, quanto segue: - di aver negoziato il titolo in data cioè prima della ricezione della denuncia di smarrimento del titolo pervenuta il , alle ore 18.26, dopo che il secondo giorno lavorativo dalla negoziazione era ormai spirato; - di aver provveduto ad apporre un blocco sull assegno il giorno seguente, alle ore 9.07: infatti già al mattino del [ ] era presente la segnalazione in PASS allo scopo di far sì che [la banca negoziatrice] fermasse l accredito a favore del soggetto che la stessa aveva erroneamente individuato quale beneficiario del titolo messo all incasso presso i propri sportelli ; - sul presupposto dell intervenuta attivazione dell intemediario A dovuta alla segnalazione in PASS sopra menzionata, di aver comunicato alla ricorrente che avrebbe provveduto all accredito dell importo sulle coordinate bancarie della stessa, previa autorizzazione della società richiedente l emissione del titolo; - di aver tuttavia successivamente ricevuto la comunicazione dall intermediario A che la somma era stata accreditata a diverso soggetto e che i fondi non erano più presenti; - che lo stesso intermediario A, nella corrispondenza intrattenuta con la ricorrente, avrebbe negato il riaccredito dell assegno anche sulla base del fatto che la banca emittente ha regolarmente estinto lo stesso, evidentemente non ravvisando alterazioni di sorta, pur conscia della circostanza che l estinzione è avvenuta in assenza della materialità del titolo negoziato in procedura check truncation, procedura che, secondo la Circolare ABI Serie Tecnica n. 33 del , dispone che per gli assegni circolari e bancari assoggettati alla procedura di check truncation si applichi il termine temporale massimo di due giorni lavorativi successivi alla data del regolamento per la comunicazione dell eventuale impagato. Osserva pertanto l Intermediario B che per bloccare il trasferimento dell importo portato dall assegno dalla banca emittente alla banca negoziatrice, la relativa richiesta sarebbe dovuta pervenire entro e non oltre l orario di lavoro del , termine oltre il quale la richiesta di blocco vale quale mera richiesta di richiamo di una somma che non risulta più essere nella disponibilità della banca emittente. Osserva altresì che nella ipotesi in cui [l intermediario B] avesse comunicato fin dal 14 marzo 2014 l avvenuto pagamento del titolo [ ] non sarebbero certo cambiate le conseguenze per il beneficiario, il quale avrebbe dovuto rivolgersi comunque alla Banca negoziatrice, come del resto ha correttamente fatto in seguito. Osserva infine che, proprio in considerazione dell intervenuta applicazione della procedura di check truncation, di non aver ricevuto immediatamente, all atto della negoziazione, la copia dell assegno in questione, poi consegnata alla ricorrente, ma, previo controllo della regolarità e dell assenza di alterazione da parte della Banca negoziatrice, un flusso informativo in cui si chiedeva il pagamento del titolo, circostanza a cui è stato dato corso in fase di negoziazione, non avendo ricevuto come detto segnalazioni in senso contrario fino al 13 marzo 2014 ore ; - che il danno lamentato dalla ricorrente, consistente nel mancato accredito della somma di ,00, si è concretizzato solo quando il presunto beneficiario è entrato in possesso della predetta somma per essergli stata messa a disposizione dalla banca negoziatrice, derivando dunque esclusivamente dalla condotta Pag. 5/9

5 dell intermediario A, che ha colposamente ignorato il blocco prontamente inserito dalla [ ] Filiale [competente della banca B] e non ha prestato attenzione alla segnalazione inserita nella Centrale d Allarme Interbancaria, ciò tutte le volte in cui il correntista si è recato a prelevare la provvista, tra l altro in un arco temporale piuttosto breve; - che sulla diligenza richiesta alla banca nella verifica della bontà dell assegno si è espressa di recente la Suprema Corte, con la sentenza n. 6513/2014, evidenziando che occorre avere riguardo alla professionalità del servizio bancario secondo il paradigma previsto dall art. 1176, secondo comma C.C.; - che la banca ha puntualmente fornito all istante tutti gli elementi a propria disposizione, cercando anche dopo la negoziazione del titolo, pur in assenza di propria responsabilità, di porre in atto tutte le misure volte a prevenire il danno, chiedendo in data , dopo la segnalazione del titolo in PASS, all intermediario A la restituzione della somma che sarebbe stata riaccreditata una volta decorso il termine di 20 giorni per l ammortamento, previa autorizzazione della società richiedente l emissione del titolo. Sulla base di quanto sopra l intermediario B conclude chiedendo il rigetto del ricorso ovvero, in subordine, di dichiarare l esclusiva responsabilità della banca negoziatrice per il danno procurato alla ricorrente. In ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in cui venisse considerata responsabile per la vicenda di cui in controversia, che venga esibito l originale dell assegno [ ] e che venga predisposta perizia tecnica sul titolo dalle quali si deduca: a) il grado di sofisticazione della falsificazione del titolo in oggetto; b) l uso presso [l intermediario A] di strumentazione/mezzi idonei a rilevare la falsificazione del titolo; c) l uso degli stessi da parte del personale dipendente che ha negoziato il titolo; d) il grado di attenzione e professionalità posta in essere dalla Banca negoziatrice nella fase di negoziazione ed in quella successiva, alla luce del comportamento successivo posto in essere dal Cliente [ ]. In uno con le controdeduzioni l intermediario B ha depositato in atti la seguente documentazione: all.a copia assegno circolare ,00; all.b comunicazione del 20 maggio 2014; all.c comunicazione del 21 ottobre 2014; all.d denuncia del 13 marzo 2014; all.e visualizzazione segnalazione PASS; all.f comunicazione ricorrente del 10 ottobre La ricorrente e l intermediario A hanno altresì depositato un ulteriore replica e controreplica rispettivamente in data e , ribadendo le proprie argomentazioni e le rassegnate conclusioni. DIRITTO La decisione del presente ricorso inerisce la verifica della diligenza in concreto spiegata dagli intermediari convenuti (l intermediario A, negoziatore del titolo per cui è causa e l intermediario B, emittente del titolo per cui è causa) nelle fasi di pagamento di un assegno circolare non trasferibile presentato all incasso, per l ammontare di euro ,00. I fatti, siccome dedotti dalla ricorrente sono stati sostanzialmente confermati dagli intermediari convenuti, in relazione a quanto a ciascuno di quest ultimo riferibile e trovano il relativo conforto documentale. Può dunque ritenersi accertata l intervenuta presentazione per l incasso presso l intermediario A, in data 11 marzo 2014, dell assegno circolare dedotto nel presente procedimento e dell intervenuto pagamento del medesimo, mediante la procedura di check Pag. 6/9

6 truncation, da parte dell Intermediario B, emittente dell assegno. E altresì affermata e riconosciuta da tutte le parti e documentalmente evidente l intervenuta contraffazione del titolo (cfr. all. 1 e 13 ricorrente) mediante sostituzione della denominazione sociale del beneficiario del titolo (l odierna ricorrente) con quella di un terzo beneficiario, persona fisica, il cui nome e cognome, nella copia del titolo fornita dall intermediario A e prodotta sia dalla ricorrente che da tale intermediario, compare nel riquadro destinato a contenere, appunto, l indicazione del beneficiario. Risulta altresì confermata la tempistica con la quale la ricorrente, informata dell intervenuto smarrimento del titolo, si sia attivata per denunciare all intermediario B l accaduto richiedendo il blocco del pagamento del titolo. La denuncia ha raggiunto l intermediario B alle ore del 13 marzo 2014 (all. 5 ricorrente) con riscontro da parte dell intermediario il mattino del giorno successivo con conferma del blocco (all. 7 ricorrente) e con successivo caricamento presso la centrale di allarme CAI in data 17 marzo 2014 (all. E intermediario B). Risulta altresì accertato che l intermediario B abbia accreditato sul conto corrente del proprio correntista, presentatore e terzo beneficiario, con valuta 11 marzo 2014, l importo di euro portato dal predetto titolo, ammontare poi parzialmente prelevato dal terzo, per l ammontare di euro tra il 15 e il 18 marzo e con un saldo residuo sul conto, di poco più di euro (cfr. all. 2 e 3 Intermediario A depositati con la replica del 21 maggio 2015). Ritiene il Collegio che la domanda svolta dalla ricorrente volta ad ottenere l esibizione della documentazione relativa alla vicenda non sia accoglibile in quanto non risulta confortata da un interesse ad agire attuale della ricorrente, risultando sostanzialmente depositata in atti tale documentazione dagli intermediari convenuti. Nel merito della vicenda ritiene il Collegio che, nel caso di specie, la responsabilità per l intervenuto errato pagamento dell assegno circolare emesso dall intermediario B non possa che riferirsi a quest ultimo, che ha contravvenuto all impegno contrattuale assuntosi nei confronti del soggetto richiedente l emissione del titolo (e legittimamente fatto valere dalla ricorrente, effettiva beneficiaria del titolo, in considerazione dell applicazione del principio del contatto sociale più volte ribadito da questo Collegio) di pagare l ammontare del titolo al soggetto indicato dal richiedente e specificato, quale beneficiario, nel titolo medesimo. Alla luce del presupposto di cui sopra, l intermediario B, per liberarsi dal proprio obbligo nei confronti dell effettivo beneficiario, avrebbe necessariamente dovuto dimostrare il sopravvenuto verificarsi di un impedimento, a sé non imputabile, idoneo a rendere senza colpa il proprio inadempimento. Nel caso di specie, al di là della diligenza spiegata dall intermediario A nella fase di presentazione del titolo (sulla quale ci si soffermerà in seguito) non può riferirsi alla procedura adottata dagli intermediari di check truncation per la negoziazione e il pagamento dell assegno circolare in questione una circostanza idonea a sollevare l intermediario dal proprio obbligo di pagare l assegno al beneficiario originariamente (e legittimamente) indicato nel titolo e cioè alla ricorrente. Come già osservato da questo stesso Collegio con la decisione n del 4 luglio 2014 La check truncation comporta dunque un vantaggio in capo alle banche, ma ingenera anche dei rischi maggiori di quelli a cui si va incontro nel trattamento degli assegni secondo il modello legale di cui al r.d. 21 dicembre 1933 n tanto è vero che le banche aderenti all accordo hanno convenuto anche una forma di autoassicurazione. Sempre in tale pronuncia già si evidenziava come il rischio non può in ogni modo esser fatto ricadere sul cliente, il quale non trae da tale procedura alcun beneficio in termini di snellezza e fluidità operativa. Peraltro, se è certo e pacifico che, come già osservato in tale pronuncia, sulla banca emittente o trattaria, [in caso di assegni bancari], incombe Pag. 7/9

7 l obbligo di verifica dell autenticità della sottoscrizione degli assegni mediante raffronto con lo specimen, nel caso in cui, come nel caso di specie, si abbia ad oggetto un assegno circolare (dunque un titolo integralmente predisposto dall intermediario emittente, anche nell indicazione del beneficiario), l accertamento della conformità dell assegno presentato all incasso rispetto a quello emesso dallo stesso emittente, oltre ad essere altrettanto doverosa, appare di gran lunga semplificata per l emittente, non inerendo la verifica dell autenticità di una firma apposta da terzi, ma l accertamento della corrispondenza di dati dalla medesima inseriti. Essendo, nel caso di specie, la contraffazione del titolo integrata dalla modifica del nome del beneficiario, è evidente che, eliminato il paravento degli effetti della procedura di check truncation, nessuna esimente può essere riconosciuta all intermediario emittente al proprio benestare al pagamento del titolo che, all atto della presentazione, indicava un beneficiario diverso rispetto a quello originario. E evidente, infatti, che ben potendo l intermediario emittente verificare la congruità dei dati contenuti nel titolo al momento della presentazione dell incasso rispetto a quelli inseriti all emissione del titolo, la contraffazione risulterebbe immediata ad un semplice e doveroso controllo. D altra parte, come già osservato da questo Collegio nella pronuncia sopra citata, l intermediario emittente non può pretendere chela sua scelta organizzativa [formalizzata peraltro in una convenzione interbancaria: n.d.r.] di avvalersi della procedura di check truncation valga a rendere legittima una clausola di limitazione dei diritti e delle azioni del cliente in caso di inadempimento, oppure di adempimento parziale o inesatto dei propri obblighi. In altri termini, il rischio in parola grava sulla banca emittente o trattaria, in quanto è su di essa che incomberebbe in una presentazione cartacea l obbligo di diligenza relativo, nel caso di specie, alla verifica della conformità del titolo. Ritiene dunque il Collegio che, nel caso di specie, nei confronti della ricorrente debba essere riconosciuta la responsabilità dell intermediario B emittente del titolo, che ha autorizzato il pagamento del relativo ammontare ad un beneficiario diverso rispetto a quello originariamente indicato nel titolo medesimo. Ciò premesso, occorre ora verificare se, rispetto a tale fatto (l intervenuto pagamento del titolo ad un soggetto diverso rispetto al beneficiario ivi originariamente indicato), possa essere riconosciuta una condotta negligente concorrente anche in capo all intermediario A, cioè all intermediario negoziatore. Quest ultimo, a differenza dell intermediario emittente (che aveva a propria disposizione le informazioni originarie del titolo medesimo e, fra l altro, la denominazione del beneficiario), avrebbe potuto rilevare la contraffazione del titolo nel solo caso in cui la medesima fosse risultata evidente per la presenza di anomalie rilevanti. Nel caso di specie, esaminata la documentazione resa disponibile dalle parti coinvolte (cioè le copie del medesimo titolo al momento della sua emissione ed al momento della presentazione per l incasso), ritiene il Collegio che la contraffazione non risultasse affatto evidente e marchiana, essendo realizzata mediante la semplice sostituzione della denominazione della ricorrente con quella del terzo beneficiario, utilizzando altresì i medesimi caratteri grafici con i quali risulta stampigliato l ammontare portato dal titolo, il luogo e la data di emissione del titolo (non oggetto di contraffazione). In tale contesto ritiene il Collegio di non poter riferire all intermediario A alcuna responsabilità concorrente per aver dato corso alla negoziazione del titolo senza avvedersi della sua contraffazione nel nome del beneficiario. Nell esaminare le censure dedotte dalla ricorrente nei confronti dell intermediario B in relazione alla condotta dal medesimo tenuta successivamente alla negoziazione del titolo (intervenuta l 11 marzo 2014) ed alla comunicazione, da parte della ricorrente, dell intervenuto smarrimento del titolo (il tardo pomeriggio del 13 marzo 2014, all. 5 Pag. 8/9

8 ricorrente), si deve altresì concordare sull assunto per cui, alla segnalazione dello smarrimento, la diligente attivazione dell intermediario avrebbe dovuto comportare una verifica sul titolo, per accertare se il medesimo risultasse già essere stato oggetto di negoziazione. Risulta viceversa verosimile dalle evidenze in atti che tale accertamento non sia stato eseguito dall intermediario B, nonostante il blocco del titolo disposto dall intermediario medesimo la mattina del 14 marzo 2014 (cfr. all. 7 ricorrente). Tale accertamento tempestivamente eseguito, avrebbe infatti consentito all intermediario B di procedere ad una altrettanto doverosa segnalazione tempestiva all intermediario A, negoziatore del titolo, che in presenza di una segnalazione di tale evidenza (l indicazione nell assegno portato all incasso di un differente beneficiario rispetto a quello inserito nell originario titolo dall intermediario emittente), ben avrebbe potuto disporre provvedimenti cautelativi sul conto corrente del terzo beneficiario. Allo stesso modo la intervenuta pubblicazione del titolo nell elenco presso la centrale di allarme CAI solo in data 17 marzo 2014 (all. E intermediario B), oltre ad apparire tardiva, non è di per sé idonea ad avvisare l intermediario negoziatore che abbia già provveduto, come nel caso di specie, a negoziare il titolo, risultando logicamente condivisibile la circostanza dedotta dall intermediario A per cui il negoziatore accede a tale banca dati al momento della presentazione e della negoziazione del titolo oggetto di verifica, e non già una volta che tale negoziazione si sia esaurita. Accertata, per quanto esposto, la responsabilità dell intermediario B nella causazione dell evento dannoso, il Collegio liquida in favore della ricorrente, a titolo risarcitorio, l ammontare portato dal titolo medesimo pari ad euro ,00, avendo il terzo beneficiario prelevato dal conto corrente intrattenuto presso l intermediario A pressoché la totalità dell ammontare accreditato e risultando il danno per la ricorrente concretizzatosi dunque per l intero ammontare del titolo medesimo. Il Collegio non accoglie la richiesta di riconoscimento degli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 avanzata dalla ricorrente, non risultando i medesimi applicabili a liquidazioni di natura risarcitoria ai sensi del comma 2 dell art. 1 del medesimo decreto. Allo stesso modo il Collegio non accoglie la domanda volta ad ottenere la refusione delle spese legali reclamate dalla ricorrente sia in considerazione della natura stessa del procedimento avanti l ABF, che non richiede l assistenza legale obbligatoria, sia in ogni caso in quanto non documentate. PER QUESTI MOTIVI Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che il primo intermediario (emittente) corrisponda la somma di ,00 alla parte ricorrente a titolo di risarcimento del danno, oltre agli interessi dal reclamo al saldo; non accoglie nel resto. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario soccombente corrisponda alla Banca d Italia la somma di 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 9/9

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