CORSO PER AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI. Elementi di Diritto Societario e Fallimentare

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1 CORSO PER AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI Elementi di Diritto Societario e Fallimentare 1

2 GLI ELEMENTI DI DIRITTO SOCIETARIO Con il contratto di società, due o più persone conferiscono beni o servizi per l esercizio in comune di un attività economica allo scopo di dividerne gli utili. Tale attività può avere: scopo lucrativo (art Codice Civile); scopo mutualistico (art Codice Civile); scopo consortile (artt e 265 ter Codice Civile). 2

3 GLI ELEMENTI DELLE SOCIETÀ La pluralità dei soci, salvo eccezioni. Il conferimento di beni o servizi (socio d opera). L esercizio in comune di un attività economica (commerciale, agricola o professionale). La divisione degli utili; esistono, tuttavia, società che non hanno come specifico scopo il solo profitto: si tratta, ad esempio, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici. 3

4 LA CLASSIFICAZIONE DELLE SOCIETÀ SECONDO LA SCOPO CHE PERSEGUONO Le società si distinguono in lucrative e mutualistiche. Le prime hanno come scopo il profitto e sono disciplinate nel Titolo Quinto del Codice Civile; esse sono: le società semplici ( S.S. ), le società in nome collettivo ( S.n.c. ), le società in accomandita semplice ( S.a.s. ), le società per azioni ( S.p.A. ), le società in accomandita per azioni ( S.a.p.a. ) e le società a responsabilità limitata ( S.r.l. ). Le seconde hanno come scopo far conseguire ai soci un vantaggio economico (ad esempio, la possibilità di procurarsi beni o servizi a prezzi più vantaggiosi rispetto a quelli di mercato, oppure la facoltà di ottenere migliori condizioni di lavoro) e sono disciplinate nel Titolo Sesto del Libro Quinto del Codice Civile ( Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici ). 4

5 LA CLASSIFICAZIONE DELLE SOCIETÀ SECONDO L AUTONOMIA PATRIMONIALE Quelle dotate di autonomia patrimoniale perfetta (sono persone giuridiche) sono dette società di capitali. Quelle dotate di autonomia patrimoniale imperfetta sono dette società di persone. 5

6 LA CLASSIFICAZIONE DELLE SOCIETÀ SECONDO L ATTIVITÀ ECONOMICA Società non commerciali: svolgono solo attività professionale o agricola (società semplici). Società commerciali: svolgono le attività previste dall art del Codice Civile (Cfr. punto 3); sono tali tutte le società esclusa la semplice. 6

7 IL DIRITTO SOCIETARIO ITALIANO LE FORME SOCIETARIE 7

8 LA SOCIETÀ DI PERSONE Società semplice (S.S.). Società in nome collettivo (S.n.c.). Società in accomandita semplice (S.a.s.). 8

9 LA SOCIETÀ DI CAPITALI Società per azioni (S.p.A.). Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.). Società a responsabilità limitata (S.r.l.). 9

10 LA SOCIETÀ DI PERSONE Due o più persone conferiscono beni o servizi per l esercizio in comune di un attività economica ai fini di dividerne gli utili (art Codice Civile). I soci rispondono illimitatamente e solidalmente per tutti i debiti contratti nell esercizio dell attività. I soci rispondono quindi anche con il loro patrimonio personale. 10

11 LA SOCIETÀ DI PERSONE Società semplice S.n.c. S.a.s. Oggetto sociale Non commerciale Commerciale Commerciale Può fallire No Si Si Responsabilità soci Illimitata Illimitata Illimitata/limitata Capitale sociale Non previsto Non previsto Non previsto 11

12 LA RAGIONE SOCIALE DELLE SOCIETÀ DI PERSONE Agiscono sotto una ragione sociale costituita dal nome di uno o più soci; la denominazione della società in accomandita semplice deve contenere il nome del socio accomandatario. la qualifica di amministratore sottintende la responsabilità solidale ed illimitata. 12

13 LA RAGIONE SOCIALE DELLE SOCIETÀ DI PERSONE La S.a.s. ha due tipi di soci: 1. accomandanti che rispondono delle obbligazioni societarie limitatamente a quanto conferito e sono esclusi dall amministrazione della società; 2. accomandatari che rispondono solidalmente e illimitatamente e amministrano e rappresentano la società. 13

14 LO SCOPO SOCIALE È lo scopo-fine del contratto di società, ovvero lo scopo di lucro. Lo scopo di lucro è quello tipico della società che si propone di destinare ai soci i proventi dell attività economica esercitata (scopo di divisione degli utili). 14

15 LO SCOPO SOCIALE Esistono altri possibili scopi: lo scopo mutualistico (tipico delle cooperative e delle mutue assicuratrici) che prevede la capacità di fornire ai soci beni, servizi e/o occasioni di lavoro a condizioni di lavoro più vantaggiose di quelle che i soci stessi otterrebbero sul mercato (cioè un vantaggio economico diretto che potrà consistere in un risparmio di spesa e/o in una maggiore remunerazione del proprio lavoro). 15

16 LO SCOPO SOCIALE Si considera esistente anche uno scopo consortile, tipico dei consorzi istituiti in forma di società ex art ter Codice Civile, che consiste nel supportare le imprese consorziate nella disciplina o nello svolgimento in comune delle rispettive attività economiche (al fine di procurare un vantaggio patrimoniale diretto, sotto forma di maggiori ricavi o minori spese, dai rapporti di scambio tra i consorziati). 16

17 LO SCOPO SOCIALE Esistono tuttavia pure società o enti senza scopo di lucro ai quali è fatto divieto di distribuire gli utili tra i soci. 17

18 L OGGETTO SOCIALE Descrive le attività che possono essere esercitate dalla società. Va incluso nell atto costitutivo (come statuito dall art Codice Civile sulla costituzione della Società a Responsabilità Limitata) e deve essere sufficientemente determinato, lecito e possibile. 18

19 I CARATTERI DELLE SOCIETÀ DI PERSONE Responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci; potere amministrativo legato allo status di socio (congiuntamente o disgiuntamente); intrasferibilità della qualità di socio, anche in caso di morte senza il consenso degli altri soci, a eccezione del socio accomandante delle S.a.s. 19

20 LA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO È una società di persone che è stata prevista per l esercizio di attività di carattere commerciale. Il Codice Civile rinvia per la sua disciplina alle norme applicabili alla società semplice. Carattere distintivo è la responsabilità illimitata dei soci sussidiaria rispetto al patrimonio sociale. 20

21 L ATTO COSTITUTIVO Va redatto per iscritto con scrittura privata autenticata da un notaio, o con atto pubblico; la ragione sociale deve contenere il nome di almeno un socio; non è consentito utilizzare il nome di un soggetto terzo alla società. 21

22 IL CAPITALE SOCIALE S.N.C. Divieto di distribuire utili fittizi; riduzione facoltativa del capitale sociale per perdite; obbligo di tenute contabili; divieto agli amministratori di restituire i conferimenti ai soci; obbligo annuale dell inventario. 22

23 LO SCIOGLIMENTO E LA LIQUIDAZIONE Si applica tutto quanto previsto per le società semplici ed è, altresì, previsto il fallimento delle società che hanno per oggetto un attività commerciale. Il termine di prescrizione dei diritti sociali è di 10 anni. 23

24 S.A.S. È una società di persone con due distinte categorie di soci: accomandatari, i quali sono responsabili solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. accomandanti, i quali rispondono solo nei limiti della quota da loro conferita e che non hanno poteri di amministrazione. Agisce con una ragione sociale contenente il nome di un socio accomandatario. 24

25 IL TRASFERIMENTO DELLE QUOTE NELLE S.A.S. Di accomandante Di accomandatario Possibile per gli atti mortis causa senza il consenso dei soci superstiti. Consenso necessario per gli atti tra vivi Possibile per gli atti mortis causa con il consenso degli eredi È necessario il consenso degli altri soci per gli atti inter vivos 25

26 S.A.S. La sopravvenuta mancanza di una delle due categorie di soci, se non ricostituita, determina lo scioglimento della società nei successivi 6 mesi. 26

27 LA SOCIETÀ DI CAPITALI In esse, i soci vengono considerati solo in ragione della quota di capitale sottoscritta. 27

28 I CARATTERI DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI I soci godono del beneficio della responsabilità limitata (solo i soci accomandatari sono responsabili in solido). Potere amministrativo dissociato dalla qualità di socio. La qualità di socio è liberamente trasferibile, si attua solo volontariamente o in caso di morte (rispettando il meccanismo della successione). 28

29 LA SOCIETÀ UNIPERSONALE Il D.Lgs. 88 del , ha previsto la costituzione di una S.r.l. con un unico socio. 29

30 LA SOCIETÀ PER AZIONI È la forma più importante di società di capitali, caratterizzata da un ingente capitale conferito e dalla limitazione delle responsabilità dei soci che rischiano solo quanto effettivamente conferito. Si costituisce quando si realizzano i due adempimenti richiesti: stipula dell atto costitutivo e iscrizione nel registro delle imprese. 30

31 LE CONDIZIONI PER LA COSTITUZIONE DELLA S.p.A. Intera sottoscrizione del Capitale sociale versato. Versamento del 25% dei conferimenti in denaro. Esistenza delle autorizzazioni governative per la costituzione della società in relazione al suo particolare oggetto. 31

32 LA COSTITUZIONE DELLA S.p.A. Può essere costituita per contratto o per atto unilaterale. Il contratto di società si articola in due separati documenti: 1. atto costitutivo (manifestazione di volontà delle parti di dar vita alla società); 2. statuto, contenente le norme per il suo funzionamento. 32

33 LA COSTITUZIONE DELLA S.p.A. La S.p.A. deve essere costituita per atto pubblico. Con l iscrizione nel registro delle imprese, acquista personalità giuridica. 33

34 LE MODIFICHE DELL ATTO COSTITUTIVO L atto costitutivo può essere modificato solo con delibera dell assemblea straordinaria da registrarsi entro i successivi 30 giorni presso il registro delle imprese. I soci assenti o dissenzienti hanno il diritto di recesso. 34

35 IL RECESSO DEI SOCI DALLA S.p.A. 1. Modifica oggetto sociale; 2. trasformazione della società; 3. trasferimento all estero; 4. eliminazione di una causa di recesso derogabile; 5. modifica criteri di determinazione del valore delle azioni; 6. modifiche allo statuto su diritto di voto. 35

36 I PATTI PARASOCIALI Sono accordi che si accompagnano all atto costitutivo, ma rimangono separati e autonomi rispetto a esso. Tali accordi possono intervenire tra i soci per tutta la vita della società. Hanno efficacia solo tra i soci che li hanno sottoscritti. 36

37 ESEMPI DI PATTI PARASOCIALI Sindacati di voto (i soci si accordano sulle modalità di voto); sindacati di blocco (i soci limitano i trasferimenti delle azioni); sindacati di influenza e controllo (per influire e dominare sulla gestione della società). 37

38 LE AZIONI Sono titoli di credito causali nominativi che rappresentano frazioni del capitale sociale della S.p.A. 38

39 LE AZIONI Rappresentano il capitale sociale e conferiscono diritti e doveri. Tra i diritti si distinguono i diritti patrimoniali: diritto al dividendo, alla ripartizione dei residui attivi, diritti d opzione, diritto di recesso. Tra gli obblighi: esecuzione dei conferimenti e le prestazioni accessorie non in denaro. 39

40 LO STATUS DI SOCIO Cessa per volontà della società (casi di morosità), per volontà del socio (diritto di recesso), per volontà di terzi (espropriazione). 40

41 LE CATEGORIE DI AZIONI 1. Ordinarie: attribuiscono ai soci i normali diritti di partecipazione; 2. privilegiate: attribuiscono un diritto di priorità nella distribuzione degli utili o nella restituzione del capitale in caso di scioglimento; 3. postergate: sono una categoria di azioni privilegiate con una diversa incidenza delle perdite; 4. di godimento: non consentono il diritto di voto; 41 (segue)

42 LE CATEGORIE DI AZIONI 5. azioni assegnate a dipendenti; 6. azioni di risparmio: azioni che tutelano i piccoli risparmiatori che più che partecipare all attività economica, desiderano solo investire i propri capitali. 42

43 IL CAPITALE SOCIALE DELLE S.p.A. Non può essere inferiore a ; dagli utili annuali, una ventesima parte deve essere accantonata per legge fino a raggiungere il quinto del capitale sociale (riserva sociale). 43

44 LE RISERVE DELLE S.p.A. Riserva ordinaria (costituita con gli accantonamenti annuali degli utili); riserva straordinaria (in aggiunta a quella legale con delibera dell assemblea ordinaria); riserva statutaria (imposta dall atto costitutivo per rafforzare la S.p.A.). 44

45 ALTRE RISERVE DELLE S.p.A. Da sovraprezzo (costituita dalla società per emissione di azioni a prezzi superiori al valore nominale delle azioni, in occasione della conversione in obbligazioni); riserva occulta (frutto di espedienti contabili volti a stimare alcune attività a un valore inferiore a quello effettivo per evitare la distribuzione agli azionisti o la tassazione fiscale). 45

46 LA VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE Può aumentare o diminuire solo mediante modifica dell atto costitutivo in assemblea straordinaria. 46

47 L AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE Conferimento di nuove attività da parte di soci o terzi. Trasferimento in conto capitale di riserve e fondi disponibili mediante: 1. Aumento del valore delle azioni in circolazione; 2. Assegnazione gratuita di nuove azioni. 47

48 LA RIDUZIONE DEL CAPITALE Consiste nell abbattere il capitale sociale fino al limite minimo consentito in caso di: 1. perdite; 2. morosità degli azionisti; 3. recesso degli azionisti; 4. inferiorità del valore dei beni conferiti in natura di un quinto rispetto al valore del conferimento. 48

49 IL BILANCIO È il documento contabile da redigere a ogni esercizio annuale e dal medesimo devono risultare la situazione patrimoniale, gli utili o le perdite dell anno. È costituito dallo stato patrimoniale e dal conto economico. 49

50 LE OBBLIGAZIONI Sono un mezzo di finanziamento della società e costituiscono un debito contratto nei confronti di coloro da cui la società stessa ha ricevuto un prestito (obbligazionisti). Non possono eccedere il doppio del capitale sociale. Devono essere oggetto di delibera da parte degli amministratori. 50

51 GLI OBBLIGAZIONISTI Sono tutelati da due organi sociali appositamente costituiti: 1. assemblea degli obbligazionisti; 2. il rappresentante comune degli obbligazionisti. 51

52 TIPI DI OBBLIGAZIONI Ordinarie: il portatore è creditore a tutti gli effetti nei confronti della società e riceve interessi sulla somma versata. Convertibili: conferiscono, in alternativa al diritto di rimborso, il diritto a sottoscrivere azioni della S.p.A. 52

53 GLI ORGANI DELLE S.p.A. Assemblea degli azionisti: organo amministrativo; organo di controllo. 53

54 L ASSEMBLEA DELLE S.p.A. È l organo deliberativo interno della S.p.A. e rappresenta l insieme dei soci che manifestano la volontà della società all esterno. La prima distinzione riguarda la sua composizione: assemblea generale (intervengono tutti i soci); assemblea speciale (intervengono solo alcune categorie di azionisti). 54

55 L ASSEMBLEA DELLE S.p.A. In base all oggetto delle deliberazioni, si distingue tra: assemblea ordinaria; assemblea straordinaria. 55

56 L ASSEMBLEA ORDINARIA DELLE S.p.A. Deve essere convocata almeno una volta all anno. Delibera sulla gestione normale dell impresa. Approva il bilancio. Nomina e revoca gli amministratori ed i sindaci. 56

57 L ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLE S.p.A. Delibera solo su argomenti particolari quali: 1. modifiche all atto costitutivo; 2. nomina o sostituzione e poteri dei liquidatori; 3. ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza ex art 2365 Codice Civile. 57

58 LE ASSEMBLEE DELLE S.p.A. Perché si possa considerare regolarmente costituita, l assemblea deve possedere il quorum, ovvero deve essere rappresentata da una percentuale predeterminata del capitale sociale. 58

59 IL QUORUM DELL ASSEMBLEA ORDINARIA Prima convocazione: deve essere rappresentato almeno ½ del capitale sociale (quorum costitutivo; deve essere rappresentata la maggioranza delle azioni (quorum deliberativo). 59

60 IL QUORUM DELL ASSEMBLEA ORDINARIA Seconda convocazione: maggioranza delle azioni intervenute. 60

61 IL QUORUM DELL ASSEMBLEA STRAORDINARIA Prima convocazione: non è richiesto un quorum costitutivo, ma le deliberazioni passano con il voto di almeno ½ del capitale sociale. 61

62 IL QUORUM DELL ASSEMBLEA STRAORDINARIA Seconda convocazione: quorum costitutivo: 1/3 del capitale sociale; quorum deliberativo: voto favorevole di almeno 2/3 del capitale sociale rappresentato in assemblea. 62

63 GLI AMMINISTRATORI DELLE S.p.A. Il diritto societario consente di scegliere tra diversi modelli di amministrazione e controllo, i più diffusi dei quali sono: 1. sistema tradizionale; 2. sistema dualistico; 3. sistema monistico. 63

64 IL SISTEMA TRADIZIONALE Consiste in un organo di gestione, consiglio di amministrazione o amministratore unico e un organo di controllo, ovverosia il Collegio Sindacale. Gli amministratori restano in carica 3 anni, sono rieleggibili dall assemblea ordinaria e sono tenuti all iscrizione nel registro delle imprese. Sono responsabili in solido dei danni causati per inosservanza dei doveri sociali. 64

65 IL SISTEMA DUALISTICO La gestione dell impresa viene affidata a un consiglio di gestione di almeno 2 componenti nominati con atto costitutivo. 65

66 IL SISTEMA MONISTICO La gestione dell impresa spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione che è organo totalmente collegiale. 66

67 IL COLLEGIO SINDACALE È composto da 3 o 5 membri effettivi e da due supplenti nominati tra i soci o soggetti terzi con requisiti di idoneità, indipendenza e onorabilità (nelle società con ricavi o patrimonio netto inferiore a 1 milione di euro, lo statuto può prevedere la nomina di un sindaco unico). 67

68 LE FUNZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE Ispettive Di amministrazione attiva Vigila sull osservanza delle leggi e dello statuto Assiste alle riunioni del C.d.A. Può richiedere notizie o dati societari Controlla l attività delle assemblee ed assiste alle stesse Convoca l assemblea qualora non lo facciano gli amministratori Richiede la riduzione del capitale sociale per perdite (se non già chiesto dall assemblea) Compie gli atti di ordinaria amministrazione in caso di cessazione dell incarico degli amministratori e fino alla nomina dei nuovi 68

69 I SINDACI DELLE S.p.A. Sono personalmente responsabili per: 1. negligenza nel compimento del loro dovere; 2. falsità nelle attestazioni societarie; 3. violazioni del segreto d ufficio. 69

70 I SINDACI DELLE S.P.A. Nel sistema dualistico, l organo deputato al controllo sulla gestione è il Consiglio di sorveglianza. Nel sistema monistico, l organo deputato al controllo è il Comitato per il controllo sulla gestione, nominato all interno del C.d.A. (Consiglio di Amministrazione). 70

71 LE CAUSE DELLO SCIOGLIMENTO 1.Decorso del termine; 2.conseguimento dell oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità a conseguirlo; 3.impossibilità di funzionamento o inattività prolungata dell assemblea; 4. deliberazione dell assemblea; 5.incapacità patrimoniale di liquidare soci receduti; 6. altre cause previste dall atto costitutivo. 71

72 LA LIQUIDAZIONE Quando sussiste una causa di scioglimento, la società entra nello stato di liquidazione, il suo scopo quindi cessa di essere lucrativo e diviene quello di pagare le passività e ripartire il residuo attivo. La nomina dei liquidatori spetta all assemblea. La cancellazione pone fine definitiva alla società. 72

73 S.A.P.A. La società in accomandita per azioni (capitale sociale minimo , vede al suo interno due categorie di soci: 1) accomandatari, ai quali è affidata la gestione e che hanno responsabilità personale e illimitata; 2) accomandanti, che sono obbligati nei limiti della quota di capitale da loro sottoscritta. 73

74 IL SOCIO ACCOMANDATARIO Deve essere indicato nell atto costitutivo, quindi assume di diritto la carica di amministratore. È soggetto a tutti gli obblighi degli amministratori delle S.p.A. È responsabile verso i creditori della società solidalmente e illimitatamente. 74

75 LE ASSEMBLEE E L ORGANO DI CONTROLLO Si applica quanto previsto per le S.p.A. 75

76 LA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA È una società di capitali che consente alle imprese di piccole dimensioni di fruire del beneficio della responsabilità limitata dei soci. Deve avere un capitale sociale di almeno Acquista personalità giuridica con l iscrizione nel Registro delle imprese. 76

77 S.A.S. La quota è la misura della partecipazione al capitale di una S.a.S. e non può essere rappresentata da azioni. Carattere naturale della quota è la sua trasferibilità. Chi vende è responsabile in solido con chi compra per tre anni (ma solo dopo avere richiesto il risarcimento al nuovo socio infruttuosamente). 77

78 L ASSEMBLEA Rispetto alle S.p.A., le differenti competenze di assemblee ordinaria e straordinaria sono assegnate ai soci e all assemblea dei soci (modello assemblea collegiale). 78

79 GLI AMMINISTRATORI DELLE S.A.S. I componenti dell organo amministrativo possono essere soci e non soci. Se l amministrazione è affidata a più persone, esse devono creare un consiglio d amministrazione. 79

80 IL COLLEGIO SINDACALE S.A.S. È obbligatorio: 1. se il capitale sociale è di almeno ; 2. se per due anni consecutivi i bilanci sono stati redatti in forma abbreviata (in deroga ai limiti fissati); 3. se la società è tenuta a redigere un bilancio consolidato; 4. se la società ne controlla altre sottoposte alla revisione legale dei conti. 80

81 IL FALLIMENTO È lo stato patrimoniale dell imprenditore o dell impresa che non ha più la capacità di far fronte alle obbligazioni aziendali. 81

82 I CARATTERI Universalità: il fallimento coinvolge l intero patrimonio del debitore. Concorsualità: la procedura si svolge nell interesse di tutti i creditori che devono essere soddisfatti in egual misura, fatto salvo il rispetto dei diritti di prelazione. 82

83 CHI È SOGGETTO AL FALLIMENTO Società commerciali. Associazioni (riconosciute e non), fondazioni ed enti no-profit. Consorzi tra imprenditori con attività esterna. Società cooperative e di mutuo soccorso. Società sportive. 83

84 LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO Può essere promossa: su ricorso di uno o più creditori; su richiesta dello stesso debitore; su istanza del pubblico ministero. Il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa. 84

85 IL RIGETTO DEL FALLIMENTO Il tribunale competente può rigettare la richiesta di fallimento (con decreto motivato) se ritenga l inesistenza dei presupposti. 85

86 IL CONTENUTO DELLA SENTENZA DI FALLIMENTO Dichiarazione di fallimento; nomina degli organi della procedura (giudice e curatore); ordine al fallito di depositare entro 3 giorni il bilancio, le scritture obbligatorie e l elenco dei creditori; fissazione prima udienza verifica crediti (entro 120 giorni); ordine ai creditori di presentare domanda di insinuazione al passivo fallimentare 30 giorni prima dell udienza. 86

87 GLI EFFETTI SUI CONTRATTI IN ESECUZIONE I contratti già eseguiti da una delle parti restano in vita. 87

88 GLI EFFETTI SUI CONTRATTI NON ESEGUITI Alcuni si sciolgono (mandati, commissioni). Altri proseguono (assicurazioni, lavoro subordinato). Altri possono essere mantenuti in vita (con l accordo del comitato dei creditori). 88

89 LA REVOCATORIA FALLIMENTARE Azione con la quale il curatore, nell interesse dei creditori, può chiedere al tribunale che siano dichiarati inefficaci atti effettuati prima del fallimento, in un periodo che varia da 6 mesi a 2 anni. 89

90 IL CURATORE FALLIMENTARE (Pubblico Ufficiale) Appone i sigilli sui beni del fallito; redige l inventario dei suoi beni; redige il bilancio dell ultimo esercizio; esamina le domande di ammissione al passivo; presenzia all udienza di discussione del passivo; esamina le domande di ammissione al passivo; (segue) 90

91 IL CURATORE FALLIMENTARE presenta domanda di revoca contro il provvedimento di ammissione al passivo; predispone un programma di liquidazione da sottoporre al comitato dei creditori; presenta ogni 4 mesi un prospetto delle somme disponibili; presenta il rendiconto della sua gestione; promuove la chiusura del fallimento. 91

92 IL CONCORDATO FALLIMENTARE È un accordo tra il fallito e i suoi creditori, in base al quale, il primo si impegna a soddisfare integralmente (o in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di vendita) i creditori privilegiati e a pagare una percentuale ai creditori chirografari. In cambio ottiene la chiusura del fallimento. 92

93 LA PROPOSTA DI CONCORDATO Presentata da uno o più creditori o dal fallito può prevedere: 1.la suddivisione dei creditori in classi; 2.trattamenti differenziati tra creditori; 3.la ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti in varie forme. 93

94 LE ALTRE PROCEDURE FALLIMENTARI IL CONCORDATO PREVENTIVO È il mezzo offerto dal debitore per evitare il fallimento (ma vi può essere convertito). È un accordo giudiziale col quale creditori e debitore concordano modalità di estinzione delle obbligazioni contratte. Deve essere approvato dai creditori. Il tribunale emette sentenza di omologazione oppure lo respinge e dichiara il fallimento. 94

95 IL CONCORDATO PREVENTIVO Durante la procedura approvata dal tribunale, il debitore conserva l amministrazione dei beni e la capacità processuale. Esercita l impresa sotto sorveglianza del commissario. I contratti in corso sono efficaci. Gli atti oltre l ordinaria amministrazione devono essere autorizzati dal giudice. 95

96 LA LIQUIDAZIONE COATTA E AMMINISTRATIVA È una procedura prevista per alcuni tipi di impresa, o perché lo stato vi è direttamente impegnato o perché il dissesto avrebbe notevoli ripercussioni. Tali imprese sono: Compagnie d Assicurazione, Banche, Soc. Cooperative, Società Fiduciarie, S.I.M., S.G.R. 96

97 I PRESUPPOSTI Stato di insolvenza; motivi di interesse pubblico; violazione di norme e atti amministrativi. 97

98 I PROCEDIMENTI Provvedimento di liquidazione (a cura della P.A.); accertamento dello stato di insolvenza (tribunale); accertamento del passivo (commissario); liquidazione dell attivo (commissario); riparto finale del ricavato o eventuale concordato giudiziale. 98

99 GLI ORGANI COMPETENTI Commissario liquidatore; Autorità di vigilanza (a seconda del tipo di impresa coinvolta); Comitato di sorveglianza. 99

100 GLI EFFETTI Non si producono effetti di natura personale. All imprenditore viene sottratta l amministrazione dell impresa e comminata la inefficacia di qualunque atto intrapreso dopo la pubblicazione del procedimento. 100

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