Riforma del lavoro Legge 28 giugno 2012, n. 92 TABELLA NOVITA INTRODOTTE

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1 Riforma del lavoro Legge 28 giugno 2012, n. 92 TABELLA NOVITA INTRODOTTE LICENZIAMENTI Licenziamenti individuali Art. 1 cc. 42 e 43 Viene modificata la L. 604/66 e L. 300/70 Le nuove norme sui licenziamenti individuali si applicano ai licenziamenti intimati dal ) obbligo in capo al datore di lavoro di inserire nella comunicazione di licenziamento le ragioni; 2) abbreviati i termini per il ricorso al giudice dopo l impugnazione del licenziamento: da 270 a ) 4 sanzioni per aziende con + di 15 dipendenti: A) reintegrazione con risarcimento integrale, pari a tutte le retribuzioni dal licenziamento alla reintegrazione (minimo mensilità) e integrale versamento contributi previdenziali e assistenziali (dedotto aliunde perceptum). Salva la possibilità di chiedere l indennità sostituiva alla reintegra. Tale sanzione (che si applica anche al dirigente) opera in caso di licenziamento: - discriminatorio ovvero determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dell appartenenza a un sindacato e dalla partecipazione ad attività sindacale nonché da ragioni razziali, di lingua o di sesso, di handicap, di età o basato sull orientamento sessuale o sulle convinzioni personali del dipendente; - irrogato in forma orale; - intimato in concomitanza di matrimonio o in violazione dei divieti di licenziamento posti a tutela della maternità e paternità; - determinato da motivo illecito determinante; - riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge.

2 B) reintegrazione con risarcimento limitato nel massimo a 12 mensilità (indipendentemente dal tempo trascorso dal recesso al reintegro), dal quale sono detratte aliunde perceptum e le retribuzioni che lavoratore avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione (cosiddetta aliunde percipiendum), senza più il minimo di 5 mensilità ma con integrale versamento contributi previdenziali e assistenziali dal licenziamento alla reintegrazione, dedotta la contribuzione accreditata per effetto dello svolgimento di altri lavori. Salva la possibilità di chiedere l indennità sostituiva alla reintegra pari a 15 mensilità. Tale sanzione si applica: - al licenziamento disciplinare (intimato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo) quando il fatto posto a fondamento della contestazione disciplinare che ha portato al licenziamento non sussiste o quando il fatto medesimo rientra tra le condotte che, in base ai contratti collettivi o ai codici disciplinari applicabili, sono punibili con una diversa sanzione meramente conservativa; - al licenziamento per giustificato motivo oggettivo quando il fatto è manifestatamente infondato C) indennità risarcitoria tra 12 e 24 mensilità tenuto conto dell anzianità del dipendente, del numero di dipendenti del datore, delle dimensioni dell attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti. Il rapporto di lavoro viene dichiarato risolto con effetto dalla data di licenziamento. L indennità risarcitoria è omnicomprensiva e quindi non è dovuto alcun versamento di contributi previdenziali e assistenziali. Tale sanzione si applica: - al licenziamento disciplinare (intimato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo) in tutte le ipotesi in cui il giudice non ritenga

3 Licenziamenti Collettivi Art. 1 cc. da 44 a 46 CAMERA CIVILE MONZA sussistente la giusta causa o il giustificato motivo che esulano però dalle due ipotesi di cui al paragrafo B) (in sintesi: fatto insussistente o fatto per il quale il ccnl o codice disciplinare prevedono sanzione conservativa); - al licenziamento per giustificato motivo oggettivo quando irrogato senza la ricorrenza degli estremi di legge e fuori dalle ipotesi di cui al paragrafo sub. B. D) indennità risarcitoria in misura ridotta (da 6 a 12 mensilità). Anche in questo caso il rapporto di lavoro viene dichiarato risolto con effetto dalla data di licenziamento e l indennità risarcitoria è omnicomprensiva. Tale sanzioni si applica in caso di licenziamento: - privo di motivazione: - per il quale non sia stato preventivamente esperito il nuovo tentativo di conciliazione previsto per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui diremo appresso; - senza il rispetto della procedura di cui all art. 7 S.L. per i licenziamenti disciplinari. 4) per i Licenziamenti per motivi oggettivi o economici è stato introdotto un tentativo obbligatorio di conciliazione prima del recesso (si applica solo alle imprese con più di 15 dipendenti) 5) per le imprese sotto i 15 dipendenti non si applicano le nuove sanzioni ma rimane in vigore la preesistente tutela obbligatoria. Modifiche alla L. 223/91 In vigore dal Due novità: - la comunicazione dei recessi alla direzione regionale per l impiego e agli altri soggetti previsti dalla legge non deve essere più contestuale agli stessi; - l accordo sindacale intervenuto nel corso della procedura ha effetto sanante di eventuale vizi della stessa.

4 LAVORO FLESSIBILE Contratto a termine Art. 1, cc Modifiche alla legge n. 368/ 2001, D.Lgs. N. 276/2003, legge n. 183/2010 In vigore dal In vigore dall Utilizzo della tipologia contrattuale senza ragioni giustificatrici purchè sia il primo rapporto a termine, di durata non superiore a 12 mesi - Modificati i termini temporali di prosecuzione del rapporto e di riassunzione - Obbligo di comunicare telematicamente la prosecuzione del rapporto di lavoro; le modalità saranno definite con decreto da emanarsi entro il 18/8/2012 Modifica dei termini per impugnare: - da 60 a 120 giorni stragiudiziale; - da 270 a 180 giudiziale. Apprendistato Art. 1, cc Modifiche al T.U. n. 167/2011 In vigore dal In vigore dall Stipulazione di contratti di durata non inferiore a 6 mesi, salvo per le attività stagionali - Attenta verifica della percentuale di conferma per non incorrere nella trasformazione del rapporto: conferma di almeno il 30% (dal 18/7/2015 passa al 50%) - Limiti per l assunzione: 3 apprendisti ogni due lavoratori; - divieto di utilizzo con la somministrazione a termine Part-time Art. 1, c. 20 Modifiche al D.Lgs. N. 61/2000 In vigore dal Eliminazione o modifica, su richiesta del lavoratore delle clausole << flessibili o elastiche>> concernenti la variazione e durata - Possibile revoca del consenso al part-time da parte del lavoratore in determinati casi Lavoro intermittente Art. 1, cc Modifiche al D.Lgs. n. 276/ Obbligo di comunicazione amministrativa per ogni

5 Per i contratti in essere al continua ad applicarsi la disciplina previgente e cessano i loro effetti il chiamata del lavoratore - Rispetto dei nuovi limiti temporali - Rispetto dei nuovi requisiti anagrafici Contratto di inserimento Art. 1 cc In vigore dall Dal 1 gennaio 2013 tale istituto è abrogato; le assunzioni effettuate sino al 31 dicembre dell anno in corso saranno regolate dall attuale disciplina. LAVORO AUTONOMO Lavoro a progetto Art. 1 cc Modifiche al D.Lgs. N. 276/2003. La nuova disciplina si applica ai contratti stipulati dopo il Definire il <<progetto>> in modo più stringente per evitare la presunzione assoluta di subordinazione - Recesso solo per giusta causa, per incapacità professionale, per cessazione dell'attività - Rispetto del salario di riferimento - presunzione di subordinazione se manca il progetto anche senza prova contraria Partite Iva Art. 1, cc In vigore dal per i nuovi contratti; per i contratti in corso sarà in vigore dal le prestazioni lavorative sono considerate, salvo prova contraria, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno 2 dei seguenti presupposti: - durata superiore a 8 mesi; - ricavi superiori all 80% del reddito complessivo; - disponibilità di una postazione fissa di lavoro presso committente. La presunzione non opera per le partite iva con reddito inferiore a euro e per professionisti iscritti agli ordini. Associazione in partecipazione Art. 1, cc Modifiche al D.Lgs. n. 276/2003, all art cod. - Nuovi limiti numerici di associati con apporto

6 civ. La nuova disciplina si applica dal a tutti i contratti ad eccezione dei contratti certificati che restano in vita sino alla loro scadenza lavoro; - presunzione di subordinazione se non è presentato il rendiconto e se non c è partecipazione agli utili Lavoro accessorio Art. 1, cc Modifiche al D.Lgs. n. 276/2003. Per i voucher richiesti entro il 18/7/2012 le nuove norme entrano in vigore a decorrere dall CONTENZIOSO Le nuove norme che incidono sulla legge n. 223/1991 e sul rito processuale per le controversie in materie di licenziamenti individuali si applicano dal e pertanto anche con riferimento a licenziamenti irrogati prima dell entrata in vigore della riforma. AMMORTIZZATORI SOCIALI - Verifica del nuovo campo di operatività della norma e delle esclusioni di talune attività o settori - Ridefinizione dell importo dei compensi - Computo dei voucher ai fini del reddito necessario per il permesso di soggiorno 1) il termine per ricorrere al Giudice è passato dai 270 giorni introdotti dal Collegato a 180gg. Tale regime decadenziale si applicherà ai licenziamenti intimati dopo l entrata in vigore della Riforma. 2) è stato introdotto un rito speciale sprint: - nuova procedura di urgenza con udienza entro 40 giorni; - ordinanza immediatamente esecutiva; - giudice unico in caso di opposizione che è eventuale; - deposito della sentenza entro 10 giorni; - reclamo in Corte di Appello entro 30 giorni; - ricorso in Cassazione entro 60 giorni. ASPI Assicurazione Sociale per l Impiego Art. 2 cc Per i nuovi eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2013 è istituita l Assicurazione sociale per l impiego (ASpI) - vale per tutti i lavoratori dipendenti del settore privato (compresi apprendisti, soci lavoratori di cooperativa e personale artistico subordinato), nonché quelli delle pubbliche amministrazioni con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato; - per l accesso sono previsti gli stessi requisiti contributivi e soggettivi che servono per

7 disoccupazione ordinaria non agricola; - avrà una durata di 12 mesi (fino a 54 anni) e di 18 mesi (da 55 anni). - potrà essere incassata in un'unica soluzione ai fini di avviare un'attività autonoma. Mini-Aspi Art. 2 cc. da 20 a 25 Dal 1 gennaio 2013 Opera in favore di coloro che hanno 13 settimane di contribuzione di lavoro nell ultimo anno per cui siano versati o dovuti i contributi Aspi. Indennità una tantum co.co.pro Art. 2 cc. da 51 a 56 Dal 1 gennaio 2013 Opera per gli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS (con esclusione dei percettori di redditi sia da lavoro autonomo che dipendente) che: a) abbiano operato, nel corso dell anno precedente, in regime di mono-committenza; b) abbiano conseguito nell anno precedente un reddito lordo complessivo < euro; c) con riguardo all anno di riferimento sia accreditata almeno 1 mensilità; d) abbiano avuto un periodo di disoccupazione ininterrotta di almeno 2 mesi nell anno precedente; e) risultino accreditate nell anno precedente almeno 4 mensilità presso la predetta Gestione separata. CIGS Art. 2 cc. 1 Dal 1 gennaio 2013 La CIGS viene estesa in via permanente a: 1) imprese commerciali con più di 50 dipendenti; 2) agenzie di viaggio e turismo, compresi i tour operator, con più di 50 dipendenti; 3) imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti; 4) imprese del trasporto aereo; 5) imprese del sistema aeroportuale. Fondi solidarietà bilaterali Art. 2 cc. 4 Entro 6 mesi entrata vigore Riforma le organizzazioni sindacali e imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale devono stipulare

8 Abrogazioni Art. 2 cc. da 69 a 73 CAMERA CIVILE MONZA accordi collettivi e contratti collettivi, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, che verranno istituiti presso l Inps, entro i successivi tre mesi, con appositi decreti ministeriali. Dal 1 gennaio 2016 si sopprime l'intervento di integrazione salariale straordinaria nei casi di fallimento, i liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione straordinaria e di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni, nonché nei casi di aziende sottoposte a sequestro o confisca. ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO Lavoratori Anziani Art. 4, cc. 1-7 Dal Stipulazione di accordi per favorire l esodo dei lavoratori anziani nei casi di eccedenza di personale in aziende con più di 15 dipendenti; - presentazione domanda all Inps; - corresponsione all <<esodato>> di una prestazione di importo pari al trattamento di pensione; - versamento contributi Incentivi alle assunzioni Art. 4, cc. da 8 a 11 Dal 1 gennaio per le assunzioni con contratto a termine di lavoratori con età non inferiore a 50 anni, disoccupati a oltre 12 mesi; - la riduzione è apri al 50% dei contributi a carico datore per 12 mesi; - se il contratto viene trasformato a tempo indeterminato, la riduzione contributiva è possibile fino a 18 mesi; - se si assume subito con contratto a tempo indeterminato la riduzione è prevista per 18 mesi; - le predette disposizioni valgono per le assunzioni di donne di qualsiasi età priva da almeno 6 mesi di

9 Tutela maternità e paternità Art. 4 cc. 16 CAMERA CIVILE MONZA un impiego regolare Dal Modifica la previsione contenuta nel 4 comma dell art. 55 del D. Lgs. n. 151/2001 Si subordina l efficacia sia delle dimissioni sia della risoluzione consensuale alla convalida presso il Servizio ispettivo competente per territorio ed ampliando, altresì, il periodo di tale tutela speciale, che viene innalzato sino al compito del terzo anno di età del bambino ovvero al terzo anno di accoglienza del minore adottato (compresa l adozione internazionale) o in affidamento. Contrasto Dimissioni in bianco Art. 4 cc. da 17 a 23 Dal Il datore di lavoro, ricevuta la comunicazione di dimissioni o sottoscritto l accordo consensuale, deve, entro 30 giorni, invitare il dipendente: - alla procedura di convalida tramite la DTL o il Centro per l impiego territorialmente competenti, o presso le sedi individuate dai CCNL; oppure - alla sottoscrizione di convalida della comunicazione obbligatoria di risoluzione del rapporto di lavoro al centro per l Impiego. Se il datore non effettua l invito le dimissioni si intendono prive di effetto. Qualora il dipendente non aderisca alla procedura di convalida (quale essa sia) entro 7 giorni dalla ricezione dell invito del datore, il rapporto di lavoro si intende legittimamente risolto. Sostegno alla genitorialità Art. 4 cc misure sperimentali per il triennio volte a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro: 1. per il padre lavoratore dipendente, entro i 5 mesi dalla nascita del figlio, viene introdotto: - l obbligo di astenersi dal lavoro per 1 giorno; - la facoltà di astenersi per un ulteriore periodo di 2gg giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest ultima. 2. per la madre lavoratrice viene prevista la

10 Diritto al lavoro dei disabili Art. 4, cc CAMERA CIVILE MONZA possibilità di ricevere, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale di cui al comma 1, lettera a), dell articolo 32 del D Lgs n. 151/2001, voucher per l acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l infanzia o dei servizi privati accreditati, da richiedere al datore di lavoro. Dal Modifiche alla legge n. 68/ esteso l ambito di applicazione della legge n. 68/1999; - nuove modalità di computo della base di calcolo della riserva - contrasto all abuso dell istituto dell esonero (totale o parziale) dal rispetto degli obblighi previsti dalla legge - maggiori controlli da parte dell Ispettorato Appalto Art. 4 cc. 31 Dal Modifica l art. 29 del DLgs 276/03 in caso di contenzioso il committente è convenuto in giudizio con l appaltatore e con gli altri subappaltatori e ciò non più per richiesta del Ricorrente ma per espressa previsione di legge

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