Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport e delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva Esame proposte di legge C. 1680 Fossati e C. 1425 di Lello CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE Il Consorzio SPIN è un alleanza nata nel 2010 fra due banche ed 8 enti di promozione sportiva per offrire ai cittadini maggiori occasioni di sport puntando sulla riqualificazione dell impiantistica esistente e sull aumento dell offerta delle strutture sportive. I soci di SPIN rappresentano il 70% degli sportivi italiani e delle associazioni sportive che animano lo sport di base (3,2 milioni di tesserati). Tutti i soci del Consorzio SPIN (Intesa Sanpaolo, Banca Prossima, ASI, AICS, ACSI, CSI, ENDAS, LIBERTAS, UISP e US ACLI) condividono l idea che lo sport di partecipazione è un importante scuola di vita e di valori in grado di attivare principi quali la solidarietà, il rispetto delle regole, dei compagni e degli avversari, la valorizzazione delle competenze e dell'aggregazione. La pratica sportiva si caratterizza per contenuti solo positivi: accompagna la crescita dei ragazzi (fa sport il 67% degli under 17 e il 52% dei ragazzi tra i 18 e i 25 anni), previene le malattie non trasmissibili negli adulti (cardiovascolari, il diabete, i tumori e le malattie respiratorie croniche che sono causa del 60% di tutti i decessi nel mondo), trasmette ai praticanti valori e principi unici quali la solidarietà, il rispetto delle regole, dei compagni e degli avversari, la valorizzazione delle competenze e dell'aggregazione. Per svolgere attività sportiva è necessario che ci siano infrastrutture vicine all utenza, adeguate alla domanda, economicamente sostenibili e connotate da prezzi accessibili per un utenza vasta. Gli impianti sportivi sono quindi la struttura determinante per favorire lo sport per tutti e il credito è lo strumento necessario per sostenere gli investimenti. Nonostante che l offerta sportiva goda di caratteristiche uniche di mercato limitata concorrenza, elevata territorialità, la prossimità e l attenzione all utenza - oggi purtroppo la qualità dell offerta di servizi sportivi risente: di vincoli economici; della mancanza di politiche regionali in grado di soccorrere i Comuni nonostante il forte legame - nel lungo periodo - tra l attività sportiva e la spesa sanitaria; della mancanza di interventi ministeriali rispetto alla domanda potenziale (si pensi ad esempio che all ultimo bando, poi bloccato, hanno presentato domanda oltre 10,000 associazioni).
dell eccessiva burocratizzazione in materia di autorizzazioni amministrative ed in materia di omologhe da parte del CONI che spesso rappresentano un ostacolo per giungere al reperimento di risorse finanziarie. La ricerca della sostenibilità negli investimenti diventa la priorità imprescindibile. Il Consorzio, insieme agli Enti di Promozione Sportiva consorziati, ha sviluppato un modello di valutazione della bontà di un investimento sportivo in grado di favorire l accesso al credito. Il documento asseverativo, rilasciato al gestore di un impianto sportivo, analizza la congruità dei costi rispetto al mercato e in riferimento al livello quali-quantitativo dell offerta sportiva promossa, effettua un analisi territoriale, analizza la sostenibilità economico-finanziaria dell investimento, valuta il merito sociale dell iniziativa, approfondisce gli aspetti tecnico-amministrativi. Tale documento rappresenta un giudizio qualificato utile per favorire l accesso al credito delle banche, in particolare delle banche consorziate. Indirettamente il Consorzio svolge anche il servizio di consulenza ai promotori e alle pubbliche amministrazioni in modo da agevolare lo sviluppo di progetti sostenibili. Proposte di legge 1680 e 1425 In riferimento alle proposte di legge, SPIN ha da sempre cercato di sensibilizzare e indirizzare il mondo sportivo lungo tre strade di sviluppo e ammodernamento. In particolare: i gestori degli impianti sportivi devono diventare imprenditori sportivi, abbandonando il vecchio metodo gestionale spesso basato sull assistenzialismo pubblico e sviluppando nuovi sistemi di crowdfunding, e investire in un adeguato e permanente percorso formativo, anche obbligatorio, che riduca al minimo l improvvisazione gestionale, il sistema bancario, e più in generale i finanziatori, deve ricostruire la competenza specialistica necessaria per l assunzione e la gestione dei rischi dei finanziamenti allo sport, la pubblica amministrazione deve continuare a favorire gli investimenti, superando eventuali ragioni politiche centrali e/o locali e promuovendo nuovi schemi per la condivisione dei rischi gestionali e nuove metodologie per l efficiente allocazione delle risorse pubbliche. L attività sportiva di base rappresenta circa 17,7 mln di sportivi Italiani, raggiunge punte di quasi il 70% per i ragazzi under 17%, e si dimostra stabile anche durante gli ultimi anni di crisi economica; si conferma quindi un bene primario per la collettività. In ragione di ciò il Consorzio SPIN parte, appunto, dal riconoscimento condiviso della funzione sociale dello sport, in particolare dello sport di partecipazione, quale scuola di vita e di valori in grado di creare valore sociale per tutti. Di contro l offerta sportiva si mostra inadeguata a soddisfare tale domanda, sia dal punto di vista numerico l Italia ha un numero d impianti sportivi rispetto al numero di abitanti inferiori rispetto alla media europea - sia dal punto di vista qualitativo-gestionale.
Condividiamo quindi l esigenza, accanto al riconoscimento della funzione sociale dello sport, di individuare e normare nuovi strumenti per uno sviluppo territoriale dell impiantistica sportiva, soprattutto di base, capace di promuovere meglio i valori sociali dello sport. Infine, in riferimento al legame sport-salute e allo studio del CONI finalizzato alla stima del valore economico dello sport in termini di minori costi a carico del sistema sanitario nazionale, SPIN ha promosso in diverse regioni la costituzione di un fondo, derivante da tale risparmio, in grado di favorire gli investimenti nell impiantistica sportiva. Di seguito verranno evidenziate alcune considerazioni sull articolato esaminato: Art. 1 proposta di legge 1680. Per avere un quadro normativo di riferimento è necessario prima dare un definizione di sport e riconoscere la sua funzione sociale. Se l obiettivo della proposta di legge 1680 - e 1425 - è riconoscere la funzione sociale dello sport, è necessario enunciare anche e soprattutto i risvolti sociali dell attività sportiva di base, facendo riferimento, fra l altro, alla sua valenza come strumento di inclusione, solidarietà, dialogo, diffusione di valori di lealtà, correttezza, rispetto delle regole e legalità, in particolare in contesti disagiati e caratterizzati da un alto rischio di criminalità e dispersione scolastica. Questo è lo sport di base, lo sport di partecipazione, lo sport praticato in tutti gli impianti sportivi italiani, lo sport sano e portatore di valori esclusivamente positivi: lo sport che crea valore sociale. Riconoscere la funzione sociale dello sport di partecipazione significa promuovere la diffusione dell attività sportiva di base, anche e soprattutto attraverso lo sviluppo dell impiantistica sportiva, affidandone la promozione alle istituzioni pubbliche centrali e territoriali, chiamate ad operare in una logica di sistema con altri soggetti, anche privati, interessati. Art. 2 della proposta di legge 1680. In un sistema in cui le istituzioni non profit operanti nell ambito sportivo hanno una forma giuridica di associazioni non riconosciute (76%) e di associazioni riconosciute (22,5%), il tema della autonomia patrimoniale imperfetta diventa centrale, constatando soprattutto la mancata o imprecisa conoscenza dei rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche non riconosciute. Spesso i rappresentanti di tali associazioni, di fronte alla responsabilità personale per le obbligazioni assunte ai sensi dell art. 38 c.c., rinunciano agli investimenti sportivi promossi. Si ritiene pertanto proporre una corsia preferenziale per il riconoscimento della personalità giuridica cosi come avvenuto ad esempio per le imprese sociali ai sensi del D.Lgs. 155/2006 infatti l ottenimento dell autonomia patrimoniale perfetta soprattutto di fronte a investimenti di una certa entità faciliterebbe l accesso alle risorse finanziarie. Si ritiene anche opportuno proporre un meccanismo agevolativo di trasformazione da ASD a SSD a r.l., oggi molto farraginose e poco conosciute.
Art. 3 della proposta di legge 1680. La modifica all art. 81 del d.lgs. 163/2006 e l utilizzo del criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa nelle procedure ad evidenza pubblica per l affidamento ai privati della gestione di impianti sportivi pubblici è necessaria per una corretta progettazione in funzione alla finalità di creazione di valore sociale dell investimento e non di risparmio economico, sempre però seguendo il criterio della congruità economica delle proposte. È opportuno sottolineare inoltre: - come la gestione privata degli impianti sportivi pubblici spesso è sinonimo di efficienza e di investimenti. - conseguentemente al punto precedente, e in riferimento sempre al d.lgs. 163/2006, è auspicabile uno schema standard univoco sia per la costruzione di una procedura ad evidenza pubblica, integrando anche i nuovi principi innovativi suggeriti dalle nuove direttive europee in materia di appalti pubblici e concessioni, sia per la stesura del contratto di concessione, insieme alle regioni, inserendo esplicitamente gli articoli 158-159 del decreto legislativo 163/2006, riguardanti rispettivamente la risoluzione e il subentro. Sempre in riferimento alle procedure ad evidenza pubblica: i criteri di selezione dovrebbero anche premiare i servizi, la capacità inclusiva e di fidelizzazione degli utenti, la capacità di valorizzare delle strutture, i nuovi servizi integrandoli con servizi non sportivi - quali educativi, dopo scuola, sanitari, di gioco, etc. -, le competenze gestionali e tecniche per le manutenzioni dei promotori. In altre parole criteri che premino la capacità di elevare la qualità dell offerta sportiva. in sede di gara è necessario approfondire la sostenibilità gestionale in funzione dei piani tariffari proposti. La bassa marginalità conseguente all utilizzo di piani tariffari comunali e calmierati può mettere in crisi la gestione ordinaria di un impianto sportivo, soprattutto in caso di eventi eccezionali che possano mettere in crisi la normale liquidità. E opportuno considerare l integrazione dell obbligo di destinazione dell avanzo di gestione per la costituzione di fondi rischi sportivi. Art. 5 proposta di legge 1680. Dal 2001 il Terzo Settore è cresciuto del 28% in Organizzazioni e del 39% in occupati. Ogni giorno 4.5 milioni di volontari e 1 milione di lavoratori all interno di 300.000 libere organizzazioni offrono servizi essenziali a più di 30 milioni di cittadini. Senza il non profit quindi l Italia non vive. Le istituzioni non profit in particolare, raccolgono oltre 1 milione di volontari, pari al 22% di tutti i volontari in Italia e rappresentano il 92,2% della forza lavoro dello sport. Elemento importante è la interconnessione con la compagine sociale delle istituzioni sportive; infatti le società/associazioni sportive si caratterizzano per un livello molto elevato di partecipazione dei propri membri alle loro attività. In particolare ben il 77% delle istituzioni sportive hanno soci/associati volontari.
Richiamando quindi richiamando l art. 2 della legge-quadro sul volontariato (L. 266/1991) e all art. 3 della L. 266/1991, che definisce le organizzazioni di volontariato, è naturale riconoscere alle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva (e non anche, dunque, alle discipline sportive associate) la qualifica di organizzazioni promotrici di volontariato sportivo. Art. 7 proposta di legge 1680. In riferimento all art. 15, co. 1, lett. i-quinquies), del DPR 917/1986 (TUIR) che prevede la possibilità di detrarre il 19% delle spese, per un importo non superiore a 210, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto (al riguardo, si veda il D.M. 28 marzo 2007- GU n. 106 del 9 maggio 2007), oltre alla proposta di estendere tale detrazione ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni, vista la crescita delle spese sportive, è opportuno anche considerare l opportunità di elevare o addirittura eliminare l importo di 210 rappresentante il tetto massimo di importo detraibile. Art. 8 proposta di legge 1680. SPIN condivide il fine ultimo di tali interventi, e in riferimento alle erogazioni liberali, comma 6, è opportuno considerare anche l eliminazione del limite per la detrazione IRPEF, attualmente previsto in virtù dell art. 15, co. 1, lett. i-ter), DPR 917/1986, almeno per i soggetti non profit. Nell ottica di favorire il reperimento di mezzi finanziari, il limite di 3.000 non favorisce questo meccanismo ma obbliga l associazione sportiva alla diversificazione di tali erogazioni. Riassumendo, secondo SPIN è possibile fare anche di più, sempre nel rispetto della congruità dell attività sportiva e sociale promossa e del principio della tracciabilità. Art. 11 proposta di legge 1680. SPIN propone l introduzione dell obbligo di redazione dei bilanci di periodo per tutti i soggetti sportivi, secondo lo schema suggerito agli Enti di Promozione Sportivo dal CONI, ossia seguendo il classico schema del bilancio civilistico. Questo consentirebbe anche una maggiore trasparenza del sistema sportivo. Art. 12 proposta di legge 1680. All interno degli ulteriori obiettivi, comma 2, riguardanti: l introduzione di strumenti per favorire intese con l ANCI e con l UPI, gli incentivi statali e agevolazioni fiscali e tributarie per le società e le associazioni sportive dilettantistiche ai fini dell incremento e delle manutenzione degli impianti sportivi, rafforzamento dei controlli sulla fruizione delle agevolazioni finanziarie e tributarie, in riferimento all art. 90 della legge 289, comma 12/13/14/15/16, richiamando il principio di democraticità degli impianti sportivi e di accessibilità, SPIN propone l utilizzo del fondo di garanzia, ora in gestione e di proprietà dell Istituto del Credito Sportivo, quale garanzia sussidiaria che favorisca l accesso al credito, indipendentemente dal soggetto finanziatore. Tale fondo di garanzia, statale per natura, dovrebbe essere gestito e amministrato centralmente e usufruibile da tutti i soggetti finanziatori dell intero sistema bancario e non.
I fondi invece a disposizione delle regioni per la promozione degli investimenti bandi per i contributi legati all abbattimento dei tassi di interesse - non favoriscono a pieno gli investimenti nell impiantistica sportiva, sia perché tali fondi sono destinati alla copertura degli oneri finanziari dei finanziamento dell Istituto per il Credito Sportivo, sia perché il problema non è il tasso ma l accesso al credito. SPIN con il suo operato (l asseverazione) e con la proposta di nuovi schemi sperimentali (c.d. moltiplicatore, fondo equity) di condivisione e mitigazione dei rischi, favorisce l accesso al credito ai promotori sociali e professionali per investimenti congrui e finanziariamente sostenibili. Superare i normali schemi valutativi patrimoniali della sostenibilità finanziaria a favore di quelli reddituali, approfondire il merito sportivo e sociale di ogni singolo promotore grazie al prezioso contributo degli Enti di Promozione Sportiva, promuovere una visione bancaria più duttile, anche se sempre rigorosa, del credito allo sport e favorire schemi innovativi e sperimentali con le Amministrazioni Pubbliche tali da agevolare lo sviluppo di progetti sostenibili, la condivisione dei rischi progettuali e l efficiente allocazione delle risorse pubbliche, tutto finalizzato alla promozione dello sport di partecipazione sono i nostri pilastri operativi di SPIN. Per quanto riguarda l edilizia scolastica, essa rappresenta un opportunità importante per la diffusione e lo sviluppo dello sport. Tuttavia è palese la necessità di investire nella sua riqualificazione e messa a norma. I problemi legati all edilizia sportiva scolastica si riscontrano nella normativa di riferimento (differenza tra impianto sportivo scolastico a se stante e impianto sportivo scolastico collegato alla scuola) e alla gestione. Molto spesso, l attività sportiva promossa dalle società/associazioni sportive vengono svolte all interno degli impianti sportivi scolastici tramite contratti di affitto a ore o concessioni annuali. La loro riqualificazione o messa a norma è quindi normalmente a carico dell Amministrazione Pubblica o delle singole istituzioni scolastiche. Il superamento di tali schemi di concessione o affitto consentirebbe ai gestori privati di diventare anche promotori di investimenti. Proposta di legge 1425. La presente proposta di legge presenta considerazioni simili rispetto alla proposta di legge 1680 ma con modifiche più limitative. Considerando il fine di tali proposte, ossia il riconoscimento della funzione sociale dello sport e individuare e normare nuovi strumenti per uno sviluppo territoriale dell impiantistica sportiva, soprattutto di base, capace di promuovere meglio i valori sociali dello sport, è più opportuno considerare le modifiche più favorevoli previste dalla proposta di legge 1680. Prendendo spunto dalla presentazione di tale proposta di legge, in cui si fa riferimento in particolare al movimento sportivo calcistico, è opportuno ricordare come diverse attività sportive hanno diverse redditività. Partendo sempre da un offerta sportiva sociale, le Amministrazioni Pubbliche, così come sta facendo il CONI, dovrebbero favorire anche la diffusione di sport minori attraverso politiche di sostegno diretto o indiretto. Questa distinzione dovrebbe essere anche inserita come nuovo parametro nei bandi pubblici.
CONCLUSIONI Come soggetti asseveratori di progetti sportivi, sappiamo che una premessa necessaria allo sviluppo è la disponibilità di strumenti finanziari moderni, di adeguate dimensioni, efficaci e in sinergia fra loro. Il nostro lavoro ci dimostra che si può mettere lo sport, e più in generale il terzo settore, in condizioni di sviluppare le sue enormi potenzialità, nello spazio aperto dall evoluzione del welfare italiano. Gli strumenti promossi dal Consorzio SPIN e dai suoi soci consorziati, in particolare i soci finanziatori, sono molteplici: la riduzione del rischio attraverso schemi di garanzia per esempio lo schema con il Comune di Milano -, l attrazione di filantropia privata, il prestito basato su criteri diversi di valutazione il crowdfunding (dono e prestito da privati) e le obbligazioni sociali. In particolare, lo schema di convenzione tra Banca Prossima e il Comune di Milano, grazie al moltiplicatore accettato e applicato dalla banca, consente un minore impegno di risorse finanziarie al comune (il 75%) mantenendo costante gli investimenti su tutti gli impianti sportivi comunali. Tutte queste forme di intervento rappresentano anche una piattaforma metodologica che aiuta le Pubbliche Amministrazioni italiane a orientarsi, indirizzando in modo più selettivo e sostenibile la spesa. Spesa che una volta per tutte sarà necessario definire investimento sociale, abbandonando una visione che può solo portare a tagli progressivi. Rafforzare la consistenza patrimoniale, creare efficienza attraverso una crescita dimensionale per aggregazione, formare centrali di acquisto per condividere il valore e ridurre gli sprechi, spingersi su terreni di interesse collettivo nuovi, investire in un management sempre più adeguato, internazionalizzarsi laddove opportuno, lanciare seri programmi di rete con e verso l UE, ripensare senso e tecniche della raccolta fondi. Tutto questo è la frontiera, e richiede investimenti e un uso strategico di tutte le risorse disponibili. E del tutto evidente che per dare un vero impulso agli ottimi intendimenti espressi dalle proposte di legge esaminate è necessario giungere ad una legge quadro che riordini il frammentato ed in parte vetusto quadro normativo vigente in materia di sport.