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Statut Università degli Studi di Napli Federic II Emanat cn D.R. n.1660 del 15 maggi 2012, pubblicat sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.132 del 08/06/2012 Titl I - Principi Articl 1 - Persnalità giuridica e principi fndamentali 1. In armnia cn i principi cstituzinali ed in attuazine della legislazine vigente, il presente Statut disciplina l'rdinament dell'università degli Studi di Napli Federic II, nel seguit denminata "Università". 2. L'Università ha persnalità giuridica di diritt pubblic che esercita per cnseguire i prpri fini istituzinali. 3. L'Università è rganizzata secnd i criteri di efficienza, di efficacia, di valutazine e di ricnsciment del merit, di trasparenza e di semplificazine e di decentrament funzinale ed rganizzativ. 4. I pteri di indirizz e di cntrll spettan agli rgani di gvern dell'università, l'attività amministrativa e tecnica è svlta dai dirigenti, cn autnmi pteri di spesa e di gestine delle risrse umane e strumentali. 5. Simbli dell'università sn la raffigurazine dell'imperatre Federic II assis sul trn e l'aquila sveva di Sicilia che cmpare sul gnfalne, tutelati ai sensi della vigente nrmativa in materia di marchi. Tali simbli pssn essere utilizzati da altri sggetti pubblici privati previa autrizzazine del Cnsigli di Amministrazine, su prpsta del Rettre. 6. Il sigill ufficiale, raffigurante l'imperatre Federic II assis sul trn, è custdit dal Rettre. 7. L'Università cnserva i privilegi, gli nri ed i distintivi derivati da antiche leggi e cnsuetudini e si impegna ad armnizzare la tradizine cn i valri ed i principi cevi cui si ispira. Articl 2 - Finalità istituzinali 1. L'Università, a ricnsciment dell'indergabile funzine e vcazine pubblica, afferma il prpri carattere laic, pluralistic ed indipendente da gni rientament idelgic, plitic ed ecnmic. 2. Fini primari dell'università sn la ricerca e la didattica che l'atene persegue prmuvend l'rganizzazine, l'elabrazine e la trasmissine delle cnscenze, la frmazine culturale e prfessinale, la crescita della cscienza civile degli studenti. Il miglirament della qualità dei prcessi frmativi viene assicurat anche cn l'ausili delle tecniche di apprendiment a distanza e di altre tecnlgie innvative. 3. L'Università garantisce la libertà di manifestazine del pensier, di assciazine e di riunine, all scp di realizzare il pien cncrs di tutte le sue cmpnenti alla vita demcratica dell'atene. 4. L'Università si impegna ad assicurare parità e pari pprtunità di genere, raffrzand la tutela dei lavratri e delle lavratrici e garantend l'assenza di qualunque frma di vilenza mrale psiclgica, di discriminazine diretta e indiretta relativa al genere, all'età, all'rientament sessuale, all'rigine etnica, alla disabilità, alla religine e alla lingua. A garanzia dell'effettività delle tutele ricnsciute è istituit il Cmitat Unic di Garanzia per le pari pprtunità, la valrizzazine del benessere di chi lavra e cntr le discriminazini. 5. L'Università si impegna a perseguire i prpri fini nel rispett dei principi di ecsstenibilità, di sicurezza e salubrità dei lughi di lavr. 6. L'Università garantisce ai singli prfessri e ricercatri, rispettandne l stat giuridic, la libertà e l'autnmia della ricerca e dell'insegnament, tenend cnt delle esigenze di crdinament e degli biettivi frmativi degli rdinamenti didattici previsti dalle strutture di appartenenza. 7. L'Università, sggett autnm ed unitari, ricnsce la pluralità delle culture che cncrrn a cstituire la sua identità. 8. L'Università prmuve il trasferiment delle cnscenze attravers la ricerca, la frmazine, le attività di certificazine, di brevett e di spin-ff, nel cnseguiment della qualità e dell'eccellenza.

9. L'Università avversa l'utilizz dei risultati delle prprie attività per applicazini che perseguan scpi cntrari ai principi della dignità e libertà dell'um e della pacifica cnvivenza fra i ppli. 10. L'Università cncrre all svilupp della cultura, del benessere sciale ed ecnmic e del livell prduttiv del Paese, anche attravers frme di cllabrazine cn sggetti nazinali ed internazinali, pubblici e privati, che prmuvn attività culturali e di ricerca. A tal fine sstiene in particlare prgrammi eurpei e di cperazine e favrisce la più ampia fruizine delle prprie strutture. 11. L'Università garantisce il principi dell'access pien ed apert alla letteratura scientifica e prmuve la libera diffusine in rete dei risultati delle ricerche prdtte in Atene, per assicurarne la più ampia diffusine; partecipa al prcess di cstruzine ed implementazine dell «spazi eurpe dell'apprendiment permanente». 12. L'Università cntrasta il cnflitt di interessi in tutte le sue frme. 13. L'Università può partecipare, per una miglire realizzazine delle prprie finalità istituzinali e nei limiti delle stesse, a cnsrzi e ad altre frme assciative di diritt privat, ivi cmprese le scietà di capitali, anche mediante partecipazine finanziaria secnd la disciplina dettata cn Reglament di Atene. Articl 3 - Ricerca e didattica 1. L'Università garantisce la pari rilevanza del sapere umanistic, scientific e tecnic; prgramma, mediante piani di svilupp, le attività di ricerca e di insegnament e ne valuta i risultati. 2. L'Università adtta criteri e fissa principi che cnsentan una equilibrata distribuzine delle risrse finanziarie destinate alla ricerca, tenut cnt di tutte le fnti di finanziament, delle biettive articlazini dei settri di ricerca e delle lr effettive esigenze, nnché della qualità e della prduttività delle ricerche, valutate secnd specifici criteri ed indicatri disancrati da lgiche esclusivamente ecnmiche. L'Università incraggia e favrisce, cmunque, la ricerca di base in gni disciplina. 3. L'Università erga frmazine permanente, sulla base di criteri e standard frmativi univcamente ricnsciuti a livell nazinale, cmunitari ed internazinale. 4. L'Università prmuve la valutazine bietica della ricerca sperimentale, cn particlare riguard alla sperimentazine clinica riferita ai prblemi bimedici cnnessi cn la vita e la salute dell'um, nnché la valutazine etic-scientifica della sperimentazine animale. 5. L'Università prmuve la gestine in qualità delle attività di ricerca, didattiche e di servizi, garantend il lr svilupp rganic e unifrme. A tal fine l'università incentiva, anche attravers meccanismi premiali, la certificazine di qualità e l'accreditament delle sue strutture e delle attività cllegate. 6. L'Università può beneficiare di cntributi, lasciti e dnazini. 7. L'Università, nel rispett delle funzini istituzinali di ricerca e di insegnament e nei limiti e cn le mdalità fissate da Reglament, può svlgere attività di ricerca, di cnsulenza e di servizi nell'interesse prevalente di sggetti pubblici e privati, anche dtandsi di appsite risrse umane e strumentali, i cui neri finanziari ed ecnmici sian previsti nei relativi cntratti e assunti secnd la nrmativa vigente. I prventi derivanti da cntratti e cnvenzini per cnt terzi sn ripartiti secnd le mdalità disciplinate cn Reglament di Atene, che dvrà riservarne una quta a cpertura delle spese di carattere generale delle strutture interessate, una quta destinata al finanziament della ricerca scientifica ed una quta destinata al Fnd cmune di Atene. Nessun prfessre e ricercatre, senza il prpri cnsens, può essere tenut a svlgere attività di ricerca, di cnsulenza e di servizi per cnt terzi, ggett di cntratti e cnvenzini stipulati nell'interesse prevalente del cmmittente. 8. L'Università può cmmissinare a prprie strutture l svlgiment di attività di ricerca, di cnsulenza e di servizi. Articl 4 - Rapprti Internazinali 1. L'Università ha tra i sui biettivi priritari la prmzine della dimensine internazinale della ricerca scientifica e della didattica. A tal fine: a) stipula accrdi e cnvenzini cn Atenei ed istituzini culturali e scientifiche di alta qualità di altri Paesi;

b) prmuve ed incraggia gli scambi internazinali di prfessri, ricercatri e studenti, anche cn interventi di natura ecnmica; c) sstiene i prgetti di ricerca internazinali e le reti internazinali di dttrat; d) tende alla dimensine internazinale della frmazine dei laureati per arricchirne la preparazine e ptenziarne le prspettive ccupazinali; e) favrisce l'attrazine dall'ester di prfessri e ricercatri, brsisti pstdttrat, studisi di chiara fama e studenti particlarmente capaci e meritevli. 2. L'Università cllabra cn rganismi nazinali ed internazinali a definire ed a realizzare prgrammi di cperazine scientifica e di frmazine, avend particlare attenzine a quelli rivlti ai Paesi men sviluppati. 3. L'Università prvvede a strutture per l'spitalità anche in cllabrazine cn altri enti, specialmente cn quelli prepsti ad assicurare il diritt all studi. Articl 5 - Diritt all studi 1. L'Università prmuve il diritt all studi e ne favrisce il cncret esercizi, anche predispnend spazi ed attrezzature adeguati e ricrrend, se necessari, a strutture decentrate. 2. L'Università favrisce la partecipazine attiva degli studenti alla vita universitaria. In applicazine dei principi cstituzinali si impegna a rimuvere cndizini di disparità e disagi, in particlare, degli studenti men abbienti, diversamente abili, stranieri e furi sede. Attua le iniziative necessarie ad assicurare agli studenti una preparazine culturale e scientifica idnea a sddisfare le dmande di frmazine, anche in relazine alle diverse esigenze della scietà. 3. L'Università cllabra cn Stat, Regini, altri enti ed istituzini al fine di stimlare la crescita culturale degli studenti e valrizzare l'fferta didattica, di assistenza, di rientament e di inseriment nel mnd del lavr. Articl 6 - Principi rganizzativi 1. L'Università assicura il rispett dei principi di efficienza ed efficacia attravers l'utilizz di mdelli prcedimentali ed rganizzativi ispirati alla ttimizzazine dei tempi dei prcessi decisinali, privilegiand l'us degli strumenti telematici e di semplificazine. 2. L Università, in attuazine dei principi di autnmia, di decentrament e di sussidiarietà, si articla in Dipartimenti e Scule. I Centri di ricerca, i Centri di Servizi interdipartimentali ed i Centri di Servizi cstituiscn ulteriri articlazini dell Atene. 3. In attuazine dei principi di efficienza, efficacia e semplificazine, è ammessa la delega delle funzini. Gli atti di delega, in frma scritta bbligatria, devn riguardare materie determinate, ggett e durata definiti e sn pubblicati nell Alb Ufficiale n line di Atene. 4. Ai prfessri ricercatri che ricpran incarichi e funzini ufficiali, nn rientranti nei cmpiti istituzinali, può essere ricnsciuta una indennità di funzine nella misura determinata dal Cnsigli di Amministrazine, sentit il Cllegi dei Revisri dei Cnti. Articl 7 - Trasparenza e Infrmazine 1. L'Università ricnsce nella crretta e tempestiva infrmazine una delle cndizini essenziali per garantire la trasparenza. 2. Strumenti di effettiv rispett dei principi di infrmazine, pubblicità e trasparenza sn il sit web di Atene e l'alb ufficiale n line di Atene, sui quali vann pubblicati gli atti di interesse generale, secnd mdalità stabilite da Reglament. 3. L'access ai dcumenti amministrativi è disciplinat secnd mdalità stabilite da Reglament ai sensi della nrmativa nazinale vigente. 4. Gli appartenenti alla cmunità universitaria di cui all'art. 9 cmma 2, pssn cnsultare, nel rispett delle previsini di legge, i verbali delle adunanze degli rgani cllegiali dell'università cncernenti l'rganizzazine, gli indicatri relativi agli andamenti gestinali e all'utilizz delle risrse per il perseguiment delle funzini istituzinali, i risultati dell'attività di misurazine e valutazine svlta dagli rgani cmpetenti. Tale cnsultazine può essere effettuata negli uffici press i quali i verbali sn custditi mediante access al sit web di Atene nell'area riservata al persnale, secnd mdalità stabilite da Reglament. Articl 8 - Altre attività 1. L'Università favrisce le attività sciali, culturali, ricreative e sprtive, anche quelle autgestite dagli studenti, attravers la predispsizine, nei limiti cnsentiti dalle dispsizini

di legge vigenti in materia e cmpatibilmente cn le risrse finanziarie dispnibili, di strutture e servizi necessari al lr svlgiment. Cllabra, altresì, cn gli enti sprtivi universitari legalmente ricnsciuti. Titl II - Sggetti Articl 9 - Cmunità Universitaria 1. L'Università realizza i fini istituzinali attravers la sua cmunità. 2. La cmunità universitaria è frmata dagli studenti, dai prfessri, dai ricercatri, dal persnale dirigente e tecnic-amministrativ e da tutti clr che trascrrn peridi di ricerca, di insegnament e di studi press l'università e/ cncrrn all svlgiment delle sue funzini istituzinali. 3. I valri fndamentali della Cmunità Universitaria sn determinati dal Cdice Etic dell'atene. 4. Le cmpnenti della cmunità partecipan alla vita universitaria cn pari dignità, secnd le funzini previste dalla nrmativa vigente ed in base al rul di appartenenza. 5. Tutti clr che hann cnseguit un titl di studi press l'università Federic II pssn cntinuare a far parte della cmunità universitaria attravers l'assciazine Federiciana Ex Alumni. Articl 10 Studenti 1. Sn studenti dell'università clr che risultan reglarmente iscritti ai crsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazine e di dttrat di ricerca. Fatta eccezine per l'elettrat attiv e passiv in rdine alla rappresentanza all'intern degli Organi cllegiali, sn equiparati agli studenti: gli iscritti ai master universitari ed ai crsi di perfezinament, nnché gli studenti stranieri la cui mbilità sia prevista e disciplinata da accrdi e cnvenzini internazinali. 2. Al fine di cnsentire un prficu rapprt tra dcenti e studenti e favrire un miglir inseriment degli studenti nella cmunità universitaria, l'università può determinare, cn le prcedure e nei casi previsti dalla vigente nrmativa, il numer massim delle iscrizini ai crsi di studi, che viene fissat dal Cnsigli di Amministrazine, sentiti il Nucle di Valutazine, il Cnsigli degli Studenti e il Senat accademic. 3. I criteri, le mdalità di ammissine e le cndizini per il manteniment dell status di studente, sn stabiliti dal Reglament didattic di Atene. 4. Il numer massim e le mdalità di ammissine alle Scule di specializzazine ed ai crsi di dttrat di ricerca sn definiti sulla base delle nrme di legge nnché delle risrse ecnmiche, didattiche e strutturali dell'università. 5. Gli studenti pssn partecipare all'attività di ricerca funzinale alla lr frmazine, nei limiti previsti dalla nrmativa vigente. 6. Gli studenti partecipan alla gestine dell'università attravers le prprie rappresentanze negli Organi cllegiali ve previst nel presente Statut. 7. L'Università può stabilire cllabrazini studentesche per la gestine di servizi per i quali, secnd quant previst dalla nrmativa vigente, è pssibile il ricrs a singli studenti, alle assciazini studentesche, nnché alle cperative studentesche. 8. Gli studenti sn tenuti a cntribuire all'rdinat funzinament delle attività universitarie, alla partecipazine agli Organi cllegiali, al crrett us delle strutture e alla piena valrizzazine delle pprtunità culturali. Articl 11 - Prfessri e Ricercatri 1. In cnfrmità ai cmpiti previsti per ciascun rul funzine, i prfessri ed i ricercatri assicuran la lr attività, nei limiti del prpri impegn didattic, in qualsiasi crs di studi attivat nell'atene. 2. I prfessri e i ricercatri sn, altresì, tenuti a cntribuire al raggiungiment degli biettivi dell'università e al prcess decisinale, anche assumend funzini rganizzative, di crdinament della ricerca e di gvern. Tutte le suddette attività cncrrn al quadr cmplessiv di valutazine delle attività istituzinali svlte da ciascun prfessre e ricercatre.

3. Ai prfessri e ai ricercatri può essere ricnsciuta la titlarità di fndi finalizzati di ricerca. 4. La carica di Rettre, Prrettre, Direttre di Dipartiment, Presidente di Scula, Crdinatre del Nucle di Valutazine e Crdinatre di Crs di studi è riservata ai prfessri a temp pien. E' altresì riservata ai ricercatri e prfessri a temp pien la carica di cmpnenti del Cnsigli di Amministrazine. Un Reglament di Atene disciplina le mdalità di svlgiment delle attività per i prfessri e i ricercatri a temp pien e a temp definit. Articl 12 - Persnale dirigente e tecnic-amministrativ 1. Il persnale tecnic-amministrativ e il persnale dirigente dell'atene, secnd quant dispst dall'art. 23, cmma 1, del D.Lgs. 30/3/2001 n.165 e s.m.i., svlgn i cmpiti prpri delle rispettive aree di cmpetenza, nell'ambit dell'amministrazine centrale e delle altre strutture previste dal presente Statut. 2. Il persnale partecipa alla gestine dell'università attravers le prprie rappresentanze negli Organi cllegiali, ve previst dal presente Statut. 3. L'Università, nel rispett delle previsini nrmative vigenti, garantisce peridicamente l svlgiment di crsi di frmazine e aggirnament prfessinale, vlti a prmuvere il miglirament dei servizi e ad accrescere le bune pratiche, favrend la più ampia partecipazine. 4. I Dirigenti, nell'ambit delle prprie cmpetenze, cllabran cn il Direttre generale nella gestine ed rganizzazine dei servizi, delle risrse strumentali e del persnale tecnicamministrativ. In particlare: a) frmulan prpste ed esprimn pareri al Direttre generale; b) curan l'attuazine dei prgetti e svlgn l'attività di gestine ad essi assegnati dal Direttre generale, adttand i relativi atti e prvvedimenti amministrativi ed esercitan i pteri di spesa nei limiti fissati dal Reglament per l'amministrazine e la Cntabilità; c) emanan i prvvedimenti amministrativi di autrizzazine, cncessine di analga natura il cui rilasci presuppnga accertamenti e valutazini da eseguire secnd criteri predeterminati dalla Legge, dall Statut, dai Reglamenti da deliberazini degli rgani dell'università; d) svlgn tutti gli altri cmpiti ad essi delegati dal Direttre generale; e) dirign, crdinan e cntrllan l'attività degli uffici che da essi dipendn e dei respnsabili dei prcedimenti amministrativi, anche cn pteri sstitutivi in cas di inerzia; f) effettuan la valutazine del persnale assegnat ai prpri uffici, nel rispett del principi del merit; g) esercitan, nei casi previsti dalla legge, l'azine disciplinare nei cnfrnti del persnale tecnic-amministrativ che da essi dipende. 5. Per particlari esigenze di carattere specialistic, l'università può affidare a persnale dipendente, nei limiti previsti dalla vigente nrmativa e sulla base di criteri predefiniti e valutazini cmparative per titli, prestazini lavrative nn rientranti tra le funzini mansini svlte da dett persnale in ragine dell'uffici; tali prestazini nn cstituiscn bblig per il dipendente e pssn essere assegnate sl previ assens dell'interessat. 6. Gli incarichi dirigenziali a temp determinat a persnale nn appartenente al rul della dirigenza sn disciplinati dall'art.19, cmmi 6, 6 bis, e 6 ter, del D.Lgs. 30/3/2001 n.165 e s. m. i. cn le mdalità stabilite da appsit Reglament di Atene. Titl III - Organi Cap I - Organi di gvern Articl 13 - Organi 1. Sn rgani dell'università: a) Il Rettre; b) Il Senat accademic; c) Il Cnsigli di Amministrazine; d) Il Direttre generale; e) Il Nucle di Valutazine; f) Il Cllegi dei Revisri dei Cnti.

Articl 14 - Il Rettre 1. Il Rettre ha la rappresentanza legale dell'università, esercita le funzini di indirizz, iniziativa e crdinament delle attività scientifiche e didattiche, è respnsabile del perseguiment delle finalità dell'università secnd criteri di qualità e nel rispett dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e prmzine del merit. 2. Svlge, in particlare, le seguenti funzini: a) cnvca e presiede il Senat accademic e il Cnsigli di Amministrazine; b) emana i Reglamenti; c) prpne il dcument di prgrammazine triennale di Atene ai sensi della nrmativa vigente, tenut cnt delle prpste e dei pareri del Senat accademic; d) prpne la prgrammazine finanziaria annuale e triennale e la prgrammazine del persnale; e) prpne il bilanci di previsine annuale e triennale e il cnt cnsuntiv; f) prpne il cnferiment dell'incaric di Direttre generale ed assegna all stess gli biettivi strategici, secnd le linee di prgrammazine stabilite dal Cnsigli di Amministrazine. g) assume l'iniziativa dei prcedimenti disciplinari, anche di quelli relativi alle vilazini del Cdice Etic, nei cnfrnti dei prfessri e dei ricercatri; h) accerta la legittimità degli atti relativi alle prpste di chiamata avanzate dai Dipartimenti dei prfessri di prima e secnda fascia e dei ricercatri; i) stipula i cntratti per il cnferiment di assegni per l svlgiment di attività di ricerca, per l'attività di insegnament e per il reclutament di ricercatri a temp determinat; j) in casi di necessità e di urgenza adtta i prvvedimenti pprtuni e li sttpne alla ratifica dell'rgan cmpetente nella prima adunanza successiva; k) assume tutte le determinazini di sua cmpetenza relative ai rapprti cn il Servizi sanitari nazinale e reginale previste dalle nrme e dalle cnvenzini vigenti; l) prvvede alle nmine e alle designazini di sua cmpetenza; m) esercita gni ulterire funzine nn espressamente attribuita ad altri Organi dal presente Statut. 3. L'uffici di Rettre è incmpatibile cn gni altra carica elettiva dell'università, cn incarichi elettivi press altre Università italiane, statali, nn statali legalmente ricnsciute e telematiche, incarichi e nmine press Fndazini universitarie ed incarichi di natura plitica e sindacale. 4. Il Rettre, su sua richiesta, ha diritt ad una limitazine dell'attività didattica. Articl 15 - Elezine del Rettre 1. Il Rettre è elett tra i prfessri rdinari a temp pien in servizi press le Università italiane. 2. L'elezine avviene sulla base della presentazine di candidature e di un prgramma, cn mdalità stabilite dal Reglament generale di Atene. 3. Il Rettre dura in carica sei anni; il mandat nn è rinnvabile. 4. Sn elettri del Rettre: i prfessri e i ricercatri a temp indeterminat, i ricercatri a temp determinat di cui all'art.24, cmma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n.240; i cmpnenti del Cnsigli degli studenti; i rappresentanti del persnale tecnicamministrativ e dirigenziale nel Senat Accademic, nel Cnsigli di Amministrazine ve presenti, nei Cnsigli di Dipartiment, ed i rappresentanti eletti del persnale dell'amministrazine Centrale in numer pari al 2% dei prfessri e ricercatri cn diritt di vt. 5. L'elezine è indetta dal Decan dei prfessri rdinari. Nel cas di pari anzianità nel rul prevale la maggire anzianità anagrafica. 6. Il crp elettrale è cnvcat dal Decan nn prima di centttanta girni dalla scadenza del mandat del Rettre in carica e in md che le perazini elettrali sian cmpletate in temp utile rispett al termine di scadenza. Il Decret di cnvcazine riprta il calendari delle vtazini, cn l'indicazine di tre date, cmpresa quella dell'eventuale turn di ballttaggi. L'avvis di cnvcazine è pubblicat nell'alb Ufficiale n line dell'università dispnibile sul sit internet istituzinale della stessa, almen trenta girni prima della data fissata per la prima vtazine ed è inviat negli stessi termini agli aventi diritt al vt.

7. Ciascuna vtazine è valida se vi partecipa la metà più un degli aventi diritt. Nelle prime due vtazini risulta elett il candidat che abbia ttenut la maggiranza assluta dei vti. Qualra per due vtazini nessun candidat abbia cnseguit tale maggiranza, si prcede a vtazine di ballttaggi tra i due candidati più vtati nella secnda vtazine; risulta elett il candidat che ttiene il maggir numer di vti. In cas di parità prevale il più anzian nel rul e, in cas di ulterire parità, il più anzian per età anagrafica. L'elett è prclamat dal Decan ed è nminat cn Decret del Ministr cmpetente per l'università. 8. Nel cas di anticipata cessazine, le funzini di rdinaria amministrazine vengn assunte dal Prrettre e il Decan dei prfessri rdinari cnvca il crp elettrale tra il trentesim e il sessantesim girn successiv alla data di cessazine, ntificand l'avvis di cnvcazine almen venti girni prima della data stabilita per l svlgiment della prima vtazine. 9. Nel cas di elezine per anticipata cessazine, il Rettre elett assume la carica all'att della nmina e resta in carica per i sei anni successivi. 10. Il Rettre è bbligat alle dimissini in cas di mtivata mzine di sfiducia prpsta dal Senat accademic e apprvata dal crp elettrale. La mzine di sfiducia deve essere prpsta dal Senat accademic cmunque nn prima che sian trascrsi due anni dall'inizi del mandat del Rettre a maggiranza dei due terzi dei sui cmpnenti. La vtazine del crp elettrale sulla mzine di sfiducia è valida se vi prende parte la metà più un degli aventi diritt al vt, cme individuati dal precedente cmma 4. Il crp elettrale è cnvcat secnd mdalità analghe a quelle previste per l'elezine del Rettre. La mzine deve essere apprvata cn la maggiranza dei tre quinti dei vtanti. Articl 16 - Il Prrettre e i delegati del Rettre 1.Il Rettre nmina, tra i prfessri rdinari a temp pien press l'atene, un Prrettre che l sstituisce in cas di assenza impediment. 2. Il Prrettre può richiedere al Rettre una limitazine dell'attività didattica. 3. Il Prrettre partecipa, senza diritt di vt, alle adunanze del Senat accademic e del Cnsigli di Amministrazine. 4. Il Rettre può delegare specifiche funzini a prfessri e ricercatri in servizi press l'atene, tra quelli esperti nel settre ggett della delega. La delega viene resa pubblica sul sit internet dell'atene. Il Rettre può revcare la delega. Articl 17 - Il Senat accademic 1. Il Senat accademic è l'rgan che esercita la funzine di alta vigilanza sulla ricerca, la didattica e i servizi agli studenti. Il Senat accademic prmuve e crdina la cmplessiva prgrammazine strategica a garanzia della plitica culturale dell'atene. 2. In particlare, il Senat accademic: a) frmula prpste ed esprime pareri bbligatri in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti e di attività culturali nel quadr del dcument di prgrammazine triennale di Atene ai sensi della nrmativa vigente, nnché in materia di attivazine, mdifica sppressine di crsi di studi, sedi, Dipartimenti e Scule; b) apprva, a maggiranza assluta dei cmpnenti, previ parere favrevle del Cnsigli di Amministrazine, il Reglament generale di Atene; c) apprva, previ parere favrevle del Cnsigli di Amministrazine, il Reglament dei Centri di Ricerca e dei Centri di Servizi interdipartimentali; d) apprva, previ parere favrevle del Cnsigli di Amministrazine, i Reglamenti, cmpresi quelli di cmpetenza dei Dipartimenti e delle Scule, in materia di didattica e ricerca; e) apprva, previ parere favrevle del Cnsigli di Amministrazine, il Cdice Etic e vigila sul cnflitt di interessi; f) svlge funzini di crdinament e di raccrd tra i Dipartimenti e tra le Scule; g) predispne le linee guida ed apprva il Reglament didattic dei crsi di studi istituiti press i Dipartimenti; h) predispne le linee guida ed apprva i Reglamenti di funzinament delle Scule di dttrat e dei singli crsi di dttrat ed esprime parere sulla lr attivazine; i) esprime parere bbligatri sul bilanci di previsine annuale e triennale e sul cnt cnsuntiv dell'università;

j) esprime parere bbligatri sulla prgrammazine finanziaria annuale e triennale e sulla prgrammazine del persnale; k) esprime parere bbligatri sul dcument di prgrammazine triennale; l) esprime parere bbligatri sulla prpsta del Rettre di cnferiment dell'incaric di Direttre generale; m) esprime parere bbligatri in merit all'ammntare delle tasse e dei cntributi degli studenti, sentit il Cnsigli degli studenti di Atene; n) stabilisce il calendari accademic; ) esprime parere bbligatri sulla prgrammazine degli accessi ai crsi di studi prpsta dai Dipartimenti; p) designa il crdinatre del Nucle di Valutazine tra i prfessri a temp pien dell'atene; q) designa cinque membri nel Cnsigli di Amministrazine appartenenti ai ruli dell'atene; r) determina i criteri generali per la prmzine e l'attuazine dei prgrammi nazinali ed internazinali di cperazine in camp scientific e didattic prpnend al Cnsigli di Amministrazine il pian strategic per l'internazinalizzazine; s) definisce la plitica dell'atene per il diritt all studi; t) può prprre al crp elettrale, cn la maggiranza di almen due terzi dei sui cmpnenti, una mtivata mzine di sfiducia al Rettre nn prima che sian trascrsi due anni dall'inizi del su mandat. L'adunanza cnvcata per la mzine di sfiducia è presieduta dal Decan del Senat che prvvede alla cnvcazine quand ne faccian richiesta i cmpnenti nella percentuale di cui al successiv cmma 3); u) può cnferire alle Scule specifiche deleghe nei settri di prpria cmpetenza, per finalità di maggire efficacia ed efficienza; v) esprime parere al Rettre sulle determinazini che questi ritenga di sttprgli e, su prpsta del Rettre, decide in merit alle vilazini del Cdice Etic che nn ricadn nelle cmpetenze del Cllegi di Disciplina; w) adtta, a maggiranza assluta dei cmpnenti, il prpri Reglament, che ne disciplina l'rganizzazine e il funzinament. 3. Il Senat accademic è cnvcat dal Rettre di sua iniziativa su mtivata richiesta di almen un terz dei cmpnenti cn diritt di vt. Articl 18 - Cmpsizine del Senat accademic 1. Il Senat accademic è cmpst da: a) il Rettre che l presiede; b) 8 Direttri di Dipartiment; c) 16 eletti in un cllegi unic cstituit tra gli appartenenti alle categrie di prfessri rdinari, prfessri assciati, ricercatri a temp indeterminat e ricercatri di cui all'art.24 cmma 3, lettera b) della legge 240/2010; d) 6 rappresentanti degli studenti tra cui il Presidente del Cnsigli degli Studenti; e) 4 rappresentanti del persnale tecnic-amministrativ. 2. Per la cmpnente di cui alla lett. b) e per quella di cui alla lett. c) ccrre garantire la rappresentanza delle diverse aree culturali individuate nell'atene; per i membri di cui alla lett. c) deve essere, altresì, garantita la presenza di almen tre prfessri rdinari, tre prfessri assciati, tre ricercatri di cui almen un a temp indeterminat. 3. I cmpnenti elettivi del Senat accademic duran in carica 4 anni accademici, ad eccezine degli studenti, il cui mandat è biennale, nnché dei Direttri di Dipartiment, il cui mandat è triennale, e dei ricercatri di cui all'art.24 cmma 3, lettera b) della Legge 240/2010, la cui carica è crrelata alla durata del cntratt. Il mandat di tutti i cmpnenti è rinnvabile una sla vlta. 4. Le mdalità di elezine sn disciplinate dal Reglament generale di Atene. 5. Alle adunanze del Senat accademic pssn partecipare, senza diritt di vt, il Pr Rettre ed i Presidenti delle Scule se cnvcati. Alle adunanze del Senat Accademic partecipa, senza diritt di vt, il Direttre Generale cn funzine di Segretari verbalizzante. Articl 19 - Il Cnsigli di Amministrazine 1. Il Cnsigli di Amministrazine è l'rgan di indirizz strategic e di prgrammazine finanziaria dell'università.

2. In particlare, il Cnsigli di Amministrazine: a) apprva, sentit il Senat accademic sugli aspetti di sua cmpetenza, la prgrammazine finanziaria annuale e triennale e la prgrammazine del persnale; b) apprva, su parere del Senat accademic, il dcument di prgrammazine triennale; c) apprva, previ parere del Senat accademic, il bilanci di previsine annuale e triennale e il cnt cnsuntiv e li trasmette al Minister dell'istruzine, dell'università e della Ricerca e al Minister dell'ecnmia e delle Finanze; d) esercita la vigilanza sulla sstenibilità finanziaria delle attività, prpnend i crrettivi necessari; e) cnferisce l'incaric di Direttre generale, sentit il Senat accademic, su prpsta del Rettre; f) adtta su prpsta del Senat accademic il Pian triennale di Atene per l'internazinalizzazine; g) apprva, a maggiranza assluta dei cmpnenti, il Reglament di Amministrazine e Cntabilità; h) delibera, su parere del Senat accademic, l'attivazine sppressine mdifica di crsi di studi, Scule di Dttrat, sedi, Dipartimenti e Scule e la prgrammazine degli accessi ai crsi di studi; i) elabra le direttive per la cnservazine e l'adeguament del patrimni immbiliare e mbiliare dell'università e, fatte salve le cmpetenze demandate ad altre strutture, adtta i relativi prvvedimenti; j) delibera sull'accettazine di cntributi, lasciti e dnazini; k) delibera su eventuali transazini in rdine alle liti; l) determina l'ammntare delle tasse e dei cntributi degli studenti, sentiti il Senat accademic e il Cnsigli degli studenti di Atene; m) adtta i prvvedimenti disciplinari a caric dei prfessri e dei ricercatri vver dispne l'archiviazine dei relativi prcedimenti, in cnfrmità al parere espress dal Cllegi di Disciplina. All'adunanza a tali fini cnvcata nn partecipa la rappresentanza degli studenti; n) attribuisce alle strutture dell'atene le risrse necessarie all'espletament delle lr funzini; ) attribuisce ai Dipartimenti, sulla base della lr richiesta e sentit il parere della Scula del Senat accademic nel cas di Dipartimenti nn afferenti a Scule, risrse per i psti di prfessre e ricercatre, sulla base della valutazine effettuata dal Nucle di Valutazine e del dcument di prgrammazine triennale. Il Cnsigli di Amministrazine può altresì destinare ai Dipartimenti ulteriri dispnibilità, per esigenze di riequilibri di valrizzazine di aree scientifiche, attribuendle cn vincl di utilizz per rul e/ settre scientific-disciplinare area; p) apprva l'attivazine dei prcedimenti di chiamata, prpsti dai Dipartimenti, dei prfessri di prima e secnda fascia e dei ricercatri, nel rispett della dispnibilità finanziaria sulla base della prgrammazine triennale; q) accertata la legittimità degli atti da parte del Rettre, apprva le prpste di chiamata avanzate dai Dipartimenti dei prfessri di prima e secnda fascia e dei ricercatri; r) esprime pareri al Rettre sugli argmenti che questi ritenga di sttprgli; s) adtta, sentit il Senat accademic, le determinazini cnseguenti alle sservazini ed ai rilievi del Nucle di Valutazine di Atene; t) adtta prvvedimenti idnei a prmuvere le bune pratiche di sstenibilità ambientale; u) attribuisce spazi ed attrezzature alle strutture in cui si articla l'università; v) adtta le misure pprtune per l'attuazine dei principi in tema di diritt all studi e di attività sciali, culturali, ricreative e sprtive; w) delibera sull'assunzine e sulla gestine di partecipazini a cnsrzi, scietà ed altre frme assciative di diritt privat. Articl 20 - Cmpsizine del Cnsigli di Amministrazine 1. Il Cnsigli di Amministrazine è cmpst da: a) il Rettre che l presiede; b) 2 rappresentanti degli studenti;

c) 5 membri appartenenti ai ruli dell'atene; d) 3 persnalità eminenti per aver perat per perare nel sistema della ricerca pubblica privata e/ nel mnd della cultura, nn appartenenti ai ruli dell'atene a decrrere dai tre anni precedenti la designazine. Tali membri nn devn essere prfessri ricercatri di Università che abbian stipulat un accrd di prgramma federativ cn l'atene Federic II, né devn ricprire, aver ricpert, cariche plitic-elettive nei tre anni che precedn la nmina; nn devn, altresì, trvarsi in una psizine di cnflitt di interessi, attuale ptenziale, cn l'atene. Tali membri nn pssn accedere ai ruli dell'atene. 2. I cmpnenti di cui alle lettere c) e d) sn designati dal Senat accademic, di cncert cn il Rettre, previa emanazine di un avvis pubblic. La designazine delle predette cmpnenti deve garantire, nel su cmpless, la rappresentanza di genere per un terz del ttale. 3. L'avvis di cui al precedente cmma 2, pubblicat sul sit web di Atene per almen 15 girni e recante l'invit a manifestare la dispnibilità ad assumere la carica, rivlt sia ai sggetti appartenenti ai ruli dell'atene sia a quelli estranei a tale rul deve indicare il termine entr il quale gli interessati ptrann far pervenire la prpria candidatura. Unitamente alla dmanda dvrà pervenire un curriculum vitae da cui risultin, tra l'altr, l'assenza di cause di incmpatibilità e il pssess dei requisiti richiesti, cn particlare riferiment a cmprvate cmpetenze in camp gestinale vver ad esperienze prfessinali di alt livell e, cmunque, ad un'elevata qualificazine scientific-culturale. I curricula sn resi pubblici sul sit web dell'atene. 4. Nella designazine dei cmpnenti di cui alla lettera c) deve essere assicurata la rappresentanza delle aree culturali individuate nell'atene. 5. Il Rettre, anche avvalendsi di esperti, sulla base dei curricula, prpne al Senat accademic una rsa di numer dppi rispett ai cmpnenti di cui alla lettera d). 6. I cmpnenti di cui alla lettera b) vengn eletti cn le mdalità stabilite dal Reglament elettrale. 7. I cmpnenti di cui alla lettera b) duran in carica due anni; i cmpnenti di cui alle lett. c) e d) duran in carica per un massim di quattr anni. Il mandat è rinnvabile una sla vlta. 8. Alle adunanze del Cnsigli di Amministrazine partecipan, senza diritt di vt, il Prrettre e il Direttre generale, che cura la verbalizzazine dei lavri. 9. Il Rettre invita a partecipare alle adunanze del Cnsigli di Amministrazine il Presidente del Cllegi dei Revisri dei Cnti. Articl 21 - Cllegi dei Revisri dei Cnti 1. Il Cllegi dei Revisri dei Cnti è cmpst da tre cmpnenti effettivi e due supplenti ed è nminat cn Decret del Rettre. 2. Un membr effettiv, cn funzini di Presidente, deve essere scelt tra i magistrati amministrativi e cntabili e gli avvcati dell Stat ed è designat dal Rettre. 3. Un membr effettiv ed un supplente vengn designati dal Minister dell'ecnmia e delle Finanze. 4. Un membr effettiv ed un supplente vengn scelti dal Minister dell'istruzine, dell'università e della Ricerca. 5. Almen due dei cmpnenti effettivi devn essere iscritti al Registr dei Revisri cntabili. 6. E' vietat il cnferiment dell'incaric al persnale dipendente dell'università. 7. Il Cllegi dei Revisri dei Cnti dura in carica quattr anni e i sui cmpnenti pssn essere cnfermati per una sla vlta. 8. Ai cmpnenti effettivi e supplenti del Cllegi dei Revisri è crrispsta una indennità di carica annuale, nella misura determinata dal Cnsigli di Amministrazine e nn mdificabile per l'inter perid di durata del lr uffici. 9. I cmpiti e le mdalità di funzinament del Cllegi dei Revisri sn stabiliti dal Reglament di Amministrazine e Cntabilità. Articl 22 - Nucle di Valutazine 1. Il Nucle di Valutazine ha il cmpit di valutare le attività didattiche, di ricerca, di trasferiment delle cnscenze, nnché quelle relative agli interventi di sstegn al diritt all studi e quelle attinenti all'attività gestinale ed rganizzativa svlta dai prfessri e ricercatri

ed alla cmplessiva rganizzazine funzinale ed amministrativa, per garantire il cstante miglirament del livell di qualità, efficacia ed efficienza. 2. Il Nucle è rgan indipendente e l'atene ne assicura l'autnmia perativa, il diritt di access ai dati e alle infrmazini necessari, nnché la pubblicità e la diffusine degli atti, nel rispett della nrmativa a tutela della riservatezza. 3. Il Nucle di Valutazine, tenend anche cnt dei criteri di valutazine fissati dall'anvur: a) verifica la qualità e l'efficacia dell'fferta didattica, anche sulla base degli indicatri individuati dalle Cmmissini paritetiche dcenti-studenti di cui all'art.31; b) verifica l'attività di ricerca svlta dai Dipartimenti e la cngruità dei curricula scientifici prfessinali dei titlari dei cntratti di insegnament di cui all'art.23 della Legge 240/2010; c) nell'area medica e veterinaria verifica anche l'integrazine fra l'attività didattica, di ricerca e clinic-assistenziale; d) svlge, in raccrd cn l'attività dell'anvur, le funzini di cui all'art. 14 del D.Lgs. 27/10/2009 n. 150, relative alle prcedure di valutazine delle strutture e del persnale, al fine di prmuvere nell'atene, in piena autnmia e cn mdalità rganizzative prprie, il merit ed il miglirament della perfrmance rganizzativa ed individuale; e) esprime pareri e valutazini sulla sstenibilità della rganizzazine delle attività di didattica e di ricerca, nnché sui prgetti culturali, scientifici e didattici psti alla base delle prpste di cstituzine di Dipartimenti e di Scule; f) frmula al Senat accademic ed al Cnsigli di Amministrazine prpste per il miglirament e l'ttimizzazine della rganizzazine delle attività di didattica e di ricerca; g) esprime valutazini sulla strategia di reclutament perata dai Dipartimenti; h) esprime pareri in rdine alle chiamate per chiara fama ed al cnferiment di lauree hnris causa; i) mnitra il funzinament del sistema cmplessiv della valutazine, il rispett della trasparenza ed integrità dei cntrlli interni; j) trasmette al Rettre un rapprt annuale sull'attività svlta. Articl 23 - Cmpsizine del Nucle di Valutazine 1. Il Nucle di Valutazine è cmpst da sette membri: a) un prfessre dell'atene a temp pien; b) un rappresentante degli studenti; c) cinque cmpnenti nn appartenenti ai ruli dell'atene a decrrere dai tre anni precedenti la designazine. Tali membri, inltre, nn devn essere prfessri ricercatri di Università che abbian stipulat un accrd di prgramma federativ cn l'atene, né debbn ricprire, aver ricpert, cariche pliticelettive nei tre anni precedenti l'assunzine della carica; nn devn, altresì, trvarsi in una psizine di cnflitt di interessi, attuale ptenziale, cn l'atene. 2. I cmpnenti esterni del Nucle di Valutazine devn essere esperti nel camp della valutazine anche in ambit nn accademic e cmunque in pssess di elevata qualificazine prfessinale. 3. La funzine di Crdinatre del Nucle è attribuita al prfessre di rul dell'atene designat dal Senat accademic. 4. I cmpnenti esterni sn scelti dal Rettre, previa emanazine di un avvis pubblicat sul sit web di Atene ed esame dei curricula dei sggetti che hann manifestat la prpria dispnibilità. I curricula dei candidati sn resi pubblici sul sit web dell'atene. Dall'esame dei curricula degli aspiranti deve risultare che l'esperienza maturata sia cerente cn le aree culturali presenti nell'atene. 5. Il rappresentante degli studenti viene elett dal Cnsigli degli studenti. 6. I cmpnenti duran in carica quattr anni accademici, cn l'eccezine del rappresentante degli studenti che dura in carica due anni L'incaric nn può essere rinnvat. 7. Le mdalità di rganizzazine e funzinament del Nucle di Valutazine sn disciplinate da appsit Reglament. Articl 24 - Direttre generale 1. Fatte salve le cmpetenze attribuite dalle vigenti dispsizini ad altri sggetti, rgani strutture, il Direttre generale assicura, sulla base degli indirizzi frniti dal Cnsigli di

Amministrazine, la cmplessiva gestine ed rganizzazine dei servizi, delle risrse strumentali e del persnale dirigente e tecnic-amministrativ dell'atene, nnché l svlgiment, in quant cmpatibili, dei cmpiti di cui all'art. 16 del D. Lgs. 30/3/2001 n.165 e s.m.i.. 2. L'incaric di Direttre generale dell'atene è cnferit dal Cnsigli di Amministrazine su prpsta del Rettre, sentit il Senat accademic, mediante cntratt di lavr a temp determinat di diritt privat. 3. Il Direttre generale viene scelt tra persnalità di elevata qualificazine prfessinale e cmprvata esperienza pluriennale cn funzini dirigenziali. 4. Il cntratt ha la durata di tre anni. L'incaric può essere rinnvat, tenend cnt del grad di raggiungiment degli biettivi assegnati al Direttre generale dal Rettre, nnché dell'ecnmicità, efficienza ed efficacia e funzinalità delle prestazini rese, anche per il tramite dei Dirigenti, dall'apparat amministrativ di cmpetenza esclusiva del Direttre generale. Il trattament ecnmic spettante al Direttre generale è definit in cnfrmità ai criteri e parametri fissati dal Minister dell'istruzine, dell'università e della Ricerca di cncert cn il Minister dell'ecnmia e delle Finanze. Qualra l'incaric sia cnferit ad un dipendente pubblic, l stess è cllcat in aspettativa senza assegni per tutta la durata del cntratt. 5. Il Direttre generale partecipa, senza diritt di vt, alle sedute del Senat accademic e del Cnsigli di Amministrazine e svlge le funzini di segretari verbalizzante. 6. Il Direttre generale esercita tutte le funzini attribuitegli dalla legge, dal presente Statut e dai Reglamenti. In particlare: a) cura l'attuazine dei prgrammi e delle direttive degli rgani di gvern dell'università e definisce gli biettivi che i dirigenti devn perseguire, attribuend agli stessi le cnseguenti risrse umane, finanziarie e materiali; b) nel rispett delle nrme amministrativ-cntabili previste dal Reglament di Amministrazine e Cntabilità e delle altre dispsizini vigenti in materia, esercita i pteri di spesa di sua cmpetenza; c) prvvede alla istituzine ed alla rganizzazine degli uffici e delle ripartizini e dei servizi amministrativi e tecnici, definendne, tra l'altr, gli rari di servizi e di apertura al pubblic; d) nell'ambit della prgrammazine del persnale e nel rispett delle indicazini date dagli rgani di gvern dell'università, prvvede al reclutament del persnale tecnicamministrativ e dirigente, stipula i cnseguenti cntratti individuali di lavr subrdinat, adtta tutti gli atti di gestine dell stess che nn sian di cmpetenza delle strutture dtate di autnmia amministrativa e cntabile, ivi cmpresi quelli attinenti all'attribuzine dei trattamenti ecnmici, anche accessri. Resta ferma la specifica disciplina prevista dal Prtcll Università Regine stipulat ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. 21/12/1999 n.517 e s.m.i. per il persnale universitari tecnic-amministrativ utilizzat dall'azienda spedaliera universitaria Federic II; e) prcede, anche mediante mbilità, all'assegnazine del persnale tecnicamministrativ agli uffici, alle Ripartizini ed alle strutture dell'atene, fatta eccezine per il persnale tecnic amministrativ utilizzat press l'azienda spedaliera universitaria Federic II, secnd quant previst nel Prtcll di Intesa Regine Università, stipulat, ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. 21/12/1999 n.517 e s.m.i., per la disciplina del rapprt tra servizi sanitari reginale e Università per l svlgiment delle attività assistenziali; f) nmina i respnsabili delle Ripartizini e degli Uffici; g) è respnsabile del raggiungiment degli biettivi strategici assegnati dal Rettre sulla base degli indirizzi frmulati dal Cnsigli di Amministrazine, nnché delle prestazini rese, anche per il tramite dei Dirigenti, dall apparat amministrativ di prpria esclusiva cmpetenza; h) indirizza, crdina, cntrlla e valuta l attività degli altri dirigenti, assegnand lr gli biettivi perativi e di cmprtament, secnd il mdell di valutazine adttat dal Nucle di Valutazine e apprvat dal Cnsigli di Amministrazine, cmpatibilmente cn quant previst dal D. Lgs. 27/10/2009 n. 150. Il Direttre generale, cn prvvediment mtivat, può prcedere alla sstituzine dei dirigenti in cas di lr inerzia ritard. Cn prvvediment mtivat, per particlari esigenze di necessità ed urgenza, può avcare a sé specifici atti di cmpetenza dei Dirigenti; i) esercita, nei casi previsti dalla legge, l azine disciplinare nei cnfrnti del persnale tecnicamministrativ e dirigente, ferm restand quant previst dal Prtcll di Intesa Regine

Università stipulat ai sensi dell art.1 del D.Lgs. 21/12/1999 n.517 e s.m.i. per il persnale universitari tecnic-amministrativ utilizzat press l Azienda spedaliera universitaria Federic II; j) stipula i cntratti relativi alla frnitura di beni e servizi ed ai lavri, fatte salve le cmpetenze dei Dirigenti di altre strutture di Atene dal Reglament di Amministrazine e Cntabilità; k) prpne al Cnsigli di Amministrazine eventuali transazini alle liti; l) chiede pareri agli rgani delle altre amministrazini anche internazinali; m) frnisce chiarimenti agli rgani di cntrll sugli atti di sua cmpetenza; n) nell ambit degli atti di prpria cmpetenza, frnisce pareri e cnsulenze agli rgani di gvern dell Università ed agli rgani delle altre strutture di Atene. 7. Il cntratt cn il Direttre generale può essere rislt a seguit di prvvediment mtivat del Cnsigli di Amministrazine, su prpsta del Rettre, previ parere del Senat accademic, nelle iptesi e cn le prcedure previste dalla legge e dal cntratt. 8. Il Direttre generale può nminare nell'ambit dei Dirigenti in servizi press l'atene un prpri Vicari che esercita, in cas di assenza impediment, tutte le funzini di cmpetenza del Direttre generale. Cap II - Altri rgani Articl 25 - Cnsigli degli Studenti 1. Al fine di valrizzare e favrire la partecipazine studentesca nell'ambit dei prcessi decisinali degli rgani di gvern dell'università, il Cnsigli degli Studenti esprime parere su: a) il Reglament didattic di Atene e il Reglament degli studenti; b) gli indirizzi cncernenti la disciplina delle attività e dei servizi didattici; c) le tasse e i cntributi degli studenti; d) i criteri di attuazine del diritt all studi, anche in relazine alla frmazine e alle prspettive prfessinali; e) la destinazine di risrse ad iniziative ed attività sciali, culturali, ricreative e sprtive degli studenti ed all'utilizz delle stesse; f) le prpste del Rettre, del Senat accademic, del Cnsigli di Amministrazine e delle Cmmissini paritetiche dcenti-studenti, nelle materie di cui alle precedenti lettere. 2. Il Cnsigli rende il parere sulle predette questini entr venti girni dal riceviment della richiesta; decrs inutilmente tale termine, si prcede indipendentemente dall'espressine del parere. 3. Il Cnsigli può esprimere parere su gni altra questine sttpsta all stess dagli rgani di gvern dell'atene; frmula, altresì, prpste agli Organi di gvern dell'università su tutt quant attiene alle libertà, alla frmazine culturale e prfessinale ed all svilupp della cscienza civile degli studenti. 4. Il Cnsigli elegge tra i sui cmpnenti il rappresentante nel Nucle di Valutazine. Articl 26 - Cmpsizine del Cnsigli degli studenti 1. Il Cnsigli degli studenti è cmpst, in numer nn superire a 45, dai rappresentanti degli studenti in sen al Senat accademic ed al Cnsigli di Amministrazine e da una equilibrata rappresentanza elettiva degli studenti afferenti alle diverse strutture didattiche. 2. La prima adunanza del Cnsigli degli studenti è cnvcata dal Rettre. 3. Il Cnsigli elegge al prpri intern il Presidente, che cnvca le adunanze e prvvede a trasmettere pareri e prpste agli rgani cmpetenti. Il Presidente è membr del Senat accademic. 4. Le mdalità di elezine, nnché di rganizzazine e funzinament del Cnsigli degli studenti di Atene sn stabilite cn Reglament di Atene. I membri duran in carica due anni accademici e sn rieleggibili una sla vlta. Articl 27 - Cmitat Unic di Garanzia 1. È istituit il Cmitat Unic di Garanzia per le pari pprtunità, la valrizzazine del benessere di chi lavra e cntr le discriminazini, di seguit CUG, che: a) prmuve le pari pprtunità per tutte le cmpnenti che studian e lavran nell Università, prpnend misure e azini dirette a prevenire e a cntrastare gni frma di