Dott. Gianluca Cristofori (Commercialista in Verona) UNICO 2014 Principio di competenza e correzione di errori contabili (recepimento principi C.A.d.E. n. 31/E/2013) 1
Circolare 31/E/2013 1. onere addebitato «tardivamente», nell esercizio successivo a quello di competenza: errore contabile corretto postapprovazione del bilancio, ma ante-versamento delle imposte 2. onere addebitato «tardivamente», nell esercizio successivo a quello di competenza: errore contabile corretto postversamento delle imposte, ma ante-unico 3. onere addebitato «tardivamente», in un esercizio successivo a quello di competenza: errore contabile corretto post-unico, ma ante-termine per il ravvedimento operoso 2
Circolare 31/E/2013 4. onere addebitato «tardivamente», in un esercizio successivo a quello di competenza: errore contabile corretto post-termine per il ravvedimento operoso, ma entro il termine di accertamento 3
Circolare 31/E/2013 A seguito dei controlli automatizzati della dichiarazione integrativa, relativa al più recente periodo d imposta ancora emendabile, emergendo degli importi non coerenti con la dichiarazione del periodo d imposta precedente, sarà generata una comunicazione di irregolarità, il cui esito sarà comunicato al contribuente. Il contribuente dovrà esibire la documentazione idonea a evidenziare le modalità di rideterminazione delle risultanze che emergono dalla dichiarazione integrativa. L Agenzia preposta al controllo esamina la documentazione presentata ai fini dell eventuale annullamento della comunicazione. Attendere, quindi, tale annullamento prima di utilizzare l eventuale credito/perdita. 4
Circolare 31/E/2013 5. onere addebitato «tardivamente», in un esercizio successivo a quello di competenza: errore contabile corretto post-termine di accertamento 5
Circolare 31/E/2013 1. provento accreditato «tardivamente», nell esercizio successivo a quello di competenza: errore contabile corretto post-approvazione del bilancio, ma ante-versamento delle imposte 2. provento accreditato «tardivamente», nell esercizio successivo a quello di competenza: errore contabile corretto post-versamento delle imposte, ma ante-unico 3. provento accreditato «tardivamente», in un esercizio successivo a quello di competenza: errore contabile corretto post-unico, ma ante-termine per il ravvedimento operoso 6
Circolare 31/E/2013 4. provento accreditato «tardivamente», in un esercizio successivo a quello di competenza: errore contabile corretto post-termine per il ravvedimento operoso, ma entro il termine di accertamento 5. provento accreditato «tardivamente», in un esercizio successivo a quello di competenza: errore contabile corretto post-termine di accertamento 7
Circolare 3/E/2014? Interpelli? 1. errori di competenza fiscale originariamente «a sfavore» del contribuente (manutenzioni o interessi eccedenti, utilizzo fondi, ACE, ecc.), tuttavia non derivanti da un errore contabile commesso in bilancio: procedura excircolare n.31/e/2013 con recupero «a favore» del contribuente? 2. altre correzioni di errori fiscali rivenienti da errate compilazioni di Modelli UNICO pregressi: procedura ex- Circolare 31/E/2013 (Circolare 3/E/2014). 8
Altre variazioni in aumento Nel rigo RF31, va indicato con il codice 37, l ammontare dei componenti negativi non imputati nel corretto esercizio di competenza e contabilizzati, per dare evidenza dell errore, nel conto economico relativo al periodo d imposta oggetto della presente dichiarazione (Circolare dell Agenzia delle Entrate 31/E/2013). 9
Altre variazioni in aumento Nel rigo RF31, va indicato con il codice 38, l ammontare dei componenti positivi non imputati nel corretto esercizio di competenza, corrispondente al periodo d imposta oggetto della presente dichiarazione integrativa, e contabilizzati, per dare evidenza dell errore, nel conto economico relativo a periodi d imposta successivi (Circolare dell Agenzia delle Entrate 31/E/2013). 10
Altre variazioni in diminuzione Nel rigo RF55, va indicato con il codice 35, l ammontare dei componenti positivi non imputati nel corretto esercizio di competenza e contabilizzati, per dare evidenza all errore, nel conto economico relativo al periodo d imposta oggetto della presente dichiarazione. Tale sterilizzazione è consentita previo assoggettamento a tassazione dei componenti positivi nel corretto periodo d imposta, secondo le modalità descritte al paragrafo 5 della Circolare dell Agenzia delle Entrate 31/E/2013. 11
Altre variazioni in diminuzione Nel rigo RF55, va indicato con il codice 36, l ammontare dei componenti negativi non imputati nel corretto esercizio di competenza, corrispondente al periodo d imposta oggetto della presente dichiarazione integrativa, e contabilizzati, per dare evidenza dell errore, nel conto economico relativo a periodi d imposta successivi (Circolare dell Agenzia delle Entrate 31/E/2013). 12
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Prospetto «Errori contabili» Questo prospetto è utilizzato dai soggetti che, nel rispetto dei principi contabili, hanno proceduto alla correzione di errori contabili derivanti dalla mancata imputazione di componenti negativi nell esercizio di competenza, la cui dichiarazione non è più emendabile ai sensi dell art. 2, co. 8-bis, D.P.R. 22/07/1998, n. 322, nonché dai soggetti sui quali ricadono, a seguito dell applicazione del regime della trasparenza fiscale, gli effetti di tale correzione. [ ] utilizzo di UNICO 2014 quale prima dichiarazione ancora emendabile. 14
Prospetto «Errori contabili» Il prospetto va compilato nel caso in cui la presente dichiarazione sia: una dichiarazione integrativa a favore ed anche dai contribuenti che, per i periodi d imposta in cui gli errori sono stati commessi, detenevano partecipazioni in società in contabilità ordinaria. Tali periodi devono essere precedenti a quello oggetto della presente dichiarazione integrativa (2013); una dichiarazione integrativa a sfavore nella quale, tuttavia, confluiscono gli effetti di correzioni di errori contabili considerati a favore commessi in periodi d imposta precedenti a quello oggetto della presente dichiarazione integrativa. [ ] 15
Prospetto «Errori contabili» I righi da RS201 a RS230 vanno compilati al fine di evidenziare le risultanze delle riliquidazioni dei precedenti periodi d imposta autonomamente effettuate dal contribuente. Tale riliquidazione produce effetti, oltre che con riferimento alla determinazione della base imponibile ai fini dell imposta sul reddito, anche con riferimento a tutte le componenti sintetizzate in dichiarazione che dalla stessa derivano o sulla stessa si commisurano (ad esempio, le perdite d impresa riportabili). Pertanto, occorre compilare tanti riquadri del presente prospetto quanti sono i periodi d imposta interessati dalle riliquidazioni. 16
Prospetto «Errori contabili» Nel rigo RS201 va indicato, nelle colonne 1 e 2, la data di inizio e fine del periodo d imposta in cui sono stati commessi gli errori contabili; nel caso in cui siano stati commessi errori contabili, oggetto di regolarizzazione, in più periodi d imposta, nelle colonne 1 e 2 va indicato il periodo d imposta meno recente [ ]. 17
Prospetto «Errori contabili» Nel rigo RS201 va indicato, nella colonna 3, il codice fiscale del soggetto che ha commesso gli errori contabili qualora diverso dal dichiarante a seguito di operazioni straordinarie con estinzione del dante causa (ad esempio, errori commessi nel periodo d imposta di cui alle colonne 1 e 2 da una società che è stata, successivamente, incorporata dalla società dichiarante); nel caso in cui i soggetti che hanno commesso gli errori contabili siano più di uno occorre compilare più riquadri del presente prospetto. 18
Prospetto «Errori contabili» Nei righi da RS202 a RS210 va indicato, nelle colonne 1, 2, 3 e 4, il riferimento al campo della dichiarazione relativa al periodo d imposta di cui alle colonne 1 e 2 del rigo RS201 nel quale sarebbe stato indicato un diverso importo rispetto al valore originariamente dichiarato, qualora non fosse stato commesso l errore contabile. 19
Prospetto «Errori contabili» In particolare, va indicato, rispettivamente, in colonna 1 il quadro, in colonna 2 il numero del modulo, in colonna 3 il numero di rigo e in colonna 4 il numero della colonna (ad esempio, se deve essere richiamato il rigo RF7, colonna 1, del primo modulo, le colonne 1, 2, 3 e 4 vanno così compilate: RF - 1-7 - 1). Nelle colonne 1, 2, 3 e 4 è possibile indicare esclusivamente campi che accolgono valori numerici; in colonna 5, il diverso importo che sarebbe stato dichiarato nel campo individuato nelle precedenti colonne, rispetto al valore originariamente dichiarato, qualora non fosse stato commesso l errore contabile. [ ] 20
Prospetto «Errori contabili» Nel caso in cui gli errori contabili siano stati commessi in periodi d imposta in cui il soggetto applicava un regime di trasparenza fiscale (ex artt. 115 o 116 del TUIR), il presente prospetto deve essere compilato sia dal soggetto trasparente (o ex trasparente), che procede alla regolarizzazione degli errori, sia dai soci sui quali ricadono gli effetti delle riliquidazioni operate dal primo. Analoghe indicazioni valgono nell ipotesi in cui il soggetto che ha commesso gli errori contabili partecipi (o abbia partecipato) al consolidato fiscale ex artt. 117 e ss., TUIR. 21
Prospetto «Errori contabili» Nel caso in cui i righi da RS202 a RS210 siano insufficienti a rappresentare gli effetti degli errori contabili occorre compilare i righi dei riquadri successivi, avendo cura di riportare nei campi Data inizio periodo d imposta e Data fine periodo d imposta le stesse date indicate nel rigo RS201. 22
Prospetto «Errori contabili» Qualora siano stati commessi errori contabili anche in uno o più periodi d imposta successivi a quello di cui al rigo RS201, colonne 1 e 2, occorre tenerne conto nelle relative riliquidazioni, avendo cura di barrare la casella Errori contabili nel riquadro relativo a ciascun periodo d imposta in cui i predetti errori sono stati commessi. 23
Esemplificazione Si ipotizzi, ad esempio, una società che dopo la presentazione del Modello UNICO SC2014 abbia rilevato l omessa imputazione di un costo di competenza del 2011 (UNICO SC2012) per un ammontare pari a 500. Il periodo d imposta 2011 aveva evidenziato: un utile di esercizio, pari a 3.000; nessuna variazione in aumento o in diminuzione nel quadro RF; acconti versati, pari a 200. Il periodo d imposta 2012 aveva evidenziato un imposta a credito pari a 100. [ ] 24
Esemplificazione La società, ferma restando la ripresa a tassazione del componente negativo rilevato nel conto economico del periodo d imposta 2014, riliquida la dichiarazione del periodo d imposta 2011 imputando tale componente negativo. La maggiore IRES versata nel 2012, pari a 137, costituisce una eccedenza di versamento a saldo riportabile nei periodi d imposta successivi al 2011. In tal caso, il presente prospetto va così compilato: [ ] 25
Esemplificazione 26
Esemplificazione 27
Esemplificazione 28