CERTIFICAZIONE ED OMOLOGAZIONE TECNICO OPERATIVA DI F.A.

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MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI Ufficio Generale di Coordinamento Tecnico 3 UFFICIO CERTIFICAZIONE ED OMOLOGAZIONE TECNICO OPERATIVA DI F.A. NOTA La presente PT annulla e sostituisce la PT AER-P-9 Edizione 12 Dicembre 2003, Emendamento 3 del 16 Gennaio 2004 Edizione base 25 Febbraio 2009

ELENCO DELLE PAGINE VALIDE AVVERTENZA: Questa norma è valida se è composta dalle pagine sottoelencate, debitamente aggiornate. Copia della presente norma può essere richiesta via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: spt@dgaa.it. Le date di emissione delle pagine originali ed emendate sono: Originale.. 0..del 25 Febbraio 2009 Questa norma è costituita complessivamente da N 8 pagine come sotto specificato: Pag. n Emend. n Pag. n Emend. n Frontespizio.. 0 A. 0 i.. 0 1-5.. 0 A

INDICE 1. PARTE 1^-GENERALITA...1 1.1 Introduzione...1 1.2 Scopo...1 1.3 Definizioni...1 1.4 Documentazione correlata...1 2. PARTE 2^- CERTIFICAZIONE ED OMOLOGAZIONE TECNICA OPERATIVA DI F.A...2 2.1 Insorgere dell esigenza...2 2.2 Impiego...3 2.2.1 Certificazione dei Role Equipment...4 2.2.2 Attività di sperimentazione in FCA...4 2.3 Ricongiungimento...4 2.3.1 De-configurazione delle Modifiche...4 2.3.2 Introduzione definitiva delle modifiche...4 3. PARTE 3^- DISPOSIZIONI FINALI...5 i

1. PARTE 1^-GENERALITA 1.1 Introduzione. 1.2 Scopo Il D.M. 26 Gennaio 1998 determina la responsabilità di Armaereo nel settore dell omologazione/qualificazione dei Sistemi d Arma ed i materiali di competenza, che si concretizza nella autorità (esclusiva per il settore della Difesa) del rilascio dei Certificati di Omologazione, di Omologazione di Tipo Aeromobile, di Idoneità all Installazione (secondo le procedure prescritte dalla AER.P-2. Armaereo, in qualità di tenutaria del Registro degli Aeromobili Militari, è inoltre responsabile per l aeronavigabilità degli aeromobili nella configurazione in esso registrata (AER.P- 7). Il D.P.R. 556 del 25 ottobre 1999 Art. 13 1.b) determina in caso di peculiari o particolari esigenze operative l assunzione di responsabilità da parte dei Capi di SS.MM. in merito alla Certificazione ed Omologazione tecnica-operativa dei Sistemi d Arma, dei materiali e dei mezzi sottoposti a modifiche od integrazione presso le strutture tecniche della F.A.. I Capi di SS.MM. autorizzando l impiego operativo dei Sistemi modificati. La presente norma ha lo scopo di disciplinare la deroga alle normali responsabilità di Armaereo nei casi in cui sussistano le particolari condizioni per la Certificazione ed Omologazione tecnica-operativa dei Sistemi d Arma, con il relativo passaggio di responsabilità alla F.A. che svolge le attività di sviluppo, approvazione, introduzione delle modifiche per il Sistema interessato. 1.3 Definizioni Le definizioni e le sigle impiegate sono riportate nella Norma AER.Q-2010. 1.4 Documentazione correlata Si considerano parte integrante di questa PT le seguenti pubblicazioni: D.P.R. 556 del 25 Ottobre 1999. AER.Q-2010 Definizione delle sigle, dei vocaboli e delle locuzioni comunemente impiegati nelle Pubblicazioni Tecniche (PP.TT.) della D.G.A.A. AER.00-00-5 AER(EP).00-1-6 Controllo Configurazione. Processo per l elaborazione delle modifiche da introdurre nei materiali di competenza della D.G.A.A.. Istruzioni per la Compilazione, l'inoltro e la Gestione delle Segnalazioni Inconvenienti relative al Materiale Aeronautico 1

AER.P-2 AER.P-7 AER(EP).0-0-2 Omologazione di Tipo Aeromobile Militare, Omologazione, Idoneità alla Installazione Norma per l iscrizione e la tenuta del Registro degli Aeromobili Militari (RAM) Definizione e regolamentazione del sistema delle PP.TT. della direzione Generale degli Armamenti Aeronautici (Armaereo) AER(EP).P.104 Metodi di presentazione, emissione ed iter di aggiornamnto delle PP.TT. Di 3^ categoria (Manuali Tecnici) accettate dalla D.G.A.A 2. PARTE 2^- CERTIFICAZIONE ED OMOLOGAZIONE TECNICA OPERATIVA DI F.A. 2.1 Insorgere dell esigenza La F.A., al verificarsi di peculiari o particolari esigenze operative e verificata la necessità e l urgenza di effettuare le attività pianificate mediante l impiego di velivoli con modifiche introdotte ma non esaminate e/o approvate dalla D.G.A.A. secondo la AER.00-00-5, decide di avvalersi della facoltà datale dal D.P.R. 556 e notifica ad Armaereo mediante un documento firmato dall Autorità competente (Capo di Stato Maggiore di F.A. o suo delegato) i seguenti elementi: la data da cui decorre l esigenza di modificare i sistemi d arma ovvero gli equipaggiamenti specifici; la data entro cui terminerà tale esigenza; le Matricole Militari degli aeromobili interessati alla modifica, ovvero all installazione degli equipaggiamenti modificati con i relativi Part Number e Serial Number. NOTA La modifica di un equipaggiamento (identificato dal suo Part Number e Serial Number) è sempre legata al numero di matricola del Sistema d arma su cui viene installato. Quindi quando si modifica un equipaggiamento, il Sistema d Arma su cui viene installato è da ritenersi pure esso Fuori Configurazione Approvata dalla D.G.A.A. (F.C.A.). La F.A. diventa Ente di PARTE PRIMA in quanto unica responsabile dello studio e sviluppo della modifica, della sua approvazione, della validazione sperimentale, della produzione dei materiali necessari e della introduzione finale. In questa prima fase svolge appieno ed autonomamente le seguenti attività: a) concepisce e sviluppa la modifica; 2

b) elabora disegni e specifica tecnica; c) approva la modifica; d) valida ed esegue il piano delle prove; e) verifica la rispondenza del progetto della modifica al requisito relativo alla particolare esigenza operativa; f) autorizza l introduzione della modifica e l impiego dell aeromobile interessato,e comunica ad Armaereo che il Sistema uscirà dalla precedente Configurazione approvata; la F.A comunicherà inoltre l introduzione della modifica alla D.R.S. e all E.I.R.C. g) produce i kit di modifica h) esegue la modifica i) emette la nota tecnica operativa per l aggiornamento dei manuali in relazione alla modifica j) controlla il sistema qualità dell Ente produttore k) esegue le prove di Collaudo finale. Armaereo alla ricezione della comunicazione al punto f) a cui seguirà l inizio della modifica del Sistema d Arma, attesterà che il velivolo è ufficialmente Fuori dalla Configurazione Approvata (FCA) dalla DGAA e ricade sotto la responsabilità dell Ente di F.A.. Armaereo, registrando sul Registro degli Aeromobili Militari una notazione con la quale si evidenzia che la Matricola Militare rilasciata ai sensi dell AER.P-7 diventa aeronavigabile sotto l esclusiva responsabilità della F.A. che ha autorizzato la modifica ai sensi del DPR 556 del 25.10.1999; la D.G.A.A. apporterà una notazione in tal senso sul Registro degli Aeromobili Militari. La F.A. dovrà rendere noto alla DRS gli aeromobili che sono in Certificazione Operativa e la tipologia di modifica apportata. La DRS è pertanto tenuta a considerare le eventuali implicazioni di tali modifiche sulle P.T.D. che saranno emesse durante il periodo in cui i suddetti aeromobili decadono sotto la responsabilità della F.A., e dovrà indicarle nella stessa P.T.D.. 2.2 Impiego Al termine della fase precedente i Reparti Operativi sono autorizzati all impiego operativo del Sistema d Arma. Qualora la particolare esigenza operativa dovesse protrarsi oltre la data precedentemente fissata, dovrà essere fatta comunicazione ufficiale ad Armaereo del nuovo termine previsto. La Forza Armata provvederà a mantenere il Sistema d Arma Fuori dalla Configurazione Approvata non oltre l ultimo limite fissato, entro il quale si dovranno effettuare le procedure di ricongiungimento descritte nel paragrafo seguente. 3

Tutte le P.T.A. emesse durante il periodo in cui il Sistema d Arma è F.C.A. dovranno essere ugualmente applicate. Se le PP.TT.AA. non sono applicabili perché impattano la modifica che ha reso il Sistema d Arma F.C.A., la F.A. dovrà informare Armaereo e valutare se continuare ugualmente ad impiegare il Sistema d Arma al di fuori della Configurazione Approvata da Armaereo ovvero se attivare le procedure di ricongiungimento descritte nel paragrafo seguente. La F.A. dovrà continuare ad emettere le eventuali Segnalazioni di Inconvenienti relative alle modifiche. 2.2.1 Certificazione dei Role Equipment Qualora la F.A. utilizzi la Certificazione Operativa su sistemi o apparati che ricadono nella categoria dei Role Equipment e che pertanto non sono installati a bordo dell aeromobile in maniera continuativa, in tale caso la F.A. è comunque tenuta ad effettuare quanto previsto al paragrafo 2.1.f), comunicando quali saranno gli aeromobili interessati all installazione del role equipment, ma Armaereo non procederà a riportare nessuna notazione sul Registro degli Aeromobili Militari (RAM). Al termine dell esigenza, la F.A. provvederà ad inoltrare ad Armaereo la comunicazione di disinstallazione del role equipment dagli aeromobili interessati. 2.2.2 Attività di sperimentazione in FCA Nel caso in cui, per particolari esigenze di F.A., sia necessario effettuare nuove sperimentazioni su aeromobili che risultano essere F.C.A., l ente Sperimentatore, potrà richiedere il Contrassegno Sperimentale per la specifica attività di sperimentazione così come previsto nella norma AER.P-7. 2.3 Ricongiungimento Al termine delle esigenze operative, fissato con la data notificata ad Armaereo, possono seguire due fasi di ricongiungimento descritte nei seguenti paragrafi. 2.3.1 De-configurazione delle Modifiche Entro il termine suddetto, la Forza Armata provvede a riportare la Configurazione del velivolo nello stato precedente alle modifiche introdotte e comunica l annullamento di tutte le autorizzazioni rilasciate e delle relative note tecniche operative. La F.A. se necessario riallinea la situazione delle P.T.A. non applicate. Armaereo eliminerà la notazione (FCA) sul Registro degli Aeromobili Militari. 2.3.2 Introduzione definitiva delle modifiche La Forza Armata, entro il termine suddetto, invierà tutta la documentazione elaborata per la modifica ad Armaereo quale P.M.R. (Proposta Modifica Reparto); la D.G.A.A. applicherà la norma AER-00-00-5 (para 3.3.1) inoltrando alla Ditta competente la documentazione ricevuta; la Ditta (D.R.S.) valuterà la proposta e comunicherà il proprio parere sul contenuto della medesima ad Armaereo. La P.M.R potrà essere resa direttamente esecutiva mediante P.T.A. oppure attraverso l emissione di una P.T.D. (Prescrizione Tecnica Ditta). 4

Armaereo approverà la P.T.D. ed autorizzerà con una PTA la sua introduzione su tutti i velivoli. La F.A. comunicherà l annullamento di tutte le autorizzazioni rilasciate ed Armaereo eliminerà la notazione (FCA) sul Registro degli Aeromobili Militari. 3. PARTE 3^- DISPOSIZIONI FINALI La presente PT entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione. 5