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News per i Clienti dello studio N.179 del 23 Dicembre 2016 Ai gentili clienti Loro sedi Assegnazione, cessione dei beni di impresa ed estromissione dell imprenditore individuale: è proroga Gentile cliente, la informiamo che con la legge di Bilancio 2017 il legislatore ha prorogato i termini per accedere alla procedura agevolata di assegnazione, cessione e trasformazione dei beni d impresa e di estromissione dei beni dell imprenditore individuale. Come noto, i due regimi sono stati introdotti dalla legge n. 208/2015 per favorire l estromissione di alcuni beni dal regime d impresa e prevedevano, quale scadenza: i) il 30.09.2016 per il perfezionamento delle procedure di assegnazione, cessione e trasformazione agevolate; ii) il 31.05.2016 per il perfezionamento dell estromissione dei beni immobili strumentali dell imprenditore individuale. Con legge di Bilancio 2017 i termini per accedere ai due regimi agevolati sono stati prorogati, rispettivamente, al 30.09.2017 ed al 31.05.2017 per consentire una maggior fruizione del regime agevolato (per l estromissione, però, la proroga si applica solo dal 01.01.2017 al 31.05.2017). Ricordiamo che con la procedura di assegnazione, cessione e trasformazione possono essere oggetto dell agevolazione i beni immobili non strumentali per destinazione (sia terreni che fabbricati) ed i beni mobili iscritti nei pubblici registri non utilizzati quali beni strumentali (fatta eccezione per le partecipazioni in società). Non possono rientrare nell agevolazione sia i beni strumentali per natura, sia i beni patrimoniali utilizzati direttamente per lo svolgimento dell attività (immobili di gallerie commerciali, centri sportivi, villaggi turistici e per il settore agricolo i terreni utilizzati per la coltivazione/allevamento. Con 1

riferimento, invece, all estromissione ad opera dell imprenditore, i beni che possono essere oggetto della misura agevolativa sono i beni immobili strumentali per natura o destinazione. Al riguardo, non possono rientrare nell ambito dell agevolazione i beni ad uso promiscuo ed i beni in leasing, così come i beni merce e patrimoniali. Premessa La legge di Bilancio 2017 ha previsto la proroga di alcuni interventi agevolativi in materia di estromissione dei beni dal regime di impresa. In particolare, nel corso del 2016 sono decorsi i termini di perfezionamento delle procedure: di assegnazione o cessione dei beni della società, oppure di trasformazione della società di gestione, il cui termine scadeva lo scorso 30.09.2016; di estromissione dei beni degli imprenditori, il cui termine scadeva lo corso 31.05.2016. Entrambe le procedure, come noto, prevedevano la possibilità di applicare alle plusvalenze realizzate nella procedure di assegnazione-estromissione con aliquota sostitutiva (in generale, dell 8%). Ora, con i commi 565 e 566 della legge di Bilancio 2017, viene prevista la possibilità di accedere alle medesime procedure agevolate per le operazioni perfezionate dal decorso dei termini previsto dalla legge n. 208/2015 fino al 2017. Nel dettaglio, viene prevista: la proroga della procedura di assegnazione, cessione e trasformazione agevolata fino al prossimo 30.09.2017; la proroga della procedura di estromissione fino al prossimo 31.05.2017 (in particolare, dal 01.01.2017 al 31.05.2017). In entrambi i casi, i versamenti relativi alle procedure potranno essere effettuati entro il 30.11.2017 ed il 16.06.2018. TERMINI PROROGATI Termine ordinario Assegnazioni, cessioni e trasformazioni agevolate: 30.09.2016 Termine prorogato Prorogato al: 30.09.2017 2

Estromissione agevolata dei beni dell imprenditore: 31.05.2016 Prorogato al: 31.05.2017 ASSEGNAZIONE, CESSIONE E TRASFORMAZIONE AGEVOLATA In buona sostanza, le procedure di cessione, assegnazione e trasformazione agevolata consentono di applicare un imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell IRAP del 8% sulle plusvalenze che emergono in capo alla società a seguito delle operazioni (10,5% se la società è risultata non operativa per almeno due periodi d imposta negli ultimi tre) e del 13% sulle riserve in sospensione d imposta, nonché applicare l imposta di registro in misura ridotta del 50% e le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa. Viene prevista, inoltre, la possibilità di assumere, per la determinazione delle plusvalenze, il valore catastale degli immobili in luogo di quello normale. Nel caso di assegnazione, altresì, viene consentita la riduzione del valore dell utile in natura dell importo assoggettato ad imposta sostitutiva. Società Estromissione tramite cessione con applicazione di un aliquota sostitutiva pari al 8% (10,5% per società non operative) Estromissione tramite assegnazione con applicazione di un aliquota sostitutiva pari al 8% (10,5% per società non operative) Estromissione tramite trasformazione della società in società semplice [riservata alle società di gestione] Il bene assegnato costituisce utile in natura per la parte eccedente all importo a cui viene applicata l imposta sostitutiva ATTENZIONE! Si segnala che non viene previsto lo scioglimento obbligatorio della società. Le procedure di estromissione dei beni, quindi, possono fruire dell agevolazione a prescindere che sia estromesso un bene, un complesso di beni o l intero complesso aziendale. La possibilità di accedere all agevolazione non è preclusa nemmeno nel caso in cui la società sia in liquidazione. Con riferimento, invece, ai beni agevolati, possono essere oggetto della misura agevolativa i beni immobili non strumentali per destinazione (sia terreni che fabbricati) ed i beni mobili 3

iscritti nei pubblici registri non utilizzati quali beni strumentali (fatta eccezione per le partecipazioni in società). Non possono rientrare nell agevolazione sia i beni strumentali per natura, sia i beni patrimoniali utilizzati direttamente per lo svolgimento dell attività (immobili di gallerie commerciali, centri sportivi, villaggi turistici e per il settore agricolo i terreni utilizzati per la coltivazione/allevamento ( 1 )). AMBITO OGGETTIVO I BENI Ammessi Beni immobili non strumentali per destinazione. Beni mobili iscritti nei pubblici registri non utilizzati quali beni strumentali. Esclusi Beni strumentali per natura. Beni patrimoniali utilizzati direttamente per lo svolgimento dell attività. Con riferimento alla tassazione in capo alla società, il beneficio fiscale è rappresentato, da una parte, dall applicazione di un imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP, e dall altra dalla determinazione delle plusvalenze assumendo quale valore di riferimento il valore catastale. Si deve rilevare, inoltre, la possibilità di applicare un aliquota sostitutiva sulle riserve in sospensione d imposta annullate a seguito dell assegnazione ai soci. Analizzando le varie ipotesi agevolate, si segnala che: nell ipotesi di assegnazione di un bene, mentre il regime ordinario prevede l assegnazione sulla base del valore normale (meno il costo fiscalmente riconosciuto), il regime agevolato consente l assegnazione sulla base del valore normale o catastale (meno il costo fiscalmente riconosciuto). Al maggior valore determinato dall assegnazione si applica l imposta sostitutiva dell 8% (10,5% per le società non operative); nell ipotesi di cessione di un bene, mentre il regime ordinario prevede l assegnazione sulla base del corrispettivo (meno il costo fiscalmente riconosciuto), il regime agevolato consente l assegnazione sulla base del valore maggiore tra il corrispettivo e quello normale o catastale (meno il costo fiscalmente riconosciuto). Al maggior valore determinato dalla cessione si applica l imposta sostitutiva dell 8% (10,5% per le società non operative); 1 Il medesimo principio vale anche per i beni mobili registrati: non possono essere quindi agevolati le auto per le attività di noleggio, aeromobili e imbarcazioni delle scuole di addestramento e così via. 4

nell ipotesi di trasformazione della società, mentre il regime ordinario prevede l assegnazione sulla base del valore normale (meno il costo fiscalmente riconosciuto), il regime agevolato consente l assegnazione sulla base del valore normale o catastale (meno il costo fiscalmente riconosciuto). Al maggior valore determinato dalla cessione si applica l imposta sostitutiva dell 8% (10,5% per le società non operative); E possibile attestarsi su un valore intermedio compreso tra il valore catastale ed il valore normale e determinare scelte diverse per ogni singolo bene estratto dall impresa. Potrà quindi verificarsi, a titolo esemplificativo, che un bene venga assegnato per il suo valore normale, mentre un altro venga assegnato con applicazione del valore catastale, e così via. Nella sopra menzionata ipotesi di cessione della nuda proprietà al socio titolare di diritto reale, il valore di assegnazione deve essere calcolato sottraendo al valore della piena proprietà (normale/catastale) il valore del diritto reale calcolato sulla base del valore normale/catastale (in ogni caso confrontato con il valore fiscale). Nel caso in cui il valore fiscale sia più alto del valore di assegnazione, non si applicherà alcuna imposta sostitutiva all assegnazione e la relativa minusvalenza non è deducibile dal reddito. ALIQUOTA D IMPOSTA SOSTITUTIVA (IRPEF-IRES-IRAP) Società operativa 8% Società non operativa 10,5% Riserva in sospensione d imposta 13% In materia di determinazione della plusvalenza sulla base del valore catastale, è facoltà del contribuente determinare il valore del bene in una qualsiasi misura compresa nel valore minimo del valore catastale, e quello massimo valore normale. Con riferimento alla determinazione catastale, occorre considerare il reddito dominicale dei terreni moltiplicato per 75. A tale somma si deve applicare una rivalutazione del 25%. Per quanto concerne il valore degli immobili, invece, si deve considerare la rendita catastale moltiplicata per 100, rivalutata del 5

5% e rivalutata ulteriormente del 20% o del 40% nel caso in cui il fabbricato sia iscritto nella categoria B. La proroga Con riferimento a tali procedure, la legge di Bilancio 2017 stabilisce che le disposizioni introdotte originariamente dalla legge n. 208/2015 si applicano anche alle procedure perfezionate successivamente al 30.09.2016 ed entro il 30.09.2017. In questo casi i versamenti rateali dell imposta sostitutiva devono essere effettuati nel rispetto delle seguenti scadenze: entro il 30.11.2017 per il 60% dell imposta sostitutiva; entro il 16.06.2018 per il 40% dell imposta sostitutiva. LA PROROGA Termine per il perfezionamento delle operazioni 30.09.2017 Termini per il versamento dell imposta sostitutiva 60% dell imposta: 30.11.2017 40% dell imposta: 16.06.2018 ESTROMISSIONE DEI BENI DELL IMPRENDITORE In buona sostanza, la procedura di estromissione dal regime d impresa consente di: applicare un imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell IRAP del 8% sulle plusvalenze che emergono a seguito dell operazione di estromissione; assumere, per la determinazione delle plusvalenze, il valore catastale degli immobili in luogo di quello normale. 6

Società Estromissione al valore normale con applicazione di un aliquota sostitutiva pari al 8% Estromissione al valore catastale con applicazione di un aliquota sostitutiva pari al 8% Con riferimento alle condizioni per l applicazione dell agevolazione, la procedura di estromissione necessita della verifica di alcune condizioni di carattere soggettivo ed oggettivo, sia in capo all imprenditore, sia in capo all oggetto dell agevolazione. Regime d impresa Estromissione di un bene ammesso all agevolazione Assegnazione all imprenditore Con riferimento ai soggetti interessati, la procedura di estromissione agevolata è rivolta solo ed esclusivamente agli imprenditori individuali (indipendentemente dal regime contabile adottato). Rimangono esclusi dall agevolazione, quindi, gli esercenti arti e professioni, così come le società di ogni genere. Con riferimento, invece, ai beni agevolati, possono essere oggetto della misura agevolativa i beni immobili strumentali per natura o destinazione. Al riguardo, non possono rientrare 7

nell ambito dell agevolazione i beni ad uso promiscuo ed i beni in leasing, così come i beni merce e patrimoniali. OSSERVA Si considerano immobili strumentali per destinazione i terreni ed i fabbricati utilizzati in modo esclusivo per l esercizio dell impresa da parte del possessore. Per tale tipologia di immobili non assume alcun rilievo la categoria catastale di appartenenza: può darsi, quindi, che un immobile ad uso abitativo possa essere assoggettato all agevolazione nel caso in cui abbia concreta destinazione strumentale rispetto allo svolgimento dell attività d impresa. Rientrano nella definizione di immobili strumentali per destinazione, inoltre, i beni che abbiano come unica destinazione quella di essere direttamente impiegati nell espletamento di attività imprenditoriale. In questo caso, però, la locazione dell immobile a terzi esclude il vincolo esclusivo di strumentalità, che invece può essere comunque riconosciuto con riferimento ai beni strumentali per natura. Sull argomento, la FNC ricorda la pronuncia della Corte di Cassazione n. 6378/1991, si sensi della quale gli immobili affittati a terzi rientrano nella categoria degli immobili strumentali per destinazione qualora abbiano come unica destinazione quella di essere direttamente impiegati nell espletamento di attività tipicamente imprenditoriali si da non essere idonei a produrre un reddito autonomo rispetto a quello del complesso aziendale in cui sono inseriti. Ai sensi dell articolo 43 TUIR si considerano strumentali per natura i beni che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di un utilizzazione diversa senza radicali trasformazioni. Rientrano in tale categoria i beni censiti in catasto nelle categorie B, C, D, E o nella categoria A/10 (la cui destinazione risulti da titolo edilizio). Come anticipato sopra, in questo caso la strumentalità del bene non viene meno nemmeno nel caso di locazione dell immobile. Il regime agevolato si applica nel caso in cui gli immobili strumentali siano indicati nell inventario di cui all articolo 2217 cc oppure, per le imprese in contabilità semplificata, nel registro dei beni ammortizzabili o nel registro IVA acquisti. Relativamente alla sussistenza della condizione richiesta, però, si deve segnalare un problema di diritto intertemporale. 8

Quanto appena esposto rispetto all indicazione nell inventario dei beni per il riconoscimento della strumentalità del bene non è richiesto per i beni acquistati prima del 01.01.1992, che corrisponde alla data di entrata in vigore della legge n. 413/91 (con cui, appunto, viene richiesta l indicazione nell inventario del bene). SCHEMA RIEPILOGATIVO Soggetti agevolati Solo ed esclusivamente imprenditori individuali, con esclusione quindi di esercenti arti e professioni e società. Immobili agevolati Immobili strumentali per natura (anche se locato o concesso in uso a terzi). Immobili strumentali per destinazione (solo se utilizzato direttamente ed esclusivamente per l esercizio dell impresa). Analizzando le ipotesi agevolate, si segnala che: l imprenditore individuale può estromettere un immobile strumentale dal regime d impresa adottando il valore normale del bene. Alla plusvalenza data dalla differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e il valore normale dell immobile si applica l imposta sostitutiva dell 8%; l imprenditore individuale può estromettere un immobile strumentale dal regime d impresa adottando il valore catastale del bene. Alla plusvalenza data dalla differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e il valore catastale dell immobile si applica l imposta sostitutiva dell 8%; l imprenditore può estromettere un bene attestandosi su un valore intermedio tra i precedenti. Con riferimento all aliquota applicabile, a differenza di quanto previsto in materia di assegnazione agevolata dei beni, viene prevista una sola aliquota dell 8% applicabile a tutte le ipotesi di applicazione dell estromissione. In materia di determinazione della plusvalenza sulla base del valore catastale, si deve precisare che è facoltà del contribuente determinare il valore del bene in una qualsiasi misura compresa 9

nel valore minimo del valore catastale, e quello massimo valore normale. Con riferimento alla determinazione catastale, occorre considerare il reddito dominicale dei terreni moltiplicato per 75. A tale somma si deve applicare una rivalutazione del 25%. Per quanto concerne il valore degli immobili, invece, si deve considerare la rendita catastale moltiplicata per 100, rivalutata del 5% e rivalutata ulteriormente del 20% o del 40% nel caso in cui il fabbricato sia iscritto nella categoria B. La proroga Con riferimento a tale procedura, la legge di Bilancio 2017 stabilisce che le disposizioni introdotte dalla legge n. 208/2015 si applicano anche alle procedure perfezionate dal 01.01.2017 al 31.05.2017, a condizione che i beni interessati siano posseduti alla data del 31.10.2016 Anche in questo caso i versamenti rateali dell imposta sostitutiva devono essere effettuati nel rispetto delle seguenti scadenze: entro il 30.11.2017 per il 60% dell imposta sostitutiva; entro il 16.06.2018 per il 40% dell imposta sostitutiva. LA PROROGA Termine per il perfezionamento delle Termini per il versamento dell imposta operazioni sostitutiva Dal 01.01.2017 al 31.05.2017 60% dell imposta: 30.11.2017 40% dell imposta: 16.06.2018 Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti 10

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