SISTEMA DI ALLERTA ALIMENTARE i doveri degli operatori e i compiti delle autorita MANTOVA 11 giugno 2009
REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002 DEL 28.01.2002 Stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare
SISTEMA RAPIDO DI ALLERTA (RASFF) art.50 REG.178/2002 E istituito sotto forma di rete, un sistema di allarme rapido per la notificazione di un rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto a alimenti o mangimi. A esso partecipano gli Stati membri, la commissione e l Autorità. Gli stati membri, la commissione e l autorità designano ciascuno un punto di contatto, che è membro della rete. La commissione è responsabile della gestione della rete.
RASFF (RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED)
MINISTERO DELLA SALUTE punto di contatto nazionale (ufficio VIII della DG SAN) www.ministerosalute.it temi> alimenti e sanità animale> sicurezza alimentare>sistema di allerta comunitario: relazioni annuali/trimestrali linee guida modulistica
REGIONE LOMBARDIA Istituzione di un unico PUNTO DI CONTATTO REGIONALE per tutti gli alimenti e per i mangimi Casella di posta elettronica dedicata Gestione tramite sistema informativo allerta alimenti www.regione.lombardia.it > settori e politiche>sanità>veterinaria>sicurezza degli alimenti di origine animale
ASL DELLA LOMBARDIA Punto di contatto unico per i due Dipartimenti di Prevenzione medico e veterinario delle ASL Unico indirizzo di posta elettronica Individuazione di uno o più referenti
FLUSSI INFORMATIVI NAZIONALI punto di contatto ASL punto di contatto ASL punto di contatto regione lombardia punto di contatto altre regioni punto di contatto ministero commissione europea
COMMISSIONE EUROPEA SANCO-RASFF punto di contatto della Comunità http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/reports/ Allerte notificate per settimana: Data di notifica Stato notificante N. ref (2009.0123) Motivo della notifica (pericolo e sua concentrazione, provenienza) Tipo di controllo (c. ufficiale, autocontrollo, reclami) Status (della distribuzione, azioni intraprese) Relazioni annuali
NORMATIVA VIGENTE
PRINCIPALI NOVITA INTRODOTTE DAL Reg. 178/2002 Rafforza il concetto di filiera considerando la produzione alimentare un unico processo Attribuisce agli operatori la responsabilità di garantire la conformità degli alimenti Fissa gli obiettivi lasciando libertà di scelta sugli strumenti per realizzarli Precisa il ruolo delle Autorità di controllo Obbliga gli operatori a ritirare gli alimenti/mangimi risultati non conformi ai requisiti di sicurezza
REG. 178/2002 ART. 14 REQUISITI DI SICUREZZA DEGLI ALIMENTI Gli alimenti a rischio non possono essere immessi sul mercato, sono a rischio se: sono dannosi per la salute sono inadatti al consumo umano Prendendo in considerazione 1. le condizioni d uso normali dell alimento 2. le informazioni messe a disposizioni (etichette o altre informazioni generalmente accessibili al consumatore)
ALIMENTO DANNOSO (art.14) Probabili effetti immediati e/o a breve termine, e/o a lungo termine sulla salute della persona e su quella dei discendenti Probabili effetti tossici cumulativi Sensibilità di una specifica categoria di consumatori, se destinato a essa
ALIMENTO INADATTO (art.14) Inaccettabile per il consumo umano secondo l uso previsto, in seguito a contaminazione dovuta a materiale estraneo o ad altri motivi, o in seguito a putrefazione, deterioramento o decomposizione.
CONCETTO DI LOTTO/PARTITA (art.14) Se un alimento a rischio fa parte di una partita, lotto o consegna di alimenti della stessa classe o descrizione, si presume che tutti gli alimenti contenuti in quella partita, lotto o consegna siano a rischio a meno che, a seguito di una valutazione approfondita, risulti infondato ritenere che il resto della partita, lotto o consegna sia a rischio
CONFORMITA ALLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA (art.14) Gli alimenti conformi a specifiche disposizioni comunitarie riguardanti la sicurezza alimentare sono considerati sicuri in relazione agli aspetti disciplinati dalle medesime Questo può non valere se vi siano motivi di sospettare che nonostante detta conformità l alimento sia a rischio
CONFORMITA ALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE (art.14) In assenza di specifiche disposizioni comunitarie, un alimento è considerato sicuro se è conforme alle specifiche disposizioni della legislazione alimentare nazionale purchè tali disposizioni siano formulate e applicate nel rispetto del trattato, in particolare degli articoli 28 e 30 del medesimo
REGOLAMENTO N. 2073/2005 criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari art.7 c.2 Qualora i risultati delle prove destinate a verificare il rispetto dei criteri di cui all allegato I, capitolo I (sicurezza alimentare) siano insoddisfacenti, il prodotto o la partita di prodotti alimentari sono ritirati o richiamati conformemente all art. 19 del reg. 178/2002. Tuttavia i prodotti immessi sul mercato, ma non a livello di vendita al dettaglio, che non soddisfano i criteri di sicurezza alimentare possono essere sottoposti a ulteriore trasformazione mediante un trattamento che elimini il rischio in questione; tale trattamento può essere effettuato solo da operatori del settore alimentare diversi dai venditori al dettaglio.
REG. 178/2002 ART. 17 OBBLIGHI Spetta agli operatori del settore alimentare soddisfare le disposizioni legislative e verificarne l applicazione (primaria responsabilità legale) Spetta agli stati membri controllare e verificare il rispetto delle disposizioni legislative da parte degli operatori del settore alimentare tramite un sistema ufficiale di controllo
REG. 178/2002 ART. 18 RINTRACCIABILITA Gli operatori del settore alimentare devono: Individuare chi abbia fornito loro un alimento/sostanza (legame fornitore-prodotto) Individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti (legame cliente-prodotto) Disporre di sistemi/procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti le informazioni
RINTRACCIABILITA - OBIETTIVO La rintracciabilità ha l obiettivo di assicurare che possano essere effettuati ritiri o richiami mirati e accurati evitando così disagi più estesi e ingiustificati e che sia fornita, a operatori e consumatori, una adeguata informazione (p. 28 dei considerando) Il livello di dettaglio della rintracciabilità interna è scelto dall operatore
RINTRACCIABILITA - AUTOCONTROLLO Le disposizioni concernenti l obbligo della rintracciabilità/ritiro costituiscono a tutti gli effetti una integrazione delle procedure di gestione del rischio sanitario Sono quindi da inserire nel piano di autocontrollo basato sui principi dell HACCP
RINTRACCIABILITA (linee guida comunitarie) Tipi di informazioni da conservare Nome, indirizzo del fornitore, natura del prodotto fornito Nome, indirizzo del cliente, natura del prodotto consegnato a quel cliente Data della transazione Lotto Volume/quantità Descrizione più dettagliata del prodotto
RINTRACCIABILITA (accordo stato-regioni del 28/07/2005 e decreto DG Sanità n. 13018 del 05.11.2007) Tempi di conservazione delle registrazioni 3 mesi per i prodotti freschi 6 mesi successivi alla data di conservazione consigliata per i prodotti da consumarsi entro il.. 12 mesi successivi alla data di conservazione consigliata per i prodotti da consumarsi preferibilmente entro.. 2 anni successivi per i prodotti per i quali non è previsto il TMC
PROVVEDIMENTI Prescrivere adeguamenti Sanzioni per il mancato rispetto dell art. 18 del Reg. 178/2002 previste dal d.lgs. 190/2006
D.LGS. 5 APRILE 2006 N. 190 disciplina sanzionatoria per le violazioni del reg. (CE) 178/2002 Art. 2 non adempimento agli obblighi di cui all art.18 rintracciabilità Sanzione da 750 a 4.500
REG. 178/2002 ART. 19 RITIRO/RICHIAMO Se un operatore del settore alimentare ritiene o abbia motivo di ritenere che un alimento, non più sotto il suo controllo immediato, non sia conforme ai requisiti di sicurezza deve: Avviare immediatamente le procedure di ritiro Avvisare l autorità competente Collaborare con l autorità competente e con gli altri operatori economici (informare il proprio fornitore) Se può essere arrivato al consumatore, informarlo
RITIRO Dalla direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti: RITIRO significa qualsiasi misura finalizzata a prevenire la distribuzione, l esposizione o l offerta di un prodotto pericoloso per il consumatore
REG. 178/2002 ART. 19 RITIRO/RICHIAMO Quando il prodotto può aver raggiunto il consumatore l operatore deve: Informare il consumatore delle ragioni del ritiro Richiamare i prodotti forniti (ritorno) quando altre misure non sono sufficienti a raggiungere un alto livello di protezione della salute
D.LGS. 5 APRILE 2006 N. 190 disciplina sanzionatoria per le violazioni del reg. (CE) 178/2002 Art. 3 non adempimento degli obblighi di cui agli artt. 19 e 20 relativi al ritiro 1. Non attivazione procedure di ritiro: sanzione da 3.000 a 18.000 2. Mancata informazione all autorità competente, pur avendo attivato il ritiro: sanzione da 500 a 3.000 3. Mancata fornitura alle autorità competenti di notizie o collaborazione richieste: sanzione da 2.000 a 12.000
D.LGS. 5 APRILE 2006 N. 190 disciplina sanzionatoria per le violazioni del reg. (CE) 178/2002 Art. 4 non adempimento degli obblighi di cui agli artt. 19 e 20 nei confronti dei consumatori 1. Se il prodotto non conforme è pervenuto al consumatore, mancata informazione del consumatore circa i motivi del ritiro: sanzione da 2.000 a 12.000
D.LGS. 5 APRILE 2006 N. 190 disciplina sanzionatoria per le violazioni del reg. (CE) 178/2002 Art. 5 non adempimento degli obblighi di cui agli artt. 19 e 20 degli operatori della vendita al dettaglio o distribuzione che non incidono sul confezionamento, sull etichettatura, sulla sicurezza o sull integrità dell alimento 1. Se non avviano procedure per il ritiro dei prodotti non conformi: sanzione da 500 a 3.000 2. La stessa sanzione si applica se gli stessi operatori non attuano gi interventi predisposti dai produttori/. e dalle autorità competenti ai fini del ritiro o del richiamo
INTESA STATO-REGIONI DEL 13.11.2008 linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano Sostituisce le precedenti intese del 2005 (alimenti) e del 2007 (mangimi) In corso di recepimento da parte di Regione Lombardia
DISPOSIZIONI DELLA REGIONE LOMBARDIA
APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 17, 18, 19, 20 DEL REGOLAMENTO 178/2002 (dal 2005) Indicazioni fornite con Decreto DG Sanità n. 5851 del 20.04.2005 PRIMA PARTE Linee guida comunitarie all applicazione degli articoli 11, 12, 16, 17, 18, 19 e 20 del Reg. 178/2002/CE SECONDA PARTE Controllo ufficiale della autorità sanitaria Nuove linee guida con Decreto DG Sanità n. 13018 del 05.11.2007
VERIFICHE DELLE PROCEDURE PER LA RINTRACCIABILITA E PER IL RITIRO/RICHIAMO RESPONSABILITÀ PRIMARIA DEGLI OPERATORI (art. 18 c. 2) Verificare nel piano di autocontrollo La presenza delle procedure per l individuazione di: Tutti i fornitori delle materia prime Tutti i destinatari dei prodotti finiti La presenza delle procedure che consentono il ritiro /richiamo
VERIFICHE DELLA DOCUMENTAZIONE Descrizione degli obiettivi Attribuzione delle responsabilità Descrizione dettagliate delle procedure Registrazioni che derivano dalla applicazione delle procedure
VERIFICHE DELLE PROCEDURE Consentono di individuare tutti i quantitativi del prodotto e i lotti-partite e consegne che contengono o potrebbero contenere il prodotto non conforme Consentono di individuare tutti i destinatari del prodotto Prevedono le modalità di informazione dei destinatari del prodotto Prevedono le modalità di documentazione delle azioni intraprese Consentono di individuare, per le attività di vendita al dettaglio e somministrazione, il prodotto e bloccarne la vendita
VERIFICHE SUL RITIRO/RICHIAMO DI PRODOTTI Verificare l immediato avvio delle procedure di ritiro da parte dell operatore secondo le procedure previste Acquisire la rete commerciale del prodotto Verificare l effettivo ritiro dal commercio presso tutti i clienti aventi sede nel territorio di competenza e a campione presso quelli che svolgono attività di vendita o di somministrazione diretta al consumatore finale
CRITERI DI CAMPIONAMENTO Gravità del rischio Periodo di vita commerciale del prodotto Ampiezza della rete di commercializzazione LA DECISIONE SPETTA ALLA ASL
RISCONTRO DI NC: PROVVEDIMENTI Azioni sostitutive ai fini della tutela della salute pubblica Prescrizioni ai sensi dell art.54 del Reg. 882/2004 Sanzioni per il mancato rispetto degli artt. 19 e 20 del Reg. 178/2002 secondo quanto previsto dal d.lgs. 190/2006
RITIRO NON SEQUESTRO D.lgs 155/97: il prodotto ritirato dal mercato deve rimanere sotto la sorveglianza e la responsabilità dell autorità sanitaria = autorità sanitaria sequestra Reg. 178/2002 : la responsabilità è dell operatore = autorità sanitaria verifica il ritiro Verificare l immediato avvio delle procedure di ritiro secondo le procedure previste Verificare la gestione del prodotto ritirato
INDICAZIONI PER L ATTUAZIONE DELL ART. 19 DEL REG. 178/2002 : COMUNICAZIONE AL CONSUMATORE DEL RITIRO E EVENTUALE RICHIAMO (Decreto n. 1835 del 21.02.2006) Quando l alimento non conforme è arrivato al consumatore l operatore informa i consumatori del motivo del ritiro e, se necessario richiama i prodotti forniti QUANDO: si individua una situazione di grave rischio COSA: informazioni per individuare le unità di vendita + motivazioni e istruzioni su cosa fare CHI: proprietario del marchio COME: individuare i mezzi in funzione dell obiettivo A CHI: consumatori esposti AZIONI DI SUPPORTO: comunicazioni a cura della Regione
OBIETTIVO DELLA AUTORITA SANITARIA Garantire l efficacia dei sistemi di rintracciabilità e di ritiro: in fase di vigilanza verificare i sistemi di rintracciabilità e ritiro in casi di allerta verificare sia l assenza del prodotto sul mercato che la funzionalità del sistema di rintracciabilità e di ritiro degli operatori
RITIRO: OCCASIONE DI VERIFICA DELLA FUNZIONALITA DEL SISTEMA I controlli devono riguardare sia il prodotto sia il sistema di ritiro Il sistema informativo allerta alimenti prevede Esito verifiche sul prodotto oggetto di ritiro Esito verifiche sulle procedure di ritiro
VERIFICHE SUL PRODOTTO OGGETTO DI RITIRO ritirato accantonato per il ritiro ulteriormente distribuito (nuova procedura) venduto al consumatore finale sequestrato perché in vendita
VERIFICHE SULLE PROCEDURE DI RITIRO Il ritiro è stato correttamente effettuato Il ritiro non è stato correttamente effettuato La ditta fornitrice non ha attivato la procedura di ritiro La ditta cliente non ha ricevuto informazioni per il ritiro La ditta cliente ha ricevuto informazioni non pertinenti L indirizzo del cliente non è corretto
ALCUNI DATI
CASI DI ALLERTA PER ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE FONTE DELLE INFORMAZIONI 200 150 100 50 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 ASL LOMBARDIA ALTRE REGIONI PIF/UV A C U.E.
NUMERO SEGNALAZIONI PER TIPO PRODOTTO ANNI 2006 2007 2008 Alimenti 294 240 296 Mangimi 25 17 13 TOTALE 319 257 309
NUMERO SEGNALAZIONI PER ORIGINE - ANNO 2008 Dipartimenti di prevenzione ASL lombarde 116 Altre Regioni 126 Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche 1 sociali (UVAC, USMAF, PIF, NAS) CE 66 di cui per segnalazione degli OSA (autocontrollo) 18
N. CASI SEGNALATI PER TIPOLOGIA DI PRODOTTO (alimenti di o.a.) Prodotti a base di carne 57 Pesce fresco e trasformato 39 Carne e preparazioni di carne 37 Latte e derivati 24 Molluschi 17 Crostacei 7 Miele 4 Uova e prodotti d uovo 1
N. CASI SEGNALATI PER TIPOLOGIA DI PRODOTTO (alimenti di non di o.a.) Cereali farine e pasta 24 Frutta verdura e funghi 19 Bevande e infusi 14 Conserve confetture dolciumi cioccolato 12 Prodotti di gastronomia 7 Alimentazione particolare 6 Frutta secca 5 Zuppe brodi salse 4
N. CASI SEGNALATI PER TIPOLOGIA DI PRODOTTO Grassi e oli 3 Erbe e spezie 2 Gelati 1 Materiali a contatto con alimenti 12 Mangimi 13
N. CASI PER RISCHI MICROBIOLOGICI biotossine algali 5 enterobatteriacee 1 escherichia coli 8 escherichia coli O157 H7 1 enterotossina stafilococcica 1 istamina 10 listeria monocytogenes 37 muffe/lieviti 8 parassiti 20 salmonella 40 yersinia enterocolitica 1 virus (epatite A) 1
N. CASI PER ADDITIVI E AROMI ALIMENTARI aromi non consentiti 1 additivi non consentiti 2 coloranti non consentiti 1 coloranti > limite 2 nitrati > limite 4 solfiti/anidride solforosa > limite 7
N. CASI PER METALLI PESANTI cadmio 5 mercurio 15 piombo 5
N. CASI PER MICOTOSSINE aflatossine 9 deossinivalenolo 2 fumonisina 1 patulina 1
N. CASI PER ALTRI RISCHI CHIMICI residui di farmaci veterinari 13 residui di pesticidi 10 materiali a contatto migrazione di ammine aromatiche 4 migrazione di colorante 1 migrazione di formaldeide 3 migrazione di ftalati 2 migrazione di metalli pesanti 1 corpi estranei insetti/roditori 8 altri corpi estranei 6
N. CASI PER ALTRI RISCHI alterazioni organolettiche 9 sostanze estranee 2 contraffazione/adulterazione 1 commercio illegale 4 diossina/pcb 22 etichettatura non corretta 14 iodio> limite 2 melamina 7 olii minerali 3 rame > limite 2 materiale specifico a rischio 1 OGM 3 insudiciamento 1 sostanze non autorizzate 4
NOTIFICHE DI ALLERTA (anno 2008)
ORIGINE DEI PRODOTTI (2008)
CONTAMINANTI MICROBIOLOGICI (2008)
CONTAMINANTI CHIMICI (2008)
ALTRE IRREGOLARITA (2008)
CATEGORIE PRODOTTI (2008)
CONFRONTO TRA 2007-20008
FONTE DELLE NOTIFICHE NAZIONALI
REGIONI DI ORIGINE DEI PRODOTTI
TIPOLOGIA DEI PRODOTTI NAZIONALI
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER I PRODOTTI NAZIONALI
ANALISI DEL RISCHIO
REGOLAMENTO 178/2002 - PRINCIPI Le misure adottate devono basarsi generalmente sulla analisi del rischio Quando la legislazione alimentare è intesa a ridurre, eliminare o evitare un rischio per la salute l analisi del rischio fornisce una metodologia sistematica per definire provvedimenti o altri interventi efficaci proporzionati e mirati
ANALISI DEL RISCHIO Processo costruito su 3 componenti VALUTAZIONE DEL RISCHIO GESTIONE DEL RISCHIO COMUNICAZIONE DEL RISCHIO
CHI FA LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO? Affinchè vi sia un clima di fiducia nel fondamento scientifico della legislazione alimentare la valutazione del rischio deve essere svolta in modo indipendente obiettivo e trasparente ed essere basata sulle informazioni e sui dati scientifici disponibili
REG. 178/2002 ANALISI DEL RISCHIO (art.6) la legislazione alimentare si basa sulla analisi del rischio.. La valutazione del rischio si basa sugli elementi scientifici a disposizione ed è svolta in modo indipendente, obiettivo e trasparente La gestione del rischio tiene conto dei risultati della valutazione del rischio e in particolare del parere dell EFSA e del principio di precauzione
Reg. 178/2002 PRINCIPIO DI PRECAUZIONE (art. 7) Qualora venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione d incertezza sul piano scientifico possono essere adottate le misure provvisorie di gestione del rischio Le misure sono proporzionate e prevedono le sole restrizioni al commercio che siano necessarie per raggiungere il livello elevato di tutela della salute Tali misure sono riesaminate entro un periodo di tempo ragionevole