INDICE Principali abbreviazioni 17 INTRODUZIONE 1. La violazione dei diritti basilari dei lavoratori come fenomeno globale 19 2. Le principali questioni giuridiche oggetto di questo studio 27 PARTE PRIMA NATURA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DEI LAVORATORI CAPITOLO PRIMO LA TUTELA DEI DIRITTI DEI LAVORATORI NEL DIRITTO PATTIZIO E NEL DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALE 1. I diritti fondamentali dei lavoratori distinti dagli altri diritti sociali 35 2. La tutela dei singoli diritti nelle principali convenzioni internazionali 42 3. La tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori nel diritto consuetudinario 62 4. Segue: Insufficienza delle disposizioni convenzionali come fatti-prova dell esistenza di norme consuetudinarie 62 5. Segue: La formazione delle norme consuetudinarie e il diverso ruolo riconosciuto alla prassi e all opinio juris nella rilevazione della loro esistenza 66 6. Natura consuetudinaria della norma che vieta il lavoro forzato, incluso il lavoro minorile praticato in forme estreme 74 7. Segue: Il lavoro forzato e le forme estreme di lavoro minorile come moderne pratiche di schiavitù 80
10 INDICE 8. Inesistenza di una norma consuetudinaria di portata generale sul diritto di associazione sindacale 86 9. Segue: Possibile formazione di una norma consuetudinaria sul diritto di associazione sindacale nell ambito dell OIL 95 10. Natura consuetudinaria della norma che riconosce il diritto a non essere discriminato in ambito lavorativo 97 11. Segue: L esatto contenuto della norma consuetudinaria che vieta la discriminazione (anche) in ambito lavorativo: il divieto di discriminazioni arbitrarie 101 12. Carattere imperativo di alcune norme sui diritti fondamentali dei lavoratori e natura erga omnes degli obblighi da esse prodotti 103 PARTE SECONDA IL POSSIBILE RUOLO DEGLI ORGANI DELL OMC NELLA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DEI LAVORATORI Considerazioni introduttive alla Parte Seconda 119 CAPITOLO SECONDO SULLA POSSIBILITÀ DI COORDINARE LE NORME SUL LIBERO SCAMBIO DI MERCI E LE NORME A TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DEI LAVORATORI AVVALENDOSI DEL DIRITTO OMC SEZIONE I LE ECCEZIONI CONTEMPLATE DALL ART. XX DEL GATT 1. Premessa: i principali problemi sollevati dall art. XX del GATT 129 2. Sull applicazione dell art. 31, par. 3, lett. c), della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati per determinare il contenuto delle clausole di deroga 132 3. Segue: Possibilità di superare i problemi posti dall utilizzo dell art. 31, par. 3, lett. c), nel caso delle norme sui diritti sociali fondamentali 136 4. Segue: Il rinnovato interesse per l art. 31, par. 3, lett. c) 140 5. Segue: Conseguenze sull interpretazione delle eccezioni generali di cui all art. XX 144
INDICE 11 6. La disposizione che autorizza deroghe necessarie a proteggere la morale pubblica 147 7. La disposizione che autorizza deroghe necessarie a proteggere la salute e la vita degli individui 149 8. La disposizione che autorizza deroghe relative ai prodotti fabbricati impiegando lavoro carcerario 153 9. Il ricorso da parte degli organi OMC a norme esterne al diritto OMC per chiarire il significato delle espressioni contenute nell art. XX 154 10. La posizione degli organi OMC in tema di efficacia extragiurisdizionale delle misure consentite dall art. XX 159 11. L interpretazione dell Accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie sulla base del diritto esterno nel caso CE-Prodotti biotecnologici: conseguenze sull interpretazione dell art. XX 168 12. L interpretazione, da parte degli organi OMC, delle condizioni poste dall art. XX 176 13. Segue: La condizione per cui le misure devono essere necessarie al perseguimento di finalità pubbliche 177 14. Segue: Il requisito per cui le misure devono essere relative al perseguimento di finalità pubbliche 184 15. Segue: L interpretazione delle condizioni previste nella parte introduttiva dell art. XX 187 16. Conclusioni 193 SEZIONE II L ECCEZIONE CONTEMPLATA DALL ART. IX DELL ACCORDO ISTITUTIVO DELL OMC 17. L autorizzazione della Conferenza dei ministri o del Consiglio generale a derogare agli accordi contemplati prevista dall art. IX, paragrafi 3 e 4, dell Accordo istitutivo dell OMC 195 18. Segue: Circostanze eccezionali dovute a difficoltà economiche 198 19. Segue: Circostanze eccezionali dovute al sottosviluppo 199 20. Segue: Circostanze eccezionali di natura non economica 199 21. Segue: Considerazioni conclusive 204
12 INDICE SEZIONE III LE NOZIONI DI PRODOTTO SIMILE E DI TRATTAMENTO NON MENO FAVOREVOLE CONTEMPLATE DAGLI ARTICOLI I E III DEL GATT 22. L ampliamento della nozione di prodotto simile in modo da includervi, oltre alle caratteristiche del prodotto finale, i processi produttivi utilizzati 206 23. Portata dell obbligo di garantire ai prodotti importati simili a quelli nazionali un trattamento non meno favorevole 214 SEZIONE IV CONCLUSIONI 24. Progressi e limiti degli organi OMC nell interpretazione degli accordi contemplati 217 25. Costituzionalizzare i diritti umani in ambito OMC sul modello comunitario o usare gli strumenti giuridici che il diritto OMC già offre? 219 CAPITOLO TERZO SULLA POSSIBILITÀ DI DISAPPLICARE IL DIRITTO OMC AL FINE DI TUTELARE I DIRITTI FONDAMENTALI DEI LAVORATORI 1. Considerazioni introduttive 223 SEZIONE I NORME CHE POTREBBERO GIUSTIFICARE LA MANCATA APPLICAZIONE DEL DIRITTO OMC 2. La norma consuetudinaria che consente il ricorso alle contromisure in caso di violazione di obblighi erga omnes da parte degli Stati diversi dagli Stati lesi : una questione non risolta dalla Commissione del diritto internazionale 228 3. Segue: Casi della prassi non analizzati dalla Commissione del diritto internazionale che confermano l esistenza di tale norma 237 4. La norma consuetudinaria che obbliga a non fornire assistenza all autore di violazioni gravi di norme imperative 246 5. Decisioni e raccomandazioni di organizzazioni internazionali che richiedono l adozione di misure commerciali restrittive verso Stati membri 248
INDICE 13 SEZIONE II UN PRIMO OSTACOLO ALLA DISAPPLICAZIONE DEL DIRITTO OMC: LA PRESUNTA NATURA SELF-CONTAINED DEL DIRITTO OMC 6. Il dibattito sull esistenza di regimi self-contained e sulla natura self-contained di norme secondarie pattizie 251 7. Motivi per i quali né il diritto OMC può essere considerato un self-contained regime né le norme secondarie previste dall Intesa possono dirsi autosufficienti 256 SEZIONE III UN SECONDO OSTACOLO: L INCOMPETENZA DEGLI ORGANI DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE OMC AD APPLICARE NORME NON APPARTENENTI AGLI ACCORDI CONTEMPLATI 8. La questione della competenza degli organi di soluzione delle controversie OMC ad applicare diritto esterno alla luce dell Intesa: il significato dell art. 7 262 9. Segue: Il significato degli articoli 3, par. 2, e 11 dell Intesa 265 10. Valutazione critica delle tesi esposte 266 11. L applicazione in via incidentale di norme giuridiche diverse dagli accordi OMC 268 12. Segue: L applicazione incidentale del diritto esterno agli accordi OMC per risolvere questioni pregiudiziali alla controversia commerciale non trasforma gli organi OMC in giudici di altre controversie 269 13. La prassi OMC: casi nei quali gli organi di soluzione delle controversie hanno applicato diritto esterno agli accordi contemplati 272 14. Considerazioni conclusive 280 SEZIONE IV LA DISAPPLICAZIONE DEL DIRITTO OMC SULLA BASE DI NORME SECONDARIE DI NATURA CONSUETUDINARIA RIGUARDANTI LE CONDIZIONI DEL VERIFICARSI DELL ILLECITO E LE SUE CONSEGUENZE O A SEGUITO DI DECISIONI E RACCOMANDAZIONI DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 15. La disapplicazione del diritto OMC a titolo di contromisura quale causa di esclusione dell illecito 282 16. La disapplicazione del diritto OMC in esecuzione della norma
14 INDICE consuetudinaria che obbliga a non fornire assistenza all autore di violazioni gravi di norme imperative 283 17. La disapplicazione del diritto OMC in conseguenza di decisioni e raccomandazioni di organizzazioni internazionali 284 18. Il ruolo di coordinamento che devono svolgere gli organi di soluzione delle controversie OMC in presenza della settorializzazione del diritto internazionale odierno 291 PARTE TERZA POSSIBILI PROFILI DI RESPONSABILITÀ INTERNAZIONALE DELLA BANCA MONDIALE E DEL FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE IN RELAZIONE ALLA VIOLAZIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI DEI LAVORATORI CAPITOLO IV LA RESPONSABILITÀ DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI PER AIUTO, COERCIZIONE, MANCATA PREVENZIONE 1. Considerazioni introduttive 297 SEZIONE I RESPONSABILITÀ DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI PER AIUTO O ASSISTENZA NELLA COMMISSIONE DELL ILLECITO STATALE 2. L art. 13 del Progetto di articoli sulla responsabilità delle organizzazioni internazionali 305 3. Il requisito del «knowledge of the circumstances of the internationally wrongful act» 307 4. Segue. L intenzione di contribuire all illecito statale quale requisito non necessario ai fini della responsabilità delle organizzazioni internazionali per aiuto o assistenza 315 5. Il requisito secondo il quale la condotta deve essere illecita anche per l organizzazione che fornisce l aiuto o l assistenza 318
INDICE 15 SEZIONE II RESPONSABILITÀ DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI PER COERCIZIONE ALLA COMMISSIONE DELL ILLECITO STATALE 6. La problematica questione della natura coercitiva della condizionalità praticata dal FMI 319 7. La distinta questione della liceità della condizionalità strutturale 326 SEZIONE III RESPONSABILITÀ DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI PER NON AVER PREVENUTO LA VIOLAZIONE DEI DIRITTI DEI LAVORATORI 8. La questione dell obbligatorietà delle norme consuetudinarie aventi ad oggetto la protezione dei diritti umani, e la natura degli obblighi da esse derivanti, per le organizzazioni internazionali 330 9. Segue: Responsabilità delle istituzioni del gruppo della Banca mondiale per mancato rispetto dell obbligo di prevenire la violazione dei diritti fondamentali dei lavoratori 336 CONCLUSIONI 1. La rilevanza di una tematica di frontiera : un bilancio 345 2. Una sintesi dei risultati: a) in tema di responsabilità delle organizzazioni finanziarie internazionali 346 3. Segue: b) in tema di coordinamento fra sistemi normativi 349 Bibliografia 353