CAPITALE DI RISCHIO E CAPITALE DI DEBITO Azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi e titoli di debito
Capitale di rischio Conferimenti: imputazione a capitale e assegnazione di AZIONI/QUOTE con acquisto qualità di SOCIO. Apporti: imputazione a patrimonio con attribuzione di STRUMENTI FINANZIARI senza qualità di socio (solo nelle S.P.A.). Imputazione a capitale: iscrizione nella posta CAPITALE all interno del patrimonio netto. Imputazione a patrimonio: iscrizione in altra sezione del patrimonio netto(riserva).
Capitale di debito PRESTITI provenienti da terzi (o anche da soci), con obbligo di rimborso da parte della società. Operazione di FINANZIAMENTO che genera indebitamento della società. DUE CANALI di raccolta del capitale di debito: BANCHE: costi elevati; condizioni imposte dalla banca OBBLIGAZIONI/TITOLI DI DEBITO = prestito di massa. Condizioni decise dalla società.
Finanziamenti dei soci Prestito dei soci alla società con obbligo di rimborso. CAPITALE DI DEBITO con indebitamento della società verso i singoli soci. Singola operazione di finanziamento (non operazione di prestito di massa) Il socio diventa creditore della società.
Disciplina dei finanziamenti dei soci Rischio per i creditori sociali se la società è sottocapitalizzata: i soci concorrono con i creditori, ma con vantaggi informativi Art. 2467 in tema di S.R.L.: PRESUPPOSTI eccessivo squilibrio tra mezzi propri e indebitamento o situazione in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento DISCIPLINA: postergazione del rimborso del prestito al socio rispetto agli altri creditori. In caso di fallimento: restituzione del rimborso.
AZIONI UNITA di partecipazione al capitale sociale: a) indivisibili (sono unità minime di partecipazione) b) autonome (le une dalle altre) c) dotate di un valore economico d) standardizzate (identico valore nominale) e) incorporate in un documento (salva la loro dematerializzazione ) TITOLI DI CREDITO NOMINATIVI destinati alla circolazione
Indivisibilità, autonomia, standardizzazione INDIVISIBILITA : comproprietà di un azione = rappresentante comune regole della comunione. AUTONOMIA: possibile trasferimento separato ed esercizio separato dei diritti sociali (es. recesso parziale; voto divergente). STANDARDIZZAZIONE: identico valore nominale e uguali diritti (salvo creazione diverse categorie di azioni) PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA relativa delle azioni
Diritti sociali Diritti che spettano a ciascuna azione: a) intervento e discussione in assemblea b) denunzia fatti censurabili al collegio sindacale c) esame dei libri sociali Diritti che spettano ad una certa aliquota del capitale (c.d. diritti delle minoranze): a) domanda di annullamento delibere (5%) b) esercizio azione sociale di responsabilità (20%) c) denunzia di gravi irregolarità al Tribunale (10%)
Diritti in proporzione alle azioni e golden share Diritti in proporzione al numero di azioni: diritto di voto diritto agli utili e alla quota di liquidazione diritto di opzione Golden share dello Stato (società di rilevanza strategica o nei settori comunicazione/ energia/ trasporti) 1) diritti speciali di veto su certe decisioni 2) diritto di opposizione/ imposizione di condizioni
Contenuto dei diritti sociali 1) Diritti patrimoniali : diritto agli utili e alla quota di liquidazione 2) Diritti amministrativi (di voice ): voto e impugnazione delibere; intervento in assemblea; denunzia irregolarità; nomina degli amministratori 3) Diritti a contenuto misto : opzione e recesso Alcuni diritti sociali possono essere attribuiti anche da STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI a soggetti non soci (v. art. 2346, ult. comma).
Categorie di azioni (e di quote) Art. 2348, comma 2: principio di UGUAGLIANZA relativa delle azioni all interno della stessa categoria CATEGORIE DI AZIONI fornite di diritti diversi: contenuto modulato per categoria. NON è possibile creare CATEGORIE DI QUOTE ma solo PERSONALIZZARE la quota con diritti particolari attribuiti al singolo socio tranne... nelle S.R.L. start-up innovative: categorie di quote con diritti diversi (es. senza voto) e STRUMENTI finanziari
Contenuto azioni speciali Modulazione diritti patrimoniali Privilegi sugli utili (dividendo maggiorato) Privilegi su quota di liquidazione Postergazione nelle perdite LIMITE: DIVIETO DEL PATTO LEONINO Modulazione diritti amministrativi Esclusione del voto Voto limitato ad alcuni argomenti Voto scaglionato Voto plurimo
Azioni senza diritto di voto NON necessaria una compensazione con privilegi patrimoniali. Si rafforzano, in proporzione, i diritti di voto delle azioni ordinarie. Valore azioni (senza voto o a voto limitato) NON può superare la metà del capitale sociale (art. 2351). Altri limiti al voto: tetto massimo o scaglionamento o voto non proporzionale all entità della partecipazione.
Azioni a voto plurimo (d.l. 91/2014) Azioni a voto plurimo (NO quotate) Max 3 voti per azione Categoria di azioni: il voto plurimo circola con le azioni Se quotate mantengono voto plurimo Azioni con voto maggiorato (società quotate) Max 2 voti per azione Socio per almeno 24 mesi Non sono una categoria speciale : se cedute si perde la maggiorazione del voto
TUTELA azionisti speciali TUTELA DI GRUPPO = assemblea speciale di categoria: approva decisioni dell assemblea generale che pregiudicano i diritti della categoria speciale (art. 2376) Approvazione dell assemblea speciale è CONDIZIONE DI EFFICACIA della delibera dell assemblea generale.
QUOTE di s.r.l. NON sono rappresentate da titoli e NON possono essere offerte al pubblico (tranne quote di start-up innovative) UNITARIETA della quota: ogni socio ha un unica quota proporzionale al conferimento, salva diversa previsione statuto I diritti sociali spettano in misura proporzionale alla quota (salva attribuzione diritti particolari ad un singolo socio)
GOLDEN QUOTA nella S.R.L. Possibilità di attribuire al singolo socio PARTICOLARI DIRITTI relativi agli utili o all amministrazione della società: a) nomina degli amministratori; b) veto su alcune decisioni sociali; c) privilegi quantitativi o temporali sugli utili MODIFICABILITA dei diritti solo col consenso di tutti i soci: collegamento inscindibile con la persona del socio (i diritti particolari NON si trasferiscono con la quota).