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COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi Membro designato dalla Banca d'italia - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla Membro designato dalla Banca d'italia - Dott. Dario Purcaro Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore - Prof. Avv. Alberto Monti Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato (estensore) nella seduta del 18 maggio 2010 dopo aver esaminato - il ricorso e la documentazione allegata; - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione; - la relazione istruttoria della Segreteria tecnica FATTO Il Ricorrente lamenta l intervenuta escussione, senza previa comunicazione da parte della Banca resistente, di un pegno su obbligazioni per un valore nominale pari ad Euro 20.000,00 costituito a favore dell intermediario. Tale garanzia fu richiesta nel maggio 2006 dalla Banca per liberare il cliente da impegni fideiussori personalmente prestati a favore di una società terza rispetto alla quale pendeva una procedura di esecuzione immobiliare, nota ad entrambe le parti. Pag. 2/7

Il pegno in discorso veniva escusso in data 12 maggio 2009, su istruzione di una società mandataria per il recupero dei crediti ancora vantati dalla Banca resistente nei confronti della società terza in esito a detta procedura esecutiva. Il controvalore riveniente dall escussione del pegno è stato pari ad Euro 21.333,54, a fronte di un credito residuo della Banca resistente di Euro 24.882,33 pari alla differenza tra la misura degli interessi convenzionali e quella degli interessi legali maturati sul mutuo in sofferenza nell anno successivo al pignoramento e fino alla vendita forzata. Il Ricorrente, dato atto che la Banca in sede di esecuzione immobiliare è stata interamente soddisfatta in linea capitale, nonché per la quota di interessi ammessi in privilegio, ritiene che l escussione del pegno per il credito residuo, corrispondente alla parte di interessi ammessi in via chirografaria e non soddisfatto in sede di riparto, costituisca un eccesso di pretesa. Lamenta, inoltre, il Ricorrente che l escussione è avvenuta senza alcuna preventiva comunicazione, sicché lo stesso ne avrebbe preso conoscenza soltanto a seguito della consegna, avvenuta verso la metà del mese di luglio 2009, della contabile di addebito per imposta sostitutiva capital gain datata 1 luglio 2009. Ad avviso del Ricorrente, l intermediario avrebbe, dunque, tenuto un comportamento scorretto, non trasparente e negligente, anche alla luce dell esistenza di un rapporto commerciale e di fiducia di lunga durata con il cliente. In considerazione di quanto sopra, il Ricorrente chiede, quindi, all ABF: in via preliminare, la restituzione totale dell importo di Euro 21.333,54, oltre interessi sino al saldo ; il risarcimento di tutti i danni subiti a seguito della vendita dei titoli oggetto del pegno; nell ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti richieste, la restituzione di almeno la metà della somma oltre agli interessi sino a saldo, con vittoria di spese, oneri e accessori come per legge. Con le controdeduzioni, pervenute in data 19 marzo 2010, l intermediario, fornisce una dettagliata ricostruzione delle vicende in discorso, precisando che: Pag. 3/7

il Ricorrente, fideiussore dei crediti vantanti dalla Banca nei confronti di una società terza, in data 22 maggio 2006 ha sottoscritto un atto di costituzione in pegno con il quale: (i) ha preso atto della pendenza di esecuzione immobiliare avviata nei confronti della società in discorso, a seguito del trasferimento della posizione a sofferenza per Euro 150.565,80; (ii) ha costituito in pegno titoli per il valore nominale di Euro 20.000,00, a garanzia di quanto dovuto dalla società per capitale, interessi, tasse, imposte, spese ed ogni altro accessorio in dipendenza del rapporto di sofferenza, così come previsto dall art. 1 delle Condizioni generali uniformi relative all apertura di credito garantita da titoli costituiti in pegno dallo stesso cliente o da un terzo. in vista di quanto sopra, con nota del 18 maggio 2006 la Banca resistente ha confermato al cliente di liberarlo dalla garanzia fideiussoria precedentemente rilasciata, precisando di riservarsi il diritto di escutere il pegno, qualora non fossero state integralmente soddisfatte le proprie ragioni di credito dall esecuzione immobiliare in corso; successivamente la Banca resistente conferiva ad una società di factoring un mandato irrevocabile al recupero delle suddette somme; l esecuzione immobiliare si concludeva con il deposito di un progetto di riparto che escludeva qualunque recupero di crediti chirografari, quali quelli appunto vantati dalla Banca ex art. 2855 c.c. in linea interessi convenzionali maturati dall anno successivo al pignoramento e fino alla vendita, prededotta da questi la quota di interessi legali garantita ipotecariamente e perciò soddisfatta dall esecuzione; con nota del 29 aprile 2009, la società di factoring formalizzava la richiesta alla Banca di realizzare il pegno costituito dal Ricorrente, al fine di recuperare i residui crediti vantati nei confronti della società terza pari ad Euro 24.882,33. il realizzo del pegno consentiva il recupero della minor somma di Euro 21.333,54. Alla luce di quanto sopra, l intermediario ha chiesto all ABF di dichiarare inaccoglibili le richieste avanzate dal Ricorrente. Pag. 4/7

DIRITTO La controversia verte da un lato sulla legittimità dell intervenuta escussione del pegno costituito dal Ricorrente in favore della Banca resistente e dall altro sulle conseguenze del mancato avviso al cliente prima di detta escussione. Quanto alla prima questione, dall esame della documentazione agli atti del procedimento e delle allegazioni delle parti risulta che la Banca avesse diritto ad escutere il pegno costituito dal Ricorrente, in quanto creditrice dell importo di Euro 24.882,33, non soddisfatto dalla procedura di esecuzione immobiliare, pari alla differenza tra la misura degli interessi convenzionali e quella degli interessi legali maturati sul mutuo in sofferenza nell anno successivo al pignoramento e fino alla vendita forzata, in forza di quanto previsto dall articolo 2855 c.c. Ed infatti, l articolo 1 delle condizioni contenute nell atto con il quale il Ricorrente ha costituito in pegno i titoli in questione precisa espressamente che la garanzia ha ad oggetto tutto quanto dovuto dalla società terza per capitale, interessi, tasse, imposte, spese ed ogni altro accessorio in dipendenza del rapporto di sofferenza. Osserva il Collegio che l escussione del pegno ha peraltro soddisfatto il credito residuo della Banca resistente soltanto in maniera parziale, atteso che la vendita forzata dei titoli ha consentito il realizzo del minor importo di Euro 21.333,54. Alla luce di quanto sopra, appare chiaro che la tesi del Ricorrente, secondo cui l escussione del pegno dovrebbe considerarsi alla stregua di un eccesso di pretesa, è del tutto priva di pregio giuridico e non merita di essere accolta. Con riguardo alla seconda questione, giova anzitutto notare che, in forza di quanto previsto dall articolo 7 delle condizioni contenute nell atto con il quale il Ricorrente ha costituito in pegno i titoli in questione, in caso di inosservanza da parte del cliente di uno qualsiasi degli obblighi assunti a termine delle presenti condizioni,..[la Banca], senza pregiudizio per qualsiasi altro suo diritto od azione, può far vendere, con preavviso di almeno un giorno dato in qualunque forma scritta, in tutto o in parte, i titoli costituiti in pegno a mezzo di Agente di cambio, o in mancanza, di Ufficiale giudiziario. Pag. 5/7

In argomento, è noto per consolidato orientamento della giurisprudenza (Cass. civ. Sez. I Sent., 10 novembre 2008, n. 26898) che la derogabilità consensuale della disciplina dettata dall articolo 2797 c.c. secondo cui prima di procedere alla vendita, il creditore, a mezzo di ufficiale giudiziario, deve intimare il debitore di pagare il debito e gli accessori, avvertendolo che, in caso di mancanza, si procederà alla vendita. L intimazione deve essere notificata anche al terzo che abbia costituito pegno - è applicabile sia al termine minimo di preavviso, ridotto nella specie ad un giorno, sia all intimazione a mezzo dell ufficiale giudiziario, sostituita qui con un preavviso al debitore dato in forma scritta. Nel caso in esame, tuttavia, è pacifico - in quanto non contestato - che il preavviso di cui alla disciplina negoziale stipulata in deroga a quella di legge non è stato dato dalla Banca resistente. Fermo che l intermediario è tenuto a rispettare, in ogni caso, i termini di preavviso contrattualmente previsti per l escussione delle garanzie prestate dai clienti, si tratta, dunque, di valutare se da tale mancato preavviso siano derivati effetti pregiudizievoli a carico del Ricorrente. Atteso che - in assenza, come nella specie, di legittime ragioni di opposizione - la ratio del preavviso è principalmente quella di consentire al garante di provvedere ad estinguere l obbligazione spontaneamente evitando così la vendita forzata, l unico pregiudizio che il Ricorrente avrebbe potuto lamentare è quello conseguente alla privazione del vantaggio che in ipotesi avrebbe avuto dalla conservazione dei titoli a fronte dello spontaneo pagamento del credito residuo vantato dalla Banca. Nella specie, tuttavia, atteso che: (i) la vendita dei titoli ha consentito il realizzo di un valore superiore al nominale (Euro 21.333,54 rispetto ad Euro 20.000,00); (ii) l importo del credito residuo era comunque superiore al valore di realizzo (Euro 24.882,33 rispetto ad Euro 21.333,54), in difetto di specifiche allegazioni non risulta agli atti del procedimento evidenza del benché minimo pregiudizio subito dal Ricorrente in conseguenza della vendita. Pag. 6/7

P. Q. M. Il Collegio non accoglie il ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 7/7