PIANO PARTICOLAREGGIATO DELL ARENILE VARIANTE N. 2 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Le modifiche al testo vigente delle N.T.A. sono così evidenziate: - parti da sopprimere in corsivo barrato ; - parti da aggiungere in grassetto.
ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI 1. Il presente Piano Particolareggiato dell Arenile vigente è stato redatto in esecuzione ed ai sensi dell art. 33 della L.R. 47/78 e successive modificazioni; del P.R.G. del Comune di San Mauro Pascoli approvato con deliberazione di G.R. n 1439 del 26.06.1996. Tale Piano è stato successivamente modificato ed integrato con la Variante n 1 approvata con deliberazione di C.C. n 27 del 12.05.2003 e con la Variante n 2 approvata con deliberazione di C.C... del., quest ultima al fine di adeguare le previsione urbanistiche in esso contenute alle direttive di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale 6/3/03 n. 468. 2. Il presente Piano interessa la porzione del territorio comunale di San Mauro Pascoli compresa tra Viale R. Pascoli, Piazza C. Battisti, Viale C.Vincenti e il mare. Il perimetro delle aree sottoposte alla presente Variante del Piano Particolareggiato è individuato come zona F-1 elle tavole di zonizzazion del itato P.R.G. di San Mauro Pascoli D-8 Zona turistica per la fruizione balneare del P.R.G. vigente, Variante Generale 2000, approvata con Delibera di Giunta Provinciale n.41143/425 del 03/06/03 e n. 77360/470 del 28/10/03. 3. Di seguito il Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica dell Arenile sarà indicato più semplicemente come PIANO.
ART. 2 ELABORATI DI PIANO ART. 2 ELABORATI DEL PIANO PARTICOLER.TO Relazione contenente: illustrazione del progetto, documentazione catastale, estratti cartografici e normativi di P.R.G., norme tecniche, documentazione fotografica, relazione geologica-tecnica, previsione di spesa, bozza di convenzione Tav.1 Rilievo plano-altimetrico, reti fognanti e illuminazione pubblica nel rapporto 1:500 Tav.2 Localizzazone delle riprese fotografiche nel rapporto 1:500 Tav.3 Piano di sistemazione dell area nel rapporto 1:500 Tav. 4 Tav. 5 Impianti a rete illuminazione pubblica e metano nel rapporto 1:500; Impianti a rete metano e acquedotto nel rapporto 1:500 Tav. 6 Impianti a rete fognature nel rapporto 1:500 Tav. 7 Profilo longitudinale nel rapporto 1:500 - Relazione Illustrativa contenente: illustrazione del progetto, documentazione catastale, estratti cartografici e normativi di P.R.G.; - Norme tecniche di attuazione; - Tav. 1.2 Rilievo plano-altimetrico; - Tav. 2.2 Localizzazione delle riprese fotografiche nel rapporto; - Tav. 3.2 Piano di sistemazione dell area - Tav. 4 Impianti a rete ill.ne pubblica e metano;
- Tav. 5 Impianti a rete metano e acquedotto; - Tav. 6 Impianti a rete - fognature; - Tav. 7 Profilo longitudinale; - Tav. 8.2 Localizzazione aree demaniali; - Tav. 9.2 Localizzazione stabilimenti e pubblici esercizi; - Tav. 10.2 Percorsi, camminamenti e accesi al mare;
ART.3 ZONIZZAZIONE DELLE AREE COMPRESE NEL PERIMETRO DI PIANO PARTICOLAREGGIATO 1. Il Piano prevede, in relazione a quanto stabilito dagli artt. 34 e 63 13 e 35 punto 1, comma 3, delle N.T.A. del P.R.G., l individuazione delle seguenti zone: a) aree destinate alla viabilità; b) aree destinate alla viabilità pedonale-camminamenti; c) aree insediate con capacità insediativi esaurita; d) aree destinate alla balneazione; e) aree di spiaggia; f) aree private destinate alla balneazione; g) aree destinate a pubblici esercizi; h) aree destinate ad attrezzature ludiche e/o sportive; i) aree destinate a strutture di servizio alla balneazione; l) aree di rispetto ai percorsi pedonali camminamenti; m) aree per opere idrauliche di salvaguardia; n) edifici di valore storico-ambientale sottoposti a vincolo conservativo. o) area destinata a Fido Beach; p) aree demaniali; q) aree di riqualificazione ambientale;
ART.4 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ZONE 1. In riferimento alla Tavola n.3 n.3.2 Piano di sistemazione dell area, dovranno essere osservate le prescrizioni. 2. AREE INSEDIATE A CAPACITA INSEDIATIVA ESAURITA Sono le aree di pertinenza degli edifici esistenti per i quali sono ammessi esclusivamente gli usi preesistenti. alla data di adozione del presente Piano Particolareggiato. Inoltre, secondo quanto stabilito dall art. 13 del P.T.P.R. P.T.C.P., non sono ammessi né incrementi dei volumi complessivi dei fabbricati, né della superficie complessiva di sedime dei manufatti, né della capacità ricettiva rispetto alle quantità preesistenti. alla data di adozione del presente Piano Particolareggiato. Gli edifici preesistenti possono, tuttavia essere sottoposti ad interventi manutentori, di ristrutturazione senza incremento di volume, di demolizione e di demolizione e ricostruzione nei limiti planovolumetrici preesistenti. alla data di adozione del presente Piano Particolareggiato. Tuttavia, nel rispetto di quanto stabilito dai due commi precedenti sono ammessi interventi finalizzati all accorpamento degli elementi edilizi preesistenti a condizione che l altezza H max non sia superiore a ml. 10,50. Le aree di pertinenza degli elementi edilizi edificati non potranno essere impermeabilizzate e ogni intervento richiesto, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, soggetto a concessione edilizia dovrà essere finalizzato al riordino delle pertinenze, alla eliminazione degli elementi incongrui, alla tutela, valorizzazione, incremento dell equipaggiamento vegetazionale. Al riguardo si definisce il parametro: 2 alberi (con H min. m.3,00) ogni 100 mq di superficie scoperta per ogni intervento edilizio soggetto a concessione.
Per quanto riguarda la Villa Semprini e Villa Mancini, individuate con apposita simbologia nella tav. n. 3 del presente Piano particolareggiato dell Arenile, sono ammessi esclusivamente interventi volti alla conservazione del manufatto quali manutenzione ordinaria e straordinaria ed interventi di restauro e risanamento conservativo di tipo A di cui all art. 36 della L.R. n. 47 del 7 dicembre 1978 e s.m. 3. AREE DESTINATE ALLA BALNEAZIONE OVVERO ZONA OMBRELLONI Tali aree rappresentano la zona di spiaggia destinata alla balneazione nelle quali possono essere consentite le attrezzature mobili per la fruizione della spiaggia quali ombrelloni, sedie a sdraio, lettini e simili. Possono inoltre essere ammesse strutture non permanenti per attività sportive scoperte, protette. Al riguardo non è necessario alcun titolo abilitativo edilizio specifica autorizzazione comunale, fatto salvo il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza. Tali strutture potranno essere realizzate ad una distanza non inferiore a ml 5,00 dal confine di Area insediata e ad una distanza non inferiore a ml 3,00 dal confine di proprietà tra stabilimento balneari e pubblici esercizi con possibilità di costruzione al confine a seguito di accorsi trascritti tra proprietari confinanti. L area minima di ingombro fra per ogni ombrellone è definita secondo le norme stabilite dalle Autorità competenti (Ordinanza Balneare). E sempre ammessa l installazione di gazebo aperti su tutti i lati, per l ombreggiamento di spazi destinati all accoglienza dei clienti, a condizione che sia realizzato in legno, che la copertura e la pavimentazione sia permeabile e che la superficie coperta non superi i mq 12.
Tali strutture avranno carattere stagionale con validità limitata al periodo 01 marzo - 31 ottobre. Al riguardo non è necessario alcun titolo abilitativo edilizio. 4. AREE DI SPIAGGIA Tali aree hanno una larghezza minima stabilita dalle Autorità competenti (Ordinanza Balneare) e sono destinate al libero transito e all ormeggio temporaneo di mosconi e piccoli natanti privi di motore, purché di servizio ed autorizzati. In tali fascia non sono ammesse installazioni di alcun tipo, fatta eccezione per le torrette di salvataggio. 5. AREE FUNZIONALI ALLE ATTIVITA RICETTIVE ESISTENTI DESTINATE ALLA BALNEAZIONE OVVERO AREE PRIVATE PER LA BALNEAZIONE Tali aree comprendono le zone di spiaggia di utilizzazione privata nelle quali possono essere consentite esclusivamente le attrezzature mobili per la fruizione della spiaggia quali ombrelloni, sedie a sdraio, lettini e simili. Tali aree possono essere inoltre accorpate alle strutture balneari esistenti, ovvero alle aree destinate alla balneazione contigue, senza incrementi di volume né incrementi nel numero di stabilimenti balneari. I manufatti esistenti possono essere interessati da interventi manutentivi e di demolizione e ricostruzione nel rispetto della superficie coperta ridotta del 10%. In quest ultimo caso le installazioni dovranno rispettare i parametri e i vincoli di cui al successivo comma 6 e dei successivi art. 5, 6 8. Nell area posta a ridosso del confine amministrativo tra i Comuni di San Mauro Pascoli e di Savignano sul Rubicone sono altresì ammessi:
- l edificazione del muro di appoggio delle cabine sul confine di proprietà (Consorzio di Bonifica scolo Matrice nuova ); - il completamento dei ritagli della pavimentazione esterna con lo stesso tipo di pavimentazione della futura Piazza prevista dall intervento intercomunale di cui all Accordo di Programma Programmi d Area Città della Costa L.R. n. 30/1996, già approvato ed in corso di realizzazione; - la realizzazione di una recinzione in doghe di legno sul confine lato Rimini. Trattandosi di area di confine, non direttamente collegata con le altre perimetrale all interno del Piano, le tipologie edilizie ed i materiali di rifinitura dovranno integrarsi con quelli utilizzati negli interventi di cui al citato accordo di programma e pertanto in tale specifico caso non dovranno essere rispettate le norme di cui ai successivi artt. 5 e 6 8 6. AREE DESTINATE A STRUTTURE DI SERVIZIO ALLA BALNEAZIONE Le aree comprendono gli elementi edilizi e le relative aree di pertinenza destinate alle strutture di servizio alla balneazione. Gli elementi edilizi non potranno avere altezza superiore all intradosso del solaio di copertura di m. 2,70, mentre la superficie massima coperta, compresi i porticati aperti, non potrà essere superiore all 80% della superficie del lotto identificato nella tav. n. 3 con specifica simbologia fatto salvo il rispetto di quanto stabilito dalle Norme del P.T.P.R. P.T.C.P. (cfr. art. 13, comma 3, lettera b) che prevede la riduzione minima del 10% della superficie coperta preesistente. alla data di approvazione della Variante del presento Piano. Per superficie coperta (SC) preesistente si intendono: - le SC di fabbricati regolarmente autorizzati o concessionati; - le SC di fabbricati realizzati con autorizzazioni temporanee, anche scadute, pe le quali siano costituite garanzie fideiussorie, assicurative o cauzionali valide alla data di approvazione del presente Piano; - le Sc di fabbricati oggetto di istanza di condono edilizio per i quali sia rilasciata la Concessione in sanatoria.
Sono ammesse coperture piane a terrazzo praticabili scoperte destinate ad attività connesse con la balneazione e destinate all ubicazione di pannelli solari, (opportunamente preclusi alla percezione visiva), ed è consentita la realizzazione di locali per ripostigli interrati, con altezza netta interna non superiore a metri 2,40 e compresi nelle aree di sedimento del fabbricato. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, fatta eccezione per quelli di manutenzione ordinaria, sono subordinati al rispetto di quanto stabilito al successivo articolo 8. E sempre consentita la realizzazione di locali per ripostiglio, interrati, con altezza netta interna non superiore a metri 2,40 e compresi nelle aree di sedimento del fabbricato. Gli usi ammessi sono quelli di servizio alla balneazione quali spogliatoi comuni, cabine, servizi igienici, docce all aperto, uffici connessi alle attività di balneazione (S.U. max = mq. 20), locali di deposito per attrezzature balneari. La distanza minima dalle strade degli elementi edilizi è di m. 4,50, mentre è ammessa la nuova costruzione a confine in relazione ad accordo trascritto tra i proprietari. Sono ammessi interventi manutentori, di ristrutturazione, di demolizione e ricostruzione. Non è consentito l aumento del numero di stabilimenti esistenti così come indicati nella tavola di PIANO n 9. E sempre ammessa l installazione di pergolati addossati agli edifici esistenti, gazebo e/o tettoie isolate aperti su tutti i lati, per l ombreggiamento di spazi destinati a servizi (reception, info point, ecc.), a condizione che siano realizzati in legno, che la copertura sia permeabile e che la superficie coperta non superi il 30% della S.C. come sopra definita. Tali strutture avranno carattere stagionale con validità limitata al periodo 01 marzo - 31 ottobre.
7. AREE DESTINATE A PUBBLICI ESERCIZI Le aree comprendono gli elementi edilizi e le relative aree di pertinenza destinate a pubblici esercizi di servizio alla balneazione. Gli elementi edilizi non potranno avere altezza superiore a ml 3,00 all intradosso del solaio di copertura, mentre la superficie massima coperta, compresi i porticati aperti, non potrà essere superiore all 80% della superficie del lotto fatto salvo il rispetto di quanto stabilito dalle Norme del P.T.P.R. P.T.C.P. (cfr. art. 13, comma 3, lettera b) che prevede la riduzione minima del 10% della superficie coperta preesistente. alla data di approvazione del presente Piano. Per superficie coperta (SC) preesistente si intendono: - le SC di fabbricati regolarmente autorizzati o concessionari; - le SC di fabbricati realizzati con autorizzazioni temporanee, anche scadute, per le quali siano costituite garanzie fideiussorie, assicurative o cauzionali valide alla data di approvazione del presente Piano; - le SC di fabbricati oggetto di istanza di condono edilizio per i quali sia stata rilasciata la Concessione in sanatoria. Sono ammesse coperture piane a terrazzo praticabili scoperte destinate ad attività connesse con la balneazione e destinate all ubicazione di pannelli solari, (opportunamente preclusi alla percezione visiva), ed è consentita la realizzazione di locali per ripostigli interrati, con altezza netta interna non superiore a metri 2,40 e compresi nelle aree di sedimento del fabbricato. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, fatta eccezione per quelli di manutenzione ordinaria, sono subordinati al rispetto di quanto stabilito al successivo articolo 8. E sempre consentita la realizzazione di locali per ripostiglio, interrati, con altezza netta interna non superiore a metri 2,40 e compresi nelle aree di sedimento del fabbricato. Gli usi ammessi sono quelli relativi alla funzione commerciale come bar, caffè, gelateria, pasticceria e similari.
La distanza minima dalle strade degli elementi edilizi è di m. 4,50, mentre è ammessa l edificazione a confine in relazione ad accordo trascritto tra i proprietari. Sono ammessi interventi manutentori, di ristrutturazione, di demolizione e di demolizione e ricostruzione. Non è consentito l aumento del numero di pubblici esercizi esistenti così come indicati nella tavola di PIANO n 9. E sempre ammessa l installazione di pergolati addossati agli edifici esistenti, gazebo e/o tettoie isolate aperti su tutti i lati, per l ombreggiamento dei tavoli ubicati nella corte pertinenziale, a condizione che siano realizzati in legno, che la copertura sia permeabile e che la superficie coperta non superi il 50% della S.C. come sopra definita. Tali strutture avranno carattere stagionale con validità limitata al periodo 01 marzo - 31 ottobre. 8. ZONE PER ATTIVITA LUDICHE E/O SPORTIVE In tali zone sono ammesse attrezzature all aperto per lo sport, il tempo libero, gioco bimbi e per la cura del corpo; sono inoltre ammesse aree libere sistemate a verde o pedonali destinate al passaggio ed alla sosta. Sono altresì ammessi pergolati in legno con copertura e pavimentazione permeabile nella misura massima del 30% 50% dell area scoperta di pertinenza. 9. ZONE DESTINATE ALLA MOBILITA PEDONALE, CAMMINAMENTI E RELATIVE FASCE DI RISPETTO Il Piano Particolareggiato individua graficamente i percorsi pedonali e le relative fasce di rispetto. I percorsi pedonali e i camminamenti di spiaggia pedonali/camminamenti saranno dovranno essere realizzati prevalentemente in materiali naturali. in lastre prefabbricate di cemento di dimensione cm. 75x75 posate direttamente su sabbia.
La tav.10 individua: - il percorso di collegamento lungo l intero tratto di arenile, tra il confine sud (Comune di Bellaria Igea Marina) e il confine nord (Comune di Savignano sul Rubicone) fino alla connessione con il percorso pedonale ciclabile di cui all Accordo di Programma Città della Costa L.R. n 30/96 Riqualificazione a mare dei 3 Comuni : San Mauro Pascoli-Savignano sul Rubicone-Gatteo ; - i percorsi pedonali/camminamenti interni agli stabilimenti balneari ovvero quelli perpendicolari alla linea di battigia; - la larghezza minima dei percorsi pedonali/collegamenti; - la larghezza minima delle fascie di rispetto; - la localizzazione di aiuole e zone verdi; - gli accessi all arenile dalla pubblica; - i percorsi accessibili alle persone con ridotta capacità motoria. I percorsi pedonali/camminamenti interni agli stabilimenti balneari, con esclusione, quindi, di quelli di collegamento lungo l intero tratto di arenile, potranno essere modificati in relazione alle emergenti esigenze di ottimizzazione dei percorsi ed alle ripartizioni proprietarie. Nelle fasce di rispetto dei camminamenti pedonali definite graficamente nel P.P. non è consentito l impianto di ombrelloni e/o qualsiasi altro materiale di servizio alla balneazione è invece consentito l allestimento a verde anche nelle porzioni non specificatamente indicate. 10. ZONE FIDO BEACH Corrisponde all esistente area per la balneazione accessibile ai turisti con al seguito cani e animali domestici. In ogni stabilimento balneare è consentita la realizzazione di uno spazio con tali caratteristiche nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- l area destinata a Fido Beach non potrà superare quella necessaria al posizionamento di un numero di ombrelloni pari al 10% del numero totale per stabilimento; - l area dovrà essere ubicata in posizione marginale e defilata rispetto ai camminamenti pedonali ed alla linea di battigia. - l area dovrà risultare direttamente accessibile dalla pubblica via; - l istituzione di nuove Fido Beach è subordinata al parere igienico-santario favorevole da parte della competente A.USL.. Al fine del rispetto della sicurezza, lungo i confini di zona dovrà essere installata una recinzione in legno con doghe fitte, porzione opaca non inferiore al 50% del totale. Per gli stessi motivi di sicurezza, gli ombrelloni all interno di tale zona dovranno essere ubicati ad una distanza non inferiore a mt 2,50 dal perimetro recintato. All interno dell area dovrà essere localizzato un punto acqua per l abbeveraggio degli animali. L istituzione di nuove aree per fido beach è subordinata alla realizzazione di un area cosiddetta di sgambamento pubblica, da localizzarsi su aree private fuori dal comprensorio D8, di superficie equivalente a quella da destinare a fido beach. Manutenzione e gestione dell area di sgambamento sarà a totale carico del titolare dello stabilimento balneare. 11. ZONE DEMANIALI Corrispondono alle aree di proprietà pubblica. Queste sono destinate prioritariamente a spiaggia libera, fatte salve quelle attualmente oggetto di concessione per le quali, alla definitiva scadenza del rapporto concessorio
attualmente in essere, l Amministrazione Comunale si riserva di confermare o meno l attuale destinazione. Nella tavola di PIANO n. 8 sono indicate le aree demaniali assegnate attualmente in concessione e non. Sulle zone demaniali oggetto di concessione è ammessa la realizzazione di servizi esclusivamente nel caso di trasferimento di superficie utile e/o coperta già esistente all interno della zona D8. Sulle zone demaniali destinate a spiaggia libera è ammessa la realizzazione di sevizi minimi. 12. ZONE DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE Corrisponde alla zona di filtro verde ubicata tra il lungomare carrabile e la zona arenile. In tali aree è ammessa esclusivamente la messa a dimora di essenze arboree autoctone in ragione di n. 10 ogni 100 mq, oltre ad un congruo numero di arbusti autoctoni nonché un idoneo allestimento fiorito. ART. 5 soppresso ART. 5 DISPOSIZIONI COMUNI RELATIVE AI MATERIALI Per quanto attiene alla definizione dei materiali edilizi relativi alle strutture di servizio alla balneazione ed alle strutture destinate a pubblici esercizi si ritiene opportuno perseguire il criterio della omogeneità ammettendo esclusivamente elementi in muratura o prefabbricati in cemento intonacati e tinteggiati. Il colore bianco è prescritto per la tinteggiatura degli intonaci. Per ogni stabilimento balneare la Commissione Edilizia potrà autorizzare il colore specifico per le tinteggiature degli elementi edilizi di rilievo o caratterizzanti la struttura edilizia.
Le superfici intonacate così tinteggiate non potranno eccedere il 20% del totale delle superfici intonacate totali, mentre gli infissi, che dovranno essere esclusivamente realizzati in legno, dovranno essere verniciati con il colore scelto per la caratterizzazione dello stabilimento balneare. ART. 6 soppresso ART. 6 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COPERTURA DEGLI ELEMENTI EDILIZI. Le coperture delle strutture destinate alla balneazione dovranno essere realizzate con elementi di cemento prefabbricato ed essere previste esclusivamente piane, con pendenza sufficiente al deflusso delle acque meteoriche o di lavaggio. Tali acque dovranno essere opportunamente avviate al sistema fognario esistente. La copertura delle strutture destinate a pubblici esercizi e delle strutture di servizio alla balneazione potranno essere praticabili e poste a disposizione dell utenza, e, a questo fine, dotate dei necessari elementi di accesso. Al riguardo potranno essere realizzate scale esterne in ferro verniciato con colore preferibilmente bianco. Le terrazze dovranno inoltre essere dotate degli opportuni parapetti, con altezza non inferiore a m 1,00 e potranno essere realizzati in materiali trasparenti opportunamente ancorati alla soletta di copertura al fine di garantire all utenza la necessaria protezione e sicurezza, o in relazione a quanto previsto dal progetto delle tipologie edilizie tipo approvato con successiva specifica deliberazione. Le terrazze potranno essere dotate, infine, di sistemi di ombreggiamento ancorati stabilmente per salvaguardare la sicurezza degli utenti, e di esclusivo colore bianco, così come del medesimo colore dovranno essere gli elementi di arredo.
ART. 7 soppresso ART. 7 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE OPERE DI DIFESA A MARE (osservazione n. 1-2-3-4-6) Le opere di difesa a mare di cui si è trattato alla lettera C) della precedente Relazione Illustrativa sono definite nella cartografia di Piano (tav. 3). L attuazione delle opere di difesa si configura come opera pubblica e pertanto in sede di approvazione del progetto, previa acquisizione di tutte le autorizzazioni e pareri degli Organi ed Amministrazioni competenti necessarie, saranno definite le aree da acquisire da parte dell Amministrazione Comunale per la rilocalizzazione delle opere di difesa a mare previste dal presente Piano. Le aree destinate alla balneazione ovvero la Zona Ombrelloni di nuova previsione, la cui definizione è conseguente alla rilocalizzazione delle opere di difesa a mare di cui sopra, alla data di approvazione del presente Piano sono di proprietà privata e sono connesse agli insediamenti alberghieri ad esse prospicienti. Le aree suddette in relazione alla attuazione del presente Piano ed in particolare successivamente alla rilocalizzazione delle opere di difesa a mare di cui sopra, sono a tutti gli effetti da considerarsi di proprietà privata.
ART. 8 DISPOSIZIONI COMUNI RELATIVE ALLE TIPOLOGIE E MATERIALI NORME TRANSITORIE Al fine di migliorare l impatto visivo e nel rispetto del condiviso criterio di omogeneità, le tipologie edilizie delle strutture di servizio alla balneazione e dei pubblici esercizi ed i relativi pergolati, gazebo e tettoie, nonché le insegne, le iscrizioni, gli accessi dalla pubblica via, i pennoni porta bandiera, gli elementi di arredo, le torrette di salvataggio, la definizione dei colori prevalenti da assegnare ad ogni stabilimento balneare e ad ogni pubblico esercizio, i materiali da utilizzare per i camminamenti saranno oggetto di successiva e specifica Deliberazione della Giunta Comunale. La Giunta Comunale all atto di approvazione delle tipologie edilizie dovrà attenersi al rispetto delle seguenti prescrizioni di carattere generale: - utilizzo di materiali naturali (legno, acciaio, vetro, ecc.); - soluzioni tecniche costruttive tipiche della bio-edilizia (coperture in legno ventilata, materiali certificati, intonaco a calce, pavimento in legno) - messa in opera di sistemi per la produzione di acqua calda (pannelli solari) ed energia elettrica (pannelli fotovoltaici); - riduzione delle superfici impermeabili e delle volumetrie esistenti - implementazione delle aree verdi nella misura minima della superficie fondiaria delle singole aree per stabilimenti balneari e pubblici esercizi; - installazione di strutture precarie quali tettoie, pergolati, gazebo Fino alla adozione della citata delibera sugli edifici esistenti sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. relativamente ai manufatti preesistenti alla data di approvazione del presente Piano Partioareggiato. Fino alla adozione della citata delibera potranno essere mantenute le attrezzature mobili, gli elementi di arredo esistenti. Tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia, demolizione, ampliamento, demolizione e ricostruzione, di realizzazione di
pergolati con copertura permeabile, di realizzazione degli interrati, di accesso alle terrazze sono soggetti a concessione edilizia previo nulla osta da parte della competente Soprintendenza ai Beni Culturali relativamente a quanto definito dall art.1 lettera a) della Legge 431/85. Il Piano Particolareggiato sarà attuato nel rispetto delle seguenti fasi: 0) Entro il 31.12.2006 approvazione da parte della Giunta Comunale delle tipologie edilizie, delle strutture accessorie e del Piano Colore di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo; 1) Entro il 30 aprile 2000 31.12.2008 dovranno essere rispettate le norme di cui al precedente art. 4 punti 8-9-12 nonchè il contenuto delle relative tavole di PIANO. Entro tale data anche la Fido Beach esistente dovrà adeguarsi interamente alle prescrizioni di cui all art. 4 comma 10, pena la soppressione della struttura. 2) Entro il 30 aprile 2000 2008 dovranno essere adeguate le destinazioni d uso in contrasto con il presente Piano e dovranno essere demoliti, a cura dei proprietari, i manufatti che risultano in contrasto con il presente PIANO Piano Particolareggiato; 3) Entro cinque tre anni dalla delibera di approvazione delle tipologie edilizie e del Piano Colore, dovranno essere presentate le relative istanze di concessione edilizia permesso di costruire e/o denuncia di inizio attività. La realizzazione degli interventi e l adeguamento delle tinteggiature esterne al citato Piano Colore, dovrà avvenire entro 6 anni dalla Delibera di Approvazione delle tipologie edilizie; 4) Entro tre anni dalla delibera di approvazione della tipologia delle strutture accessorie, queste dovranno essere sostituite e/o installate ex novo.