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07/01/2019 www.studiodemarch.it info@studiodemarch.it Le novità fiscali 2019 LEGGE DI BILANCIO 2019 (Legge n. 145/2018) DOTTORI COMMERCIALISTI Omar De March Eros De March Ambra Mattiello Manuel Bandiera Fabio Perissinotto Lorenzo Crescente Massimo Motta Enrico Bolla Regime forfettario Flat Tax Mini Ires Perdite fiscali: il riporto e l utilizzabilità Interessi passivi: Rol fiscale Deduzione Imu Cedolare secca negozi Acconto cedolare secca IMU e TASI per i comodati Lezioni private e ripetizioni: tassazione Gli studi di settore lasciano il posto agli ISA Uso del contante Associazioni e società sportive dilettantistiche: esonero da imposta di bollo Canone RAI Interesse legale 2019

1. REGIME FORFETTARIO Esercenti attività di impresa o arti e professioni che nel corso del 2018 hanno conseguito ricavi o compensi (ragguagliati ad anno) non oltre 65mila euro. CARATTERISTICHE - imposta sostitutiva di imposte dirette, addizionali ed Irap del 15% (per le nuove attività l aliquota è del 5% applicabile per 5 esercizi); - invariati i coefficienti di redditività da applicarsi all ammontare dei ricavi e compensi conseguiti al fine di determinare il reddito imponibile sul quale determinare l imposta sostitutiva da versare; - deducibili i contributi previdenziali versati; - annotazione in fattura: «non soggetta a Iva legge 190/2014 regime forfettario» senza applicazione dell IVA; - esonerati dall emissione della fattura elettronica CAUSE CHE IMPEDISCONO L ACCESSO - partecipazione in società di persone, associazioni o impresa familiare; - controllo diretto o indiretto di una Srl o di una associazione in partecipazione. In questo caso è necessario altresì che la Srl o l associazione svolgano (direttamente o indirettamente) una attività riconducibile a quella svolta dalla persona fisica in regime forfettario. - svolgimento di attività in regime forfettario nei confronti del proprio datore di lavoro e di colui che lo è stato nei due periodi di imposta precedenti (ovvero nei confronti di soggetti indirettamente o direttamente riconducibili). Tale causa ostativa scatta soltanto nel caso in cui le operazioni svolte con i datori di lavoro siano prevalenti. ATTENZIONE Eliminati i requisiti di accesso in precedenza previsti: spese per l impiego di lavoratori (5mila ); costo complessivo di beni strumentali (20mila ); percezione redditi di lavori dipendente o assimilato (30mila ) Si attendono chiarimenti se, l essere in un regime, semplificato per cassa o ordinario, per opzione (vincolante per un triennio), consenta comunque l accesso al regime forfettario.

2. FLAT TAX A PARTIRE DAL 01 GENNAIO 2020 Esercenti attività di impresa o arti e professioni che nel periodo d imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 e 100.000 ragguagliati ad anno. CARATTERISTICHE - imposta sostitutiva di imposte dirette, addizionali ed Irap del 20%; - il reddito d impresa o di lavoro autonomo viene determinato nei modi ordinari (in base al Tuir); - non assoggettati a ritenuta d acconto; - non operano le ritenute alla fonte; - non applicano l IVA; - OBBLIGATI ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA ESCLUSI DALLA FLAT TAX - coloro che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o forfetari ai fini del reddito; - non residenti; - coloro che in via esclusa o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di essi, terreni edificabili, mezzi di traporto nuovi; - coloro che partecipano contemporaneamente in società di persone, associazioni o impresa familiare; - coloro che controllano direttamente o indirettamente una Srl o una associazione in partecipazione. In questo caso è necessario altresì che la Srl o l associazione svolgano (direttamente o indirettamente) una attività riconducibile a quella svolta dalla persona fisica in regime forfettario. - coloro che svolgono attività in regime forfettario nei confronti del proprio datore di lavoro e di colui che lo è stato nei due periodi di imposta precedenti (ovvero nei confronti di soggetti indirettamente o direttamente riconducibili).

3. MINI IRES Soggetti Ires ed Irpef (in contabilità ordinaria e in contabilità semplificata qualora integrino le scritture contabili con un prospetto con la movimentazione del patrimonio netto), società di capitali in trasparenza CARATTERISTICHE - Riduzione di 9 punti percentuali (= 15% per l Ires) applicabile sugli utili accantonati a riserve disponibili reinvestita in beni strumentali nuovi e in occupazione L importo agevolabile si determina assumendo il minore importo tra due parametri: (a) l utile dell anno precedente (si parte con quello del bilancio al 31 dicembre 2018) destinato a riserve diverse da quelle non disponibili e (b) la sommatoria tra «investimenti» e «costo del personale» assunto dal 1 ottobre 2018 (a tempo determinato o indeterminato). Riserve di utili non disponibili Trattasi di riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi del 2433 cc in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d imposta in corso al 31.12.2018 e accantonati a riserva, al netto delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione a qualsiasi titolo a soci o partecipanti. Investimenti Trattasi della realizzazione di nuovi impianti, completamento di opere sospese, ampliamento, riattivazione, ammodernamento di impianti esistenti, acquisto di beni strumentali materiali nuovi (anche mediante leasing) in data successiva al 31.12.2018. Esclusi: immobili, veicoli (art. 164, co. 1, lett. b-bis Tuir) dati in uso promiscuo ai dipendenti. Costo del personale Rileva se si verifica l incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell esercizio di attività commerciali rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30.09.2018, nel limite dell incremento complessivo del costo del personale classificabile alla voce B.9 e B.14 del conto economico, rispetto a quello del periodo d imposta in corso al 31.12.2018. I lavoratori a tempo parziale sono computati nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal CCNL. ABROGATA l agevolazione denominata ACE (Aiuto alla Crescita Economica) volta a favorire il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese. Rimarrà applicabile sino all anno d imposta 2018, con aliquota fissata all 1,5% (anziché all 1,6% del 2017). Vengono fatte salve le eccedenze di deduzioni inutilizzate al termine del 2018 che potranno essere impiegate per abbattere il reddito dei successivi esercizi.

4. PERDITE FISCALI: IL RIPORTO E L UTILIZZABILITA A PARTIRE DAL PERIODO D IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31.12.2017, QUINDI GIA DAL 2018 Soggetti Irpef, a prescindere dal regime contabile adottato. CARATTERISTICHE - Le perdite sono riportabili agli esercizi successivi, nel limite dell 80% dei redditi conseguiti in tali esercizi, per l intero importo che vi trova capienza, senza limiti temporali; - Riporto illimitato per le perdite realizzate nei primi tre anni. Esclusi i lavoratori autonomi per i quali continua ad operare la c.d. «compensazione orizzontale» Soggetti Irpef in contabilità semplificata Perdite realizzate nel periodo d imposta Trattamento 2017 Per la parte non compensata secondo l art. 8, co. 1, Tuir in vigore sino al 31.12.2018, sono computate in diminuzione dei redditi conseguiti: - nel periodo d imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40% dei medesimi redditi e per l intero importo che trova capienza in essi; - nel periodo d imposta 2020, in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi e per l intero importo che trova capienza in essi. 2018 Sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d imposta 2019 e 2020 in misura non superiore rispettivamente al 40% e 60% dei medesimi redditi e per l intero importo che trova capienza in essi. 2019 Sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d imposta 2020 in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi e per l intero importo che trova capienza in essi.

5. INTERESSI PASSIVI: ROL FISCALE Rivisto anche il D.lgs n. 142/2018 c.d. «Atad» Società di capitali NOVITA - gli interessi passivi e gli oneri finanziari saranno deducibili nel limite del 30% del ROL FISCALE (e non più del ROL contabile); - il limite del 30% del Rol fiscale opera anche agli interessi capitalizzati; - riporto in avanti dell eventuale eccedenza di interessi attivi non utilizzata; - riporto in avanti dell eccedenza di Rol nel limite di 5 anni; - criterio «FIFO» di utilizzabilità dell eccedenza di Rol: L eccedenza degli interessi passivi è ora calcolata rispetto alla somma tra gli interessi attivi del periodo e l eccedenza di interessi attivi riportata da periodi d imposta precedenti, nei limiti del 30% del Rol del periodo e del 30% del Rol riportato da periodi precedenti Società immobiliari Società che presentano congiuntamente due requisiti: (a) il valore dell attivo è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione; e (b) i ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione di fabbricati. In tal caso: gli oneri finanziari (sia se relativi a finanziamenti ipotecari su immobili strumentali, come uffici e negozi, sia se relativi all acquisto di abitazioni per le quali è disapplicato l articolo 90 Tuir) sono interamente deducibili (quindi senza sottoporre gli interessi passivi sui mutui ipotecari degli immobili locati al criterio del Rol).

6. DEDUZIONE IMU La deducibilità dalle imposte sui redditi dell IMU dovuta sugli immobili strumentali è elevata al 40% (rispetto all attuale 20%). 7. CEDOLARE SECCA NEGOZI Possibile optare per la cedolare secca al 21% per i contratti di locazione, stipulati nel 2019, relativi a locali commerciali C/1 (fino a 600 metri quadrati ed escluse le pertinenze). ATTENZIONE Non è applicabile per quei contratti stipulati nel 2019 con i medesimi soggetti e per il medesimo immobile che, alla data del 15.10.2018, risulta già in corso un contratto di locazione. 8. ACCONTO CEDOLARE SECCA A PARTIRE DAL 2021 L acconto dovuto per la cedolare secca viene innalzata al 100% (attualmente del 95%). 9. IMU E TASI PER I COMODATI Riduzione del 50% della base imponibile dell Imu e della Tasi per gli immobili (ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9): - concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato., riduzione del 50% della base imponibile dell IMU e della TASI anche se detti immobili sono concessi in comodato d uso al coniuge del comodatario deceduto in presenza di figli minori.

10. LEZIONI PRIVATE E RIPETIZIONI: TASSAZIONE Imposta sostitutiva del 15% sui compensi da lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado. Possibile optare per la tassazione ordinaria. 11. GLI STUDI DI SETTORE LASCIANO IL POSTO AGLI ISA A PARTIRE DAL PERIODO D IMPOSTA 2018 Applicabili in luogo degli Studi di settore i nuovi INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA FISCALE (ISA). Tali indici esprimeranno un livello di affidabilità su una scala da 1 a 10, oltre che verificheranno la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale. Essi consentiranno di indicare l inattendibilità delle informazioni desunte dalle banche dati rese disponibili dall A.E. Riconosciuto un regime premiale a seconda del livello di affidabilità raggiunto. Da definirsi con provvedimento dell A.E. 12. USO DEL CONTANTE A PARTIRE DAL PERIODO D IMPOSTA 2019 Sale a 15.000 euro l importo massimo dei pagamenti in contanti effettuabili da parte di soggetti non residenti in Italia (compresi cittadini della UE e dello Spazio Economico Europeo), per l acquisto di beni al dettaglio e di prestazioni di servizi legati al turismo.

13. ASSOCIAZIONI E SOCIETA SPORTIVE DILETTANTISTICHE: ESONERO DA IMPOSTA DI BOLLO Esenzione da imposta di bollo anche agli atti posti in essere, o richiesti, dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro riconosciute dal Coni. 14. CANONE RAI Fissato a regime l importo del canone RAI ad Euro 90 annui. 15. INTERESSE LEGALE Interesse legale fissato allo 0,8% (rispetto allo 0,3% del 2018).