Si applica agli Operatori del Settore Alimentare in tutte le fasi della filiera alimentare a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale

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Transcript:

Si applica agli Operatori del Settore Alimentare in tutte le fasi della filiera alimentare a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale Collettività trasporto

Il responsabile è l operatore con il cui nome o ragione sociale viene commercializzato il prodotto Non vengono commercializzati (a qualsiasi livello) prodotti con etichettatura non conforme Una eventuale modifica (a qualsiasi livello) rende l operatore responsabile Business to business 3

alimenti non preimballati e alimenti preimballati

alimenti preimballati

Denominazione legale. prescritta da normativa comunitaria o nazionale

Denominazione usuale. Accettata come tale dai consumatori dello Stato Membro Denominazione descrittiva. Descriva l alimento ed uso Sufficientemente chiara

Presentazione delle informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari FACILMENTE VISIBILI, CHIARAMENTE LEGGIBILI EVENTUALMENTE INDELEBILI La normativa precedente già prevedeva etichette leggibili ma non prevedeva un criterio misurabile di leggibilità

Presentazione delle informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari Viene introdotto un criterio misurabile per i caratteri: PARI O SUPERIORE A 1,2 mm (ALTEZZA DELLA X) altri criteri di leggibilità verranno stabiliti in seguito dalla Commissione (tipo di testo, formato, layout, ecc)

12

l'area ad esclusione dei piani, fondi, flange a coperchio e il fondo di lattine, le spalle e come colli di bottiglie e vasetti

< 80 cm2 : l altezza della X della dimensione dei caratteri è pari o superiore a 0,9 mm < 25 cm2 : no etichettatura nutrizionale < 10 cm2 : obbligatori sull imballaggio solo denominazione allergeni quantità TMC La lista degli ingredienti può essere fornita mediante altri mezzi o messa a disposizione su richiesta del consumatore

«additivo alimentare» e «coadiuvante tecnologico» art. 3, par. 2, lettere a) e b), e all allegato I, punto 5, del regolamento (CE) n. 1333/2008

coadiuvante tecnologico sostanza che: i) non è consumata come un alimento in sé; ii) è intenzionalmente utilizzata nella trasformazione di materie prime, alimenti o loro ingredienti, per esercitare una determinata funzione tecnologica nella lavorazione o nella trasformazione; e iii) può dar luogo alla presenza, non intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui di tale sostanza o di suoi derivati nel prodotto finito, a condizione che questi residui non costituiscano un rischio per la salute e non abbiano effetti tecnologici sul prodotto finito;

additivo alimentare sostanza : Abitualmente non consumata come alimento in sé e non utilizzata come ingrediente caratteristico di alimenti, con o senza valore nutritivo, la cui aggiunta intenzionale ad alimenti per uno scopo tecnologico nella fabbricazione, nella trasformazione, nella preparazione, nel trattamento, nell imballaggio, nel trasporto o nel magazzinaggio degli stessi, abbia o possa presumibilmente avere per effetto che la sostanza o i suoi sottoprodotti diventino, direttamente o indirettamente, componenti di tali alimenti;

Designati con la loro denominazione specifica...conformemente all allegato VI

Indicazione dello stato fisico Alimenti decongelati Alimenti irradiati

gli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non sono stati sbucciati o tagliati o che non hanno subito trattamenti analoghi; le acque gassificate dalla cui descrizione risulti tale caratteristica; gli aceti di fermentazione provenienti esclusivamente da un solo prodotto di base, purché non siano stati aggiunti altri ingredienti; i formaggi, il burro, il latte e le creme di latte fermentati, purché non siano stati aggiunti ingredienti diversi dai prodotti derivati dal latte, gli enzimi alimentari e le colture di microrganismi necessari alla fabbricazione o ingredienti diversi dal sale necessario alla fabbricazione di formaggi che non siano freschi o fusi; alimenti che comprendono un solo ingrediente a condizione che la denominazione dell alimento: i)sia identica alla denominazione dell ingrediente; oppure ii)consenta di determinare chiaramente la natura dell ingrediente.

i costituenti di un ingrediente che sono stati temporaneamente separati durante il processo di fabbricazione e successivamente reintrodotti in quantità non superiore alla proporzione iniziale; gli additivi e gli enzimi alimentari: i) la cui presenza in un determinato alimento è dovuta unicamente al fatto che erano contenuti in uno o più ingredienti di tale alimento, purché non svolgano una funzione tecnologica nel prodotto finito; oppure ii) che sono utilizzati come coadiuvanti tecnologici;

l acqua: i) quando è utilizzata, nel corso del processo di fabbricazione, solo per consentire la ricostituzione di un ingrediente utilizzato sotto forma concentrata o disidratata; o ii) nel caso di un liquido di copertura che non è normalmente consumato.

All. IX Norme tecniche di applicazione

All. IX

All. IX «liquido di copertura» (mescolati, congelati o surgelati): acqua, soluzioni acquose di sali, salamoia, soluzioni acquose di acidi alimentari, aceto, soluzioni acquose di zuccheri, soluzioni acquose di altre sostanze o materie edulcoranti, succhi di frutta o ortaggi nei casi delle conserve di frutta o ortaggi.

All. X Come indicare la data?

All. X Il termine minimo di conservazione : a) la data è preceduta dalle espressioni: «da consumarsi preferibilmente entro il» quando la data comporta l indicazione del giorno, «da consumarsi preferibilmente entro fine», negli altri casi; b) le espressioni di cui alla lettera a) sono accompagnate: dalla data stessa, oppure dall indicazione del punto in cui essa è indicata sull etichetta. Ove necessario, tali indicazioni sono completate da una descrizione delle modalità di conservazione che devono essere garantite per il mantenimento del prodotto per il periodo specificato

All. X Il termine minimo di conservazione : c) la data comprende, nell ordine e in forma chiara, il giorno, il mese ed eventualmente l anno. Tuttavia, per gli alimenti: conservabili per meno di tre mesi, è sufficiente l indicazione del giorno e del mese, conservabili per più di tre mesi ma non oltre diciotto mesi, è sufficiente l indicazione del mese e dell anno, conservabili per più di diciotto mesi, è sufficiente l indicazione dell anno;

All. X La data di scadenza: a) è preceduta dai termini «da consumare entro»; b) l espressione di cui alla lettera a) è seguita: dalla data stessa, oppure dall indicazione del punto in cui essa è indicata sull etichetta. Tali indicazioni sono seguite dalla descrizione delle condizioni di conservazione da rispettare; c) la data comprende, nell ordine e in forma chiara, il giorno, il mese ed eventualmente l anno; d) la data di scadenza è indicata su ogni singola porzione preconfezionata.

All. X La data di congelamento o la data di primo congelamento : a) è preceduta dall espressione «Congelato il»; b) le espressioni di cui alla lettera a) sono accompagnate: dalla data stessa, oppure dall indicazione del punto in cui essa è indicata sull etichetta; c) la data comprende, nell ordine e in forma chiara, il giorno, il mese e l anno.

L indicazione del paese d origine o del luogo di provenienza è obbligatoria: - nel caso in cui l omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d origine o al luogo di provenienza reali dell alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l alimento o contenute nell etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l alimento abbia un differente paese d origine o luogo di provenienza;

L indicazione del paese d origine o del luogo di provenienza è obbligatoria: - per le carni dei codici della nomenclatura combinata (NC) elencati all allegato XI.

Quando il paese d origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario: a) è indicato anche il paese d origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario; oppure b) il paese d origine o il luogo di provenienza dell ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell alimento.

LA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE La dichiarazione nutrizionale DIVENTA obbligatoria e reca le indicazioni seguenti: a) il valore energetico; b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale.

LA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE Il contenuto della dichiarazione nutrizionale obbligatoria di cui può essere integrato con l indicazione delle quantità di uno o più dei seguenti elementi: a) acidi grassi monoinsaturi; b) acidi grassi polinsaturi; c) polioli; d) amido; e) fibre; f) i sali minerali o le vitamine elencati all allegato XIII e presenti in quantità significativa.

Le informazioni obbligatorie sugli alimenti preimballati appaiono direttamente sull imballaggio o su un etichetta a esso apposta.

le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Esse non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferire. Articolo 15 Requisiti linguistici le informazioni obbligatorie sugli alimenti appaiono in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori degli Stati membri nei quali l alimento è commercializzato.

Ove gli alimenti siano offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio oppure siano imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta,