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Anno 2015 N.RF230 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale www.redazionefiscale.it Pag. 1 / 11 OGGETTO GODIMENTO BENI AI SOCI E FAMILIARI - COMUNICAZIONE AL 30/10 RIFERIMENTI CIRCOLARE DEL 30/09/2015 PROVV. N. 54581/2014 E N. 94902/2013; ART 2 C. DA 36-TERDECIES A 36-DUODEVICIES DL N. 138/2011 Sintesi: entro il prossimo 30/10 i contribuenti interessati saranno tenuti ad inviare, mediante specifico modello, la comunicazione dei dati relativi ai beni concessi in godimento ai soci/familiari dell imprenditore riferita al periodo d imposta 2014; a tal fine, si riepilogano le principali disposizioni dell adempimento. Come noto, il DL 138/2011 ha introdotto specifiche disposizioni al fine di contrastare l intestazione fittizia di beni utilizzati a titolo personale dai soci/familiari dell imprenditore. In particolare, la concessione in godimento: da parte di una società ad un socio o suo familiare o di ditta individuale ad un familiare di un bene aziendale: in assenza di corrispettivo ovvero ad un corrispettivo inferiore a quello di mercato comporta: PER L UTILIZZATORE (imprenditore individuale/socio o loro familiare) PER L IMPRESA CONCEDENTE (ditta individuale/società) la tassazione di un reddito diverso ai fini IRPEF, quale differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo pattuito per la concessione in godimento del bene l indeducibilità dal reddito imponibile dei costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento COMUNICAZIONE: relativamente a tali beni: il concedente (società/ditta individuale) o l utilizzatore (imprenditore individuale/socio/familiare) è tenuto ad effettuare annualmente una specifica comunicazione alle Entrate che evidenzi i dati relativi ai beni concessi in godimento, utilizzando il modello appositamente approvato dall Agenzia. BENI IN GODIMENTO A SOCI/FAMILIARI - DISPOSIZIONI GENERALI AMBITO SOGGETTIVO Come di consueto, la comunicazione va presentata dal concedente oppure dall utilizzatore. imprenditori individuali società di persone (snc, sas), e di capitali (spa, srl, sapa) Società cooperative stabili organizzazioni società non residente CONCEDENTE enti non commerciali limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale Esclusioni: sono in ogni caso esclusi dall'obbligo i professionisti, le associazioni professionali, le società semplici, gli enti non commerciali che non esercitano un'attività d'impresa e le società agricole produttive di redditi fondiari.

Redazione Fiscale Info Fisco 230/2015 Pag. 2 / 11 UTILIZZATORE soci (residenti e non) di società o enti associativi residenti con attività commerciale familiari (residenti e non) di soci di società o enti associativi con attività commerciale soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo familiari (residenti e non) dell imprenditore individuale residente Nota: si rammenta che per familiari dell imprenditore o dei soci (art. 5, TUIR) si intende il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo. AMBITO OGGETTIVO I beni dell impresa oggetto di comunicazione possono essere: beni strumentali beni-merce immobili-patrimonio Nell ambito della CM 24/2012, si considerano relativi all impresa: DITTA INDIVIDUALE SOCIETÀ SOCIETÀ DI FATTO i beni indicati nell inventario (art. 65 del TUIR) tutti i beni appartenenti alle società i beni-merce ed i beni strumentali, compresi quelli iscritti in pubblici registri a nome dei soci ed utilizzati esclusivamente come strumentali nell impresa Al riguardo, l Agenzia delle Entrate precisa che la comunicazione va effettuata: per ogni bene concesso in godimento nel periodo d'imposta anche se il bene è stato concesso in godimento in periodi precedenti, qualora ne permanga l utilizzo nell anno oggetto di comunicazione. autovetture altri veicoli (motocicli, autocarri, ecc.) unità da diporto (natanti, imbarcazioni o navi) BENI INTERESSATI (oggetto di comunicazione) BENI ESCLUSI DALLA COMUNICAZIONE aeromobili immobili (abitativi e non) altri beni di valore >. 3.000 al netto dell Iva La comunicazione non va effettuata in caso di: beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano fringe benefit (artt. 51 e 54 TUIR) beni concessi in godimento agli amministratori beni concessi in godimento all imprenditore individuale beni di società e di associazioni con attività commerciale (residenti o non) concessi in godimento a enti non commerciali associati che li utilizzano per fini esclusivamente istituzionali alloggi delle cooperative edilizie a proprietà indivisa concessi ai propri soci beni ad uso pubblico per i quali è prevista l integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l utilizzo privatistico riconosciuto per legge (taxi)

Redazione Fiscale Info Fisco 230/2015 Pag. 3 / 11 beni concessi in godimento al socio o familiare dell'imprenditore: inclusi nella categoria altro, ossia i beni diversi da autovetture ed altri veicoli, unità da diporto, aeromobili ed immobili (sono esclusi ad es: telefoni cellulari, personal computer, tablet, ecc.); di valore non superiore ad. 3.000 (al netto dell Iva). BENI CONCESSI IN GODIMENTO AGLI AMMINISTRATORI Riguardo l esclusione dei beni in godimento agli amministratori, a prescindere dalla presenza o meno di un fringe benefit, si osserva che l adempimento: per Snc per Sas per Srl non va effettuato in quanto per tali società, in genere, tutti i soci sono anche amministratori va effettuato solo se l utilizzatore del bene è un socio accomandante non va effettuato a prescindere dal fatto che gli amministratori, siano o meno soci BENI CONCESSI IN GODIMENTO AL SOCIO DIPENDENTE/AUTONOMO Sono esclusi dalla comunicazione anche i beni concessi in godimento al socio (non amministratore) dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano fringe benefit. Il caso tipico è quello delle autovetture aziendali date in uso promiscuo al dipendente che sia anche socio. In linea teorica, si possono avere le seguenti ipotesi: a) b) c) se al dipendente viene attribuito un compenso in natura calcolato secondo il criterio delle tariffe ACI (sul 30% di una percorrenza annua di 15.000 km), non va effettuata alcuna comunicazione. se il dipendente versa al datore di lavoro un corrispettivo per l uso personale dell autovettura aziendale almeno pari al valore convenzione, non va effettuata alcuna comunicazione, da un lato perché si ricadrebbe nell ambito applicativo dell art. 51 del TUIR, dall altro per la regola generale in base alla quale la comunicazione è dovuta solo se esiste una differenza tra corrispettivo e valore normale (da calcolarsi sulla base delle tariffe ACI) se il socio dipendente non tassa come reddito di lavoro dipendente il fringe benefit e non versa un corrispettivo, l eventuale utilizzo privato potrebbe essere oggetto di comunicazione. In altri termini, nell ipotesi in cui venisse verificato che il socio dipendente utilizza l autovettura aziendale anche per finalità private senza assoggettamento ad imposizione, potrebbe essere contestato il mancato invio della comunicazione dei beni in godimento ai soci. PROFESSIONISTA AMMINISTRATORE: nel caso in cui l amministratore sia un professionista che attrae i compensi nel reddito di lavoro autonomo (es. commercialista), si ritiene che la comunicazione non debba essere effettuata, a prescindere dalla corretta tassazione del fringe benefit. BENI CONCESSI IN GODIMENTO ALL IMPRENDITORE INDIVIDUALE Sono esclusi dall obbligo di comunicazione anche i beni concessi in godimento all imprenditore individuale (provv.94902/2013). La formulazione del provvedimento avrebbe potuto essere più chiara, ma l esclusione dovrebbe riferirsi proprio ai beni dell impresa utilizzati direttamente dall imprenditore.

Redazione Fiscale Info Fisco 230/2015 Pag. 4 / 11 COMUNICAZIONE ALLE ENTRATE: TABELLA RIEPILOGATIVA CONCEDENTE UTILIZZATORE COMUNICAZIONE Ditta individuale Titolare NO Familiare SI (*) SNC Socio NO (tutti i soci sono amministratori) Familiare del socio SI (*) SAS Socio accomandatario Socio accomandante Familiare del socio Socio amministratore NO SI (*) NO SRL / SPA Socio dipendente Socio non amministratore Familiare del socio NO (è tassato il fringe benefit) (*) Solo se: a) non è richiesto alcun corrispettivo ed emerge un fringe benefit (non emerge se è assorbito dai costi indeducibili che gli vengono imputati per trasparenza limitatamente alle imprese trasparenti in relazione a beni a deducibilità limitata: autovetture, ecc.) b) il corrispettivo richiesto sia inferiore al fringe benefit. PERIODO DI RIFERIMENTO La comunicazione riguarda: i beni concessi/ricevuti nel periodo d imposta a prescindere dalla coincidenza dello stesso con l anno solare. Pertanto, in caso di periodo d imposta: coincidente con l anno solare, va fatto riferimento al periodo 01/01 31/12 non coincidente con l anno solare, ad es: periodo 01/06-31/05, la comunicazione va riferita ai beni concessi in detto periodo. SI (*) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE La scadenza di presentazione della comunicazione è fissata (Provv. n. 54581/2014): entro il 30 giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta in cui i beni sono concessi o permangono in godimento. Il termine è, quindi, collegato alla presentazione di Unico del soggetto che effettua l invio; pertanto: le ditte individuali, le società di persone e di capitali con periodo d imposta coincidente con l anno solare sono tenute ad effettuare la comunicazione riferita al 2014 entro il prossimo 30/10/2015. COMUNICAZIONE BENI A SOCI/FAMILIARI ENTRO IL 30 GIORNO SUCCESSIVO LA SCADENZA DI UNICO COMUNICAZIONE 2014: ENTRO IL 30/10/2015

Redazione Fiscale Info Fisco 230/2015 Pag. 5 / 11 BENI A DEDUCIBILITÀ LIMITATA E TASSAZIONE PER TRASPARENZA Al fine di evitare il fenomeno della cd doppia imposizione, che si verifica in presenza di beni in godimento a deducibilità limitata a soggetti "trasparenti" (imprenditore individuale, socio di società di persone, socio di srl in trasparenza), la CM 36/2012 ha precisato che il reddito diverso è diminuito della quota dei costi indeducibili attribuita per trasparenza al socio/collaboratore familiare. REDDITO DIVERSO DELL'UTILIZZATORE VALORE NORMALE del bene in godimento MAGGIOR REDDITO D'IMPRESA imprenditore individuale socio di società di persone socio di Srl trasparente = meno CORRISPETTIVO pattuito - da indeducibilità sopravvenuta dei costi del bene in godimento x % partecipazione dell utilizzatore VALORE NORMALE NELLE TARIFFE ACI Il "valore normale" del diritto di godimento di un autovettura viene determinato applicando i medesimi importi stabiliti per i fringe benefit dei dipendenti/amministratori e dunque con riferimento: al 30% del costo chilometrico determinato con le tariffe A.C.I. applicate ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km Nota: il valore normale del diritto di godimento di un autovettura utilizzata da un socio /collaboratore familiare per il 2014 è desumibile dalle Tariffe ACI pubblicate sul S.O. n. 86 in GU n. 300/2013. CALCOLO DEL REDDITO DIVERSO Il reddito diverso (art. 67, TUIR) da tassare in capo all utilizzatore di un auto è così determinato: UTILIZZO AUTOVETTURA: PROCEDIMENTO DI CALCOLO DEL REDDITO DIVERSO INDIVIDUARE IL VALORE NORMALE INDIVIDUARE I COSTI INDEDUCIBILI DELL AUTOVETTURA IN GODIMENTO Tariffe ACI pubblicate in GU per l anno di riferimento Per il 2014 sono pari all 80% dei costi (carburante, assicurazione, bollo, manutenzioni e riparazioni, ecc.) e alla quota di ammortamento indeducibile. INDIVIDUARE IL MAGGIOR REDDITO IMPUTATO AL SOCIO /COLLABORATORE PER EFFETTO DELL INDEDUCIBILITÀ DEI COSTI DELL AUTOVETTURA costi indeducibili auto x quota partecipazione utili usata dal socio socio/collaboratore DETERMINAZIONE DEL REDDITO DIVERSO DA IMPUTARE AL SOCIO /COLLABORATORE In mancanza di corresponsione di una somma alla società / titolare, è pari alla seguente differenza: valore normale (meno) maggior reddito imputato bene in godimento per trasparenza

Redazione Fiscale Info Fisco 230/2015 Pag. 6 / 11 COMUNICAZIONE E REDDITO DIVERSO La comunicazione va effettuata qualora sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento (provv. n. 94902/2013) Pertanto, in tutti i casi in cui non emerge un fringe benefit tassabile in capo all utilizzatore viene meno l obbligo di comunicazione; ciò è confermato dalle FAQ 2014, in cui viene ha precisato che: l obbligo di comunicazione non sussiste se in capo all utilizzatore (socio/collaboratore) non si genera alcun reddito diverso a seguito della presenza di costi indeducibili che azzerano il fringe benefit Tuttavia, anche in presenza di una differenza positiva tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo, qualora la stessa sia annullata per effetto dei costi indeducibili relativi al bene concesso al socio/collaboratore, non vi è obbligo di presentare la comunicazione in esame. Ciò premesso, si ritiene che a rigo BG09, nel campo Corrispettivo relativo al bene, vada indicato: l ammontare del corrispettivo eventualmente dovuto nonché la quota di reddito imputabile per trasparenza. corrispettivo + quota reddito imputabile per trasparenza MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO Ai fini della compilazione del modello occorre fare attenzione ai dati riportati nei seguenti campi. TIPO DI COMUNICAZIONE Oltre ai dati identificativi del soggetto si osserva che occorre: ANNO riportare l anno di riferimento dei dati contenuti nella comunicazione. TIPO DI COMUNICAZIONE valore normale (Tariffe ACI) alternativamente, barrare la casella: ordinaria, se il modello è inviato entro la scadenza fissata dal provv. 2/08/2013; l eventuale ritardo nella trasmissione potrà essere notificato nella ricevuta telematica. sostitutiva : in caso di sostituzione di un file inviato in precedenza. Il nuovo documento sostituisce integralmente quello precedente; il contribuente dovrà indicare nel documento sostitutivo tutte le posizioni, anche quelle corrette e già inviate, eccetto quelle che vuole cancellare. annullamento : in caso di annullamento di un file inviato in precedenza. Nel ultimi 2 casi, occorre indicare il protocollo telematico della comunicazione da annullare o sostituire, oltre al numero assegnato dal sistema al file inviato. DATI DEL SOGGETTO CHE COMUNICA

Redazione Fiscale Info Fisco 230/2015 Pag. 7 / 11 SOGGETTO UTILIZZATORE CONCEDENTE INDICAZIONI se i dati vengono comunicati dall utilizzatore: il campo Qualifica del modello assume il valore 1 il campo Tipo soggetto può assumere i seguenti valori: A - i soci, residenti e non residenti, di società e di enti privati di tipo associativo residenti che svolgono attività commerciale B - familiari, residenti e non residenti, dell imprenditore residente se i dati vengono comunicati dal concedente: il campo Qualifica assume il valore 2 il campo Tipo soggetto può assumere i seguenti valori: E: Imprenditore individuale F : Società di persone (snc, sas) G : Società di capitali (spa, srl, sapa) H: Società cooperative I: Stabili organizzazioni di società non residenti L: Enti associativi, per i soli beni relativi la sfera commerciale SOGGETTO UTILIZZATORE CONCEDENTE DATI DEL SOGGETTO CHE CONCEDE O UTILIZZA IL BENE INDICAZIONI se i dati vengono comunicati dall utilizzatore: nel campo Qualifica va riportato il valore 2 (concedente); nel campo Tipo soggetto va riportato uno dei seguenti valori: E: Imprenditore individuale F : Società di persone (snc, sas) G : Società di capitali (spa, srl, sapa) H: Società cooperative I: Stabili organizzazioni di società non residenti L: Enti associativi, per i soli beni relativi la sfera commerciale se i dati vengono comunicati dal concedente: nel campo Qualifica va riportato il valore 1 (utilizzatore) il nel campo Tipo soggetto va riportato uno dei seguenti valori: A - i soci, residenti e non residenti, di società e di enti privati di tipo associativo residenti che svolgono attività commerciale B - familiari, residenti e non residenti, dell imprenditore residente DATI DEL CONTRATTO indicare la data di inizio e fine della concessione per i beni in godimento barrare una delle caselle al fine di indicare se trattasi di: comodato, caso d uso o altro

Redazione Fiscale Info Fisco 230/2015 Pag. 8 / 11 DISPOSIZIONI SANZIONATORIE In caso di: omessa presentazione della comunicazione ovvero di trasmissione con dati incompleti /non veritieri il socio e la società (principio solidarietà) sono tenuti al versamento di una sanzione pari al 30% della differenza tra il valore di mercato del bene e il corrispettivo annuo per il godimento dello stesso. Qualora, tuttavia, il contribuente si sia conformato alle disposizioni di cui ai co. 36-quaterdecies e 36-quinquiesdecies, concernenti la tassazione quale reddito diverso in capo al socio, è dovuta, in solido, la sanzione residuale da.258 a.2.065 (art. 11 co.1 lett.a) DLgs.472/97). a) CONFORMAZIONE" DEL CONTRIBUENTE il concedente (società / ditta individuale) non ha dedotto i costi e l utilizzatore (socio /familiare) ha tassato la differenza tra il valore normale ed il corrispettivo b) il concedente ha addebitato all utilizzatore una somma pari o superiore al valore di mercato RAVVEDIMENTO OPEROSO: è possibile regolarizzare la violazione: presentando la comunicazione omessa o ripresentando la stessa con dati corretti; effettuando il versamento della sanzione ridotta (codice tributo 8911 ) come segue: REGOLARIZZAZIONE SANZIONE RIDOTTA Entro 90 giorni dall errore / omissione. 28,00 (1/9 di 258) Entro 1 anno dall errore / omissione. 32,00 (1/8 di 258) Entro 2 anni dall errore / omissione. 36,00 (1/7 di 258) Oltre 2 anni dall errore / omissione. 43,00 (1/6 di 258) Dopo la contestazione della violazione. 51,00 (1/5 di 258) DEFINIZIONE AGEVOLATA: è ammessa la definizione agevolata (art.16, DLgs.472/97), per cui il contribuente raggiunto da un atto di contestazione può definire la relativa sanzione al terzo dell'irrogato. Esempio1 ESEMPLIFICAZIONI La Rossi srl, composta da 3 soci, dispone di 3 di autovetture, di cui: una assegnata al socio Carlo Rossi, amministratore unico della società; una usata in via esclusiva da soci e dipendenti per lo svolgimento dell attività aziendale; una assegnata al socio Roberto Rossi, senza alcun corrispettivo. Il valore normale in base alla Tariffa ACI è pari a euro 2.072. AUDI A3 SPB 1.6 TDI 110CV MY2014 0,4604 2.071,88 La società effettua la comunicazione esclusivamente per l autovettura assegnata al socio Roberto Rossi (non va effettuata comunicazione per l auto in uso all amministratore né per quella ad uso aziendale). Tale importo è stato indicato a rigo RL10 di Unico PF 2015: 2.072 La comunicazione effettuata dalla società, utilizzando lo specifico modello, va così compilata:

Redazione Fiscale Info Fisco 230/2015 Pag. 9 / 11 2014 0 1 6 7 7 9 5 9 0 7 1 2 G ROSSI SRL BOLOGNA BO Dati del socio R S S R T T 6 8 H 2 0 A 9 4 4 D 1 A ROSSI ROBERTO 20 06 1968 BOLOGNA BO Dati bene 01 01 2014 31 12 2014 SJH116P10U0111253 Corrispettivo del bene 2.072 La Neri srl trasparente, costituita da 2 soci, dispone di 2 di autovetture, di cui: una assegnata al socio Alberto Neri (70%), amministratore unico della società una assegnata al socio Paolo Neri (30%) in uso gratuito ed utilizzate anche nella sfera privata. Esempio2 Con riguardo all autovettura concessa al socio amministratore unico, non sussiste l obbligo di invio della comunicazione alle Entrate. Il reddito diverso da assoggettare a tassazione si configura solo in capo al socio non amministratore ed è così calcolato: FORD KUGA 2.0 TDCI 180CV 4WD 0,6413 2.886,02

Redazione Fiscale Info Fisco 230/2015 Pag. 10 / 11 A) Valore normale (Tariffe ACI 2014).2.886 B) Quota costi indeducibili autovetture (80%) imputabile al.2.634 socio (quota indeducibile costi x % partecipazione) (8.780 x 30%) Reddito diverso (A B, se positivo).252 Il reddito diverso è stato indicato a rigo RL10 DI Unico PF 2015: 252 La comunicazione effettuata dalla società, utilizzando lo specifico modello, va così compilata: 2014 0 2 5 7 1 9 5 9 1 6 4 2 G Dati del socio Dati bene NERI SRL MILANO MI N R E P L A 6 5 E 2 0 F 2 0 5 Q 1 A NERI PAOLO 20 05 1965 MILANO MI 01 01 2014 31 12 2014 ZJM117M10U0134273 Corrispettivo del bene 2.634 2.886

Redazione Fiscale Info Fisco 230/2015 Pag. 11 / 11 Esempio3 La società immobiliare Casamia srl ha concesso in locazione un appartamento al sig. Enrico Rossi, figlio di uno dei soci. Il canone ammonta a 4.600 annui; il valore di mercato della locazione risulta pari a 7.800. Il figlio del socio ha dichiarato in Unico PF 2015 un reddito diverso pari a 3.200 (7.800 4.600) 3.200 La comunicazione effettuata dalla società, utilizzando lo specifico modello, va così compilata: 2014 0 1 5 6 1 2 4 9 1 6 2 2 G Dati del socio CASAMIA SRL MILANO MI R S S N C R 7 6 A 2 0 F 2 0 5 H 1 A ROSSI ENRICO 20 01 1976 MILANO MI 01 01 2014 31 12 2014 MILANO MI 31 4 Corrispettivo del bene 4.600 7.800