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COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) LAPERTOSA (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) CERINI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) GRECO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (MI) ESTRANGEROS Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore (MI) ESTRANGEROS Nella seduta del 11/06/2015 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO La ricorrente si duole della mancata corretta esecuzione di un ordine di pagamento su estero da parte della banca convenuta, avendo la banca corrispondente estera accreditato la somma su un conto corrente diverso da quello indicato. Chiede quindi all intermediario convenuto il rimborso della somma di USD 93.000. In particolare, con reclamo del 18 novembre 2014, riscontrato dall intermediario il 18 dicembre 2014, e con successivo ricorso del 25 gennaio 2015, la ricorrente afferma quanto segue: - sulla base dei riferimenti bancari indicati nella nota pro-forma emessa da un fornitore indonesiano di prodotti chimici, di aver incaricato, in data 23 dicembre 2009 l intermediario convenuto, con il quale intratteneva un rapporto di conto corrente, di eseguire un bonifico di USD 93.000,00 con accredito sul conto corrente XXX43001 intestato al suddetto fornitore presso una banca indonesiana; - di aver successivamente appurato che il pagamento del suddetto importo, in difformità alle istruzioni ricevute, veniva accreditato presso la banca indonesiana non già, come dovuto, sul conto XXX43001 ma sul diverso conto XXX42005. Non essendo il Pag. 2/6

pagamento andato a buon fine, il fornitore al quale il bonifico era stato correttamente destinato rifiutava l esecuzione della prestazione oggetto del pagamento; - che l attivazione dell intermediario convenuto (in data 20 gennaio 2010), volta a richiedere alla banca indonesiana la restituzione della somma erroneamente accreditata sul conto XXX42005, non aveva esito positivo, posto che il successivo 28 gennaio 2010 la banca indonesiana, dichiarando di aver preso contatto con il proprio correntista beneficiario del bonifico erroneamente accreditatogli, rifiutava il rimborso in presenza del dissenso espresso dal correntista medesimo; - che, da parte sua, l intermediario convenuto, con comunicazione del 6 settembre 2010 negava qualsivoglia propria responsabilità per l accaduto, riferendo di aver operato correttamente, utilizzando le coordinate bancarie comunicate dalla ricorrente, osservando viceversa come ogni responsabilità per l accaduto non potesse che riferirsi alla banca estera, avendo la medesima agito in maniera non conforme a quanto indicato nelle disposizioni, avendo provveduto ad accreditare l ammontare oggetto del bonifico su un conto corrente differente da quello indicato nell ordine. - di aver successivamente provveduto, in data 17 novembre 2014, ad inoltrare all intermediario formale reclamo denunciando la violazione delle istruzioni impartite per l esecuzione del bonifico nel dicembre 2009 e chiedendo il riaccredito della somma oggetto del bonifico stesso oltre interessi legali e di aver raccolto il diniego dell intermediario convenuto; In considerazione di quanto sopra evidenziato, ritenendo che l intermediario convenuto abbia violato i propri obblighi di mandatario nell esecuzione dell incarico di pagamento ricevuto (posto che mandatario non si possa liberare del suo dovere di diligenza allegando il comportamento della banca cui si è rivolta per l esecuzione del bonifico ma resta tenuta a tutta l attività atta ad ottenere che l operazione ordinata venga correttamente compiuta), chiede all ABF di dichiarare l intermediario tenuto alla restituzione dell importo di USD 93.000,00, oltre interessi legali dal 23/12/2009 alla data di effettiva restituzione. In uno con il ricorso, la ricorrente ha depositato la seguente documentazione: all.1 contratto di conto corrente ricorrente/intermediario del 10 giugno 2004; all.2 nota proforma fornitore del 22 dicembre 2009; all.3 ordine di bonifico ricorrente/ intermediario del 23 dicembre 2009; all.3bis contabile intermediario di addebito dell importo oggetto del bonifico sul c/c della ricorrente; all.4 scambio mail ricorrente / intermediario del 20 gennaio 2010; all.5 messaggio Banca Destinataria/ intermediario del 28 gennaio 2010; all.6 raccomandata A.R. ricorrente/intermediario del 30 luglio 2010; all.7 raccomandata A.R. intermediario / ricorrente del 6 settembre 2010; all.8 reclamo ricorrente/intermediario del 17 novembre 2014; all.9 lettera intermediario / ricorrente di conferma ricezione reclamo; all.10 comunicazione intermediario/ricorrente di rigetto della richiesta oggetto del reclamo preventivo. L intermediario ha depositato le controdeduzioni il 2 aprile 2015, affermando di aver dato esecuzione all ordine di bonifico impartito dalla ricorrente del tutto correttamente, nei termini comunicati: di aver cioè ricevuto la comunicazione del 23 dicembre 2015 con la quale la ricorrente incaricava l intermediario convenuto di dar corso al bonifico di USD 93.000,00, con accredito sul conto corrente XXX43001 acceso dal beneficiario presso una banca indonesiana e di avervi coerentemente provveduto, come risulta dalla contabile di pagamento e dal relativo messaggio elettronico. Come richiesto dalla ricorrente, osserva altresì di aver provveduto a predisporre adeguati messaggi swift per il recupero dei fondi sul presupposto dell erroneo accreditamento dell ammontare da parte dell intermediario del beneficiario ma che la banca estera si rifiutava di provvedervi sul presupposto della mancata autorizzazione allo storno da parte del proprio correntista. Pag. 3/6

Di aver potuto appurare che la banca indonesiana, contrariamente all ordine impartito dalla banca convenuta, provvedeva ad accreditare l ammontare sul conto corrente n. XXX42005 piuttosto che sul conto corrente n. XXX43001 posto che, contrariamente a quanto indicato nella nota di addebito ed a quanto coerentemente inserito a sistema dall intermediario convenuto, il conto corrente n. XXX43001 non presentava, quale intestatario, il beneficiario indicato sulla stessa nota di debito e indicato dalla ricorrente, che viceversa risultava intestatario del conto corrente XXX42005 sul quale la banca indonesiano ha ritenuto di versare la provvista. In considerazione di quanto osservato, posto che l azione relativa all asserita truffa può essere attivata autonomamente ed esclusivamente dalla ricorrente nei confronti del suo fornitore e/o della banca indonesiana, l intermediario chiede all ABF il rigetto del ricorso. In uno con le controdeduzioni l intermediario convenuto ha depositato in atti la seguente documentazione: all. 1 comunicazione intermediario/ricorrente; all.2 ordine di bonifico; all.3 contabile pagamento; all.4 messaggio di pagamento intermediario; all.5 richiesta intermediario/banca indonesiana; all.6 risposta Banca Indonesiana - intermediario; all.7 e- mail ricorrente / intermediario; all.8 messaggi intermediario Banca Indonesiana; all.9 risposta Banca Indonesiana- intermediario. DIRITTO Con il ricorso in esame, la ricorrente si duole della mancata esatta esecuzione di un bonifico dalla medesima ordinato all intermediario convenuto in favore di un beneficiario terzo, con conto corrente intrattenuto presso un intermediario indonesiano. Risulta, in particolare, pacifico fra le parti, e in ogni caso debitamente documentato dall intermediario convenuto (sub all. 3 e 4), che quest ultimo abbia, conformemente con le disposizioni impartite dalla ricorrente e prodotte dal ricorrente sub all. 3 provveduto a disporre il bonifico in USD in favore del conto corrente XXX43001 indicato dalla ricorrente, specificando, peraltro, la denominazione del beneficiario. Risulta altresì pacifico che l intermediario indonesiano del beneficiario abbia, viceversa, accreditato l ammontare in USD sul differente conto corrente XXX42005 sul presupposto, dalla medesima affermato, che il conto corrente XXX43001 non fosse intestato al beneficiario indicato mentre lo fosse il conto corre XXX42005. La decisione del presente ricorso implica la valutazione del rapporto di mandato tra intermediario e correntista nell esecuzione di un ordine di bonifico, che il correntista impartisca all intermediario in favore di un terzo, a suo volta correntista presso altro intermediario. Infatti secondo la prospettazione della ricorrente, l intermediario del beneficiario opererebbe quale sostituto dell intermediario del soggetto pagatore, e dunque sotto il diretto controllo e responsabilità del secondo. La prospettazione della ricorrente non è condivisibile. Come più volte osservato da questo Collegio (cfr. decisioni n. 8267/2014; n. 860/2014; n. 1031/2012; n. 607/2012), non v è dubbio che dottrina e giurisprudenza ravvisino nel bonifico un incarico (mandato - delegazione di pagamento) conferito dal cliente alla banca, che solitamente si inserisce nel più ampio servizio di cassa offerto dalla banca con il contratto di conto corrente di corrispondenza (art. 1719 cod. civ.). All esecuzione dell ordine di bonifico risulta, pertanto, applicabile l art. 1856 cod. civ., in tema di esecuzione di incarichi ricevuti dal correntista, o da altro cliente, che prevede che il banchiere risponda secondo le regole del mandato, con rinvio all art. 1710 cod. civ. e, quindi, alla diligenza del buon padre di famiglia ex art. 1176, comma 1, cod. civ. Secondo la giurisprudenza e la dottrina tale rinvio, non essendo puntuale, deve essere meglio riferito alla diligenza professionale di cui al comma 2 dell art. 1176 c.c., rapportata al tipo Pag. 4/6

di attività svolta. Il grado di diligenza cui è tenuto l intermediario nell esecuzione delle disposizioni che gli siano state impartite dal cliente è, infatti, da individuare nella diligenza del c.d. bonus argentarius (cfr., ad esempio, Cass., 12 giugno 2007, n. 13777, secondo cui «ai sensi dell art. 1176 c.c., comma 2, la banca appellata, la quale, svolgendo attività professionale, deve adempiere tutte le obbligazioni assunte nei confronti dei propri clienti con la diligenza particolarmente qualificata dell accorto banchiere, non solo con riguardo all attività di esecuzione di contratti bancari in senso stretto, ma anche in relazione ad ogni tipo di atto o di operazione oggettivamente esplicati»). Nel caso di specie, tuttavia, si deve valutare se il rapporto di mandato si estenda al compimento di quelle attività che, una volta esauriti i compiti riferiti e riferibili all intermediario del pagatore, ovvero a un suo sostituto, competono esclusivamente all intermediario del beneficiario, che a sua volta opera su mandato ricevuto dal beneficiario medesimo. Ritiene il Collegio che a tale quesito non possa che rispondersi in senso chiaramente negativo. Con ogni evidenza, mentre è onere dell intermediario del pagatore far pervenire all intermediario del beneficiario, direttamente o tramite sostituto, la provvista costituente l ordine di bonifico impartito dal proprio correntista dando le istruzioni per l accreditamento sul conto del beneficiario, è viceversa onere dell intermediario del beneficiario accreditare il relativo importo, coerentemente con le indicazioni impartite dall istituto del pagatore, sul conto corrente del proprio correntista, una volta che la provvista sia correttamente pervenuta. Ma è pacifico che, nello svolgimento di tale attività, l intermediario del beneficiario non opera affatto quale sostituto dell intermediario del pagatore. E allora evidente che l intermediario del soggetto pagatore si libera di ogni responsabilità nei confronti dell ordinante una volta che dimostri che l ordine di bonifico sia stato correttamente eseguito, scrupolosamente osservando le indicazioni impartite dal ricorrente. Circostanza che, nel caso di specie, appare documentale. In tal caso, nessuna censura può essere ragionevolmente mossa alla condotta dell intermediario convenuto il quale appare aver diligentemente eseguito l ordine di bonifico formulato dalla ricorrente all origine della presente vertenza. Quanto, poi, agli obblighi informativi, deve altresì osservarsi come gli stessi risultino compiutamente eseguiti con la trasmissione della contabile di eseguito emessa dall intermediario convenuto in data 23 dicembre 2009 (all. 3 intermediario), integrata altresì dalla contabile destinata all intermediario del beneficiario (all. 4 intermediario), che documenta come, del tutto coerentemente con l ordine di bonifico impartito dalla ricorrente, anche il sostituto dell intermediario convenuto abbia dato corrette disposizioni di accreditamento della provvista sul conto corrente del beneficiario n. XXX43001. Posto altresì che, in esecuzione delle richieste della ricorrente, l intermediario convenuto ha poi provveduto ad attivarsi per comprendere l operatività posta in essere dall intermediario del benificiario, tentando altresì di recuperare l ammontare da quest ultimo accreditato su un conto corrente diverso da quello indicato dalla ricorrente tramite l intermediario convenuto, si ritiene che nessuna censura possa essere legittimamente sollevata dalla ricorrente rispetto all operatività riferita e riferibile all intermediario convenuto e che, dunque, il ricorso non sia suscettibile di accoglimento. Pag. 5/6

Il Collegio non accoglie il ricorso. PER QUESTI MOTIVI IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6