I requisiti del dossier per un prodotto biocida. Maristella Rubbiani CSC Istituto Superiore di Sanità Roma



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I requisiti del dossier per un prodotto biocida Maristella Rubbiani CSC Istituto Superiore di Sanità Roma

La domanda di autorizzazione Il registro europeo Il dossier del prodotto La presentazione degli studi La valutazione del rischio La lettera d accesso La protezione dei dati L autorizzazione Casi specifici Il processo decisionale Le misure di mitigazione del rischio Casi specifici, costi e considerazioni Proposte nel nuovo regolamento Link interessanti 2

La domanda di autorizzazione Il richiedente deve indicare in quale Stato membro ha richiesto la prima autorizzazione ed in quali paesi richiede il mutuo riconoscimento. Inoltre, è tenuto a indicare in quale SM il prodotto è già sul mercato. Il formato di presentazione standard del fascicolo è lo stesso in qualsiasi Stato membro e la richiesta di autorizzazione è costituita da due moduli di domanda e dal dossier. La prima parte del modulo di domanda è trasmesso tramite il registro europeo dei biocidi (R4BP), che a tutt oggi contiene circa 700 domande Il registro è gestito dalla Commissione europea. Il modulo di domanda è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'ue.

Notification system To signal that a company intends to initiate an authorisation procedure for a product in a MS. To signal that a company intends to initiate a mutual recognition procedure for a product, when a first authorisation has already been granted for that product by a MS. To signal that a MS has taken certain decisions on procedures or authorisations. Tracking system To allow MS and companies to keep track of the main procedures (i.e. dates of dossier submission, of dossier acceptance, start of evaluation, end of evaluation and authorisation). To communicate information about all initiated procedures to all concerned MS. Register of authorised products To help Member States identify which products are authorised on other MS respective markets, which substances these products contain and for which product types they are authorised. To collect standardised data on the products concerned. Reporting system To offer assistance to the MS to fulfil their quarterly and annual information reporting obligations. To support the creation of reports specifying different criteria from the available data. To allow the Commission to analyse and query the available information in the system. To provide a status report of pending and finalised procedures upon demand. To allow the import and export of data between the R4BP and MS own proprietary systems.

La seconda parte del modulo di domanda è una documento in formato word, che contiene ulteriori informazioni sul prodotto e sul tipo di applicazione. Gli Stati membri forniranno indicazioni sul numero di copie, sul tipo di formato (cartaceo/elettronico), e sulla lingua richiesta, ad eccezione degli studi che saranno trasmessi in lingua originale. Il dossier che accompagna il prodotto è composto di dati e documenti e contiene inoltre la proposta di classificazione, la scheda di sicurezza e l'etichettatura proposta in tutte le lingue ufficiali degli Stati membri.

I dati da presentarsi sono quelli relativi alle proprietà: -fisico-chimiche, -tossicologiche, -ecotossicologiche, -destino ambientale, -effetti, -efficacia -tutte le altre proprietà della sostanza chimica e del prodotto che sono necessarie per la valutazione ai fini del rilascio dell autorizzazione. I documenti sono eventualmente quelli relativi alla lettera d accesso Le note tecniche di orientamento (TNsG), descrivono i requirements necessari previsti dagli allegati II e III della BPD. Dati specifici possono essere richiesti in aggiunta dal singolo MS.

Il dossier del prodotto 1. Deve contenere una descrizione dettagliata e completa degli studi effettuati e dei metodi utilizzati ed un riferimento bibliografico di tali metodi, utilizzando anche le conoscenze disponibili in letteratura. 2. Deve contenere una descrizione dettagliata (specifica) del materiale test utilizzato e delle sue impurezze. Se necessario, i dati di cui all'allegato II vengono richiesti anche per tutte le componenti chimiche del biocida tossicologicamente / ecotossicologicamente attive, anche se coformulanti. 3. Deve essere redatto nel formato messo a disposizione da parte della Commissione assieme allo speciale pacchetto software (IUCLID) che deve essere utilizzato dove applicabile. Indicazioni ulteriori sono sulla home page della Dg Env. 7

Presentazione degli studi Gli studi originali devono essere allegati alla domanda. Gli studi originali (Doc. IV) ed il sommario di questi (Doc. III) non sono necessari se il richiedente ha una lettera d accesso. Gli studi devono essere effettuati e riportati secondo le modalità indicate nel regolamento del Consiglio 440/2008 sui metodi di prova o secondo le linee guida previste dall'ocse, nel rispetto dei principi di buona pratica di laboratorio (BPL). Ulteriori indicazioni sulle BPL sono indicate nel TNsG, capitolo 6 6. Se non è tecnicamente possibile presentare le informazioni od effettuare gli studi, o se questi non sono condotti secondo le corrette linee guida, una giustificazione accettabile deve essere indicata nella domanda. Poiché la BPD scoraggia la ripetizione degli esperimenti su animali vertebrati, (Dir. 86/609/EC),prima di iniziare un nuovo test devono essere condotte ricerche in letteratura. Se le informazioni sono disponibili, ma insufficienti, la richiesta di ulteriori studi sarà esaminata caso per caso. Nel caso di dover produrre nuovi studi ai fini di R&D, è necessario richiedere una autorizzazione in merito. 8

Alcune considerazioni precedenti la domanda Verificare lo status delle sostanze attive nell'allegato I e le eventuali limitazioni. Assicurarsi che si consideri il corretto PT per quanto riguarda la finalità e l'uso del biocida. Controllare che il principio attivo sia tecnicamente equivalente a quello incluso in allegato I, cioè la sostanza attiva è simile per grado di purezza, tipologia e concentrazione delle impurezze e dei possibili isomeri. Oppure: Presentare una lettera d accesso al pacchetto di dati utilizzati per l'iscrizione della sostanza attiva in allegato I, oppure la presentazione di dati equivalenti. Verificare se la valutazione del rischio e dell efficacia per il prodotto rappresentativo utilizzato per l'inserimento della s.a. in allegato I sono applicabili anche all'uso del prodotto per il quale viene richiesta l autorizzazione. Altrimenti, è responsabilità del richiedente fornire ulteriori informazioni Considerare se i dati di efficacia e di valutazione del rischio in possesso soddisfano o meno i requisiti richiesti.

Lettera d accesso Una lettera d'accesso (LOA) è necessaria se il richiedente utilizza dati protetti da proprietà industriale dal notificante originario o da qualcuno il cui diritto a concedere tale autorizzazione può essere attribuito al richiedente originario. Requisiti di una lettera d accesso sono: - la data - la firma da parte di persone autorizzate a firmare - l elenco degli studi per il quale il richiedente ha diritto a fare riferimento - se la lettera di accesso è limitata nel tempo o copre solo parzialmente il pacchetto di studi, questo deve essere indicato chiaramente (in tali casi, l'autorizzazione sarà limitata per il periodo di tempo/studi definito dalla lettera). 10

Lettera d accesso La lettera di accesso ha due possibili utilizzi : accesso al dossier di una sostanza attiva, dove il fornitore della sostanza attiva supporta anche le applicazioni per l autorizzazione / registrazione di prodotti in uno o più PT oppure accesso al dossier del prodotto, dove è possibile un read across tra prodotti simili.

Protezione dei dati e dati confidenziali Dato protetto (Art 12 98/8/EC) SA nuove, Art 12 (1b) : 15 anni dalla prima inclusione in All. I/IA SA esistenti, Art 12 (1c) : 10 anni dal 14.05.2000 ( 14.05. 2013) Prodotto: 10 anni dalla prima autorizzazione Dato confidenziale (Art 19 98/8/EC) Ad es. risultati di R&D, formula del prodotto, firmatari dei test per ragioni di animal welfare, ecc : durata illimitata Noto solo alle CA ed alla COM, ma non pubblicabile sul web 12

Valutazione del rischio Deve essere effettuata quando quella effettuata per il prodotto rappresentativo della sostanza attiva ai fini dell inclusione in allegato I non copre l'applicazione o la tipologia del prodotto da autorizzarsi. In questo caso viene considerata: - La valutazione degli effetti di tutte le sostanze attive contenute nel prodotto - La valutazione degli effetti di tutte le sostanze pericolose contenute nel prodotto - La valutazione delle proprietà fisico-chimiche del prodotto - La valutazione dell'esposizione del prodotto - La valutazione di eventuali effetti inaccettabili del prodotto - La valutazione di efficacia del prodotto - La caratterizzazione del rischio per il prodotto: se del caso, il richiedente può adottare o adeguare le parti della documentazione presentata ai fini dell'inclusione nell'allegato I della sostanza attiva. In ogni caso, la caratterizzazione del rischio deve considerare tutti gli scenari di esposizione per i quali il prodotto in questione è destinato ad essere utilizzato. 13

-Le proprietà fisiche e chimiche del biocida sono state determinate e giudicate accettabili ai fini di un uso appropriato, nonché per la conservazione ed il trasporto. Gli Stati membri possono autorizzare un biocida se: -La sostanza/e attiva/e sono elencati nell'allegato I o IA. Il richiedente deve avere accesso ai dati utilizzati per l'inserimento nell'allegato I o presentare propri dati. -L equivalenza tecnica delle sostanze attive da diverse fonti è provata. -Il biocida è sufficientemente efficace e non ha effetti inaccettabili sugli organismi bersaglio (inaccettabile resistenza o resistenza crociata o inutili sofferenze e dolore per i vertebrati). -Il biocida od i suoi residui, non presenta effetti inaccettabili sulla salute umana o animale e l ambiente, direttamente o indirettamente. -La natura e la quantità delle sostanze attive contenute nel prodotto possono essere determinate, così come le eventuali impurezze significative, i coformulanti, ed i residui

Inoltre: - Un biocida classificato come tossico, molto tossico o di cat. 1A e 1B per cancerogenesi, mutagenesi o tossicità riproduttiva, non è autorizzato per la commercializzazione o l'utilizzo da parte del pubblico ma destinato esclusivamente ad un uso professionale. - Il biocida viene fornito con informazioni che possono essere adeguatamente utilizzate, compresa l indicazione della minima dose efficace ed i requisiti per l'etichettatura e la SDS. - I requisiti per l'imballaggio e le procedure per la distruzione o la decontaminazione del biocida o di qualsiasi altro materiale in relazione con il biocida, sono conformi con le pertinenti disposizioni. - L autorizzazione può prevedere limitazioni d'uso al fine di soddisfare i suddetti requisiti per l'autorizzazione di un biocida. Tali condizioni possono riguardare, ad esempio, il tipo di utente (industriale, professionista, non professionista), le condizioni di utilizzo (classe di rischio), le modalità di applicazione o le concentrazioni di utilizzo.

o o o o o o o Alcuni elementi da considerare Se la sostanza attiva è identica a quella inclusa in All I Se la lettera di accesso è disponibile per tutti gli studi Se l efficacia del prodotto è sufficientemente testata Ricordate che per la s.a. sono sufficienti solo pochi elementi relativi all efficacia mentre questa è fondamentale per il prodotto nelle condizioni d uso. Se la valutazione del pericolo effettuata sul prodotto deve essere integrata dagli studi a lungo termine previsti per la s.a. Se la valutazione del pericolo effettuata sul prodotto deve essere integrata dalle informazioni sulle altre sostanze pericolose presenti nel prodotto. Se la valutazione dell esposizione presentata per il prodotto rappresentativo è sufficiente a rappresentare gli usi previsti per il prodotto di cui si richiede l autorizzazione Se alcune delle restrizioni previste per la s.a. possono essere rimosse in virtù di nuovi dati o di nuove valutazioni presentate oppure, se sono necessarie ulteriori restrizioni a seguito delle nuove informazioni 16

Processo decisionale La conclusione della valutazione del rischio viene considerata per ciascun tipo di prodotto e per ciascun tipo di utilizzazione del biocida per il quale è stata presentata la richiesta. Abbiamo i seguenti casi: A. improbabile che il biocida rappresenti un rischio per l uso proposto e per lo scenario peggiore; B. ci può essere un rischio, ma può essere ridotto a un livello accettabile con l'applicazione di condizioni o restrizioni d'uso, ecc; C. sono necessari ulteriori dati prima di prendere una decisione in merito; D. il prodotto rappresenta un rischio inaccettabile, che non può essere ridotto a un livello accettabile con l'applicazione di condizioni. Di conseguenza: il biocida può essere autorizzato o registrato per l'uso richiesto (A) tal quale o soggetto a specifiche condizioni e restrizioni (misure di gestione del rischio)(b) sono necessari ulteriori dati prima di una decisione relativa all'autorizzazione / registrazione (ad esempio, un uso specifico o di metodo di applicazione)(c) il biocida non può essere autorizzato / registrato, anche dopo un

- la restrizione della categoria di utenti (es. solo per uso professionale); - la limitazione nei metodi di utilizzo (es. sistema chiuso invece di aperto, spazzolatura, invece di irrorazione); - la limitazione del campo di utilizzazione,(es. solo uso interno); - la modifica della formulazione (es. pronto per l'uso piuttosto che concentrato); - la sostituzione di sostanze e coformulanti pericolosi con sostanze meno pericolose; - la modifica degli imballaggi, l'etichettatura e le misure per la tutela delle persone e / o per l'ambiente, (es. confezione ridotta od uso di sistemi automatizzati di applicazione); Misure di mitigazione del rischio Se l'uso del prodotto è in generale considerato come inaccettabile, possono essere messe in atto misure per il contenimento o la riduzione dei rischi, ad esempio:

Casi specifici Prodotti a basso rischio/ Art. 2(1b), contenenti Solo a.s. elencate in Annex IA e nessun altra sostanza pericolosa registrazione entro 60gg e data requirements ridotti/ Art 8(3) no (eco)tox; ma identità, usi, efficacia, analitica, classificazione, sds Frame formulations/ Art. 2(1j) (a richiesta o iniziativa della CA) Gruppo di prodotti con lo stesso uso e contenenti la stessa s.a. con le stesse specifiche la cui composizione non differisce da altre già autorizzate né per hazard, rischio o efficacia/ Art 3(4) registrazione entro 60gg Art 3(4) e data requirements ridotti/ Art 8(5) Mutuo riconoscimento/ Art. 4 Solo s.a. in All.I Prodotto già autorizzato/registrato in un altro stato membro Summary dossier e copia della prima autorizzazione/registrazione autorizzazione/registrazione entro 20/60 giorni restrizioni addizionali in caso di diverse specie o quantità o tolleranza o resistenza ecc procedure di commissione in caso di disaccordo fra diversi MS 20

Costi

Costi

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL concerning the placing on the market and use of biocidal products ANNEX III Information requirements for biocidal products This annex sets out the information requirements that shall be included in the dossier accompanying an application for the inclusion of an active substance in Annex I in accordance with Article 6.1(b) and the dossier accompanying an application for the authorisation of a biocidal product in accordance with Article 18.1(a).

Nuovo Regolamento (cont.) The information requirements set down in this Annex comprise a Core Data Set (CDS) which, should be provided for all biocidal products and an Additional Data Set (ADS) from which elements should be selected dependent upon the nature of the product, the product type, and the likely exposure patterns associated with these products. With regard to both the CDS and the ADS, the applicant may propose to adapt information requirements in accordance with the general indications given in Annex IV or in accordance with the specific indications given in column 3 in relation to individual end-points.

Nuovo regolamento (cont) For some of the information requirements concerning the product it may be possible to satisfy these requirements based on available information of the properties of the active substance(s) and the properties of the other chemicals included in the product. For substances other than the active substance, applicants should make full use of the information provided to them in the context of Title IV of Regulation 1907/2006 and the information made available by ECHA in accordance with Article 77.2 (e) of the same Regulation The relevant calculation methods used for the classification of mixtures as laid down in Regulation 1272/2008 shall be used in the hazard assessment of the biocidal product.

It is therefore proposed that substances still being evaluated under the old rules on 1 January 2013 should continue to be evaluated under the same rules. The changes introduced by the new regulation, including the data requirements, data waiving, obligatory sharing of vertebrate animal data and so forth will only apply to active substances whose evaluation starts after 1 January 2013. The new proposal will not affect the rules on the examination of existing active substance (those on the market on 14 May 2000) laid down under Regulation (EC) No 1451/2007.

Link interessanti European Chemicals Bureau; http://ecb.jrc.it/biocides/ Technical Guidance Documents (TGD) on risk assessment Technical Notes for Guidance for human exposure assessment for biocides for Annex I inclusion for data requirements for product evaluation R4BP: https: / / webgate.ec.europa.eu/env/r4bp OECD; http://www.oecd.org Test Guidelines Series on Testing and Assessment /Adopted Guidance and Review Documents DG Environment; http://ec.europa.eu/environment/biocides/index.htm -Guidance documents for the implementation of Directive 98/8/EC -General note on data protection in the framework of Directive 98/8/EC -Risk Mitigation Measures for Anticoagulants used as Rodenticides -Guidance on treated material/articles and some other scope issues -Mode of action and other issues Revision Draft Directive : http://europa.eu/rapid/pressreleasesaction.do 28