ANTIRICICLAGGIO avv.pierluigioliva@hotmail.it
Il quadro normativo!! Direttive CEE!! D. lgs. 21.11.2007 n.231!! D. lgs. 25.9.2009 n.152!! Il fine è quello di prevenire l utilizzo del sistema finanziario o economico per finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo!! I necessari distinguo
Le autorità!! Raccomandazioni GAFI ( Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale)!! Valutazioni F.M.I.!! Ministero dell Economia e delle Finanze!! Comitato di sicurezza finanziaria!! UIF!! Autorità di Vigilanza di settore!! DIA!! Guardia di Finanza
Il riciclaggio 648-bis. Riciclaggio. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. 648-ter. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. 4
Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231 Il D.Lgs. 231/2007 ha completato il recepimento della direttiva 2005/60/CE (cd. Terza Direttiva rispetto alla prima 91/308/EEC e alla seconda 2001/97/EC), innovando sensibilmente i principi generali della disciplina di prevenzione dell!utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, con particolare riguardo a: gli obblighi di collaborazione attiva dei destinatari, estendendone i presidi anche al contrasto del finanziamento del terrorismo la proporzione delle misure al rischio di riciclaggio in base a cliente, rapporto, prestazione o prodotto, nonché alle professioni e alle dimensioni (c.d. approccio basato sul rischio) la rimodulazione della limitazione dell!uso del contante la ridefinizione dell apparato sanzionatorio penale ed amministrativo 5
Art.2 nozione di riciclaggio!! Presupposto un reato che abbia generato un provento illecito!! Tutte le condotte presuppongono l intenzionalità o la finalità, deducibili da circostanze di fatto obiettive.!! Beni che provengono da un attività criminosa!! Le attività di riciclaggio possono essere svolte anche all estero!! Conversione,trasferimento,occultamento,dissimulazione, acquisto,detenzione o utilizzazione!! Partecipazione,tentativo,agevolazione,istigazione,consiglio
I soggetti destinatari delle norme!! Intermediari finanziari!! altri soggetti esercenti attività finanziaria!! Alcune tipologie di professionisti!! I revisori contabili!! Altri soggetti
Gli obblighi!! Adeguata verifica!! Registrazione!! Segnalazione di operazioni sospette/ infrazioni!! Controlli interni!! Valutazione del rischio
Adeguata verifica!! Più o meno incisiva in relazione ai vari destinatari dell obbligo!! Esame art 15, 16 e 17!! Contenuto e modalità!! Obbligo di astensione
Adeguata verifica della clientela e registrazione delle operazioni ADEGUATA VERIFICA " identificazione del cliente e verifica dell!identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente; " identificazione del titolare effettivo ed adozione di misure adeguate per verificarne l!identità; " ottenimento di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto d'affari; " svolgimento di un controllo costante nel rapporto d!affari (transazioni compatibili con la conoscenza che si ha del cliente). REGISTRAZIONE OPERAZIONI " Conservare la copia o riferimenti dei documenti richiesti relativi all!adeguata verifica del cliente " Scritture e registrazioni relative alle operazioni (superiori a! 15.000), ai rapporti continuativi ed alle prestazioni professionali (data di instaurazione, dati identificativi del cliente, generalità dei delegati ad operare per conto del titolare del rapporto, codice del rapporto e dettagli delle operazioni) " Conservare le scritture per 10 anni OBBLIGO DI SEGNALAZIONE 10
I principi generali del D.Lgs. 231/2007 Regola nr. 1: buon senso professionale (art. 3) 1.! Le misure di cui al presente decreto si fondano anche sulla collaborazione attiva da parte dei destinatari delle disposizioni in esso previste, i quali adottano idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio, di garanzia dell'osservanza delle disposizioni pertinenti e di comunicazione per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Essi adempiono gli obblighi previsti avendo riguardo alle informazioni possedute o acquisite nell'ambito della propria attività istituzionale o professionale. 2.! I sistemi e le procedure adottati ai sensi del comma 1 rispettano le prescrizioni e garanzie stabilite dal presente decreto e dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. 3.! Le misure di cui al presente decreto sono proporzionate al rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione. 4.! L'applicazione delle misure previste dal presente decreto deve essere proporzionata alla peculiarità delle varie professioni e alle dimensioni dei destinatari della presente normativa. 11
Obblighi semplificati!! Art.25!! Non vengono raccolte informazioni per l adeguata verifica ma comunque sufficienti a stabilire che il cliente gode del regime semplificato se l operazione risultasse sospetta andrebbe,comunque, segnalata!! Soggetti particolarmente qualificati!! Operazioni di valore contenuto e rientranti nelle tipologie previste dal legislatore
Obblighi rafforzati di adeguata verifica!! Quando il cliente non sia fisicamente presente occorre accertare l identità ricorrendo a documenti atti o informazioni supplementari!! Quando il cliente è persona politicamente esposta e le banche dati da consultare tutte non ufficiali
La verifica tramite terzi!! Art.30!! L idonea attestazione : il bonifico qualificato!! da parte di intermediari qualificati area GAFI ( art.11 comma 1)!! Tra professionisti
Obblighi di registrazione!! Obbligo di registrazione dati ed informazioni in relazione a rapporti continuativi ed a tutte le operazioni di importo pari o superiore ad euro 15.000,anche se frazionate!! Tempestività e completezza!! Archivio Unico Informatico
Obblighi di segnalazione!! Operazioni sospette sanno,sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo!! Caratteristiche dell operazione,entità, natura,capacità economica del cliente, attività svolta!! Segnalazione ed astensione dal compiere l operazione sospetta,divieto di comunicazione all interessato!! Guarentigie per il segnalatore
Le SOS (*) aggiornato al 15.02.2011 17
Indici di anomalia Il nuovo decalogo della Banca d Italia!! Istruzioni operative per l individuazione delle operazioni sospette!! Adeguatezza operazioni bancarie!! Contante e moneta elettronica!! Strumenti finanziari e polizze!! Polizze vita e rapporti di capitalizzazione!! Altri indici di anomalia!! I comportamenti dei clienti
Il contante art.41, II comma E un elemento di sospetto il ricorso frequente ed ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all art.49,e in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importi pari o superiori a 15.000 euro
Divieti generali!! Art.49 limitazioni all uso del contante e di titoli al portatore per importi pari o superiori ad euro 999,00!! I trasferimenti tramite specifici intermediari!! Modalità esecutive ed effetti giuridici!! La clausola di non trasferibilità e gli assegni!! Divieto di conti/libretti anonimi o con intestazione fittizia
Vigilanza e controlli!! Organi di controllo art.52!! Le autorità di vigilanza art.53!! La formazione del personale54
Sanzioni penali!! Inosservanza obbligo di identificazione!! Omissione generalità del soggetto per conto del quale si opera o false indicazioni!! Omissioni / falsità delle informazioni sullo scopo,natura prevista del rapporto continuativo o dalla prestazione professionale!! Registrazioni delle informazioni tardiva, incompleta,omessa!! Mancata comunicazione degli organi di controllo degli intermediari!! Altre violazioni
Sanzioni amministrative!! Inosservanza disposizioni emanate dall autorità di vigilanza di settore in tema: -adeguata verifica; -organizzazione; -registrazione; -controlli interni; -formazione del personale;
Segue sanzioni amministrative!! Omessa istituzione AUI!! Omessa segnalazione di operazione sospetta!! Violazione dei divieti di cui all art.49!! Violazione divieti di cui all art50!! Inosservanza provvedimento UIF di sospensione di operazione sospetta