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IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale..... Presidente Avv. Bruno De Carolis Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.. Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro designato dalla Banca d'italia Avv. Dario Casa. Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario per le controversie in cui sia parte un consumatore Dott.ssa Daniela Primicerio. Membro designato dal C.N.C.U. nella seduta del 15.10.2010 dopo aver esaminato il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica, Fatto La ricorrente, tramite avvocato, richiamando quanto già esposto nei reclami del 20.3.2009, 7.4.2009 e del 19.2.2010 ha chiesto: a) l accertamento dell illegittimità del blocco dell operatività sul conto corrente (cointestato con i figli) disposto dalla banca resistente a causa di un protesto in capo ad uno dei cointestatari; b) il risarcimento dei danni, quantificati in via prudenziale in 5.000 conseguenti al disagio patito in relazione al suddetto blocco. Dalla documentazione inviata dalle parti si evince quanto segue: 1. Come dichiarato dalla banca - non contestato dalla ricorrente - a carico di uno dei cointestatari del conto risulta elevato protesto per n. 8 assegni bancari (di cui il primo in data 4.11.2008) ed una iscrizione in CAI (posizione carte) effettuata il 28.12.2009. Pag. 2/6

2. La banca ha inserito un blocco cautelativo sul conto in questione in data 5.1.2009; tale blocco non permetteva alla ricorrente di ritirare il contante con il proprio bancomat presso gli sportelli ATM. 3. In data 20.3.2009 l avvocato della ricorrente chiedeva alla banca l immediata possibilità di utilizzare senza impedimenti strumenti di pagamento quali bancomat e assegni bancari senza doversi recare vista anche l età anagrafica presso gli sportelli della banca per ritirare il contante. Dalla lettera si evince che nel corso di contatti informali la banca aveva consigliato alla ricorrente l apertura di un nuovo conto. 4. L avvocato ripete le richieste in data 7.4.2009 e il 22.5.2009 insistendo per ottenere lo sblocco del bancomat, non avendo ricevuto formale risposta dalla banca. 5. Con nota del 19.5.2009 la banca forniva chiarimenti direttamente alla ricorrente. In particolare, specificava che gli atti di protesto elevati a carico del cointestatario rendevano "complessa la gestione del conto tanto da rendere necessaria la chiusura dello stesso. Ciò posto per evitare disagi la Filiale si dichiarava a disposizione della cliente per poter aprire un nuovo conto. 6. Con nota del 19.2.2010 non ritenendo che la banca avesse chiarito le motivazioni giuridiche e legali giustificative del blocco del c/c, lo stesso avvocato formulava una richiesta di risarcimento del danno quantificato in via prudenziale in 5.000. 7. In data 23.3.2010 la banca presentava all avvocato una nota in cui veniva precisato che la ricorrente aveva ricevuto puntuali chiarimenti dal Direttore della Filiale (anche formalizzati nella nota del 19.5.2009) con il quale la ricorrente aveva anche concordato la chiusura del conto in oggetto nel corso del mese di luglio 2009. Nelle sue controdeduzioni, la banca fa presente che: 1. in caso di revoca della convenzione assegni si attiva in via automatica un blocco cautelare del conto in modo da monitorare ed autorizzare ogni operazione di addebito sul conto stesso; tale verifica permette di evitare pagamenti di eventuali assegni emessi dopo la revoca e negoziati tramite checktruncation con la traenza del soggetto protestato. Precisa inoltre: Come noto infatti per gli assegni troncati, mancando la materialità, non è possibile verificare al momento del pagamento di quale cointestatario è la traenza sul titolo ; Pag. 3/6

2. il blocco derivante da revoca convenzione assegni non inibisce l utilizzo in tempo reale del bancomat per i prelievi ATM presso la banca stessa ed altre banche. In proposito, allega un estratto del conto della ricorrente, che reca le scritture contabili a partire dal momento di attivazione del blocco (5.1.2009) fino alla chiusura del conto stesso disposta nel luglio 2009, a dimostrazione della effettiva movimentazione per operazioni effettuate dalla ricorrente. La Banca ha pertanto chiesto che il ricorso venga respinto. Diritto Il ricorso ha ad oggetto la richiesta di risarcimento di danni quantificati in euro 5.000, per il disagio patito dalla ricorrente a causa del blocco temporaneo apposto dalla banca alle movimentazioni del conto alla stessa intestato. Tale blocco è stato attivato dalla banca a partire dal 5 gennaio 2009 per ragioni cautelative dovute al protesto di n.8 assegni bancari elevato a carico di un cointestatario del conto in questione. Vanno in proposito esaminati due profili riguardanti rispettivamente: a) la giustificazione del blocco cautelativo del conto; b) la determinazione del danno e la risarcibilità dello stesso. 1) Sotto il primo profilo, si osserva che il protesto di assegni bancari comporta una serie di conseguenze stabilite dalla legge 15 dicembre 1990, n.386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), la quale prevede tra gli strumenti sanzionatori (art.9), l iscrizione del nominativo del traente nell archivio informatizzato (noto come CAI) istituito presso la Banca d Italia a norma dell art.10-bis della legge stessa, con conseguente revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni (art.9, comma 3). La banca convenuta fa presente che il blocco cautelativo è stato imposto al c/c della ricorrente a causa del protesto di n.8 assegni bancari elevato a carico di un cointestatario del conto stesso. Ha precisato, inoltre, che tale iniziativa si è resa necessaria per monitorare i movimenti del conto al fine di evitare eventuali pagamenti di assegni emessi dopo la revoca e negoziati a mezzo di procedura check-truncation, la quale prescinde dalla materialità dei titoli e quindi non consente un controllo preventivo sull esatta identificazione del traente. Al riguardo, si osserva che, in effetti, la procedura telematica denominata check truncation consente di operare con il sistema della Pag. 4/6

compensazione senza la materiale presentazione degli assegni bancari, attraverso la trasmissione in via informatica degli elementi identificativi essenziali dei titoli stessi. In questo senso, la preoccupazione manifestata dalla banca di poter verificare l eventuale emissione di assegni in violazione della revoca delle autorizzazioni prevista per legge, appare meritevole di considerazione, sia perché l esigenza di assicurare il rispetto delle misure sanzionatorie, derivanti dall iscrizione nell archivio CAI di cui all art.10-bis della legge 386/1990, risponde alle finalità perseguite dalla citata legge sanzionatoria, sia anche in considerazione del buon diritto della banca a non essere chiamata a rispondere in via solidale ai sensi dell art.10 della legge stessa per le ipotesi ivi indicate. Ciò posto, va tuttavia rilevato che dalla documentazione offerta non risulta che la banca abbia introdotto il c.d. blocco cautelare con modalità idonee a salvaguardare i diritti del cointestatario non coinvolto negli atti di protesto e nell iscrizione nella CAI e in particolare non risulta che tale misura cautelativa sia stata comunicata tempestivamente alla ricorrente, con indicazione dei motivi giustificativi, dei contenuti della misura stessa con particolare riguardo alle limitazioni effettivamente operanti sul c/c. In questo senso, deve ritenersi che il comportamento della banca non risponda ai canoni della trasparenza e della buona fede che è tenuta ad osservare e che si concretano in un dovere giuridico espressione di un generale principio di solidarietà sociale, che, nell ambito contrattuale, implica un obbligo di reciproca lealtà di condotta che deve presiedere sia all esecuzione del contratto che alla sua formazione ed interpretazione, accompagnandolo in definitiva in ogni sua fase.(cass., Sez. III civ., n.5348 del 5.3.2009; conformi tra le tante: n.3462 del 2007, n.13208 del 2010). 2) Fatte queste premesse, va esaminato se dal comportamento della banca sia derivato un danno effettivo alla ricorrente e se sussistano elementi di prova del danno eventualmente determinatosi. In proposito, si rileva come, nel ricorso, la ricorrente concentri le sue doglianze sul fatto che la banca, attraverso le misure cautelari adottate unilateralmente, le avrebbe impedito l utilizzo di strumenti di pagamento quali bancomat ed assegni bancari a lei intestati, bloccando di fatto il conto corrente, tanto da sentirsi costretta a chiederne la chiusura. La banca tuttavia ha replicato nelle sue controdeduzioni esponendo che il codice blocco derivante in via automatica dalla misura della revoca convenzione assegni non inibisce l utilizzo del bancomat per prelievi su ATM della stessa banca o di altre Pag. 5/6

banche. In proposito, ha fornito documentazione da cui risulta che, relativamente al periodo successivo al blocco, sul c/c sono registrate svariate operazioni riguardanti prelievi effettuati con bancomat ed altre movimentazioni, compreso l addebito di un assegno bancario di euro 1.000,00 (cfr. estratto conto fornito in copia dalla banca). A fronte di queste osservazioni, la ricorrente non ha indicato in modo circostanziato quali siano state in concreto le limitazioni subite a seguito del blocco ed in particolare non ha fornito elementi di prova sulla sussistenza di un danno effettivo di ordine patrimoniale che le sarebbe derivato in conseguenza dei lamentati impedimenti all operatività del conto. Ciò posto, si osserva che per principio giurisprudenziale consolidato spetta al danneggiato l onere di fornire la prova di un concreto pregiudizio economico subito ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione del danno (cfr. tra le tante: Cass., Sez. I, n.7211 del 25/3/2009; sulla necessità della prova del danno nella sua esistenza, in mancanza della quale non può procedersi a valutazione del danno in via equitativa, v. Cass., Sez.III, n.10607 del 30/4/2010). Se poi il disagio subito fosse dalla ricorrente inteso come danno esistenziale, si dovrebbe richiamare l ulteriore principio giurisprudenziale in base al quale non sono meritevoli di tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale. Al di fuori dei casi determinati dalla legge ordinaria, solo la lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato è fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale (Cass. S.U., sentenza n. 26972 dell 11 novembre 2008). In conclusione, si ritiene che il ricorso non possa essere accolto per mancanza di prova dell esistenza del danno. P.Q.M. Il Collegio respinge il ricorso. firma 1 IL PRESIDENTE Pag. 6/6