Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 102 24.03.2015 Trust: imposta di donazione immediata Cassazione, ordinanze n. 3735, 3737 e 3866 Categoria: Enti commerciali/non commerciali Sottocategoria: Trust Con tre distinte ordinanze ovvero la n. 3735 e 3737 depositate il 24 febbraio e la n. 3866 depositata il 25 Febbraio, la Corte di Cassazione è intervenuta per la prima volta sull imposizione fiscale del Trust, stabilendo, tra l altro, che l atto di dotazione di un trust paga l imposta di donazione immediatamente e non al momento in cui il Trustee distribuirà il patrimonio del trust ai beneficiari. È da evidenziare che in tutti i casi esaminati dalla Suprema Corte si trattava di un soggetto che aveva istituito un trust nominando se stesso quale Trustee. È il caso del Trust autodichiarato, caso in cui il Disponente ed il Trustee coincidono. Nel caso di specie, a parere del giudice, il Disponente non attua alcun trasferimento ad un terzo soggetto, ma si limita ad apporre un vincolo di destinazione su alcuni suoi beni, separandoli dal restante suo patrimonio. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha statuito che l imposta di donazione si applica nel momento in cui il disponente vincola i beni in trust, perché tale imposta grava sull istituzione di vincoli di destinazione, a prescindere dal fatto che vi sia un trasferimento patrimoniale da un soggetto all altro. Trust Il Trust è un istituto di matrice anglosassone, che ha fatto il suo ingresso in Italia con la ratifica della Convenzione dell Aja (L. 9 ottobre 1989, n. 364 1 ). In Italia il trust ha costituito un istituto sconosciuto fino alla ratifica della Convenzione dell Aja, che ha introdotto nell ordinamento italiano questa figura giuridica. La definizione del Trust si rinviene nell articolo 2 della Convenzione dell Aja. 1 Art. 1, L. 364/1989: 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1 luglio 1985. 1
La disposizione richiamata dispone che per trust s intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente, con atto tra vivi o mortis causa, qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un Trustee nell interesse di un beneficiario o per un fine determinato. In base alla disposizione richiamata, il Trust presenta la seguente struttura: il disponente (o settlor ), persona fisica o persona giuridica, che si spossessa di beni e/o diritti attribuendoli al Trust; il Trustee ; vi possono essere dei beneficiari 2 nel cui interesse i beni disposti nel Trust dal disponente sono amministrati, ovvero i suddetti beni possono essere gestiti dal Trustee in funzione di uno scopo. DISPONENTE (figura eventuale) Guardiano TRUST BENI TRUSTEE (Gestisce e amministra i beni in Trust) BENEFICIARI (O SCOPO) L effetto principale dell istituzione di un trust è la segregazione patrimoniale in virtù della quale i beni in trust costituiscono un patrimonio separato e autonomo rispetto al patrimonio del disponente, del Trustee e dei beneficiari, con la conseguenza che tali beni non potranno essere escussi dai creditori di tali soggetti. Il disponente trasferisce alcuni beni di sua proprietà al trust e designa un gestore che li amministra nell interesse dei beneficiari, individuati in sede di costituzione del trust o in un momento successivo, o per uno scopo prestabilito. Sempre l articolo 2 della Convenzione definisce le caratteristiche del Trust. La disposizione richiamata sancisce che le caratteristiche del Trust sono le seguenti: a. i beni in trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del Trustee; b. i beni in trust sono intestati al Trustee o ad un altro soggetto per conto del Trustee; 2 Avremo modo di analizzare in seguito come la presenza o meno di beneficiari individuati da un punto di vista fiscale abbia notevoli implicazioni. 2
c. il Trustee è investito del potere e onerato dell obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al Trustee. Il Trustee sarà tenuto ad: amministrare, gestire e disporre i beni in trust a favore dei beneficiari secondo le indicazioni dettate nell atto istitutivo del trust, nel rispetto della legge e in accordo con i desideri del disponente; rendere conto della gestione. Gli articoli successivi stabiliscono inoltre che la Convenzione: si applica solo ai trust istituiti volontariamente e provati per iscritto (art. 3); non si applica alle questioni preliminari relative alla validità dei testamenti o di altri atti giuridici in virtù dei quali determinati beni sono trasferiti al Trustee (art. 4); non si applica se la legge specificata non preveda l'istituto del trust o la categoria del trust in questione (art. 5). Il Trust e l imposizione indiretta I passaggi rilevanti ai fini dell imposizione indiretta possono essere così sintetizzati: 1 Atto istitutivo del Trust 2 Disposizione dei beni in Trust 3 Gestione dei beni in Trust da parte del Trustee 4 Attribuzione dei beni in Trust ai beneficiari Trust e imposta di donazione Delle fasi rilevanti ai fini dell imposizione diretta, la disposizione dei beni in Trust è quella che genera maggiori criticità. Da ricordare le aliquote proporzionali dell imposta di donazione, che sono riassunte nella seguente tabella: Aliquota Donatario Applicazione franchigia 4% sul valore netto globale eccedente 1.000.000 per ogni Se a favore del coniuge e di parenti in linea retta. La franchigia, al di sotto della quale non vi è pagamento dell imposta, si applica ad ogni 3
6% sul valore netto globale eccedente 100.000 per ogni 6% 8% Fratelli e sorelle. Altri parenti fino al quarto grado e gli affini in linea retta, nonché gli affini in linea collaterale fino al terzo grado. Altri soggetti diversi dai precedenti. La franchigia, al di sotto della quale non vi è pagamento dell imposta, si applica ad ogni Qualora nel Trust vengano conferiti immobili, trovano applicazione le imposte ipotecarie e catastali. Più in dettaglio, le imposte ipotecarie e catastali nella misura del 2% e dell 1% si applicano: sia al momento della costituzione del vincolo di destinazione; sia al successivo trasferimento dei beni medesimi allo scioglimento del vincolo; nonché ai trasferimenti eventualmente effettuati durante il vincolo. Si ricorda, inoltre, che il comma 4-ter dell art. 3 del D.Lgs. 346/1990 sulle successioni e donazioni, prevede un esenzione, dall imposta di donazione, nel caso di diposizione in trust di quote di maggioranza di società di capitali a favore del coniuge e dei discendenti a condizione che il trust conservi la partecipazione per un quinquennio. Il dubbio che sorge, riguarda il momento di applicazione dell imposta di donazione. Infatti non viene chiarito se l imposta sia dovuta nel primo passaggio dal disponente al Trustee o nel passaggio finale dal Trustee ai beneficiari. L Agenzia delle Entrate ha chiarito nelle C.M. 48/E/2007 e C.M. 3/E/2008 che: l imposta è dovuta nel primo passaggio dal disponente al Trustee; ai fini della determinazione delle aliquote bisogna tenere conto del rapporto esistente tra il disponente e i beneficiari; per beneficiare delle franchigie bisogna individuare i beneficiari puntualmente e non per categorie; 4
se il trust risulta discrezionale in relazione alla nomina dei beneficiari dei beni si applica l imposta di donazione nella misura massima dell 8%. Di diverso avviso la giurisprudenza prevalente, che ritiene applicabile all atto istitutivo del Trust l imposta di donazione in misura fissa, mentre l imposta di donazione con aliquote e franchigie descritte trova applicazione all atto dell attribuzione del fondo ai beneficiari finali. La CTP di Milano con le recenti sentenze 1208/17/14 e 1002/25/14 ha confermato l indirizzo giurisprudenziale prevalente secondo cui l imposta di donazione in misura percentuale non si applica al momento della disposizione dei beni in Trust, fase in cui trova applicazione l imposta di donazione in misura fissa, bensì al momento dell attribuzione dei beni ai beneficiari finali. Tale interpretazione rinviene le sue motivazioni sostanziali nel fatto che solo al momento del trasferimento dei beni in Trust si verifica l arricchimento patrimoniale del Il parere della Corte di Cassazione Negli interventi giurisprudenziali in commento, la Corte di Cassazione ha statuito che l imposta di donazione si applica nel momento in cui il disponente vincola i beni in trust, perché tale imposta grava sull istituzione di vincoli di destinazione, a prescindere dal fatto che vi sia un trasferimento patrimoniale da un soggetto all altro. Il parere del giudice di legittimità, dunque, avalla la tesi dell Amministrazione Finanziaria. Al punto 5.1 della sentenza n. 3735 del 24 febbraio 2014, la Corte afferma che l imposta di donazione è dovuta (presupposto impositivo) sulla costituzione del vincolo di donazione ossia nel momento in cui si pone fuori da sé un bene, orientandone i diritti al perseguimento degli obiettivi voluti. Infatti, sottolinea la Corte, il disponente dal momento in cui sottrae dal patrimonio un bene, finisce con l impoverirsi. Il Trust autodichiarato Il caso più interessante è quello affrontato nell ordinanza n. 3735. Nel caso di specie, si trattava di un soggetto che ha istituito un trust disponendovi degli immobili e nominando sé stesso quale Trustee. È il caso del Trust autodichiarato, caso in cui il Disponente ed il Trustee coincidono. Il Disponente non attua alcun trasferimento ad un terzo soggetto, ma si limita ad apporre un vincolo di destinazione su alcuni suoi beni, separandoli dal restante suo patrimonio. La segregazione pertanto si verifica all'interno del patrimonio del Disponente. La Cassazione in primo luogo ci tiene a precisare che il regolamento ( ) 5
realizzato dai coniugi ( ), benché sia denominato trust, non ne ha la fisionomia: ne manca, difatti, uno dei tratti tipologicamente caratteristici, ossia il trasferimento a terzi da parte del settlor dei beni costituiti in trust. In altri termini, per la Cassazione non esisterebbe il trust auto-dichiarato. Venendo ai profili fiscali, il giudice di merito aveva statuito che l istituzione del vincolo di destinazione non sarebbe da intuire quale manifestazione di capacità contributiva, non essendovi spostamento patrimoniale. Sul punto la Cassazione ribadisce che oggetto di tassazione è l istituzione del vincolo in sé (a prescindere dal fatto che vi sia, o meno, trasferimento di patrimonio). Pertanto, anche in questo caso l imposta di donazione è dovuta all atto dell istituzione del vincolo di donazione, a nulla valendo che si tratti di un trust autodichiarato. Inoltre, nel caso di specie, non ricorrendo il presupposto dell attribuzione donativa tra parenti in linea retta (proprio perché non vi è alcun trasferimento patrimoniale, ma solo, appunto, l istituzione di un vincolo) la Cassazione, ha ritenuto anche in questo caso applicabile l imposta proporzionale dell 8% all atto dell istituzione del vincolo di destinazione. - Riproduzione riservata - 6