Fiscal News La Circolare di aggiornamento professionale N. 73 10.03.2016 OIC 19: Bozza in consultazione Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Principi contabili Come noto, il D.Lgs. n. 139/2015 ha riformulato la disciplina in materia di bilancio d esercizio, introducendo importanti novità. In virtù delle importanti novità introdotte, l art. 12 del D.lgs. n. 139/2015 ha quindi previsto quanto segue: L Organismo italiano di contabilità aggiorna i principi contabili nazionali di cui all articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sulla base delle disposizioni contenute nel presente Decreto. L OIC, in considerazione dell appena richiamata disposizione, ha quindi iniziato il processo di aggiornamento dei principi contabili nazionale, pubblicando in bozza per la consultazione l OIC 15 e l OIC 19, dedicati, rispettivamente, ai crediti e ai debiti. Premessa Come noto, il D.Lgs. n. 139/2015 ha riformulato la disciplina in materia di bilancio d esercizio, introducendo importanti novità. In virtù delle modifiche introdotte, l art. 12 del D.lgs. n. 139/2015 ha previsto quanto segue: L Organismo italiano di contabilità aggiorna i principi contabili nazionali di cui all articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sulla base delle disposizioni contenute nel presente Decreto. 1
D.Lgs. 139/2015 sul bilancio d esercizio e consolidato Lo stesso Decreto Legislativo prevede che l OIC provveda ad aggiornare i principi contabili nazionali Finalità fornire alle imprese utili indicazioni in sede di prima applicazione delle novità introdotte; fornire la necessaria declinazione pratica, ivi compresa la descrizione delle possibili casistiche, di norme di carattere generale che, per la loro intrinseca natura e finalità, recano criteri generali e non una descrizione di dettaglio. L OIC, in considerazione dell appena richiamata disposizione, ha quindi iniziato il processo di aggiornamento dei principi contabili nazionali, prevedendo che lo stesso si concluderà entro il prossimo mese di luglio. I principi due principi che sono stati pubblicati in bozza per la consultazione sono l OIC 15 e l OIC 19, dedicati, rispettivamente, ai crediti e ai debiti. Nella lettera di presentazione viene a tal proposito precisato che l OIC ha ritenuto opportuno dedicarsi prioritariamente a quei principi contabili maggiormente impattati dalle novità introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015 (costo ammortizzato ed attualizzazione per l iscrizione dei crediti e dei debiti; iscrizione e valutazione in bilancio degli strumenti finanziari derivati; eliminazione dallo stato patrimoniale delle voci costi di ricerca e costi di pubblicità ). Con specifico riferimento ai primi due principi posti in consultazione, viene chiarito che le eventuali osservazioni dovranno essere inviate, a mezzo mail o fax, entro il prossimo 30 aprile. AGGIORNAMENTO PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI PRIME DUE BOZZE PER LA CONSULTAZIONE OIC 15: Crediti OIC 19: Debiti 2
Ai sensi dell articolo 12 comma 2 del D.Lgs. 139/2015, il criterio del costo ammortizzato e l attualizzazione dei debiti secondo le disposizioni possono non essere applicati ai debiti iscritti in bilancio antecedentemente all esercizio avente inizio a partire dal 1 gennaio 2016. In tal caso dovrà essere fornita adeguata informativa in nota integrativa. Se invece, la società decide di non avvalersi di tale facoltà, il criterio del costo ammortizzato e l attualizzazione devono essere applicati retroattivamente anche ai debiti sorti prima dell inizio dell esercizio. Gli effetti derivanti dalla differenza tra: il valore del debito iscritto nel bilancio dell esercizio precedente; e il valore del debito calcolato al costo ammortizzato all inizio dell esercizio di prima applicazione della disciplina, sono imputati agli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto, al netto dell effetto fiscale. Tuttavia, ai soli fini comparativi, la bozza di Principio contabile OIC 19 chiarisce che le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell esercizio precedente a quello di prima applicazione devono essere presentate come se la valutazione al costo storico ammortizzato fosse stata da sempre applicata. Debiti contratti prima dell 01.01.16 Non trova applicazione il metodo del costo storico ammortizzato MA Ai fini comparativi, è necessario rielaborare i dati La valutazione Come anticipato, la principale novità in tema di rilevazione dei debiti in bilancio è rappresentata dal nuovo criterio di valutazione del costo storico ammortizzato. Art. 2426, comma 1, n. 8 cod. ci v. (dopo le novità introdotte con il D.Lgs. n. 139/2015) I debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale. Tale metodo di valutazione non trova applicazione nelle piccole società, le quali presentano i requisiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata. 3
Nella bozza in consultazione del principio contabile OIC 19 è introdotta un importante precisazione, riguardante il nuovo principio di rilevanza, introdotto sempre con la nuova disciplina sui bilanci. Viene infatti chiarito che il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai debiti se gli effetti sono irrilevanti, ai sensi dell art. 2423, comma 4, del Codice civile, rispetto al valore determinato in base ai parr. 53-56. Si può presumere che gli effetti siano irrilevanti se i debiti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi) o se i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo rispetto al valore nominale. Alla prima rilevazione del debito, lo stesso è iscritto al valore nominale al netto dei costi di transazione e di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni direttamente derivanti dalla transazione che ha generato il debito. I costi di transazione sostenuti per l emissione di prestiti obbligazionari (esempio: le spese di istruttoria, gli oneri di perizia del valore dell immobile e altri costi accessori per l ottenimento di finanziamenti e mutui ipotecari, le eventuali commissioni attive e passive iniziali, le spese di emissione); gli aggi e i disaggi di emissione dei prestiti obbligazionari; ogni altra differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza. Sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell interesse effettivo. Ciò significa che essi saranno ammortizzati lungo la durata attesa del debito. Il loro ammortamento integra o rettifica gli interessi passivi calcolati al tasso nominale (seguendone la medesima classificazione nel conto economico). 4
Come sopra esposto, rilevanza essenziale assume il c.d. tasso di interesse effettivo, che rappresenta il tasso interno di rendimento, costante lungo la durata del debito, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal debito e il suo valore di rilevazione iniziale. L attualizzazion e Il nuovo art. 2426, comma 1, n. 8, Cod. civ. prevede altresì che è necessario tener conto del fattore temporale nella valutazione dei debiti. Pertanto, in sede di rilevazione iniziale, il tasso di interesse effettivo deve essere confrontato con i tassi di interesse di mercato. Come si determina il tasso di interesse di mercato? Il tasso di interesse di mercato è il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un operazione similare di finanziamento con termini e altre condizioni comparabili a quella oggetto di esame. Se il tasso di interesse effettivo risulta essere significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato Il tasso di interesse di mercato deve essere utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal debito al fine di determinare il suo valore iniziale di iscrizione. Anche con riferimento all attualizzazione dei debiti il principio contabile chiarisce che può non essere applicata ai debiti se gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore non attualizzato, ai sensi dell art. 2423, comma 4, del Codice civile. Si pensi, a tal proposito, a tutti i casi in cui: - il tasso di interesse effettivo non è significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato; - i debiti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi). 5
Valutazioni e rilevazioni successive Successivamente alla rilevazione iniziale, la determinazione del valore dei debiti valutati al costo ammortizzato da iscrivere in bilancio deve avvenire nel rispetto della procedura di seguito richiamata: 1. determinare l ammontare degli interessi calcolati con il criterio del tasso di interesse effettivo sul valore contabile del debito all inizio dell esercizio, o alla più recente data di rilevazione iniziale; 2. aggiungere l ammontare degli interessi così ottenuto al precedente valore contabile del debito; 3. sottrarre i pagamenti per interessi e capitale intervenuti nel periodo. Si propone, di seguito, un interessante esempio, tratto dalla bozza in consultazione del Principio contabile OIC 19. In data 01.01.n la società emette un prestito obbligazionario sotto la pari. Valore nominale= 1.000; Disaggio di emissione = 15; Spese di emissione del prestito (spese legali e commissioni) = 5. Le obbligazioni danno diritto a ricevere interessi al tasso di interesse nominale del 2% annuo con pagamento al 31 dicembre di ogni anno. Il rimborso del prestito è previsto per il 31.12.n+4. Se la società applica il metodo del costo storico ammortizzato è necessario calcolare il tasso di interesse effettivo, grazie al quale ripartire gli interessi nominali, il disaggio di emissione ( 15) e i costi di transazione iniziali ( 5) lungo la durata del prestito. Tasso di interesse effettivo= 2,4296% annuo Come chiarisce la bozza di principio contabile OIC, il tasso di interesse effettivo del 2,4296% è il tasso interno di rendimento che attualizza esattamente i flussi finanziari futuri nel periodo da n a n+4 al valore contabile netto rilevato in sede di rilevazione iniziale pari a 980,00. 6
980 = 20/(1,024296)1 + 20/(1,024296)2 + 20/(1,024296)3 + 20/(1,024296)4 + 1.020/(1,024296)5. Confrontiamo quindi il tasso di interesse effettivo (2,4296%) con i tassi di mercato. Ipotizziamo che non si discostino significativamente. Applicheremo quindi al tasso di interesse effettivo, e il prestito obbligazionario sarà iscritto nel passivo al valore di 980 (ovvero1.000- valore nominale ai quali sottrarre i costi di transazione, pari a 15 + 5). Valore Interessi Flussi Valore contabile del debito all'inizio dell'esercizio passivi calcolati al tasso di interesse effettivo finanziari in uscita per cedole interessi passivi contabile del debito alla fine dell'esercizio a b = a x 2,4296% c d = a + b + c n 980,00 23,81 (20,00) 983,81 n1 983,81 23,90 (20,00) 987,71 n2 987,71 24,00 (20,00) 991,71 n3 991,71 24,10 (20,00) 995,81 n4 995,81 24,19 (1.020,00) 0,00 - Riproduzione riservata - 7