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730, Unico 2016 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 51 18.05.2016 Quadro RW: patrimoniali estere UNICO 2016 Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: Unico Persone Fisiche Nel presente lavoro analizzeremo la valorizzazione degli investimenti esteri nel quadro RW del Modello UNICO 2016, sia ai fini dell IVIE (Imposta sul Valore degli Immobili Esteri) che ai fini dell IVAFE (Imposta sul valore delle Attività Finanziarie all Estero). A partire da UNICO 2014, periodo d imposta 2013, la compilazione del quadro RW deve avvenire sia per assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale (art. 4, D.L. 167/1990) che per il calcolo dell IVIE. Nella compilazione del quadro RW, ed in particolare nelle caselle 6, 7 e 8, va indicato il valore degli investimenti esteri. In particolare: nel campo 6 va indicato il codice che contraddistingue il criterio utilizzato ai fini dell individuazione del valore; nel campo 7 il valore all inizio del periodo d imposta o al primo giorno di detenzione dell attività; nel campo 8 il valore al termine del periodo di imposta ovvero al termine del periodo di detenzione dell attività. Sul campo 8 verranno calcolate IVIE e IVAFE. Premessa Con il Decreto Monti (D.L. 201/2011, conv. con mod. L. 214/2011) sono state istituite le c.d. patrimoniali estere, con l evidente obiettivo di far emergere materia imponibile dai patrimoni esteri posseduti dalle persone fisiche fiscalmente residenti in Italia. Con l intervento normativo richiamato sono state introdotte: una Imposta sulle Attività Finanziarie Estere (IVAFE) ed un imposta sugli immobili detenuti all estero (IVIE). 1

In particolare: l art. 19, co. 13, D.L. 201/2011 ha istituito un imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato; l art. 19, co. 18, D.L. 201/2011 ha istituito un imposta patrimoniale sul valore delle attività finanziarie detenute all estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. L applicazione di tali imposte potrebbe creare dei fenomeni di doppia imposizione, visto che generalmente tali beni sono tassati anche nello Stato estero in cui sono detenuti. Per eliminare o almeno ridurre la doppia imposizione, il Legislatore ha concesso ai contribuenti soggetti passivi IVIE e IVAFE un credito per le imposte patrimoniali (e non solo) pagate all estero. Per i beni immobili situati all estero, si dà la possibilità di scomputare dall IVIE, nel limite massimo dell IVIE dovuta, l imposta patrimoniale pagata nel paese estero. Per le attività finanziarie detenute all estero, generalmente le Convenzioni contro le doppie imposizioni prevedono l esercizio della potestà impositiva esclusiva dello Stato in cui il soggetto è residente. Di conseguenza, qualora si dovessero pagare delle imposte su dette attività nel paese estero in cui sono detenute, non sarebbe possibile usufruire del credito d imposta, in quanto lo stesso non viene concesso se l elemento di patrimonio non è tassabile nello Stato estero. La valorizzazione degli immobili esteri Con il c.d. Decreto Monti (D.L. 201/2011, conv. con mod. L. 214/2011) sono state istituite le patrimoniali estere, con l evidente obiettivo di far emergere materia imponibile dai patrimoni esteri posseduti dalle persone fiscalmente residenti in Italia. In particolare: l art. 19, co. 13, D.L. 201/2011 ha istituito un imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. A partire da UNICO 2014, periodo d imposta 2013, la compilazione del quadro RW deve avvenire sia per assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale (art. 4, D.L. 167/1990) che per il calcolo dell IVIE. 2

Tabella n. 1 Le principali caratteristiche dell IVIE Imposta sugli immobili esteri Oggetto Soggetto passivo Misura dell imposta Base imponibile Periodo di riferimento Credito d imposta Immobili detenuti all estero da parte di persone fiscalmente residenti in Italia Il proprietario dell'immobile ovvero il titolare di altro diritto reale sullo stesso, persona fisica fiscalmente residente in Italia. L'imposta è stabilita nella misura dello 0,76 per cento del valore degli immobili. L'imposta non è dovuta se l'importo non supera euro 200,00. L imposta è stabilità nella misura dello 0,4% per gli immobili esteri abitazione principale. In tal caso, spetta una detrazione dell IVIE pari ad euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Spetta una ulteriore detrazione pari ad euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L importo della detrazione non può superare 400 euro. Immobili UE o SEE: - valore catastale utilizzato ai fini dell imposta patrimoniale; - valore catastale determinato come Reddito medio ordinario per coefficienti locali; in mancanza dei coefficienti locali si possono utilizzare i coefficienti IMU o, se più conveniente, adottare altri criteri; - costo storico; - valore di mercato. Immobili extra UE: - costo d acquisto; - valore di mercato. L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. È concesso un credito per le imposte patrimoniali pagate all estero. Qualora sussista un eccedenza di imposta 3

reddituale gravante su immobili ivi situati non utilizzata ai sensi dell articolo 165 del Tuir, dall imposta dovuta in Italia per quegli immobili si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, anche un ulteriore credito d imposta derivante da tale eccedenza. La valorizzazione degli investimenti esteri Per l individuazione della base imponibile dell imposta sul valore degli immobili all estero (IVIE) è necessario distinguere a seconda che l immobile sia localizzato in Paesi appartenenti all UE o aderenti allo Spazio Economico Europeo (Norvegia e Islanda) oppure in Stati diversi dai suddetti. Immobili localizzati in UE o SEE Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore da utilizzare al fine della determinazione dell imposta è prioritariamente quello catastale, come determinato e rivalutato nel Paese in cui l immobile è situato ai fini dell assolvimento di imposte di natura patrimoniale, anche se gli immobili sono pervenuti per successione o donazione. In mancanza del suddetto valore, si può utilizzare il valore catastale utilizzabile ai fini reddituali. Se il valore catastale utilizzabile ai fini reddituali esprime il reddito medio ordinario degli immobili questo dovrà essere rivalutato e moltiplicato per gli appositi coefficienti previsti dalla legislazione locale per la determinazione delle imposte reddituali. Per evitare disparità di trattamento tra contribuenti che hanno acquisito l immobile in epoche diverse, qualora la legislazione estera preveda un valore espressivo del reddito medio ordinario e non vi siano meccanismi di moltiplicazione e rivalutazione analoghi a quelli previsti dalla legislazione italiana, può essere assunto come base imponibile dell IVIE alternativamente (in ragione della convenienza): il costo storico dell immobile; o il valore dell immobile che risulta dall applicazione al predetto reddito medio ordinario dei coefficienti stabiliti ai fini dell IMU. In questa ipotesi, il reddito medio ordinario è assunto tenendo conto di eventuali rettifiche previste dalla legislazione locale. È il caso, ad esempio, degli immobili siti in Francia, laddove il valore locativo catastale presunto è abbattuto del 50 per cento ai fini dell applicazione della tax fonciere. In assenza di un reddito medio ordinario a cui far riferimento, il valore dell immobile va definito o in relazione al costo di acquisto dell immobile o, in mancanza, in relazione al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l immobile. 4

Immobili extra UE Per gli immobili localizzati in Stati non UE o SEE, il valore è costituito, nella generalità dei casi, dal costo risultante dall atto di acquisto o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà. Qualora la valorizzazione dei diritti reali diversi dalla proprietà (ad esempio, l usufrutto) non sia rilevabile da un contratto, essa si assume secondo i criteri dettati dalla legislazione del Paese in cui l immobile è situato. Nel caso in cui l immobile sia stato costruito, si fa riferimento al costo di costruzione sostenuto dal proprietario e risultante dalla relativa documentazione. In mancanza di tali valori o in mancanza della relativa documentazione si assume il valore di mercato rilevabile al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui è situato l immobile. Qualora l immobile non sia più posseduto alla data del 31 dicembre dell anno si deve fare riferimento al valore dell immobile rilevato al termine del periodo di detenzione. Tale valore può essere desunto in base alla media dei valori risultanti dai listini elaborati da organismi, enti o società operanti nel settore immobiliare locale. Per quanto riguarda gli immobili acquisiti per successione o donazione, il valore è quello dichiarato nella dichiarazione di successione o nell atto registrato o in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con finalità analoghe. In mancanza, si assume il costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal de cuius o dal donante come risultante dalla relativa documentazione; in assenza di tale documentazione si assume il valore di mercato come sopra determinato. Valorizzazione Immobili UE o SEE Immobili extra UE 1. Valore catastale paese estero ai fini imposte patrimoniale, come determinato e rivalutato nel Costo d acquisto Paese 2. Valore catastale utilizzabile ai fini reddituali Valore di mercato 3. RMO rivalutato e moltiplicato per gli appositi coefficienti previsti dalla legislazione locale per la determinazione delle imposte reddituali. 4. In assenza di moltiplicatori locali, RMO x moltiplicatori IMU 4. Costo storico se più conveniente rispetto a RMO x moltiplicatori IMU 5. Valore di mercato 5

IVIE e credito per le imposte estere Le persone fiscalmente residenti in Italia che detengono immobili situati all estero o attività finanziarie estere generalmente subiscono una doppia imposizione. Su tali beni, infatti: dal lato italiano si pagano IVIE (imposta sul valore degli immobili esteri) e IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie estere); nel paese estero in cui sono situati i beni immobili e/o detenute le attività finanziarie generalmente si sconterà una imposta patrimoniale. Per eliminare o almeno ridurre la doppia imposizione, il Legislatore ha concesso ai contribuenti soggetti passivi IVIE e IVAFE un credito per le imposte patrimoniali (e non solo) pagate all estero. L esercizio della potestà impositiva italiana sul patrimonio detenuto all estero da parte delle persone fiscalmente residenti in Italia va verificato in relazione alle disposizioni contenute nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni. Generalmente, le Convenzioni stipulate dall Italia con i paesi esteri seguono il modello OCSE 2010. Per evitare situazioni di doppia imposizione, il Legislatore (art. 19, co. 16, D.L. 201/2011) ha previsto che dall imposta (IVIE) si deduce fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d imposta pari all ammontare dell eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l immobile. Nella concessione del credito d imposta, il Legislatore distingue a seconda che l immobile sia situato in paesi UE o SEE o in paesi extra UE. Immobili situati in paesi UE o SEE Credito pari all imposta patrimoniale pagata nello Stato estero in cui è situato l immobile. Qualora sussista un eccedenza di imposta reddituale gravante su immobili ivi situati non utilizzata ai sensi dell articolo 165 del Tuir, dall imposta dovuta in Italia per quegli immobili si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, anche un ulteriore credito d imposta derivante da tale eccedenza. Immobili situati in paesi extra - UE Credito pari all imposta patrimoniale pagate nello Stato estero in cui è situato l immobile. Il credito d imposta non può, in ogni caso, superare l imposta dovuta in Italia. 6

La C.M. 28/E/2012 ha chiarito che il credito d imposta viene concesso in riferimento alle imposte pagate nell anno di riferimento nello Stato estero. In UNICO 2016, dunque, si potrà scomputare dall IVIE dovuta l imposta pagata nel 2015 nello Stato estero. Per individuare le imposte patrimoniali detraibili si dovrà far riferimento alla colonna 3 della tabella allegata alla C.M. 28/E/2012. Per quanto riguarda le imposte patrimoniali detraibili, nella C.M. 28/E/2012, l Amministrazione Finanziaria ha fornito un elenco (allegata alla suddetta circolare), ove esistano, delle imposte di natura patrimoniale che danno diritto allo scomputo dall IVIE, con riferimento agli immobili detenuti in Paei UE o SEE. Per gli immobili detenuti in Paesi extra UE, si forniscono degli esempi di imposte patrimoniali detraibili: per gli immobili situati negli Stati Uniti, la Real property tax; per gli immobili in Argentina, la Impuesto inmobiliario; per gli immobili in Svizzera, l Imposta sulla sostanza delle persone fisiche e l Imposta immobiliare; per gli immobili in Russia, la Tassa sulla proprietà delle persone fisiche, (Nalog na imuschestvo fizicheskih litz). CRITERI DI DETERMINAZIONE PER PAESE - Circolare n.28/e/2012 7

Un contribuente italiano posside un immobile in uno Stato UE il cui valore è pari ad euro 300.000,00. Su tale immobile paga nello Stato estero: - imposta patrimoniale pari euro 1.200; - imposte reddituali pari ad euro 500,00. In Italia, l IVIE ammonterà ad euro 2.280,00 (300.000,00 *0,76%). Il contribuente non presenta IRPEF a debito. Dall IVIE si potrà scomputare: - l intera imposta patrimoniale estera; - detratta l imposta patrimoniale estera, si potrà ulteriormente detrarre l imposta reddituale. L IVIE dovuta è pari ad 2.280,00 1.200,00 500,00 = 580,00 Da un punto di vista dichiarativo: - nel quadro RW: Termini e modalità di versamento dell IVIE Per il versamento dell IVIE (Imposta sul Valore degli Immobili Esteri) si applicano le stesse regole previste per l Irpef, comprese quelle riguardanti importi e date di acconto e saldo. La liquidazione dell imposta sugli immobili esteri avviene nel quadro RW ed in particolare nel rigo RW7. Pertanto: l acconto per il 2016 non è dovuto se l importo di cui al rigo RW7 non supera euro 51,65. Superato tale ammontare, l acconto è dovuto nella misura del 100% con le seguenti modalità: in un'unica soluzione, se l importo dovuto è inferiore a euro 257,52, da versare entro il 30 Novembre 2016; 8

in due rate, se l importo dovuto è pari o superiore a euro 257,52, di cui: la prima nella misura del 40% da versare entro il 16 giugno o entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%; la seconda, per la restante parte, da versare entro il 30 Novembre 2015. Va versato inoltre il saldo dell IVIE dovuta per il 2015 data dalla differenza dall IVIE dovuta per il medesimo periodo d imposta e gli acconti versati. I codici tributo da utilizzare sono i seguenti: 4041 4042 4044 4046 Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie SALDO Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. ACCONTO PRIMA RATA Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie ACCONTO In sede di compilazione del Modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione Erario, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a debito versati, con l indicazione, nel campo anno di riferimento, dell anno d imposta per cui si effettua il versamento, nel formato AAAA. La valorizzazione ai fini dell IVAFE L art. 19, co. 18, D.L. 201/2011 ha istituito un imposta patrimoniale sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. 9

Tabella Le principali caratteristiche dell IVAFE Imposta sulle attività finanziarie estere Oggetto Soggetto passivo Prodotti finanziari detenuti all estero Chi detiene attività finanziarie all estero a titolo di proprietà o di altro diritto reale - L IVAFE è dovuta per i prodotti finanziari detenuti tramite società fiduciarie o formalmente intestati a entità giuridiche interposte. L'imposta è stabilita nella misura: dell 1 per mille annuo per il 2012; dell 1,5 per mille annuo per il 2013; del 2 per mille annuo per il 2014 e per i periodi d imposta successivi.. Misura dell imposta Ai fini IVAFE, per i conti correnti e i libretti di risparmio l imposta è stabilita in misura fissa pari a quella prevista dall articolo 13, comma 2-bis, lettera a), della tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972, attualmente pari a euro 34,20. Tale misura va applicata con riferimento a ciascun conto corrente o libretto di risparmio detenuti all estero dal contribuente. L imposta in misura fissa non è dovuta qualora il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti sia non superiore a euro 5.000. A tal fine occorre tener conto di tutti i conti o libretti detenuti all estero dal contribuente presso il medesimo intermediario e a nulla rilevando il periodo di detenzione del rapporto durante il periodo d imposta. Valore di mercato del prodotto finanziario o al 31.1.2 o alla data in cui è terminato il periodo di detenzione. Base imponibile Il valore delle attività finanziarie è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui esse sono detenute, anche utilizzando la documentazione dell intermediario estero di riferimento per le singole attività ovvero dell impresa di assicurazione estera. Qualora le attività non siano più 10

possedute alla data del 31 dicembre si deve fare riferimento al valore di mercato delle attività rilevate al termine del periodo di detenzione. Nel caso in cui le attività finanziarie abbiano una quotazione nei mercati regolamentati deve essere utilizzato tale valore. Per le azioni, obbligazioni e altri titoli o strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati e, comunque, nei casi in cui le attività finanziarie quotate siano state escluse dalla negoziazione si deve far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente. Periodo di riferimento Credito d imposta L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. È concesso un credito per le imposte patrimoniali pagate all estero pari all imposta patrimoniale pagata nel paese estero. IVAFE e credito per le imposte estere Nel caso delle attività finanziarie detenute all estero, le norme convenzionali concedono la tassazione esclusivamente allo Stato in cui il soggetto è residente. Di conseguenza, qualora si dovessero pagare delle imposte su dette attività nel paese estero in cui sono detenute, non è possibile usufruire del credito d imposta, in quanto lo stesso non viene concesso se l elemento di patrimonio non è tassabile nello Stato estero. Tale dato è stato confermato dall Amministrazione Finanziaria nella C.M. 28/E/2012, laddove viene precisato che Qualora con il Paese nel quale è detenuta l attività finanziaria sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni riguardante anche le imposte di natura patrimoniale che preveda, per tale attività, l imposizione esclusiva nel Paese di residenza del possessore, non spetta alcun credito d imposta per le imposte patrimoniali eventualmente pagate all estero. 11

In tali casi, come strada alternativa per evitare la doppia imposizione, può essere chiesto il rimborso all Amministrazione fiscale del Paese in cui le suddette imposte sono state applicate nonostante le disposizioni convenzionali. Il versamento dell IVAFE Il pagamento dell Ivafe segue le regole previste per l Irpef, comprese quelle riguardanti le modalità di versamento dell imposta in acconto e a saldo. La liquidazione dell imposta sugli immobili esteri avviene nel quadro RW ed in particolare nel rigo RW6. Pertanto: l acconto per il 2016 non è dovuto se l importo di cui al rigo RW6 non supera euro 51,65. Superato tale ammontare, l acconto è dovuto nella misura del 100% con le seguenti modalità: in un'unica soluzione, se l importo dovuto è inferiore a euro 257,52, da versare entro il 30 Novembre 2016; in due rate, se l importo dovuto è pari o superiore a euro 257,52, di cui: la prima nella misura del 40% da versare entro il 16 giugno o entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%; la seconda, per la restante parte, da versare entro il 30 Novembre 2015. Va versato inoltre il saldo dell IVAFE dovuta per il 2015, data dalla differenza dall IVAFE dovuta per il medesimo periodo d imposta e gli acconti versati. I codici tributo da utilizzare sono i seguenti: 4043 4047 4048 Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. SALDO. Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. ACCONTO PRIMA RATA. Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio 12

dello Stato - art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE. Speciale dichiarazioni: le uscite precedenti N. 1 - Modello 730_ 2015. Ultime news 07.03.2016 N. 2-730. Contribuenti tenuti alla presentazione 08.03.2016 N. 3-730. Novità oneri detraibili e deducibili 1^ parte 09.03.2016 N. 4-730. Novità oneri detraibili e deducibili 2^ parte 10.03.2016 N. 5-730. Spese diversamente abili 11.03.2016 N. 6-730. Oneri detraibili spese sanitarie e spese funebri 14.03.2016 N. 7-730. Abitazione principale. Detrazione interessi 15.02.2016 N. 8 - La ristrutturazione dell'immobile nel 730 16.03.2016 N. 9-730. Riqualificazione energetica edifici 17.03.2016 N. 10 - Redditi degli immobili in locazione 18.03.2016 N. 11-730. Redditi da lavoro dipendente, assimilati e pensione 21.03.2016 N. 12-730. I redditi dei terreni. Quadro A 22.03.2016 N. 13-730. I redditi da lavoro occasionale 23.03.2016 N. 14 - Visto di conformità. Ultime news 24.03.2016 N. 15-730. Eventi eccezionali 25.03.2016 N. 16-730. Quadro K e amministratore di condominio 29.03.2016 N. 17-730. Perdita o cambio del sostituto 30.03.2016 N. 18-730. Dividendi di fonte estera 31.03.2016 N. 19 - Destinazione otto, cinque e due per mille 01.04.2016 N. 20 - Unico PF. News del modello 04.04.2016 N. 21 - Le novità di UNICO SP 05.04.2016 N. 22 - Unico SC. News modello 06.04.2016 N. 23 - Unico ENC. News modello 07.04.2016 N. 24 - IRAP. News nodello 08.04.2016 N. 25 - Unico PF Quadro RP. Oneri deducibili 11.04.2016 N. 26 - Unico PF Quadro RP. Oneri detraibili 12.04.2016 N. 27 - Dichiarazione integrativa 2014 13.04.2016 N. 28 Unico. Quadro RC 14.04.2016 N. 29 Patrimonio netto. Dal bilancio alla dichiarazione 15.04.2016 N. 30 La compilazione del quadro RW dopo la Voluntary 18.04.2016 13

N. 31 Operazioni straordinarie 19.04.2016 N. 32 - Lavoro autonomo professionale 20.04.2016 N. 33 - Unico PF. Reddito di impresa 21.04.2016 N. 34-730 e Unico 2016. Redditi da terreni e fabbricati 22.04.2016 N. 35 - Lavoro estero. Modalità dichiarative 26.04.2016 N. 36 - Agevolazioni in UNICO SC 27.04.2016 N. 37 - Lavoro autonomo occasionale 28.04.2016 N. 38 - Unico PF. Quadro RM 29.04.2016 N. 39 - Quadro RU. Le novità 02.05.2016 N. 40 - Le variazioni in aumento 03.05.2016 N. 41 - Le variazioni in diminuzione 04.05.2016 N. 42 - Contribuenti minimi e quadro LM 05.05.2016 N. 43 - Costi black list e UNICO 2016 06.05.2016 N. 44 Locazione e dichiarazione redditi locatore 09.05.2016 N. 45 Locazione e dichiarazione redditi conduttore 10.05.2016 N. 46 - Il quadro RM. Redditi erede e premi sulla vita 11.05.2016 N. 47 - Detrazioni Irpef. I chiarimenti del Fisco 12.05.2016 N. 48 - Unico PF 2016: rivalutazione quote e terreni 13.05.2016 N. 49 Compensazioni e visto di conformità 14.05.2016 N. 50 - Detrazione box auto 17.05.2016 N. 51 - Quadro RW: patrimoniali estere 18.05.2016 - Riproduzione riservata - 14