CIRCOLARE INFORMATIVA 3/2013



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D E T R A Z I O N I E D E D U Z I O N I D I M P O S T A N E L M O D E L L O 7 3 0 E D U N I C O P F 2 0 1 3 T A S S A Z I O N E R E D D I T I D A T E R R E N I E F A B B R I C A T I CIRCOLARE INFORMATIVA 3/2013 M A R Z O 2 0 1 3

D E T R A Z I O N I E D E D U Z I O N I D I M P O S T A N E L M O D E L L O 7 3 0 E D U N I C O P F 2 0 1 3 Le spese detraibili e deducibili riferite al 2012 vanno indicate dal contribuente nella dichiarazione dei redditi annuale. L'obiettivo è ridurre l imposta dovuta in fase di compilazione del Quadro E del modello 730/2013 e del Quadro RP nel Modello Unico Persone Fisiche 2013. LA DETRAZIONE è un agevolazione riconosciuta dalla legge. Il contribuente può scaricarla dal reddito complessivo per diminuire l importo dell'imposta dovuta. L'entità dell'agevolazione varia a seconda del tipo di spesa. Se l imposta da pagare dovesse essere inferiore alle detrazioni spettanti, il contribuente non ha diritto ad alcun rimborso, salvo per le detrazioni sui canoni di locazione. LA DEDUZIONE riguarda invece le spese sostenute nel corso dell anno di imposta 2012: esse possono andare dal versamento dei contributi obbligatori volontari alle erogazioni liberali a favore di Onlus, università, eccetera. Gli oneri deducibili sono insomma tutte quelle spese che possono essere sottratte al reddito prima di calcolare l imposta da pagare. Vediamo ora una rapida guida alle possibili detrazioni e deduzioni nella dichiarazione dei redditi con Modello 730 e Unico Persone Fisiche. Quali sono gli oneri deducibili e le spese detraibili dal reddito Irpef e il limite massimo dell'importo da portare a detrazione? L'elenco è lungo: si va da tutte le spese mediche generiche, per familiari, coniuge e figli a carico, all affitto di casa e locazione, dagli assegni al coniuge e ai figli agli interessi per il mutuo della prima abitazione, dalle spese di ristrutturazione ai contributi per colf e badanti. Sono comprese le spese per il funerale, quelle veterinarie, le spese mediche per i disabili, per il risparmio energetico, per handicap, assicurazione, erogazioni liberali, attività sportive dei figli, asilo nido, cani guida assistenza e veicoli per disabili. DETRAZIONI PER I FAMILIARI A CARICO Per i contribuenti che hanno familiari a carico sono previste delle detrazioni dall imposta lorda. L'entità di tali agevolazioni varia a seconda del reddito. I familiari fiscalmente a carico sono coloro che nel 2012 non hanno posseduto redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo per un ammontare superiore a 2.840,51 euro. Coniuge non legalmente separato ed effettivamente separato. Figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati. Altri familiari (coniuge legalmente ed effettivamente separato, nipoti, genitori, genitori adottivi, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle). La detrazione prevista per il coniuge a carico ammonta a: 800 euro per un reddito inferiore a 15 mila euro. 690 euro per un reddito compreso tra i 15 mila e i 40 mila euro. 690 euro moltiplicati per il coefficiente derivante dal calcolo 80 mila meno il reddito complessivo (se questo è compreso tra i 40 e gli 80 mila euro) Le detrazioni per i figli a carico sono state aumentate con l entrata in vigore della legge di stabilità, in particolar modo quelle spettanti alle famiglie con figli di età inferiore o uguale a tre anni. Per loro la detrazione base passa da 900 a 1.220 euro, mentre quella per i figli a carico con più di tre anni da 800 alle 950 euro per ciascun figlio. Per i figli portatori di handicap, infine, è prevista una detrazione aggiuntiva di 620 euro per i minori di tre anni e di 550 euro per quelli di età superiore. La misura della detrazione varia a seconda del reddito complessivo familiare, il numero dei componenti del nucleo e ai coefficienti. Nessuno sconto per i redditi oltre i 95 mila euro. Pagina 2

SPESE E ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI Dalla dichiarazione dei redditi 2013, sia essa effettuata tramite modello 730 o Unico, i contribuenti possono portare a deduzione e a detrazione diversi oneri. La misura della detrazione base varia a seconda della tipologia della spesa. Le spese che i contribuenti possono portare a deduzione nella dichiarazione dei redditi devono essere indicate nel rigo E21 E31 del modello 730/2013 e nel rigo RP21 RP31 nel modello Unico PF/2013 e sono pertanto quelle sostenute nel corso del 2012 per: Spese mediche generiche. Oneri dei contributi previdenziali e assistenziali. Oneri dei contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale. Oneri dei contributi per forme pensionistiche complementari e individuali per un importo non superiore a 5.164,57 euro. Spese per l assistenza ai portatori di handicap Assegni periodici per il mantenimento del coniuge separato o divorziato, a esclusione degli assegni periodici per il mantenimento dei figli. Beneficienza a favore di istituti religiosi. Beneficienza a favore delle organizzazioni non governative. Beneficienza a favore di Onlus. Beneficienza a favore di università ed enti di ricerca. Rendite, vitalizi, assegni alimentari e altri oneri. Spese per i contributi colf, badanti, baby sitter fino all importo di 1.549,37 euro. Non è deducibile il contributo forfettario di 1.000 euro versato per la regolarizzazione dei lavoratori dipendenti stranieri. Contributo al Servizio Sanitario Nazionale sulla Rc auto-moto e natanti superiore a 40 euro. Oneri e spese detraibili al 19% sull imposta Spese effettuate nell interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico: Spese sanitarie, se superiori a 129,11 euro e certificate da scontrino fiscale con l indicazione sia del codice fiscale sia del codice del farmaco. Spese sanitarie per disabili. Spese per acquisto e riparazione veicoli per disabili: spesa massima detraibile 18.075,99 euro per veicolo. Spese per cani guida. Spese di mantenimento del cane guida: importo massimo detraibile 516,46 euro esclusivamente dal soggetto non vedente a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta. Spese per l istruzione secondaria e universitaria. Spese per attività sportive praticate da ragazzi: spesa massima detraibile 210 euro per ciascun figlio fino a 18 anni. Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede: importo massimo detraibile 2.633 euro. Spese per asilo nido: importo massimo 632 euro all anno. Oneri dei contributi versati per il riscatto del corso di laurea. Oneri dei contributi versati per l assicurazione obbligatoria Inail riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe). Spese effettuate nell interesse del contribuente: Spese sanitarie per patologie con esenzione SSN Spese funebri: massimo importo in detrazione 1.549,37 euro. Spese per intermediazione immobiliare: non superiore a 1.000 euro. Spese veterinarie: solo per importi superiori a 129,11 euro, ma con un limite massimo di 387,34 euro. Interessi per mutui ipotecari per l acquisto dell abitazione principale: detrazione massima 19% ovvero pari a 4 mila euro. Quindi la detrazione massima è pari a 760 euro. Oltre agli interessi passivi, vanno indicati gli oneri, gli oneri accessori come commissioni, iscrizione e cancellazione ipoteca, provvigione, spese istruttoria ecc e le quote di rivalutazione pagati nel 2012. Pagina 3

Interessi per mutui ipotecari per l acquisto di altri immobili stipulati prima del 1993: importo massimo 2.065,83 euro. Interessi per mutui contratti dopo il 1997 per recupero edilizio: importo massimo da detrarre 2.582,28 euro. Interessi per mutui ipotecari stipulati per costruire l abitazione principale: la detrazione massima di 2.582,28 euro. Interessi per prestiti o mutui agrari: non possono essere detratti importi superiori a quelli dei redditi dei terreni dichiarati. Premi assicurazioni sulla vita e infortuni: a condizione che la durata contrattuale non sia inferiore ai cinque anni e che non consenta a concessione di prestiti, importo massimo da portare a detrazione è di 1.291,14 euro. Beneficienza ed erogazioni liberali a favore di: partiti politici, Onlus, società e associazioni sportive dilettantistiche, società di mutuo soccorso, associazioni di promozione sociale, società di cultura La Biennale di Venezia, attività culturali e artistiche, enti operanti nello spettacolo e fondazioni operanti nel settore musicale. Spese con detrazione del 36% e del 55% Le spese sostenute dal contribuente nell anno 2012 e/o negli anni dal 2008 al 2011 per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, sono detraibili al 55%. Tale agevolazione è prorogata al 30 giugno 2013 ed è estesa anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Dal 1 luglio 2013 la detrazione scende dal 55% al 36%. Per le spese effettuate fino al 30 Giugno 2013 le tipologie di interventi previste sono: Spese per la riqualificazione energetica di edifici esistenti: importo massimo da portare a detrazione euro 100 mila da ripartire in tre rate di pari importo non superiori a 33.333,00 euro. Spese per gli interventi sull involucro di edifici esistenti: ovvero interventi su pareti, coperture pavimenti, miglioramento termico, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, eccetera. L importo da indicare in questa colonna non può essere superiore a 109.090,90 euro per una detrazione entro il limite massimo di 60 mila euro, da ripartire in tre rate annuali di pari importo non superiori a 20 mila euro. Spese per l installazione di pannelli solari: importo da indicare in questa colonna non può essere superiore a 109.090,90 euro per una detrazione entro il limite massimo di 60 mila euro, da ripartire in tre rate annuali di pari importo non superiori a 20 mila euro. Spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. L importo da indicare non può essere superiore a 54.545,45 euro per una detrazione entro il limite di 30 mila euro, da ripartire in tre rate annuali di pari importo non superiori a 10 mila euro. Detrazioni per i canoni di locazione (10%) Dal 2013, la detrazione per i canoni di locazione scende dal 15% al 10%. Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale, a condizione che il contratto di locazione sia stato stipulato o rinnovato secondo quanto disposto dall art. 2, c. 3, e dell art. 4, commi 2 e 3, della L. n. 431 del 1998 (c.d. contratti convenzionali). Detrazione per i giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di locazione per l abitazione principale che deve essere diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge. Detrazione per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo nei tre anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 km di distanza dal precedente e in ogni caso al di fuori della propria regione. Pagina 4

QUALI SONO LE NOVITA SU DEDUZIONI E DETRAZIONI PER L ANNO 2013? La prima novità riguarda una deduzione tra le più comuni del quadro RP: quella del contributo sanitario obbligatorio che si paga con l'assicurazione RC auto. Da quest'anno nel modello Unico 2013 potrà essere indicato e dedotto solo un importo superiore a Euro 40,00. Rispetto al modello Unico dell'anno scorso il rigo RP 21 è suddiviso in due caselle, dove la prima è dedicata all'inserimento della spesa del contributo al SSN sostenuta nel 2012, di importo maggiore a 40 Euro. La novità è stata introdotta con la riforma del mercato del lavoro (Anche la quota deducibile delle spese dell'auto per imprenditori e professionisti è stata ridotta ma la novità si applicherà dal periodo di imposta 2013). Un'altra novità del quadro RP: le spese per ristrutturazioni edilizie che godono di una detrazione del 50% (anziché del 36%) se sostenute dal 26.6.2012 al 30.06.2013, e nel limite massimo di spesa di Euro 96.000 anziché 48.000 Euro. Invece quelle sostenute dal 1 gennaio 2012 al 25 giugno 2012 usufruiscono della detrazione del 36% nel limite di euro 48.000. La detrazione va ripartita in 10 rate di pari importo per tutti i contribuenti e la detrazione si applica anche agli interventi di ricostruzione/ripristino dell'immobile danneggiato a seguito degli eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza. La detrazione del 55%, invece è stata prorogata fino al 30 giugno 2013 e viene riproposta nel modello Unico 2013 senza differenze, tranne il fatto che si potrà usufruirne anche per Interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore. Pagina 5

T A S S A Z I O N E R E D D I T I D A T E R R E N I E F A B B R I C A T I Le modifiche introdotte nei quadri RA e RB sono la conseguenza dell introduzione della nuova imposta municipale denominata IMU. In particolare tale imposta sostituisce l Irpef e le addizionali dovute sul reddito dominicale dei terreni non affittati e sul reddito dei fabbricati non locati. In particolare: nel quadro RA occorre distinguere il reddito agrario imponibile dal reddito agrario non imponibile; nel quadro RB occorre distinguere i redditi imponibili dai redditi non imponibili. Per l anno d imposta 2012 non sono dovute IRPEF e relative addizionali, perché sostituite dall IMU, sui redditi dominicali di terreni non affittati; il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle imposte sui redditi. La medesima esenzione è prevista sul reddito dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d uso gratuito e quelli utilizzati a uso promiscuo dal professionista. L ammontare dei redditi fondiari non imponibili, in quanto assoggettati ad IMU, va riportato al rigo RN50. Tuttavia, tale importo assume rilievo nell ambito delle prestazioni previdenziali e assistenziali. Per tutti gli altri immobili esenti dall IMU, compresi i terreni, anche se non locati o non affittati, continuano ad applicarsi, se dovute, le imposte sul reddito finora applicate. Il reddito dei fabbricati di interesse storico o artistico concessi in locazione è costituito dal maggiore importo tra la rendita catastale, rivalutata del 5% e ridotta del 50%, e il canone di locazione ridotto del 35%. Nel quadro RB la rendita catastale dei fabbricati di interesse storico o artistico va indicata, pertanto, nella misura ridotta del 50%. Se l immobile è in parte utilizzato come abitazione principale e in parte è concesso in locazione, nel quadro RB, deve essere indicato il codice di utilizzo 11 (locazione in regime di libero mercato) o il codice 12 (locazione a canone concordato ). Inoltre, per il quadro RA, sono state introdotte due nuove colonne: colonna 9 Esenzione IMU da barrare per i casi di esenzione del tributo IMU, come ad esempio i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina; e colonna 13 Coltivatore diretto o IAP da barrare nel caso di terreno agricolo, nonché di terreno non coltivato, posseduto e condotto da coltivatore diretto e da imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto nella previdenza agricola. Il quadro RB è stato implementato di alcune colonne per il calcolo diretto dei redditi imponibili (colonne 13-14-15) o non imponibili (colonne 16-17) e della colonna 12 Esenzione IMU, da barrare per i casi di esenzione del tributo ad esempio per i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all elenco dell ISTAT. In Unico PF 2013, è stata inoltre introdotta la Sezione III, riservata al ricalcolo dell acconto degli immobili storici. REDDITI DA LOCAZIONE Infine, secondo quanto previsto dal quarto ed ultimo articolo della riforma del lavoro, la disciplina fiscale dei redditi derivanti dalla locazione degli immobili, prevista dall articolo 37 comma 4 bis TUIR, viene modificata, riducendo l abbattimento forfettario per spese dei redditi da locazione dal 15% al 5%. La modifica rende così ancor più appetibile il regime della cedolare secca, che prevede la tassazione ad aliquota fissa (19% o 21 % a seconda del tipo di contratto di locazione) dei redditi prodotto dagli immobili. Pagina 6